Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5848/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto MUTUO, pendente
…………………………. TRA (p.iva – c.f. PAte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, via Campo Marzio n. 46, in persona del legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come da delega in calce all'atto di citazione dagli avv.ti Carlo Natale (c.f. ) ed Antonio Erra ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Salerno Via Luigi Cacciatore, 21 APPELLANTE E
( ), nata a [...] il [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2
e residente in [...], elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni al Corso G. Marconi n. 61, presso lo studio dell'avv. Gianpio De Rosa ( ), dal quale è rappresentata e difesa, giusta CodiceFiscale_3 procura resa in calce all'atto di citazione di primo grado APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 14/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, PAte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 407/2016 del 4 marzo
[...]
2016 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni, accoglieva la domanda proposta da condannando la al pagamento della somma di € 5.000,00, oltre Controparte_1 CP_2 spese di lite. Con l'atto di citazione di I grado sollevava una serie di doglianze verso Controparte_1 PA
in merito alle condizioni alle quali era avvenuta la estinzione anticipata del contratto di mutuo contro delega a ritirare quote di stipendio n. 172225 stipulato in PA data 27 aprile 2010, lamentando la mancata restituzione da parte di di quanto
N.R.G. 5848/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
€ 3.091,20. Con il primo motivo di appello la censurava la sentenza impugnata che aveva CP_2 erroneamente dichiarato la nullità della clausola del contratto che regolava l'ipotesi della estinzione anticipata senza prevedere la restituzione delle spese di intermediazione, dal momento che, in applicazione dell'art. 125 TUB vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, le spese di intermediazione non avrebbero dovute PA essere restituite da . Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata che erroneamente PA aveva ritenuto sussistente l'obbligo di di corrispondere € 179,08 come quota parte del premio assicurativo non maturato alla luce della avvenuta anticipata estinzione., gravando l'obbligo di restituzione di tali spese non in capo al mutuante bensì, al più, in capo alla compagnia di assicurazioni. Con il terzo motivo di appello, veniva censurata la sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente accoglieva la domanda di restituzione di € 2.362,50 come quota parte delle commissioni di gestione non maturate alla luce della avvenuta anticipata estinzione, non considerando che l'importo corretto della quota parte di commissioni di gestione non maturate al momento della estinzione anticipata fosse pari ad € 1.486,66, di cui € 557,96 già rimborsati, come emerge dal piano di ammortamento allegato al fascicolo di primo grado. Si costituiva l'appellata chiedendo la conferma della sentenza di I grado.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2. Sul merito. La Cassazione, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee. Ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi
“tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. La Cassazione ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi recurring (cioè quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal
N.R.G. 5848/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Non rileva nel caso di specie che l'art. 125 del TUB, nel testo vigente al momento della stipula del contratto di mutuo, prevedeva che se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR, in assenza di una delibera attuativa;
né può ritenersi non applicabile l'art. 125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n. 141 del 2010, che prevede il diritto del consumatore ad una riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento, poiché detta normativa era entrata in vigore il 19/9/2010 dopo la conclusione del contratto. Secondo la Cassazione (Cass. civ., sez. II, ord., 6 settembre 2023, n. 25977) tale interpretazione, che è proprio quella fatta propria dall'appellante, è errata, sia perché il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive Europee, sia perché confligge con l'orientamento giurisprudenziale volto a fornire ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art. 125 del TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE, che prevedono il diritto del consumatore ad "un'equa riduzione del costo complessivo del credito", concetto che ricomprende "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il credito". I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione, specificando le varie forme di credito al consumo, le ipotesi di esclusione e la natura dei costi sostenuti per il finanziamento a cui il consumatore ha diritto in caso di adempimento anticipato. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, adotta una tecnica di armonizzazione piena, finalizzata a garantire "a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno" (considerando n. 9). Fra le disposizioni armonizzate si rinviene l'art. 16, paragrafo 1, secondo cui: "(i)l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto". Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del "costo totale del credito". Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte". A fronte di tale disciplina, posta a tutela del consumatore, i successivi paragrafi dell'art.
N.R.G. 5848/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 16 prevedono, a favore di chi ha concesso il credito, il "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, sempre che il rimborso anticipato abbia luogo in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso". Quanto ai limiti - stabiliti sempre dal paragrafo 2 - per tale indennizzo, il paragrafo 4, lettera b), consente agli Stati membri di derogare alla disciplina uniforme, disponendo che il creditore possa "eccezionalmente pretendere un indennizzo maggiore se è in grado di dimostrare che la perdita subita a causa del rimborso anticipato supera l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2". Dall'esame della legislazione Europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB, che il Tribunale non ha ritenuto applicabile perché successivo alla data di conclusione ed estinzione del contratto. Come affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, le direttive relative al credito al consumo vanno interpretate non soltanto sulla base del loro tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di settore (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C- 649/17, EU:C:2019:576, punto 37). La Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, "in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito". Di conseguenza, afferma la Corte di Lussemburgo "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, e C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Per_1 Persona_2
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_3 consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Pertanto, quanto affermato dall'appellante si pone in contrasto con l'art. 125 del TUB, ratione temporis applicabile e con la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema
N.R.G. 5848/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 di diritti del consumatore, privandolo di una tutela effettiva, in caso di adempimento anticipato, sulla base dell'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, che ha carattere integrativo di una norma primaria. Anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che in ogni caso il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo. Sul punto si richiama quella giurisprudenza Europea che ha condivisibilmente osservato che "nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato" (così ex multis CGUE 10.4.1984, causa 14/83,
[...]
e . Per_3 Per_4
Nè rileva che il CICR fosse intervenuto nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 DELIBERA CICR 9.2.2000 pubblicata in GU), con la specificazione che, nel caso di specie, nessun rimborso era stato previsto in favore del cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento, prevedendo in senso contrario il contratto. Una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33. L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore (v., in particolare, sentenze del 17 luglio 2014, e Persona_5 Per_6
C-169/14, EU:C:2014:2099, punto 23, nonché del 21 dicembre 2016,
[...]
e a., C 154/15, C-307/15 e C-308/15, EU:C:2016:980, punti 53 e Persona_7
55). Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico (v. sentenze del 6 ottobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, EU:C:2009:615, punti 51 e 52, nonché del 21 dicembre 2016, e a., C-154/15, C-307/15 e C- Persona_7
308/15, EU:C:2016:980, punto 54; Corte di Giustizia UE sez. I, 26/01/2017, n. 421). Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti
N.R.G. 5848/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto". L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n. 19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata). Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola. Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo, merita di essere segnalata la sentenza della Corte Costituzionale, 22/12/2022, n. 263, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità del D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed relativa al credito al consumo, CP_4 ribadendo importanti principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il D. L. 25 maggio 2021, n. 73, art. 11 octies, comma 2, conv., con modif., nella L. 23 luglio 2021, n. 106 nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore per violazione della Costituzione , art. 11 e 117, comma 1. La Corte Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva N. 2008/49 CE ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza Lexitor, punto 28). La Corte Costituzionale richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del
N.R.G. 5848/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32). In definitiva, l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor all'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, addiviene a un'interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza, in presenza di contrappesi ritenuti adeguati a favore dei creditori. Secondo il giudice delle leggi, "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella, più precisa, di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi".
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività del diritto del CP_3 consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito. Detta interpretazione è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi " tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Secondo la Cassazione, dunque, “l'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento". Essa afferma inoltre che " È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi del D. Lgs 206 del 2005, art. 33". L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui alll'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
N.R.G. 5848/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite, seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria e decisoria non avendo parte appellata depositato memorie conclusionali
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5848/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto MUTUO, pendente tra PAte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello; per l'effetto:
2. conferma la sentenza n. 407/2016 del 4 marzo 2016 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3 condanna l' al pagamento, in PAte_1 favore di , delle spese del presente grado di giudizio che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario. Così deciso in Nocera Inferiore, il 08/03/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
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