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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/12/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 66/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
Tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Naso Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_2
-d'aver trasmesso domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la
Provincia di Imperia, la seconda fascia, per la classe di concorso “B020” e relativa graduatoria incrociata di sostegno, documentando ed allegando tutti i titoli posseduti (cfr. doc. 2: Domanda di partecipazione);
-d'essere stato collocato nella GPS, classe di concorso “B020” alla posizione n.2 con 70 punti (cfr. doc. 3: GPS); -a dispetto della sua della posizione, utile fini del conferimento di un incarico di supplenza per l'a.s. 2024/25, egli non otteneva la nomina per il corrente anno scolastico in quanto con il primo Bollettino delle nomine sono stati nominati dei docenti con punteggio superiore e/o presso sedi di preferenza non da lui indicate;
-successivamente, l'AT di Imperia, emetteva ulteriori bollettini nomine nel quale venivano nominati docenti presso sedi di preferenza indicate dal ricorrente aventi un punteggio inferiore rispetto quello da lui vantato per la classe di concorso ADSS incrociata sostegno;
-ragionevolmente ciò è accaduto in quanto l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina sono state assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore;
-l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina ha considerato il ricorrente come rinunciatario, estromettendolo così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina;
-in particolare, nel bollettino nomine del 13.09.2024 e nel bollettino del
16.09.2024 sono stati nominati diversi docenti con punteggio inferiore al proprio;
-la sua omessa nomina della ricorrente dalle GPS ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2024/25 era un chiaro indice del malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato dal per individuare i CP_1
docenti a cui conferire le nomine;
-sulla Amministrazione grava, pertanto, una duplice responsabilità. per aver affidato l'intera procedura ad un algoritmo senza effettuare idonei controlli in fase di individuazione e nomina dei candidati;
-a ciò deve aggiungersi che la procedura di conferimento delle supplenze si sta svolgendo senza alcuna meritocrazia in quanto i docenti vengono considerati rinunciatari non solo con riferimento alle sedi di preferenza non espresse, bensì per tutte le sedi, anche tra quelle di preferenza resesi disponibili nei successivi turni di nomina. In questo modo l'Amministrazione ha privato vari docenti, tra cui l'odierno ricorrente, della possibilità di ottenere il conferimento di una supplenza fino al 30 giugno/31 agosto;
-inoltre, al momento della compilazione della domanda i docenti dovevano individuare 150 sedi di preferenza da inserire nella domanda. Tale scelta è avvenuta alla cieca in quanto i vari Uffici Scolastici Regionali hanno pubblicato solo in seguito le sedi con i vari posti disponibili;
-pertanto, l'Amministrazione non ha considerato il punteggio in graduatoria, bensì ha considerato esclusivamente le sedi di preferenza indicate. Ed invero vi sono docenti con punteggi elevati, come la ricorrente che non hanno ottenuto incarico in virtù del depennamento dalla graduatoria senza alcun legittimo motivo, e docenti con punteggi decisamente inferiori che invece sono stati convocati;
-d'aver, pertanto, pieno diritto ad essere nominata per l'a.s.2024/25 ai fini del conferimento di un incarico di supplenza, sistema dal quale è stato immotivatamente escluso pur in presenza di tutti i presupposti di legge e essendo in posizione utile all'interno delle GPS di appartenenza.
-e' stato pertanto ictu oculi violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto in quanto la resistente avrebbe dovuto tenere in considerazione il maggior punteggio della ricorrente rispetto ai vari docenti, con minor punteggio, a cui però è stato conferito l'incarico;
sostiene la correttezza del proprio operato in virtù di quanto CP_2
disposto dall'art. 12 comma 4 dell'O.M. 88/2024 "Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".
-tuttavia, da un'attenta lettura dell'articolo citato si evince come lo stesso indichi esclusivamente come la rinuncia possa riferirsi esclusivamente alle sedi di preferenza non espresse nel turno di nomina nel quale non è stato ottenuto l'incarico di lavoro a tempo determinato. Difatti, non si ravvisa nell'O.M. 88/2024 alcuna indicazione in merito ad un'esclusione definitiva dei candidati, quali l'odierno ricorrente, dai successivi turni di nomina nel caso in cui le sedi di preferenza indicate al momento della compilazione della domanda di partecipazione si siano rese disponibili successivamente;
-è la stessa O.M. 88/2024 a precisare con l'art. 12 comma 3 che attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico
è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
-dallo stesso articolo, pertanto, è palese che i candidati hanno la possibilità di ottenere la nomina tramite convocazione da Gps sino al 31 dicembre su diversi turni di nomina in relazione alle sedi di preferenza successivamente disponibili sulla base delle terminazioni dei diversi Ambiti Territoriali;
-che gli doveva essere riconosciuto alla ricorrente riconosciuto il punteggio che sarebbe spettato a seguito dell'incarico di supplenza annuale spettante, così come disposto dall' Ordinanza Ministeriale n. 60/20, secondo il seguente schema:
• da 16 a 45 giorni vengono attribuiti 2 punti;
• da 46 a 75 giorni 4 punti;
• da 76 a 105 giorni 6 punti;
• da 106 a 135 giorni 8 punti;
• da 136 a 165 giorni 10 punti;
• da 166 giorni in avanti 12 punti. -il punteggio va calcolato per anno scolastico cosicchè al ricorrente dovranno essere attribuiti 12 punti per il servizio spettante nel corrente a.s. 2024/25, per il quale sarebbe stata sicuramente nominato se l'Amministrazione gli avesse effettivamente riconosciuto l'incarico di supplenza cui aveva pieno diritto;
-il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato un grave danno da perdita di chance, la cui origine è dipesa dall'illegittima azione amministrativa, risarcibile ai sensi della giurisprudenza più recente, quale lesione attuale all'integrità del patrimonio, connessa alla valutazione della probabilità, perduta, di conseguire l'utilità attesa;
-d'aver, pertanto, diritto a vedersi attribuito l'incarico annuale con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo e, conseguentemente a vedersi riconosciute tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo, per complessivi € 21.850,52;
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Imperia per la classe di concorso
“ADSS incrociata si sostegno”; e per l'effetto Condannare il resistente a riconoscere il diritto della Controparte_1
ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
Condannare il resistente al risarcimento del danno conseguente al Controparte_1
mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Dalla documentazione in atti risulta che il Pt_1
-era inserito nella GPS in 2° fascia;
-d'aver chiesto d'essere assunto per 1 intero anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche, esprimendo preferenza per gli istituti “FI-
Aicardi”, “IIS-FI-Aicardi-corso serale”, “Casa Circondariale di
Sanremo”, (tutte classi di concorso B020). “ E. FI-Aicardi Sostegno”,
“Colombo Sostegno”, “Polo Tecnologico Imperiese Sostegno”, “G. FI
Sostegno”, “Fermi-Polo-Montale Sostegno”, “A. Aprosio Sostegno”, Liceo
Artistico Sostegno”, “G.P. Viesseux Sostegno” CP_3 Persona_1
(tutte classi di concordo ADSS).
-nella graduatoria incrociata prodotta (all. 3) risulta che egli risultava essere in possesso d'un punteggio complessivo di 75 e non 70, come asserito in ricorso cosi come la sua posizione era la 307°. Ebbene, nel Bollettino Totale Nomine del 13-9-2025 (all. 4) risultano essere stati nominati per l'insegnamento di Sostegno 2° Fascia alcuni docenti al punteggio inferiore a quello del ricorrente, rispettivamente, Persona_2
punteggio 36, per l'intero anno scolastico presso l'istituto Aprosio, e Senatore
Margherita, punteggio 34, per l'intero anno scolastico presso il Polo
Tecnologico Imperiese.
Quanto al Bollettino del 16-9-2025 (all. 5) si segnalano, Parte_3
punteggio 50, designata sino al temine dell'anno scolastico presso il Liceo
Lingue-Sc. e , punteggio 50, designata sino Persona_1 Controparte_4
al temine dell'anno scolastico presso il Polo Tecnologico Imperiese.
Vi sono poi e anch'essi dal Controparte_5 Controparte_6
punteggio inferiore, titolare soltanto di spezzoni orari presso sedi indicati dal ricorrente.
Occorre esaminare la normativa al caso di specie.
Il D.M. 116 del 06.05.2022, il quale, così come l'O.M. n. 112/2022, art. 1, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo - tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999 - ha predisposto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata poiché basata su d'un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.
Nel caso di specie rileva l'art. 2 comma 4 dell'O.M., il quale stabilisce che
“…alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre
e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”. Il successivo comma
5 così recita: “Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le
GAE (graduatorie ad esaurimento). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento
o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
Esistono poi le cd. graduatorie incrociate consistenti in un elenco stilato a livello provinciale dall utilizzato Controparte_7
esclusivamente per le supplenze su posti di sostegno quando non ci sono più docenti specializzati disponibili negli elenchi specifici (GAE, GPS Sostegno
I e II fascia).
Essa viene elaborata incrociando le Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) di tutte le classi di concorso (posto comune) di quel grado (es. tutte le classi di concorso della scuola secondaria di primo grado) in cui sono inseriti i docenti non specializzati sul sostegno.
Si fa ricorso tale tipo di graduatoria per individuare docenti non specializzati
(ma che hanno il titolo per insegnare su posto comune) disposti ad accettare un incarico su posto di sostegno, graduandoli in base al punteggio che hanno nelle rispettive classi di concorso.
Alla luce di ciò è evidente che il ricorrente sia stato ingiustamente pretermesso a favore di colleghi (in particolare Senatore, e Per_1 Pt_3
, che sono stati assunti per l'intera annualità scolastica presso istituti CP_4
oggetto di scelta da parte del Pt_1
La ragione di ciò è verosimilmente da imputare all'erronea progettazione o funzionamento dell'algoritmo, questione già affrontata da numerosi
Tribunali italiani. Sul punto si vedano le sentenze prodotte (all. 6) nonché
Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 447/2025 del 13-11-2025; Tribunale di Roma, Sentenza n. 2237/2025 del 21-02-2025 e, in articolare, Tribunale
Torino, sent. n. 743/2023.
In buona sostanza il fallace funzionamento del meccanismo è il seguente: dopo aver provveduto allo scorrimento della graduatoria secondo i criteri previsti dal comma art. 5 in relazione al primo bollettino di nomina, al momento dell'emanazione della seconda chiama l'algoritmo, in luogo di rifare ex novo lo scorrimento sulla base dei maggiori punteggi dei docenti non nominati inizialmente (nella fattispecie di quelli inseriti nella 2° fascia), ricomincia da dove s'era temporaneamente fermato e così via per le successive chiamate, considerando, pertanto, i soggetti non nominati in ciascun bollettino, seppur dotati d'un punteggio maggiore, come rinunciatari.
Ciò nel caso di specie presuppone ovviamente che il bollettino del 13-9-2024 non sia stato il primo, altrimenti dovrebbe concludersi che il ricorrente sia stato immediatamente escluso in ragione d'un inspiegabile errore dell'algoritmo.
Tal è, infatti, la tesi sostenuta dal in vari contenziosi identici al presente.
Tale interpretazione, però, non trova un fondamento normativo.
L'art.12, comma 4, del succitato O.M. recita: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
Sul punto lo scrivente non può che condividere pienamente le articolate argomentazioni espresse in Tribunale Torino, sent. n. 743/2023 e da altre pronunce successive.
Il Giudice piemontese ha così argomentato: “Secondo il il combinato CP_1
disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal è in chiaro contrasto con la lettera della norma CP_1
citata ove si afferma che “(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”
(art. 12, comma 4).
Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.
(…).
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del CP_1
comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.
Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano
“soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il * non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.
Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L'espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove considera CP_1
quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto
2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il *.
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle proprie CP_1
dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1
provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine
e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente CP_1
che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.
Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una CP_1
“seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi
è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;
semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.
Se il avesse considerato il * rinunciatario solo con riferimento alle sedi non CP_1
indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola
TOMM7140E Casa Circondariale Le Vallette, prima scelta del ricorrente;
invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa , Per_3
collocata in posizione deteriore in graduatoria.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla ), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo Per_3
determinato da lui stipulato.
Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del secondo cui il ricorrente, per CP_1
dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola Casa Circondariale Numero_1
Le Vallette, avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente.
Il * ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della ) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta Per_3
come prima;
l'eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal CP_1
convenuto”.
Orbene, ritenere il contrario sarebbe palesemente insensato poiché il Pt_1
sarebbe stato tenuto a indicare preferenze al tempo in cui non erano note le ulteriori sede, per poi essere considerato rinunciatario qualora non avesse indicato una divenuta disponibile.
Il ricorso va quindi accolto poiché il ricorrente aveva diritto ad essere assunto quale supplente per l'intero a.s. 2023-2024 sino alla cessazione delle attività didattiche, ossia al 30-6-2024, e, conseguentemente, a vedersi riconosciuto
12 punti, come previsto dall'art.15 dell'O.M. n. 88/2024.
Il ha anche chiesto la condanna del al risarcimento del danno, Pt_1
quantificato in € 21.850,52, pari a tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale.
Su tale questione vale la pena riportare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso cui la P.A. abbia violato l'obbligo “di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (…), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c.”. In ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione l'inadempimento del perfezionato con l'assunzione di soggetto CP_1
diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al CP_1 l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010). ...".
Ciò non caso di specie non è avvenuto, essendo il MIM rimasto contumac
Il tuttavia, non ha prodotto alcun conteggio, limitandosi ad accludere Pt_1
le tabelle stipendiali (doc. 7).
In ragione di ciò scrivente non è grado di verificare se la somma richiesta sia o meno corretta.
Al tal fine sarebbe necessario licenziare una Ctu, la quale però costituirebbe un'attività antieconomica, considerato anche che il credito sarebbe comunque liquido ovvero agevolmente calcolabile tramite una semplice operazione matematica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_9
Accerta e dichiara che il ricorrente aveva dritto ad essere assunto a tempo determinato, sino al 30-6-2024, nella qualità di docente supplente di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024 presso uno una degli istituti scolastici indicati nella propria domanda di partecipazione in atti. Condanna il ad attribuire al ricorrente Controparte_9
n. 12 punti supplementari nella graduatoria di seconda fascia sostegno.
Condanna il a corrispondere al Controparte_9
ricorrente l'importo pari a tutte le retribuzioni maturate nell'anno scolastico
2023/2024, sino al 30-6-2024, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 1900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1800,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 3-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 66/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
Tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico Naso Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_2
-d'aver trasmesso domanda di inserimento/aggiornamento nelle GPS per la
Provincia di Imperia, la seconda fascia, per la classe di concorso “B020” e relativa graduatoria incrociata di sostegno, documentando ed allegando tutti i titoli posseduti (cfr. doc. 2: Domanda di partecipazione);
-d'essere stato collocato nella GPS, classe di concorso “B020” alla posizione n.2 con 70 punti (cfr. doc. 3: GPS); -a dispetto della sua della posizione, utile fini del conferimento di un incarico di supplenza per l'a.s. 2024/25, egli non otteneva la nomina per il corrente anno scolastico in quanto con il primo Bollettino delle nomine sono stati nominati dei docenti con punteggio superiore e/o presso sedi di preferenza non da lui indicate;
-successivamente, l'AT di Imperia, emetteva ulteriori bollettini nomine nel quale venivano nominati docenti presso sedi di preferenza indicate dal ricorrente aventi un punteggio inferiore rispetto quello da lui vantato per la classe di concorso ADSS incrociata sostegno;
-ragionevolmente ciò è accaduto in quanto l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina ha ripreso a nominare dalla posizione cui era arrivato, dunque gli incarichi di supplenza al secondo giro di nomina sono state assegnati per scorrimento, anziché considerare l'effettiva posizione in graduatoria dei candidati, consentendo così di nominare anche soggetti con punteggio inferiore;
-l'algoritmo, dopo i primi turni di nomina ha considerato il ricorrente come rinunciatario, estromettendolo così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina;
-in particolare, nel bollettino nomine del 13.09.2024 e nel bollettino del
16.09.2024 sono stati nominati diversi docenti con punteggio inferiore al proprio;
-la sua omessa nomina della ricorrente dalle GPS ai fini del conferimento di un incarico di supplenza per il corrente a.s. 2024/25 era un chiaro indice del malfunzionamento dell'algoritmo utilizzato dal per individuare i CP_1
docenti a cui conferire le nomine;
-sulla Amministrazione grava, pertanto, una duplice responsabilità. per aver affidato l'intera procedura ad un algoritmo senza effettuare idonei controlli in fase di individuazione e nomina dei candidati;
-a ciò deve aggiungersi che la procedura di conferimento delle supplenze si sta svolgendo senza alcuna meritocrazia in quanto i docenti vengono considerati rinunciatari non solo con riferimento alle sedi di preferenza non espresse, bensì per tutte le sedi, anche tra quelle di preferenza resesi disponibili nei successivi turni di nomina. In questo modo l'Amministrazione ha privato vari docenti, tra cui l'odierno ricorrente, della possibilità di ottenere il conferimento di una supplenza fino al 30 giugno/31 agosto;
-inoltre, al momento della compilazione della domanda i docenti dovevano individuare 150 sedi di preferenza da inserire nella domanda. Tale scelta è avvenuta alla cieca in quanto i vari Uffici Scolastici Regionali hanno pubblicato solo in seguito le sedi con i vari posti disponibili;
-pertanto, l'Amministrazione non ha considerato il punteggio in graduatoria, bensì ha considerato esclusivamente le sedi di preferenza indicate. Ed invero vi sono docenti con punteggi elevati, come la ricorrente che non hanno ottenuto incarico in virtù del depennamento dalla graduatoria senza alcun legittimo motivo, e docenti con punteggi decisamente inferiori che invece sono stati convocati;
-d'aver, pertanto, pieno diritto ad essere nominata per l'a.s.2024/25 ai fini del conferimento di un incarico di supplenza, sistema dal quale è stato immotivatamente escluso pur in presenza di tutti i presupposti di legge e essendo in posizione utile all'interno delle GPS di appartenenza.
-e' stato pertanto ictu oculi violato il principio dello scorrimento in graduatoria sulla base del punteggio più alto in quanto la resistente avrebbe dovuto tenere in considerazione il maggior punteggio della ricorrente rispetto ai vari docenti, con minor punteggio, a cui però è stato conferito l'incarico;
sostiene la correttezza del proprio operato in virtù di quanto CP_2
disposto dall'art. 12 comma 4 dell'O.M. 88/2024 "Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento".
-tuttavia, da un'attenta lettura dell'articolo citato si evince come lo stesso indichi esclusivamente come la rinuncia possa riferirsi esclusivamente alle sedi di preferenza non espresse nel turno di nomina nel quale non è stato ottenuto l'incarico di lavoro a tempo determinato. Difatti, non si ravvisa nell'O.M. 88/2024 alcuna indicazione in merito ad un'esclusione definitiva dei candidati, quali l'odierno ricorrente, dai successivi turni di nomina nel caso in cui le sedi di preferenza indicate al momento della compilazione della domanda di partecipazione si siano rese disponibili successivamente;
-è la stessa O.M. 88/2024 a precisare con l'art. 12 comma 3 che attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico
è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
-dallo stesso articolo, pertanto, è palese che i candidati hanno la possibilità di ottenere la nomina tramite convocazione da Gps sino al 31 dicembre su diversi turni di nomina in relazione alle sedi di preferenza successivamente disponibili sulla base delle terminazioni dei diversi Ambiti Territoriali;
-che gli doveva essere riconosciuto alla ricorrente riconosciuto il punteggio che sarebbe spettato a seguito dell'incarico di supplenza annuale spettante, così come disposto dall' Ordinanza Ministeriale n. 60/20, secondo il seguente schema:
• da 16 a 45 giorni vengono attribuiti 2 punti;
• da 46 a 75 giorni 4 punti;
• da 76 a 105 giorni 6 punti;
• da 106 a 135 giorni 8 punti;
• da 136 a 165 giorni 10 punti;
• da 166 giorni in avanti 12 punti. -il punteggio va calcolato per anno scolastico cosicchè al ricorrente dovranno essere attribuiti 12 punti per il servizio spettante nel corrente a.s. 2024/25, per il quale sarebbe stata sicuramente nominato se l'Amministrazione gli avesse effettivamente riconosciuto l'incarico di supplenza cui aveva pieno diritto;
-il comportamento illegittimo di parte resistente ha determinato un grave danno da perdita di chance, la cui origine è dipesa dall'illegittima azione amministrativa, risarcibile ai sensi della giurisprudenza più recente, quale lesione attuale all'integrità del patrimonio, connessa alla valutazione della probabilità, perduta, di conseguire l'utilità attesa;
-d'aver, pertanto, diritto a vedersi attribuito l'incarico annuale con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa avrebbe avuto luogo e, conseguentemente a vedersi riconosciute tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dal momento in cui l'assunzione avrebbe avuto luogo, per complessivi € 21.850,52;
Ciò premesso, il ricorrente così concludeva:
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di seconda Fascia – Provincia di Imperia per la classe di concorso
“ADSS incrociata si sostegno”; e per l'effetto Condannare il resistente a riconoscere il diritto della Controparte_1
ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n. 88/2024;
Condannare il resistente al risarcimento del danno conseguente al Controparte_1
mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore del difensore costituito che si dichiara antistatario”.
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Dalla documentazione in atti risulta che il Pt_1
-era inserito nella GPS in 2° fascia;
-d'aver chiesto d'essere assunto per 1 intero anno scolastico, fino al termine delle attività didattiche, esprimendo preferenza per gli istituti “FI-
Aicardi”, “IIS-FI-Aicardi-corso serale”, “Casa Circondariale di
Sanremo”, (tutte classi di concorso B020). “ E. FI-Aicardi Sostegno”,
“Colombo Sostegno”, “Polo Tecnologico Imperiese Sostegno”, “G. FI
Sostegno”, “Fermi-Polo-Montale Sostegno”, “A. Aprosio Sostegno”, Liceo
Artistico Sostegno”, “G.P. Viesseux Sostegno” CP_3 Persona_1
(tutte classi di concordo ADSS).
-nella graduatoria incrociata prodotta (all. 3) risulta che egli risultava essere in possesso d'un punteggio complessivo di 75 e non 70, come asserito in ricorso cosi come la sua posizione era la 307°. Ebbene, nel Bollettino Totale Nomine del 13-9-2025 (all. 4) risultano essere stati nominati per l'insegnamento di Sostegno 2° Fascia alcuni docenti al punteggio inferiore a quello del ricorrente, rispettivamente, Persona_2
punteggio 36, per l'intero anno scolastico presso l'istituto Aprosio, e Senatore
Margherita, punteggio 34, per l'intero anno scolastico presso il Polo
Tecnologico Imperiese.
Quanto al Bollettino del 16-9-2025 (all. 5) si segnalano, Parte_3
punteggio 50, designata sino al temine dell'anno scolastico presso il Liceo
Lingue-Sc. e , punteggio 50, designata sino Persona_1 Controparte_4
al temine dell'anno scolastico presso il Polo Tecnologico Imperiese.
Vi sono poi e anch'essi dal Controparte_5 Controparte_6
punteggio inferiore, titolare soltanto di spezzoni orari presso sedi indicati dal ricorrente.
Occorre esaminare la normativa al caso di specie.
Il D.M. 116 del 06.05.2022, il quale, così come l'O.M. n. 112/2022, art. 1, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024,
l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo - tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999 - ha predisposto una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata poiché basata su d'un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione.
Nel caso di specie rileva l'art. 2 comma 4 dell'O.M., il quale stabilisce che
“…alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre
e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”. Il successivo comma
5 così recita: “Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le
GAE (graduatorie ad esaurimento). In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento
o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11”.
Esistono poi le cd. graduatorie incrociate consistenti in un elenco stilato a livello provinciale dall utilizzato Controparte_7
esclusivamente per le supplenze su posti di sostegno quando non ci sono più docenti specializzati disponibili negli elenchi specifici (GAE, GPS Sostegno
I e II fascia).
Essa viene elaborata incrociando le Graduatorie Provinciali per le Supplenze
(GPS) di tutte le classi di concorso (posto comune) di quel grado (es. tutte le classi di concorso della scuola secondaria di primo grado) in cui sono inseriti i docenti non specializzati sul sostegno.
Si fa ricorso tale tipo di graduatoria per individuare docenti non specializzati
(ma che hanno il titolo per insegnare su posto comune) disposti ad accettare un incarico su posto di sostegno, graduandoli in base al punteggio che hanno nelle rispettive classi di concorso.
Alla luce di ciò è evidente che il ricorrente sia stato ingiustamente pretermesso a favore di colleghi (in particolare Senatore, e Per_1 Pt_3
, che sono stati assunti per l'intera annualità scolastica presso istituti CP_4
oggetto di scelta da parte del Pt_1
La ragione di ciò è verosimilmente da imputare all'erronea progettazione o funzionamento dell'algoritmo, questione già affrontata da numerosi
Tribunali italiani. Sul punto si vedano le sentenze prodotte (all. 6) nonché
Corte d'Appello di Torino, Sentenza n. 447/2025 del 13-11-2025; Tribunale di Roma, Sentenza n. 2237/2025 del 21-02-2025 e, in articolare, Tribunale
Torino, sent. n. 743/2023.
In buona sostanza il fallace funzionamento del meccanismo è il seguente: dopo aver provveduto allo scorrimento della graduatoria secondo i criteri previsti dal comma art. 5 in relazione al primo bollettino di nomina, al momento dell'emanazione della seconda chiama l'algoritmo, in luogo di rifare ex novo lo scorrimento sulla base dei maggiori punteggi dei docenti non nominati inizialmente (nella fattispecie di quelli inseriti nella 2° fascia), ricomincia da dove s'era temporaneamente fermato e così via per le successive chiamate, considerando, pertanto, i soggetti non nominati in ciascun bollettino, seppur dotati d'un punteggio maggiore, come rinunciatari.
Ciò nel caso di specie presuppone ovviamente che il bollettino del 13-9-2024 non sia stato il primo, altrimenti dovrebbe concludersi che il ricorrente sia stato immediatamente escluso in ragione d'un inspiegabile errore dell'algoritmo.
Tal è, infatti, la tesi sostenuta dal in vari contenziosi identici al presente.
Tale interpretazione, però, non trova un fondamento normativo.
L'art.12, comma 4, del succitato O.M. recita: “La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui
l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo
e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.”
Sul punto lo scrivente non può che condividere pienamente le articolate argomentazioni espresse in Tribunale Torino, sent. n. 743/2023 e da altre pronunce successive.
Il Giudice piemontese ha così argomentato: “Secondo il il combinato CP_1
disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte;
viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno scolastico.
Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile.
In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili. Tale interpretazione, sostenuta dal è in chiaro contrasto con la lettera della norma CP_1
citata ove si afferma che “(…) Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”
(art. 12, comma 4).
Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.
(…).
Il sostiene che la propria interpretazione trovi appiglio nell'ultimo periodo del CP_1
comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”.
Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza.
L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere giustificata solo con riferimento al turno di nomina.
Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di supplenza non siano
“soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il * non ha chiesto il rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico.
Rimane da esaminare il contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione. L'espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090 nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta contrattuale.
L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove considera CP_1
quale “ultimo dei candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie, poiché con il decreto del 30 agosto
2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e successive, escludendo così il *.
Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede e correttezza.
Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina.
Questa interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle proprie CP_1
dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria.
Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di CP_1
provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla procedura mirata a tal fine
e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da parte del convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente CP_1
che non sono mai stati effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze.
Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una CP_1
“seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi
è stata alcuna chiamata nei suoi confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;
semplicemente, lo scorrimento dei soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale.
Se il avesse considerato il * rinunciatario solo con riferimento alle sedi non CP_1
indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8 settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola
TOMM7140E Casa Circondariale Le Vallette, prima scelta del ricorrente;
invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa , Per_3
collocata in posizione deteriore in graduatoria.
Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023 (scadenza del contratto attribuito alla ), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo Per_3
determinato da lui stipulato.
Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del secondo cui il ricorrente, per CP_1
dimostrare di aver diritto al posto presso la scuola Casa Circondariale Numero_1
Le Vallette, avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente.
Il * ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando il proprio punteggio (superiore a quello della ) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta Per_3
come prima;
l'eccezione secondo cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal CP_1
convenuto”.
Orbene, ritenere il contrario sarebbe palesemente insensato poiché il Pt_1
sarebbe stato tenuto a indicare preferenze al tempo in cui non erano note le ulteriori sede, per poi essere considerato rinunciatario qualora non avesse indicato una divenuta disponibile.
Il ricorso va quindi accolto poiché il ricorrente aveva diritto ad essere assunto quale supplente per l'intero a.s. 2023-2024 sino alla cessazione delle attività didattiche, ossia al 30-6-2024, e, conseguentemente, a vedersi riconosciuto
12 punti, come previsto dall'art.15 dell'O.M. n. 88/2024.
Il ha anche chiesto la condanna del al risarcimento del danno, Pt_1
quantificato in € 21.850,52, pari a tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale.
Su tale questione vale la pena riportare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel caso cui la P.A. abbia violato l'obbligo “di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (…), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c.”. In ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione l'inadempimento del perfezionato con l'assunzione di soggetto CP_1
diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al CP_1 l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010). ...".
Ciò non caso di specie non è avvenuto, essendo il MIM rimasto contumac
Il tuttavia, non ha prodotto alcun conteggio, limitandosi ad accludere Pt_1
le tabelle stipendiali (doc. 7).
In ragione di ciò scrivente non è grado di verificare se la somma richiesta sia o meno corretta.
Al tal fine sarebbe necessario licenziare una Ctu, la quale però costituirebbe un'attività antieconomica, considerato anche che il credito sarebbe comunque liquido ovvero agevolmente calcolabile tramite una semplice operazione matematica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, così provvede: Controparte_9
Accerta e dichiara che il ricorrente aveva dritto ad essere assunto a tempo determinato, sino al 30-6-2024, nella qualità di docente supplente di sostegno per l'anno scolastico 2023/2024 presso uno una degli istituti scolastici indicati nella propria domanda di partecipazione in atti. Condanna il ad attribuire al ricorrente Controparte_9
n. 12 punti supplementari nella graduatoria di seconda fascia sostegno.
Condanna il a corrispondere al Controparte_9
ricorrente l'importo pari a tutte le retribuzioni maturate nell'anno scolastico
2023/2024, sino al 30-6-2024, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla scadenza di ciascuna mensilità sino al saldo.
Condanna il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite, che si liquidano in € 1900,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1800,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e
Cpa come da legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Imperia 3-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli