Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/1976, n. 4587
CASS
Sentenza 10 dicembre 1976

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La convenzione di lottizzazione, pur se di natura contrattuale, non toglie al comune la posizione di supremazia rispetto al privato, onde il primo ben puo, con una nuova valutazione discrezionale degli interessi urbanistici, revocare l'autorizzazione a lottizzare e negare le relative licenze edilizie, senza che il privato - titolare di un mero interesse legittimo all'esecuzione della lottizzazione e all'edificazione - possa chiedere al giudice ordinario la condanna al risarcimento del danno. ( V 817/72, mass n 356994).*

L'ultima parte dell'ultimo comma dell'art 360 cod proc civ, secondo cui il ricorso per Cassazione conseguente all'accordo tra le parti inteso ad omettere l'appello (accordo non sottoponibile a riserva o a condizione) puo proporsi soltanto per violazione o disapplicazione di norme di diritto, non si riferisce alla sola ipotesi del n 3 dello stesso articolo 360, ma anche a quelle dei numeri 1, 2 e 4, che attengono egualmente a violazione, o a falsa applicazione, di norme di diritto, pur avendo una diversa e specifica oggettivita, e alle quali, del resto, si riferisce anche l'art 111 cpv cost quando parla di 'violazione di legge'. ( V 688/73, mass n 362855).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/1976, n. 4587
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4587
    Data del deposito : 10 dicembre 1976

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