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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6553 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
Così composta:
Dr. GEREMIA CASABURI Presidente est.
Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere
Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 3383/20 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 maggio 2025 (svolta con il rito ex art. 127 ter c.p.c.), con ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 2502\19
e vertente tra
– avv. S. Carboni – appellante Parte_1
E
E
avv. M. Signore Controparte_1
-appellata
E
; Controparte_2 CP_3
E
- appellati contumaci –
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta in forma sintetica.
Rilevato che: -il Tribunale di Latina, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il ricorso di avverso Parte_1
l'esecuzione di cui al pignoramento presso terzi meglio indicato in atti;
-la società surrichiamata ha proposto appello, per i motivi che si diranno, cui ha resistito l' CP_1
-la causa è stata assegnata in decisione all'esito di udienza di conclusioni (di cui agli atti), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.;
Ritenuto che:
-l'appello, formulato alla stregua dell'art. 342 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile, è complessivamente infondato (non senza rilevanti profili di opacità, che si riflettono sulla ammissibilità del gravame stesso, v. infra);
-va subito premesso che il Tribunale, effettivamente, non ha richiamato l'avvenuta riunione dei giudizi n.r.g.
492 e 490\17, ma la questione – pur oggetto di (mal articolato) motivo di impugnazione, non ha concreta rilevanza, sicchè al riguardo può configurarsi la carenza di interesse dell'appellante medesimo;
-vanno esaminati congiuntamente i motivi di appello attinenti alla (pretesa) errata applicazione dell'art. 57 d.p.r.
602\73 (nel testo ratione temporis applicabile, e di prossima abrogazione in forza del d.lgs 33\25, vigente dal prossimo 1\1\2026), in tema dei limiti dell'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché erronea applicazione dell'art. 2697 c.c.;
-va qui precisato che le cartelle sottese al pignoramento attengono, sostanzialmente, a tributi (e qui non occorre procedere a inutili specificazioni quanto alla tipologia dei tributi di cui si tratta); la questione allora- ma sul punto l'atto di gravame è sufficientemente specifico- è quello della esatta portata della giurisdizione ordinaria rispetto a quella del giudice tributario;
-la giurisprudenza di legittimità, successivamente a Corte Cost. 114\18, è approdata ormai a insegnamenti univoci affermando, in sostanza, che, in materia di esecuzione per crediti tributari, spetta alla giurisdizione del
Giudice Ordinario, e non a quella del Giudice Tributario, la cognizione relativa al contenzioso sulla pignorabilità dei beni;
-particolare rilevanza va riconosciuta- con riferimento al caso di specie- a Cass. sez. un. 14 aprile 2020, n.
7822:
“Il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti:
a)alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi o impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assume rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b)alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi — nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica — all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”;
-nella specie i motivi di appello presentano (come rimarcato dall'appellato) profili di sostanziale contraddittorietà, quanto alle censure mosse alla sentenza di prime cure, in ordine alla estensione della cognizione (rectius, giurisdizione) del giudice ordinario (e palesemente erroneo è il tentativo di limitare il divieto di opposizioni alle sole imposte sui redditi, affermazione in contrasto con principi stessi che reggono il riparto di giurisdizione;
assolutamente incongruo il riferimento all'art. 102 Cost. e al divieto di costituzione di nuovi giudici); da un lato, infatti, l'appellante ammette (e anzi rivendica) che il giudice ordinario possa esclusivamente conoscere della legittimità del titolo esecutivo (richiamando le pronunce del giudice tributario parzialmente favorevoli alle sue ragioni, oltre che l'adesione di esso contribuente alla definizione agevolata), dall'altro lamenta la violazione dei principio sull'onere della prova;
-di contro, va rilevato che la società appellante, ancorchè censurare il pignoramento per vizi propri, sostanzialmente pretende che il giudice ordinario (ora questa Corte) conosca della pretesa sottesa alle cartelle, su cui si è pronunciato il giudice tributario (e va qui rilevato che il tribunale ha svolto considerazioni risolventesi in meri obiter sulle cartelle stesse e sulla relativa notifica), detto in altri termini non sono dedotti, e non sono riscontrabili, vizi propri dell'atto impugnato, sindacabile nei limiti indicati da Cass. 7822\20 cit.;
-da qui il rigetto, assorbita ogni altra questione, dei motivi di appello sopra richiamati;
-non ha miglior sorte il motivo di gravame attinente alla mancata escussione del debitore principale, e la erronea applicazione dei limiti di responsabilità solidale del cessionario (nella specie l'appellante ha rilevato ramo d'azienda dalla cooperativa debitore principale), a parte il rilievo che ha documentato, già in primo CP_1 grado, la rituale notifica delle cartelle al debitore principale, inutilmente escusso, è dirimente la considerazione che, anche con riferimento al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in ambito tributario, sussiste la giurisdizione tributaria e non ordinaria, v. Cass. sez . un. 16 dicembre 2020 n. 28709;
-Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellata alle spese;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r. 115/2002.
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di questo grado di giudizio, che liquida in euro 3500,00, oltre competenze di legge;
sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u. ai sensi dell'art. 13 quater D.p.r.
115/2002.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)