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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2/2025 Reg. Un. Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I.
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Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile Crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed STensore
Dott. Maria Elena Ballarini Giudice
Dott. Milton Cosimo D'Ambra Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario portante R.G. 2/2025 P.U.
PROMOSSO DA
FINO 1 SECURITISATION S.r.l. con l'Avv. Donvito , che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti depositata unitamente al ricorso.
NEI CONFRONTI DI
EST TICINO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. in concordato preventivo ( P.Iva 04093530154 ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale a AN MO (MI) alla via Del Pozzo n. 15 e domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Paola Marreddu che la rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla memoria di costituzione.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti della società EST TICINO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l. in concordato preventivo.
Esaminati gli atti e i documenti depositati dalle parti.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE,
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, INPS e CAMERA DI COMMERCIO e disposta l'acquisizione di ufficio del fascicolo relativo alla procedura di concordato preventivo.
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N. 2/2025 Reg. Un. Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I.
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Udita la relazione del Giudice Delegato.
Premesso che:
• con ricorso depositato il 10.1.2025 il creditore in epigrafe indicato chiedeva la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società EST TICINO SOCIETA' COOPERATIVA a r.l., precedentemente ammessa alla procedura di concordato preventivo a seguito di decreto di omologazione del Tribunale di Busto
Arsizio in data 12.7.2017 ;
• fissata udienza di comparizione al 18.2.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito tra le parti con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di comparizione avanti al giudice relatore, notifica perfezionatasi in data 13.1.2025 a mezzo PEC ai sensi dell'art. 40 c.8 c.c.i.i.;
• la parte resistente si è costituita rilevando preliminarmente
- il difetto di legittimazione attiva del creditore istante nella sua qualità di cessionario del credito originariamente vantato da Unicredit S.p.a.
- l'improponibilità della domanda stante la mancata risoluzione del concordato preventivo di natura liquidatoria ritualmente omologato ed ancora in corso di esecuzione
- la carenza di interesse ad agire in capo al creditore istante
- la mancanza del requisito di cui all'art. 49 comma 5 CCI
ed in ogni caso evidenziando
- l'insussistenza del necessario presupposto dell'insolvenza della società debitrice
- la non particolare rilevanza dell'inadempimento alla proposta concordataria da parte della debitrice ST TI ed in ogni caso la non imputabilità, alla stessa debitrice, di tale inadempimento.
Il creditore istante chiedeva un breve differimento della trattazione onde poter esaminare la memoria di costituzione della ST TI ed alla successiva udienza del 11.3.2025 le parti si riportavano alle conclusioni già articolate in atti insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
Rilevato che :
Sul difetto di legittimazione attiva della parte istante;
L'eccezione svolta dalla difesa di parte resistente in punto di carenza di legittimazione attiva del creditore istante FINO 1 Securitisation S.r.l. merita di essere disattesa. La società Fino 1 Securisation S.r.l. ha depositato avanti al Tribunale di Busto Arsizio ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nella sua qualità di cessionaria dei crediti pacificamente vantati da Unicredit S.p.a. nei confronti della società ST TI, credito fondati sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio emesso in data 28.7.2015 per oltre €. 845.000,oo e regolarmente indicati nello stato passivo della proposta concordataria. La società cedente Unicredit S.p.a. aveva ritualmente provveduto alla pubblicazione dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8.8.2017 ( doc. 4 parte ricorrente ) ai sensi dei commi 2) e 4) dell'art. 58 del T.U.B., con i conseguenti effetti previsti dall'art. 1264 c.c.
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ed in particolare con l'effetto “ sostitutivo” di esonerare la cessionaria dall'obbligo di notificare la cessione al titolare del debito ceduto ( cosi' Cass. 13.9.2018 n. 22268 ). La cessione in tal modo “pubblicizzata” nel suo contenuto minimo informativo necessita ovviamente che il cessionario fornisca ulteriore e puntuale prova documentale della propria legittimazione con documentazione idonea a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione “in blocco” ( cosi' Cass.
2.3.2016 n. 4116). Infatti in materia di cessione in blocco di crediti perfezionatasi ai sensi dell'art. 58 TUB, ed in caso di contestazione da parte del debitore ceduto della legittimazione attiva del preteso cessionario del credito, l'efficacia probatoria dell'avviso pubblicato in G.U. è limitata alle ipotesi in cui lo stesso, oltre a recare gli estremi della cessione, sia di per se idoneo ad individuare con certezza
l'inclusione del rapporto conteso tra quelli ceduti.
Sulla scorta dei principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1 993, é sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco senza che occorra una specifica enumerazi one di ciascuno di essi, a condizione peraltro che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cosi' tra le tante Cass. 11.1.2019 n. 22750, Cass. 5617/2020), contenuto della pubblicazione che potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice, a dimostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume - quale cessionario - la titolarità di un credito (cfr. Cass., 13 giugno 2019, n. 15884).
Deve inoltre precisarsi che nel caso in cui l'avviso di cessione "in blocco" dei crediti pubblicato in G.U. richieda - per l'individuazione dei crediti ceduti - la ricorrenza di "tutte" le caratteristiche elencate, il chiaro tenore letterale dell'avviso non consente altra lettura se non quella per cui oggetto di cessione sono i crediti che soddisfino contestualmente tutte quelle caratteristiche con la conseguenza che in difetto anche di una soltanto delle quali il presunto cessionario non potrà esser ritenuto titolare della posizione soggettiva ceduta e dovrà esser dichiarato privo di legittimazione ( cosi' Appello Venezia del 31.10.2019 ). Nel caso di specie l'avviso indicava quali elementi “qualificanti” dei crediti oggetto di cessione, i crediti “ …. derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1971 e il 2016 e qualificati come attivita' finanziarie deteriorate.”
La documentazione prodotta dal creditore istante consente di affermare come il credito posto a fondamento del ricorso soddisfi tutti gli elementi identificativi di cui alla predetta pubblicazione.
La parte istante ha inoltre depositato in atti la lista dei crediti oggetto di cessione che risulta pubblicata sul sito internet espressamente richiamato dall'istituto bancario nella Gazzetta Ufficiale https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di-cartolarizzazione/fino.html ed ha altresi' esplicitato tutti gli elementi necessari e sufficienti che consentono di identificare il credito oggetto del presente giudizio tra i crediti ceduti, credito identificato con il codice CR n. 254432439 ed effettivamente ricompreso nella lista medesima ( cfr. pg. 83 doc. 12 parte istante ). Il creditore istante, da ultimo, ha depositato in atti una dichiarazione ( vd. doc. 12 ) dell'avvenuta cessione predisposta dalla banca cedente Unicredit S.p.a. che letteralmente “ … dichiara ed attesta che tra i crediti compresi nella cessione indicata in oggetto a favore di Fino 1 Securitisation S.r.l. rientrano anche i crediti vantati da Unicredit S.p.a. nei confronti di ST TI … … “ , elemento questo che è destinato ad assumere la valenza “dirimente” e non solo di mero apprezzamento da parte del giudice, ancor piu' alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione 16.4.2021 n. 10200 “ …. la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un
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elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.): ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale.” ( cosi' Anche Corte di Appello Milano 24.1.2023 n. 220, Corte di Appello di Roma 2.2.2023 n. 1773 ).
Deve conseguentemente essere affermata la legittimazione ad agire della parte oggi istante.
Sulla mancanza di interesse ad agire della parte istante;
La tesi di parte resistente in punto di carenza di interesse ad agire di Fino 1 Securisation S.r.l. e motivata “ …alla luce della mancata dimostrazione, anche solo in via prospettica, che il fallimento possa offrire una migliore o piu' celere soddisfazione dei creditori …” non coglie nel segno.
L'interesse sotteso alla domanda finalizzata all'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale prescinde infatti da qualunque, necessariamente prospettica, aspettativa di soddisfazione anche solo parziale del proprio credito in ambito concorsuale, prospettiva di soddisfazione che peraltro sarebbe di difficile individuazione.
L'interesse ad agire sotteso alla una domanda di apertura della liquidazione giudiziale, interesse ad agire da intendersi i n linea generale quale interesse al conseguimento di una utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l'intervento del giudice, deve infatti essere individuato nell'apertura del concorso di tutti i creditori sul patrimonio dell'imprenditore insolvente a prescindere dalle possibili ed eventuali utilità che il singolo creditore istante possa trarre, in termini di soddisfazione del proprio credito, dalla procedura concorsuale medesima
Nel caso di specie, anche volendosi prescindere dagli interessi di natura pubblicistica pacificamente sottesi alla procedura di liquidazione giudiziale primo fra tutti l'interesse alla repressione di condotte penalmente rilevanti, la presenza di un patrimonio immobiliare certamente rilevante ancora nella titolarità della società debitrice ST TI rende attuale e sussistente l'interesse del singolo creditore ad aprire, su tale patrimonio, l'esecuzione collettiva.
Neppure pare potersi affermare che l'interesse del creditore istante Fino 1 sia da ritenersi insussistente in ragione di una comparazione, che sarebbe comunque sempre prospettica, tra le due possibili ed alternative procedure concorsuali secondo cui l'eventuale liquidazione giudiziale nulla di piu' potrebbe garantire al creditore “concordatario”. Le prospettive di soddisfazione del credito cosi' come previste dalla proposta concordataria sono infatti e pacificamente rimaste totalmente insoddisfatte quanto ad entità e tempistica del soddisfacimento, cosi' da attribuire al creditore non solo un interesse alla risoluzione del concordato proposto ma anche ad ottenere una eventuale pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale. L'interessa ad ottenere una pronuncia di apertura della liquidazione giudiziale prescinde da qualunque scenario di ipotetica soddisfazione del ceto creditorio ed ancor meno da una comparazione di tale scenario con una ugualmente ipotetica soddisfazione del credito in ambito concordatario.
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Sulla carenza del requisito di cui all'art. 49 comma 5 CCI.
La circostanza dedotta dalla difesa di parte resistente secondo cui la società ST TI, nel corso della procedura concordataria, non avrebbe maturato debiti rimasti insoddisfatti in misura superiore ad €. 30.000,oo, circostanza questa che evidentemente avrebbe giustificato una pronuncia dichiarativa di liquidazione giudiziale al di là di ogni questione interpretativa relativa alla portata applicativa nel caso di specie dell'art. 119 CCI, deve ritenersi ugualmente irrilevante.
I crediti oggetto della procedura di concordato preventivo omologato, nella parte in cui sono rimasti insoddisfatti rispetto alla proposta originariamente formulata dal debitore ed al netto della eventuale falcidia destinata a cristallizzarsi in caso di mancata risoluzione del concordato ( falcidia destinata a cristallizzarsi anche con riferimento al creditore istante salvo che prima della decorrenza del termine per la risoluzione del concordato intervenga la pronuncia dichiarativa di fallimento - cfr. Cass. N. 15862/2024), costituiscono infatti debiti della società necessariamente destinati ad essere considerati ai fini delle soglie di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5 CCI.
L'intervenuta omologazione della proposta concordataria, anche con riferimento ad un concordato di natura liquidatoria, non costituisce infatti una “cesura” tra la situazione patrimoniale – attiva e passiva – della società ante/proposta concordataria e quella successiva, costituendo i debiti oggetto della proposta e rimasti insoddisfatti pur sempre “debiti “ scaduti della società debitrice a tutti gli effetti e che, nel caso di specie, appaiono di importo certamente superiore ad €. 30.000,oo
Sulla improponibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale in presenza di concordato preventivo ancora in fase di esecuzione e non risolto.
Non appare ostativa all'eventuale apertura della liquidazione giudiziale la circostanza che il concordato preventivo iscritto al nr. 24/2015 R.C.P. ed omologato in data 12.7.2027, a mezzo del quale la società ST TI aveva proposto ai creditori di definire la propria precedente situazione di crisi, non sia stato formalmente risolto ai sensi dell'art. 186 L.Fall.
La tesi di parte resistente secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale per mancato pagamento dei crediti oggetto di proposta concordataria sarebbe subordinata al verificarsi della condizione di proponibilità prevista dall'art. 119 CCI , e cioe' alla precedente risoluzione del concordato omologato, non coglie nel segno.
Nella vigenza della vecchia Legge Fallimentare, la questione se il fallimento della società già ammessa alla procedura di concordato preventivo regolarmente omologato - e con proposta non integralmente adempiuta - potesse essere sottoposta a procedura fallimentare omissio medio e cioè indipendentemente dalla formale risoluzione del concordato, è stata definita dalla Corte di Cassazione con pronuncia che questo Tribunale si sente di condividere e che ha affermato il principio secondo cui “ … il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.fall. “ ( Cosi' Cass. SS.UU. 14.2.2022 n. 4696)
Il quadro normativo è radicalmente mutato a seguito dell'entrata del Codice della Crisi D'Impresa che, all'art. 119 comma 7) CCI ha letteralmente previsto “ Il tribunale dichiara
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aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato….” salva l'ipotesi, pacificamente insussistente nel caso di specie, in cui l'insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.
Occorre innanzitutto premettere che l'art. 119 CCI non è norma destinata a costituire un criterio interpretativo atto a disattendere l'arresto raggiunto dalla Suprema Corte a SS.UU. sopra richiamata, essendo radicalmente mutato tutto il quadro sistematico di riferimento in materia e su cui si è formato l'arresto della Suprema Corte, circostanza questa “ … che preclude la possibilità di delineare un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro “ ( vd. Relazione Civile Massimario Corte di Cassazione 19.4.2022). A tale proposito la Suprema Corte aveva peraltro già esaminato il contenuto e la portata delle nuove disposizioni ( seppure, alla data della pronuncia delle SS.UU., ancora nel pieno decorso dell'iter legislativo ) escludendone la rilevanza anche solo in funzione meramente interpretativa sul presupposto che “ E' infatti evidente il difetto di quel requisito di continuità di regime che si è detto essere essenziale per il recupero della valenza interpretativa postuma”
Occorre a questo punto chiedersi se, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, la presente fattispecie caratterizzata da una procedura di concordato preventivo aperta e definitivamente omologata sotto la vigenza della precedente Legge Fallimentare possa essere regolata, quanto alla successiva istanza di apertura della liquidazione giudiziale, dall'art. 119
CCI ovvero dalla vecchia Legge Fallimentare cosi' come interpretata dalla Suprema Corte.
La norma di riferimento deve essere individuata nell'art. 390 comma 2 CCI “ Disciplina transitoria” che prevede letteralmente che “ Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942….”.
Ritiene il Tribunale che l'applicabilità della Legge Fallimentare alle procedure aperte sotto la vigenza della vecchia normativa debba essere confermata, in via di interpretazione estensiva, anche alla fase esecutiva dei concordati omologati ai sensi della Legge Fallimentare ( Cosi'
Tribunale Avellino 20.2.2024, Tribunale Siracusa 30.1.2024, Tribunale Monza 11.12.2023 ) in quanto proprio con riferimento a tale quadro normativo - incluse le modalità di eventuale risoluzione e/o le conseguenze dell'inadempimento - si è strutturata la proposta concordataria ed ancor piu' si è formato il consenso del ceto creditorio.
A tale proposito il dato letterale “ … procedure … pendenti alla data di entrata in vigore … “ deve essere interpretato nel senso di considerare pendenti anche le procedure di concordato già omologate ma non ancora chiuse secondo quanto in piu' occasioni affermato dalla Suprema Corte secondo cui “ … la fase di esecuzione non puo' ritenersi scissa, e come tale a se stante, rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta;
l'assoggettamento del debitore dopo l'omologazione all'osservanza dell'omologa implica infatti la necessità che egli indirizzi il proprio agire al conseguimento degli obbiettivi prefigurati nella proposta presentata e approvata dai creditori”. ( Cosi' Cass.
4.2.2021 n. 2656, Cass.
3.1.2023 n. 43)
La tesi secondo cui l'art. 119 CCI troverebbe applicazione anche in ipotesi di concordato omologato - e solo parzialmente adempiuto ma non definitivamente risolto - sotto la vigenza della vecchia Legge Fallimentare appare inoltre incoerente con il quadro sistematico cosi' come ridisegnato dal Codice della Crisi.
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La scelta del legislatore del Codice della Crisi di subordinare la (eventuale) successiva apertura della liquidazione giudiziale alla precedente risoluzione del concordato rimasto
“ineseguito”, valorizzando in tal modo la portata negoziale del precedente accordo di soluzione della crisi e sancendo una sostanziale e definitiva soluzione della “precedente” crisi d'impresa, trova infatti il suo contrappeso nella facoltà che l'art. 119 CCI ha attribuito direttamente al commissario giudiziale, seppure su istanza del creditore, di formulare istanza di risoluzione del concordato evitando in tal modo la cristallizzazione di un percorso di soluzione della crisi - appunto il concordato preventivo omologato - che non ha dato alcun esito stante l'inadempimento della proposta formulata.
Da cio' ne consegue che nel caso di specie non trova applicazione il dettato letterale dell'art. 119 CCI con la conseguenza che non appare ostativa alla eventuale apertura della liquidazione giudiziale, ove ne sussistano i presupposti, la mancata risoluzione del concordato preventivo omologato sotto la vigenza della Legge Fallimentare e non formalmente risoltosi pur in presenza di un pacifico inadempimento alla proposta formulata.
Sull'inadempimento degli obblighi concordatari, sulla rilevanza dell'inadempimento e sulla imputabilità dello stesso.
Le questioni pure poste dalla difesa di ST TI e relative alla natura, imputabilità e misura dell'inadempimento alla proposta concordataria sono in questa sede da ritenersi irrilevanti in quanto nessuna domanda di risoluzione del concordato è stata ritualmente svolta dal creditore istante.
Il Tribunale è stato infatti investito esclusivamente della domanda di liquidazione giudiziale, con conseguente necessità di valutare la sussistenza dei necessari presupposti della domanda stessa ( procedibilità, presupposti soggettivo, insolvenza ecc. ) tra cui non rilevano i motivi e la gravità dell'inadempimento.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015 e ai sensi degli artt. 26 e 27 c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia e la sede legale è situata in AN MO (MI) , non ricorrendo ulteriori elementi per localizzare altrove il centro degli interessi principali della parte resistente per come definiti dall'art. 2 lett. m) c.c.i.i.
• La parte resistente è soggetta alla disciplina sulle procedure concorsuali di cui agli artt. 1, 2 e 121 c.c.i.i., in quanto esercita attività commerciale di costruzione ed assegnazione ai soci di immobili abitativi.
• Sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente ai sensi dell'art. 37, co. 2, c.c.i.i., in quanto creditrice in forza di titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo del Tribunale di Busto Arsizio emesso in data 28.7.2015 per l'importo di €. 846.000,oo circa.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, co. 5, c.c.i.i., dal momento che la parte ricorrente vanta crediti residui e rimasti insoddisfatti all'esito della proposta per oltre €. 500.000,oo .
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• Sussistono i requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), c.c.i.i. ove solo si consideri che il valore del patrimonio immobiliare ancora nella titolarità della società debitrice ammonta ad oltre €. 1.500.000,oo.
• Sussiste da ultimo il requisito oggettivo dell'insolvenza dell'imprenditore commerciale codificato nell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. e già definito in via pretoria in base consolidato principio secondo cui “ l'insolvenza si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività mentre è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o non all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti” (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789).
Sotto tale profilo, assume rilevanza;
1) il mancato adempimento della proposta concordataria che prevedeva da cronoprogramma, entro la data ultima del 30.3.2024 ( termine già prorogato ai sensi della normativa emergenziale da Covid-19 D.L.
8.4.2020 n.23 e succ. mod ), il pagamento nella misura del 52 % del credito di rango chirografario quantificato in €.
7.480.ooo,oo circa, credito di rango chirografario che non ha beneficiato alla data odierna di alcun riparto.
2) il contenuto della Relazione depositata dal Liquidatore Giudiziale in data 31.3.2024 alla scadenza del cronoprogramma fissato nella proposta concordataria, in cui lo stesso Liquidatore dava atto che “ .. non vi è ad oggi garanzia che i creditori chirografari possano ottenere un seppur parziale soddisfacimento”.
3) la sostanziale cessazione di ogni attività d'impresa.
4) il valore dei beni ancora oggetto di liquidazione ed indicati in €. 3.800.000,oo circa dal Commissario Giudiziale ritualmente comparso avanti al giudice relatore, valore che peraltro dovrà necessariamente scontare le fisiologiche riduzioni di prezzo conseguenti all'ennesimo esperimento di vendita competitiva esperito dagli organi della procedura concordataria e rimasto senza esito.
5) la complessiva riduzione del valore del patrimonio immobiliare valutato, in ottica concordataria, in oltre €. 20.650.000,oo ed in parte aggiudicato a valori inferiori cosi' da rendere impossibile non solo l'adempimento integrale dei debiti ma anche solo il loro pagamento nella percentuale falcidiata.
6) i costi di natura prededucibili ancora da sostenersi, e non integralmente previsti ed indicati nella proposta concordataria, per €. 400.000,oo circa come riferito dallo stesso Commissario.
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, incapacità che non è stata risolta neppure attraverso la procedura di concordato preventivo che non ha consentito il pagamento delle obbligazioni scadute e neppure ne rende presumibile il futuro adempimento.
Precisato che nella nomina del Curatore vengono seguiti i criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 c.c.i.i.
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P.Q.M.
Visto l'art. 54 c.c.i.i.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
EST TICINO SOCIETA' COOPERATIVA, (P.Iva 04093530154 ) in concordato preventivo
con sede legale in CASTANO MO (VA) alla via Del Pozzo n. 15.
NOMINA Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Elena Ballarini.
NOMINA Curatore la Dott.ssa Francesca Battaini con studio in Gallarate Corso Sempione n. 15/A.
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 c.c.i.i.
FISSA l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo al giorno 8 LUGLIO 2025 alle ore 11.00 , innanzi al Giudice Delegato.
ASSEGNA ai creditori ed a coloro che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della parte sottoposta a liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 c.c.i.i. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione delle domande di insinuazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la Cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la Cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle domande di insinuazione dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di p.e.c. al quale i creditori e i terzi intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3,
c.c.i.i.
INVITA il Curatore a comunicare tempestivamente al Registro delle imprese l'indirizzo di p.e.c. della procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande di insinuazione al passivo.
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
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N. 2/2025 Reg. Un. Sentenza apertura liquidazione giudiziale art. 49 C.C.I.I.
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1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
DISPONE la prenotazione a debito del seguente atto, ai sensi dell'art. 146 TUSG.
Visto l'art. 45 c.c.i.i.,
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia
- notificata in copia integrale alla parte sottoposta a liquidazione giudiziale;
- comunicata al Curatore, alla parte ricorrente ed al Pubblico Ministero;
- trasmesso per estratto al Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo, nonché per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente STensore
Dott. Marco Lualdi
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