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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n.448/2024RG
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 448/2024R.G. TRA rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Raffaella Travi e dall'avv. Costanza Sollecito
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. Fabio Controparte_3
Candalice
APPELLATE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n.3398/2023 del 30.11.2023, l'adito Tribunale di Bari, disattesa l'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dal Policlinico, all'esito di una CTU contabile, accertava e dichiarava, previa disapplicazione della deliberazione n. 1597/2017 nella parte relativa al conguaglio tra i tre fondi contrattuali (“fondo fasce”, “fondo produttività collettiva” e “fondo particolari condizioni o disagio”), il diritto delle ricorrenti alla retribuzione accessoria – produttività collettiva (maturata tra il 2010 ed il 2016) – nella misura: per di € 838,52, Controparte_1 per di € 807,47, per € 1.110,09 oltre Controparte_2 Controparte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura prevista per legge;
condannava pertanto l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
[...] degli importi di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura prevista per legge e delle spese di lite in distrazione. 2.Con ricorso del 30.5.2024 l Controparte_4 interponeva appello.
[...]
Le lavoratrici appellate resistevano depositando apposita comparsa. All'udienza del 28 aprile 2025, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo trascritto i calce alla sentenza. 3.Lamenta il Policlinico, dopo aver descritto il complesso iter che aveva condotto all'adozione della contestata deliberazione n. 1597/2017 di cui si è detto in precedenza, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni pattizie che disciplinano la costituzione e la gestione dei fondi contrattuali deputati al finanziamento della retribuzione accessoria nonché la violazione e falsa applicazione della normativa legale in materia di vincoli di finanza pubblica, nonché di contenimento della spesa pubblica, ivi inclusa quella per il personale. In particolare, deduce che le disposizioni pattizie in tema di finanziamento del trattamento economico accessorio (artt. 50-53, Ccnl 2000; artt. 60-62, Ccnl 1996) recano fondamentalmente norme di carattere contabile, sicché non contemplano alcuno specifico diritto direttamente azionabile dal dipendente, posto che la loro violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente e penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi
e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente. Di conseguenza, gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, l'entità dei Fondi, lungi dall'integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori, si sostanziano in atti di macro-organizzazione riferibili ad adempimenti contabili rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche. Reitera, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale disattesa dal primo giudice. 4.L'appello è fondato. 4.1 Ai fini di un ordinato iter motivazionale, occorre prendere le mosse dalla Deliberazione n. 1597 dell'11.10.2017 del Direttore generale del
, finalizzata a “ricomporre il quadro riassuntivo dei fondi CP_4 contrattuali rideterminati virtualmente”, che richiamava l'art. 40 comma 3 quinquies d.lgs. 165/2001 e, in particolare, l'obbligo di procedere al recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto alla consistenza contrattuale dei fondi, con conseguente conguaglio tra debiti e crediti verso il personale. In sostanza, con il suddetto provvedimento il Direttore
pag. 2/10 generale deliberava l'utilizzazione delle eccedenze positive registrate per il periodo dal 2010 al 2016 “per il fondo fasce” e per il fondo “produttività collettiva”, al fine di coprire il disavanzo registrato, nello stesso periodo, con riferimento al “fondo particolari condizioni e disagio”, utilizzato per il pagamento degli straordinari. 4.2 Quanto alla (qui contestata) praticabilità di tale operazione, deve osservarsi che nel C.C.N.L. 1998-2001 la retribuzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (esclusi i dirigenti) dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto sanitario è presa in considerazione nella Parte IV, Capi I (“Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di classificazione”), II (“Nuovi trattamenti economici”) e III (“Sviluppo Professionale”), e cioè agli artt. 30-36 (norme che, peraltro, fanno richiamo ad altre disposizioni contenute in previgenti contratti collettivi, in parte qua tuttora in vigore). Le disposizioni dedicate ai Sistemi di finanziamento sono, invece, contenute nella Parte V, e cioè negli artt. 37- 40 del C.C.N.L. Ebbene, in forza dell'art. 38 C.C.N.L. del 7.4.1999 (“Finanziamento dei trattamenti accessori”) sono stati costituiti, mediante opera di rispettiva unificazione di fondi precedentemente distinti, da un lato, il “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” (comma 1); dall'altro lato, il
“Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” (comma 3). Al riguardo va evidenziato che tale ultimo fondo risulta(va) alimentato (art. 38 cit., comma 4 lettera B) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, tramite l'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale. Tale fondo, inoltre rinveniva (comma 3) dell'unificazione dei Fondi disciplinati dall'art. 46, comma 1, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi per la qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, laddove, a mente del successivo art. 47, comma 4, era prescritto che “in attuazione del contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 3, i dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività collettiva, l'attribuzione dei compensi ai medesimi nonché la differenziazione dei compensi stessi saranno attribuiti dal dirigente pag. 3/10 responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno preventivamente illustrati dal dirigente a tutti i dipendenti dell'unità operativa. L'attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il connesso incentivo economico, determinati con atto motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti”. Seguiva il comma 7, secondo il quale “l'incentivo è corrisposto a consuntivo, secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 4 nei limiti delle quote di produttività assegnate al dirigente dell'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato”. In altre parole, l'ammontare del Fondo di produttività dipendeva dalla sussistenza di avanzi di bilancio e l'attribuzione ai dipendenti di singole quote promanava dal dirigente responsabile, sicchè in mancanza di tali due condizioni non risulta evidentemente configurabile alcun diritto soggettivo di credito in capo al lavoratore aspirante a tale compenso variabile. 5. E' bene evidenziare come, già in quella sede, si ammettevano, coerentemente rispetto al passato, collegamenti e passaggi di risorse tra i due Fondi (“resta confermata la possibilità di utilizzazione … nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1”). Ciò veniva riconosciuto in via “anche temporanea”. Parimenti, il comma 7 dell'art. 38 cit. prevedeva:
“7. Il fondo della produttività collettiva di cui al comma 3, è decurtato in sede di contrattazione integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15 % per finanziare il fondo dell'art. 39 (fondo – fasce stipendiali). Tale decurtazione avverrà da data non anteriore al 1 luglio 1999”. In forza, poi, degli artt. 29 e 30 del successivo C.C.N.L. del 19.4.2004, i suddetti Fondi venivano confermati e si ribadiva una ipotesi di smistamento delle risorse non utilizzate (v. art. 30: “E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31” – ovvero il Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno nonché il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive - “non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo (ovvero il fondo di produttività) per l'attuazione delle sue finalità. Tali
pag. 4/10 risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività”). La disamina delle disposizioni di contrattazione collettiva rende evidente come, tra le voci di finanziamento dei compensi per produttività, vi fossero anche le risorse non utilizzate nell'ambito della remunerazione dello straordinario e delle fasce retributive. 6. Tanto premesso, va evidenziato che la vicenda di che trattasi prende le mosse dalla nota del Collegio Sindacale, prot. 15648 del 27.02.2017 la quale rimarcava, con riferimento al fondo disagio (straordinario), un deficit strutturale dovuto all'inappropriata costituzione dello stesso, risalente alla crescita esponenziale di funzioni sanitarie di elevata specializzazione che avevano inciso nell'organizzazione dei turni di lavoro e le cui indennità erano finanziate dal fondo in parola, evidenziando la necessità di un intervento volto al riequilibrio, in considerazione delle reali esigenze in termini di risorse finanziarie dei medesimi fondi, per garantire il prosieguo dell'offerta sanitaria dell CP_4
La successiva delibera del Direttore Generale n. 1056/2017 recepiva tali appunti ed individuava la genesi di tale anomalia, che era rappresentata, essenzialmente, dalla circostanza che i fondi contrattuali del personale, quando fu istituita l in data 1.5.1996, furono Parte_2 suddivisi (erroneamente) tra e sulla base di meri Pt_3 CP_4 calcoli di media aritmetica, senza cioè pesare le specificità operative del personale ospedaliero rispetto al personale dei servizi prevalentemente Parte territoriali mantenuti nella (dallo scorporo della quale era stato costituito il ), laddove il personale ospedaliero, a differenza del CP_4 Parte personale era coinvolto in turni di 24 ore per sette giorni su sette con turni di pronta disponibilità per le emergenze che generavano lavoro straordinario. Per cui le tabelle riportate alla pag. 3 della suddetta delibera evidenziavano l'inadeguatezza delle risorse attribuite al e la palese CP_4 incongruenza tra organizzazione del lavoro e fondi. Vi fu, pertanto, ab origine un'errata pesatura/sottostima dei fondi da destinare agli straordinari in sede di allocazione delle risorse derivanti dal bilancio, tanto è vero che sin dal 2003 il fondo all'uopo destinato risulta in sofferenza. Ed infatti (v. contenuto delibera n. 1056 cit. pag. 3 e ss.) da un'analisi comparata dei fondi attribuiti a varie aziende ospedaliere italiane è emerso che risultava un “pro capite” per ciascun dipendente del Policlinico, sia pag. 5/10 appartenente alla Dirigenza medica che al Comparto, inferiore non solo rispetto ai valori medi, ma addirittura ai valori minimi del campione. A ciò si deve poi aggiungere l'intervento delle leggi regionali nn. 28/2000 (art. 23) e 32/2001 (art. 8) che hanno imposto altrettante riduzioni delle dotazioni organiche, a fronte delle quali il Policlinico ha addirittura aumentato i livelli delle prestazioni e dei servizi specialistici, per cui le minori dotazioni di personale hanno condotto ad incrementare i livelli di spesa del lavoro straordinario, il tutto senza operare l'incremento dei corrispondenti fondi del disagio di cui agli artt. 53 comma 2 CCNL 8.6.2000 dirigenza e art. 7 comma 1 lettera D) CCNL 20.4.2004 area comparto. Lo squilibrio è stato aggravato dal sopravvenuto disposto dell'art. 2 bis del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”). 7. Alla luce di tale criticità, il Direttore Generale con la suddetta delibera n. 1056 ha provveduto ad un riqualificazione “retroattiva” dei fondi in questione, sicché il fondo per lavoro straordinario è stato rideterminato a partire sin dal 1996 (fino a tutto l'anno 2016), sulla base del numero medio di ore di straordinario tenendo conti dei limiti previsti dagli artt. 10 e 80 DPR 384/1990, mentre il fondo per le particolari condizioni di lavoro è stato quantificato sulla base delle indennità da retribuire al personale in dotazione organica, in modo da pervenire ad un valore medio pro capite per il lavoro straordinario e le particolari condizioni di lavoro e dunque per il relativo fondo, quanto meno in linea con quello scaturente dal campione di aziende analizzato, anzi prudenzialmente mantenuto inferiore, per il del 5,29%. Controparte_4
7.1 Per sovvenzionare tale disavanzo si è dunque provveduto ad una rideterminazione dei fondi, sostanzialmente dislocando diversamente le risorse provenienti dal “bilancio indistinto”. In pratica, si è preso atto che le risorse di tale bilancio (che era “unico”, sicchè, come è pacifico, da esso promanavano le risorse poi confluite ai vari Fondi) erano state, appunto, in un primo momento incongruamente allocate, e si è proceduto ad una regolarizzazione del tutto, laddove la relativa operazione non abbisognava di alcun finanziamento regionale;
per pag. 6/10 cui si rinviava ad una successiva deliberazione il compito di determinare i conguagli tra i fondi riqualificati (ovvero tra “le eventuali differenze positive derivanti dalla ricostruzione dei fondi di posizione, fasce e fondi di produttività per gli anni antecedenti al 2015”) sì da coprire il cennato deficit strutturale del fondo straordinario come sopra rideterminato e riqualificato. 8. A tanto ha provveduto la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1597 dell'11.10.2017 con la quale veniva approvato il quadro sinottico della ricognizione dei fondi contrattuali a partire dal 1996 e il quadro dei conguagli relativi al periodo 2010-2016, tenendo conto all'uopo degli accordi raggiunti con le Organizzazioni Sindacali in data 28.10.2017 e 2.10.2017, e con la ratifica del Collegio Sindacale. Tali decisioni risultano attuative del disposto dell'art. 4 (“Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”), comma 1 d.l. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 a mente del quale:
“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. Parte 8.1 Tale disposizione, dunque, stabiliva l'obbligo in capo alle di recuperare “integralmente” le somme indebitamente “erogate” (tra le quali rientrano, evidentemente, quelle frutto di un'indebita/incongrua allocazione e ripartizione delle risorse iscritte al bilancio tra i vari fondi), laddove, appunto, la particolare modalità di recupero di cui sopra (tramite un
“graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”) implica che gli indebiti siano già stati erogati;
nella specie, è pacifico, invece, che le cennate eccedenze afferenti il fondo di produttività (che qui si rivendicano e che, per quanto detto, erano il frutto di un'errata allocazione originaria delle risorse da destinare ai fondi de quibus) non erano state ancora materialmente erogate ai relativi aspiranti, per cui è di tutta evidenza che non vi era qui la necessità di attendere una (errata) erogazione, onde poi procedere alla complessa modalità di recupero di cui sopra.
pag. 7/10 In altre parole, il Policlinico, tramite la cennata riallocazione delle sue risorse e la riqualificazione/rideterminazione retroattiva dei fondi in discorso, ha evitato l'erogazione di compensi indebiti rispetto ai quali i relativi aspiranti non erano titolari, per quanto sopra già visto, di alcuna posizione di diritto soggettivo. 8.2 Ne consegue che siamo al cospetto non già, come opinano i lavoratori e come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale, di un illegittimo trasferimento di risorse tra fondi - non previsto dalla contrattazione collettiva - quanto, piuttosto, di una doverosa operazione di rideterminazione dei fondi medesimi, effettuata in conformità alle disposizioni di legge e di contratto collettivo sopra citate, la quale ha sostanzialmente comportato de facto (v. in particolare la tabella sub all. E alla citata delibera n. 1597/2017 i cui dati non sono qui contestati) - utilizzando, quasi esclusivamente, i favorevoli dati contabili dei soli anni 2015 e 2016 (nel solo 2016 la sommatoria algebrica dei tre fondi rideterminati ha presentato un saldo attivo di ben € 4.196,486,25) - la possibilità del completo ripianamento dei disavanzi maturati (dal fondo relativo allo “straordinario”, sempre in passivo dal 2010 al 2015, con l'eccezione quindi del solo 2016, sicchè durante il sessennio in parola registrava un saldo negativo di - € 6.710.348,02) durante il periodo dal 2010 in poi;
anzi si registrava anche, all'esito di tale somma algebrica, un avanzo positivo di risorse utili “distribuibili” per il 2016 (in ragione di complessivi € 1.894.920,63). A ciò va aggiunto che l'operazione di riqualificazione dei fondi in questione risulta effettuata mediante specifica interlocuzione con la Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo Puglia che aveva avanzato osservazioni relativamente al bilancio degli esercizi 2014 e 2015 (cfr. All. n.13 in fascicolo telematico di parte appellante).
9. Da notare che in questo contesto, come risulta dalla cennata tabella E, nonchè dalla CTU espletata in primo grado, i saldi attivi riscontrati annualmente (dal 2010 al 2016) in relazione al fondo di produttività collettiva - qui in discussione – rappresentano il portato della differenza tra la consistenza complessiva annua del fondo e la “spesa” annua (id est ciò che è stato erogato ai lavoratori a titolo di produttività), per cui trattasi in sostanza di saldi positivi non (ancora) utilizzati e/o distribuiti tramite una qualsivoglia delibera di spesa.
10. In sintonia con tale ricalcolo, (solo) con successiva deliberazione n. 481 del 16.3.2018 – avente ad oggetto: “liquidazione saldo produttività anno 2016 in favore del personale a tempo determinato ed indeterminato Area Comparto” – l'Amministrazione ha approvato l'erogazione della quota di pag. 8/10 produttività collettiva spettante al personale del Comparto per l'anno 2016, tenendo conto delle somme “disponibili” (e/o distribuibili) di cui alla deliberazione n. 1597/2017, provvedendo alla relativa erogazione.
11.Ed invero, va all'uopo considerato come dalle norme contrattuali disciplinanti il finanziamento di voci di trattamento accessorio non discende alcuno specifico diritto direttamente azionabile dal dipendente pubblico. Si tratta, infatti, di norme di contabilità la cui violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente, penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente. Di conseguenza, gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, dell'entità dei Fondi, lungi dall'integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori si sostanziano in atti di macro - organizzazione riferibili ad adempimenti contabili, rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche (Cass. n. 6956/2014; Cass. n. 28598/2018). Né tale “conguaglio” ha implicato alcuna violazione di diritti quesiti dei lavoratori, in quanto (v. per una fattispecie simile Cass. n. 25161/2015) l'operazione di cui alle due delibere in questione ha dispiegato incidenza su compensi variabili (produttività) eventualmente erogabili in eccedenza rispetto a quelli già versati, e segnatamente su compensi non ancora entrati nella sfera di diritto soggettivo del lavoratore, in assenza di qualsivoglia delibera attributiva del Direttore Generale e comunque, in ogni caso, alla luce dell'accertata assenza di ulteriori fondi all'uopo disponibili (all'esito della cennata redistribuzione delle risorse di bilancio finalizzata al doveroso riequilibrio dei fondi, eseguito sulla scorta delle sopra menzionate disposizioni legali e contrattuali, oltre che per ripianare le anomalie contabili tutte sopra già esaminate, in relazione alle quali, sintomaticamente, le parti ricorrenti non hanno mai mosso alcuna specifica censura contabile).
12.Le suesposte considerazioni sono assorbenti e rendono inutile l'esame dell'ulteriore motivo di gravame inerente la prescrizione.
13.L'appello è dunque fondato e va accolto come da dispositivo.
14.Le spese del doppio grado, comprese quelle relative alla CTU contabile espletata in prime cure, possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa l'assoluta novità della questione trattata ed alla luce del pag. 9/10 contrasto giurisprudenziale formatosi in materia tra i giudici di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 30.5.2024 dall Controparte_4
avverso la sentenza n. 3398/2023 resa dal
[...]
Tribunale di Bari il 30.11.2023 nei confronti di Controparte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado dalle odierne appellate;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio, comprese quelle relative alla CTU espletata in primo grado. Così deciso in Bari il 28 aprile 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 10/10
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
dott. ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott. ssa Manuela Saracino Consigliere
dott. Pietro Mastrorilli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 448/2024R.G. TRA rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Raffaella Travi e dall'avv. Costanza Sollecito
APPELLANTE
E
Controparte_1 Controparte_2
rappresentate e difese dall'avv. Fabio Controparte_3
Candalice
APPELLATE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n.3398/2023 del 30.11.2023, l'adito Tribunale di Bari, disattesa l'eccezione di decadenza e di prescrizione sollevata dal Policlinico, all'esito di una CTU contabile, accertava e dichiarava, previa disapplicazione della deliberazione n. 1597/2017 nella parte relativa al conguaglio tra i tre fondi contrattuali (“fondo fasce”, “fondo produttività collettiva” e “fondo particolari condizioni o disagio”), il diritto delle ricorrenti alla retribuzione accessoria – produttività collettiva (maturata tra il 2010 ed il 2016) – nella misura: per di € 838,52, Controparte_1 per di € 807,47, per € 1.110,09 oltre Controparte_2 Controparte_3 interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura prevista per legge;
condannava pertanto l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento
[...] degli importi di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura prevista per legge e delle spese di lite in distrazione. 2.Con ricorso del 30.5.2024 l Controparte_4 interponeva appello.
[...]
Le lavoratrici appellate resistevano depositando apposita comparsa. All'udienza del 28 aprile 2025, previa discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo trascritto i calce alla sentenza. 3.Lamenta il Policlinico, dopo aver descritto il complesso iter che aveva condotto all'adozione della contestata deliberazione n. 1597/2017 di cui si è detto in precedenza, la violazione e falsa applicazione delle disposizioni pattizie che disciplinano la costituzione e la gestione dei fondi contrattuali deputati al finanziamento della retribuzione accessoria nonché la violazione e falsa applicazione della normativa legale in materia di vincoli di finanza pubblica, nonché di contenimento della spesa pubblica, ivi inclusa quella per il personale. In particolare, deduce che le disposizioni pattizie in tema di finanziamento del trattamento economico accessorio (artt. 50-53, Ccnl 2000; artt. 60-62, Ccnl 1996) recano fondamentalmente norme di carattere contabile, sicché non contemplano alcuno specifico diritto direttamente azionabile dal dipendente, posto che la loro violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente e penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi
e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente. Di conseguenza, gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, l'entità dei Fondi, lungi dall'integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori, si sostanziano in atti di macro-organizzazione riferibili ad adempimenti contabili rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche. Reitera, inoltre, l'eccezione di prescrizione quinquennale disattesa dal primo giudice. 4.L'appello è fondato. 4.1 Ai fini di un ordinato iter motivazionale, occorre prendere le mosse dalla Deliberazione n. 1597 dell'11.10.2017 del Direttore generale del
, finalizzata a “ricomporre il quadro riassuntivo dei fondi CP_4 contrattuali rideterminati virtualmente”, che richiamava l'art. 40 comma 3 quinquies d.lgs. 165/2001 e, in particolare, l'obbligo di procedere al recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto alla consistenza contrattuale dei fondi, con conseguente conguaglio tra debiti e crediti verso il personale. In sostanza, con il suddetto provvedimento il Direttore
pag. 2/10 generale deliberava l'utilizzazione delle eccedenze positive registrate per il periodo dal 2010 al 2016 “per il fondo fasce” e per il fondo “produttività collettiva”, al fine di coprire il disavanzo registrato, nello stesso periodo, con riferimento al “fondo particolari condizioni e disagio”, utilizzato per il pagamento degli straordinari. 4.2 Quanto alla (qui contestata) praticabilità di tale operazione, deve osservarsi che nel C.C.N.L. 1998-2001 la retribuzione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (esclusi i dirigenti) dipendente dalle amministrazioni, aziende ed enti del comparto sanitario è presa in considerazione nella Parte IV, Capi I (“Trattamento economico transitorio del nuovo sistema di classificazione”), II (“Nuovi trattamenti economici”) e III (“Sviluppo Professionale”), e cioè agli artt. 30-36 (norme che, peraltro, fanno richiamo ad altre disposizioni contenute in previgenti contratti collettivi, in parte qua tuttora in vigore). Le disposizioni dedicate ai Sistemi di finanziamento sono, invece, contenute nella Parte V, e cioè negli artt. 37- 40 del C.C.N.L. Ebbene, in forza dell'art. 38 C.C.N.L. del 7.4.1999 (“Finanziamento dei trattamenti accessori”) sono stati costituiti, mediante opera di rispettiva unificazione di fondi precedentemente distinti, da un lato, il “Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno” (comma 1); dall'altro lato, il
“Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali” (comma 3). Al riguardo va evidenziato che tale ultimo fondo risulta(va) alimentato (art. 38 cit., comma 4 lettera B) a decorrere dal 1 gennaio 1998, sulla base del consuntivo 1997, tramite l'1% - come tetto massimo - del monte salari annuo, calcolato con riferimento al 1997, in presenza di avanzi di amministrazione e pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale. Tale fondo, inoltre rinveniva (comma 3) dell'unificazione dei Fondi disciplinati dall'art. 46, comma 1, punti 1) e 2) del CCNL del 1 settembre 1995, per la corresponsione, rispettivamente, dei premi per la qualità della prestazione individuale e per i compensi della produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, laddove, a mente del successivo art. 47, comma 4, era prescritto che “in attuazione del contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 3, i dipendenti da adibire alle iniziative per la produttività collettiva, l'attribuzione dei compensi ai medesimi nonché la differenziazione dei compensi stessi saranno attribuiti dal dirigente pag. 3/10 responsabile, con riguardo alla collocazione organizzativa e professionale dei dipendenti interessati e della funzionalità della loro partecipazione ai singoli progetti ed obiettivi assegnati e al grado di partecipazione individuale nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Gli obiettivi assegnati saranno preventivamente illustrati dal dirigente a tutti i dipendenti dell'unità operativa. L'attribuzione degli obiettivi ai singoli o gruppi ed il connesso incentivo economico, determinati con atto motivato, sono comunicati ai singoli dipendenti”. Seguiva il comma 7, secondo il quale “l'incentivo è corrisposto a consuntivo, secondo le modalità ed i tempi definiti nel contratto decentrato di cui all'art. 5, comma 4 nei limiti delle quote di produttività assegnate al dirigente dell'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato”. In altre parole, l'ammontare del Fondo di produttività dipendeva dalla sussistenza di avanzi di bilancio e l'attribuzione ai dipendenti di singole quote promanava dal dirigente responsabile, sicchè in mancanza di tali due condizioni non risulta evidentemente configurabile alcun diritto soggettivo di credito in capo al lavoratore aspirante a tale compenso variabile. 5. E' bene evidenziare come, già in quella sede, si ammettevano, coerentemente rispetto al passato, collegamenti e passaggi di risorse tra i due Fondi (“resta confermata la possibilità di utilizzazione … nel fondo per la produttività collettiva - di eventuali risparmi accertati a consuntivo nella gestione del fondo di cui al comma 1”). Ciò veniva riconosciuto in via “anche temporanea”. Parimenti, il comma 7 dell'art. 38 cit. prevedeva:
“7. Il fondo della produttività collettiva di cui al comma 3, è decurtato in sede di contrattazione integrativa da un minimo del 10% elevabile sino al 15 % per finanziare il fondo dell'art. 39 (fondo – fasce stipendiali). Tale decurtazione avverrà da data non anteriore al 1 luglio 1999”. In forza, poi, degli artt. 29 e 30 del successivo C.C.N.L. del 19.4.2004, i suddetti Fondi venivano confermati e si ribadiva una ipotesi di smistamento delle risorse non utilizzate (v. art. 30: “E' confermata la regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31” – ovvero il Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno nonché il Fondo per il finanziamento delle fasce retributive - “non risultino momentaneamente del tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di cui al presente articolo (ovvero il fondo di produttività) per l'attuazione delle sue finalità. Tali
pag. 4/10 risorse sono riassegnate ai fondi di pertinenza dal gennaio dell'anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività”). La disamina delle disposizioni di contrattazione collettiva rende evidente come, tra le voci di finanziamento dei compensi per produttività, vi fossero anche le risorse non utilizzate nell'ambito della remunerazione dello straordinario e delle fasce retributive. 6. Tanto premesso, va evidenziato che la vicenda di che trattasi prende le mosse dalla nota del Collegio Sindacale, prot. 15648 del 27.02.2017 la quale rimarcava, con riferimento al fondo disagio (straordinario), un deficit strutturale dovuto all'inappropriata costituzione dello stesso, risalente alla crescita esponenziale di funzioni sanitarie di elevata specializzazione che avevano inciso nell'organizzazione dei turni di lavoro e le cui indennità erano finanziate dal fondo in parola, evidenziando la necessità di un intervento volto al riequilibrio, in considerazione delle reali esigenze in termini di risorse finanziarie dei medesimi fondi, per garantire il prosieguo dell'offerta sanitaria dell CP_4
La successiva delibera del Direttore Generale n. 1056/2017 recepiva tali appunti ed individuava la genesi di tale anomalia, che era rappresentata, essenzialmente, dalla circostanza che i fondi contrattuali del personale, quando fu istituita l in data 1.5.1996, furono Parte_2 suddivisi (erroneamente) tra e sulla base di meri Pt_3 CP_4 calcoli di media aritmetica, senza cioè pesare le specificità operative del personale ospedaliero rispetto al personale dei servizi prevalentemente Parte territoriali mantenuti nella (dallo scorporo della quale era stato costituito il ), laddove il personale ospedaliero, a differenza del CP_4 Parte personale era coinvolto in turni di 24 ore per sette giorni su sette con turni di pronta disponibilità per le emergenze che generavano lavoro straordinario. Per cui le tabelle riportate alla pag. 3 della suddetta delibera evidenziavano l'inadeguatezza delle risorse attribuite al e la palese CP_4 incongruenza tra organizzazione del lavoro e fondi. Vi fu, pertanto, ab origine un'errata pesatura/sottostima dei fondi da destinare agli straordinari in sede di allocazione delle risorse derivanti dal bilancio, tanto è vero che sin dal 2003 il fondo all'uopo destinato risulta in sofferenza. Ed infatti (v. contenuto delibera n. 1056 cit. pag. 3 e ss.) da un'analisi comparata dei fondi attribuiti a varie aziende ospedaliere italiane è emerso che risultava un “pro capite” per ciascun dipendente del Policlinico, sia pag. 5/10 appartenente alla Dirigenza medica che al Comparto, inferiore non solo rispetto ai valori medi, ma addirittura ai valori minimi del campione. A ciò si deve poi aggiungere l'intervento delle leggi regionali nn. 28/2000 (art. 23) e 32/2001 (art. 8) che hanno imposto altrettante riduzioni delle dotazioni organiche, a fronte delle quali il Policlinico ha addirittura aumentato i livelli delle prestazioni e dei servizi specialistici, per cui le minori dotazioni di personale hanno condotto ad incrementare i livelli di spesa del lavoro straordinario, il tutto senza operare l'incremento dei corrispondenti fondi del disagio di cui agli artt. 53 comma 2 CCNL 8.6.2000 dirigenza e art. 7 comma 1 lettera D) CCNL 20.4.2004 area comparto. Lo squilibrio è stato aggravato dal sopravvenuto disposto dell'art. 2 bis del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010 (“a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed e', comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”). 7. Alla luce di tale criticità, il Direttore Generale con la suddetta delibera n. 1056 ha provveduto ad un riqualificazione “retroattiva” dei fondi in questione, sicché il fondo per lavoro straordinario è stato rideterminato a partire sin dal 1996 (fino a tutto l'anno 2016), sulla base del numero medio di ore di straordinario tenendo conti dei limiti previsti dagli artt. 10 e 80 DPR 384/1990, mentre il fondo per le particolari condizioni di lavoro è stato quantificato sulla base delle indennità da retribuire al personale in dotazione organica, in modo da pervenire ad un valore medio pro capite per il lavoro straordinario e le particolari condizioni di lavoro e dunque per il relativo fondo, quanto meno in linea con quello scaturente dal campione di aziende analizzato, anzi prudenzialmente mantenuto inferiore, per il del 5,29%. Controparte_4
7.1 Per sovvenzionare tale disavanzo si è dunque provveduto ad una rideterminazione dei fondi, sostanzialmente dislocando diversamente le risorse provenienti dal “bilancio indistinto”. In pratica, si è preso atto che le risorse di tale bilancio (che era “unico”, sicchè, come è pacifico, da esso promanavano le risorse poi confluite ai vari Fondi) erano state, appunto, in un primo momento incongruamente allocate, e si è proceduto ad una regolarizzazione del tutto, laddove la relativa operazione non abbisognava di alcun finanziamento regionale;
per pag. 6/10 cui si rinviava ad una successiva deliberazione il compito di determinare i conguagli tra i fondi riqualificati (ovvero tra “le eventuali differenze positive derivanti dalla ricostruzione dei fondi di posizione, fasce e fondi di produttività per gli anni antecedenti al 2015”) sì da coprire il cennato deficit strutturale del fondo straordinario come sopra rideterminato e riqualificato. 8. A tanto ha provveduto la successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1597 dell'11.10.2017 con la quale veniva approvato il quadro sinottico della ricognizione dei fondi contrattuali a partire dal 1996 e il quadro dei conguagli relativi al periodo 2010-2016, tenendo conto all'uopo degli accordi raggiunti con le Organizzazioni Sindacali in data 28.10.2017 e 2.10.2017, e con la ratifica del Collegio Sindacale. Tali decisioni risultano attuative del disposto dell'art. 4 (“Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi”), comma 1 d.l. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 a mente del quale:
“Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. Parte 8.1 Tale disposizione, dunque, stabiliva l'obbligo in capo alle di recuperare “integralmente” le somme indebitamente “erogate” (tra le quali rientrano, evidentemente, quelle frutto di un'indebita/incongrua allocazione e ripartizione delle risorse iscritte al bilancio tra i vari fondi), laddove, appunto, la particolare modalità di recupero di cui sopra (tramite un
“graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”) implica che gli indebiti siano già stati erogati;
nella specie, è pacifico, invece, che le cennate eccedenze afferenti il fondo di produttività (che qui si rivendicano e che, per quanto detto, erano il frutto di un'errata allocazione originaria delle risorse da destinare ai fondi de quibus) non erano state ancora materialmente erogate ai relativi aspiranti, per cui è di tutta evidenza che non vi era qui la necessità di attendere una (errata) erogazione, onde poi procedere alla complessa modalità di recupero di cui sopra.
pag. 7/10 In altre parole, il Policlinico, tramite la cennata riallocazione delle sue risorse e la riqualificazione/rideterminazione retroattiva dei fondi in discorso, ha evitato l'erogazione di compensi indebiti rispetto ai quali i relativi aspiranti non erano titolari, per quanto sopra già visto, di alcuna posizione di diritto soggettivo. 8.2 Ne consegue che siamo al cospetto non già, come opinano i lavoratori e come sostanzialmente ritenuto dal Tribunale, di un illegittimo trasferimento di risorse tra fondi - non previsto dalla contrattazione collettiva - quanto, piuttosto, di una doverosa operazione di rideterminazione dei fondi medesimi, effettuata in conformità alle disposizioni di legge e di contratto collettivo sopra citate, la quale ha sostanzialmente comportato de facto (v. in particolare la tabella sub all. E alla citata delibera n. 1597/2017 i cui dati non sono qui contestati) - utilizzando, quasi esclusivamente, i favorevoli dati contabili dei soli anni 2015 e 2016 (nel solo 2016 la sommatoria algebrica dei tre fondi rideterminati ha presentato un saldo attivo di ben € 4.196,486,25) - la possibilità del completo ripianamento dei disavanzi maturati (dal fondo relativo allo “straordinario”, sempre in passivo dal 2010 al 2015, con l'eccezione quindi del solo 2016, sicchè durante il sessennio in parola registrava un saldo negativo di - € 6.710.348,02) durante il periodo dal 2010 in poi;
anzi si registrava anche, all'esito di tale somma algebrica, un avanzo positivo di risorse utili “distribuibili” per il 2016 (in ragione di complessivi € 1.894.920,63). A ciò va aggiunto che l'operazione di riqualificazione dei fondi in questione risulta effettuata mediante specifica interlocuzione con la Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo Puglia che aveva avanzato osservazioni relativamente al bilancio degli esercizi 2014 e 2015 (cfr. All. n.13 in fascicolo telematico di parte appellante).
9. Da notare che in questo contesto, come risulta dalla cennata tabella E, nonchè dalla CTU espletata in primo grado, i saldi attivi riscontrati annualmente (dal 2010 al 2016) in relazione al fondo di produttività collettiva - qui in discussione – rappresentano il portato della differenza tra la consistenza complessiva annua del fondo e la “spesa” annua (id est ciò che è stato erogato ai lavoratori a titolo di produttività), per cui trattasi in sostanza di saldi positivi non (ancora) utilizzati e/o distribuiti tramite una qualsivoglia delibera di spesa.
10. In sintonia con tale ricalcolo, (solo) con successiva deliberazione n. 481 del 16.3.2018 – avente ad oggetto: “liquidazione saldo produttività anno 2016 in favore del personale a tempo determinato ed indeterminato Area Comparto” – l'Amministrazione ha approvato l'erogazione della quota di pag. 8/10 produttività collettiva spettante al personale del Comparto per l'anno 2016, tenendo conto delle somme “disponibili” (e/o distribuibili) di cui alla deliberazione n. 1597/2017, provvedendo alla relativa erogazione.
11.Ed invero, va all'uopo considerato come dalle norme contrattuali disciplinanti il finanziamento di voci di trattamento accessorio non discende alcuno specifico diritto direttamente azionabile dal dipendente pubblico. Si tratta, infatti, di norme di contabilità la cui violazione, se può dar luogo ad eventuali situazioni contabilmente, amministrativamente, disciplinarmente, penalmente rilevanti per chi è preposto alla corretta formazione dei Fondi e/o per chi è deputato al controllo interno, non interferisce con la sfera giuridica del singolo dipendente. Di conseguenza, gli atti aziendali che abbiano stabilito, nei vari anni, dell'entità dei Fondi, lungi dall'integrare determinazioni datoriali privatistiche direttamente invocabili dai singoli lavoratori si sostanziano in atti di macro - organizzazione riferibili ad adempimenti contabili, rispetto ai quali non è configurabile una posizione giuridica piena azionabile a sostegno di pretese economiche (Cass. n. 6956/2014; Cass. n. 28598/2018). Né tale “conguaglio” ha implicato alcuna violazione di diritti quesiti dei lavoratori, in quanto (v. per una fattispecie simile Cass. n. 25161/2015) l'operazione di cui alle due delibere in questione ha dispiegato incidenza su compensi variabili (produttività) eventualmente erogabili in eccedenza rispetto a quelli già versati, e segnatamente su compensi non ancora entrati nella sfera di diritto soggettivo del lavoratore, in assenza di qualsivoglia delibera attributiva del Direttore Generale e comunque, in ogni caso, alla luce dell'accertata assenza di ulteriori fondi all'uopo disponibili (all'esito della cennata redistribuzione delle risorse di bilancio finalizzata al doveroso riequilibrio dei fondi, eseguito sulla scorta delle sopra menzionate disposizioni legali e contrattuali, oltre che per ripianare le anomalie contabili tutte sopra già esaminate, in relazione alle quali, sintomaticamente, le parti ricorrenti non hanno mai mosso alcuna specifica censura contabile).
12.Le suesposte considerazioni sono assorbenti e rendono inutile l'esame dell'ulteriore motivo di gravame inerente la prescrizione.
13.L'appello è dunque fondato e va accolto come da dispositivo.
14.Le spese del doppio grado, comprese quelle relative alla CTU contabile espletata in prime cure, possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa l'assoluta novità della questione trattata ed alla luce del pag. 9/10 contrasto giurisprudenziale formatosi in materia tra i giudici di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 30.5.2024 dall Controparte_4
avverso la sentenza n. 3398/2023 resa dal
[...]
Tribunale di Bari il 30.11.2023 nei confronti di Controparte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta integralmente la domanda proposta in primo grado dalle odierne appellate;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del doppio grado del giudizio, comprese quelle relative alla CTU espletata in primo grado. Così deciso in Bari il 28 aprile 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
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