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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 1267/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1267 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
CORSO Parte_1
NO UO N. 242, C.F. , in persona dell'amm.re P.IVA_1
p.t. avv. Alberto Saracino dal quale è rapp.to e difeso e presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Aniello Falcone n. 56,, Pt_1 giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
E
, Controparte_1
P.I. , in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Eugenio Gargiulo, presso il cui studio in alla Pt_1
Via Luca Giordano n. 23 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 2
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, notificato il 12.1.2024, il Parte_1 dificio sito in Corso Bruno Buozzi n. 242 ha proposto
[...] Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7001/2023, reso in data
1.12.2023 e notificato a mezzo pec il 4.12.2023 con il quale, gli era stato ingiunto il pagamento di € 14.940,65, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_1
, per somministrazione di acqua.
[...]
3. Costituitasi l'opposta, quest'ultima contestava gli avversi assunti e, in subordine alla concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186-ter c.p.c..
4. In prima udienza veniva disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed emessa ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., onerando parte opposta, ex art.
5-bis d.lgs. n. 28/2010, ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione (trattandosi di un contratto di somministrazione) nel termine di cui all'art. 6 d.ls. cit.
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 3 5. All'udienza odierna le parti hanno ammesso che il tentativo di mediazione non è stato svolto;
parte opposta ha domandato un nuovo termine per esperire il predetto tentativo ed, in subordine, la compensazione delle spese.
6. Va dichiarata l'improcedibilità della domanda con relativa revoca del d.i..
Ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. cit.: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
6.1. Nel caso in esame l'opposta, del tutto correttamente, ha candidamente ammesso che la mediazione non è stata esperita per una mera dimenticanza.
Pur apprezzando questo giudicante l'onesta intellettuale della difesa dell'opposta, non può non evidenziarsi come la predetta dimenticanza non integri un impedimento non imputabile che possa giustificare, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., una rimessione in termini ai sensi degli artt.
153-294 c.p.c..
6.2. Ugualmente, per quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti per la chiesta compensazione delle spese, non sussistendo alcuna grave ed eccezionale ragione, ex art. 92 comma 2 c.p.c. (ex C.Cost. n. 77/18).
7. Pertanto, ed in definitiva, va dichiarata l'improcedibilità della domanda con relativa revoca del d.i. e dell'ordinanza ex art. 186-ter
c.p.c..
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 4 11. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 ai valori minimi, stante la semplicità del giudizio: scaglione fino ad €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda giudiziale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7001/2023 e l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in data 13.6.2024;
2) condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
sito in Corso Bruno Buozzi n. 242, Parte_1 Pt_1
delle spese relative al presente giudizio che liquida in euro
145,50 per esborsi per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Alberto Saracino dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 5
11 SEZIONE CIVILE
N. 1267/2024 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 30.1.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1267 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
CORSO Parte_1
NO UO N. 242, C.F. , in persona dell'amm.re P.IVA_1
p.t. avv. Alberto Saracino dal quale è rapp.to e difeso e presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Aniello Falcone n. 56,, Pt_1 giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
E
, Controparte_1
P.I. , in persona del procuratore speciale, rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Eugenio Gargiulo, presso il cui studio in alla Pt_1
Via Luca Giordano n. 23 elettivamente domicilia, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 2
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione, notificato il 12.1.2024, il Parte_1 dificio sito in Corso Bruno Buozzi n. 242 ha proposto
[...] Pt_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7001/2023, reso in data
1.12.2023 e notificato a mezzo pec il 4.12.2023 con il quale, gli era stato ingiunto il pagamento di € 14.940,65, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore di Controparte_1
, per somministrazione di acqua.
[...]
3. Costituitasi l'opposta, quest'ultima contestava gli avversi assunti e, in subordine alla concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, chiedeva emettersi ordinanza ex art. 186-ter c.p.c..
4. In prima udienza veniva disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. ed emessa ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., onerando parte opposta, ex art.
5-bis d.lgs. n. 28/2010, ad esperire il tentativo obbligatorio di mediazione (trattandosi di un contratto di somministrazione) nel termine di cui all'art. 6 d.ls. cit.
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 3 5. All'udienza odierna le parti hanno ammesso che il tentativo di mediazione non è stato svolto;
parte opposta ha domandato un nuovo termine per esperire il predetto tentativo ed, in subordine, la compensazione delle spese.
6. Va dichiarata l'improcedibilità della domanda con relativa revoca del d.i..
Ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. cit.: “Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
6.1. Nel caso in esame l'opposta, del tutto correttamente, ha candidamente ammesso che la mediazione non è stata esperita per una mera dimenticanza.
Pur apprezzando questo giudicante l'onesta intellettuale della difesa dell'opposta, non può non evidenziarsi come la predetta dimenticanza non integri un impedimento non imputabile che possa giustificare, ai sensi dell'art. 294 c.p.c., una rimessione in termini ai sensi degli artt.
153-294 c.p.c..
6.2. Ugualmente, per quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti per la chiesta compensazione delle spese, non sussistendo alcuna grave ed eccezionale ragione, ex art. 92 comma 2 c.p.c. (ex C.Cost. n. 77/18).
7. Pertanto, ed in definitiva, va dichiarata l'improcedibilità della domanda con relativa revoca del d.i. e dell'ordinanza ex art. 186-ter
c.p.c..
n. 1267/2024 r.g.a.c. Pag. 4 11. Le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come modificati dal DM 147/22 ai valori minimi, stante la semplicità del giudizio: scaglione fino ad €
26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda giudiziale e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 7001/2023 e l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in data 13.6.2024;
2) condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] [...]
sito in Corso Bruno Buozzi n. 242, Parte_1 Pt_1
delle spese relative al presente giudizio che liquida in euro
145,50 per esborsi per spese ed euro 2.540,00 per compensi, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso), con distrazione in favore dell'avv. Alberto Saracino dichiaratosi anticipatario.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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