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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/03/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 283/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 283/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 25.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...] il 12 Parte_1 CodiceFiscale_1 agosto 1986 e residente alla Marina di Savuto, n. 174 – 87030 - CLETO (CS), elettivamente domiciliato presso il proprio studio in CL (CS), Via Marina di Savuto, n. 174, rappresentato da se stesso ex art. 83 c.p.c.
e
(C.F.: ), nata a [...] il 02-01- Controparte_1 C.F._2
1981 e residente in NT (CS), Località San Procopio, n. 1D/3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gian Piero Gentile (c.f. ), presso il CodiceFiscale_3 cui studio, sito in Fiumefreddo Bruzio (CS) alla Via Nazionale n. 4, ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 12 marzo 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in NT (CS) in data 12.09.2020 con opzione per il regime della separazione dei beni e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2020, hanno proposto domanda congiunta e cumulativa di separazione personale e divorzio, precisando, altresì, che dalla loro unione non sono nati figli e manifestando la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
In data 7 giugno 2024 questo Tribunale emetteva sentenza dichiarativa della separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio, fissando all'uopo l'udienza del 25 febbraio 2025 e disponendo la sua sostituzione con il deposito telematico di note scritte ex-art. 127 ter cpc.
I coniugi ricorrenti, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio
2025, rilevano l'insussistenza dei presupposti per una riconciliazione ed insistono congiuntamente nella richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni concordate in ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza parziale del 7.06.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente per un Parte_1 Controparte_1 tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) disporre che la casa coniugale, sita in NT (CS) alla Località San Procopio, n. 1D/3
(censita al NCF del medesimo comune al foglio 18 - p.lla 1477 sub 03, cfr. doc. all. n. 2), di proprietà esclusiva della SI.ra (2016), resterà in godimento a Controparte_1 quest'ultima, unitamente a tutti gli arredi, la quale vi continuerà ad abitare, autorizzando il coniuge non residente ad asportare dalla abitazione coniugale i propri effetti personali;
2) disporre che i beni mobili che costituiscono l'arredo dell'abitazione, alcuni sono di proprietà del SI. per averli acquistati in vista del futuro matrimonio. Parte_1
Tali beni mobili vengono dalla SI.ra , acquistati al prezzo Controparte_1 complessivo di € 28.400,00, ( ), il tutto per Email_1 evitare, smontaggio e trasloco, che farebbero deteriorare ulteriormente i beni, ed in particolare, resteranno in proprietà dell'acquirente in via del tutto esemplificativa: salone al primo piano, piano cottura, camera di letto, divano salone, cucina, forno, n. 2 frigoriferi, lavatrice, n. 2 tv, piatti, vassoio alessi, statuetta, tazze caffe' platino, vaso vetro grigio, posate, tazze the' platino, servizio caffe', tazzine thun, bicchieri colorati,
2 portagioie, tavolino salone, armadio (giusta elenco beni controfirmato in data 20-2-
2024). I coniugi convengono che detti beni verranno acquistati, al prezzo sopra concordato e resteranno nella casa coniugale di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
, rinunciando, il SI. a qualsivoglia rivendicazione e/o diritti. CP_1 Parte_1
Il prezzo verrà corrisposto con due bonifici di pari importo il primo alla data di sottoscrizione della separazione innanzi al presidente e il secondo ad avvenuta dichiarazione del divorzio.
3) In ragione delle rispettive situazioni personali, patrimoniali e capacità lavorative, nonché delle condizioni fissate con l'odierno ricorso per separazione, i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento e provvederanno ciascuno al proprio sostentamento.
4) I ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto
e/o carta di identità valevole per l'estero. 5) Spese processuali a carico solidale delle parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 283/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in NT (CS) in data 12.09.2020 Parte_1 Controparte_1 con opzione per il regime della separazione dei beni e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2020;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di conSIlio del 25.02.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 283/2024 R.G. V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 25.02.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F: ), nato a [...] il 12 Parte_1 CodiceFiscale_1 agosto 1986 e residente alla Marina di Savuto, n. 174 – 87030 - CLETO (CS), elettivamente domiciliato presso il proprio studio in CL (CS), Via Marina di Savuto, n. 174, rappresentato da se stesso ex art. 83 c.p.c.
e
(C.F.: ), nata a [...] il 02-01- Controparte_1 C.F._2
1981 e residente in NT (CS), Località San Procopio, n. 1D/3, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gian Piero Gentile (c.f. ), presso il CodiceFiscale_3 cui studio, sito in Fiumefreddo Bruzio (CS) alla Via Nazionale n. 4, ha eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 Parte_1 Controparte_1 bis.51 c.p.c. depositato il 12 marzo 2024, stante il matrimonio concordatario tra loro contratto in NT (CS) in data 12.09.2020 con opzione per il regime della separazione dei beni e trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2020, hanno proposto domanda congiunta e cumulativa di separazione personale e divorzio, precisando, altresì, che dalla loro unione non sono nati figli e manifestando la disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
In data 7 giugno 2024 questo Tribunale emetteva sentenza dichiarativa della separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio, fissando all'uopo l'udienza del 25 febbraio 2025 e disponendo la sua sostituzione con il deposito telematico di note scritte ex-art. 127 ter cpc.
I coniugi ricorrenti, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25 febbraio
2025, rilevano l'insussistenza dei presupposti per una riconciliazione ed insistono congiuntamente nella richiesta di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, confermando le condizioni concordate in ricorso. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con sentenza parziale del 7.06.2024 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e che si è protratta ininterrottamente per un Parte_1 Controparte_1 tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b) e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) disporre che la casa coniugale, sita in NT (CS) alla Località San Procopio, n. 1D/3
(censita al NCF del medesimo comune al foglio 18 - p.lla 1477 sub 03, cfr. doc. all. n. 2), di proprietà esclusiva della SI.ra (2016), resterà in godimento a Controparte_1 quest'ultima, unitamente a tutti gli arredi, la quale vi continuerà ad abitare, autorizzando il coniuge non residente ad asportare dalla abitazione coniugale i propri effetti personali;
2) disporre che i beni mobili che costituiscono l'arredo dell'abitazione, alcuni sono di proprietà del SI. per averli acquistati in vista del futuro matrimonio. Parte_1
Tali beni mobili vengono dalla SI.ra , acquistati al prezzo Controparte_1 complessivo di € 28.400,00, ( ), il tutto per Email_1 evitare, smontaggio e trasloco, che farebbero deteriorare ulteriormente i beni, ed in particolare, resteranno in proprietà dell'acquirente in via del tutto esemplificativa: salone al primo piano, piano cottura, camera di letto, divano salone, cucina, forno, n. 2 frigoriferi, lavatrice, n. 2 tv, piatti, vassoio alessi, statuetta, tazze caffe' platino, vaso vetro grigio, posate, tazze the' platino, servizio caffe', tazzine thun, bicchieri colorati,
2 portagioie, tavolino salone, armadio (giusta elenco beni controfirmato in data 20-2-
2024). I coniugi convengono che detti beni verranno acquistati, al prezzo sopra concordato e resteranno nella casa coniugale di proprietà esclusiva della SI.ra
[...]
, rinunciando, il SI. a qualsivoglia rivendicazione e/o diritti. CP_1 Parte_1
Il prezzo verrà corrisposto con due bonifici di pari importo il primo alla data di sottoscrizione della separazione innanzi al presidente e il secondo ad avvenuta dichiarazione del divorzio.
3) In ragione delle rispettive situazioni personali, patrimoniali e capacità lavorative, nonché delle condizioni fissate con l'odierno ricorso per separazione, i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di mantenimento e provvederanno ciascuno al proprio sostentamento.
4) I ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto
e/o carta di identità valevole per l'estero. 5) Spese processuali a carico solidale delle parti.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 283/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in NT (CS) in data 12.09.2020 Parte_1 Controparte_1 con opzione per il regime della separazione dei beni e trascritto nei registri di stato civile del medesimo comune al n. 6, parte II, serie A, anno 2020;
- prende atto delle condizioni e degli impegni sopra indicati qui da intendersi integralmente trascritti;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT per quanto di sua competenza;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di NT di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Paola, così deciso nella camera di conSIlio del 25.02.2025
Il Presidente
dott. Filippo Leonardo
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