Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/03/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2237 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MILITERNI GIUSEPPE MARIO , con elezione di domicilio in VIALE BRUNO
BUOZZI, 109 00197 ROMA, presso e nello studio dell'avv. MILITERNI GIUSEPPE
MARIO
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FERRARIO CP_1 P.IVA_2
MAURIZIO , con elezione di domicilio in CORSO GARIBALDI, 67 20017 RHO presso e nello studio dell'avv. FERRARIO MAURIZIO;
1
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, così provvedere: - in via principale e nel merito, accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, che qui integralmente si riportano: “in via principale, accogliere la opposizione e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto (n. 2614/2022, emesso dal Tribunale Civile di
Milano in data 2 febbraio 2022 e notificato in data 18 febbraio 2022, nell'ambito del giudizio NRG 3273/2022), accertando e dichiarando che il credito azionato in via monitoria dalla non è giuridicamente fondato e conseguentemente CP_1
respingere ogni pretesa avanzata dalla stessa, nonché condannare la alla CP_1
restituzione dell'importo di € 36.110,15 indebitamente versato dalla
[...]
in data 28 febbraio 2022, oltre agli interessi legali sino alla effettiva Parte_1
restituzione; - in via riconvenzionale, condannare la al pagamento della CP_1
penale contrattuale di € 22.902,28, oltre risarcimento dei danni causati dal proprio grave inadempimento e dai gravi vizi della fornitura eseguita, il tutto liquidato nella complessiva misura di € 264.672,97, ovvero nella maggiore e/o minore somma che sarà ritenuta di giustizia in via equitativa, oltre interessi sino al saldo effettivo;
- in ogni caso, condannare la al risarcimento dei danni per lite temeraria, nella CP_1
somma che sarà ritenuta di giustizia.
PER CP_1
2 NEL MERITO, respingere l'appello siccome del tutto infondato, quindi confermare integralmente la sentenza impugnata;
in subordine, per i motivi espressi in narrativa ed in primo grado, accertata e dichiarata l'avvenuta consegna in opera delle forniture in opera oggetto del contratto e relative n. 2 integrazioni, nonché l'infondatezza e non imputabilità ad di tutte CP_1
le ragioni e domande dell'appellante, ivi inclusa l'inapplicabilità della penale contrattuale, respingere l'appello siccome totalmente infondato, quindi confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 2614/2022; in ulteriore subordine, condannare l'opposta al pagamento delle somme sottese all'ingiunzione, maggiorate degli interessi ex D.lgs. 231/02 e respingere le avverse domande di restituzione delle somme pagate ad per effetto del precetto CP_1
sull'opposto decreto ingiuntivo e tutte le altre domande avversarie per infondatezza;
in estremo subordine, richiamate le precedenti conclusioni, ridurre la penale contrattuale richiesta dall'opponente ad una somma parametrata al valore ed incidenza delle (comunque inesistenti) mancate forniture e pose di Con CP_1
vittoria di spese, da liquidarsi nella misura di cui al DM 55/2014 ai valori medi.
Respingere l'avversa istanza di CTU perché totalmente esplorativa.
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo ha per oggetto la fornitura e posa in opera da parte di di parapetti CP_1 in alluminio e vetro e di frangisole per balconi e terrazzi a favore di
[...]
Parte_1
In particolare, con contratto stipulato in data 12.10.2020, ha Parte_1 commissionato a “1. la progettazione, la fornitura e la posa in opera di ml. CP_1
692,00 di sistema di parapetto lineare piano per balconi e terrazzi tipo «mod. AFEP»;
2. la progettazione, la fornitura e posa di mq. 155,52 di sistema di frangisole in allumino per balconi e terrazzi composto da profilo unico e porta lamelle” (doc. 1 monitorio, art. 2) a fronte del corrispettivo pattuito in € 226.419,20, oltre IVA (art. 4); le parti hanno stipulato due ulteriori “atti aggiuntivi” al contratto, e precisamente: in data 23.02.2021, l'atto n. 1/21-026 avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 24 piastre in acciaio inox con annesso tubolare verso un prezzo di € 9.000,00, oltre Iva (doc. 2 monitorio); in data 08.09.2021, l'atto n. 1/21-111 per la fornitura e posa in opera dei “collegamenti laterali dei parapetti con relativa chiusura dei vuoti con
”, a fronte di un corrispettivo di € 8.000,00, oltre Iva (doc. 3 monitorio) Parte_2
Su ricorso di il Tribunale di Milano ingiungeva a di pagare CP_1 Parte_1 la somma di € 33.292,75, oltre interessi e spese della procedura monitoria, portata dalle fatture n. 52/e del 11.06.2021 e n. 137/e del 23.12.20211 (docc. 5 e 6 monitorio),
a titolo di corrispettivo residuo delle prestazioni eseguite da quest'ultima, in forza del contratto sottoscritto in data 12.10.2020 e degli accordi integrativi del 23.02.2021 e del 08.09.2021 (docc.
1-3 monitorio).
ha proposto opposizione allegando che: Parte_1
-il prezzo contrattualizzato era a misura e non a corpo e che l'importo complessivamente indicato dei lavori 243.419,20 era indicativo.
- l'appaltatrice ha omesso di consegnare la documentazione di cui all'art. 11 del contratto, prevista quale condizione per i pagamenti e lo svincolo delle ritenute a garanzia, con conseguente difetto di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto;
- il completamento dell'opera non è stato certificato dalle parti in quanto il presunto verbale di fine lavori prodotto dall'ingiungente sub doc. 4 monitorio e recante la data del 15.05.2021 non è stato sottoscritto da né, a tale data, i lavori Parte_1 erano stati ultimati da CP_1 - con email del 05.08.2021, aveva trasmesso ad l'ultima Parte_1 CP_1 versione del cronoprogramma dei lavori, sollecitando il completamento degli stessi (doc. 10 opponente), ma ad oggi le prestazioni non risultano ultimate, con conseguente obbligo, da parte dell'appaltatrice, di corrispondere un importo a titolo di penale ex art. 8 del contratto, quantificabile in € 22.902,28;
- non ha eseguito esattamente le prestazioni contrattuali, non avendo montato CP_1 correttamente i parapetti e si è rifiutata di eseguire gli interventi di ripristino, eccependo il mancato saldo dei corrispettivi maturati;
- ha dovuto far fronte alle inadempienze dell'appaltatrice, sia Parte_1 personalmente sia coinvolgendo imprese terze, sicché ha maturato un credito nei confronti dell'opposta pari ad € 27.107,44 (di cui € 681,21 per attività di smaltimento in discarica;
€ 3.206,75 per risoluzione vizi;
€ 317,20 per riparazioni;
€ 22.902,28 a titolo di penali contrattuali). L'opponente ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa creditoria, con conseguente condanna di alla restituzione dell'importo di € CP_1
36.110,15, già versato in data 28.01.2022; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna di al pagamento della penale CP_1 contrattuale di € 22.902,28 e al risarcimento dei danni conseguenti all'inesatto adempimento di quest'ultima; infine, la condanna di al risarcimento dei danni CP_1 per responsabilità aggravata.
costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione contestando il CP_1 proprio inadempimento.
Istruita la causa mediante l'assunzione di prova testimoniale, disattesa la richiesta di CTU avanzata dall'opponente in quanto esplorativa, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza il giudice ha ritenuto dovuti gli importi di cui alle fatture azionate non risultando provati gli inadempimenti di eccepiti dall'opponente né con CP_1 riferimento ai lamentati ritardi né con riferimento ai vizi.
Il giudice ha dunque concluso che “ l'opposizione va rigettata e la somma di € 36.110,15 versata da in data 28 febbraio 2022 a seguito Parte_1 della notificazione di ricorso ex art 633 c.p.c., decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed atto di precetto, resta acquisita in capo ad il decreto CP_1 ingiuntivo, per effetto del sopravvenuto pagamento, deve essere revocato (Cass Sez. 1, n. 13085 del 22/05/2008.
Avverso detta sentenza ha proposto appello per i motivi di Parte_1 seguito enucleati mentre ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Per esigenze sistematiche si esamina anzitutto il secondo motivo di appello con cui contesta per quatto ragioni il rigetto dei motivi di opposizione : Parte_1
1) i contratti stipulati dalle parti erano a misura e non a corpo come ritenuto dal giudice. Assume l'appellante che il Tribunale di Milano erroneamente ha motivato come se il contratto fosse a corpo e non a misura, dal momento che ha considerato l'importo presunto (ossia quello risultante dalla sommatoria degli importi del contratto e dei due atti integrativi) come parametro di riferimento per il calcolo del saldo spettante all'appaltatore, inteso a sua volta come differenza tra quanto complessivamente dovuto e quanto percepito in corso d'opera.
Va premesso che il contratto all'art 4 stabilisce che “Il presente contratto, per l'esecuzione delle forniture e prestazioni di cui al precedente art. 2, è stipulato a misura sulla base dei prezzi unitari riportati nell'allegato “A” al presente contratto. L'importo complessivo, presunto, delle forniture e prestazioni oggetto del presente atto, è di € 226.419,20 (….) . L'importo complessivo del corrispettivo del presente contratto sarà determinato dall'applicazione dei prezzi di cui all'allegato “A” al presente contratto alle quantità di forniture e posa effettivamente eseguite, misurate in contraddittorio.2 Resta, pertanto, escluso che il Fornitore possa richiedere al
Committente risarcimenti, indennizzi e/o qualsivoglia altra diversa pretesa economica se, per qualsivoglia motivo, ad ultimazione delle attività affidate, l'importo dei lavori effettivamente eseguiti dovesse risultare inferiore a quello presuntivamente indicato al precedente comma”.
Ritiene, dunque, l'appellante che , applicando correttamente le regole divisate dalle parti nel contratto, ed in coerenza con il fatto che il contratto era a misura, il legittimo saldo del corrispettivo maturato dalla a titolo di contabilità finale sarebbe stato CP_1 il seguente come risultante dal proprio doc 9:
- importo delle prestazioni effettivamente eseguite da come contabilizzate nei CP_1
CdP3 (doc. 9): € 225.957,29; - detratte le RAG del 5%, indicate nel CdP n. 4 (doc. 9):
€ 11.297,86; - detratti gli importi già versati dal committente (doc. da 6 a 9): € 214.659,43. Conclude che, anche senza considerare per ora l'importo della pulizia del cantiere e della polizza all risk, il saldo della contabilità finale sarebbe stato pari a zero (225.957,29 – 11.297,86 – 214.659,43 = 0).
Assume, invece, parte appellata che:
- il certificato di pagamento prodotto al doc. 9 datato 31-5-21 non è sottoscritto da non riporta le misure fornite e posate da in quel periodo;
CP_1 CP_1 - dal doc 8 di sottoscritto da entrambe le parti risulta che fino al Parte_1
30-4-21 il frangisole era stato quasi interamente posato (pezzi 154 a fronte di 155) mentre i parapetti risultavano posati 640,41 (a fronte di un totale di 692,00);
- il totale finale sarebbe, invece, poi rappresentato dal doc 4 “verbale di fine lavori totale” sottoscritto dal geometra di cantiere di AF ( e Persona_1 dall'ingegnere ( ) di AF , datato 14-5-21 e che riporta un totale di euro Persona_2
243.419,20 con le misure finali di 155 frangisole e 692 parapetti.
Tanto premesso, i testi escussi4 hanno confermato il completamento della fornitura, e, conseguentemente, la corrispondenza i pezzi pattuiti ai prezzi unitari concordati: dunque come correttamente statuito dal giudice di prime cure “L'importo di € 28.759,77, oltre IVA, di cui alla fattura n. 173/e del 23/12/2021 rappresenta la differenza tra il prezzo di € 243.419,20, complessivamente risultante dal contratto del 12.10.2020 e dagli atti integrativi sub docc. 2 e 3 monitorio, e gli importi contabilizzati dalla committente, al netto delle RAG, nei certificati di pagamento nn.
1-4 sub docc.
6-9 opponente, pari ad € 214.659,43 (€ 243.419,20 - € 214.659,43)”.
2) il credito azionato da in relazione alla pulizia del cantiere portato dalla fattura CP_1
52/21 di euro 1.657,00 era insussistente. La doglianza è infondata atteso che ha provato ( teste ) di aver CP_1 Persona_2 integralmente eseguito il contratto che appunto prevedeva (punto n. 32 dell'art. 6 del contratto) la sola “pulizia di massima delle aree di intervento”, il che non esclude, peraltro, che abbia a sua volta fatto ulteriori pulizie più accurate, Parte_1 non rientranti tra gli obblighi contrattuali di . CP_1
3) i costi (274,04 euro) della polizza all risk non sono stati detratti, sebbene in base all'art 17 del contratto fosse previsto il rimborso al committente del costo sostenuto per la polizza assicurativa. Il motivo di appello è infondato in quanto, come correttamente statuito dal primo giudice, l'opponente non ha provato l'effettiva stipula della polizza all risk e il conseguente esborso di € 274,04, oltre IVA che avrebbe dovuto essere oggetto di rimborso.
4) la violazione delle previsioni contrattuali ( art 11 e 12) in relazione alla fatturazione del saldo, che prevedevano che producesse documentazione CP_1 attestante la propria regolarità contributiva. In particolare , l'art. 12 del contratto prevedeva che la fatturazione del saldo dovesse avvenire con le seguenti modalità: Il Fornitore, una volta approvata da parte del Committente la contabilità finale, dovrà presentare regolare fattura assoggettata ad IVA con aliquota di legge la quale verrà pagata alle condizioni, nei termini e con le modalità già previste per il pagamento dei SAL parziali (ivi comprese le trattenute a garanzia). L'art. 12 del contratto, a sua volta, rinviava alla seguente previsione contenute nell'art. 11 del contratto relativo ai pagamenti dei sal : “Tutti i pagamenti di cui al presente articolo, ivi incluso lo svincolo delle ritenute a garanzia, saranno effettuati a condizione che il Fornitore fornisca, il proprio DURC aggiornato così come quello degli eventuali subappaltatori autorizzati, nonché tutta la documentazione comprovante l'assolvimento degli obblighi retributivi, contributivi, fiscali, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa applicabile nei confronti dei lavoratori propri e di quelli dei Subappaltatori (includendo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, copia del libro unico del lavoro (LUL) nonché copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ex art. 17-bis, d.lgs. n. 241/1997, introdotto dall'art. 4, e 26 comma 1 e 2, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; (…) Fino all'avvenuta esibizione della documentazione da parte del Fornitore, il Committente è legittimato a sospendere il pagamento;
”. A dire dell'appellante, dunque tale certificazione è mancata.
Tanto premesso, osserva la Corte che parte appellata ha prodotto il Durc relativo al periodo di fatturazione azionato che attesta la regolarità contributiva dell'impresa. Del resto, essendo stati i sal precedenti pagati da è di tutta Parte_1 evidenza che la documentazione predetta è sempre stata fornita da né la CP_1 mancata produzione con riferimento alle fatture azionate della copia del libro unico del lavoro (LUL) nonché copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, in assenza di contestazioni dell'omesso pagamento da parte delle maestranze e, invero, nemmeno dell'opponente, può fondatamente legittimare l'eccezione di inadempimento da parte di Parte_1
Con il terzo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda riconvenzionale che si fondava:
1.sull'applicazione della penale contrattuale per il ritardo accumulato dalla nella CP_1 ultimazione di tutte le prestazioni ad essa imputabili;
8 2.sul risarcimento dei danni per la grave violazione del canone di diligenza dovuto, nella realizzazione e posa in opera di parapetti vetrati del tutto inadatti a svolgere la loro funzione, e quindi pericolosi per l'incolumità pubblica. Precisa che le ragioni creditorie azionate in via riconvenzionale dalla
[...]
sono fondate e vanno quantificate come segue: - penale contrattuale: € Parte_1
22.902,28; - costi sostenuti e da sostenere per la regolarizzazione dei vizi: € 198.050,00; - costi smaltimento rifiuti: € 681,21; - mancato guadagno: € 43.039,48, per un totale di € 264.672,97.
Tanto premesso, sub 1. si osserva anzitutto che, come statuito dal giudice di prime cure, l'opponente non ha indicato quale fosse il termine contrattuale per il completamento delle opere di cui al contratto del 12-10-20 (fornitura e posa parapetti e frangisole), né di quello 23-2-21 (posa piastre in acciaio). L'opponente ha prodotto, con riferimento a tali commesse, un cronoprogramma dei lavori unilateralmente predisposto che indica il 3-9-21 (doc 10 opponente) quale termine per il completamento delle opere predette. I testi e hanno CP_2 Tes_1 genericamente riferito che tali opere vennero completate nel mese di settembre, con ciò non essendovi prova del superamento del termine di cui al cronoprogramma . Quel che è certo è che, se anche un ritardo vi fu rispetto al predetto cronoprogramma, tale ritardo venne tollerato da che non solo non inviò alcuna Parte_1 diffida ad adempiere ma , anzi, nell'ottobre stipulò un ulteriore contratto aggiuntivo.
Solamente il contratto aggiuntivo del 12-10-20, riferito ai collegamenti laterali dei parapetti con chiusura dei vuoti, indica il termine del 30-9-21 per il completamento dell'opera di chiusura dei parapetti laterali. I testi escussi hanno dichiarato che tale opera venne ultimata ultimata il 7 o 14 ottobre 2021 ( ) o nella seconda metà di ottobre 2021 ( Controparte_2 [...]
). Tes_1
Sul punto si osserva che i testi non hanno reso una dichiarazione univoca ma in ogni caso, se anche tale minimo ritardo fosse maturato, esso non fu oggetto di diffida ad adempiere come contemplato dall'art 8 del contratto principale, e conseguentemente la penale non è maturata.
L'appellante contesta anche la decisione del giudice di ritenere tardiva l'eccezione di inadempimento di con riferimento alla mancanza di documentazione as Built,
CP_1 che avrebbe dovuto produrre entro 30gg dalla fine dei lavori, in occasione della
CP_1 memoria ex art. 183.6 n.1 cpc Ritiene la corte che la censura non sia fondata atteso che l'allegazione introduce un nuovo inadempimento e non una mera integrazione, precisazione delle eccezioni di inadempimento già formulate . In oni caso, anche nel merito la doglianza è infondata. Infatti ha prodotto in giudizio la documentazione in questione datata 27-7-21,
CP_1 documentazione che sottoscritta da pacificamente era stata trasmessa alla
CP_1
9 committente come risulta dal certificato di collaudo negativo depositato da
[...]
rispetto al quale si dirà oltre. Parte_1
Sub 2 e cioè sul risarcimento dei danni per la grave violazione del canone di diligenza dovuto, nella realizzazione e posa in opera di parapetti vetrati, secondo l'appellante, del tutto inadatti a svolgere la loro funzione, va detto che risulta provato che i parapetti non furono collaudati dalla committente principale. Il certificato di collaudo è datato 21-4-23 e, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, la produzione documentale è ammissibile in quanto allo spirare delle preclusioni istruttorie il collaudo non era ancora avvenuto. La doglianza dell'appellante in ordine alla dichiarata inammissibilità deve, dunque, essere accolta. Ciò premesso, si osserva che nel mese di settembre 2021 ha Parte_1 chiesto ad AF di intervenire per risolvere problemi legati all'ancoraggio dei parapetti. Rispetto a tali doglianze, ha eccepito l'inadempimento di CP_1 [...] in relazione alle fatture impagate, poi azionate nel presente giudizio, Parte_1 contestando comunque i vizi, e rendendosi solo disponibile ( doc 20) ad un sopralluogo all'esito del pagamento delle fatture suddette. Nelle more è pacifico, come allegato nell'opposizione, che è Parte_1 direttamente intervenuta per rimediare ai lamentati vizi coinvolgendo anche soggetti terzi (doc. 21), nonostante avesse comunicato che interventi di personale non CP_1 autorizzato da sui manufatti avrebbe comportato la decadenza dalla garanzia e CP_1 sarebbe stata ritenuta manomissione (doc 29). Dunque, ha manomesso i parapetti con interventi, di cui si Parte_1 ignora l'esatto perimetro, tramite personale non autorizzato da e non CP_1 specializzato: pertanto, anche l'esito negativo del collaudo per difformità non può essere imputato ad atteso il pacifico intervento sul manufatto da parte di terzi CP_1 incaricati da Parte_1
Le medesime considerazioni valgono anche con riferimento ai certificati as build trasmessi a ma risultanti non coerenti con quanto emerso dal Parte_1 collaudo, atteso l'intervento di terzi sul manufatto.
Alla luce di quanto sopra, anche la richiesta ctu non è ammissibile attesa la certa immutazione dello stato di fatto che avrebbe invece potuto e dovuto essere preceduta da un accertamento tecnico preventivo che invece non è stato esperito. In conclusione non è provata da parte opponente “ la grave violazione del canone di diligenza dovuto, nella realizzazione e posa in opera di parapetti vetrati del tutto inadatti a svolgere la loro funzione, e quindi pericolosi per l'incolumità pubblica” con conseguente rigetto del motivo di appello.
Per quanto riguarda il primo motivo di appello con cui l'appellante censura le inammissibilità dichiarate dal giudice con riferimento :
10 a) all'aggiornamento della domanda risarcitoria compiuta in sede di memorie ex art. 183 c.p.c.; b) ai documenti (nn. 64 e 65, indicati in sentenza come nn. 66 e 67, ossia la relazione tecnica dell'ing. e la quantificazione degli addebiti che la committente Per_3 CP_3 avrebbe applicato alla per la sostituzione dei parapetti) depositati Parte_1 in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
c) all'allegazione con cui la ha introdotto in giudizio, attraverso Parte_1 la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., la contestazione relativa alla mancanza degli “as built”; d) alle 30 email depositate con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. ; e) ai costi sostenuti dalla per sostituire i parapetti che la Parte_1 CP_1 aveva realizzato;
f) al deposito del certificato di collaudo;
g) alla richiesta di ctu;
Tali censure alla luce di quanto detto con riferimento ai motivi di appello sub 2 e 3 sono in parte già state affrontate e in parte restano assorbite e la sentenza impugnata deve essere confermata.
L'appello è dunque inaccoglibile e l'appellante è tenuto al pagamento delle spese del grado che si liquidano in dispositivo sulla base del valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza impugnata del 24 giugno 2024 n. 6378/24 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado che CP_1 liquida in euro 14.000,00 oltre spese generali e oneri di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 12/03/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Lupo Alberto Massimo Vigorelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la pretesa creditoria di origina dal mancato pagamento della complessiva somma di € 33.292,75, IVA inclusa, CP_1 di cui € 1.657,00 quale importo residuo portato dalla fattura n. 52/e del 11.06.2021 (doc. 5 monitorio) ed € 31.635,75 corrispondente all'importo della fattura n. 137/e del 23.12.2021 (doc. 6 monitorio).
4 2 L'allegato A indica quantità e prezzi unitari : parapetti 692 per euro 280 al pezzo totale 193.760; frangisole 155,52 per euro 210 al pezzo totale 32659,20 3 Certificato di pagamento
6 4 «Sono e mi chiamo , nato a [...] il [...], professione ingegnere edile. Sono Persona_2 dipendente di da circa sette anni. Io in sono direttore generale dei cantieri e seguo le commesse in fase CP_1 CP_1 di acquisizione e supervisiono in seguito i lavori dei geometri e in generale come proceda la commessa. Nel caso di specie ho seguito personalmente la commessa prima della sua acquisizione e mi sono occupato dell'andamento della commessa durante i lavori. Le lavorazioni riguardavo la fornitura e installazione di parapetti in vetro e frangisole. Viene sentito sul capitolo n. 1,2,3 della memoria n. 2 di parte convenuta opposta «Sul cap. 1: Sono a conoscenza che CP_1 ha eseguito in toto il contratto, Nel primo semestre del 2021 è stato posato sia il parapetto, sia il frangisole, con le misure indicate in contratto.
, nato a [...] il [...], residente a Valmontone (RM) Colle Tocciarello, 74, professione Controparte_2 direttore di cantiere di Italiana Costruzione spa. Per quanto a mia conoscenza la ha posato sia il parapetto, sia il CP_1 frangisole. Relativamente alla quantità quelle indicate sono quelle relative al contratto.
, nato a [...] il [...], residente a Milano (MI) Viale Sarca, 324/B, project manager Testimone_1 presso Italiana Costruzione spa. Preciso di essermi occupato del cantiere dall'inizio dei lavori come responsabile di CP_ commessa «Sul cap. 1: Preciso che la fine della posa sia del parapetto, sia del frangisole venne terminata dalla nel settembre 2021. In merito alla posa sono a conoscenza che il committente ha contestato alla sia Parte_1 la qualità dei materiali, sia la posa degli stessi.
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