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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/06/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10082/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10082/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Enrico Cialdini n. 19, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. VISCARDI ILARIA e dell'avv. CRACIUN CLAUDIU che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Corso Re Umberto n. 44, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. D'URSI MARIA ROSA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato Chieri il 04/10/2022. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da conclusioni rassegnate in sede di udienza del 18/02/2025.
Per parte resistente: come da conclusioni rassegnate in sede di udienza del 18/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Persona_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 17/04/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione Parte_1
dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Ritualmente fissata udienza, si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti ritualmente depositavano memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 05/10/2023 le parti venivano sentite e, all'esito, il Giudice si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti, nonché in ordine alle istanze istruttorie delle parti.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 13/10/2023, il Giudice si pronunciava in via provvisoria e urgente. In particolare, affidava il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponeva il regime di visita padre-figlio, richiedeva presa in carico del nucleo da parte dei Servizi competenti, prevedeva un contributo al mantenimento del minore a carico del padre. Rigettava, poi, le prove richieste dalle parti, rinnovava al PM la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del resistente, rinviando, per la disamina delle relazioni sociali, a successiva udienza.
All'udienza del 27/06/2024, i difensori insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 17/07/2024 il Giudice si pronunciava, tra le tante, in punto incontri padre-figlio, prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi competenti, espatrio del minore, con rinvio a successiva udienza per la disamina delle relazioni sociali.
Nelle more del procedimento, il difensore del sig. dismetteva il mandato difensionale. Con CP_1
comparsa depositata il 10/10/2024, si costituiva in giudizio il nuovo difensore insistendo nelle domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate nei precedenti atti difensivi.
All'udienza del 18/02/2025, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al
Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto, e con riferimento alla specifica vicenda in esame, deve essere confermato l'affidamento del figlio minore con modalità condivisa, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento del minore, trattandosi, d'altro canto, dell'assetto praticato dalle parti, anche a seguito di disposizioni di questo Tribunale, e tuttora in corso;
peraltro le conclusioni rassegnate sul punto dai genitori del minore non divergono (all'udienza del 18.2.2025, la sig.ra si è rimessa Pt_1
sul punto) e non vi è contrasto da dirimere.
Anche l'indagine sociale svolta dal C.S.S.A.C. e dal Servizi di NPI/Psicologia non ha riscontrato segnali di pregiudizio per il minore derivanti dalla frequentazione con il padre, il quale è apparso – al pari della madre- in grado di supportare positivamente il bambino nello svolgimento dei compiti evolutivi.
Ancora, tutti gli accertamenti effettuati dal sig. presso il a far data dal novembre 2023 CP_1 CP_2
e volti a verificare l'esistenza di un'eventuale condizione di alcoldipendenza, hanno dato esito negativo, a cui è conseguita la conclusione del percorso di presa in carico dello stesso (v. relazioni del 4.4.2024, 30.8.2024). Deve pertanto ritenersi del tutto ultronea la previsione di una prosecuzione della presa in carico del sig. da parte del come richiesta dalla ricorrente. CP_1 CP_2
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, parte resistente, nel corso dell'ultima udienza, ha insistito per l'introduzione del pernottamento del figlio presso la casa paterna: la madre si è rimessa in ordine al suddetto regime di visita. Dalla disamina delle relazioni dei Servizi Sociali, emerge che il sig. , dal mese di novembre CP_1
2023, ha iniziato ad incontrare il figlio in luogo neutro, alla presenza di un operatore, inizialmente con una cadenza di un'ora ogni settimana, quindi di due ore a settimana. A partire da ottobre 2024, il sig. si è recato a prendere il figlio all'uscita dal nido e l'educatrice professionale è stata CP_1
presente al momento del riaccompagnamento presso la casa materna. Dalla seconda metà di ottobre
2024, il padre ha iniziato a incontrare il figlio presso la propria abitazione, con l'introduzione del pasto a partire da novembre. Dalla metà del mese di dicembre 2024, è stata introdotta una seconda giornata di incontro nel fine settimana, dalle ore 10:00 del mattino alle ore 17:00.
Dal mese di gennaio, è stato fissato un calendario standard che prevede, quali giornate di incontro, il mercoledì e, a settimane alterne, il sabato e la domenica.
Come si evince dalla disamina delle relazioni, il padre, pur inizialmente in difficoltà nell'accudimento del figlio, ha nel tempo acquisito competenza e sicurezza riguardo alle cure primarie del minore e ai momenti ludici, riuscendo a sintonizzarsi con i bisogni affettivi del bambino. Il sig. si è CP_1
mostrato attento alla sicurezza del minore, sia in ambiente domestico che in contesti esterni e Per_1
ha potuto riconoscere il padre come figura di riferimento.
Valutato positivamente il percorso di riavvicinamento alla figura paterna, unitamente al monitoraggio da parte del (con esclusione di una dipendenza da sostanze alcoliche del resistente), deve CP_2
pertanto escludersi l'esistenza di elementi di pregiudizio tali da impedire lo svolgimento di incontri liberi fra il minore e il genitore, nonché il pernottamento presso l'abitazione paterna.
Deve conseguentemente disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi del minore, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo, i quali consentono al minore, con la dovuta gradualità, di mantenere e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità.
Ciò posto, stante il perdurare di un'accesa conflittualità tra le parti, ritiene il Collegio di sollecitare i genitori a intraprendere un percorso strutturato di coordinazione genitoriale, che possa motivare le parti a comprendere la necessità del minore a beneficiare dell'apporto affettivo e materiale di entrambi i genitori e a migliorare la comunicazione interna alla coppia (caratterizzata da svalutazione reciproca e da difficoltà di mediazione).
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del padre un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, per contribuire al mantenimento di che pare equo quantificare in € 250,00, oltre alla Per_1
partecipazione, al 50% per ciascun genitore, alle spese straordinarie indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare che la sig.ra è infermiera presso una casa di cura, con reddito pari Pt_1
a € 1.720,00 circa su dodici mensilità; ella, nel gennaio 2025, ha stipulato un mutuo per l'acquisto della casa di proprietà, con rata pari a € 341,89 mensili, percepisce integralmente l'assegno unico (di
€ 233,50).
Il sig. è operatore socio-sanitario, con retribuzione di € 1.550,00 mensili e sostiene pagamenti CP_1 mensili, per l'abitazione in locazione, pari € 450,00, comprensivo di spese (come emerge dalla movimentazione degli estratti conto prodotti).
Da ultimo il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, stante la sostanziale convergenza fra le stesse in ordine alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita del nido (o, in periodo non scolastico, dalle ore
15:00) sino alle ore 20:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna (in mancanza di accordi il mercoledì);
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 10:30 (con prelievo presso l'abitazione materna), sino alla domenica sera alle ore 19:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- nel corso dell'estate 2025, il padre potrà trascorrere con il minore il periodo complessivo di una settimana, anche non consecutivo, da concordarsi con la madre entro il 30 giugno;
- le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno della figlia secondo il criterio dell'alternanza;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: ➢ A partire dalla prima settimana di settembre 2025:
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna: un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita del nido (o, in periodo non scolastico, dalle ore 15:00), sino alle ore 20:30, con riaccompagnamento il giorno successivo presso l'istituto scolastico;
il sabato mattina dalle ore 10:30 (con prelievo presso l'abitazione materna) sino alla domenica sera alle ore 19:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna: un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita del nido (o, in periodo non scolastico, dalle ore 15:00), con riaccompagnamento il giorno successivo presso l'istituto scolastico;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16:00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di
Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
➢ A partire dall'ultima settimana di gennaio 2026
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 15:00 in periodi non scolastici) sino alla domenica con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore
19:00;
- durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 20:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore
15:00 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di
Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
02.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott.ssa Serafina Aceto Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 10082/2023 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Enrico Cialdini n. 19, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. VISCARDI ILARIA e dell'avv. CRACIUN CLAUDIU che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Corso Re Umberto n. 44, Torino presso lo studio CP_1 dell'avv. D'URSI MARIA ROSA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato Chieri il 04/10/2022. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da conclusioni rassegnate in sede di udienza del 18/02/2025.
Per parte resistente: come da conclusioni rassegnate in sede di udienza del 18/02/2025.
Per il P.M.: visto, nulla oppone. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Persona_1 Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso depositato in data 17/04/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione Parte_1
dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Ritualmente fissata udienza, si costituiva in giudizio . CP_1
Le parti ritualmente depositavano memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c.
All'udienza del 05/10/2023 le parti venivano sentite e, all'esito, il Giudice si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori e urgenti, nonché in ordine alle istanze istruttorie delle parti.
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 13/10/2023, il Giudice si pronunciava in via provvisoria e urgente. In particolare, affidava il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, disponeva il regime di visita padre-figlio, richiedeva presa in carico del nucleo da parte dei Servizi competenti, prevedeva un contributo al mantenimento del minore a carico del padre. Rigettava, poi, le prove richieste dalle parti, rinnovava al PM la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento penale a carico del resistente, rinviando, per la disamina delle relazioni sociali, a successiva udienza.
All'udienza del 27/06/2024, i difensori insistevano nelle rispettive istanze e il Giudice si riservava. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 17/07/2024 il Giudice si pronunciava, tra le tante, in punto incontri padre-figlio, prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi competenti, espatrio del minore, con rinvio a successiva udienza per la disamina delle relazioni sociali.
Nelle more del procedimento, il difensore del sig. dismetteva il mandato difensionale. Con CP_1
comparsa depositata il 10/10/2024, si costituiva in giudizio il nuovo difensore insistendo nelle domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate nei precedenti atti difensivi.
All'udienza del 18/02/2025, il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni. All'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al
Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto, e con riferimento alla specifica vicenda in esame, deve essere confermato l'affidamento del figlio minore con modalità condivisa, con residenza e collocazione prevalente presso la madre, essendo questa la soluzione che appare maggiormente rispondente alle esigenze di stabilità, di crescita e di accudimento del minore, trattandosi, d'altro canto, dell'assetto praticato dalle parti, anche a seguito di disposizioni di questo Tribunale, e tuttora in corso;
peraltro le conclusioni rassegnate sul punto dai genitori del minore non divergono (all'udienza del 18.2.2025, la sig.ra si è rimessa Pt_1
sul punto) e non vi è contrasto da dirimere.
Anche l'indagine sociale svolta dal C.S.S.A.C. e dal Servizi di NPI/Psicologia non ha riscontrato segnali di pregiudizio per il minore derivanti dalla frequentazione con il padre, il quale è apparso – al pari della madre- in grado di supportare positivamente il bambino nello svolgimento dei compiti evolutivi.
Ancora, tutti gli accertamenti effettuati dal sig. presso il a far data dal novembre 2023 CP_1 CP_2
e volti a verificare l'esistenza di un'eventuale condizione di alcoldipendenza, hanno dato esito negativo, a cui è conseguita la conclusione del percorso di presa in carico dello stesso (v. relazioni del 4.4.2024, 30.8.2024). Deve pertanto ritenersi del tutto ultronea la previsione di una prosecuzione della presa in carico del sig. da parte del come richiesta dalla ricorrente. CP_1 CP_2
Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, parte resistente, nel corso dell'ultima udienza, ha insistito per l'introduzione del pernottamento del figlio presso la casa paterna: la madre si è rimessa in ordine al suddetto regime di visita. Dalla disamina delle relazioni dei Servizi Sociali, emerge che il sig. , dal mese di novembre CP_1
2023, ha iniziato ad incontrare il figlio in luogo neutro, alla presenza di un operatore, inizialmente con una cadenza di un'ora ogni settimana, quindi di due ore a settimana. A partire da ottobre 2024, il sig. si è recato a prendere il figlio all'uscita dal nido e l'educatrice professionale è stata CP_1
presente al momento del riaccompagnamento presso la casa materna. Dalla seconda metà di ottobre
2024, il padre ha iniziato a incontrare il figlio presso la propria abitazione, con l'introduzione del pasto a partire da novembre. Dalla metà del mese di dicembre 2024, è stata introdotta una seconda giornata di incontro nel fine settimana, dalle ore 10:00 del mattino alle ore 17:00.
Dal mese di gennaio, è stato fissato un calendario standard che prevede, quali giornate di incontro, il mercoledì e, a settimane alterne, il sabato e la domenica.
Come si evince dalla disamina delle relazioni, il padre, pur inizialmente in difficoltà nell'accudimento del figlio, ha nel tempo acquisito competenza e sicurezza riguardo alle cure primarie del minore e ai momenti ludici, riuscendo a sintonizzarsi con i bisogni affettivi del bambino. Il sig. si è CP_1
mostrato attento alla sicurezza del minore, sia in ambiente domestico che in contesti esterni e Per_1
ha potuto riconoscere il padre come figura di riferimento.
Valutato positivamente il percorso di riavvicinamento alla figura paterna, unitamente al monitoraggio da parte del (con esclusione di una dipendenza da sostanze alcoliche del resistente), deve CP_2
pertanto escludersi l'esistenza di elementi di pregiudizio tali da impedire lo svolgimento di incontri liberi fra il minore e il genitore, nonché il pernottamento presso l'abitazione paterna.
Deve conseguentemente disporsi che il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio secondo accordi tra i genitori, da stabilirsi in ragione delle loro esigenze di lavoro e comunque tenendo prioritariamente conto degli interessi del minore, individuando il Tribunale come adeguate, per il caso di mancato accordo tra le parti, le modalità e i tempi specificati in dispositivo, i quali consentono al minore, con la dovuta gradualità, di mantenere e consolidare un rapporto significativo e costante anche con il genitore non collocatario, in attuazione del diritto alla bigenitorialità.
Ciò posto, stante il perdurare di un'accesa conflittualità tra le parti, ritiene il Collegio di sollecitare i genitori a intraprendere un percorso strutturato di coordinazione genitoriale, che possa motivare le parti a comprendere la necessità del minore a beneficiare dell'apporto affettivo e materiale di entrambi i genitori e a migliorare la comunicazione interna alla coppia (caratterizzata da svalutazione reciproca e da difficoltà di mediazione).
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze del figlio quando lo tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale (quali risultano dalle dichiarazioni e dalla documentazione agli atti), tenuto altresì conto dei periodi di permanenza del minore presso ciascun genitore e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico del padre un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici
ISTAT, per contribuire al mantenimento di che pare equo quantificare in € 250,00, oltre alla Per_1
partecipazione, al 50% per ciascun genitore, alle spese straordinarie indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare che la sig.ra è infermiera presso una casa di cura, con reddito pari Pt_1
a € 1.720,00 circa su dodici mensilità; ella, nel gennaio 2025, ha stipulato un mutuo per l'acquisto della casa di proprietà, con rata pari a € 341,89 mensili, percepisce integralmente l'assegno unico (di
€ 233,50).
Il sig. è operatore socio-sanitario, con retribuzione di € 1.550,00 mensili e sostiene pagamenti CP_1 mensili, per l'abitazione in locazione, pari € 450,00, comprensivo di spese (come emerge dalla movimentazione degli estratti conto prodotti).
Da ultimo il Collegio ritiene sia giustificata la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, stante la sostanziale convergenza fra le stesse in ordine alle conclusioni rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
Affida il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione prevalente presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità:
- un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita del nido (o, in periodo non scolastico, dalle ore
15:00) sino alle ore 20:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna (in mancanza di accordi il mercoledì);
- a fine settimana alternati, dal sabato mattina dalle ore 10:30 (con prelievo presso l'abitazione materna), sino alla domenica sera alle ore 19:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- nel corso dell'estate 2025, il padre potrà trascorrere con il minore il periodo complessivo di una settimana, anche non consecutivo, da concordarsi con la madre entro il 30 giugno;
- le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno della figlia secondo il criterio dell'alternanza;
Dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, il padre possa incontrare e tenere con sé il figlio con le seguenti modalità: ➢ A partire dalla prima settimana di settembre 2025:
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna: un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita del nido (o, in periodo non scolastico, dalle ore 15:00), sino alle ore 20:30, con riaccompagnamento il giorno successivo presso l'istituto scolastico;
il sabato mattina dalle ore 10:30 (con prelievo presso l'abitazione materna) sino alla domenica sera alle ore 19:30, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna;
- nelle settimane che terminano con il weekend di spettanza paterna: un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita del nido (o, in periodo non scolastico, dalle ore 15:00), con riaccompagnamento il giorno successivo presso l'istituto scolastico;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16:00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16:00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di
Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
➢ A partire dall'ultima settimana di gennaio 2026
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola (o alle ore 15:00 in periodi non scolastici) sino alla domenica con accompagnamento presso l'abitazione materna entro le ore
19:00;
- durante la settimana, il martedì dall'uscita da scuola (o dalle ore 15 in periodi non scolastici) sino alle ore 20:30 con accompagnamento presso l'abitazione materna e, in aggiunta, nelle settimane il cui weekend è di spettanza materna, il giovedì dall'uscita da scuola (o dalle ore
15:00 in periodi non scolastici) sino al mattino successivo con accompagnamento a scuola o, in periodo non scolastico, a casa entro le ore 10;
- metà delle vacanze scolastiche natalizie e precisamente, ad anni alterni e, in caso di disaccordo, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di
Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni ed in caso di disaccordo, negli anni pari il giorno di Pasqua e, negli anni dispari, il giorno del Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni le ulteriori festività, gli eventuali ponti ed il compleanno del figlio;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento del figlio, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Invita le parti a intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
02.05.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Serafina Aceto
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