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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 110/2017 e 2500/2017 R.G. aventi ad oggetto opposizione a precetto e a decreto ingiuntivo promosse da
c.f. , Parte_1 CP_1 P.IVA_1 con sede in Siracusa alla Via S. Monteforte n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIA UNIONE
SOVIETICA n. 4, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SERENA LAZZARO (c.f. ), che la rappresenta e difende per C.F._1 procura in atti ricorrente-opponente
contro
, nata a [...] il [...], c.f. CP_2
; elettivamente domiciliata in VIA TOMMASO C.F._2
CAMPANELLA n. 4, LENTINI, presso lo studio dell'avv. STEFANO BATTIATO (c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in C.F._3 atti
resistente-opposta
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo del proc. n. 110/2017 R.G. la Parte_2 ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato
[...] via pec in data 3.01.2017 con cui è stato richiesto da alla CP_2 società opponente il pagamento dell'importo di € 61.350,36 che si affermava dovuto in virtù della sentenza della Corte di Appello di Catania,
Sezione Lavoro, n. 1011/2016.
La Cooperativa opponente ha esposto:
• che la sentenza di appello si è limitata a rigettare l'appello proposto dalla e condannato la stessa Parte_2 al pagamento delle spese legali;
• che le spese legali sono state liquidate in favore del legale di parte opposta, come dallo stesso evidenziato;
• che la sentenza di primo grado non costituiva titolo immediatamente esecutivo eccetto che per la parte relativa alle spese legali già liquidate, dal momento che la stessa non conteneva sufficienti elementi tali da consentire il calcolo esatto del credito;
• che, infatti con la sentenza di primo grado 18/2014 il Giudice del lavoro di Siracusa aveva accolto il ricorso iscritto al n.
4471/11 R.G. , dichiarando l'illegittimità del licenziamento e, per l'effetto, condannando “la società resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro ed a risarcirle il danno mediante il pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, da cui sottrarre il reddito dell'anno 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria”;
• che, conseguentemente la sentenza di primo grado era sul punto meramente dichiarativa e generica, e non costituiva un
2 valido “titolo esecutivo”, ossia utile per procedere a esecuzione forzata.
Con ricorso per decreto ingiuntivo (proc. n. 1852/2017 R.G.)
[...]
chiedeva ingiungere a di CP_2 Parte_1 CP_1 pagare senza alla la somma relativa alla Sentenza n. 18/2014 del CP_2
Tribunale di Siracusa Sez. Lav. afferente al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni globale di fatto, maturate dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra, sottratto il reddito della CP_2 percepito nell'anno 2012, e sottratto l'acconto pari ad € 5.000,00 già corrisposto alla lavoratrice con bonifico bancario del 21.02.2014 n.
02008/09798/1101140510133270, per l'importo complessivo pari a € 39.428,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, maturati e maturandi, come per legge, nonché di pagare le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria in favore del sottoscritto procuratore.
Veniva emesso, quindi, il decreto ingiuntivo n. 663/2017, avverso il quale la ha proposto opposizione con il ricorso Parte_2 introduttivo del proc. n. 2500/2017 R.G.
Si è costituita in entrambi i giudizi, poi riuniti, CP_2 contestando le opposizioni, delle quali ha chiesto il rigetto.
Con riferimento al primo giudizio – l'opposizione a precetto – si osserva che il precedente G.L. dott. Pittera con ordinanza del 21.03.2017 ha così pronunciato: << Ritenuti sussistenti gravi motivi che giustificano la sospensione dell'esecuzione, atteso che la sentenza n. 1011/16 della Corte d'Appello di Catania posta a fondamento dell'esecuzione non costituisce titolo esecutivo, non contenendo alcuna statuizione di condanna >>.
Provvedimento di analogo tenore è stato assunto dalla Corte di
Appello di Catania il 16.03.2017 (vi è copia in atti), la quale ha rilevato che la propria sentenza n. 1011/16 << non contenendo statuizione di condanna, essendosi limitata al rigetto dell'appello dall'istante proposto avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa, giudice del lavoro, n. 18/14 – non costituisce titolo esecutivo >>.
Come accennato, con atto di precetto, notificato via pec in data
3.01.2017, ha richiesto il pagamento di quanto affermava CP_2 dovuto in forza della sentenza n. 1011/2016 della Corte di Appello di
Catania – Sez. Lavoro, notificando tale precetto in uno alla predetta sentenza n. 1011/2016 munita di titolo esecutivo.
3 Il titolo giudiziale azionato non è suscettibile di esecuzione forzata, posto che lo stesso, come evidenziato dal precedente G.L. e dalla stessa
Corte d'Appello che lo ha emesso, non contiene statuizione di condanna;
poiché il titolo posto a fondamento dell'esecuzione non ha i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva e, pertanto, non è un titolo esecutivo, si profila la nullità del precetto sotto il profilo della mancanza del suo presupposto necessario.
La quantificazione del credito, assente nelle sentenze n. 18/2014 di questo Tribunale e n. 1011/2016 della Corte di Appello di Catania, è stata operata da in seno al ricorso per ingiunzione, da cui è CP_2 scaturito il decreto ingiuntivo n. 663/2017.
E', pertanto, da ritenersi sussistente l'an della pretesa creditoria ingiunta, essendo fondata su due conformi provvedimenti giudiziali, di primo e secondo grado.
Sono, poi, infondate le contestazioni dell'opponente sull'importo dovuto in quanto generiche.
A tal proposito occorre ricordare che in giurisprudenza si è precisato che in tema di lavoro subordinato e controversie, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito (Trib. Roma, sez. lav., 21/05/2021, n. 4885, in Redazione Giuffrè 2021), occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Trib. Modena, sez. lav., 12/01/2021, n. 3; cfr. Cass. , 21/03/2008,
n. 7697).
Orbene, nel ricorso in opposizione viene genericamente rilevato che
<< le somme portate dal decreto ingiuntivo sono erronee oltre che del tutto spropositate rispetto a quanto eventualmente dovuto >>; l'unico rilievo dotato di una certa concretezza è la paventata cessazione delle attività durante il mese di agosto, ma la parte opponente non concretizza in alcun modo il peso economico di tale circostanza;
e, comunque, trattasi di circostanza del tutto irrilevante, atteso che la sentenza n. 18/2014
(confermata in appello) ha condannato la società opponente “al pagamento delle retribuzioni globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento fino all'effettiva reintegra, da cui sottrarre il reddito dell'anno 2012, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; senza nessuna sottrazione del mese di agosto, che pertanto è dovuto.
4 Per le superiori ragioni, l'opposizione a decreto ingiuntivo non può trovare accoglimento.
La soccombenza parziale reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nelle cause riunite iscritte ai nn. 110/2017 e
2500/2017 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la nullità del precetto notificato in data 3.01.2017 (meglio specificato in parte motiva); rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
663/2017 e, per l'effetto, dichiara esecutivo il predetto decreto;
spese compensate.
Siracusa, 25/06/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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