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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/07/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 695/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. NZ Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.695/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Luzi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Sassi;
Parte_2
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio datato 16.6.2025, sottoscritto personalmente dalle parti, depositato nel fascicolo telematico il 19.6.2025 dalla parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2025 ha promosso il Parte_1
presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 26.10.2002 a Riccione. Parte_2
Si è costituito . Parte_2
Pagina 1 Prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza di comparizione personale, i coniugi hanno trovato un accordo sulle condizioni del divorzio.
L'udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio il 26.10.2002 a Riccione (doc.1 della
[...]
ricorrente). La coppia ha avuto tre figli, tutti ormai maggiorenni.
Il Tribunale di Pesaro con decreto pubblicato il 30.4.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.2 della ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 3 della ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.
898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.695/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 26.10.2002 a Riccione, Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.61, parte II, serie A, anno 2002;
Pagina 2 B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, qui integralmente trascritte:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
in Riccione (RN) in data 26 ottobre 2002, annotato nei Registri degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune anno 2002, n.61, parte II, serie A.
I coniugi continueranno a vivere separati, come già vivono dalla data della separazione, con l'obbligo del mutuo rispetto ognuno libero di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno. Il signor dalla data Parte_2
della separazione ha trasferito la propria residenza in Tavullia (PU), via San
Giovanni 14 A.
2) I figli e NZ, oggi maggiorenni, svolgono attività lavorativa e sono Per_1
economicamente indipendenti.
3) Il figlio , ancor oggi studente, e seppur anch'egli maggiorenne non è Per_2
economicamente indipendente, pertanto, lo stesso verrà mantenuto da entrambi i genitori in base alle risorse economiche degli stessi nonché ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Il padre si obbliga, dunque, a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la Per_2 somma mensile di €.250,00= (Euro Duecentocinquanta/00), che verrà corrisposta attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
La somma succitata verrà versata alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente accordo. Tale somma complessiva dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
4) Il signor contribuirà, altresì, al pagamento delle spese Parte_2 straordinarie (scolastiche, sportive, ricreative, medico – dentistiche etc) riguardanti il figlio . A tal proposito le parti dichiarano di applicare il Per_2
protocollo del Tribunale di Pesaro. Le spese straordinarie verranno, comunque, previamente concordate e debitamente documentate mediante esibizione delle attestazioni di avvenuto pagamento e saranno a carico dei signori Parte_2
e nella misura del 50% ciascuno. Concordemente i coniugi Parte_1 dichiarano che l'assegno unico spetterà al genitore collocatario dei figli.
Pagina 3 5) I coniugi danno atto di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento e, pertanto, rinunciano reciprocamente ed espressamente a richiedere il versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento e/o alimenti.
6) Le parti si impegnano reciprocamente a liberare, quanto prima, l'altro coniuge dalla garanzia personale prestata per i mutui ipotecari contratti per
l'acquisto delle case di proprietà esclusiva di ciascuno.
7) Le parti concordano che con il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente accordo non hanno più nulla a pretendere vicendevolmente per qualsivoglia ragione o titolo.
8) I coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa.
9) Le parti si danno atto che il presente accordo costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
10) Le spese legali si intendono integralmente compensate, sottoscrivono i procuratori delle parti ai fini della rinuncia alla solidarietà delle spese ex art 13
L.P.”
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro in data 22 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
Pagina 4
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati: dott. Davide Storti PRESIDENTE dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est. dott. NZ Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.695/2025 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Luzi;
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Sassi;
Parte_2
CONVENUTO con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti: come da foglio datato 16.6.2025, sottoscritto personalmente dalle parti, depositato nel fascicolo telematico il 19.6.2025 dalla parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2025 ha promosso il Parte_1
presente giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il 26.10.2002 a Riccione. Parte_2
Si è costituito . Parte_2
Pagina 1 Prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza di comparizione personale, i coniugi hanno trovato un accordo sulle condizioni del divorzio.
L'udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte e le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, è documentato che e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio il 26.10.2002 a Riccione (doc.1 della
[...]
ricorrente). La coppia ha avuto tre figli, tutti ormai maggiorenni.
Il Tribunale di Pesaro con decreto pubblicato il 30.4.2021 ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate (doc.2 della ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dalle diverse residenze (doc. 3 della ricorrente). Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n.
898 per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Le condizioni di divorzio concordate dalle parti risultano conformi alla legge e all'ordine pubblico;
pertanto vengono recepite dal Tribunale.
Le spese di causa vengono compensate, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.695/2025
R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Parte_2
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e il 26.10.2002 a Riccione, Parte_1 Parte_2
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n.61, parte II, serie A, anno 2002;
Pagina 2 B) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
C) dà atto delle condizioni di divorzio concordate dalle parti, qui integralmente trascritte:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra la signora ed il signor Parte_1 Parte_2
in Riccione (RN) in data 26 ottobre 2002, annotato nei Registri degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune anno 2002, n.61, parte II, serie A.
I coniugi continueranno a vivere separati, come già vivono dalla data della separazione, con l'obbligo del mutuo rispetto ognuno libero di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno. Il signor dalla data Parte_2
della separazione ha trasferito la propria residenza in Tavullia (PU), via San
Giovanni 14 A.
2) I figli e NZ, oggi maggiorenni, svolgono attività lavorativa e sono Per_1
economicamente indipendenti.
3) Il figlio , ancor oggi studente, e seppur anch'egli maggiorenne non è Per_2
economicamente indipendente, pertanto, lo stesso verrà mantenuto da entrambi i genitori in base alle risorse economiche degli stessi nonché ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Il padre si obbliga, dunque, a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento del figlio la Per_2 somma mensile di €.250,00= (Euro Duecentocinquanta/00), che verrà corrisposta attraverso bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
La somma succitata verrà versata alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal mese di deposito del presente accordo. Tale somma complessiva dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
4) Il signor contribuirà, altresì, al pagamento delle spese Parte_2 straordinarie (scolastiche, sportive, ricreative, medico – dentistiche etc) riguardanti il figlio . A tal proposito le parti dichiarano di applicare il Per_2
protocollo del Tribunale di Pesaro. Le spese straordinarie verranno, comunque, previamente concordate e debitamente documentate mediante esibizione delle attestazioni di avvenuto pagamento e saranno a carico dei signori Parte_2
e nella misura del 50% ciascuno. Concordemente i coniugi Parte_1 dichiarano che l'assegno unico spetterà al genitore collocatario dei figli.
Pagina 3 5) I coniugi danno atto di essere in grado di provvedere al proprio mantenimento e, pertanto, rinunciano reciprocamente ed espressamente a richiedere il versamento di qualsiasi somma a titolo di mantenimento e/o alimenti.
6) Le parti si impegnano reciprocamente a liberare, quanto prima, l'altro coniuge dalla garanzia personale prestata per i mutui ipotecari contratti per
l'acquisto delle case di proprietà esclusiva di ciascuno.
7) Le parti concordano che con il puntuale adempimento delle condizioni di cui al presente accordo non hanno più nulla a pretendere vicendevolmente per qualsivoglia ragione o titolo.
8) I coniugi rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa.
9) Le parti si danno atto che il presente accordo costituisce titolo esecutivo e definisce il giudizio.
10) Le spese legali si intendono integralmente compensate, sottoscrivono i procuratori delle parti ai fini della rinuncia alla solidarietà delle spese ex art 13
L.P.”
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro in data 22 luglio 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente
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