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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/05/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 26.05.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5497/23 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
– ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Daniela CP_1
Lumaca e Marco Alois;
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico CP_2
D'Angelo;
– resistenti – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.9.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 08.05.2023, domanda all' ai fini del CP_2 riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore al 67% e dell'accertamento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art 3, co. 1 L. 104/92, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale del pagamento del ticket sanitario, nonché del diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili o la precedenza in sede di trasferimento a chiamata;
che la già menzionata domanda veniva rigettata dalla Commissione Medica in quanto CP_2
a seguito di visita medica veniva riconosciuta “non invalido civile” e “non portatore di handicap”. A sostegno del proprio ricorso deduceva di esser affetta da diverse patologie e, in particolare, da “adenoma ipofisario, ipercolesterolemia, insufficienza mitralica, rinite allergica persistente, asma bronchiale, tiroidite cronica, mastopatia”. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la percentuale di invalidità predetta, vinte le spese con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l deducendo, CP_1 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. CP_2 La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica medico legale e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. LEGITTIMAZIONE PASSIVA In via preliminare, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' CP_1 posto che la prestazione richiesta (esenzione ticket) è automaticamente conseguente al riconoscimento dello stato di invalidità. A ciò si aggiunga che di recente la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità civile, è stata esaminata dalla Corte di Cassazione n. 26317/22 a mente della quale “L'oggetto del procedimento, invero, NON è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio, o alla specifica prestazione, ma è solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato... In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario CP_2 omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l' al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario)”. MERITO Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il Tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Invero, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, confermano il giudizio già reso dalla Commissione medica circa l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. CP_2
Invero, l'ausiliario nominato dal Giudice, Dott. , ha concluso, dopo Persona_1 ampia, esaustiva ed articolata analisi e motivazione, che la ricorrente è affetta da “Rinite allergica. Microadenoma ipofisario prolattino-secernente. La rinite allergica, contemplata al codice 6011 delle vigenti tabelle, è valutabile tra 1 e 10%. Pertanto non valutabile in un eventuale cumulo e comunque è malattia stagionale, controllabile con opportuna terapia farmacologica. Il Microadenoma ipofisario è responsabile di una ipersecrezione di , quindi eventualmente con CP_3 ripercussione sul ciclo mestruale. Anche questa è affezione tranquillamente controllabile con terapiafarmacologica. Trattasi nel complesso di affezioni di scarsa rilevanza medico legale incidenti poco o nulla sulla capacità lavorativa del soggetto. Esse inoltre non sono tali da comportare svantaggio lavorativo o sociale”. Sulla scorta di tali argomentazioni, il CTU ha concluso che la ricorrente è da ritenere “Non Invalida e Non portatore di handicap ai sensi della legge 104/92”. Il giudizio del consulente, come già innanzi evidenziato, è stato accurato ed attento, fondato sull'esame della documentazione prodotta e, prima ancora, sull'esame diretto della ricorrente. La motivazione sviluppata è coerente con risultanze istruttorie indicate in perizia (documentazione e visita medica), è approfondita ed immune da vizi e, pertanto, viene posta nella sua interezza alla base della presente decisione. Il ricorso, pertanto, va rigettato. SPESE DI LITE E DI CTU Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del mutamento di orientamento del Tribunale in ordine alla legittimazione passiva di nonché della costituzione tardiva dell' CP_2
Spese di CTU regolate con separato decreto e nello stesso poste in solido a carico delle parti, limitatamente ai rapporti esterni tra le stesse e il CTU. Quanto ai rapporti interni tra le parti, il Tribunale dispone che le spese di CTU siano poste a carico della ricorrente in ragione del principio della soccombenza (Cass. n. 23133/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
2) Rigetta il ricorso;
3) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.05.25. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'udienza di discussione del 26.05.2025 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5497/23 R.G. e vertente TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
– ricorrente –
E
, in persona del legale rapp.tante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Daniela CP_1
Lumaca e Marco Alois;
in persona del legale rappresentante p.t, rapp.to e difeso dall'Avv. Domenico CP_2
D'Angelo;
– resistenti – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.9.23 la parte ricorrente indicata in epigrafe, adiva l'intestato Tribunale esponendo di aver presentato, in data 08.05.2023, domanda all' ai fini del CP_2 riconoscimento dell'invalidità in misura pari o superiore al 67% e dell'accertamento dello status di portatore di handicap ai sensi dell'art 3, co. 1 L. 104/92, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale del pagamento del ticket sanitario, nonché del diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili o la precedenza in sede di trasferimento a chiamata;
che la già menzionata domanda veniva rigettata dalla Commissione Medica in quanto CP_2
a seguito di visita medica veniva riconosciuta “non invalido civile” e “non portatore di handicap”. A sostegno del proprio ricorso deduceva di esser affetta da diverse patologie e, in particolare, da “adenoma ipofisario, ipercolesterolemia, insufficienza mitralica, rinite allergica persistente, asma bronchiale, tiroidite cronica, mastopatia”. Concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi la percentuale di invalidità predetta, vinte le spese con attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l deducendo, CP_1 preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda. Si costituiva tardivamente l' chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso. CP_2 La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica medico legale e viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. LEGITTIMAZIONE PASSIVA In via preliminare, occorre dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' CP_1 posto che la prestazione richiesta (esenzione ticket) è automaticamente conseguente al riconoscimento dello stato di invalidità. A ciò si aggiunga che di recente la questione della legittimazione passiva nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento dell'invalidità civile, è stata esaminata dalla Corte di Cassazione n. 26317/22 a mente della quale “L'oggetto del procedimento, invero, NON è il riconoscimento del diritto al singolo beneficio, o alla specifica prestazione, ma è solo l'accertamento dello stato psicofisico utile a fungere da presupposto per il riconoscimento di un beneficio assistenziale al medesimo correlato... In definitiva, quanto al procedimento delineato dall'art. 445 bis c.p.c., unico soggetto legittimato passivo deve ritenersi l' anche là dove l'interessato, come nel caso di specie, intenda poi far valere l'accertamento sanitario CP_2 omologato nei riguardi di altro soggetto tenuto a riconoscere un beneficio assistenziale in favore dell'invalido civile (nel caso, l' al fine di essere esonerato dal costo del ticket sanitario)”. MERITO Nel merito, il ricorso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il Tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Invero, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata, confermano il giudizio già reso dalla Commissione medica circa l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. CP_2
Invero, l'ausiliario nominato dal Giudice, Dott. , ha concluso, dopo Persona_1 ampia, esaustiva ed articolata analisi e motivazione, che la ricorrente è affetta da “Rinite allergica. Microadenoma ipofisario prolattino-secernente. La rinite allergica, contemplata al codice 6011 delle vigenti tabelle, è valutabile tra 1 e 10%. Pertanto non valutabile in un eventuale cumulo e comunque è malattia stagionale, controllabile con opportuna terapia farmacologica. Il Microadenoma ipofisario è responsabile di una ipersecrezione di , quindi eventualmente con CP_3 ripercussione sul ciclo mestruale. Anche questa è affezione tranquillamente controllabile con terapiafarmacologica. Trattasi nel complesso di affezioni di scarsa rilevanza medico legale incidenti poco o nulla sulla capacità lavorativa del soggetto. Esse inoltre non sono tali da comportare svantaggio lavorativo o sociale”. Sulla scorta di tali argomentazioni, il CTU ha concluso che la ricorrente è da ritenere “Non Invalida e Non portatore di handicap ai sensi della legge 104/92”. Il giudizio del consulente, come già innanzi evidenziato, è stato accurato ed attento, fondato sull'esame della documentazione prodotta e, prima ancora, sull'esame diretto della ricorrente. La motivazione sviluppata è coerente con risultanze istruttorie indicate in perizia (documentazione e visita medica), è approfondita ed immune da vizi e, pertanto, viene posta nella sua interezza alla base della presente decisione. Il ricorso, pertanto, va rigettato. SPESE DI LITE E DI CTU Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del mutamento di orientamento del Tribunale in ordine alla legittimazione passiva di nonché della costituzione tardiva dell' CP_2
Spese di CTU regolate con separato decreto e nello stesso poste in solido a carico delle parti, limitatamente ai rapporti esterni tra le stesse e il CTU. Quanto ai rapporti interni tra le parti, il Tribunale dispone che le spese di CTU siano poste a carico della ricorrente in ragione del principio della soccombenza (Cass. n. 23133/2015).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
2) Rigetta il ricorso;
3) Compensa le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 26.05.25. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli