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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 08/08/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2113 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
c.f. , entrambi ivi residenti in [...] ed C.F._2 elettivamente domiciliati in Catanzaro, P.zza Le Pera, n. 9, presso lo studio legale dell'Avv.
Peppino Mariano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponenti-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.I. n. con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_1
(MI) al Foro Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano P.IVA_2
(MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 604/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
23.10.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 12.063,57 oltre interessi come da domanda nonché spese e competenze della procedura liquidate in complessivi € 685,50 di cui € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive ed occorrende.
Deduce l'opponente: a) la nullità del decreto ingiuntivo per la sussistenza di clausole anatocistiche e interessi usurari;
b) la nullità del decreto ingiuntivo per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
1.1. La doglianza inerente alla presunta sussistenza di clausole anatocistiche e di interessi usurari è priva di fondamento per due ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto la doglianza è formulata in termini meramente generici ed apodittici, senza indicazione specifica della clausola (o delle clausole) contestate e senza allegazioni probatorie a sostegno della lagnanza.
Ciò sarebbe sufficiente, in re ipsa, a giustificare il rigetto dell'eccezione.
In secondo luogo, poiché all'esito dell'espletata C.T.U., dalla quale non si ritiene in questa sede di doversi discostare (e a cui si rimanda per completezza anche in relazione a quanto rilevato dal perito in ordine al mancato deposito in atti del D.M. pro tempore vigente), emerge inequivocabilmente come, nell'ambito della pattuizione contrattuale de qua, non siano presenti clausole anatocistiche e/o usurarie. Infatti, conclude il C.T.U. che “a seguito delle verifiche effettuate e dei ricalcoli eseguiti si è rilevato che il tasso convenzionale analizzato autonomamente è nei limiti del tasso soglia usura pro tempore vigente” e che “da un immediato confronto, si rileva che anche il tasso di mora convenuto è nei limiti del tasso soglia usura pro tempore vigente calcolato come richiesto dal quesito” (cfr. CTU pagg. 19-26).
Né, tantomeno, il C.T.U. ha rilevato la sussistenza di clausole anatocistiche.
Da ciò deriva il rigetto della doglianza.
1.2. Parimenti infondata risulta essere la doglienza inerente alla presunta mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., necessari per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha allegato, sin dalla fase monitoria (cfr. fascicolo monitorio allegato in atti), il contratto, gli estratti conto, la lista movimenti, la lettera di comunicazione della cessione del credito e l'estratto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (a giustificazione della sua legittimazione attiva, peraltro non contestata).
Da ciò consegue il rigetto della doglianza.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 2113/2018, pendente tra e , - Parte_1 Parte_2 opponenti-contro in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n.
604/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 23.10.2018;
b) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 31.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2113 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
, e , nata a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
c.f. , entrambi ivi residenti in [...] ed C.F._2 elettivamente domiciliati in Catanzaro, P.zza Le Pera, n. 9, presso lo studio legale dell'Avv.
Peppino Mariano, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
-Opponenti-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.I. n. con sede legale in Milano Controparte_1 P.IVA_1
(MI) al Foro Buonaparte n. 12, e per essa, quale procuratore, (P. I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano P.IVA_2
(MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo
Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli
Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte opponente ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 604/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data
23.10.2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 12.063,57 oltre interessi come da domanda nonché spese e competenze della procedura liquidate in complessivi € 685,50 di cui € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive ed occorrende.
Deduce l'opponente: a) la nullità del decreto ingiuntivo per la sussistenza di clausole anatocistiche e interessi usurari;
b) la nullità del decreto ingiuntivo per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni all'udienza del 28.05.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190, co. 2, c.p.c..
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo di mediazione.
1. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
1.1. La doglianza inerente alla presunta sussistenza di clausole anatocistiche e di interessi usurari è priva di fondamento per due ordini di ragioni.
In primo luogo, in quanto la doglianza è formulata in termini meramente generici ed apodittici, senza indicazione specifica della clausola (o delle clausole) contestate e senza allegazioni probatorie a sostegno della lagnanza.
Ciò sarebbe sufficiente, in re ipsa, a giustificare il rigetto dell'eccezione.
In secondo luogo, poiché all'esito dell'espletata C.T.U., dalla quale non si ritiene in questa sede di doversi discostare (e a cui si rimanda per completezza anche in relazione a quanto rilevato dal perito in ordine al mancato deposito in atti del D.M. pro tempore vigente), emerge inequivocabilmente come, nell'ambito della pattuizione contrattuale de qua, non siano presenti clausole anatocistiche e/o usurarie. Infatti, conclude il C.T.U. che “a seguito delle verifiche effettuate e dei ricalcoli eseguiti si è rilevato che il tasso convenzionale analizzato autonomamente è nei limiti del tasso soglia usura pro tempore vigente” e che “da un immediato confronto, si rileva che anche il tasso di mora convenuto è nei limiti del tasso soglia usura pro tempore vigente calcolato come richiesto dal quesito” (cfr. CTU pagg. 19-26).
Né, tantomeno, il C.T.U. ha rilevato la sussistenza di clausole anatocistiche.
Da ciò deriva il rigetto della doglianza.
1.2. Parimenti infondata risulta essere la doglienza inerente alla presunta mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., necessari per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha allegato, sin dalla fase monitoria (cfr. fascicolo monitorio allegato in atti), il contratto, gli estratti conto, la lista movimenti, la lettera di comunicazione della cessione del credito e l'estratto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (a giustificazione della sua legittimazione attiva, peraltro non contestata).
Da ciò consegue il rigetto della doglianza.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 2113/2018, pendente tra e , - Parte_1 Parte_2 opponenti-contro in persona del l.r.p.t., -opposta- ogni altra domanda ed Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto ingiuntivo n.
604/2018, emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 23.10.2018;
b) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 31.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone