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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 04/12/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2464/2024, avente ad oggetto: opposizione ex artt. 84 e 170 DPR
115/2002
TRA
(avv. Gianluca Maraschiello) Parte_1
parte opponente
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. (contumace) Controparte_1
parte opposta
CONCLUSIONI
quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 11/11/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. L'avv. ha assistito , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con Parte_1 Persona_1
decreto nr. 477 del 6/11/2019, quale parte offesa nel procedimento penale nr. 2340/2020 RGNR e nr.
2006/2020 RGGIP. In particolare, proponeva opposizione avverso l'istanza di archiviazione formulata dal PM, istanza che veniva discussa dal GIP all'udienza del 17/9/2021, all'esito della quale il procedimento veniva archiviato. L'avv. presentava istanza di liquidazione del compenso, Pt_1
che il GIP, con decreto del 26/6/2024, liquidava in €.284 per la sola fase di studio della controversia.
Avverso detto provvedimento ha proposto opposizione l'avv. per i motivi di cui in atti. Il Pt_1
non si è costituito in giudizio nonostante rituale notifica del ricorso. Controparte_1
2. Dalla documentazione in atti risulta che l'opponente oltre all'attività di studio ha svolto
p. 1/2 anche quella introduttiva, formulando opposizione alla richiesta di archiviazione del PM, e quella decisionale partecipando all'udienza camerale fissata dal GIP, seppur delegando altro difensore,
rientrando tali attività nell'elencazione esemplificativa di cui all'art. 12, co. 3 DM 55/2014. Ai sensi di tale norma, infatti, “con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: b) per fase
introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni,
opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile
civile; d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti
processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”. Pertanto, all'avv. spettano anche i Pt_1
compensi relativi alla fase di introduttiva ed a quella decisionale, valori minimi atteso il non particolare impegno richiesto dall'attività difensiva svolta.
3. Tutto ciò premesso, in accoglimento del ricorso e in riforma dell'impugnato provvedimento il compenso spettante all'avv. per l'attività prestata quale difensore di , Parte_1 Persona_1
ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto nr. 477 del 6/11/2019, nel procedimento penale nr. 2340/2020 RGNR e nr. 2006/2020 RGGIP, è liquidato in €.1.014, oltre oneri di legge, se dovuti.
4. Spese di lite compensate attesa la sussistenza di indirizzi giurisprudenziali difformi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento del ricorso e in riforma dell'impugnato provvedimento, ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza, deduzione e/o eccezione disattesa, così provvede:
- liquida all'avv. la somma di €.
1.014 a titolo di compenso per l'attività Parte_1
prestata per l'attività prestata quale difensore di , ammessa al patrocinio a Persona_1
spese dello Stato con decreto nr. 477 del 6/11/2019, nel procedimento penale nr. 2340/2020
RGNR e nr. 2006/2020 RGGIP, oltre oneri di legge, se dovuti;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2