Decreto cautelare 18 luglio 2020
Ordinanza cautelare 8 settembre 2020
Decreto presidenziale 4 luglio 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1670 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01670/2025REG.PROV.COLL.
N. 05100/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5100 del 2023, proposto da
CR FR, RO CR e BE CR, rappresentati e difesi dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione e Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 728/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Emanuela Vergine per delega di Cesare Tapparo e Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Gli appellanti hanno impugnato avanti il Tar per la Lombardia le tre intimazioni di pagamento n. 06820219009164984000 per l’importo di euro 892.296, n. 06820229000031256000 per l’importo di euro 892.296, n. 06820219009204616000 per l’importo di euro 892.296, tutte emesse da Ader relativamente alla cartella di pagamento n. 30020150000008677000, a sua volta notificata il 16 marzo 2015 per il prelievo supplementare di latte di vacca sulle campagne 2003, 2005, 2006 e 2007.
2 - Il ricorso era articolato in cinque motivi, con i quali si deduceva: (i) il difetto di motivazione, (ii) l’illegittimità e indeterminatezza del computo degli interessi, (iii) la prescrizione della pretesa, (iv) l’illegittimità della pretesa sostanziale, secondo quanto avrebbero riconosciuto le decisioni della Corte di Giustizia del 27.06.2019 e del Consiglio di Stato nn. 7726/2019 e 7734/2019; (v) l’intimazione sarebbe illegittima per difetto di motivazione in relazione al meccanismo di compensazione con i recuperi Pac.
3 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile in relazione alle censure dedotte sub ii, iv e v e lo ha respinto per il resto.
4 – L’originaria parte ricorrente ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5 – Con il primo motivo (“ sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse per effetto del giudicato formatosi sulla cartella di pagamento per effetto del ricorso collettivo respinto con sentenza del Tar e confermata dal Consiglio di stato ”) gli appellanti contestano la sentenza di primo grado nella parte in cui si afferma che in relazione alla cartella di pagamento impugnata gli appellanti avevano proposto ricorso collettivo, respinto già con sentenza dallo stesso Tar n. 590/2018 e confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3796/2019 e che quindi all’esito dei giudizi la cartella era pienamente efficace.
Al riguardo, gli appellanti deducono che dalla lettura dei nominativi dei ricorrenti che avevano promosso il ricorso cumulativo non figura quello dell’azienda CR come si evince dalla lettura della sentenza stessa. Ne consegue che alcuna efficacia di giudicato si è verificata nei suoi confronti, essendo estranea e non parte di quel ricorso collettivo.
5.1 – Il motivo di appello è inammissibile.
Come noto, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del c.p.a., devono intendersi rinunciati i motivi di ricorso assorbiti nella sentenza di primo grado e che non sono stati espressamente riproposti nell’atto di appello.
Giova ricordare che, per costante giurisprudenza formatasi già nel sistema normativo antecedente alla entrata in vigore del c.p.a., la parte originaria ricorrente che censura una sentenza di primo grado che si è pronunciata soltanto in rito, ha l’onere di riproporre i motivi di merito non esaminati dal T.A.R., a pena di inammissibilità dell’appello proposto ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 giugno 2015 n. 2880: “ nel giudizio amministrativo, ai sensi dell’art. 101 comma 2, c.p.a., si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello; l’onere di riproposizione si lega alla previsione contenuta nell’art. 105 comma 1, c.p.a. che, enunciando il principio di tassatività dei casi di annullamento con rinvio al primo giudice, stabilisce (implicitamente ma univocamente) che, in tutti gli altri casi, il Consiglio di Stato si pronunci nel merito dei ricorsi proposti in primo grado, anche se il giudizio innanzi al Tar si sia concluso con una erronea dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità, il che si lega al principio generale secondo cui è preclusa al giudice di appello la conoscenza, di propria iniziativa, dei motivi di ricorso di primo grado dichiarati assorbiti e non riproposti, pena il vizio di ultrapetizione della pronunzia. ”) ( cfr. anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 14 del 2018).
Questo Consiglio ha già avuto moto di precisare che l’onere di riproposizione di cui alla norma citata non risulta rispettato nemmeno laddove i motivi del ricorso di primo grado siano stati semplicemente richiamati sintetizzandone l’epigrafe ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 novembre 2018, n. 6416).
Parte appellante nell’atto di appello non ha riproposto i motivi di primo grado dichiarati inammissibili dal Tar. In conseguenza di tale carenza viene meno l’interesse ad esaminare il motivo di appello con cui si contesta la statuizione di inammissibilità, posto che, stante l’impossibilità di esaminare i motivi di ricorso originari a causa della loro mancata riproposizione, anche un ipotetico accoglimento di tale censura non apporterebbe alcuna utilità all’appellante, da cui la carenza di interesse alla decisione sulla stessa.
5.2 – Per altro verso deve in ogni caso evidenziarsi che, seppure l’appellante non fosse parte del giudizio sfociato nella sentenza di questo Consiglio n. 3796/2019, tuttavia, lo stesso era parte del giudizio avanti il Tar per la Lombardia che, con sentenza n. 590 del 28 febbraio 2018, ha deciso il ricorso respingendolo.
Di conseguenza, per quel che consta, sussiste comunque un giudicato che accerta la legittimità della cartella di pagamento su cui si sono venute a fondare le intimazioni di pagamento oggetto di impugnativa nel presente giudizio, dovendosi per l’effetto in ogni caso confermare la statuizione del Tar.
6 – Con il secondo motivo parte appellante contesta che la sentenza impugnata sarebbe nulla e/o annullabile perché viziata per palese contrasto con il diritto unionale.
L’appellante prospetta che il Tar avrebbe ignorato e disapplicato i principi di diritto sovranazionale inerenti l’annullabilità del prelievo supplementare imputato agli Allevatori Nazionali dal 1995/1996, prima campagna di prelievo del sistema di contingentamento, sino almeno al 2009/2010 quando peraltro vi fu compensazione nazionale del prelievo supplementare latte.
Al riguardo, l’appellante ricorda che tali principi espressi dalle 3 successive pronunce della Corte di Giustizia Europea nel 2019 e, da ultimo, nel gennaio del 2022, sanciscono la nullità e l’inefficacia dei prelievi imputati, per essere state le quote inutilizzate redistribuite secondo criteri prioritari e di privilegio, anziché secondo i dogmatici criteri lineari e paritari previsti dal diritto sovranazionale unionale.
Per l’appellante, il giudicato interno formatosi sulle sentenze di rigetto inerenti le cartelle di pagamento, quale atto presupposto o quanto meno pregresso rispetto all’atto conseguente attuativo impugnato e contestato con il ricorso, è sì suscettivo di sussumibilità nell’ambito dell’alveo della norma sostanziale di cui all’art. 2909 cc., ma esso è altresì suscettivo di rescissione o di revocazione straordinaria anche dopo la sua formazione vuoi come giudicato formale, vuoi come giudicato sostanziale, allorquando esso per fatti sopravvenuti rispetto al momento del suo consolidamento, divenga illegittimo o incostituzionale per contrasto manifesto con il diritto unionale e/o con le norme costituzionali.
6.2 – Con il terzo motivo gli appellanti contestano che la sentenza impugnata sarebbe illegittima per un ulteriore contrasto con i principi di diritto unionale vigenti in materia e, soprattutto, con i principi e l’interpretazione del Consiglio di Stato quanto alla obbligatorietà della disapplicazione preventiva degli atti amministrativi afferenti la comminatoria dei prelievi supplementari illegittimi e nulli nel nostro ordinamento, disapplicazione per manifesta illegittimità derivata unionale che comporta in primo luogo, la disapplicazione da parte della pubblica amministrazione competente ed, in secondo luogo, la disapplicazione da parte del giudice attraverso l’annullamento dell’atto illegittimo e di tutti gli atti presupposti a prescindere dalla circostanza che alcuni di essi siano, in tesi, coperti da giudicato interno del tutto revocabile o rescindibile o disapplicabile in quanto divergente rispetto ai sopravvenuti principi cogenti di diritto unionale e di diritto interno.
7 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.
È pacifico che l’intimazione di pagamento oggetto del presente processo è stata preceduta dalla rituale notifica degli atti di accertamento del credito, divenuti inoppugnabili.
Siccome oggetto dell’impugnazione è una intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, questa è impugnabile unicamente per vizi propri ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316); ne deriva l’impossibilità di dedurre censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito.
7.1 – Non vale ad incidere sulla regola innanzi ricordata l’assunto contrasto con il diritto comunitario, così come dedotto da parte appellante.
La violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5041: “ ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati ”; cfr. anche Cons. St. n. 6335 del 2022: “ la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato …”).
In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr . Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
Nel caso di specie, la cartella prodromica è stata confermata con sentenza passata in giudicato, dovendosi a maggior ragione ritenere che la questione dedotta da parte appellante non possa essere introdotta attraverso l’impugnazione dell’atto meramente esecutivo di quello già confermato in sede giurisdizionale.
Al riguardo, la giurisprudenza ha precisato che “ la definitività dell’imputazione del prelievo preclude la possibilità per il ricorrente di avvalersi degli effetti degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite non valicabile nella formazione della inoppugnabilità dell’atto. Note e plurime sono, infatti, le prese di posizione del giudice comunitario volte a ribadire la necessità che - nell’ottica di una stabilità del diritto e dei rapporti giuridici - le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l'esaurimento dei mezzi di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per tali ricorsi, non possano più essere rimesse in discussione (Corte giustizia UE sez. X, 6 novembre 2014, n.42; Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424) e lo stesso principio riguarda i rapporti esauriti per conseguita inoppugnabilità di un provvedimento autoritativo. Altrettanto chiara è l’affermazione contenuta in tali pronunce secondo cui il diritto dell'Unione non impone a un giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale contrastante con detto diritto. Le modalità di attuazione del principio dell'autorità di cosa giudicata rientrano, infatti, nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi ” ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910).
7.2 – Fermo il dato oggettivo per cui nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna domanda di intervento in autotutela in ragione delle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia, esulando pertanto dal perimetro del presente giudizio ogni disquisizione sul dovere di provvedere su un’ipotetica istanza di autotutela, va in ogni caso precisato che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ( cfr . Corte Giust. sentenza Kuhne & Heitz del 13 gennaio 2004).
Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea ( cfr . le sentenze della Corte di Giustizia TA del 21 dicembre 2021 e NN La CH del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
8 – Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza impugnata laddove il Tar ha rigettato l’eccezione di prescrizione del credito formulata in primo grado e ha sostenuto di condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale il termine di prescrizione è quello ordinario decennale di cui all’art. 2946 del codice civile eccezion fatta per gli interessi, per i quali vale il più breve termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4) del codice civile.
Gli appellanti insistono nel ribadire che la prescrizione del credito vantato nei loro confronti da parte delle Amministrazioni resistenti sia maturata, non essendovi prova di eventuali atti interruttivi posti in essere prima dell’intimazione di pagamento e in mancanza di prova in ordine all’avvenuta notifica nei confronti di parte ricorrente dei provvedimenti e degli atti costituenti “titolo” per procedere in fase esecutiva nei suoi confronti; nonché alla luce del fatto che trattandosi di credito erariale, la prescrizione si compierebbe ad ogni modo in 5 anni.
9 – La censura è infondata.
Si è consolidato l’orientamento che ritiene applicabile in subiecta materia il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Cons. Stato sez. III, n. 2730 del 2022, richiamate da Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”).
In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. ( cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
9.1 – Nello specifico, quanto alla dedotta applicabilità del Regolamento CE 2988/95, la Sezione ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316) ha già rilevato l’inconferenza delle relative disposizioni “ non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative ”… Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61). Di conseguenza, in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301)”.
9.2 – In fatto va rimarcato che l’impresa appellante aveva impugnato innanzi al Tar Lombardia la cartella di pagamento presupposta agli atti di intimazione oggetto del presente giudizio.
La prescrizione, se del caso matura prima di tale cartella, avrebbe dovuto essere eccepita in tale giudizio, non potendo certamente essere dedotta nel presente giudizio, dove è semmai deducibile il decorso del termine prescrizionale successivo alla predetta sentenza del Tar Lombardia del 28 febbraio 2018, n. 590 che, però, evidentemente non è maturato, neppure a volere ritenere applicabile un termine di prescrizione quinquennale.
Infatti, nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
In senso analogo, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “ qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato” (Corte Cass. n. 37259/2021).
9.3 – In riferimento all’idoneità dei giudizi aventi ad oggetto la pretesa sostanziale ad interrompere il corso della prescrizione va ricordato che il termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., a prescindere dall’esito di tali giudizi, ha ricominciato a decorrere ex novo solo dalla definizione degli stessi.
Sul punto, è sufficiente fare applicazione dell’orientamento di questa Sezione ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 novembre 2023, n. 10303) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria (si veda Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168 che precisa “ Allorché sia attivato dal privato debitore un giudizio impugnatorio innanzi alla magistratura amministrativa che abbia direttamente ad oggetto (o comunque si ricolleghi con stretto nesso di causalità ad) un credito della p.a. resistente, la prescrizione di questo diritto è interrotta e permanentemente sospesa sino al termine del giudizio amministrativo, e solo da questo momento ricomincia a decorrere” ) .
10 – Il rigetto dell’appello principale esclude la necessitò di esaminare l’appello incidentale di Agea, da ritenersi improcedibile in quanto proposto in via subordinata all’eventuale accoglimento dell’appello principale.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €6.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO