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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1571/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
09.04.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ),
[...] C.F._2 Parte_3
(C.F. CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F. ) E C.F._4 Parte_5
(C.F. ), tutti rappresentati e difesi dall'avv.to Fedele A. C.F._5
Pezzano, ma elettivamente domiciliati in Catanzaro, via Francesco Crispi, n. 166, presso lo studio dell'avv.to Raffaele Lucia, giusta procura in calce all'atto di appello.
- APPELLANTI –
E
1 , già RO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
(P.I ), rappresentata e difesa dall'avv.to Florenza Russo, giusta P.IVA_1
deliberazione di incarico agli atti.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante in accoglimento dell'appello proposto con il presente atto ed in parziale riforma della sentenza impugnata- per tutti i motivi in premessa esposti
(ognuno dei quali deve intendersi autonoma ragione di impugnazione)-, così provvedere : riformare parzialmente la sentenza n. 1092/2018 del Tribunale di
Catanzaro e per l'effetto : b) riconoscere agli appellanti e Parte_1 Pt_5
il risarcimento del danno patito (lucro cessante), per la perdita (di parte dei proventi) del trattamento pensionistico goduto dalla IG.ra al momento dell'evento Persona_1
e siccome esposto e dimostrato ai superiori paragrafi 7.1. e ss. della premessa;
c)riconoscere anche agli appellanti , ed il Parte_2 Parte_3 Parte_4
diritto al risarcimento del danno da perdita della congiunta (madre) IG.ra Per_1
nelle sue varie componenti di legge e siccome esposto e dimostrato ai superiori
[...]
paragrafi 7.2 e ss della premessa;
d) provvedere-sempre riformando la sentenza impugnata- a condannare la parte convenuta ed appellata alle spese del primo grado di causa, per come analiticamente indicate con la nota spese tempestivamente depositata e siccome esposto e dimostrato ai superiori paragrafi 8 e ss della premessa;
e) in tutti i casi, con il favore delle spese anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, il quale, all'uopo dichiara di aver anticipato le prime e di non aver percepito le seconde.
Per l'appellata: alla luce di tutte le sopra esposte considerazioni Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, in via preliminare dichiarare inammissibile, improponibile o comunque rigettare l'appello proposto;
condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio.
2 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori, in qualità di eredi della defunta hanno chiesto che fosse dichiarata la responsabilità dell'azienda Persona_1
ospedaliera convenuta per la morte della loro congiunta, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di tutti i danni (patrimoniale, morale, esistenziale) da loro subiti da liquidarsi anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda hanno dedotto:
-che è stata ricoverata presso l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Persona_1
Catanzaro dal 14 dicembre 2002 alla data del decesso, intervenuto il 6 gennaio 2003;
-che la causa del decesso è stata identificata con “ certezza tecnica” in un edema polmonare acuto e successivo shock cardiogeno intrattabile;
-che la morte è stata causa dalla negligenza ed imperizia dei sanitari che la ebbero in cura presso l'ente convenuto per come emerso anche dalla relazione medico-legale effettuata nell'ambito del procedimento penale tuttora pendente presso il tribunale di
Catanzaro;
-che i consulenti in quel procedimento hanno attribuito la causa del decesso direttamente al persistere ed all'aggravarsi dell'empiema pleurico non trattato chirurgicamente, in una paziente senza patologie cardiache pregresse o in atto al momento del ricovero;
-che il comportamento professionale dei medici pneumologi che ebbero in cura la non fu né corretto, né adeguato al caso clinico che si era presentato allo loro Per_1
osservazione, in quanto non misero in atto quei provvedimenti terapeutici necessari, indifferibili e di nessuna particolare difficoltà tecnica, che avrebbero risolto la patologia pleuro-polmonare da cui era affetta ed evitato il decesso della stessa;
-che quale conseguenza della condotta dei sanitari hanno subito iure hereditatis un danno patrimoniale da perdita della pensione della congiunta ed un danno biologico
3 per il tempo intercorso tra il ricovero e la morte, nonché un danno morale da liquidarsi in misura pari ad almeno il 40% del danno biologico;
-che hanno subito anche un danno esistenziale iure proprio direttamente spettante dal loro status di coniuge e di figli conviventi, derivante dalla morte della loro prossima congiunta.
Si è costituita in giudizio l'azienda , ora azienda Controparte_2
ospedaliero universitaria eccependo: RO
-che gli attori non hanno fornito alcun elemento probatorio dei fatti posti a fondamento della pretesa;
-che i sanitari intervenuti hanno rispettato e rigorosamente osservato tutte le regole e gli accorgimenti prescritti dalla scienza medica e che quindi nessuna responsabilità può essere attribuita ai sanitari che ebbero in cura la paziente, né all'azienda stessa.
Con sentenza n. 1092/2018 pubblicata il 21.06.2018, il giudice di primo grado ha accolto parzialmente la domanda ritenendo innanzitutto che la responsabilità dei sanitari e conseguentemente dell'azienda sanitaria in cui gli stessi operavano, sia stata provata alla luce dell'espletata CTU medico-legale, disposta nel corso del giudizio, nonché dalla relazione di consulenza medico-legale espletata nell'ambito del procedimento penale, che peraltro si è concluso con la condanna dei medici.
Per ciò che attiene alla quantificazione del danno la sentenza appellata ha innanzitutto riqualificato il danno patrimoniale, chiesto iure hereditatis, come danno patrimoniale chiesto iure proprio, per avere gli attori perso il trattamento pensionistico che sarebbe andato a beneficio non solo della defunta ma dell'intera famiglia.
Dopo aver riqualificato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale come danno iure proprio, la stessa è stata rigettata per non avere gli attori provato l'esistenza di una contribuzione stabile del defunto in favore dei congiunti superstiti, tanto più ove si consideri che tutti i figli della defunta ad eccezioni di uno di essi, , non Pt_5
convivevano con lei e lo stesso figlio convivente svolgeva attività lavorativa, per come emerso dalla prova testimoniale assunta.
4 La sentenza di primo grado ha invece accolto la domanda proposta iure hereditatis di risarcimento del danno biologico terminale, applicando quella giurisprudenza di legittimità che ritiene che lo stesso vada risarcito quando intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni colpose e la morte causata dalle stesse.
Tale danno è stato risarcito in sentenza come omnicomprensivo del pregiudizio sia biologico che morale, con l'aggiunta degli interessi e della rivalutazione.
Con riferimento al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale la sentenza di primo grado l'ha riconosciuto solo al coniuge ed al convenuto , Parte_5
figlio convivente della defunta, applicando le tabelle di Milano, mentre l'ha rigettato con riferimento ai figli ed Parte_3 Parte_2 Parte_4
per non avere gli stessi allegato alcun elemento dal quale desumere il tipo
[...]
di rapporto intercorrente con la loro madre.
2. Il giudizio di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello gli appellanti in epigrafe indicati, contestando il mancato riconoscimento del lucro cessante per la perdita ( di parte dei proventi) del trattamento pensionistico.
In particolare hanno precisato che tale motivo di gravame è stato formulato nel solo interesse di (coniuge convivente) e di (figlio Parte_1 Parte_5
convivente al tempo dell'evento al pari del primo).
In merito a tale motivo di doglianza hanno lamentato che la sentenza impugnata abbia errato nel rigettare questa voce di danno con la motivazione che la stessa sarebbe rimasta non provata, in quanto detta prova è ricavabile per presunzioni, in linea con quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche, anche senza che ne avesse bisogno.
5 Con il secondo motivo di appello hanno dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha riconosciuto il danno da perdita del rapporto parentale in favore di , ed Parte_2 Parte_3 Parte_4
Sul punto hanno evidenziato come lo strettissimo vincolo parentale e l'allegazione di detto vincolo, oltre alle dichiarazioni del teste danno indicazioni Tes_1
diametralmente opposte rispetto alle decisioni del tribunale.
Ed invero il teste ha confermato che anche i figli e Pt_2 Parte_3 Parte_4
hanno subito un vero e proprio mutamento della loro vita a seguito della
[...]
scomparsa della madre.
Senonché quest'allegazione ed elemento di fatto acquisito al processo non è stato in alcun modo contestato da controparte e quindi deve ritenersi un elemento definitivo per la decisione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., con conseguente risarcibilità del danno, con applicazione delle tabelle milanesi.
Hanno da ultimo contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, innanzitutto poiché la decisione ha appiattito la posizione dei singoli attori, includendo nella compensazione anche gli attori risultati vittoriosi nel giudizio e poi perché a fronte di un accoglimento parziale
è stata disposta una compensazione integrale delle spese.
Si è costituita in giudizio l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro, ora azienda , evidenziando la correttezza della decisione impugnata nella parte CP_1
in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, che non può essere considerato in re ipsa, ma necessita di una prova severa e non un guadagno meramente potenziale ed ipotetico.
Sul punto ha dedotto che per consolidato principio di diritto la possibilità della prova per presunzioni non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento di darne concreta allegazione e prova.
Ha rilevato la correttezza della decisione di primo grado anche nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore dei convenuti , e poiché anche tale danno non Parte_2 Parte_3 Parte_4
6 può considerarsi in re ipsa ma deve essere allegato e provato, consistendo non già nella perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, circostanza che non è stata allegata né è emersa dagli atti istruttori.
Da ultimo ha dedotto come anche la decisione del giudice di prime cure relativa alla compensazione delle spese di lite appaia corretta e che quindi l'appello di controparte si appalesa del tutto infondato e temerario.
All'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. Le valutazioni della Corte
3.1.Quale primo motivo di appello i soli appellanti coniuge della Parte_1
defunta e figlio convivente con i genitori all'epoca Persona_1 Parte_5
del decesso della madre, lamentano la violazione dell'art. 2056 c.c. in relazione al richiamato art. 1223 c.c., alla luce delle disposizioni di cui ai citati artt. 143 e 433 c.c. per non essere stato riconosciuto il loro diritto al risarcimento del danno da lucro cessante, ovvero da perdita della pensione della defunta madre.
Il collegio ritiene che tale motivo di doglianza debba essere rigettato.
Ed invero emerge per tabulas (allegato 5 del fascicolo di primo grado degli attori)come la defunta percepisse appena 5.104,84 euro annui di pensione sociale, un Persona_1
importo così esiguo da non poter ritenere che con esso facesse fronte anche ai bisogni del coniuge e del figlio , convivente con i genitori all'epoca del Parte_5
decesso della madre.
Sul punto giova richiamare quella giurisprudenza di legittimità che con principi applicabili al caso di specie ha chiaramente affermato che Il fatto che i figli di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità e la conseguente risarcibilità del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei redditi del figlio esclude
l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio di un sostegno
7 durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficiato (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 12497 dell'8.05.2024).
Tanto chiarito, in applicazione dei principi su esposti, è difficile ipotizzare in assenza di prove specifiche che avrebbero dovuto allegare i richiedenti il risarcimento, che la congiunta deceduta potesse apportare benefici durevoli e prolungati al marito ed al figlio, stante la percezione di una minima pensione sociale da parte dell Per_1
Peraltro per come correttamente motivato dal giudice di prime cure non vi è prova di quanto percepissero il coniuge ed il figlio della defunta, quest'ultimo svolgente attività lavorativa, al fine di determinare il reddito complessivo della famiglia e l'effettiva incidenza sul menage familiare del reddito perso in conseguenza del decesso della congiunta, con onere della prova gravante su chi ha formulato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non assolto nel caso di specie.
Ne consegue che non si ravvisa nel caso di specie la lamentata violazione dell'art. 2056
c.c. in relazione al richiamato art. 1223 c.c.
3.2. Deve invece trovare accoglimento il motivo di appello relativo al mancato riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale, che non è stato riconosciuto dal giudice di prime cure in favore degli appellati , Parte_2
ed Parte_3 Parte_4
Sul punto il collegio deve evidenziare come sia errata la decisione resa dal giudice di prime cure nella parte in cui ha escluso il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore degli appellanti, per non avere gli stessi provato l'intensità del legame affettivo intercorrente con la madre.
Nel motivare in tal senso il giudice di prime cure ha chiaramente violato il principio di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c. in forza del quale il fatto non contestato non è bisognoso di prova.
Ed invero a non contestazione della relazione affettiva tra la madre ed i figli emerge chiaramente dalla comparsa di costituzione e risposta relativa al giudizio di primo
8 grado in cui nulla viene dedotto e contestato dalla convenuta azienda ospedaliera rispetto alle richieste risarcitorie formulate dagli attori.
Né il contenuto della comparsa di risposta è stato precisato con la memoria 183 VI comma primo termine c,p.c. , non risultando dagli atti che le memorie di cui all'art. 183 VI comma siano state depositate dalla convenuta.
Si aggiunga che per come messo in evidenza dagli appellanti alle pag. 14 e ss. dell'atto di appello e per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con principi chiaramente applicabili anche al caso di specie, In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare
l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd.
"danno in re ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione ( Cass. Civ. sentenza n. 25541/2022).
Tanto chiarito il collegio ribadisce che, non solo e non tanto, l'azienda ospedaliera non ha fornito la prova del contrario, ovvero dell'insussistenza del legame affettivo tra i figli e la congiunta, ma non ha proprio contestato tale profilo della domanda attorea ed il fatto non contestato non è bisognoso di prova.
Ciò comporta la sussistenza della pretesa risarcitoria richiesta in primo grado, che il collegio deve determinare nel suo ammontare.
Nel determinare il quantum spettante agli appellanti devono trovare applicazione le tabelle di Milano che si sono adeguate al sistema a punti recepito dalla giurisprudenza di legittimità.
Trattasi di sistema che nel valutare l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza è stato considerato dai giudici della Suprema Corte come l'unico in grado di garantire uniformità di giudizio per i casi analoghi (ex plurimis
Cass. Civ.Sez. 3 - , Sentenza n. 10579 del 21/04/2021).
9 Pertanto in applicazione delle tabelle di Milano aggiornate all'anno 2024, considerato che la vittima al momento del decesso aveva compiuto 66 anni e che i figli che chiedono il risarcimento non erano con lei conviventi, applicato alla relazione affettiva il valore di intensità media, andranno riconosciuti i seguenti importi: in favore del figlio che al momento del decesso della madre aveva compiuto Parte_2
38 anni, considerato come valore del punto base l'importo di € 3.911,00 ed applicati
22 punti in base all'età del congiunto, 16 punti in base all'età della vittima e 15 punti per l'intensità della relazione, € 207.283,00; in favore di che al Parte_3
momento del decesso della madre aveva compiuto 35 anni considerato come valore del punto base l'importo di € 3.911,00 ed applicati 22 punti in base all'età del congiunto,
16 punti in base all'età della vittima e 15 punti per l'intensità della relazione, €
207.283,00; in favore di che al momento del decesso della Parte_4
madre aveva compiuto 33 anni considerato come valore del punto base l'importo di €
3.911,00 ed applicati 22 punti in base all'età del congiunto, 16 punti in base all'età della vittima e 15 punti per l'intensità della relazione, € 207.283,00.
Sulla predetta somma già computata all'attualità vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo, ma non anche quelli compensativi avendo la giurisprudenza di legittimità, anche più recente, affermato che non sussiste alcun automatismo nel riconoscimento dei predetti interessi, essendo onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo
(in tal senso Cass. Civ. Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Ciò posto un tale onere probatorio non risulta essere stato assolto nel caso di specie.
4. La riforma della sentenza appellata, sia pure con riferimento al solo motivo di appello relativo al danno da perdita del rapporto parentale, comporta anche la riforma delle spese di lite relative al primo grado di giudizio, per come chiarito dalla Suprema
Corte di Cassazione che nella parte motiva dell'ordinanza n. 854 del 13 gennaio 2025 ha testualmente affermato che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il
10 giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c,, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (ex plurimus Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del
24/01/2017, Rv. 642738 conf. Sez. 3, Ord. n. 16526 del 2024 - Rv. 671298).
Dette spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, avendo la Suprema Corte di Cassazione precisato che in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n.
19989 del 13.07.2021).
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €
520.001,00 ed € 1.000.000,00 tabella giudizi di cognizione dinnanzi al tribunale, nei valori medi, con applicazione dell'aumento del 20% per il numero delle parti,in totale
5, previsto dall'art. 4 comma 2 del predetto D.M.
4.1.Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, come da dispositivo, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00 tabella giudizi dinnanzi alla
Corte d'Appello, nei valori medi e sempre con applicazione dell'aumento del 20% per il numero delle parti, per come già chiarito in relazione alle spese del primo grado di giudizio.
PQM
11 La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dagli attori in epigrafe indicati così decide:
1)accoglie l'appello con i limiti chiariti in parte motiva e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna l' RO
, già , in
[...] Controparte_3
persona del legale rappresentante p.t. al pagamento dell'importo di € 207.283,00 per ciascuno in favore di e Parte_2 Parte_3
oltre ad interessi legali per come chiarito in parte Parte_4
motiva;
2) condanna l , già RO [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore degli appellanti in epigrafe indicati, in solido fra loro, che liquida in € 352,1 per esborsi ed € 35.031,60 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta;
3) condanna l , già RO [...]
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
p.t., al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore degli appellanti in epigrafe indicati, in solido fra loro che liquida in €
804,00 per esborsi ed € 31.386,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 11 luglio 2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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