Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/02/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito allo scambio di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2615/2019 r. g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina, presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'avv. Simone Giardina che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
, con sede in Roma, già Controparte_1 [...]
riscossione per la Provincia di Messina (c.f. ), in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Barcellona P.G. presso lo studio dell'avv. Rosaria Calabrò che la rappresenta e difende per procura in atti,
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, in CP_3 P.IVA_2
proprio e quale mandatario della elettivamente domiciliato in Messina presso gli CP_4 uffici dell'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Trovati del CP_5
ruolo professionale per procura in atti,
opposti
oggetto: opposizione a intimazione di pagamento – contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 14 maggio 2019 ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'intimazione di pagamento n. 29520189002210035000, notificatagli dalla
[...] nell'aprile 2019, limitatamente alla somma di 4.175,96 euro portata dalle cartelle nn. CP_2
29520090001220867000 e 29520120034195679000 relative a contributi previdenziali , somme CP_3
aggiuntive, sanzioni, interessi e accessori, per gli anni dal 2005-2007.
mandatario della sostituita l'udienza dell'11 febbraio 2025 dal deposito telematico di CP_4
note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D. L. n.
73/2021, convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021, la società è stata sciolta e Controparte_2
dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione della Regione Siciliana è svolto dall' che, a titolo universale, è subentrata nei rapporti giuridici Controparte_1
attivi e passivi della CP_4
3.- Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, in ragione della tardività dell'opposizione, poiché proposta oltre il termine di 40 gg. di cui all'art. 24, comma 6, d.lgs. n. 46/1999.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ribadito, da ultimo, da
Cass. n. 18256/2020) “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999 ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)”. In particolare, la S.C. ha precisato che ove “il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine di prescrizione in epoca successiva alla, sia pur contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria dell'opposizione ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 e la seconda volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo di pronuncia su ciascuna di esse”.
Nel caso di specie, dagli atti prodotti dai resistenti emerge che l'avviso di intimazione n.
29520189002210035000 è stato notificato in data 25 marzo 2019 mediante raccomandata AR consegnata a mani di sicchè il ricorso giudiziale è stato depositato oltre il predetto Persona_1
termine.
3.- Quanto all'eccezione di prescrizione maturata successivamente va rilevato che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime, non avendo gli enti allegato l'esistenza di detti atti.
Inoltre, è ius receptum che la mancata impugnazione della cartella di pagamento nel termine di decadenza previsto dalla legge produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve - eventualmente previsto - in quello ordinario decennale, di cui all'art. 2953 c.c.. Invero, la cartella notificata e non impugnata entro quaranta giorni non può essere assimilata a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito ivi contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale in conformità a quanto previsto per l'actio iudicati (v. S.U. Cass. n. 23397/2016; n. 26213/2021, n. 11760/2019).
Orbene, dagli estratti di ruolo prodotti dall' emerge che la Controparte_1
cartella n. 29520090001220867000 è stata notificata in data 24 luglio 2009 mediante raccomandata
AR consegnata a mani di suocera convivente. Persona_2
Tale notifica deve ritenersi pienamente valida, non avendo il ricorrente eccepito nulla circa l'eventuale inesistenza con il consegnatario di un rapporto comportante la qualifica di delegato alla ricezione ovvero dell'occasionalità della sua presenza (v. Cass. n. 8418/2018 e n. 28591/2017, secondo cui in caso di notificazione ai sensi dell'art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ovvero di vicina di casa ovvero di vicina di casa, di chi ha ricevuto l'atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell'atto, che contesti la validità della notificazione,
l'onere di fornire la prova contraria).
Successivamente in data 22 febbraio 2013 è stato notificato personalmente al l'avviso Pt_1
d'intimazione n. 29520119033383762 e in data 03 gennaio 2017 a , addetta alla Controparte_6
casa, ufficio o azienda, il preavviso di fermo amministrativo fascicolo 2016/0020006.
La cartella n. 29520120034195679 è stata notificata in data 22 marzo 2013 mediante raccomandata AR consegnata al ricorrente;
successivamente in data 26 ottobre 2016 è stata notificata sempre al destinatario l'intimazione n. 29520169001723540 e in data 03 gennaio 2017 il preavviso di fermo amministrativo fascicolo 2016/0020006.
Alla data di ricezione dell'intimazione impugnata, dunque, il quinquennio non era ancora decorso.
4.- Tuttavia, come confermato da la quale ha depositato su invito dell'ufficio gli estratti CP_7
di ruolo aggiornati, i due titoli in questione sono stati nelle more azzerati ex lege.
Infatti, la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto lo stralcio automatico delle cartelle di importo residuo fino a mille euro affidate ad tra il 1 gennaio 2000 e il 31 Controparte_1 dicembre 2015. Successivamente l'art. 1, comma 222, legge n. 197/2022, ha disposto che “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,
n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n.
145”.
Quanto alla definizione di “carico” questo ufficio, con sentenza n. 492/2024 (le cui motivazioni ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) ha già precisato che, in assenza di definizione da parte del legislatore, soccorre la circolare n. 2/E dell' , recante chiarimenti in tema di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. Controparte_1
193/2016. Essa, al punto 2), chiarisce che “Nel modello del prospetto di ruolo approvato con decreto dirigenziale dell'11 novembre 1999 è previsto che, per ogni ruolo, sia esposto il numero di “partite” in esso contenute. Il ruolo è quindi composto da una pluralità di “partite”. Ai fini dell'applicazione del disposto normativo di cui al predetto comma 13-bis, per singolo carico deve intendersi la singola partita di ruolo. La “partita” costituisce dunque l'unità non frazionabile di riferimento”.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese processuali tenuto conto dello ius superveniens (v. sul punto Cass. n. 15471/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa tra le parti le spese del giudizio. Messina, 14.2.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro