Art. 2.
Il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle societa' con capitale sociale non inferiore a L. 250 000 di cui all' art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 , e' elevato a L. 4.000.000, rimanente facoltativa la valutazione prevista dal successivo art. 5, quando il capitale sociale e' inferiore a L. 4.000.000.
La trasmissione dell'elenco delle societa' prescritta dal terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 , deve essere eseguita dall'Ufficio del registro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la valutazione degli anni 1946 e 1947 agli effetti dell'imposta dovuta per gli anni 1947 e 1948 ed entro il 30 aprile 1949 per la valutazione dell'anno 1948 agli effetti dell'imposta dovuta per il 1949.
Il termine utile per la richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 , per l'imposta relativa all'anno 1947, e' fissato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il limite del capitale sociale stabilito per la valutazione obbligatoria dei titoli delle societa' con capitale sociale non inferiore a L. 250 000 di cui all' art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 , e' elevato a L. 4.000.000, rimanente facoltativa la valutazione prevista dal successivo art. 5, quando il capitale sociale e' inferiore a L. 4.000.000.
La trasmissione dell'elenco delle societa' prescritta dal terzo comma dell'art. 4 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 , deve essere eseguita dall'Ufficio del registro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per la valutazione degli anni 1946 e 1947 agli effetti dell'imposta dovuta per gli anni 1947 e 1948 ed entro il 30 aprile 1949 per la valutazione dell'anno 1948 agli effetti dell'imposta dovuta per il 1949.
Il termine utile per la richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975 , per l'imposta relativa all'anno 1947, e' fissato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.