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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/06/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
PRIMA SEZIONE CIVILE
R.G. nr. 1222/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1222/2025 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 10/03/2025 da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. PASCUCCI MARISOL
- ricorrente -
nei confronti di
(C.F. C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
Con l'avv. MOSCHETTA LORIS
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 3.6.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per le parti: come da accordo formalizzato in sede di udienza
Per il Pubblico Ministero: “visto”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
− Con il ricorso riportato in epigrafe, , maggiorenne ma non economicamente Parte_1 autosufficiente, agiva nei confronti del padre, , chiedendo al Tribunale di definire le CP_1 modalità del contributo paterno al mantenimento ordinario in proprio favore e precisando gli oneri
1 pro quota delle spese straordinarie a carico del padre, disponendo poi in tale misura il rimborso mensile dei costi di iscrizione universitaria e delle altre spese straordinarie sostenute per intero dalla madre.
Allegava:
- di essere nata il [...] dalla relazione more uxorio tra il resistente e Persona_1
;
[...]
- di essersi poi trasferita con la madre – a seguito della fine della relazione tra i genitori – in immobile di Valdobbiadene già condotto il locazione dalla nonna materna e dallo zio;
- che il padre versava alla madre per il suo mantenimento € 250,00 mensili;
- che nel 2014 il padre – a seguito di richiesta della madre – accettava di aumentare il contributo ad
€ 350,00 mensili;
- aver però da allora il padre omesso il versamento della maggior parte delle spese straordinarie, pagate integralmente dalla madre;
- che il padre rifiutava senza motivo ulteriori aumenti del contributo in essere;
- che il padre, dopo un'iniziale disponibilità, negava il consenso a contribuire alla retta universitaria;
- di essersi iscritta al triennio di Scienze Biologiche dell'Università E-Campus con l'intenzione di frequentare i due anni magistrali in scienze dell'alimentazione per diventare biologa nutrizionista.
− Si costituiva il 29.4.2025 contestando quanto allegato da parte ricorrente e chiedendo CP_1 il rigetto delle domande della stessa, salvo l'aumento del contributo ordinario ad € 400,00 mensili e il contributo al 50 % delle spese straordinarie per la figlia con esplicita limitazione di quelle universitarie alla metà del costo del corrispondente corso di studio presso l'Università pubblica.
− Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 3.6.2025 e formalizzavano in tale sede un accordo per la definizione della vertenza.
− Visto quanto sopra, il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
***
− Il Collegio, visto l'accordo delle parti e il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene di accogliere le condizioni condivise tra le parti, con spese del presente procedimento interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1222/2025, R.G., provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti, che di seguito si riportano integralmente:
- “le parti concordemente danno atto che è definita e transata ogni questione fino ad oggi pendente relativa a spese pregresse ordinarie e straordinarie e, in particolare ma non solo, relative all'Università oltre che al mantenimento per Pt_1
[...]
2 - per il futuro, con decorrenza dal mese di giugno 2025, il sig. si impegna a versare direttamente alla CP_1 figlia , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della stessa Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
- il sig. si impegna inoltre a versare, sempre direttamente alla figlia, il 70 % delle spese straordinarie CP_1 individuate e regolamentate in base al Protocollo del Tribunale di Treviso;
- inoltre, il sig. , oltre a quanto sopra si impegna a versare ulteriori € 2.000,00 annuali – sempre CP_1 direttamente alla figlia - quale contributo alla retta universitaria della stessa, entro il 30.6.2025 per quest'anno e per i prossimi entro il 31 gennaio di ogni anno finché la stessa frequenterà l'Università;
- qualora decidesse di frequentare un'Università pubblica e avesse necessità di coprire le spese dell'alloggio Parte_1 fuori sede, il sig. dichiara sin da ora di prestare il proprio consenso a tale spesa impegnandosi a sostenerla CP_1 nei limiti del 70 % di cui sopra. In tale caso le parti concordano che verrà meno il contributo una tantum di € 2.000,00 annuali;
- detrazioni fiscali come per legge;
- spese di lite compensate e rinuncia alla solidarietà professionale;
- le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza e rinunciano ai termini per l'impugnazione”
- dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- spese di lite interamente compensate.
Così deciso in Treviso nella Camera di Consiglio del 03/06/2025
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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