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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2024, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 815/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.03.2024, da
1) Parte_1
Nato a lecco il 30.09.1984 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Debora Magrì
2) Parte_2
Nata a Milano il 2.7.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Debora Magrì letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nato a [...] il [...] Controparte_1
2) nato a [...] il [...] Controparte_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
A) affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori. Come per legge, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e delle capacità di reddito dei genitori. Le decisioni su questioni riguardanti la vita quotidiana verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta si trova il minore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con immediatezza lo stato di eventuale malessere fisico del minore e ogni notizia importante anche scolastica relativa ai figli;
B) Il Sig. , potrà tenere con sé i figli e che potranno Pt_1 CP_1 CP_2
comunicare e stare con la madre o con il padre ogni volta che lo vorranno;
C) In ogni caso il padre le terrà con sé i figli tutti i weekend alternativamente dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica alle 21.00, il padre preleverà i minori presso la casa materna e ivi le riaccompagnerà.
- un giorno infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle 21.00, e su richiesta, previo accordo tra i genitori, i minori potranno fermarsi a dormire presso l'abitazione del padre;
- almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- le vacanze scolastiche natalizie di ogni anno in via alternata, fatto salvo il diverso e miglior accordo tra le parti;
D) Le vacanze scolastiche pasquali saranno suddivise in maniera eguale tra entrambi fatto salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
E) I ponti festivi verranno trascorsi dalle figlie con il genitore con il quale hanno trascorso il fine settimana collegato secondo la regola dell'alternanza, fatto salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
F) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori il padre verserà alla madre, a far data dal deposito del presente atto, la somma di € 1.400,00 (euro 700,00 per figlio) al mese (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT);
G) Il padre si impegna altresì a farsi carico del 50% delle spese straordinarie delle figlie secondo il protocollo del Tribunale di Como in vigore alla data di deposito del ricorso;
H) In ordine alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con i figli almeno due Pt_1
settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare;
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
J) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti/carta d'identità.
ritenuto che
l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che
l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che
anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che
il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
considerato che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte: 1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.10.2024.
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27.03.2024, da
1) Parte_1
Nato a lecco il 30.09.1984 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Debora Magrì
2) Parte_2
Nata a Milano il 2.7.1982 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Debora Magrì letto il ricorso in corso di causa congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'avvenuta cessazione del loro rapporto di convivenza more uxorio, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sui FIGLI MINORI:
1) nato a [...] il [...] Controparte_1
2) nato a [...] il [...] Controparte_2
sentito il relatore;
premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/2012 la competenza funzionale in materia è stata attribuita al tribunale ordinario;
premesso che le parti ricorrenti hanno riferito di voler regolamentare i rispettivi rapporti con la prole, nell'interesse della stessa e a salvaguardia dei rapporti familiari;
rilevato che non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ovvero senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
rilevato che i ricorrenti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni raggiunte e di seguito trascritte:
A) affido dei figli minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale sui minori. Come per legge, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli e delle capacità di reddito dei genitori. Le decisioni su questioni riguardanti la vita quotidiana verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta si trova il minore. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e con immediatezza lo stato di eventuale malessere fisico del minore e ogni notizia importante anche scolastica relativa ai figli;
B) Il Sig. , potrà tenere con sé i figli e che potranno Pt_1 CP_1 CP_2
comunicare e stare con la madre o con il padre ogni volta che lo vorranno;
C) In ogni caso il padre le terrà con sé i figli tutti i weekend alternativamente dal venerdì dall'uscita di scuola alla domenica alle 21.00, il padre preleverà i minori presso la casa materna e ivi le riaccompagnerà.
- un giorno infrasettimanale (mercoledì) dall'uscita di scuola fino alle 21.00, e su richiesta, previo accordo tra i genitori, i minori potranno fermarsi a dormire presso l'abitazione del padre;
- almeno due settimane anche non consecutive durante il periodo delle vacanze estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- le vacanze scolastiche natalizie di ogni anno in via alternata, fatto salvo il diverso e miglior accordo tra le parti;
D) Le vacanze scolastiche pasquali saranno suddivise in maniera eguale tra entrambi fatto salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
E) I ponti festivi verranno trascorsi dalle figlie con il genitore con il quale hanno trascorso il fine settimana collegato secondo la regola dell'alternanza, fatto salvo diverso e migliore accordo tra le parti;
F) A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori il padre verserà alla madre, a far data dal deposito del presente atto, la somma di € 1.400,00 (euro 700,00 per figlio) al mese (somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT);
G) Il padre si impegna altresì a farsi carico del 50% delle spese straordinarie delle figlie secondo il protocollo del Tribunale di Como in vigore alla data di deposito del ricorso;
H) In ordine alle vacanze estive, il Sig. trascorrerà con i figli almeno due Pt_1
settimane anche non consecutive, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare;
I) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
J) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti/carta d'identità.
ritenuto che
l'accordo raggiunto tra le parti in punto affidamento, collocamento e calendario degli incontri con la prole può essere confermato, in quanto non contrario a norme imperative, conforme all'interesse della prole ed adeguato a garantire un rapporto equilibrato e costante con entrambe le figure genitoriali e dunque l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e confermati dal Dlgs 154/2013; osservato, in particolare, che le condizioni concordate soddisfano l'interesse della prole a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori, al fine di un sano e sereno sviluppo psicofisico, secondo un comune progetto educativo condiviso dagli stessi;
ritenuto che
l'esistenza di un accordo dei genitori sulla regolamentazione in esame conforta circa l'assenza di pregiudizio la prole;
considerato che
anche le previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita e sviluppo, tenuto conto della situazione economica di ciascun genitore, per come rappresentata e documentata in atti, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, e risultano congrue rispetto all'età ed esigenze attuali della prole e ai tempi di permanenza con ciascun genitore;
ritenuto che
il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età della prole minore consentono di stimare non necessaria l'audizione diretta di quest' ultima ai sensi dell'art. 473 bis.4, u.c., cpc;
considerato che
le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che può di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme, su conforme avviso dell'intervenuto P.M., ritenuto che la natura congiunta del ricorso e l'esito processuale le spese di lite devono essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale di Como, in composizione collegiale, sulle domande proposte: 1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 24.10.2024.
IL PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Barbara Cao