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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Scisca, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Galletti, giusta procura in atti
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
APPELLATE
E
Controparte_3
pagina 1 di 7 (C.F. ) P.IVA_3
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4 P.IVA_4
E
(C. F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_5 P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 628/2018 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello, notificato il 12/11/2018, ha impugnato Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di n. 628/2018, pubblicata l'11/04/2018, non CP_1 notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dallo stesso proposta nei confronti dei convenuti, volta ad accertare l'insussistenza del diritto di credito di cui alle cartelle di pagamento nn. 29520080019510146, 29520060038959518,
29520070006959009, 29520110012694003, 29520120006244028, 29520150012127536, stante la loro omessa o irregolare notifica, l'omessa notifica dei verbali di contestazione presupposti e la prescrizione del diritto alla riscossione.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la regolare notifica delle cartelle di pagamento, lamentando che la Controparte_1 non aveva provato la notificazione, in quanto 1. l'attore aveva disconosciuto le copie della relata di notifica prodotte in giudizio e non erano stati prodotti gli originali;
2. le relate non attestavano l'avvenuta consegna del plico al destinatario, risultando, dalle stesse, l'assenza del destinatario, ovvero l'impossibilità di rinvenirlo;
3. il giudice di pace non si era pronunciato sull'omessa notifica dei verbali presupposti.
Ha censurato, inoltre, il mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito, in assenza della prova di validi atti interruttivi del relativo termine, rilevando che il riconoscimento, la richiesta di rateazione e il pagamento parziale del debito non siano idonei a interrompere la prescrizione.
pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando le doglianze attoree e chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] CP_1
Ha affermato, segnatamente, la regolare notifica delle cartelle esattoriali;
la piena efficacia probatoria, ex art. 2714 c.c., della copia autentica delle relate di notifica e, in ogni caso, la genericità del disconoscimento effettuato dall'attore; la non imputabilità all'ente di Riscossione della mancata notifica dei verbali di accertamento sottostanti e il mancato perfezionamento di alcun termine prescrizionale. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello.
All'udienza di prima comparizione del 16/05/2019, ritenuta implicitamente l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13/01/2021, successivamente differita – per l'esigenza di definire prioritariamente le cause più antiche della presente e per le misure di contenimento del Covid-
19 – al 26/10/2022.
All'udienza del 12/04/2023, rilevato che la notifica dell'atto introduttivo alle Prefetture di e era stata effettuata presso le rispettive sedi, anziché presso l'Avvocatura CP_3 CP_2 dello Stato di il giudice ha dichiarato la nullità della citazione (C. Cass., n. CP_1
15263/2018), disponendone la rinnovazione, e ha rinviato la causa all'udienza del 25/10/2023, differita al 2/11/2023, per impedimento del giudice.
Con comparsa del 7/07/2023 si è costituita in giudizio la evidenziando Controparte_2 la regolarità dell'iter di competenza di propria competenza, in quanto il verbale di accertamento n. SCV/00031523336 del 26.11.2012 dalla stessa emesso, prodromico alla cartella di pagamento opposta, era stato ritualmente notificato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e, in ogni caso, di non essere condannata alle spese di liti.
All'udienza del 24/04/2024, il giudice ha sottoposto alle parti la questione della condizione di procedibilità di cui all'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), per come interpretato da Cass.
SSUU n. 26283/2022, rinviando la causa all'udienza del 12/06/2024.
Con note del 21/05/2024, l'attore ha dichiarato che “non ricorrono le ipotesi di “pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e
pagina 3 di 7 per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, per cui il procedimento non potrà che essere dichiarato inammissibile”, chiedendo, ai sensi dell'art.92, comma 2 c.p.c., la compensazione delle spese di lite, in virtù della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, per la sopravvenienza normativa nel corso del presente giudizio.
Con note del 21/05/2024 la ha evidenziato che la domanda attorea Controparte_2 risultava carente di interesse ad agire già nel corso del primo grado di giudizio, per l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, sicché l'eventuale prova della sussistenza della condizione di procedibilità ex art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 603/1973 si rivelerebbe ininfluente ai fini del giudizio.
Con note del 24/05/2024, infine, la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello, alla luce dell'applicabilità della norma di cui all'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n.
602/1973 ai giudizi pendenti.
All'udienza a trattazione scritta del 19/12/2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della , del Controparte_3 CP_4
e del che, pur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
[...] Controparte_5
Risulta decisiva ed assorbente la questione, già sottoposta alle parti, del difetto di interesse ad agire per l'insussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 12, comma 4 bis,
D.P.R. n. 602/1973, a mente del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pagina 4 di 7 La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”.
Nella specie, l'attore con le note in sostituzione dell'udienza del 12/06/2024 ha dichiarato l'insussistenza della predetta condizione dell'azione, con necessità di rilevare l'inammissibilità dell'azione, ai sensi della sopravvenienza normativa.
L'insussistenza dell'interesse di agire ai sensi di legge risulta assorbente rispetto all'eccepita eventuale inammissibilità dell'azione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso, la novella legislativa impone il vaglio immediato e prioritario della sussistenza della detta condizione di procedibilità, facendo discendere ope legis l'inammissibilità dell'azione nel caso in cui questa – al momento della decisione – non risulti integrata.
Per altro verso, la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo extra-tributario (quanto tributario) è stata, nel corso degli anni, ampiamente dibattuta in ambito sia pretorio che dottrinale e solo recentemente la disposizione normativa citata è riuscita a dirimere il contrasto, assumendo una posizione restrittiva in ordine all'opposizione.
Va, peraltro, evidenziato che un'interpretazione costituzionalmente orientata della sentenza
Cass. civ., SSUU n. 19704/2015 (il cui contenuto appare, ad oggi, travolto dalla novella legislativa) consentiva di estendere il principio di diritto enunciato in ordine alla riscossione dei crediti tributari anche a quelli extra-tributari, accordando al soggetto gravato da una cartella asseritamente non notificata (ovvero illegittimamente notificata) il diritto di ricorrere indirettamente alla giustizia per il relativo accertamento, allorquando ne avesse avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo.
pagina 5 di 7 Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'azione per l'insussistenza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/1973.
Tale pronuncia preclude l'esame dei motivi di gravame.
La novità della questione e la sopravvenienza normativa costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r.g. 6173/2018, vertente tra (appellante), Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Controparte_2 persona del prefetto pro tempore (appellate), , in persona del prefetto pro Controparte_3 tempore, in persona del sindaco pro tempore, e , in Controparte_4 Controparte_5 persona del sindaco pro tempore, (appellati contumaci) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
;
[...]
2. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/02.
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 6 di 7 Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6173 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Scisca, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
Controparte_1
(P.IVA. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Galletti, giusta procura in atti
E
(C.F. Controparte_2
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
APPELLATE
E
Controparte_3
pagina 1 di 7 (C.F. ) P.IVA_3
E
(C.F. , in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4 P.IVA_4
E
(C. F. ), in persona del Sindaco pro tempore Controparte_5 P.IVA_5
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 628/2018 del Giudice di Pace di CP_1
CONCLUSIONI: come da memorie in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello, notificato il 12/11/2018, ha impugnato Parte_1 la sentenza del Giudice di Pace di n. 628/2018, pubblicata l'11/04/2018, non CP_1 notificata, con la quale è stata rigettata l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. dallo stesso proposta nei confronti dei convenuti, volta ad accertare l'insussistenza del diritto di credito di cui alle cartelle di pagamento nn. 29520080019510146, 29520060038959518,
29520070006959009, 29520110012694003, 29520120006244028, 29520150012127536, stante la loro omessa o irregolare notifica, l'omessa notifica dei verbali di contestazione presupposti e la prescrizione del diritto alla riscossione.
L'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato la regolare notifica delle cartelle di pagamento, lamentando che la Controparte_1 non aveva provato la notificazione, in quanto 1. l'attore aveva disconosciuto le copie della relata di notifica prodotte in giudizio e non erano stati prodotti gli originali;
2. le relate non attestavano l'avvenuta consegna del plico al destinatario, risultando, dalle stesse, l'assenza del destinatario, ovvero l'impossibilità di rinvenirlo;
3. il giudice di pace non si era pronunciato sull'omessa notifica dei verbali presupposti.
Ha censurato, inoltre, il mancato accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito, in assenza della prova di validi atti interruttivi del relativo termine, rilevando che il riconoscimento, la richiesta di rateazione e il pagamento parziale del debito non siano idonei a interrompere la prescrizione.
pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio la Controparte_1
contestando le doglianze attoree e chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] CP_1
Ha affermato, segnatamente, la regolare notifica delle cartelle esattoriali;
la piena efficacia probatoria, ex art. 2714 c.c., della copia autentica delle relate di notifica e, in ogni caso, la genericità del disconoscimento effettuato dall'attore; la non imputabilità all'ente di Riscossione della mancata notifica dei verbali di accertamento sottostanti e il mancato perfezionamento di alcun termine prescrizionale. Ha chiesto, quindi, il rigetto dell'appello.
All'udienza di prima comparizione del 16/05/2019, ritenuta implicitamente l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la causa è stata rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 13/01/2021, successivamente differita – per l'esigenza di definire prioritariamente le cause più antiche della presente e per le misure di contenimento del Covid-
19 – al 26/10/2022.
All'udienza del 12/04/2023, rilevato che la notifica dell'atto introduttivo alle Prefetture di e era stata effettuata presso le rispettive sedi, anziché presso l'Avvocatura CP_3 CP_2 dello Stato di il giudice ha dichiarato la nullità della citazione (C. Cass., n. CP_1
15263/2018), disponendone la rinnovazione, e ha rinviato la causa all'udienza del 25/10/2023, differita al 2/11/2023, per impedimento del giudice.
Con comparsa del 7/07/2023 si è costituita in giudizio la evidenziando Controparte_2 la regolarità dell'iter di competenza di propria competenza, in quanto il verbale di accertamento n. SCV/00031523336 del 26.11.2012 dalla stessa emesso, prodromico alla cartella di pagamento opposta, era stato ritualmente notificato. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e, in ogni caso, di non essere condannata alle spese di liti.
All'udienza del 24/04/2024, il giudice ha sottoposto alle parti la questione della condizione di procedibilità di cui all'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), per come interpretato da Cass.
SSUU n. 26283/2022, rinviando la causa all'udienza del 12/06/2024.
Con note del 21/05/2024, l'attore ha dichiarato che “non ricorrono le ipotesi di “pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici e
pagina 3 di 7 per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”, per cui il procedimento non potrà che essere dichiarato inammissibile”, chiedendo, ai sensi dell'art.92, comma 2 c.p.c., la compensazione delle spese di lite, in virtù della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, per la sopravvenienza normativa nel corso del presente giudizio.
Con note del 21/05/2024 la ha evidenziato che la domanda attorea Controparte_2 risultava carente di interesse ad agire già nel corso del primo grado di giudizio, per l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo, sicché l'eventuale prova della sussistenza della condizione di procedibilità ex art. 12, comma 4 bis, D.P.R. 603/1973 si rivelerebbe ininfluente ai fini del giudizio.
Con note del 24/05/2024, infine, la ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità CP_1 dell'appello, alla luce dell'applicabilità della norma di cui all'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n.
602/1973 ai giudizi pendenti.
All'udienza a trattazione scritta del 19/12/2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia della , del Controparte_3 CP_4
e del che, pur ritualmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
[...] Controparte_5
Risulta decisiva ed assorbente la questione, già sottoposta alle parti, del difetto di interesse ad agire per l'insussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 12, comma 4 bis,
D.P.R. n. 602/1973, a mente del quale “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
pagina 4 di 7 La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha statuito che “in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del
1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della
Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)”.
Nella specie, l'attore con le note in sostituzione dell'udienza del 12/06/2024 ha dichiarato l'insussistenza della predetta condizione dell'azione, con necessità di rilevare l'inammissibilità dell'azione, ai sensi della sopravvenienza normativa.
L'insussistenza dell'interesse di agire ai sensi di legge risulta assorbente rispetto all'eccepita eventuale inammissibilità dell'azione per la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, per un duplice ordine di ragioni.
Per un verso, la novella legislativa impone il vaglio immediato e prioritario della sussistenza della detta condizione di procedibilità, facendo discendere ope legis l'inammissibilità dell'azione nel caso in cui questa – al momento della decisione – non risulti integrata.
Per altro verso, la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo extra-tributario (quanto tributario) è stata, nel corso degli anni, ampiamente dibattuta in ambito sia pretorio che dottrinale e solo recentemente la disposizione normativa citata è riuscita a dirimere il contrasto, assumendo una posizione restrittiva in ordine all'opposizione.
Va, peraltro, evidenziato che un'interpretazione costituzionalmente orientata della sentenza
Cass. civ., SSUU n. 19704/2015 (il cui contenuto appare, ad oggi, travolto dalla novella legislativa) consentiva di estendere il principio di diritto enunciato in ordine alla riscossione dei crediti tributari anche a quelli extra-tributari, accordando al soggetto gravato da una cartella asseritamente non notificata (ovvero illegittimamente notificata) il diritto di ricorrere indirettamente alla giustizia per il relativo accertamento, allorquando ne avesse avuto conoscenza tramite l'estratto di ruolo.
pagina 5 di 7 Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dell'azione per l'insussistenza delle condizioni di procedibilità di cui all'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/1973.
Tale pronuncia preclude l'esame dei motivi di gravame.
La novità della questione e la sopravvenienza normativa costituiscono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello n. r.g. 6173/2018, vertente tra (appellante), Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e in
[...] Controparte_2 persona del prefetto pro tempore (appellate), , in persona del prefetto pro Controparte_3 tempore, in persona del sindaco pro tempore, e , in Controparte_4 Controparte_5 persona del sindaco pro tempore, (appellati contumaci) disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia della , e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
;
[...]
2. dichiara l'inammissibilità dell'appello;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/02.
Così deciso in Messina il giorno 8 aprile 2025
Il Giudice
Maria Militello
pagina 6 di 7 Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
pagina 7 di 7