TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/06/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 52/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 52/2025 promossa da
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Ghisi, del Foro di Mantova
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE- contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Maviglia, del Foro di
Milano
-CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del 10.6.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
*** ** *** FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 28.12.2024 e iscritto a ruolo il 6.1.2025
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4265/2024, Parte_1 dell'importo di € 53.468,06 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di Controparte_1
Quest'ultima, in sede monitoria, aveva dedotto quanto segue: di aver concesso in locazione all'opponente un'immobile sito in Desenzano (all'interno del complesso polifunzionale denominato 'Le Vele'); che si era reso moroso nel pagamento di canoni e spese, motivo Pt_1 per il quale gli era stato notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità; che con sentenza del 26.7.2023 questo Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto di locazione;
che i locali erano stati rilasciati in data 18.9.2023; che a quella data il conduttore aveva maturato una morosità pari a € 79.468,06 (IVA inclusa); che le parti avevano sottoscritto un accordo a saldo e stralcio;
che l'opponente aveva onorato solamente due delle quattro rate previste;
di aver dichiarato decaduto da ogni beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo, e Pt_1 pertanto di avergli richiesto l'intero importo dovuto.
2 L'opponente, con l'atto di citazione, ha eccepito di aver versato una somma maggiore di quella indicata da e contestato i presupposti per l'operatività della decadenza dal CP_1 beneficio del termine. Ha poi chiarito che l'interruzione dei pagamenti era dovuta a un incendio che aveva distrutto parte del centro commerciale ove si trovava l'immobile locato, evento che aveva impedito lo svolgimento dell'attività e in relazione al quale l'opponente ha formulato altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Con la comparsa di costituzione ha eccepito la tardività dell'opposizione, CP_1 dovendosi fare riferimento alla data dell'iscrizione a ruolo (e non a quella della notifica della citazione), dal momento che, trattandosi di controversia in tema di locazioni, essa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso. Nel merito, ha contestato le difese e domande di controparte e ribadito la fondatezza del credito fatto valere in sede monitoria.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata disposta la trasformazione del rito da ordinario a locatizio e assegnato alle parti termine perentorio per il deposito di memorie integrative.
All'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c. è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissata discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Da ultimo, occorre dare atto che è stata rigettata l'istanza ex art. 177 c.p.c. con la quale l'opponente ha chiesto la revoca o modifica dell'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e del decreto ex art. 171 bis c.p.c. con il quale è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
Come è noto, l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore opposto entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo, di regola pari a 40 giorni, a far data dalla notificazione di quest'ultimo (cfr. art. 641 c.p.c.).
Come è altrettanto noto, nelle materie assoggettate al rito locatizio (cfr. art. 447 bis c.p.c.)
l'opposizione deve essere proposta con la forma del ricorso (anziché con citazione) e l'atto introduttivo deve essere depositato in cancelleria e iscritto a ruolo nel predetto termine.
Laddove, per errore, la parte abbia proposto l'opposizione con citazione, anziché con ricorso, essa deve ritenersi tempestiva se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione (il principio è costante in giurisprudenza - cfr. ex multis Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022; Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019, Rv. 653442 - 01).
3 Ciò premesso in linea generale, nel caso in esame la questione è quella concernente il rispetto del termine di 40 giorni per l'opposizione, tenuto conto della forma dell'atto introduttivo scelta dall'opponente (atto di citazione) e del rito applicabile (ordinario o locatizio). Infatti, è dato pacifico e incontestato che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data
22.11.2024; che la notifica dell'atto di citazione in opposizione è stata effettuata in data
28.12.2024; che il termine di 40 giorni sarebbe scaduto in data 2.1.2025 (dal momento che il quarantesimo giorno era festivo); e, infine, che la causa è stata iscritta a ruolo il 6.1.2025.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la controversia in esame abbia natura locatizia e che pertanto l'atto di opposizione avrebbe dovuto essere proposto con ricorso anziché con citazione.
In tal senso, militano una pluralità di argomenti:
- innanzitutto, si osserva che per costante giurisprudenza le questioni sulla competenza e sul rito vanno decise in base a quello che risulta dagli atti, e in particolare sulla base delle prospettazioni della parte attrice.
Nel caso in esame, l'allegazione in sede monitoria di (attrice in senso CP_1 sostanziale) era chiaramente nonché univocamente incentrata sul contratto di locazione e sul mancato pagamento dei canoni dovuti da (tanto è vero che l'importo richiesto Pt_1
e ingiunto è pari alla differenza tra quanto dovuto per canoni e spese al momento del rilascio dell'immobile e quanto successivamente versato dal conduttore, e non la sola somma residua dell'accordo a saldo e stralcio). Ed è proprio sulla base di tale prospettazione che la parte destinataria della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto orientare le proprie scelte in merito alla forma con cui introdurre il giudizio di opposizione e al rito da applicare (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8114 del
03/04/2013, Rv. 625647 - 01: “ciò posto e considerato che la qualificazione della natura della controversia dipende (per i fini processuali) dal titolo invocato dall'attore a fondamento del bene richiesto e, quindi, nella specie, dai ricorrenti per ingiunzione (attori in senso sostanziale), una volta che costoro avevano agito per il pagamento di canoni locativi, che assumevano non pagati dal conduttore, non era dubbio che si trattava di una controversia "in materia di locazione", come tale soggetta al rito locatizio ex art. 447 bis cod. proc. civ., per cui l'opposizione risulta correttamente proposta con ricorso, da depositare in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ. (cfr Cass. 02 aprile 2009, n. 8014; Cass. 01 giugno 2000, n. 7263)”).
Mentre a nulla rileva il fatto che nel ricorso monitorio non abbia fatto CP_1 esplicito riferimento all'art. 447 bis c.p.c., dal momento che ciò che conta ai fini
4 dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione è esclusivamente il titolo posto a fondamento della domanda che, nel caso in esame, è il contratto di locazione;
- l'accordo cd. a saldo e stralcio stipulato dalle parti non muta l'oggetto della controversia e, in ogni caso, non è tale da incidere sul rito applicabile all'opposizione.
A tal proposito, si osserva che la scrittura privata stipulata dalle parti in data 29.12.2023
(cfr. doc. 2 fasc. mon.) deve essere qualificata quale transazione non novativa, dal momento che essa prevedeva solamente la riduzione del quantum dovuto da nel Pt_1 contempo garantendo a di “recuperare nell'immediatezza una parte CP_1 consistente del credito” (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/06/2015, n. 12876:
“Nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 15444 del 2011, n. 13717 del 2006; n.
1690 del 2006) si sono consolidati i seguenti principi: a) deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali.; b) il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato;
salvo che vi sia un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso;
[…]”).
Pertanto, deve ritenersi immutato il collegamento genetico e funzionale con il precedente contratto di locazione in essere tra le parti. Tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4947 del 16/02/2023)
e di merito (cfr. Trib. Milano, Sez. XIII, 22/02/2023, n. 1407) ha chiarito che, qualora le parti del contratto di locazione definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti, il nuovo rapporto ha natura locatizia (pur essendo sottratto alla disciplina sostanziale che regola la materia delle locazioni, ad es. leggi di proroga legale, legge
5 cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni, circostanza che tuttavia non viene in rilievo nel caso in esame).
Peraltro, tale accordo è venuto meno a causa dell'inadempimento dell'opponente. L'art. 4, infatti, prevedeva che: “Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata così come sopra determinato legittimerà ad agire per il pagamento dell'intero importo dovuto CP_1 pari ad Euro 79.468,06 iva inclusa dichiarando BIT decaduta da ogni beneficio”. Diversamente da quanto dedotto da non viene in rilievo l'art. 1186 c.c., dal momento che Pt_1
l'opposta, in caso di inadempimento dell'opponente, era legittimata a richiedere immediatamente l'intero importo dovutole (a scanso di equivoci indicato nella clausola anche numericamente), e non solo quello oggetto dell'accordo a saldo e stralcio.
Viceversa, si è in presenza di una clausola risolutiva espressa, che legittimava
[...]
a far venir meno l'accordo a saldo e stralcio e, di conseguenza a far rivivere il CP_2 credito originario fondato sul contratto di locazione (cfr. nuovamente Cass. civ., Sez. III,
22/06/2015, n. 12876: “c) nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione
e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito)”. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., 15/06/2020, n.
3293).
La reviviscenza del credito originario, peraltro, non è preclusa dalla pronuncia con la quale questo Tribunale, a seguito di atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione (per fatto e colpa del conduttore - cfr. doc. 1 fasc. mon.), dal momento che essa non ha ovviamente comportato il venir meno del credito spettante a CP_1
(tanto è vero che contestualmente è stato condannato al pagamento dei canoni e Pt_1 accessori scaduti e a scadere).
L'art. 4 dell'accordo è stato fatto valere dall'opposta con Pec del 23.6.2024 (cfr. doc. 3 fasc. mon.). Fermo restando che, per costante giurisprudenza, non è necessario un atto stragiudiziale per avvalersi della clausola risolutiva espressa, potendo tale volontà essere manifestata con l'instaurazione del giudizio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3,
6 Sentenza n. 9275 del 04/05/2005, Rv. 581338 - 01. Principio seguito anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale - cfr. Sez. II, ord. 8.11.2016).
Neppure può condividersi l'eccezione dell'opponente secondo cui non CP_1 avrebbe chiesto espressamente la risoluzione dell'accordo a saldo e stralcio, dal momento che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 19513 del 18/09/2020, Rv. 659132 - 01);
- infine, si rileva che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha fornito un'interpretazione assai ampia della nozione di controversie rientranti nel campo di applicazione del rito speciale delineato dall'art. 447 bis c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 8114 del 03/04/2013; Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 581 del 16/01/2003;
Trib. Brindisi, 17.1.2014).
Fermo restando che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non esiste alcuna distinzione tra giudice civile ordinario e delle locazioni, né può ritenersi che abbia inteso invocare in sede monitoria la 'tutela civilistica'. Infatti, la CP_1 questione che viene in rilievo attiene al rito applicabile (e non alla competenza o a forme di tutela specifiche). Motivo per il quale deve ritenersi altresì che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso.
Peraltro, la scelta errata del rito da parte dell'opponente e la conseguente inammissibilità dell'opposizione (per la sua tardività) non preclude al giudice qualsiasi decisione (come quella sull'istanza ex art. 648 c.p.c.), dal momento che, anzi, viene a consolidarsi definitivamente il provvedimento monitorio, mai ritualmente opposto.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, anziché con citazione, dal momento che il presente giudizio rientra nella previsione dell'art. 447 bis c.p.c.
Deve dunque trovare applicazione il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità e ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui allorché
l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7 7071 del 12/03/2019, Rv. 653442 - 01; Cass. civ., Sez. Lav., 26.3.1991, n. 3258. Nella giurisprudenza di merito cfr. Corte d'Appello Milano, Sez. III, 22/09/2021, n. 2707; Trib.
Roma, Sez. VI, 22.11.2019, n. 22600; Trib. Bari, Sez. III, 17.5.2016, n. 2715; Trib. Trento,
19.11.2014, n. 1189. Cfr. altresì la fondamentale Corte Cost., ord. n. 150/2000).
Nel caso in esame, l'opposizione, essendo stata iscritta a ruolo il 6.1.2025, è da considerarsi tardiva.
Tardività rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. civ., n.
3258/1991; Cass. civ., Sez. I, 3.4.1990, n. 2707; Cass. civ., Sez. I, 24.11.2011, n. 24858; Cass. civ.,
Sez. III, 21.5.2019, n. 13594).
In conclusione, l'opposizione avanzata da deve essere Parte_1 Parte_1 dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
L'inammissibilità dell'opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande proposte dalle parti (in particolare, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente). Infatti, è stato chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina l'impossibilità di dar luogo – in base a tale atto – ad alcun procedimento che su di essa si fondi. In altri termini, la domanda 'accessoria' formulata nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. sul punto Trib. Torino, Sez. I,
16.3.2017, n. 1398; Trib. Milano, Sez. VIII, 25.9.2009, n. 8280; Corte d'Appello Milano, Sez. III,
22/09/2021, n. 2707).
In ogni caso, la domanda riconvenzionale proposta da non sarebbe comunque fondata. Pt_1
Egli, infatti, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incendio che ha interessato parte del centro commerciale ove si trovava l'immobile locato.
A tal fine, è sufficiente osservare che già dal punto di vista delle allegazioni la domanda dell'opponente riveste carattere generico. Infatti, da un lato non è dato comprendere il titolo dell'obbligo risarcitorio (oltre che per quale motivo sarebbe responsabile CP_1 dell'evento in questione), e dall'altro, il danno conseguenza non può mai ritenersi in re ipsa, così come invece dedotto dal conduttore (cfr. pag. 5 citaz.).
Anche dal punto di vista probatorio la domanda è affetta da analoghe lacune, dal momento che i documenti prodotti (cfr. docc. 4, 5 fasc. ric.) non riguardano l'accertamento della responsabilità ma attestano solamente la chiusura del centro commerciale, e che i capitoli di
8 prova orale articolati con la memoria integrativa sono tutti inammissibili poiché formulati in maniera generica o valutativa, o comunque poiché aventi a oggetto circostanze non rilevanti ai fini della decisione.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente in opposizione e, pertanto, devono essere poste a suo integrale carico.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo quanto indicato nella nota spese depositata dall'opposta, poiché in linea con i parametri (minimi) previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione avanzata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 4265/2024 del 21.11.2024, già dichiarato esecutivo, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna parte ricorrente in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 10 giugno 2025.
La presente sentenza viene depositata dal Giudice in Cancelleria per la pubblicazione.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 52/2025 promossa da
(P. IVA ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Francesco Ghisi, del Foro di Mantova
-RICORRENTE IN OPPOSIZIONE- contro
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Maviglia, del Foro di
Milano
-CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. del 10.6.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente trascritte.
*** ** *** FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. Con atto di citazione notificato in data 28.12.2024 e iscritto a ruolo il 6.1.2025
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4265/2024, Parte_1 dell'importo di € 53.468,06 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di
Brescia in favore di Controparte_1
Quest'ultima, in sede monitoria, aveva dedotto quanto segue: di aver concesso in locazione all'opponente un'immobile sito in Desenzano (all'interno del complesso polifunzionale denominato 'Le Vele'); che si era reso moroso nel pagamento di canoni e spese, motivo Pt_1 per il quale gli era stato notificato un atto di intimazione di sfratto per morosità; che con sentenza del 26.7.2023 questo Tribunale aveva dichiarato risolto il contratto di locazione;
che i locali erano stati rilasciati in data 18.9.2023; che a quella data il conduttore aveva maturato una morosità pari a € 79.468,06 (IVA inclusa); che le parti avevano sottoscritto un accordo a saldo e stralcio;
che l'opponente aveva onorato solamente due delle quattro rate previste;
di aver dichiarato decaduto da ogni beneficio, secondo quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo, e Pt_1 pertanto di avergli richiesto l'intero importo dovuto.
2 L'opponente, con l'atto di citazione, ha eccepito di aver versato una somma maggiore di quella indicata da e contestato i presupposti per l'operatività della decadenza dal CP_1 beneficio del termine. Ha poi chiarito che l'interruzione dei pagamenti era dovuta a un incendio che aveva distrutto parte del centro commerciale ove si trovava l'immobile locato, evento che aveva impedito lo svolgimento dell'attività e in relazione al quale l'opponente ha formulato altresì domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Con la comparsa di costituzione ha eccepito la tardività dell'opposizione, CP_1 dovendosi fare riferimento alla data dell'iscrizione a ruolo (e non a quella della notifica della citazione), dal momento che, trattandosi di controversia in tema di locazioni, essa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso. Nel merito, ha contestato le difese e domande di controparte e ribadito la fondatezza del credito fatto valere in sede monitoria.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. è stata disposta la trasformazione del rito da ordinario a locatizio e assegnato alle parti termine perentorio per il deposito di memorie integrative.
All'esito dell'udienza ex art. 420 c.p.c. è stata concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e fissata discussione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Da ultimo, occorre dare atto che è stata rigettata l'istanza ex art. 177 c.p.c. con la quale l'opponente ha chiesto la revoca o modifica dell'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e del decreto ex art. 171 bis c.p.c. con il quale è stato disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
Come è noto, l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato al creditore opposto entro il termine indicato nel decreto ingiuntivo, di regola pari a 40 giorni, a far data dalla notificazione di quest'ultimo (cfr. art. 641 c.p.c.).
Come è altrettanto noto, nelle materie assoggettate al rito locatizio (cfr. art. 447 bis c.p.c.)
l'opposizione deve essere proposta con la forma del ricorso (anziché con citazione) e l'atto introduttivo deve essere depositato in cancelleria e iscritto a ruolo nel predetto termine.
Laddove, per errore, la parte abbia proposto l'opposizione con citazione, anziché con ricorso, essa deve ritenersi tempestiva se entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. avvenga l'iscrizione a ruolo mediante deposito in cancelleria dell'atto di citazione (il principio è costante in giurisprudenza - cfr. ex multis Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022; Cass. civ.,
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7071 del 12/03/2019, Rv. 653442 - 01).
3 Ciò premesso in linea generale, nel caso in esame la questione è quella concernente il rispetto del termine di 40 giorni per l'opposizione, tenuto conto della forma dell'atto introduttivo scelta dall'opponente (atto di citazione) e del rito applicabile (ordinario o locatizio). Infatti, è dato pacifico e incontestato che il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente in data
22.11.2024; che la notifica dell'atto di citazione in opposizione è stata effettuata in data
28.12.2024; che il termine di 40 giorni sarebbe scaduto in data 2.1.2025 (dal momento che il quarantesimo giorno era festivo); e, infine, che la causa è stata iscritta a ruolo il 6.1.2025.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la controversia in esame abbia natura locatizia e che pertanto l'atto di opposizione avrebbe dovuto essere proposto con ricorso anziché con citazione.
In tal senso, militano una pluralità di argomenti:
- innanzitutto, si osserva che per costante giurisprudenza le questioni sulla competenza e sul rito vanno decise in base a quello che risulta dagli atti, e in particolare sulla base delle prospettazioni della parte attrice.
Nel caso in esame, l'allegazione in sede monitoria di (attrice in senso CP_1 sostanziale) era chiaramente nonché univocamente incentrata sul contratto di locazione e sul mancato pagamento dei canoni dovuti da (tanto è vero che l'importo richiesto Pt_1
e ingiunto è pari alla differenza tra quanto dovuto per canoni e spese al momento del rilascio dell'immobile e quanto successivamente versato dal conduttore, e non la sola somma residua dell'accordo a saldo e stralcio). Ed è proprio sulla base di tale prospettazione che la parte destinataria della notifica del decreto ingiuntivo avrebbe dovuto orientare le proprie scelte in merito alla forma con cui introdurre il giudizio di opposizione e al rito da applicare (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 8114 del
03/04/2013, Rv. 625647 - 01: “ciò posto e considerato che la qualificazione della natura della controversia dipende (per i fini processuali) dal titolo invocato dall'attore a fondamento del bene richiesto e, quindi, nella specie, dai ricorrenti per ingiunzione (attori in senso sostanziale), una volta che costoro avevano agito per il pagamento di canoni locativi, che assumevano non pagati dal conduttore, non era dubbio che si trattava di una controversia "in materia di locazione", come tale soggetta al rito locatizio ex art. 447 bis cod. proc. civ., per cui l'opposizione risulta correttamente proposta con ricorso, da depositare in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ. (cfr Cass. 02 aprile 2009, n. 8014; Cass. 01 giugno 2000, n. 7263)”).
Mentre a nulla rileva il fatto che nel ricorso monitorio non abbia fatto CP_1 esplicito riferimento all'art. 447 bis c.p.c., dal momento che ciò che conta ai fini
4 dell'individuazione del rito applicabile all'atto di opposizione è esclusivamente il titolo posto a fondamento della domanda che, nel caso in esame, è il contratto di locazione;
- l'accordo cd. a saldo e stralcio stipulato dalle parti non muta l'oggetto della controversia e, in ogni caso, non è tale da incidere sul rito applicabile all'opposizione.
A tal proposito, si osserva che la scrittura privata stipulata dalle parti in data 29.12.2023
(cfr. doc. 2 fasc. mon.) deve essere qualificata quale transazione non novativa, dal momento che essa prevedeva solamente la riduzione del quantum dovuto da nel Pt_1 contempo garantendo a di “recuperare nell'immediatezza una parte CP_1 consistente del credito” (in giurisprudenza cfr. Cass. civ., Sez. III, 22/06/2015, n. 12876:
“Nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. n. 15444 del 2011, n. 13717 del 2006; n.
1690 del 2006) si sono consolidati i seguenti principi: a) deve essere qualificata novativa la transazione che determina l'estinzione del precedente rapporto e ad esso si sostituisce integralmente, di modo che si verifichi una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello dell'accordo transattivo, con la conseguente insorgenza dall'atto di un'obbligazione oggettivamente diversa dalla precedente. Invece, è qualificabile come transazione semplice, o conservativa, l'accordo con il quale le parti si limitano ad apportare modifiche solo quantitative ad una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto mediante reciproche concessioni, consistenti (anche) in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese in modo da realizzare un regolamento di interessi sulla base di un "quid medium" tra le prospettazioni iniziali.; b) il relativo accertamento, circa la ricorrenza dell'una o dell'altra ipotesi di transazione, integrando un apprezzamento di fatto, è come tale riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato;
salvo che vi sia un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso, il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso;
[…]”).
Pertanto, deve ritenersi immutato il collegamento genetico e funzionale con il precedente contratto di locazione in essere tra le parti. Tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. 3 - , Ordinanza n. 4947 del 16/02/2023)
e di merito (cfr. Trib. Milano, Sez. XIII, 22/02/2023, n. 1407) ha chiarito che, qualora le parti del contratto di locazione definiscano transattivamente le liti giudiziarie fra loro pendenti, il nuovo rapporto ha natura locatizia (pur essendo sottratto alla disciplina sostanziale che regola la materia delle locazioni, ad es. leggi di proroga legale, legge
5 cosiddetta dell'equo canone e successive modificazioni, circostanza che tuttavia non viene in rilievo nel caso in esame).
Peraltro, tale accordo è venuto meno a causa dell'inadempimento dell'opponente. L'art. 4, infatti, prevedeva che: “Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata così come sopra determinato legittimerà ad agire per il pagamento dell'intero importo dovuto CP_1 pari ad Euro 79.468,06 iva inclusa dichiarando BIT decaduta da ogni beneficio”. Diversamente da quanto dedotto da non viene in rilievo l'art. 1186 c.c., dal momento che Pt_1
l'opposta, in caso di inadempimento dell'opponente, era legittimata a richiedere immediatamente l'intero importo dovutole (a scanso di equivoci indicato nella clausola anche numericamente), e non solo quello oggetto dell'accordo a saldo e stralcio.
Viceversa, si è in presenza di una clausola risolutiva espressa, che legittimava
[...]
a far venir meno l'accordo a saldo e stralcio e, di conseguenza a far rivivere il CP_2 credito originario fondato sul contratto di locazione (cfr. nuovamente Cass. civ., Sez. III,
22/06/2015, n. 12876: “c) nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione
e questa non abbia carattere novativo, la cosiddetta mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che
l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto invece accade qualora le parti espressamente o oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, cioè implicante il venir meno in via definitiva dell'accordo originario, nel qual caso l'art. 1976 cod. civ. sancisce, con evidente coerenza rispetto allo scopo perseguito dalle parti, l'irrisolubilità della transazione (salvo che il diritto alla risoluzione sia stato espressamente pattuito)”. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Roma, Sez. Lav., 15/06/2020, n.
3293).
La reviviscenza del credito originario, peraltro, non è preclusa dalla pronuncia con la quale questo Tribunale, a seguito di atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione (per fatto e colpa del conduttore - cfr. doc. 1 fasc. mon.), dal momento che essa non ha ovviamente comportato il venir meno del credito spettante a CP_1
(tanto è vero che contestualmente è stato condannato al pagamento dei canoni e Pt_1 accessori scaduti e a scadere).
L'art. 4 dell'accordo è stato fatto valere dall'opposta con Pec del 23.6.2024 (cfr. doc. 3 fasc. mon.). Fermo restando che, per costante giurisprudenza, non è necessario un atto stragiudiziale per avvalersi della clausola risolutiva espressa, potendo tale volontà essere manifestata con l'instaurazione del giudizio (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3,
6 Sentenza n. 9275 del 04/05/2005, Rv. 581338 - 01. Principio seguito anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale - cfr. Sez. II, ord. 8.11.2016).
Neppure può condividersi l'eccezione dell'opponente secondo cui non CP_1 avrebbe chiesto espressamente la risoluzione dell'accordo a saldo e stralcio, dal momento che la volontà di risolvere un contratto per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione
(cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 19513 del 18/09/2020, Rv. 659132 - 01);
- infine, si rileva che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, ha fornito un'interpretazione assai ampia della nozione di controversie rientranti nel campo di applicazione del rito speciale delineato dall'art. 447 bis c.p.c. (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 8114 del 03/04/2013; Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 581 del 16/01/2003;
Trib. Brindisi, 17.1.2014).
Fermo restando che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, non esiste alcuna distinzione tra giudice civile ordinario e delle locazioni, né può ritenersi che abbia inteso invocare in sede monitoria la 'tutela civilistica'. Infatti, la CP_1 questione che viene in rilievo attiene al rito applicabile (e non alla competenza o a forme di tutela specifiche). Motivo per il quale deve ritenersi altresì che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso.
Peraltro, la scelta errata del rito da parte dell'opponente e la conseguente inammissibilità dell'opposizione (per la sua tardività) non preclude al giudice qualsiasi decisione (come quella sull'istanza ex art. 648 c.p.c.), dal momento che, anzi, viene a consolidarsi definitivamente il provvedimento monitorio, mai ritualmente opposto.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'opposizione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso, anziché con citazione, dal momento che il presente giudizio rientra nella previsione dell'art. 447 bis c.p.c.
Deve dunque trovare applicazione il principio, costante nella giurisprudenza di legittimità e ribadito anche dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui allorché
l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, l'atto produce gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. U - , Sentenza n. 927 del 13/01/2022; Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
7 7071 del 12/03/2019, Rv. 653442 - 01; Cass. civ., Sez. Lav., 26.3.1991, n. 3258. Nella giurisprudenza di merito cfr. Corte d'Appello Milano, Sez. III, 22/09/2021, n. 2707; Trib.
Roma, Sez. VI, 22.11.2019, n. 22600; Trib. Bari, Sez. III, 17.5.2016, n. 2715; Trib. Trento,
19.11.2014, n. 1189. Cfr. altresì la fondamentale Corte Cost., ord. n. 150/2000).
Nel caso in esame, l'opposizione, essendo stata iscritta a ruolo il 6.1.2025, è da considerarsi tardiva.
Tardività rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. civ., n.
3258/1991; Cass. civ., Sez. I, 3.4.1990, n. 2707; Cass. civ., Sez. I, 24.11.2011, n. 24858; Cass. civ.,
Sez. III, 21.5.2019, n. 13594).
In conclusione, l'opposizione avanzata da deve essere Parte_1 Parte_1 dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
L'inammissibilità dell'opposizione comporta l'assorbimento di tutte le ulteriori questioni e domande proposte dalle parti (in particolare, la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente). Infatti, è stato chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo. L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina l'impossibilità di dar luogo – in base a tale atto – ad alcun procedimento che su di essa si fondi. In altri termini, la domanda 'accessoria' formulata nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale (cfr. sul punto Trib. Torino, Sez. I,
16.3.2017, n. 1398; Trib. Milano, Sez. VIII, 25.9.2009, n. 8280; Corte d'Appello Milano, Sez. III,
22/09/2021, n. 2707).
In ogni caso, la domanda riconvenzionale proposta da non sarebbe comunque fondata. Pt_1
Egli, infatti, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'incendio che ha interessato parte del centro commerciale ove si trovava l'immobile locato.
A tal fine, è sufficiente osservare che già dal punto di vista delle allegazioni la domanda dell'opponente riveste carattere generico. Infatti, da un lato non è dato comprendere il titolo dell'obbligo risarcitorio (oltre che per quale motivo sarebbe responsabile CP_1 dell'evento in questione), e dall'altro, il danno conseguenza non può mai ritenersi in re ipsa, così come invece dedotto dal conduttore (cfr. pag. 5 citaz.).
Anche dal punto di vista probatorio la domanda è affetta da analoghe lacune, dal momento che i documenti prodotti (cfr. docc. 4, 5 fasc. ric.) non riguardano l'accertamento della responsabilità ma attestano solamente la chiusura del centro commerciale, e che i capitoli di
8 prova orale articolati con la memoria integrativa sono tutti inammissibili poiché formulati in maniera generica o valutativa, o comunque poiché aventi a oggetto circostanze non rilevanti ai fini della decisione.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente in opposizione e, pertanto, devono essere poste a suo integrale carico.
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo quanto indicato nella nota spese depositata dall'opposta, poiché in linea con i parametri (minimi) previsti dal d.m. 55/2014 per le cause rientranti nello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione avanzata da avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo del Tribunale di Brescia n. 4265/2024 del 21.11.2024, già dichiarato esecutivo, in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
- dichiara tenuta e condanna parte ricorrente in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 10 giugno 2025.
La presente sentenza viene depositata dal Giudice in Cancelleria per la pubblicazione.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
9