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Sentenza 20 settembre 2024
Sentenza 20 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/09/2024, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3222/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente
Dott.ssa Rosaria Morrone ConIGliere
Dott.ssa Maria Di Lorenzo ConIGliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3222/2020 R.G.A.C.
TRA
p.i.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Francesco _1 P.IVA_1
Gambi (c.f.: ), come da procura generale alle liti a rogito del notaio C.F._1 Per_1
di Firenze, in data 4 dicembre 2014, rep. 83393, fasc. 14265, registrata a Firenze in data
[...]
5.12.2014, al n. 19705 serie IT, nonché dall'avv.to Maria Corona (c.f.: , ed C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio di quest'ultimo in Avellino, alla via di Guglielmo n. 60, in virtù di mandato allegato all'atto di appello
APPELLANTE PRINCIPALE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Controparte_1 C.F._3
Antonio Cillo (c.f.: ) e dall'avv.to Floriana Taccone (c.f.: C.F._4
), in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, presso C.F._5
lo studio dei quali elettivamente domicilia in Avellino, alla via Dante n. 31
APPELLATA
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Matteo Massimo D'Argenio (c.f.: ), come C.F._6
1 da procura generale alle liti del 12.03.2012 per notaio di Milano (rep. n. 2284, racc. Persona_2
n. 1308), unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Gino Doria n. 89, presso lo studio dell'avv.to Alfredo Cascone
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 451/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 26.02.2020.
Conclusioni per l'appellante principale: in riforma della sentenza impugnata: “In rito, autorizzare la chiamata in causa del Sig. quale fideiussore, con ogni provvedimento Controparte_3
conseguenziale in merito allo spostamento dell'udienza di prima comparizione;
nel merito, respingere le domande tutte proposte nei confronti della e per l'effetto _1 condannare la IG.ra a restituire a la somma di € 10.579,66=; in P_ _1
via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto di finanziamento de quo a seguito del grave inadempimento della IG.ra ; - condannare la IG.ra , in solido Controparte_1 Controparte_1 con il IG. a corrispondere a la somma di € 13.136,81, Controparte_3 _1
oltre gli interessi di mora dalla data di dichiarazione dal beneficio del termine e messa in mora, al saldo o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia”.
Conclusioni per l'AP : rigettare l'appello. Controparte_1
Conclusioni per l'AP/appellante incidentale “in Controparte_2 accoglimento dell'appello incidentale quivi proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di
Avellino n. 459/2020, accertato e dichiarato il corretto ed integrale adempimento della
[...]
nei confronti della IGnora , rigettare le domande Controparte_2 Controparte_1
da costei avanzate perché infondate in fatto e in diritto, condannandola alla piena refusione delle spese del doppio grado di giudizio”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§1. Con atto di citazione conveniva in giudizio la Controparte_1 Controparte_2
(d'ora in avanti anche ) e la (d'ora in avanti anche
[...] CP_2 _1
), esponendo che aveva sottoscritto con quest'ultima, in data 29.04.2009, un contratto _1 di finanziamento, recante n. 20144060703311, per l'importo di euro 30.000,00, da restituire in 84 rate mensili, destinato ad eIGenze di natura personale;
che il contratto prevedeva il rimborso dell'importo finanziato, maggiorato di interessi ultralegali, per complessivi euro 13.841,20, e di ulteriori costi aggiuntivi;
che, in particolare, era previsto l'esborso di euro 200,00 per le spese di istruttoria e gestione pratica, e di euro 2.158,80 per il premio assicurativo, atteso che, unitamente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, aveva aderito, nello stesso corpo del Controparte_1
testo contrattuale, alla copertura assicurativa - proposta dalla - della società _1
Controparte_2
2 Tanto premesso esponeva che nel corso del rapporto era stata licenziata, con Controparte_1
provvedimento del 30.04.2013, ed era stata costretta ad interrompere i versamenti delle rate a favore della che, avvalendosi della garanzia assicurativa sopra citata, aveva tempestivamente _1
provveduto - prima verbalmente e poi attraverso la modulistica fatta pervenire dalla società assicuratrice - a denunciare il sinistro, al fine di ottenere dalla il pagamento delle rate di CP_2
finanziamento; che, con il decorso del tempo, era venuta a conoscenza che la aveva provveduto CP_2
al pagamento di solo sei rate di finanziamento, corrispondenti alle mensilità da marzo ad agosto 2014, salvo poi interrompere i successivi versamenti, senza alcuna valida giustificazione né preavviso;
che,
“pur avendo la stessa il legittimo diritto di essere manlevata in virtù del contratto assicurativo”, era stata costretta ad attingere ai pochi ultimi risparmi per “bloccare” la pratica di “insoluto” presso la la quale aveva minacciato il recupero forzoso del credito e l'iscrizione del suo _1
nominativo alla CRIF;
che, al solo fine di scongiurare il pericolo derivante da iscrizioni pregiudizievoli a suo nome, aveva versato in data 21.1.2014, la somma di euro 1.190,80, con la rassicurazione, da parte di della restituzione dell'indicato importo a seguito _1 dell'intervento della e che, successivamente, aveva provveduto anche al pagamento della rata CP_2
di finanziamento scaduta il 5.09.2014, sollecitando la ad adempiere ai suoi obblighi CP_2
contrattuali.
La difesa di esponeva che, nonostante le contestazioni di quest'ultima Controparte_1 sull'inesistenza del credito, la aveva effettuato la segnalazione alla CRIF;
che il contratto _1
di finanziamento conteneva la previsione di interessi ultralegali, maggiorati in caso di mora, che eccedevano il tasso soglia antiusura;
che, pertanto, la clausola relativa agli interessi era illegittima, con la conseguenza che al contratto di finanziamento non doveva essere applicato alcun tasso di interesse e che vantava il diritto di ottenere la restituzione delle somme Controparte_1
indebitamente versate a titolo di interessi o costi aggiuntivi.
Deduceva, inoltre, con riguardo alla che quest'ultima non aveva provveduto al pagamento CP_2 delle rate di finanziamento, evidenziando che “le condizioni di polizza all'art. 9 Massimale prevedono che per la garanzia Perdita d'Impiego la prestazione sia limitata ad un massimo di 6 indennità per sinistro e ad un massimo di 18 mensilità per la durata della copertura”; che la richiamata clausola era contraria alle regole di buona fede e correttezza e non era mai stata oggetto di sottoscrizione separata;
che nessuna trattativa era intercorsa con la prima della sottoscrizione del modulo CP_2 contrattuale, in violazione dell'art. 34 del Codice del Consumo;
che, pertanto, la suddetta clausola non era opponibile all'assicurata.
Quindi la difesa dell'attrice concludeva chiedendo di dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla di accertare il superamento del tasso soglia antiusura nell'applicazione del tasso _1
3 debitore da parte della di escludere ogni interesse a carico di , _1 Controparte_1
condannando la alla restituzione di quanto percepito indebitamente;
di _1 _1 dichiarare “la nullità e/o inefficacia delle condizioni del contratto assicurativo stipulato con la
[...]
e condannare la stessa a tenere indenne l'attrice, con conseguente Controparte_2
pagamento delle rate di finanziamento successive al licenziamento nonchè all'immediata restituzione di quanto anticipato ed indebitamente versato dalla IG.ra. nell'indicato periodo”; di P_
ordinare la cancellazione della segnalazione alla CRIF effettuata dalla a carico di _1
. Controparte_1
Si costituiva la chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2 dell'attrice.
Si costituiva tardivamente chiedendo il rigetto delle domande di parte _1
attrice e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di euro
13.136,81, risultante dall'estratto conto prodotto, e la chiamata in causa del fideiussore P_
.
[...]
Il giudice di primo grado non autorizzava la chiamata in causa del terzo, disponeva consulenza tecnica d'ufficio e così statuiva: “in accoglimento della domanda: 1) accertata l'applicazione di interessi usurari da parte della così come esposto in parte motiva, dichiara che gli _1 stessi non sono dovuti dall'attrice e, per l'effetto, condanna la in persona _1 del legale rappresentante p.t. a restituire a la somma di € 9.759,58 da questa Controparte_1
versata a titolo di interessi non dovuti, oltre interessi dal momento del pagamento al soddisfo;
2) ordina la cancellazione della eventuale segnalazione del nominativo dell'attrice effettuata dalla alla CRIF;
3) dichiara la nullità delle clausole di cui agli artt. 5.5, 6 e 9 _1
delle condizioni generali di contratto assicurativo stipulato con la Controparte_2 tenuta a tenere indenne l'assicurata dal pagamento delle rate del
[...] Controparte_1 finanziamento scadenti a far data dal tempo del licenziamento (30.04.2013); 4) per l'effetto condanna la a restituire all'attrice € 1.740,80 per rate scadute dopo il Controparte_4 licenziamento”.
Il Tribunale ha motivato come di seguito si sintetizza.
1) All'esito dell'istruttoria svolta, consistita nell'acquisizione della documentazione versata in atti dalle parti e nell'espletamento di CTU, è emersa la fondatezza delle domande della parte attrice.
2) Fondata è la doglianza attinente all'usurarietà genetica del finanziamento, atteso che nel TAEG vanno ricomprese anche le spese di assicurazione quando esse risultino collegate all'operazione di credito;
la sussistenza del collegamento risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione dell'importo finanziato;
nel caso in questione la contestualità è evidente, considerato che
4 la rata mensile, pari ad euro 550,00, comprende euro 25,70 per il premio mensile di assicurazione;
tenendo conto, quindi, delle spese di assicurazione, il CTU ha determinato il TAEG applicato al contratto di finanziamento nella misura del 15,208 %, misura superiore al tasso soglia antiusura per le operazioni classificate come crediti personali, rilevato dalla Banca d'TA per il periodo 1.04.2009-
30.06.2009 (arco temporale nel quale è stato stipulato il contratto di finanziamento in questione), pari al 13,545%; l'usurarietà del TAEG comporta che non sono dovuti interessi e che il mutuatario ha diritto alla restituzione degli interessi corrisposti alla “Come è dato evincere _1 dall'estratto conto prodotto in giudizio dalla l'attrice ha versato complessivamente € _1
39.959,58 a fronte di un importo finanziato pari ad € 30.200,00. La stessa, pertanto, non essendo dovuti interessi per essere nulla la clausola ai sensi del disposto dell'art. 1815 cod. civ., ha diritto alla restituzione di un importo pari ad € 9.759,58”; 3) quanto alla doglianza relativa alla nullità delle clausole del contratto di assicurazione: a) con la sottoscrizione del contratto di finanziamento,
ha aderito alla polizza collettiva n. 5230/02 emessa da Controparte_1 Controparte_2
b) nel contratto è previsto che la prestazione da parte della è limitata al massimo
[...] CP_2 di 6 indennità mensili per sinistro (e massimo 18 mensilità per l'intera durata della copertura assicurativa); tale clausola - così come quella contenuta nell'art. 5.5. (prevedente un periodo di carenza di garanzia di 30 giorni e un periodo di franchigia di 60 giorni) e quella contenuta nell'art. 6
(prevedente esclusioni della copertura assicurativa relativa al rischio di perdita d'impiego) - è vessatoria, giusta la definizione ex art. 33 del Codice del Consumo, che sancisce che nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, si considerano vessatorie le clausole che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”; c) si deve ritenere che le clausole di cui agli artt. 5.5., 6 e 9 delle condizioni generali di contratto, determinino un IGnificativo squilibrio a carico del consumatore;
esse, pertanto, necessitavano sia di essere predisposte nel contratto con una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul IGnificato delle stesse sia di sottoscrizione separata;
d) tali clausole devono essere, pertanto, dichiarate nulle;
e) da ciò ne consegue che le somme pagate dall'attrice alla dopo il licenziamento, pari a complessivi euro 1.740,80 (euro 1.190,80 _1
versate il 21.01.2014 ed euro 551,30 versate il 19.09.2014) erano, in realtà, dovute dalla in CP_2 virtù del contratto di assicurazione e devono da quest'ultima essere restituite.
§ 2. La ha impugnato la sentenza di primo grado, citando in giudizio _1
, che si è costituita, resistendo all'appello. Controparte_1
La causa, riservata in decisione all'udienza del 4.10.2023 - con la concessione alle parti del termine di 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito delle
5 memorie di replica - è stata rimessa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quale litisconsorte processuale necessario. Controparte_2
La si è costituita spiegando appello incidentale. CP_2
All'udienza del 15 maggio 2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame la lamenta l'erronea interpretazione _1 dell'art. 644 c.p. e la violazione della legge antiusura n. 108/1996 con riguardo all'inclusione nel TEG delle spese di assicurazione. Deduce che il contratto di finanziamento è stato stipulato nell'aprile del
2009, prima dell'entrata in vigore delle istruzioni della Banca d'TA in materia di usura, emesse nell'agosto del 2009, che prevedono l'inserimento nel TEG dei costi assicurativi. Sostiene che le
Istruzioni della Banca d'TA, applicabili alla fattispecie, sono quelle emesse nel 2006, che al paragrafo C4, punto 5) prevedono che sono incluse nel calcolo del TEG solo “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale
o parziale del credito”; che, nel caso di specie, la polizza assicurativa non è stata imposta dal creditore ma ha natura facoltativa, come risulta chiaramente dalla lettura del contratto di finanziamento, ove ha sottoscritto il riquadro inerente l'adesione ad una polizza assicurativa Controparte_1
facoltativa; che, applicando correttamente le Istruzioni della Banca d'TA del 2006, e dunque escludendo le spese relative alla polizza assicurativa, il CTU avrebbe rilevato che il TEG. è pari al
12,41%, e, quindi, inferiore al tasso soglia antiusura del periodo di riferimento pari al 13,545%.
Il motivo di gravame è infondato.
Questa Corte intende dare seguito all'orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del quale, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (cfr. Ordinanza Cass. n. 3025 del 01/02/2022).
Nessun rilievo assume, ai fini del computo nel TEG delle spese assicurative, la circostanza che l'adesione alla polizza assicurativa, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia facoltativa o obbligatoria. Ciò che conta è il collegamento delle spese di assicurazione alla concessione del credito. E invero le Istruzioni della Banca d'TA non potrebbero porre limitazioni al dettato dell'art. 644 c.p., il quale dispone che “Per la determinazione del tasso di
6 interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Significativa, su questione analoga a quella in esame, è la sentenza della Corte di Cassazione n.
8806/17. Nella parte motiva della sentenza si legge: “La centralità sistematica della norma dell'art.
644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per
l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'TA. […]. Poste queste considerazioni di carattere generale, si può adesso convergere sullo specifico tema delle spese di assicurazione, a cui fa diretto riferimento la fattispecie qui concretamente in esame. Assunta la cennata prospettiva, non possono comunque essere condivisi, in particolare, i rilievi svolti dalla
Corte di Appello con riferimento alle istruzioni della Banca d'TA emanate nel corso del 2001, come tali applicabili ratione temporis al caso qui considerato. Il riscontro va, in modo specifico, alla formula delle istruzioni secondo cui «ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. In particolare, sono inclusi ... le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte (sottolineatura aggiunta) dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito». La Corte napoletana ha letto la trascritta frase nel senso che questa escluda dall'arco delle voci rilevanti per il calcolo usurario le spese «facoltative». Nel portarsi a questo risultato, tuttavia, essa non ha svolto nessun itinerario argomentativo a sostegno, quasi il passaggio fosse da stimare automatico: là dove, per contro, la frase di cui alle istruzioni, si occupa
- sin dal suo profilo strettamente letterale - di chiarire l'effettiva inclusione di una voce nel calcolo usurario, non certo di procedere ad esclusioni […]. La Corte napoletana ha adottato un'interpretazione delle istruzioni non conforme al disposto formulato dalla norma dell'art. 644, bensì allo stesso antitetica… […]. Appare invero sistematicamente conforme al principio segnato dal disposto dell'art. 644, e pure più semplice, dare al richiamato passo delle istruzioni un IGnificato diverso, che viene a fare perno, in particolare, sulla circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti - nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese - dall'impresa bancaria;
e così di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in sé scomponibile in vari segmenti) al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalità di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica (qui spesa di assicurazione) risulta evidente […] Del resto, sono le stesse istruzioni emanate nel 2001 dalla Banca d'TA a suggerire un'interpretazione di piena conformità del relativo dettato al principio espresso nella norma dell'art. 644: non certo a caso il loro incipit si sostanzia nella riproduzione del testo del comma 5 della norma appena richiamata.[…]
7 Anche le istruzioni successivamente emanate in materia dalla Banca d'TA vengono indirettamente
a confermare l'interpretazione appena sopra delibata. Durante il corso del 2009, in effetti, nel procedere a una revisione generale delle medesime, la Banca d'TA ha tra l'altro precisato che restano incluse nel conto di usurarietà «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ..., se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento».[…] E' infatti appena il caso di aggiungere che la contestualità tra credito e assicurazione - quale espressione indicativa, e presuntiva, del «collegamento» tra questi elementi, che è richiesto dal comma 5 dell'art. 644 - si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un'offerta sul mercato che si modella sull'articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero «a pacchetto», per rendere il concetto in termini evocativi)”. La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “«In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione».”.
Nel caso di specie è incontestata la circostanza della contestualità tra la spesa assicurativa e l'erogazione del credito e, quindi, va presunto che il costo dell'assicurazione sia collegato all'operazione di credito. Ne consegue che le spese relative alla polizza assicurativa devono essere incluse nella determinazione del TEG, come ritenuto dal primo giudice.
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale prima afferma che gli interessi di mora vengono esclusi dal calcolo del TAEG e poi li ricomprende.
La doglianza è infondata.
E invero il TAEG - a cui il giudice di primo grado fa riferimento, recependo le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio - è pari al 15,208%, e non include il tasso di mora ( in caso di inclusione del tasso di mora il TAEG sarebbe pari al 23,208%); la misura del 15,208 % (senza tener conto del tasso di mora) è già superiore al tasso soglia antiusura rilevato dalla Banca d'TA con riferimento alle operazioni classificate come crediti personali - tra le quali rientra il finanziamento di cui è causa
- per il periodo 1.04.2009/30.06.2009 nel quale è stato stipulato il contratto di finanziamento, tasso soglia che è pari al 13,545%.
Infondato è anche il rilievo che nella misura del TAEG, pari al 15,208% sia stata inclusa l'indennità di ritardato pagamento delle rate del finanziamento, da intendere quale clausola penale. E invero dall'elenco delle commissioni, remunerazioni e spese, che il CTU, alla pagina 8 della relazione di
8 consulenza tecnica, indica come inclusi nel calcolo del TAEG, non è compresa alcuna indennità di ritardato pagamento delle rate di finanziamento.
§ 2.3 Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole della statuizione di gratuità del finanziamento.
Argomenta che “anche nell'ipotesi (che non è) in cui gli interessi di mora dovessero essere ritenuti usurari gli interessi corrispettivi in ogni caso sarebbero dovuti”.
La doglianza non coglie nel segno.
Nel caso di specie non è stata accertata l'usurarietà degli interessi moratori ma l'usurarietà del tasso di interessi globale effettivo, così come risultante al momento della stipula del contratto di finanziamento. Pertanto, condivisibilmente, il primo giudice ha recepito le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che hanno escluso dal conteggio ogni interesse ai sensi dell'art. 1815 c.c..
§ 2.4. Con il quarto motivo di gravame la lamenta l'omessa pronuncia da parte del primo _1
giudice sulla domanda riconvenzionale di pagamento e chiede, quindi, l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado nei confronti di , di risoluzione del Controparte_1 contratto di finanziamento e di condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro
13.136,81, come da estratto conto in primo grado, a titolo di rate scadute e a scadere.
Tale doglianza non può essere esaminata nel merito, in quanto inammissibile.
E invero dagli atti di causa si evince che la si è costituita tardivamente nel giudizio di _1 primo grado, dopo l'udienza di prima comparizione, e, quindi, oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.; ne consegue che le era preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale.
§ 2.5. Infondato è il quinto motivo di gravame con il quale la lamenta il mancato _1
accoglimento della richiesta di chiamata in causa del terzo, , quale fideiussore di Controparte_3
, ed insiste nella richiesta, al fine di ottenere il pagamento delle somme a titolo di Controparte_1
rate scadute e non pagate del contratto di finanziamento, da parte di . Controparte_3
La doglianza è infondata, atteso che la costituzione tardiva, ha precluso alla la possibilità _1
di chiamare in causa il terzo.
Per quanto esposto, stante l'infondatezza del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo di gravame, nonchè l'inammissibilità del quarto motivo, l'appello della non può essere _1
accolto.
§ 3. Il primo motivo di appello incidentale della è rubricato: Controparte_2
“Erronea dichiarazione di nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 5.5, 6 e 9 delle condizioni generali di contratto assicurativo. Violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo”.
L'appellante incidentale censura il capo 3) del dispositivo della sentenza, con il quale è stata dichiarata la “nullità delle clausole di cui agli artt. 5.5, 6 e 9 delle condizioni generali di contratto
9 assicurativo stipulato con la tenuta a tenere indenne Controparte_2
l'assicurata dal pagamento delle rate del finanziamento scadenti a far data dal Controparte_1 tempo del licenziamento (30.04.2013)”, ed il successivo capo 4), con il quale la
[...]
è stata condannata “a restituire all'attrice € 1.740,80 per rate scadute dopo il Controparte_2 licenziamento”.
Sostiene che il Tribunale ha ritenuto erroneamente la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 5.5,
6 e 9 delle condizioni di assicurazione, che prevedono rispettivamente: a) una franchigia di 60 giorni;
b) alcune ipotesi di esclusioni del rischio garantito;
c) massimali del rischio garantito (si precisa che l'art. 9 deve intendersi erroneamente indicato, atteso che, dall'esame del documento contenente le condizioni di assicurazione si rileva che la clausola relativa ai massimali del rischio garantito è riportata all'art. 8). La difesa dell'appellante argomenta che “non solo le condizioni di assicurazione non determinano in realtà alcuno IGnificativo squilibrio a carico dell'assicurato dei diritti e degli obblighi contrattuali, ma il giudice di prime cure neppure fornisce una specifica motivazione per cui ha ritenuto la sussistenza di tale asserito squilibrio, con l'effetto che la dichiarazione di vessatorietà delle clausole stesse è del tutto immotivata, apodittica ed erronea”. Nello specifico, deduce, che la previsione, all'art. 5.5., con riguardo alla copertura assicurativa, di <
30 giorni >> - peraltro nel caso in esame irrilevante e non applicabile - e di << un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni>> è “del tutto normale in ambito assicurativo” e che, comunque, si tratta di un periodo “di durata ragionevole e inidoneo a determinare alcuno squilibrio economico/giuridico tra le parti”; che neppure l'art. 6 delle condizioni di assicurazione - che prevede, tra l'altro, alcune specifiche ipotesi di esclusione della copertura assicurativa per lo specifico rischio della “Perdita
d'Impiego” - determina un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico dell'assicurato, dal momento che deve ritenersi giustificato e comprensibile che la copertura assicurativa non operi nelle ipotesi di perdita di impiego riconducibili alla volontà o alla responsabilità dell'assicurato, quali i licenziamenti per “giusta causa” o per motivi disciplinari, nonché le dimissioni e il licenziamento tra congiunti (in tali casi la perdita del lavoro dipenderebbe da una condotta impropria dell'assicurato stesso o da una deliberata scelta di dimissioni o di licenziamento su iniziativa di un familiare ed “ è non solo intuitivo ma anche - e soprattutto - giuridicamente corretto che l'indennizzo possa essere legato solo ed esclusivamente ad eventi indipendenti da comportamenti impropri o atti di volontà dell'assicurato o del suo nucleo famigliare). L'appellante incidentale espone, inoltre, che “E' altresì perfettamente normale e coerente con la causa, tipicamente aleatoria, del contratto assicurativo la previsione di esclusioni per le ipotesi in cui la cessazione del lavoro sia già prevista o prevedibile, come la scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato e simili, i licenziamenti per raggiungimento dell'età di pensionamento ecc.; in tali casi infatti il 'sinistro' non dipenderebbe da
10 un evento futuro e incerto, bensì da un evento già programmato e certo, ipotesi inammissibile per un contratto tipicamente aleatorio come quello assicurativo”.
Con riguardo al limite di massimale di cui all'art. 8 delle medesime condizioni di polizza (come già detto, per evidente mero errore materiale indicato come art. 9) - laddove, nello specifico, dispone che
< la durata della copertura per la garanzia 'Perdita d'Impiego'>> - l'appellante incidentale deduce che, anche in questo caso, la previsione contrattuale è coerente e allineata con quanto avviene nelle polizze di questo tipo, nelle quali la copertura assicurativa opera per un periodo di tempo determinato, cioè garantendo il pagamento dell'indennità per un certo numero di mensilità del finanziamento assicurato
- stabilite in base alla consistenza del premio versato - nel caso di specie pari a sei mesi, limite oltre il quale la copertura cessa di operare, dal momento che, protrarla sine die, per tutta la durata del finanziamento, “potrebbe incentivare l'assicurato a non cercare un altro impiego, ricadendosi in tal modo nel caso degli eventi che dipendono da condotte e volontà dell'assicurato”. Evidenzia, poi, che la polizza collettiva in questione è una “polizza multirischio”, nel senso che prevede la copertura di una molteplicità di eventi, per ciascuno dei quali è prevista una specifica prestazione assicurativa e specifici massimali;
che il premio assicurativo versato, corrispondente ad una quota delle mensilità del finanziamento, non copriva, pertanto, il solo rischio di “Perdita d'Impiego”, ma anche i rischi di
“Decesso”, “Invalidità Totale e Permanente”, “Inabilità Temporanea e Totale” e “Malattia Grave”; che soltanto per tali quattro rischi più gravi da ultimo indicati era prevista la liquidazione da parte dell'assicuratore dell'intero importo residuo in linea capitale, al momento dell'evento, laddove per il rischio “ Perdita d'Impiego” era previsto il solo pagamento delle rate del finanziamento scadenti durante il periodo di disoccupazione effettiva e non oltre il massimale previsto di sei mensilità; che, in definitiva, le previsioni contrattuali di un periodo di franchigia, nonché delle predette ipotesi di esclusione del rischio garantito e dell'indicato massimale, non determinano alcuno squilibrio sinallagmatico, né un'eliminazione del rischio garantito, ma una sua delimitazione e specificazione, legittima e non vessatoria, con la conseguenza che non abbisognavano né di una specifica approvazione né di una particolare tecnica redazionale, come ritenuto dal primo giudice.
L'appellante incidentale conclude, quindi, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui viene condannata a tenere indenne dal pagamento delle rate di finanziamento Controparte_1
scadenti a far data dal licenziamento del 30.04.2013, avendo già liquidato l'intero importo massimale contrattualmente stabilito, condannando al pagamento delle spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio.
Il motivo di gravame incidentale è fondato.
11 Va premesso che - come evidenziato dall'appellante - il giudice di prime cure non ha espresso la ragione per la quale ha ritenuto le clausole di cui agli artt. 5.5, 6 e 9 (recte 8) delle condizioni di assicurazione, tali da determinare un IGnificativo squilibrio, a carico dell'assicurato, dei diritti e degli obblighi contrattuali, e quindi di natura vessatoria, ai sensi dell'art. 33 del codice del Consumo, il quale dispone, al comma 1, che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un IGnificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” . Ciò posto, la Corte osserva che non si ravvisa, nella fattispecie in esame, il suddetto “IGnificativo squilibrio”, essendo pienamente condivisibili le argomentazioni della difesa dell'appellante incidentale.
La previsione, contenuta nell'art.
5.5. delle condizioni di assicurazione, di < pari a 30 giorni>>, vale a dire di un periodo di tempo di trenta giorni immediatamente successivo alla data di decorrenza del rapporto assicurativo, durante il quale la copertura assicurativa non è operante
(cfr. la definizione di “carenza” contenuta alla pag. 2 delle Condizioni di Assicurazione) - peraltro, nel caso in esame, irrilevante ai fini della decisione - e la previsione di << un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni>>, non comportano alcuno squilibrio tra i diritti e gli obblighi a carico dell'assicurato. Difatti la previsione del periodo di carenza di trenta giorni disciplina l'inizio di decorrenza della copertura assicurativa, disponendone l'operatività dopo un certo lasso di tempo dalla data di decorrenza del rapporto assicurativo, lasso di tempo che, essendo contenuto in trenta giorni, appare ragionevole, specie se posto in relazione alla durata del rapporto assicurativo pari a tutta la durata del rapporto di finanziamento garantito (di sette anni). La previsione della franchigia che riduce l'indennizzo - sottraendo dallo stesso, nel caso di specie, l'importo corrispondente alle rate mensili insolute del finanziamento garantito, maturate nel periodo di sessanta giorni - attiene alla delimitazione del rischio garantito, quindi all'oggetto del contratto;
ne consegue che tale previsione non può comportare alcuno squilibrio a carico dell'assicurato dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di assicurazione. Si osserva, peraltro, che l'art. 32, comma 2., del Codice del consumo dispone che “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, ne' all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purche' tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”.
Nell'art. 6 si legge: < casi: licenziamenti dovuti a giusta causa;
dimissioni; licenziamenti dovuti a motivi disciplinari;
licenziamenti tra congiunti;
cessazioni, alla loro scadenza, di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento, contratti di apprendistato e contratti di lavoro intermittente;
licenziamento a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia;
messa in
Mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di Mobilità stessa, maturi il diritto al
12 trattamento pensionistico di anzianità e/o vecchiaia;
situazioni di disoccupazione che diano luogo all'indennizzo da parte della Cassa Integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria>>.
Neppure l'art. 6 delle condizioni di assicurazione - che prevede alcune specifiche ipotesi di esclusione della copertura assicurativa per lo specifico rischio della “Perdita d'Impiego”, e, quindi, delimita anch'esso il rischio garantito - determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi a carico dell'assicurato. E invero, deve ritenersi giustificato che la copertura assicurativa non operi nelle ipotesi di perdita di impiego riconducibili alla volontà o alla responsabilità dell'assicurato, quali i licenziamenti per “giusta causa” o per motivi disciplinari, nonchè le dimissioni e il licenziamento tra congiunti (in tali casi la perdita del lavoro dipenderebbe da una condotta impropria dell'assicurato stesso o da una deliberata scelta di dimissioni o di licenziamento su iniziativa di un familiare), nonché nelle ipotesi in cui la cessazione del lavoro sia già prevista o prevedibile, come la scadenza dei contratti di lavoro a tempo determinato e simili, i licenziamenti per raggiungimento dell'età di pensionamento ecc.; in tali ultimi casi, infatti, il 'sinistro' non dipende da un evento futuro e incerto, bensì da un evento già programmato e certo, e, quindi si tratta di casi incompatibili con un contratto tipicamente aleatorio come quello assicurativo.
Con riguardo al limite di massimale di cui all'art. 8 delle condizioni di assicurazione - il quale dispone che < mensilità per la durata della copertura per la garanzia 'Perdita d'Impiego'>> - e che, quindi, pure attiene all'oggetto del contratto, delimitando l'entità dell'indennizzo garantito - si osserva che la previsione che la copertura assicurativa opera per un periodo di tempo determinato, cioè garantendo il pagamento delle indennità relative ad un certo numero di mensilità del finanziamento assicurato.
Tale previsione risulta ragionevole e non crea alcuno squilibrio del rapporto sinallagmatico tra diritti e obblighi in capo all'assicurato, considerato che - come osservato dalla difesa dell'appellante incidentale - assicurare il pagamento di tutte le mensilità del finanziamento rappresenterebbe senza dubbio un deterrente per l'assicurato nella ricerca di altro impiego. Inoltre va considerata l'entità del premio versato, pari ad euro 25,70 mensili ( nella rata di finanziamento pari ad euro 550,00 mensili, il CTU ha evidenziato che la quota imputata al premio assicurativo è di 25,70 euro mensili), per un importo annuo di poco più di 300,00 euro;
essa risulta proporzionata al pagamento di un indennizzo da parte dell'assicurazione, in caso di perdita del lavoro, contenuto nel massimo all'importo di sei rate di finanziamento, pari a complessivi euro 3.300,00 (550,00 x 6= 3.300,00). Va anche, al riguardo, valorizzata la circostanza, segnalata dalla difesa dell'appellante incidentale, che la polizza collettiva in questione è una “polizza multirischio” e che il premio assicurativo versato, corrispondente ad una quota delle mensilità del finanziamento, non copriva, pertanto, il solo rischio di “Perdita d'Impiego”, ma anche i rischi di “Decesso”, “Invalidità Totale e Permanente”, “Inabilità Temporanea e Totale” e
13 “Malattia Grave”. Tanto conduce, a maggior ragione, a ritenere che la clausola di cui all'art. 8 delle condizioni di assicurazione non determina alcuno squilibrio sinallagmatico in danno dell'assicurato.
Per quanto esposto, in accoglimento del gravame incidentale, va rigetta la domanda di P_
di declaratoria di nullità delle clausole di cui agli artt. 5.5., 6 e 8 (l'art. 8 per mero errore
[...]
materiale è indicato dalla difesa della come art. 9) delle condizioni di assicurazione del P_
contratto stipulato con la atteso che, non trattandosi di clausole determinanti un squilibrio dei CP_2 diritti e obblighi a carico dell'assicurato - diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - non sono da considerare vessatorie e quindi, non necessitavano né di sottoscrizione separata, né di specifiche tecniche di redazione “idonee a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul IGnificato delle clausole specificamente approvate” (come affermato dal primo giudice), né di specifica trattativa con l'assicurato ( specifica trattativa imposta dall'art. 34, comma 5, del codice del consumo solo per le clausole di natura vessatoria).
Ne consegue che avendo pacificamente la corrisposto alla sei rate di CP_2 _1
finanziamento - conformemente al massimale di indennizzo di cui alla clausola riportata all'art.
8 - corrispondenti alle mensilità da marzo ad agosto 2014, ed avendo la adempiuto correttamente CP_2
agli obblighi contrattuali assunti, deve essere rigettata anche la domanda di di Controparte_1
condanna della a rimborsarle le somme che la assume di aver indebitamente versato CP_2 P_
alla per il periodo successivo alla perdita del lavoro. _1
§ 4. La parziale riforma della sentenza di primo grado impone un nuovo regolamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Le spese processuali, con riguardo al rapporto processuale tra la e la , vanno _1 P_
poste a carico della prima ed a favore della seconda, stante la soccombenza della Esse _1
si liquidano per entrambi i gradi di giudizio come da D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione compreso tra 5.200,01 e 26.000,00, nella misura compresa tra i minimi e i medi di tariffa, attesa la contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
Con riguardo al rapporto processuale tra la e la le spese processuali di entrambi _1 CP_2
i gradi di giudizio vanno compensate, atteso che la non ha spiegato alcuna domanda nei _1
confronti della CP_2
Con riguardo al rapporto processuale tra e la prima, parte soccombente, va Controparte_1 CP_2
condannata al pagamento delle spese processuali a favore della seconda. Le spese si liquidano per entrambi i gradi di giudizio secondo il D.M. 147/22, tenendo conto dello scaglione compreso tra
5.200,01 e 26.000,00. Il compenso va liquidato nella misura compresa tra i minimi e i medi di tariffa, in considerazione della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
14 Le spese di consulenza tecnica del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico di
_1
Sussistono i presupposti di cui all'art.13, co. 1 quater del dPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di _1
contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da _1
- in accoglimento dell'appello incidentale di rigetta le Controparte_2
domande formulate in primo grado da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[...]
- condanna al pagamento delle spese processuali a favore di _1 P_
, con attribuzione ai procuratori antistatari, spese che si liquidano, per il primo grado di
[...]
giudizio, in euro 280,00 per esborsi ed euro 3.560,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado di giudizio, in euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
- compensa le spese di lite tra e _1 Controparte_2
- condanna al pagamento delle processuali a favore di Controparte_1 Controparte_2
spese che si liquidano, per il primo grado di giudizio, in euro 3.600,00 per compensi,
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado, in euro 355,00 per esborsi ed euro 3.600,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- le spese di consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado vanno poste definitivamente a carico della _1
- resta ferma la sentenza di primo grado con riguardo ai capi 1) e 2) del dispositivo;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, co. 1 quater del dPR 30-5-2012, n. 115, per il versamento, con riferimento alla parte appellante principale, dell'ulteriore _1
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 16.09.2024
Il conIGliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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