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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14197 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Composto da:
DR. GIAMPIERO BARRASSO PRESIDENTE
DR.SSA PAOLA GRIMALDI GIUDICE EST.
DR.SSA CLELIA BUONOCORE GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20569 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 6.10.25, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Francesco Cigliano (C.F.
) del foro di Roma ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Roma via degli Scipioni n.
132 cap 00192.
PARTE RICORRENTE 2
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente Dott. rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Giuseppe Lepore (CF ) con C.F._2
studio in Roma, Via Polibio 15, ed ivi elettivamente domiciliato giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
E
Controparte_3
[...]
(C.F ), in persona del Presidente Dott. P.IVA_2 [...]
C.F. ), rappresentato e difeso CP_4 C.F._3
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Trionfale n. 7, presso l'Avv. Stefano Fiorini (CF ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE RESISTENTE
E
, in persona del Ministro Controparte_5
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 elegge domicilio
PARTE RESISTENTE 3
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il
Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come nelle note depositate per l'udienza cartolare del 6.10.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1
chiedeva: “in via cautelare, accogliere l'istanza
[...]
sopra proposta con ogni consequenziale statuizione;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti,
l'illegittimità del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 sul ricorso ex art. 54 l. 3/1976 proposto dal Dottor avverso la decisione in seduta Pt_1
plenaria del 24.5.2023 del terzo Collegio di Disciplina e, per
l'effetto, annullare lo stesso silenzio rigetto;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prosecuzione del proprio esercizio professionale attesa l'insussistenza di qualsivoglia addebito in capo allo stesso. Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese e competenze di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio L'
[...]
, chiedendo “in via preliminare Controparte_1
dichiarare inammissibile, improponibile, o, comunque, improcedibile ed insanabilmente tardivo l'avverso il ricorso, 4
così come le domande con esso formulate, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
- in via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso medesimo in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge ”.
Si costituiva in giudizio il Consiglio dell'
[...]
Controparte_3
chiedendo “In via principale, dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l'avverso ricorso per tutti i motivi esposti nel presente atto, rigettandolo conseguentemente in toto;
• In via subordinata, nel merito, respingere integralmente le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo il D.M. 55/2014, oltre accessori di legge ”.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_5
chiedendo “dichiarare l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;
nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, in ogni caso, rigettare Controparte_5
il ricorso siccome irricevibile per essere stato presentato oltre il termine perentorio per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese”. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto della presenta disamina origina dal seguente fatto storico.
Con nota del 21.02.2023 l' Controparte_1
di Roma (ODAF), in ottemperanza al
[...]
Regolamento CONAF 1/2013 di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 7 agosto 2012
n. 137, rilevava l'infrazione dell'iscritto il Parte_1
quale risultava aver esercitato illegittimamente la professione senza alcuna copertura assicurativa per più di 4 anni, a far data dall'anno 2018. Tale violazione veniva segnalata al competente Consiglio di Disciplina Territoriale dell'ODAF di Roma. Con nota del 13.04.2023, pertanto, il
Consiglio notificava al l'avvio di un procedimento Pt_1
disciplinare per violazione degli obblighi assicurativi, invitandolo a comparire presso il Collegio di disciplina il giorno 15 maggio 2023 per essere ascoltato in merito alle infrazioni contestate. Nell'invito a comparire, l'iscritto veniva espressamente informato della facoltà di visionare la documentazione relativa al proprio fascicolo, nonché di presentare documenti e memorie ai fini difensivi. Il Pt_1
non si presentava all'audizione, né produceva memorie, limitandosi a trasmettere alla segreteria dell'ODAF Roma una comunicazione di adesione, a far data dal 24.02.2023, alla polizza RC in convenzione CONAF. Il Collegio di Disciplina, 6
accertata la violazione, irrogava al la sanzione della Pt_1
sospensione dall'esercizio della professione per 212 giorni, corrispondenti a quattro giorni per ogni mese di scopertura assicurativa, per un totale di cinquantatre mesi. Il provvedimento disciplinare veniva notificato al in Pt_1
data 07.06 2023. In data 07.07.2023 il tramite il Pt_1
proprio legale, inviava a mezzo PEC un ricorso avverso il predetto provvedimento disciplinare, ma anziché presentarlo o notificarlo all'ODAF di Roma, come espressamente stabilito dall'art. 54 della L. n. 3/1976 sull'Ordinamento della professione di Dottore agronomo e di Dottore forestale 1, lo inviava erroneamente al CONAF (tramite PEC agli indirizzi:
, Email_1 Email_2
oltre che ad altri Uffici non competenti a riceverlo (Procura della Repubblica di Roma, Procura Generale presso la Corte
d'Appello di Roma, un indirizzo email personale del
Presidente del Collegio di Disciplina, un indirizzo PEC non ufficiale del Collegio di Disciplina). Non avendo ricevuto riscontro a tale invio, del tutto erroneo ed irrituale alla luce della disposizione di legge sopra richiamata, il in Pt_1
data 04.12.2023, proponeva ricorso innanzi al TAR Lazio -
Roma per l'accertamento e l'annullamento del silenzio- rigetto formatosi sulla pretesa impugnativa. Il TAR, con sentenza n. 12690/2024, pubblicata il 21.06.2024, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, 7
attribuendo quest'ultima al Giudice Ordinario. Con l'odierno ricorso innanzi a codesto Tribunale, il riassumeva il Pt_1
giudizio, riproponendo le medesime deduzioni e domande già rivolte al Giudice amministrativo.
Ciò posto, preliminare all'esame del merito è l'esame delle eccezioni pregiudiziali articolate dalle odierne parti resistenti.
Relativamente, in particolare, alla prima delle suddette eccezioni – inammissibilità della domanda per decorso termine art. 11, 2 comma codice processo amministrativo – deve premettersi che, ai sensi dell'art. 92, 3 comma, cpa “
In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Ciò posto, atteso, dunque, il passaggio in giudicato delle sentenze emesse dalla giurisdizione amministrativa nel termine di sei mesi dalla lor pubblicazione, deve rilevarsi che, nel caso oggetto della presente disamina, la sentenza
12690/24 è stata emessa dal Tar Lazio il 21.6.24 e, quindi,
è passata in giudicato il 21.12.2024, di talché il ricorso in riassunzione, ai sensi dell'art. 11, 2 comma, cpa, doveva avvenire entro tre mesi dal da detta data e, quindi, entro il
21.3.25. 8
Stabilito quanto sopra, deve rilevarsi che in data
13.6.25, a fronte delle eccezioni di parte resistente, il ricorrente depositava i doc nn. 2 e 3 contenenti, il primo, la pec del 16.4.25 inoltratagli dal Tribunale di Roma che dava atto della iscrizione alla volontaria giurisdizione, al n. di
RG.5132/25, del ricorso inoltrato dal ricorrente il data
11.3.25 e, la seconda, la pec del 7.4.25 attestante la consegna del recapito del ricorso dell'11.3.25, allegato alla stessa pec e rappresentato proprio dal ricorso introduttivo del presente giudizio. Pertanto, dall'esame delle suddette evidenze documentali risulta che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto – sebbene al ruolo della volontaria giurisdizione – in data 11.3.2025 e, quindi, tempestivamente rispetto al termine finale del 21.3.25.
In conseguenza di quanto sopra, pertanto, l'eccezione di inammissibilità della domanda per decorso termine art. 11,
2 comma codice processo amministrativo deve ritenersi infondata e va respinta.
Passando, poi, all'esame della seconda eccezione preliminare - inammissibilità della domanda per decorso del termine ex art. 58 l. 3/1976 – giova premettere che l'art. 58 della legge 3/1976 prevede che “Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, 9
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata”.
Orbene, l'impugnativa, ex art. 54 legge 3/1976, del alla sanzione comminatagli è stata notificata al Pt_1
CONAF in data 7.7.23 e, ai sensi dell'art. 6 del dpr 1199/71, in data 7.10.23 si è formato il silenzio rigetto. L'odierna parte ricorrente, ha proposto, quindi, ricorso, datato 1.12.23 e notificato il 4.12.23, ex art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971, chiedendo, tra l'altro, “l'illegittimità del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 sul ricorso ex art. 54 l. 3/1976 proposto dal Dottor Pt_1
avverso la decisione in seduta plenaria del 24.5.2023 del terzo Collegio di Disciplina e, per l'effetto, annullare lo stesso silenzio rigetto”. Per contro, detto ricorso doveva essere presentato, ex art. 58 l. 3/1976, entro il 7.11.23, ossia entro
30 dalla data del 7.10.23, data in cui si è formato il silenzio rigetto oggetto specifico della impugnativa.
In conseguenza della suddetta ricostruzione, pertanto, il ricorso del deve ritenersi inammissibile. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
10
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.20569/2025, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Dichiara la inammissibilità del ricorso;
❖ Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti resistenti le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.700 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 6.10.2025
IL PRESIDENTE
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Composto da:
DR. GIAMPIERO BARRASSO PRESIDENTE
DR.SSA PAOLA GRIMALDI GIUDICE EST.
DR.SSA CLELIA BUONOCORE GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 20569 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 6.10.25, vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1
procura in atti, dall'Avv. Francesco Cigliano (C.F.
) del foro di Roma ed elettivamente C.F._1
domiciliato presso il suo studio in Roma via degli Scipioni n.
132 cap 00192.
PARTE RICORRENTE 2
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del
[...] P.IVA_1
Presidente Dott. rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv. Giuseppe Lepore (CF ) con C.F._2
studio in Roma, Via Polibio 15, ed ivi elettivamente domiciliato giusta procura in atti
PARTE RESISTENTE
E
Controparte_3
[...]
(C.F ), in persona del Presidente Dott. P.IVA_2 [...]
C.F. ), rappresentato e difeso CP_4 C.F._3
elettivamente domiciliato in Roma, Largo Trionfale n. 7, presso l'Avv. Stefano Fiorini (CF ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura in atti
PARTE RESISTENTE
E
, in persona del Ministro Controparte_5
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla Avvocatura
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei
Portoghesi n. 12 elegge domicilio
PARTE RESISTENTE 3
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il
Tribunale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come nelle note depositate per l'udienza cartolare del 6.10.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio Parte_1
chiedeva: “in via cautelare, accogliere l'istanza
[...]
sopra proposta con ogni consequenziale statuizione;
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi suesposti,
l'illegittimità del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 sul ricorso ex art. 54 l. 3/1976 proposto dal Dottor avverso la decisione in seduta Pt_1
plenaria del 24.5.2023 del terzo Collegio di Disciplina e, per
l'effetto, annullare lo stesso silenzio rigetto;
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prosecuzione del proprio esercizio professionale attesa l'insussistenza di qualsivoglia addebito in capo allo stesso. Con ogni conseguenza di legge in ordine a spese e competenze di giudizio. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si costituiva in giudizio L'
[...]
, chiedendo “in via preliminare Controparte_1
dichiarare inammissibile, improponibile, o, comunque, improcedibile ed insanabilmente tardivo l'avverso il ricorso, 4
così come le domande con esso formulate, per tutti i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
- in via subordinata, nel merito, rigettare il ricorso medesimo in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge ”.
Si costituiva in giudizio il Consiglio dell'
[...]
Controparte_3
chiedendo “In via principale, dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile l'avverso ricorso per tutti i motivi esposti nel presente atto, rigettandolo conseguentemente in toto;
• In via subordinata, nel merito, respingere integralmente le domande formulate dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari secondo il D.M. 55/2014, oltre accessori di legge ”.
Si costituiva in giudizio il , Controparte_5
chiedendo “dichiarare l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione;
nel merito dichiarare il difetto di legittimazione passiva del e, in ogni caso, rigettare Controparte_5
il ricorso siccome irricevibile per essere stato presentato oltre il termine perentorio per le ragioni esposte in narrativa. Con vittoria di spese”. 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda oggetto della presenta disamina origina dal seguente fatto storico.
Con nota del 21.02.2023 l' Controparte_1
di Roma (ODAF), in ottemperanza al
[...]
Regolamento CONAF 1/2013 di attuazione dell'obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 5, comma 1, DPR 7 agosto 2012
n. 137, rilevava l'infrazione dell'iscritto il Parte_1
quale risultava aver esercitato illegittimamente la professione senza alcuna copertura assicurativa per più di 4 anni, a far data dall'anno 2018. Tale violazione veniva segnalata al competente Consiglio di Disciplina Territoriale dell'ODAF di Roma. Con nota del 13.04.2023, pertanto, il
Consiglio notificava al l'avvio di un procedimento Pt_1
disciplinare per violazione degli obblighi assicurativi, invitandolo a comparire presso il Collegio di disciplina il giorno 15 maggio 2023 per essere ascoltato in merito alle infrazioni contestate. Nell'invito a comparire, l'iscritto veniva espressamente informato della facoltà di visionare la documentazione relativa al proprio fascicolo, nonché di presentare documenti e memorie ai fini difensivi. Il Pt_1
non si presentava all'audizione, né produceva memorie, limitandosi a trasmettere alla segreteria dell'ODAF Roma una comunicazione di adesione, a far data dal 24.02.2023, alla polizza RC in convenzione CONAF. Il Collegio di Disciplina, 6
accertata la violazione, irrogava al la sanzione della Pt_1
sospensione dall'esercizio della professione per 212 giorni, corrispondenti a quattro giorni per ogni mese di scopertura assicurativa, per un totale di cinquantatre mesi. Il provvedimento disciplinare veniva notificato al in Pt_1
data 07.06 2023. In data 07.07.2023 il tramite il Pt_1
proprio legale, inviava a mezzo PEC un ricorso avverso il predetto provvedimento disciplinare, ma anziché presentarlo o notificarlo all'ODAF di Roma, come espressamente stabilito dall'art. 54 della L. n. 3/1976 sull'Ordinamento della professione di Dottore agronomo e di Dottore forestale 1, lo inviava erroneamente al CONAF (tramite PEC agli indirizzi:
, Email_1 Email_2
oltre che ad altri Uffici non competenti a riceverlo (Procura della Repubblica di Roma, Procura Generale presso la Corte
d'Appello di Roma, un indirizzo email personale del
Presidente del Collegio di Disciplina, un indirizzo PEC non ufficiale del Collegio di Disciplina). Non avendo ricevuto riscontro a tale invio, del tutto erroneo ed irrituale alla luce della disposizione di legge sopra richiamata, il in Pt_1
data 04.12.2023, proponeva ricorso innanzi al TAR Lazio -
Roma per l'accertamento e l'annullamento del silenzio- rigetto formatosi sulla pretesa impugnativa. Il TAR, con sentenza n. 12690/2024, pubblicata il 21.06.2024, dichiarava il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, 7
attribuendo quest'ultima al Giudice Ordinario. Con l'odierno ricorso innanzi a codesto Tribunale, il riassumeva il Pt_1
giudizio, riproponendo le medesime deduzioni e domande già rivolte al Giudice amministrativo.
Ciò posto, preliminare all'esame del merito è l'esame delle eccezioni pregiudiziali articolate dalle odierne parti resistenti.
Relativamente, in particolare, alla prima delle suddette eccezioni – inammissibilità della domanda per decorso termine art. 11, 2 comma codice processo amministrativo – deve premettersi che, ai sensi dell'art. 92, 3 comma, cpa “
In difetto della notificazione della sentenza, l'appello, la revocazione di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395 del codice di procedura civile e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
Ciò posto, atteso, dunque, il passaggio in giudicato delle sentenze emesse dalla giurisdizione amministrativa nel termine di sei mesi dalla lor pubblicazione, deve rilevarsi che, nel caso oggetto della presente disamina, la sentenza
12690/24 è stata emessa dal Tar Lazio il 21.6.24 e, quindi,
è passata in giudicato il 21.12.2024, di talché il ricorso in riassunzione, ai sensi dell'art. 11, 2 comma, cpa, doveva avvenire entro tre mesi dal da detta data e, quindi, entro il
21.3.25. 8
Stabilito quanto sopra, deve rilevarsi che in data
13.6.25, a fronte delle eccezioni di parte resistente, il ricorrente depositava i doc nn. 2 e 3 contenenti, il primo, la pec del 16.4.25 inoltratagli dal Tribunale di Roma che dava atto della iscrizione alla volontaria giurisdizione, al n. di
RG.5132/25, del ricorso inoltrato dal ricorrente il data
11.3.25 e, la seconda, la pec del 7.4.25 attestante la consegna del recapito del ricorso dell'11.3.25, allegato alla stessa pec e rappresentato proprio dal ricorso introduttivo del presente giudizio. Pertanto, dall'esame delle suddette evidenze documentali risulta che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato iscritto – sebbene al ruolo della volontaria giurisdizione – in data 11.3.2025 e, quindi, tempestivamente rispetto al termine finale del 21.3.25.
In conseguenza di quanto sopra, pertanto, l'eccezione di inammissibilità della domanda per decorso termine art. 11,
2 comma codice processo amministrativo deve ritenersi infondata e va respinta.
Passando, poi, all'esame della seconda eccezione preliminare - inammissibilità della domanda per decorso del termine ex art. 58 l. 3/1976 – giova premettere che l'art. 58 della legge 3/1976 prevede che “Le decisioni del consiglio dell'ordine nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, nonché in materia disciplinare o elettorale, possono essere impugnate, 9
nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ordine che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta l'elezione contestata”.
Orbene, l'impugnativa, ex art. 54 legge 3/1976, del alla sanzione comminatagli è stata notificata al Pt_1
CONAF in data 7.7.23 e, ai sensi dell'art. 6 del dpr 1199/71, in data 7.10.23 si è formato il silenzio rigetto. L'odierna parte ricorrente, ha proposto, quindi, ricorso, datato 1.12.23 e notificato il 4.12.23, ex art. 6 del D.P.R. n. 1199 del 1971, chiedendo, tra l'altro, “l'illegittimità del silenzio rigetto formatosi ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1199/1971 sul ricorso ex art. 54 l. 3/1976 proposto dal Dottor Pt_1
avverso la decisione in seduta plenaria del 24.5.2023 del terzo Collegio di Disciplina e, per l'effetto, annullare lo stesso silenzio rigetto”. Per contro, detto ricorso doveva essere presentato, ex art. 58 l. 3/1976, entro il 7.11.23, ossia entro
30 dalla data del 7.10.23, data in cui si è formato il silenzio rigetto oggetto specifico della impugnativa.
In conseguenza della suddetta ricostruzione, pertanto, il ricorso del deve ritenersi inammissibile. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
10
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.20569/2025, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
❖ Dichiara la inammissibilità del ricorso;
❖ Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti resistenti le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.700 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 6.10.2025
IL PRESIDENTE