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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 28/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.288 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 288 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, posto in decisione in data 23 gennaio 2025 e vertente
TRA
nato Urbania il 24/03/1980, Parte_1
E
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Dini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14.06.2024, i ricorrenti, esponevano:
“- in data 09/06/2007 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Borgo Pace
(PU), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Atto N. 1 parte II serie A - anno 2007 - Comune di BORGO PACE (PU) (doc.1);
- dalla loro unione è nato il figlio in Urbino il 22/01/2005 e residente in [...]
Urbania, via della Porcellana n. 26 (doc.2); - il matrimonio, con il passare del tempo, è andato in crisi e pertanto i coniugi sono pervenuti alla decisione di separarsi consensualmente e, con decreto n. cronol. 3121/2016 del 12/07/2016, il Tribunale di Urbino omologava la separazione consensuale (doc.3);”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
1) I genitori concordano sulla raggiunta autosufficienza economica del figlio
[...]
oggi diciannovenne occupato a tempo pieno presso la società SAB srl, con Per_1
stipendio netto di euro circa 1.700,00 mensili, come da busta paga (doc.4).
2) Entrambi i genitori si impegnano comunque ad informarsi reciprocamente di ogni eventuale problematica inerente il figlio, inoltre entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore ed il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con il figlio.
3) Il padre lavora stabilmente presso la società SAB srl e percepisce un Parte_1
reddito annuo di circa 24.000,00, l'anno scorso lavorava presso la TVS spa, con reddito di circa 30.000,00, come da documentazione reddittuale che deposita (doc.5).
4) Il sig. continuerà a versare alla madre il contributo economico in essere in Parte_1
favore del figlio pari ad euro 350,00 mensili, sino al mese di dicembre 2024, Persona_1
dopodiché il predetto contributo mensile cesserà definitivamente.
5) Le parti riconoscono concordemente lo stato di bisogno della sig.ra Parte_2
affetta da invalidità al 75%, impossibilitata al momento a svolgere attività lavorativa e percettrice unicamente di pensione di invalidità e reddito di inclusione (doc.6).
6) In virtù di quanto sopra, il sig. si impegna ed obbliga al versamento, in Parte_1
favore della sig.ra a decorrere dal mese di gennaio 2025, della somma Parte_2
mensile di euro 250,00, a titolo di assegno divorzile.
7) Il predetto contributo permarrà fino a che la sig.ra verserà in stato di bisogno Pt_2
e non potrà mai essere cumulato con l'eventuale mantenimento che dovesse essere ristabilito, un domani, in favore del figlio ove quest'ultimo tornasse ad Persona_1
essere non pienamente autosufficiente.
8) Il predetto assegno divorzile, inoltre, potrà essere ridotto ad euro 150,00 mensili, per massimo 4 mesi consecutivi e comunque per non più di una volta nel triennio, ove il sig. perdesse il lavoro incolpevolmente (licenziamento o fallimento del datore di Parte_1
lavoro).
9) Salvo quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, in particolare dichiarano di aver già diviso concordemente tutti i beni mobili ed immobili.”.
Con ordinanza in data 08.11.2024 veniva ordinata la produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio e fissata l'udienza del 17.12.29024 da sostituirsi con il deposito di note scritte.
All'esito del deposito della documentazione richiesta e delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo in data
23.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con decreto n. cronol. 3121/2016 del 12/07/2016, reso dal Tribunale di Urbino nel procedimento n. 95/2016, R.G.A.C.C.,
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Borgo Pace (PU). il 09/06/2007 con atto trascritto nel registro deli Atti id Matrimonio di detto Comune dell'anno 2007, Atto N. 1 parte II serie A dal sig. nato Urbania il 24/03/1980, Parte_1 e dalla sig.ra alle condizioni del ricorso introduttivo e riportate in parte Parte_2
motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Borgo Pace (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 19.3.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 288 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, posto in decisione in data 23 gennaio 2025 e vertente
TRA
nato Urbania il 24/03/1980, Parte_1
E
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Sergio Dini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 14.06.2024, i ricorrenti, esponevano:
“- in data 09/06/2007 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Borgo Pace
(PU), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Atto N. 1 parte II serie A - anno 2007 - Comune di BORGO PACE (PU) (doc.1);
- dalla loro unione è nato il figlio in Urbino il 22/01/2005 e residente in [...]
Urbania, via della Porcellana n. 26 (doc.2); - il matrimonio, con il passare del tempo, è andato in crisi e pertanto i coniugi sono pervenuti alla decisione di separarsi consensualmente e, con decreto n. cronol. 3121/2016 del 12/07/2016, il Tribunale di Urbino omologava la separazione consensuale (doc.3);”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non essersi riconciliati, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, di pronunciare la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito indicate:
1) I genitori concordano sulla raggiunta autosufficienza economica del figlio
[...]
oggi diciannovenne occupato a tempo pieno presso la società SAB srl, con Per_1
stipendio netto di euro circa 1.700,00 mensili, come da busta paga (doc.4).
2) Entrambi i genitori si impegnano comunque ad informarsi reciprocamente di ogni eventuale problematica inerente il figlio, inoltre entrambe le parti si impegnano reciprocamente a tenere alto il valore ed il rispetto dell'altro genitore nei rapporti con il figlio.
3) Il padre lavora stabilmente presso la società SAB srl e percepisce un Parte_1
reddito annuo di circa 24.000,00, l'anno scorso lavorava presso la TVS spa, con reddito di circa 30.000,00, come da documentazione reddittuale che deposita (doc.5).
4) Il sig. continuerà a versare alla madre il contributo economico in essere in Parte_1
favore del figlio pari ad euro 350,00 mensili, sino al mese di dicembre 2024, Persona_1
dopodiché il predetto contributo mensile cesserà definitivamente.
5) Le parti riconoscono concordemente lo stato di bisogno della sig.ra Parte_2
affetta da invalidità al 75%, impossibilitata al momento a svolgere attività lavorativa e percettrice unicamente di pensione di invalidità e reddito di inclusione (doc.6).
6) In virtù di quanto sopra, il sig. si impegna ed obbliga al versamento, in Parte_1
favore della sig.ra a decorrere dal mese di gennaio 2025, della somma Parte_2
mensile di euro 250,00, a titolo di assegno divorzile.
7) Il predetto contributo permarrà fino a che la sig.ra verserà in stato di bisogno Pt_2
e non potrà mai essere cumulato con l'eventuale mantenimento che dovesse essere ristabilito, un domani, in favore del figlio ove quest'ultimo tornasse ad Persona_1
essere non pienamente autosufficiente.
8) Il predetto assegno divorzile, inoltre, potrà essere ridotto ad euro 150,00 mensili, per massimo 4 mesi consecutivi e comunque per non più di una volta nel triennio, ove il sig. perdesse il lavoro incolpevolmente (licenziamento o fallimento del datore di Parte_1
lavoro).
9) Salvo quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, in particolare dichiarano di aver già diviso concordemente tutti i beni mobili ed immobili.”.
Con ordinanza in data 08.11.2024 veniva ordinata la produzione dell'estratto dell'atto di matrimonio e fissata l'udienza del 17.12.29024 da sostituirsi con il deposito di note scritte.
All'esito del deposito della documentazione richiesta e delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano la volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo in data
23.01.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
********
Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con decreto n. cronol. 3121/2016 del 12/07/2016, reso dal Tribunale di Urbino nel procedimento n. 95/2016, R.G.A.C.C.,
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- le condizioni stabilite dai coniugi non appaiono porsi in contrasto con gli interessi delle parti stesse;
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Borgo Pace (PU). il 09/06/2007 con atto trascritto nel registro deli Atti id Matrimonio di detto Comune dell'anno 2007, Atto N. 1 parte II serie A dal sig. nato Urbania il 24/03/1980, Parte_1 e dalla sig.ra alle condizioni del ricorso introduttivo e riportate in parte Parte_2
motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Borgo Pace (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 19.3.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone