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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott. Federica Girfatti Giudice
dott. Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 1948 /2021
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
rapp.tata e difesa dall'avv. Cristofaro Antonio ricorrente
E
c.f , nato ad [...] ( Svizzera) il 18/10/1969 , rapp.to CP_1 C.F._2
e difeso dall' avv. Carillo Lucia resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 18.11.2024.
Con ricorso depositato in data 24.03.2021 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 18.05.1996 in Pomigliano d'Arco con il sig. dalla CP_1
cui unione nascevano i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il Per_1 Per_2
12.07.2000), chiedeva che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale in relazione all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente nell'interesse dei figli con lei conviventi e non economicamente autosufficienti, determinazione del contributo al mantenimento della figlia nella misura di Per_2
Euro 450,00 e assegno divorzile per l'importo di Euro 550,00 a titolo di alimenti per contributo al suo mantenimento con pagamento diretto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 156, comma
6, cod. civ..
A sostegno della domanda adduceva che con decreto di omologazione del 13.06.2015 il Tribunale di
Nola aveva omologato la separazione consensuale tra dette parti previa comparizione delle parti innanzi al GD dal Presidente del Tribunale in data 02.04.2015, perdurando tutt'ora lo stato di separazione.
Si costituiva parte resistente con comparsa del 03.02.2022 il quale pur non opponendosi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedeva in via riconvenzionale la revoca del contributo al mantenimento per i figli e , come precedentemente stabilito nel provvedimento Per_2 Per_1
di omologa della separazione personale dei coniugi, per aver raggiunto entrambi l'indipendenza economica e si opponeva alla richiesta di assegno divorzile in ragione delle proprie condizioni economiche e della titolarità di redditi propri da parte della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 07.02.2022 comparivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi atti veniva sentito il solo ricorrente che si riportava all'atto introduttivo;
il Presidente, sentite le parti, dato atto di aver esperito invano il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori e pertanto confermava le disposizioni di cui alla separazione consensuale in merito all'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , revocava il contributo al mantenimento per Pt_1 il figlio , confermava l'ammontare dell'assegno di mantenimento per la figlia nella Per_1 Per_2 misura di euro 200,00; rimetteva pertanto le parti davanti all'Istruttore. Qui si costituivano ritualmente entrambe le parti che ribadivano le proprie difese.
Venivano ammessi i mezzi di prova ed espletata la prova orale. All'udienza del 18.11.2024, parte ricorrente rinunciava alla determinazione del contributo al mantenimento a favore della figlia Per_2
avendo la stessa costituito nuovo nucleo familiare, ferme le ulteriori richieste.
Esaurita la fase istruttoria, sulle conclusioni in epigrafe riportate, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio.
Il Tribunale ritiene che debba essere accolta la domanda svolta dalle parti ex art. 4 comma IX l.1970
n.898.
Invero risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e cioè decreto di omologa di separazione del 13.06.2015 previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Nola in data 02.04.2015.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente, visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data .
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti di carattere economico-patrimoniale, sul punto il Tribunale osserva che per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda , in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato , per determinare il quale è sufficiente la prova della differenza di redditualità e/o forza economica, nonché del diverso tenore di vita rispetto all'epoca del menage;
pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione (cfr. Cass. Civ.Sez. I 27.8.2004 n.17128).
Quindi in sede divorzile la parte richiedente deve dimostrare la situazione economica e patrimoniale propria e dell'altro coniuge, al fine di consentire la prospettazione del proprio stato di necessità- bisogno caratterizzato anche dalla forte differenza di introiti ed in ogni caso deve dimostrare , non solo di non avere mezzi adeguati al proprio sostentamento ma anche di non poterseli procurare per ragioni oggettive
Tale interpretazione giurisprudenziale circa la ripartizione del diverso onere probatorio in sede di separazione rispetto al giudizio di divorzio si giustifica sulla base della considerazione della diversa natura dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento in sede di separazione. Infatti
l'assegno di divorzio trova la sua ragion d'essere nella cessazione del vincolo inerendo alla stessa, mentre l'assegno di mantenimento si fonda sugli obblighi derivanti dal matrimonio, che persistono anche in sede di separazione. Più precisamente la pronuncia di scioglimento del vincolo non determina l'attribuzione del diritto all'assegno in modo automatico, ma solo attraverso la pronuncia giudiziale che ha valore costitutivo. Formalmente, dunque, il titolo dell'assegno divorzile non è legale, come l'assegno di mantenimento, ma giudiziale. In sostanza l'assegno divorzile ha una specifica natura assistenziale , da intendersi altresì come criterio di legittimazione ed attribuzione nel senso che , circoscrivendo anche i limiti esterni della determinazione del giudice, tale assegno non deve mai essere superiore alla misura occorrente all'istante affinché possa disporre di mezzi adeguati indicati precipuamente nel dettato normativo e non può mai scendere al di sotto di un assegno alimentare: questo ragionamento porta ad una conclusione significativa e che cioè l'assegno divorzile non deve mai tradursi in una mero arricchimento o speculazione del creditore ( sia esso coniuge o figlio maggiorenne) consentendogli solo di disporre di mezzi adeguati.
Va inoltre evidenziato, in coerenza a quanto fin qui espresso, che in esito alla pronuncia della
Suprema Corte del 10 maggio 2017, n. 11504, si è superato il vecchio orientamento della Suprema
Corte che ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento - al quale dover rapportare
“l'adeguatezza” o meno dei “mezzi” - è rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Cass. n. 3341/1978, Cass.
n. 4955/1989, Cass. n. 11686/2013, Cass. n. 11870/2015).
La Cassazione con la citata sentenza in sostanza ha abbandonato il criterio di adeguamento dell'assegno divorzile al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La Corte ha stabilito che il criterio del tenore di vita, applicato all' an debeatur, non possa più essere il valido criterio per la determinazione dell'assegno divorzile, proprio perchè, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico- patrimoniale e tale criterio, una volta applicato limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto, finirebbe per operare un ripristino del vincolo.
Quindi secondo detto orientamento della Suprema Corte il nuovo parametro per il giudizio d'inadeguatezza dei redditi/impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell'indipendenza economica del richiedente.
Il giudice dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto all'indipendenza o autosufficienza economica.
La Cassazione elenca in maniera specifica gli indici dai quali desumere l'autosufficienza:
• il possesso di redditi di qualsiasi specie
• il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari
• la capacità e possibilità effettive di lavoro personale
• la disponibilità di una casa di abitazione
L'onere della prova della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare graverà sulla parte richiedente l'assegno, che dovrà dimostrare la circostanza con
“tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni. Va altresì annoverato il recentissimo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte Sezioni Unite sent. 18287 del 2018 che in una certa misura ha “mitigato” i termini del precitato orientamento del 2017.
Invero secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Con detta pronuncia le Sezioni Unite si sono discostate dalla giurisprudenza che per decenni ha concesso indistintamente l'assegno dando un peso notevole al parametro del tenore di vita, ma anche dalla recente pronuncia del 2017 che invece annullava il riferimento al tenore di vita, proponendo quindi una soluzione intermedia di non cancellarlo del tutto.
Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio secondo il quale l'assegno di divorzio ha natura assistenziale ma viene altresì evidenziato che la natura di detto assegno è anche compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare quindi un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale quindi la determinazione dovrà avere finalità compensativa e perequativa. La decisione del 2018 della Suprema Corte tende a rafforzare la posizione dell'ex coniuge che ha dato un contributo non solo alla formazione del patrimonio familiare, ma altresì alla ricchezza dell'altro.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Invero secondo la Suprema Corte il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza quindi i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.
Alla luce di questa sentenza, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.
In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare.
Viene così offerta dalle Sezioni Unite una nuova lettura dell'articolo 5 della legge sul divorzio che indica come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile in un'ottica che si discosta sia da quanto deciso dalla Cassazione con la nota sentenza n. 11504/2017, sia dall'orientamento tradizionale radicato da decenni nella giurisprudenza di merito e di legittimità.
L'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa.
Le Sezioni Unite ne hanno quindi valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Tutto ciò ha il pregio di dare al coniuge un concreto riconoscimento del suo contributo alla realizzazione della vita familiare. Inoltre, l'attribuzione dell'assegno non dipende più dall'accertamento di uno stato di bisogno, ma assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.
Stando a quanto sopra espresso, in ogni caso, è d'uopo e preliminare verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nell'an del richiesto assegno divorzile a favore della sig.ra
[...]
Parte_1
Sulla base di quanto dedotto dalle parti e della produzione documentale in atti, non può non prendersi in considerazione l'esistenza di una differenza di introiti tra le parti, anche rispetto alla fase della separazione laddove entrambe le parti si dichiaravano autonome economicamente.
I testi escussi hanno confermato la circostanza che parte ricorrente ha svolto in passato attività lavorativa saltuaria come collaboratrice domestica o ricamatrice con introiti minimi, circostanze confermate dalla stessa ricorrente la quale deduce e documenta problemi di salute tali da incidere verosimilmente sull'effettiva capacità lavorativa.
Sebbene la parte non offra alcuna prova del ruolo che essa ha avuto nella conduzione del ménage familiare né tantomeno se la misura a sostegno (reddito di cittadinanza) di cui ha goduto in passato sia ancora attuale, tuttavia emerge una forte differenza di redditi atteso il miglioramento lavorativo del resistente, quanto meno rispetto alla fase separativa.
Tenuto conto che la ricorrente, come precisato dai testi e come da lei stessa dichiarato, ha ricevuto e riceve il supporto economico da parte del nucleo familiare di origine, nonché del figlio , Per_1 vive in alloggio di edilizia popolare per il quale paga € 30,00 mensili e ritenuto che il resistente ha costituito nuovo nucleo dal quale è nato una figlia, svolge attività lavorativa presso la Cooperativa
Eurochem, con retribuzione annuale di € 22.783,00 sebbene gravata da pignoramento di 1/5 e paga €
400,00 di canone di locazione, il Tribunale ritiene equo determinare in € 200,00 l'assegno divorzile a favore della sig.ra . Parte_1
In relazione alla richiesta di ordine al Terzo avanzata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che essa non vada accolta per la genericità della richiesta non suffragata da documentazione idonea e tenuto conto che in precedenza nulla le era stato riconosciuto come assegno di mantenimento.
In punto di generale premessa teorica, il Tribunale rileva infatti che il reclamato provvedimento, così come tutti quelli a tutela di figli maggiorenni non autonomi, non ha natura cautelare ma funzione di garanzia dell'adempimento degli obblighi patrimoniali stabiliti dal giudice della procedura, ragion per cui il presupposto sostanziale del cennato provvedimento è l'inadempimento dell'obbligato da reputarsi condizione di fatto dell'azione, da intendersi, secondo costante giurisprudenza di merito come non adempimento e/o non puntuale adempimento anche di una sola mensilità, atteso la pregnante importanza che detto assegno ha per il sostentamento del beneficiario.
Quanto alle ulteriori determinazioni accessorie, il Tribunale prende atto che entrambi i figli della coppia hanno raggiuto l'autonomia economica, pertanto nulla va determinato per il loro mantenimento.
Nessuna statuizione viene resa in relazione all'assegnazione della casa coniugale richiesta da parte ricorrente, tenuto conto che non sono state adottate decisioni in relazione a figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente;
questa resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di lei Pt_1
titolo di legittimazione reale.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi, in ragione delle complessive risultanze ed esiti processuali per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pomigliano d'Arco il giorno 18.05.1996 dai signori , nata a Parte_1 CodiceFiscale_1
NI (Ce) il 17/01/1971 e c.f , nato in [...] CP_1 C.F._2
il 18/10/1969 ( atto n. 24, P. II, s. A, anno 1996);
2) revoca il contributo al mantenimento della prole posto a carico del sig. ; CP_1
3) determina in € 200,00 l'assegno divorzile a favore di da versarsi Parte_1
mensilmente entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge;
4) rigetta la domanda di ordine al terzo avanzata da parte ricorrente;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
6) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 03/03/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca