Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 26
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Sentenza 19 marzo 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, presieduto dal Dott. Marco Lualdi, riguarda la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una società cooperativa precedentemente ammessa a concordato preventivo. La parte ricorrente, un creditore, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale, sostenendo l'insolvenza della società debitrice e la necessità di soddisfare i crediti rimasti insoddisfatti. Dall'altra parte, la società resistente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva del creditore, l'improponibilità della domanda e la mancanza di interesse ad agire, sostenendo che il concordato fosse ancora in fase di esecuzione.

Il giudice ha disatteso le eccezioni della parte resistente, affermando la legittimazione del creditore cessionario e l'esistenza di un interesse ad agire, indipendentemente dalla prospettiva di soddisfazione del credito. Ha inoltre chiarito che l'apertura della liquidazione giudiziale non richiede la risoluzione formale del concordato preventivo, evidenziando che l'insolvenza della società era evidente e che i debiti rimasti insoddisfatti superavano la soglia prevista dalla legge. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale, nominando un curatore e fissando le modalità per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 26
    Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
    Numero : 26
    Data del deposito : 19 marzo 2025

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