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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/07/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 738/2021 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 687/2020 resa dal Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 16.9.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Terme Vigliatore, Via Maceo n°109;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_4 CodiceFiscale_5
residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. CP_5 CodiceFiscale_6
1 residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_6 CodiceFiscale_7
ivi residente in [...], quale erede della sig.ra , Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta a Milazzo il 28/02/2015;
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_7 CodiceFiscale_8
residente in [...], quale erede della sig.ra Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta a Milazzo il 28/02/2015;
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_8 CodiceFiscale_9
residente in [...], quale erede della sig.ra Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta a Milazzo il 28/02/2015;
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F. CP_9 CodiceFiscale_10
residente in [...]08/1945, C.F. , CP_10 CodiceFiscale_11
residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_11 CodiceFiscale_12
in Terme Vigliatore, Via Maceo n°103;
, nato a [...] il [...], C.F. CP_12 C.F._12
, residente in [...];
[...]
, nato a [...] P.G. il 19/02/1961, C.F. Controparte_13 C.F._13
, residente in [...];
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_14 CodiceFiscale_14
in Terme Vigliatore, Via Maceo n°95;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_15 CodiceFiscale_15
residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_16 CodiceFiscale_16
residente in [...];
2 , nato a [...] il [...], C.F. CP_17 CodiceFiscale_17
residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_18
residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Terme
Vigliatore, Via Maceo n°254, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- appellanti -
Contro con sede in Roma Piazza della Croce Rossa n. 1, Controparte_18
cod., cod. fisc. , part. IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina Via Grillo n. 61 studio Avv. Antonino
Rizzo, recapito professionale dell'Avv. Santina Maiorana, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- appellata -
(c.f. ), ( già Controparte_19 P.IVA_3 CP_20
con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n° 45, in persona del suo
[...]
procuratore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. digitale dell'Avv.
Antonino Ravidà, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- appellata -
, Controparte_21
quale capogruppo c.f. in persona del curatore e legale Controparte_22 P.IVA_4
rappresentate pro tempore dott.ssa con sede in Roma via della Giuliana Controparte_23
n. 91;
- appellata contumace -
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata, CP_24
3 rappresentata e difesa, nel corso del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Raimondo Alaimo,
C.F. , con indirizzo PEC: ed CodiceFiscale_19 Email_1
Emilio Amoroso, C.F. con indirizzo PEC: CodiceFiscale_20
Email_2
- appellata contumace -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 4.7.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione notificati in data 13/10/2003, di poi riuniti, gli odierni appellanti chiamavano in giudizio (odierna Controparte_25 Controparte_18
e la ( ora Controparte_26 [...]
) dinnanzi al Tribunale di Barcellona Controparte_21
P.G . al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in occasione della esondazione della saia Raddusa/ Catanzaro, sita nel Comune di Terme Vigliatore, verificatasi nei giorni
26- 27 luglio del 2002.
Gli attori comprovavano a tal fine di essere proprietari di beni immobili (segnatamente terreni ad uso agricolo ed abitazioni) ubicati nella Via Maceo del predetto Comune, i quali venivano invasi dalle acque traboccate dal corso della saia e ciò in concomitanza con delle precipitazioni atmosferiche verificatasi nei giorni 26- 27 luglio del 2002. La causa di tali allagamenti veniva individuata nel fatto che la saia Catanzaro/Raddusa, nei giorni antecedenti agli eventi meteo del 26-27 luglio 2002, era stata interessata da lavori tesi alla realizzazione di una strada di collegamento tra la Via Maceo e la Via Benedettina Inferiore.
Tali lavori, commissionati da ed affidati in appalto alla società Ing. Controparte_25 [...]
avevano portato la ditta esecutrice degli stessi a demolire i vecchi argini della CP_21
saia, realizzando una semplice e precaria arginatura in terra, insufficiente ed inidonea
4 a garantire il convogliamento delle acque verso valle. In conseguenza di tale stato di cose i beni immobili di pertinenza degli attori venivano invasi dalle acque, così subendo ingenti danni unitamente ai beni mobili allocati nei medesimi.
L' Ing. nel costituirsi in giudizio, a scopo di Controparte_26
garanzia e manleva, chiedeva e otteneva autorizzazione a chiamare in causa la CP_20
con la quale aveva stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti
[...]
dall'esercizio dell'attività di impresa ed attinenti ad eventuali danni denunziati da terzi,
nonché autorizzazione a chiamare in causa ditta subappaltatrice dei lavori, la CP_24
quale contrattualmente aveva assunto ogni onere e responsabilità in ordine ad eventuali danni a terzi. Tutti i convenuti e i chiamati in causa, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto integrale delle domande attore, eccependo profili di indeterminatezza e inammissibilità delle domande, contestandole nell'an e nel quantum, nonché eccependo il caso fortuito rappresentato dagli eventi meteo eccezionali. La Controparte_18
altresì eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
La causa, cancellata dal ruolo per tardiva iscrizione e di poi riassunta, veniva istruita attraverso le produzioni documentali allegate ai fascicoli delle parti, oltreché con la acquisizione – giusta ordinanza del 4.12.2006 - del fascicolo n. 392/2002 dell'ATP
Escusse le prove orali, interrogatorio formale e prova per testi, il Tribunale riteneva le domande formulate genericamente, non assolto l'onere di allegazione probatoria in ordine ai danni, mancanza di esclusiva riferibilità causale del danno all'esecuzione dei lavori -
stante la presenza di diversi fattori esulanti dalla sfera di controllo e imputabilità delle
convenute quali gli eventi alluvionali e lo straripamento delle acque dovuto al nubifragio del
27.7.2002 - indi denegava la CTU e con sentenza 687/2020, tanto statuiva : “RIGETTA
le domande proposte nei confronti di , della Controparte_18 [...]
per le causali spiegate in parte motiva;
- CONDANNA in Controparte_27
solido gli attori dei giudizi riuniti alla refusioni delle spese processuali sostenute dalle parti
5 convenute , della Controparte_18 Controparte_27
e che si liquidano in € 7.795,00 per ciascuna oltre spese generali,
[...] CP_24
iva e cpa come per legge. - COMPENSA le spese nei rapporti tra la ditta chiamante e
compagnia assicuratrice chiamata in causa”.
Avverso la superiore statuizione, con atto di appello del 15.10.2021 gli originari attori proponeva gravame. Si costituivano in giudizio riproponendo Controparte_28
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, chiedendo la conferma della sentenza vinte le spese.
Si costituiva altresì chiedendo la conferma della sentenza vinte le spese CP_29
rilevando che che nessuna condanna diretta può essere operata nei confronti della stessa,
a favore degli attori, trattandosi di trattandosi di "garanzia impropria". In via gradatamente subordinata, ha chiesto ridurre il quantum dell'eventuale statuizione all'effettivo dovuto,
secondo il giusto ed il provato anche tenendo conto del concorso di colpa del creditore, ex art. 1227 c.c., nonché delle condizioni di polizza, con le scoperture e le franchigie in essa previste.
Gli altri appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti per cui ne va dichiarata la contumacia.
La Corte onerava la cancelleria di acquisire il fascicolo relativo all'accertamento tecnico espletato e, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 4 luglio 2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I.- Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano violazione e/o errata applicazione dell'art. 163 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c nel ritenere, il giudice a quo generiche le domande e non assolto l'onere di allegazione, impugnando il capo di sentenza che così ha statuito: “le domande formulate in chiave generica, in ogni caso, non risulta lo
6 svolgimento di ulteriore attività di specificazione e precisazione assertiva nei termini
assegnati ai sensi dell'art. 183 co. V c.p.c. (testo applicabile ratione temporis), attesa la
carenza in atti di memorie integrative nell'interesse degli attori. La sola generica relatio
formale – effettuata, peraltro, senza richiamare stralci della perizia di parte – non consente
al Tribunale di ritenere soddisfatto il primario onere assertivo probatorio ricadente sulla parte
che invoca tutela risarcitoria”.
Il motivo di gravame è fondato
La Suprema Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che: “In tema di domanda
giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi,
può essere riconosciuta una funzione chiarificatrice del quadro allegatorio già prospettato,
purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163
comma3 n°5 c.p.c.“ ( Cass. sentenza n°3363 del 05/02/2019)
Dalle domande promosse dagli attori, così come indicate nell'atto di citazione, nonché della documentazione versata in atti da ciascuno degli stessi, gli odierni appellanti hanno assolto all'onere di allegazione gravante sui medesimi.
Invero, nella premessa di tutti gli atti di citazione, è dato leggersi testualmente che:
“Immediatamente gli attori facevano eseguire una perizia di parte a firma dell'Ing. CP_3
datata 28/08/02 con allegate foto e chiedevano accertamento tecnico preventivo n°392/02
R.G. disposto dal Presidente del Tribunale all'udienza dell'1/10/02, nonché chiedevano
redazione di altra perizia quantificativa dei danni subiti e riscontrati nel predetto
accertamento tecnico preventivo”
La suddetta documentazione, specificamente indicata nel corso di ciascun atto di citazione,
conformemente a quanto prescritto dall'art. 163 comma 3 n°5 c.p.c., può assumere nel caso di specie, una funzione chiarificatrice del quadro allegatorio già prospettato in atti. Invero,
7 sia l'elaborato peritale predisposto dall' ing. el procedimento per A.T.P., che le Per_2
stesse Consulenze Tecniche di Parte a firma dell'Ing. , non fanno altro che definire CP_3
ulteriormente i contorni dei danni già richiesti dagli attori nell'ambito dei rispettivi atti di citazione.
Sotto altro profilo non può del resto ignorarsi che la paventata genericità delle domande promosse dagli attori si scontra con il fatto che le parti del giudizio cognitorio sono le medesime che hanno partecipato al giudizio per A.T.P. iscritto al n°392/2002 R.G. del
Tribunale di Barcellona P.G. Nessuna lesione del diritto di difesa può paventarsi nel caso di specie e ciò in quanto le società evocate nel corso del giudizio di merito erano già a conoscenza della tipologia di danni lamentati dagli attori nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva.
II con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano violazione e/o errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 696 c.p.c. , nel ritenere il giudice a quo lacunose le prove dei danni offerte dagli attori.
Gli appellanti impugnano il capo di sentenza in cui il Tribunale ha così statuito: “la CTU
chiesta dagli attori non avrebbe potuto valere a colmare le lacune di allegazione e probatorie
poste a carico delle parti – non potendo, la stessa, operare come una relevatio ab onus
probandi, essendo unicamente mezzo di ausilio del giudice per la valutazione della prova, il
cui onere ricade sulle parti”
Il motivo di gravame è fondato
A fronte il valore probatorio assunto sia dalla C.T.U. espletata nel corso del procedimento per A.T.P. iscritto al n°392/2002 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., e le perizie di parte redatte nell'interesse degli attori dall'Ing. , appositamente confermate dallo stesso CP_3
nel corso dell'udienza del 13/10/2009, il quale ha dichiarato che : Gli attori hanno subito i
danni descritti nelle perizie da me redatte e che mi vengono esibite” devono ritenersi provati
8 nel caso al vaglio del Collegio i danni subiti dagli odierni appellanti a causa dell'esondazione della saia Raddusa/Catanzaro.
Procedendo con l'esame del predetto elaborato peritale, il nominato CTU, in esecuzione del mandato ricevuto, segnatamente da pagina 5 a pagina 16 dello stesso, ha provveduto ad una analitica descrizione dei danni riportati da ciascuno degli attori in conseguenza dell'esondazione della saia Raddusa/Catanzaro. Il contenuto non è stato contestato. Gli
accertamenti svolti dal CTU nel mese di ottobre del 2002, quindi a distanza di pochissimo tempo dal verificarsi dell'evento generatore dei danni, rappresentano un fondamentale elemento di prova circa lo stato in cui versavano i beni mobili ed immobili degli attori a seguito del passaggio delle acque esondate dalla saia Raddusa/Catanzaro. Tali
accertamenti cristallizzano la prova circa la tipologia e l'entità dei danni subiti dagli attori e ciò nella prospettiva dell'instaurazione di un futuro giudizio di merito. Ulteriore prova dei danni subiti dagli appellanti è contenuta anche in una apposita perizia di parte predisposta dalla terza chiamata in causa agli atti del giudizio, che non viene contestata CP_20
sinache dagli attori, eccetto per le detrazioni ivi operate.
III° - Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano violazione e/o errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.,
nel ritenere il giudice a quo non provata l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed i danni subiti dagli attori, nonché aver dato rilevanza alla esimente del caso fortuito.
Il motivo di gravame è fondato.
Gli attori hanno agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendo petitum e causa poetendi diretti a conseguire il risarcimento dei danni che si assumono conseguenza del dovere di vigilanza sulle cose in custodia L'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità di carattere oggettivo, gravando sull'attore soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed i danni subiti. Il convenuto invece potrà essere esentato
9 da una siffatta responsabilità solo allorquando offrirà la prova positiva dell'esistenza della c.d. esimente del caso fortuito.
Dalla documentazione allegata alla C.T.U. a firma dell'Ing. nonché alle Per_2
deposizioni rese dai testi , ed ed alle foto allegate Testimone_1 Testimone_2 CP_3
alle perizie di parte, gli attori hanno provato la sussistenza di un nesso causale tra il bene in custodia ed i danni subiti dagli stessi in occasione dell'esondazione della saia
Raddusa/Catanzaro. Le società convenute, di contro, non sono state in grado di provare la sussistenza della esimente del caso fortuito, nè, in primo grado, hanno allegato e provato un fattore interruttivo del nesso di causa ex art. 41 c.p.
Gli interventi sull'arginatura posti in essere sul bene oggetto di custodia hanno rappresentato la conditio sine qua non dei danni subiti dagli attori.
Soccorre al riguardo il verbale della Protezione Civile del 19/08/2002. Nel predetto documento è dato leggere che: “Per il Genio Civile il geom. in riferimento alla CP_30
tracimazione delle acque della evidenzia che causa dell'evento sono da Parte_3
imputare ai lavori che hanno interessato la stessa arginatura da parte delle Ferrovie (come
dal citato verbale del 27/07/2002)” Ed ancora, proseguendo con la disamina del predetto documento, è dato leggere : “L'Amministrazione Comunale fa presente che ……. a seguito
di sopralluogo sul territorio interessato dagli eventi i convenuti confermano come l'evento
alluvionale che ha interessato la , sia ascrivibile alla contingenza dei lavori in Parte_3
corso di esecuzione da parte di Soccorrono altresì le prove testimoniali. CP_31
Particolarmente significativa risulta la testimonianza resa dal teste Testimone_1
all'udienza del 13/10/2009, il quale all'epoca dei fatti di causa rivestiva il ruolo di Sindaco
del Comune . Detto teste, non solo ha confermato che per la Parte_4
realizzazione della strada di collegamento tra la Via Maceo e la Via Benedettina bisognava effettuare la copertura della saia Catanzaro/Raddusa e che detti lavori interessarono anche
10 l'abbattimento dei vecchi argini in muratura della stessa, ma ha altresì precisato che: “Mi
risulta che la ES ER o la subappaltatrice doveva eseguire la copertura della Saia
CatanzaroRaddusa. Per fare ciò si doveva abbattere la spalletta di un argine, preciso che
in senso monte-mare hanno demolito la precedente spalletta e stavano per realizzare la
nuova spalletta di destra”. Chiamato a rispondere in ordine al capitolato 5/h, teso a chiarire se al momento dell'evento meteo fossero stati eseguiti o meno degli argini in terra, lo stesso ebbe inoltre modo di affermare che: “ se non ricordo male gli argini in terra sono stati
realizzati dopo l'evento per cercare di arginare il flusso dell'acqua”. Il teste ha altresì
confermato che le acque provenienti da monte, in prossimità della Via Maceo, straripavano nella parte destra del terreno a confine con la saia, riversandosi via via nei limitrofi terreni ed abitazioni, precisando che: “ l'ho constatato personalmente nel corso di un sopralluogo
avvenuto con altri funzionari del Comune il 27 luglio” Di fondamentale importanza ai fini del decidere si rivela anche la deposizione resa dal teste , anch'esso escusso Testimone_2
nel corso dell'udienza del 13/10/2009. Lo stesso, ha confermato le circostanze che i lavori commissionati dalle riguardavano la realizzazione della copertura della Controparte_25
Saia Raddusa/Catanzaro e l'abbattimento dei vecchi argini della stessa, precisando che:
“che io ricordo gli argini esistevano per tutto il percorso della saia ………. Quando c'è stata
l'alluvione gli argini della saia non erano stati ancora ricostruiti ”. Ed ancora il teste Ing.
, anch'esso escusso all'udienza del 13/10/2009, non solo ha confermato che i CP_3
lavori commissionati da interessarono l'abbattimento degli argini in muratura della saia CP_31
ma soprattutto ha precisato che: “ nel tratto in cui ho redatto la perizia mancavano gli argini
e pure le opere provvisionali. Per opere provvisionali si intendono le opere provvisorie di
sicurezza in sostituzione dell'argine che viene demolito” Lo stesso ha infine confermato che le acque provenienti da monte straripavano verso destra andando ad invadere i fondi e le abitazioni degli attori.
Nella fattispecie di cui è causa, alla luce delle prove raccolte nell'istruttoria dibattimentale, è
11 dunque accertato che in concomitanza con la realizzazione dei lavori di copertura della saia
Raddusa/Catanzaro ne vennero abbattuti i precedenti argini in muratura. Successivamente
all'abbattimento di tali argini le società coinvolte nell'esecuzioni dei lavori non realizzarono delle opere provvisionali atte ad impedire l'eventuale esondazione delle acque dal letto della saia. A seguito degli eventi atmosferici del 26- 27 luglio le acque provenienti da monte verso mare esondarono dalla saia, più precisamente sul lato destro della stessa, laddove mancava l'arginatura. Conseguentemente le acque andarono ad invadere i fondi e le abitazioni degli attori posti in prossimità del corso della saia, così come rappresentato nella planimetria allegata alla CTU a firma dell'Ing. Per_2
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
Copiosa giurisprudenza si è espressa sul punto, rilevando come la riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche -dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso- all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., sia condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità,
invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché,
relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria,
non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine
12 occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. Cass. n.2482 del 2018, Cass.,n.
14861 del 2019, Cass. Civ., n. 18856 del 2017, Cass. Civ., n. 522 del 1987 e da ultimo
Cass., sez. un., 26 febbraio 2021, n. 5422).
I violenti nubifragi che hanno colpito il per tutta la notte tra il 26 Parte_5
e il 27 luglio 2002 non rappresentano, sic et simpliciter, un evento eccezionale ed imprevedibile, senza che tale valutazione sia corroborata da una indagine basata su dati scientifici di tipo statistico, sicchè la responsabilità dei convenuti deve ritenersi pacificamente acclarata dovendo gli stessi rispondere, ai sensi dell'art. 2051, del danno cagionato dalla cosa in custodia e cioè della saia.
IV Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano violazione e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c. in merito al rapporto di custodia con la res e al riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore in tema di contratti di appalto pubblici, Detto
motivo viene analizzato in uno all'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta da e di già rigettata dal Tribunale. Controparte_18
La predetta eccezione di difetto di legittimazione attiva, fondata sul rapporto contrattuale con ing. ritenuta la sola responsabile dei danni Controparte_26
patiti dagli attori, è infondata perchè , il rapporto contrattuale diretto con la ditta appaltatrice dei lavori pubblici incide non già sulla condizione della azione (legittimazione passiva) ma,
piuttosto, sul merito della pretesa.
La consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c.,
13 dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì
con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori.
(In senso conforme Cassazione civile, sez. III, 17/03/2021, n. 7553; Vedi anche: Cass. Civ.,
n. 11671 del 2018)
La Suprema Corte di Cassazione inoltre ha affermato che: “nei confronti dei terzi danneggiati
dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre
gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno
per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì
trova limite esclusivamente nel caso fortuito”
( Cass. sentenza n°7553 del 17/03/2021)
Nello stesso solco si pone la sentenza della Cassazione Civile n°2363 del 17/02/2012,
laddove è stato chiarito che: “la clausola di un contratto di appalto nella quale si preveda che
tutti i danni che i terzi dovrebbero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale carico
dell'appaltatore, rimanendo indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata
nei confronti del terzo danneggiato, operando la stessa nei confronti dei contraenti alla
stregua dei principi in materia di efficacia del contratto di cui all'art. 1372 cc.”
Nel caso all'esame della Corte, la società committente è Controparte_18
responsabile ex art. 2051, non avendo dato prova di un inadempimento contrattuale da parte della società appaltatrice Ing. ne tanto meno dell'esistenza di una CP_21
condotta imprevedibile della stessa nonostante il suo continuo e permeante controllo sulla res.
Passando alla quantificazione dei danni, soccorre al riguardo la perizia del 6.10.2010 resa
14 dall'ing. , tecnico incaricato dalla agli atti del giudizio, ove è riportato, Per_3 CP_20
per ciascuno degli attori, una analitica quantificazione dei danni subiti, espressamente condivisa e accettata dagli odierni appellanti, eccetto che per le decurtazioni ivi previste.
La Corte, per la quantificazione dei danni condivide la quantificazione effettuata dall'Ing.
, operando l'abbattimento del 10% per assenza di analitica quantificazione dei Per_3
danni e nei casi ivi previsti ed elencati in perizia, anche l'abbattimento del 10% per deprezzamento da uso e vetustà, non operando invece l'abbattimento del 30% per eccezionalità dell'evento atmosferico.
Si perviene così alla seguente quantificazione dei danni : euro 6.635,92 in favore di CP_5
, euro 6.635,92 in favore di , euro 1.539,00 in favore di ,
[...] CP_4 CP_9
euro 2.450,25 in favore di , euro 1.073,25 in favore di , Controparte_3 CP_17
euro 1.073,25 in favore di , euro 2.192,40 in favore di , euro Parte_2 CP_10
7.524,90 in favore di , euro 5.860,00 in favore di , euro Controparte_2 Controparte_1
1.417,50 in favore di , euro 1.417,50 in favore di , euro CP_16 Controparte_15
4.738,66 in favore di , euro 4.738,66 in favore di , Controparte_13 CP_32
euro 1.121,13 in favore di , quale erede di , euro Controparte_6 Persona_1
1.121,13 in favore di , quale erede di , euro 1.121,13 Controparte_7 Persona_1
in favore di , quale erede di , euro 2.562,40 Controparte_8 Persona_1
in favore di , euro 2.250,00 in favore di;
euro 3.674,70 in Controparte_11 CP_12
favore di . Parte_1
Trattandosi di debito di valore, sullo stesso competono interessi e rivalutazione.
Le domande spiegate nei confronti di Ing. Controparte_26
atteso il fallimento della predetta ditta, per la vis attractiva del Tribunale Fallimentare, sono improcedibili. Tutte le domande a contenuto patrimoniale rivolte a un soggetto fallito devono essere azionate dinnanzi al tribunale fallimentare ( Cass.
5.8.2022 n. 17035)
15 Inammissibili sono le domande di condanna solidale della (oggi CP_33 CP_20
sia perchè vennero citate in giudizio da Ing. CP_19 Controparte_34
a titolo di garanzia impropria, sia perché non vi è stata rituale e tempestiva
[...]
estensione della domanda da parte dell'attore in primo grado.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese per il primo grado di giudizio .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 738/2021 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 687/2020 resa dal Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata il 16.9.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, così
provvede:
- dichiara la contumacia di Fallimento della Ing. Controparte_21
e
[...] CP_24
- . in parziale accogliento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, dichiara
[...]
responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati agli appellanti, Controparte_18
proprietari di beni immobili (segnatamente terreni ad uso agricolo ed abitazioni) ubicati nella
Via Maceo del Comune di Terme Vigliatore, a causa dell'invasione delle acque traboccate dal corso della saia nei giorni 26- 27 luglio del 2002;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_35
per le causali di cui in parte motiva, al pagamento della di euro 6.635,92 in favore di CP_5
, euro 6.635,92 in favore di , euro 1.539,00 in favore di ,
[...] CP_4 CP_9
euro 2.450,25 in favore di , euro 1.073,25 in favore di , Controparte_3 CP_17
euro 1.073,25 in favore di , euro 2.192,40 in favore di , euro Parte_2 CP_10
16 7.524,90 in favore di , euro 5.860,00 in favore di , euro Controparte_2 Controparte_1
1.417,50 in favore di , euro 1.417,50 in favore di , euro CP_16 Controparte_15
4.738,66 in favore di , euro 4.738,66 in favore di , Controparte_13 CP_32
euro 1.121,13 in favore di , quale erede di , euro Controparte_6 Persona_1
1.121,13 in favore di , quale erede di , euro 1.121,13 Controparte_7 Persona_1
in favore di , quale erede di , euro 2.562,40 Controparte_8 Persona_1
in favore di , euro 2.250,00 in favore di;
euro 3.674,70 in Controparte_11 CP_12
favore di con rivalutazione e interessi dalla data del sinistro alla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
-. dichiara improcedebili tutte le domande spiegate nei confronti di
[...]
attesa la vis attractiva del Controparte_21
Tribunale Fallimentare;
-. dichiara inammissibili le domande di condanna solidale della e CP_24 CP_20
(oggi ; CP_19
- condanna al pagamento in favore degli appellanti delle spese del Controparte_35
primo grado di giudizio e del presente grado, che liquida, quanto al primo grado, in euro
7.616,00 per compensi ed euro 155,00 per spese non imponibili documentate e, per il presente grado, in euro 6.946,00 oltre euro 1.138,50 per spese non imponibili documentate,
oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
compensa le spese, sia del primo grado di giudizio che del presente, nei confronti di tutte le altre parti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 738/2021 R. G., concernente l'impugnazione della sentenza n. 687/2020 resa dal Tribunale di Barcellona P.G., pubblicata il 16.9.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale;
vertente tra
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in Terme Vigliatore, Via Maceo n°109;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_3
residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 CodiceFiscale_4
residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_4 CodiceFiscale_5
residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. CP_5 CodiceFiscale_6
1 residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_6 CodiceFiscale_7
ivi residente in [...], quale erede della sig.ra , Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta a Milazzo il 28/02/2015;
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_7 CodiceFiscale_8
residente in [...], quale erede della sig.ra Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta a Milazzo il 28/02/2015;
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , Controparte_8 CodiceFiscale_9
residente in [...], quale erede della sig.ra Persona_1
, nata a [...] il [...] e deceduta a Milazzo il 28/02/2015;
[...]
, nata a [...] l'[...], C.F. CP_9 CodiceFiscale_10
residente in [...]08/1945, C.F. , CP_10 CodiceFiscale_11
residente in [...];
, nato a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_11 CodiceFiscale_12
in Terme Vigliatore, Via Maceo n°103;
, nato a [...] il [...], C.F. CP_12 C.F._12
, residente in [...];
[...]
, nato a [...] P.G. il 19/02/1961, C.F. Controparte_13 C.F._13
, residente in [...];
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Controparte_14 CodiceFiscale_14
in Terme Vigliatore, Via Maceo n°95;
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_15 CodiceFiscale_15
residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_16 CodiceFiscale_16
residente in [...];
2 , nato a [...] il [...], C.F. CP_17 CodiceFiscale_17
residente in [...];
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_2 CodiceFiscale_18
residente in [...], tutti elettivamente domiciliati in Terme
Vigliatore, Via Maceo n°254, presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Mandanici, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- appellanti -
Contro con sede in Roma Piazza della Croce Rossa n. 1, Controparte_18
cod., cod. fisc. , part. IVA in persona del legale rappresentante P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina Via Grillo n. 61 studio Avv. Antonino
Rizzo, recapito professionale dell'Avv. Santina Maiorana, che la rappresenta e difende per procura in atti;
- appellata -
(c.f. ), ( già Controparte_19 P.IVA_3 CP_20
con sede legale e direzione in Bologna, Via Stalingrado n° 45, in persona del suo
[...]
procuratore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'Avv. digitale dell'Avv.
Antonino Ravidà, che li rappresenta e difende per procura in atti;
- appellata -
, Controparte_21
quale capogruppo c.f. in persona del curatore e legale Controparte_22 P.IVA_4
rappresentate pro tempore dott.ssa con sede in Roma via della Giuliana Controparte_23
n. 91;
- appellata contumace -
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata, CP_24
3 rappresentata e difesa, nel corso del giudizio di primo grado, dagli Avv.ti Raimondo Alaimo,
C.F. , con indirizzo PEC: ed CodiceFiscale_19 Email_1
Emilio Amoroso, C.F. con indirizzo PEC: CodiceFiscale_20
Email_2
- appellata contumace -
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza del 4.7.2024: “Il procuratori
precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti difensivi, con il rigetto di ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione notificati in data 13/10/2003, di poi riuniti, gli odierni appellanti chiamavano in giudizio (odierna Controparte_25 Controparte_18
e la ( ora Controparte_26 [...]
) dinnanzi al Tribunale di Barcellona Controparte_21
P.G . al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in occasione della esondazione della saia Raddusa/ Catanzaro, sita nel Comune di Terme Vigliatore, verificatasi nei giorni
26- 27 luglio del 2002.
Gli attori comprovavano a tal fine di essere proprietari di beni immobili (segnatamente terreni ad uso agricolo ed abitazioni) ubicati nella Via Maceo del predetto Comune, i quali venivano invasi dalle acque traboccate dal corso della saia e ciò in concomitanza con delle precipitazioni atmosferiche verificatasi nei giorni 26- 27 luglio del 2002. La causa di tali allagamenti veniva individuata nel fatto che la saia Catanzaro/Raddusa, nei giorni antecedenti agli eventi meteo del 26-27 luglio 2002, era stata interessata da lavori tesi alla realizzazione di una strada di collegamento tra la Via Maceo e la Via Benedettina Inferiore.
Tali lavori, commissionati da ed affidati in appalto alla società Ing. Controparte_25 [...]
avevano portato la ditta esecutrice degli stessi a demolire i vecchi argini della CP_21
saia, realizzando una semplice e precaria arginatura in terra, insufficiente ed inidonea
4 a garantire il convogliamento delle acque verso valle. In conseguenza di tale stato di cose i beni immobili di pertinenza degli attori venivano invasi dalle acque, così subendo ingenti danni unitamente ai beni mobili allocati nei medesimi.
L' Ing. nel costituirsi in giudizio, a scopo di Controparte_26
garanzia e manleva, chiedeva e otteneva autorizzazione a chiamare in causa la CP_20
con la quale aveva stipulato polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti
[...]
dall'esercizio dell'attività di impresa ed attinenti ad eventuali danni denunziati da terzi,
nonché autorizzazione a chiamare in causa ditta subappaltatrice dei lavori, la CP_24
quale contrattualmente aveva assunto ogni onere e responsabilità in ordine ad eventuali danni a terzi. Tutti i convenuti e i chiamati in causa, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto integrale delle domande attore, eccependo profili di indeterminatezza e inammissibilità delle domande, contestandole nell'an e nel quantum, nonché eccependo il caso fortuito rappresentato dagli eventi meteo eccezionali. La Controparte_18
altresì eccepiva il difetto di legittimazione passiva.
La causa, cancellata dal ruolo per tardiva iscrizione e di poi riassunta, veniva istruita attraverso le produzioni documentali allegate ai fascicoli delle parti, oltreché con la acquisizione – giusta ordinanza del 4.12.2006 - del fascicolo n. 392/2002 dell'ATP
Escusse le prove orali, interrogatorio formale e prova per testi, il Tribunale riteneva le domande formulate genericamente, non assolto l'onere di allegazione probatoria in ordine ai danni, mancanza di esclusiva riferibilità causale del danno all'esecuzione dei lavori -
stante la presenza di diversi fattori esulanti dalla sfera di controllo e imputabilità delle
convenute quali gli eventi alluvionali e lo straripamento delle acque dovuto al nubifragio del
27.7.2002 - indi denegava la CTU e con sentenza 687/2020, tanto statuiva : “RIGETTA
le domande proposte nei confronti di , della Controparte_18 [...]
per le causali spiegate in parte motiva;
- CONDANNA in Controparte_27
solido gli attori dei giudizi riuniti alla refusioni delle spese processuali sostenute dalle parti
5 convenute , della Controparte_18 Controparte_27
e che si liquidano in € 7.795,00 per ciascuna oltre spese generali,
[...] CP_24
iva e cpa come per legge. - COMPENSA le spese nei rapporti tra la ditta chiamante e
compagnia assicuratrice chiamata in causa”.
Avverso la superiore statuizione, con atto di appello del 15.10.2021 gli originari attori proponeva gravame. Si costituivano in giudizio riproponendo Controparte_28
l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, chiedendo la conferma della sentenza vinte le spese.
Si costituiva altresì chiedendo la conferma della sentenza vinte le spese CP_29
rilevando che che nessuna condanna diretta può essere operata nei confronti della stessa,
a favore degli attori, trattandosi di trattandosi di "garanzia impropria". In via gradatamente subordinata, ha chiesto ridurre il quantum dell'eventuale statuizione all'effettivo dovuto,
secondo il giusto ed il provato anche tenendo conto del concorso di colpa del creditore, ex art. 1227 c.c., nonché delle condizioni di polizza, con le scoperture e le franchigie in essa previste.
Gli altri appellati, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti per cui ne va dichiarata la contumacia.
La Corte onerava la cancelleria di acquisire il fascicolo relativo all'accertamento tecnico espletato e, precisate le conclusioni all'udienza cartolare del 4 luglio 2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I.- Con il primo motivo di gravame gli appellanti lamentano violazione e/o errata applicazione dell'art. 163 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 112 c.p.c nel ritenere, il giudice a quo generiche le domande e non assolto l'onere di allegazione, impugnando il capo di sentenza che così ha statuito: “le domande formulate in chiave generica, in ogni caso, non risulta lo
6 svolgimento di ulteriore attività di specificazione e precisazione assertiva nei termini
assegnati ai sensi dell'art. 183 co. V c.p.c. (testo applicabile ratione temporis), attesa la
carenza in atti di memorie integrative nell'interesse degli attori. La sola generica relatio
formale – effettuata, peraltro, senza richiamare stralci della perizia di parte – non consente
al Tribunale di ritenere soddisfatto il primario onere assertivo probatorio ricadente sulla parte
che invoca tutela risarcitoria”.
Il motivo di gravame è fondato
La Suprema Corte di Cassazione, ha avuto modo di affermare che: “In tema di domanda
giudiziale, l'identificazione della causa petendi va operata con riguardo all'insieme delle
indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati ai quali, quindi,
può essere riconosciuta una funzione chiarificatrice del quadro allegatorio già prospettato,
purché risultino specificamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163
comma3 n°5 c.p.c.“ ( Cass. sentenza n°3363 del 05/02/2019)
Dalle domande promosse dagli attori, così come indicate nell'atto di citazione, nonché della documentazione versata in atti da ciascuno degli stessi, gli odierni appellanti hanno assolto all'onere di allegazione gravante sui medesimi.
Invero, nella premessa di tutti gli atti di citazione, è dato leggersi testualmente che:
“Immediatamente gli attori facevano eseguire una perizia di parte a firma dell'Ing. CP_3
datata 28/08/02 con allegate foto e chiedevano accertamento tecnico preventivo n°392/02
R.G. disposto dal Presidente del Tribunale all'udienza dell'1/10/02, nonché chiedevano
redazione di altra perizia quantificativa dei danni subiti e riscontrati nel predetto
accertamento tecnico preventivo”
La suddetta documentazione, specificamente indicata nel corso di ciascun atto di citazione,
conformemente a quanto prescritto dall'art. 163 comma 3 n°5 c.p.c., può assumere nel caso di specie, una funzione chiarificatrice del quadro allegatorio già prospettato in atti. Invero,
7 sia l'elaborato peritale predisposto dall' ing. el procedimento per A.T.P., che le Per_2
stesse Consulenze Tecniche di Parte a firma dell'Ing. , non fanno altro che definire CP_3
ulteriormente i contorni dei danni già richiesti dagli attori nell'ambito dei rispettivi atti di citazione.
Sotto altro profilo non può del resto ignorarsi che la paventata genericità delle domande promosse dagli attori si scontra con il fatto che le parti del giudizio cognitorio sono le medesime che hanno partecipato al giudizio per A.T.P. iscritto al n°392/2002 R.G. del
Tribunale di Barcellona P.G. Nessuna lesione del diritto di difesa può paventarsi nel caso di specie e ciò in quanto le società evocate nel corso del giudizio di merito erano già a conoscenza della tipologia di danni lamentati dagli attori nell'ambito del procedimento di istruzione preventiva.
II con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano violazione e/o errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115, 116 e 696 c.p.c. , nel ritenere il giudice a quo lacunose le prove dei danni offerte dagli attori.
Gli appellanti impugnano il capo di sentenza in cui il Tribunale ha così statuito: “la CTU
chiesta dagli attori non avrebbe potuto valere a colmare le lacune di allegazione e probatorie
poste a carico delle parti – non potendo, la stessa, operare come una relevatio ab onus
probandi, essendo unicamente mezzo di ausilio del giudice per la valutazione della prova, il
cui onere ricade sulle parti”
Il motivo di gravame è fondato
A fronte il valore probatorio assunto sia dalla C.T.U. espletata nel corso del procedimento per A.T.P. iscritto al n°392/2002 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G., e le perizie di parte redatte nell'interesse degli attori dall'Ing. , appositamente confermate dallo stesso CP_3
nel corso dell'udienza del 13/10/2009, il quale ha dichiarato che : Gli attori hanno subito i
danni descritti nelle perizie da me redatte e che mi vengono esibite” devono ritenersi provati
8 nel caso al vaglio del Collegio i danni subiti dagli odierni appellanti a causa dell'esondazione della saia Raddusa/Catanzaro.
Procedendo con l'esame del predetto elaborato peritale, il nominato CTU, in esecuzione del mandato ricevuto, segnatamente da pagina 5 a pagina 16 dello stesso, ha provveduto ad una analitica descrizione dei danni riportati da ciascuno degli attori in conseguenza dell'esondazione della saia Raddusa/Catanzaro. Il contenuto non è stato contestato. Gli
accertamenti svolti dal CTU nel mese di ottobre del 2002, quindi a distanza di pochissimo tempo dal verificarsi dell'evento generatore dei danni, rappresentano un fondamentale elemento di prova circa lo stato in cui versavano i beni mobili ed immobili degli attori a seguito del passaggio delle acque esondate dalla saia Raddusa/Catanzaro. Tali
accertamenti cristallizzano la prova circa la tipologia e l'entità dei danni subiti dagli attori e ciò nella prospettiva dell'instaurazione di un futuro giudizio di merito. Ulteriore prova dei danni subiti dagli appellanti è contenuta anche in una apposita perizia di parte predisposta dalla terza chiamata in causa agli atti del giudizio, che non viene contestata CP_20
sinache dagli attori, eccetto per le detrazioni ivi operate.
III° - Con il terzo motivo di gravame gli appellanti lamentano violazione e/o errata applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c. in combinato disposto con gli artt. 115 e 116 c.p.c.,
nel ritenere il giudice a quo non provata l'esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed i danni subiti dagli attori, nonché aver dato rilevanza alla esimente del caso fortuito.
Il motivo di gravame è fondato.
Gli attori hanno agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. essendo petitum e causa poetendi diretti a conseguire il risarcimento dei danni che si assumono conseguenza del dovere di vigilanza sulle cose in custodia L'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità di carattere oggettivo, gravando sull'attore soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed i danni subiti. Il convenuto invece potrà essere esentato
9 da una siffatta responsabilità solo allorquando offrirà la prova positiva dell'esistenza della c.d. esimente del caso fortuito.
Dalla documentazione allegata alla C.T.U. a firma dell'Ing. nonché alle Per_2
deposizioni rese dai testi , ed ed alle foto allegate Testimone_1 Testimone_2 CP_3
alle perizie di parte, gli attori hanno provato la sussistenza di un nesso causale tra il bene in custodia ed i danni subiti dagli stessi in occasione dell'esondazione della saia
Raddusa/Catanzaro. Le società convenute, di contro, non sono state in grado di provare la sussistenza della esimente del caso fortuito, nè, in primo grado, hanno allegato e provato un fattore interruttivo del nesso di causa ex art. 41 c.p.
Gli interventi sull'arginatura posti in essere sul bene oggetto di custodia hanno rappresentato la conditio sine qua non dei danni subiti dagli attori.
Soccorre al riguardo il verbale della Protezione Civile del 19/08/2002. Nel predetto documento è dato leggere che: “Per il Genio Civile il geom. in riferimento alla CP_30
tracimazione delle acque della evidenzia che causa dell'evento sono da Parte_3
imputare ai lavori che hanno interessato la stessa arginatura da parte delle Ferrovie (come
dal citato verbale del 27/07/2002)” Ed ancora, proseguendo con la disamina del predetto documento, è dato leggere : “L'Amministrazione Comunale fa presente che ……. a seguito
di sopralluogo sul territorio interessato dagli eventi i convenuti confermano come l'evento
alluvionale che ha interessato la , sia ascrivibile alla contingenza dei lavori in Parte_3
corso di esecuzione da parte di Soccorrono altresì le prove testimoniali. CP_31
Particolarmente significativa risulta la testimonianza resa dal teste Testimone_1
all'udienza del 13/10/2009, il quale all'epoca dei fatti di causa rivestiva il ruolo di Sindaco
del Comune . Detto teste, non solo ha confermato che per la Parte_4
realizzazione della strada di collegamento tra la Via Maceo e la Via Benedettina bisognava effettuare la copertura della saia Catanzaro/Raddusa e che detti lavori interessarono anche
10 l'abbattimento dei vecchi argini in muratura della stessa, ma ha altresì precisato che: “Mi
risulta che la ES ER o la subappaltatrice doveva eseguire la copertura della Saia
CatanzaroRaddusa. Per fare ciò si doveva abbattere la spalletta di un argine, preciso che
in senso monte-mare hanno demolito la precedente spalletta e stavano per realizzare la
nuova spalletta di destra”. Chiamato a rispondere in ordine al capitolato 5/h, teso a chiarire se al momento dell'evento meteo fossero stati eseguiti o meno degli argini in terra, lo stesso ebbe inoltre modo di affermare che: “ se non ricordo male gli argini in terra sono stati
realizzati dopo l'evento per cercare di arginare il flusso dell'acqua”. Il teste ha altresì
confermato che le acque provenienti da monte, in prossimità della Via Maceo, straripavano nella parte destra del terreno a confine con la saia, riversandosi via via nei limitrofi terreni ed abitazioni, precisando che: “ l'ho constatato personalmente nel corso di un sopralluogo
avvenuto con altri funzionari del Comune il 27 luglio” Di fondamentale importanza ai fini del decidere si rivela anche la deposizione resa dal teste , anch'esso escusso Testimone_2
nel corso dell'udienza del 13/10/2009. Lo stesso, ha confermato le circostanze che i lavori commissionati dalle riguardavano la realizzazione della copertura della Controparte_25
Saia Raddusa/Catanzaro e l'abbattimento dei vecchi argini della stessa, precisando che:
“che io ricordo gli argini esistevano per tutto il percorso della saia ………. Quando c'è stata
l'alluvione gli argini della saia non erano stati ancora ricostruiti ”. Ed ancora il teste Ing.
, anch'esso escusso all'udienza del 13/10/2009, non solo ha confermato che i CP_3
lavori commissionati da interessarono l'abbattimento degli argini in muratura della saia CP_31
ma soprattutto ha precisato che: “ nel tratto in cui ho redatto la perizia mancavano gli argini
e pure le opere provvisionali. Per opere provvisionali si intendono le opere provvisorie di
sicurezza in sostituzione dell'argine che viene demolito” Lo stesso ha infine confermato che le acque provenienti da monte straripavano verso destra andando ad invadere i fondi e le abitazioni degli attori.
Nella fattispecie di cui è causa, alla luce delle prove raccolte nell'istruttoria dibattimentale, è
11 dunque accertato che in concomitanza con la realizzazione dei lavori di copertura della saia
Raddusa/Catanzaro ne vennero abbattuti i precedenti argini in muratura. Successivamente
all'abbattimento di tali argini le società coinvolte nell'esecuzioni dei lavori non realizzarono delle opere provvisionali atte ad impedire l'eventuale esondazione delle acque dal letto della saia. A seguito degli eventi atmosferici del 26- 27 luglio le acque provenienti da monte verso mare esondarono dalla saia, più precisamente sul lato destro della stessa, laddove mancava l'arginatura. Conseguentemente le acque andarono ad invadere i fondi e le abitazioni degli attori posti in prossimità del corso della saia, così come rappresentato nella planimetria allegata alla CTU a firma dell'Ing. Per_2
Ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi. Ne consegue che il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità
Copiosa giurisprudenza si è espressa sul punto, rilevando come la riconducibilità di eventi naturali e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche -dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso- all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., sia condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità,
invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché,
relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria,
non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine
12 occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr. Cass. n.2482 del 2018, Cass.,n.
14861 del 2019, Cass. Civ., n. 18856 del 2017, Cass. Civ., n. 522 del 1987 e da ultimo
Cass., sez. un., 26 febbraio 2021, n. 5422).
I violenti nubifragi che hanno colpito il per tutta la notte tra il 26 Parte_5
e il 27 luglio 2002 non rappresentano, sic et simpliciter, un evento eccezionale ed imprevedibile, senza che tale valutazione sia corroborata da una indagine basata su dati scientifici di tipo statistico, sicchè la responsabilità dei convenuti deve ritenersi pacificamente acclarata dovendo gli stessi rispondere, ai sensi dell'art. 2051, del danno cagionato dalla cosa in custodia e cioè della saia.
IV Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentano violazione e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c. in merito al rapporto di custodia con la res e al riparto di responsabilità tra committente ed appaltatore in tema di contratti di appalto pubblici, Detto
motivo viene analizzato in uno all'eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta da e di già rigettata dal Tribunale. Controparte_18
La predetta eccezione di difetto di legittimazione attiva, fondata sul rapporto contrattuale con ing. ritenuta la sola responsabile dei danni Controparte_26
patiti dagli attori, è infondata perchè , il rapporto contrattuale diretto con la ditta appaltatrice dei lavori pubblici incide non già sulla condizione della azione (legittimazione passiva) ma,
piuttosto, sul merito della pretesa.
La consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c.,
13 dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì
con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori.
(In senso conforme Cassazione civile, sez. III, 17/03/2021, n. 7553; Vedi anche: Cass. Civ.,
n. 11671 del 2018)
La Suprema Corte di Cassazione inoltre ha affermato che: “nei confronti dei terzi danneggiati
dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre
gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno
per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì
trova limite esclusivamente nel caso fortuito”
( Cass. sentenza n°7553 del 17/03/2021)
Nello stesso solco si pone la sentenza della Cassazione Civile n°2363 del 17/02/2012,
laddove è stato chiarito che: “la clausola di un contratto di appalto nella quale si preveda che
tutti i danni che i terzi dovrebbero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale carico
dell'appaltatore, rimanendo indenne il committente, non può essere da quest'ultimo invocata
nei confronti del terzo danneggiato, operando la stessa nei confronti dei contraenti alla
stregua dei principi in materia di efficacia del contratto di cui all'art. 1372 cc.”
Nel caso all'esame della Corte, la società committente è Controparte_18
responsabile ex art. 2051, non avendo dato prova di un inadempimento contrattuale da parte della società appaltatrice Ing. ne tanto meno dell'esistenza di una CP_21
condotta imprevedibile della stessa nonostante il suo continuo e permeante controllo sulla res.
Passando alla quantificazione dei danni, soccorre al riguardo la perizia del 6.10.2010 resa
14 dall'ing. , tecnico incaricato dalla agli atti del giudizio, ove è riportato, Per_3 CP_20
per ciascuno degli attori, una analitica quantificazione dei danni subiti, espressamente condivisa e accettata dagli odierni appellanti, eccetto che per le decurtazioni ivi previste.
La Corte, per la quantificazione dei danni condivide la quantificazione effettuata dall'Ing.
, operando l'abbattimento del 10% per assenza di analitica quantificazione dei Per_3
danni e nei casi ivi previsti ed elencati in perizia, anche l'abbattimento del 10% per deprezzamento da uso e vetustà, non operando invece l'abbattimento del 30% per eccezionalità dell'evento atmosferico.
Si perviene così alla seguente quantificazione dei danni : euro 6.635,92 in favore di CP_5
, euro 6.635,92 in favore di , euro 1.539,00 in favore di ,
[...] CP_4 CP_9
euro 2.450,25 in favore di , euro 1.073,25 in favore di , Controparte_3 CP_17
euro 1.073,25 in favore di , euro 2.192,40 in favore di , euro Parte_2 CP_10
7.524,90 in favore di , euro 5.860,00 in favore di , euro Controparte_2 Controparte_1
1.417,50 in favore di , euro 1.417,50 in favore di , euro CP_16 Controparte_15
4.738,66 in favore di , euro 4.738,66 in favore di , Controparte_13 CP_32
euro 1.121,13 in favore di , quale erede di , euro Controparte_6 Persona_1
1.121,13 in favore di , quale erede di , euro 1.121,13 Controparte_7 Persona_1
in favore di , quale erede di , euro 2.562,40 Controparte_8 Persona_1
in favore di , euro 2.250,00 in favore di;
euro 3.674,70 in Controparte_11 CP_12
favore di . Parte_1
Trattandosi di debito di valore, sullo stesso competono interessi e rivalutazione.
Le domande spiegate nei confronti di Ing. Controparte_26
atteso il fallimento della predetta ditta, per la vis attractiva del Tribunale Fallimentare, sono improcedibili. Tutte le domande a contenuto patrimoniale rivolte a un soggetto fallito devono essere azionate dinnanzi al tribunale fallimentare ( Cass.
5.8.2022 n. 17035)
15 Inammissibili sono le domande di condanna solidale della (oggi CP_33 CP_20
sia perchè vennero citate in giudizio da Ing. CP_19 Controparte_34
a titolo di garanzia impropria, sia perché non vi è stata rituale e tempestiva
[...]
estensione della domanda da parte dell'attore in primo grado.
L'accoglimento dell'appello implica una diversa regolamentazione delle spese per il primo grado di giudizio .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nella causa in grado di appello iscritta al n. 738/2021 R. G.,
concernente l'impugnazione della sentenza n. 687/2020 resa dal Tribunale di Barcellona
P.G., pubblicata il 16.9.2020, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, così
provvede:
- dichiara la contumacia di Fallimento della Ing. Controparte_21
e
[...] CP_24
- . in parziale accogliento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, dichiara
[...]
responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni arrecati agli appellanti, Controparte_18
proprietari di beni immobili (segnatamente terreni ad uso agricolo ed abitazioni) ubicati nella
Via Maceo del Comune di Terme Vigliatore, a causa dell'invasione delle acque traboccate dal corso della saia nei giorni 26- 27 luglio del 2002;
- condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_35
per le causali di cui in parte motiva, al pagamento della di euro 6.635,92 in favore di CP_5
, euro 6.635,92 in favore di , euro 1.539,00 in favore di ,
[...] CP_4 CP_9
euro 2.450,25 in favore di , euro 1.073,25 in favore di , Controparte_3 CP_17
euro 1.073,25 in favore di , euro 2.192,40 in favore di , euro Parte_2 CP_10
16 7.524,90 in favore di , euro 5.860,00 in favore di , euro Controparte_2 Controparte_1
1.417,50 in favore di , euro 1.417,50 in favore di , euro CP_16 Controparte_15
4.738,66 in favore di , euro 4.738,66 in favore di , Controparte_13 CP_32
euro 1.121,13 in favore di , quale erede di , euro Controparte_6 Persona_1
1.121,13 in favore di , quale erede di , euro 1.121,13 Controparte_7 Persona_1
in favore di , quale erede di , euro 2.562,40 Controparte_8 Persona_1
in favore di , euro 2.250,00 in favore di;
euro 3.674,70 in Controparte_11 CP_12
favore di con rivalutazione e interessi dalla data del sinistro alla Parte_1
pubblicazione della presente sentenza, dopo decorreranno solo gli interessi legali;
-. dichiara improcedebili tutte le domande spiegate nei confronti di
[...]
attesa la vis attractiva del Controparte_21
Tribunale Fallimentare;
-. dichiara inammissibili le domande di condanna solidale della e CP_24 CP_20
(oggi ; CP_19
- condanna al pagamento in favore degli appellanti delle spese del Controparte_35
primo grado di giudizio e del presente grado, che liquida, quanto al primo grado, in euro
7.616,00 per compensi ed euro 155,00 per spese non imponibili documentate e, per il presente grado, in euro 6.946,00 oltre euro 1.138,50 per spese non imponibili documentate,
oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e Iva;
compensa le spese, sia del primo grado di giudizio che del presente, nei confronti di tutte le altre parti.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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