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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3132/2024
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma terzo, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2024 promossa da:
CO SE (C.F. [...]), rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dall'Avv. Pietro Zannini
ATTORE contro
INNOVATY HOUSE S.R.L. (p. iva 01777170331), rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Filippo Rossi e Alessandro Zanelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI come in atti pagina 1 di 11 pagina 2 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.1.- La domanda di risoluzione del contratto d'appalto proposta dall'attore
(committente) nei confronti della convenuta (appaltatrice) è fondata per le ragioni che si vengono di seguito ad esporre.
1.2.1.- Non è contestato in atti che nel luglio del 2021 le parti hanno concluso un contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione, previa demolizione del fabbricato preesistente sul terreno, di un'unità abitativa in legno chiavi in mano per il corrispettivo a corpo di 370.000,00 euro, con la comune intenzione di fruire, per una parte significativa dei lavori, delle agevolazioni fiscali di cui al c.d. bonus 110 (doc. 3 attore). Risulta, poi, dimostrato per tabulas (docc. 5 e
6 attore) anche che il committente, che riveste la qualifica di consumatore, tra il luglio del 2021 ed il settembre del 2021, abbia pagato a titolo di acconto all'appaltatrice la somma di 110.000,00 euro, pari, cioè, complessivamente a circa un terzo del valore dell'opera appaltata, in deroga all'art. 1665 cod. civ.
1.2.2.- Né durante le trattative, né nei mesi successivi alla stipula del contratto d'appalto risulta che l'appaltatrice abbia: - mosso osservazioni al progetto dell'opera (rispetto al quale il Comune aveva già rilasciato il relativo titolo edilizio); - riscontrato l'esistenza di ostacoli di carattere idrogeologico;
- evidenziato difficoltà nel realizzare una parte dei lavori appaltati. Il progetto, pertanto, risulta essere stato esaminato dalla società appaltatrice (operatore professionale del settore), senza alcun rilievo rispetto alla sua concreta fattibilità.
1.3.- Ebbene, a distanza di circa dieci mesi dalla conclusione del contratto (e, segnatamente, al 31.5.22), nonostante i reiterati solleciti del committente come risulta dalla messaggistica vocale prodotta in atti, risultano essere state eseguite dall'imprenditore EO CH cui
l'appaltatrice aveva affidato in subappalto una parte dei lavori, soltanto una parte minima delle opere appaltate e, segnatamente, i soli lavori di demolizione del fabbricato esistente e, cioè, opere meramente propedeutiche all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto (doc. 19, attore).
1.4.- Si tratta, segnatamente, di lavori per l'importo di euro 18.500,00 e, quindi, pari al 5% circa complessivo dell'appalto. Tali lavori sono stati iniziati dal subappaltatore, peraltro, soltanto l'11.5.22 e, quindi, a distanza di oltre pagina 3 di 11 nove mesi dalla stipula del contratto (che, si ripete, era avvenuta nel luglio dell'anno prima ed è stata accompagnata dal versamento di un acconto di
110.000,00 euro).
1.5.1.- Tale significativo ritardo nell'incedere delle lavorazioni non è stato giustificato dall'appaltatrice. In particolare, la debitrice dell'obbligazione di facere non ha allegato (vedi art. 1218 cod. civ.), quel fatto esterno alla propria sfera organizzativa che le avrebbe impedito di eseguire i lavori per uno iato temporale così rimarchevolmente lungo, procrastinando di fatto l'inizio effettivo delle lavorazioni per almeno dieci mesi dalla stipula del contratto e dal ricevimento di un'ingente anticipazione finanziaria da parte del committente.
1.5.2.- Tale anticipazione, invero, consentiva all'appaltatrice di pagare il subappaltatore, una parte significativa del materiale edile e le maestranze e, quindi, quantomeno di cominciare l'inizio della costruzione della casetta in legno, atteso che non sono stati dedotti e provati ostacoli di carattere amministrativo o, comunque, indipendenti dalla sfera di organizzazione della forza lavoro e del capitale da parte dell'appaltatrice, tali da giustificare una stasi pressocché assoluta del cantiere di circa dieci mesi.
1.6.- Invece, l'appaltatrice ha incassato i soldi anticipati dal committente e per lunghi mesi è rimasta sostanzialmente inerte, limitandosi a subappaltare a terzi le lavorazioni preliminari e propedeutiche all'esecuzione del nocciolo duro delle lavorazioni appaltate.
1.7.- In tale contesto è, quindi, evidente come non è affatto credibile la deduzione difensiva dell'appaltatrice che, alla data della domanda giudiziale
(maggio 2024), la mancata esecuzione dei lavori sarebbe dovuta al fatto che, in data 15.7.22 (dunque un anno dopo la stipula del contratto), il direttore dei lavori avrebbe comunicato all'appaltatrice che l'opera avrebbe dovuto essere eseguita in cemento armato piuttosto che in legno.
1.8.- A quella data, infatti, l'appaltatrice risultava già gravemente inadempiente all'esecuzione delle proprie obbligazioni, atteso che a distanza di un anno, senza giustificato motivo, aveva ingiustificatamente eseguito soltanto una parte minima delle opere appaltate, pur avendo ricevuto un acconto cospicuo da parte del committente e, per le ragioni che si diranno infra, non aveva neppure ancora provveduto all'acquisto dei materiali ed alla stesura di un cronoprogramma delle lavorazioni affidatele.
pagina 4 di 11 1.9.- L'appaltatrice, d'altra parte, ove realmente la causa del suo inadempimento fossero le variazioni al progetto ordinate dal committente attraverso il direttore dei lavori, avrebbe subito dovuto tempestivamente contestare la legittimità della variante, invocando, se del caso, il presupposto di cui all'art. 1661, comma 2°, cod. civ. (disposizione che disciplina le varianti ordinate dal committente), ed offrire la prosecuzione dei lavori secondo il progetto originario oppure, ove ne sussistano i presupposti, esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 1662, comma 2°, cod. civ. (disposizione che disciplina le varianti che, invece, sono necessarie all'esecuzione del progetto).
1.10.- Orbene, questa situazione palesa che la richiesta di variante progettuale non è la reale causa della sostanziale mancata attuazione del programma negoziale, perché, anche se non vi fosse stata, al luglio del 2022 l'appaltatrice si trovava in una situazione di sostanziale incapacità ad adempiere, atteso che,
a distanza di un anno dalla stipula del contratto, non provvedeva al pagamento del subappaltatore e non aveva ancora iniziato le opere di costruzione in legno del fabbricato, ma solo quelle propedeutiche tramite il ricorso al subappalto: trascorso un anno, quindi, il programma negoziale era ancora vieppiù inattuato.
1.11.- Da quanto premesso, questo giudice trae, pertanto, il convincimento che il ritardo nell'adempimento abbia assunto dimensioni tali da comportare un sostanziale rifiuto dell'appaltatrice a voler adempiere oppure da manifestare una situazione di incapacità strutturale della debitrice ad adempiere. Tale situazione, pertanto, non può che comportare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.; le quali disposizioni, come è noto, trovano applicazione anche al contratto d'appalto, nelle ipotesi in cui l'opera non sia stata consegnata dall'appaltatrice al committente oppure non sia stata terminata.
1.12.- In ogni caso, anche cioè a voler prescindere dall'assorbente considerazione di cui al punto precedente, il ritardo nell'adempimento è, comunque, tale da giustificare la domanda di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza, in considerazione del fatto che “una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento, potendo se del caso concorrere ad attenuarne l'intensità, ma non potendo di per sé
pagina 5 di 11 escludere la ricorrenza dell'inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14409).
1.13.- Ebbene, nel caso di specie, è solare come, sia il ritardo accumulato dall'appaltatrice rispetto allo stato delle lavorazioni che era ragionevole attendersi alla luce della natura dell'appalto e dell'anticipazione finanziaria del committente, sia la modesta entità delle opere realizzate, siano sintomatiche di un ritardo non tollerabile per il creditore dell'obbligazione, ovverosia di entità tale da frustrare il suo interesse all'attuazione del programma negoziale da parte dell'appaltatrice.
1.14.- Infatti, sebbene nel contratto de quo non fosse stato convenuto un termine finale per la consegna dell'opera finita, occorre, però, anche considerare che “la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo … di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 cod. civ.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass.
19414/ 2010). In sostanza, la mancata espressa indicazione del termine non deve portare ad affermare necessariamente che un termine non c'è affatto, o ricavare da tale mancata indicazione addirittura la conclusione che non c'è una obbligazione. La mancata espressa indicazione di un termine ad adempiere può essere supplita dal giudice, oltre ovviamente che quando ne è espressamente richiesto (articolo 1183 c.c.), anche quando il rispetto del termine è presupposto per giudicare di un'azione di risoluzione o di esatto adempimento, non potendo darsi vincoli obbligatori perpetui” (cfr. Cass. 8.7.2020, n. 14232).
1.15.- Ora non vi è chi non veda come una situazione di fermo cantiere ingiustificatamente protratta per circa dieci mesi1 esponga il committente ai rischi delle sopravvenienze (quali, in primis, quelli disciplinati dall'art. 1664, comma primo, cod. civ.) e, in quanto tale, frustri il suo interesse all'attuazione del programma negoziale, secondo l'assetto d'interessi originario. 1 Pari, quindi, quasi al massimo del periodo consentito dall'art. 15, comma 1, d.p.r. 380/2001 per evitare la decadenza del permesso di costruire nei rapporti tra committente e Pubblica Amministrazione. pagina 6 di 11 2.1.- Quale corollario dell'accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto che, come è quello d'appalto di un'opera, non è sussumibile nella categoria, né dei contratti ad esecuzione continuata, né dei contratti ad esecuzione periodica, consegue il venir meno, con effetti retroattivi, del vincolo negoziale (cfr. art. 1458, comma 1°, cod. civ.). Ne deriva, quindi, l'obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto caducato con effetti ex tunc.
2.2.- Deve essere, allora, accolta anche la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta ex art. 2033 cod. civ. dal committente, in quanto l'appaltatrice non ha più titolo per trattenere le somme incassate in acconto rispetto ad un contratto che, essendo stato risolto, non rappresenta più la causa giustificatrice di questo pagamento.
2.3.- Ai fini della determinazione della somma dovuta, a tale titolo, dall'appaltatrice al committente occorre, però, anche considerare che "in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo v. Cass. 22065/2022 e Cass. 4225/2022; cfr. anche
Cass. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato")" (in senso conforme, Cass.
21/06/2013, n. 15705; Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass. 30/06/2015, n.
13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640) … con specifico riferimento al criterio di liquidazione delle opere realizzate prima della risoluzione del rapporto negoziale, è orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 22065/2022, in connessione con Cass. nn. 15705/2013, 3455/2015) che, nell'operatività del congegno restitutorio dell'art. 1458, c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore sia rappresentato dal "prezzo" delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17710).
pagina 7 di 11 2.4.1.- Tanto premesso, occorre considerare che l'appaltatrice, tramite l'attività svolta dal subappaltatore EO CH ha realizzato opere, sino alla data del 31.5.22, per 18.503,74 euro e che tali opere risultano dal consuntivo dimesso dallo stesso committente sub doc. 19) e, dunque, devono ritenersi pacifiche.
2.4.2.- Per quel che riguarda, invece, le opere eseguite da EO CH di cui al diverso consuntivo sub doc. 20), alla luce delle emergenze processuali, non è possibile affermare che le stesse siano state eseguite da quest'ultimo su incarico della convenuta Innovaty House s.r.l., atteso che l'imprenditore ne ha chiesto il pagamento direttamente all'odierno attore, negando così l'esistenza, per queste opere, di un rapporto di subappalto con Innovaty House s.r.l. ed affermando, per contro, un rapporto diretto con il committente.
2.4.3.- Il valore di tali opere non può essere, quindi, conteggiato nel valore delle opere realizzate in cantiere direttamente o indirettamente (per tramite, cioè, del subappaltatore) da Innovaty House s.r.l. e, quindi, non può essere portato in detrazione da quanto la convenuta deve restituire all'attore per effetto delle obbligazioni restitutorie scaturenti dalla risoluzione del contratto d'appalto. Se, di fatti, l'appaltatrice disconosce che una determinata parte delle opere sia stata eseguita in regime di subappalto (sostenendo, al contrario, che il committente abbia incaricato direttamente un terzo imprenditore), non può, poi, giovarsi di tale attività al fine di determinare il valore delle opere da essa realizzate in cantiere e di cui il committente deve indennizzarla.
2.4.4.- Neppure può tenersi conto del valore dei materiali che la convenuta avrebbe acquistato per il cantiere de quo. Invero, in disparte dalla circostanza che non è stata offerta alcuna prova documentale del loro effettivo acquisto2
(ma è stato articolato solo un generico e, dunque, inammissibile capitolo di prova orale), gli è che, comunque, detto materiale ben potrebbe essere impiegato dalla convenuta in altri cantieri, essendo afferente alla realizzazione di un bene immobile con caratteristiche ordinarie. Esso non rappresenta, pertanto, per la convenuta una perdita patrimoniale e, atteso lo stato di 2 Tramite la produzione in giudizio di fatture e documenti di trasporto o estratti delle scritture commerciali che un imprenditore commerciale deve obbligatoriamente tenere per legge a pena, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, quantomeno del delitto di cui all'art. 323 c.c.i.i. pagina 8 di 11 abbandono del cantiere e l'assenza di questo materiale in situ, neppure una fonte di lucro per il committente.
2.5.- Ciò posto occorre, quindi, tenere conto, nei limiti suesposti, della difesa proposta in via subordinata dall'appaltatrice e cioè del valore delle opere realizzate in esecuzione del contratto d'appalto risolto, le quali sono pari ai lavori realizzati dal subappaltatore che, da un lato, rimangono opere utilmente acquisite, in forza del principio dell'accessione, al patrimonio del committente e, dall'altro lato, rappresentano una posta passiva (un debito) per l'appaltatrice, la quale dovrà corrispondere il dovuto al subappaltatore.
2.6.- La domanda proposta dall'attore deve essere, quindi, accolta nei limiti della minor somma di euro 91.496,26 pari alla differenza tra il maggior importo dell'acconto versato (euro 110.000,00) e il minor valore delle opere realizzata dal subappaltatore EO CH e per le quali detto imprenditore risulta avere pacificamente ricevuto incarico da Innovaty House s.r.l. Dette spese sono dovute nella misura in cui esse risultano quantificate e documentate in atti sulla base di una produzione documentale proveniente dal medesimo attore e, dunque, per la somma di euro 18.503,74 (doc. 19 attore: consuntivo redatto da EO CH e intestato al legale rappresentante di Innovaty House).
2.7.- L'importo dovuto ex art. 2033 cod. civ. dal committente in considerazione dell'evidente mala fede del percettore del pagamento indebito deve essere maggiorato degli interessi legali: - ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data del 25.1.23 (data della richiesta dell'attore di decorrenza degli interessi come da conclusioni rassegnate in atti) alla data della domanda;
- dalla data della domanda giudiziale al saldo, al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
3.1.- Le spese legali seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico della convenuta. Esse si liquidano in euro 11.268,00, somma pari ai valori medi delle tabelle, ad eccezione del valore minimo applicato alla sola fase di trattazione ed istruttoria, in considerazione del fatto che la fase istruttoria è mancata e vi è solo stata attività di trattazione con lo scambio delle memorie ex art. 171-ter cod. proc. civ. L'importo di cui sopra deve essere maggiorato del contributo forfettario al 15%, di CPA e di IVA.
pagina 9 di 11 3.2.- La convenuta deve, inoltre, rifondere all'attore la somma di 545,00 euro a titolo di contributo unificato.
4.1.- Sussistono, inoltre, i presupposti per procedere alla condanna di cui all'art. 96, comma terzo, cod. civ.
4.2.1.- Mentre, di fatti, l'attore ha rinunciato alla domanda risarcitoria pur di arrivare alla celere definizione del processo (ed evitare il dispendio di ulteriore tempo e risorse economiche per l'attività istruttoria) ed ha preso posizione sulla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., la convenuta, all'udienza rinviata da questo giudice a seguito della formulazione della proposta conciliativa, ingiustificatamente non ha preso alcuna posizione sulla stessa, ma ha reiterato la richiesta di ammissione di mezzi istruttori di prova orale che presentano un manifesto carattere generico o valutativo (come, ad esempio, il cap. 7) che demanda al teste valutazioni prive di alcun supporto documentale o il cap. 15) privo di coordinate temporali e modali di riferimento).
4.2.2.- Si tratta di un silenzio che, sul piano processuale desta sconcerto, perché palesa la volontà, nonostante la complessiva situazione, di non prendere minimamente in considerazione alcuna ipotesi conciliativa.
Successivamente, all'udienza di discussione della causa, la convenuta ha formulato una proposta conciliativa di importo del tutto incongruo e senza accompagnare la stessa, per corroborarne la sua serietà dopo il lungo lasso di tempo intercorso dalla percezione dell'acconto e dalla manifestazione del proprio inadempimento, da un'offerta quantomeno parziale di una somma di denaro banco iudicis. E', quindi, chiaro come la convenuta abbia di fatto sfruttato l'incedere del processo per guadagnare tempo, senza alcuna reale ed effettiva volontà di restituire, neppure in parte, all'attore le ingenti somme di denaro che questi aveva anticipato per un contratto d'appalto rimasto, per quel che concerne l'attività dovuta dall'appaltatrice, sostanzialmente del tutto ineseguito a distanza di circa un anno dalla sua conclusione.
4.2.3.- In questo contesto, tanto le inammissibili istanze istruttorie articolate, quanto l'iniziale rifiuto di prendere posizione sulla proposta conciliativa formulata dal g.i. (seguito, in limine litis, da un'offerta conciliativa di importo incongruo e, comunque, poco credibile), sono sintomatici della volontà di pagina 10 di 11 sfruttare il processo per mascherare la propria incapacità ad adempiere e, dunque, per abusare delle scarse risorse del sistema giustizia.
4.3.- In considerazione della condotta gravemente dilatoria della convenuta e della necessità che la condanna al pagamento della pena privata di cui all'art. 96, comma terzo, cod. civ. abbia realmente effetto deterrente, si determina la misura dell'importo nella metà di quanto liquidato a titolo di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il contratto d'appalto stipulato tra le parti risolto per inadempimento di non scarsa importanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ.;
2) condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro
91.496,26 oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 25.1.23 alla data della notifica dell'atto di citazione, nonché interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
3) condanna la convenuta alla refusione all'attore delle spese legali che si liquidano in euro 11.268,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, più 545 euro di spese vive;
4) condanna la convenuta al pagamento all'attore della pena privata di cui all'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la misura di euro 5.634,00.
Così deciso. Verona, 15/04/2025
Il Giudice
Attilio Burti
pagina 11 di 11
Tribunale di Verona
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Attilio Burti, ai sensi dell'art. 281- sexies, comma terzo, cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3132/2024 promossa da:
CO SE (C.F. [...]), rappresentato e difeso come da procura alle liti in atti dall'Avv. Pietro Zannini
ATTORE contro
INNOVATY HOUSE S.R.L. (p. iva 01777170331), rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Filippo Rossi e Alessandro Zanelli
CONVENUTO
CONCLUSIONI come in atti pagina 1 di 11 pagina 2 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1.1.- La domanda di risoluzione del contratto d'appalto proposta dall'attore
(committente) nei confronti della convenuta (appaltatrice) è fondata per le ragioni che si vengono di seguito ad esporre.
1.2.1.- Non è contestato in atti che nel luglio del 2021 le parti hanno concluso un contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione, previa demolizione del fabbricato preesistente sul terreno, di un'unità abitativa in legno chiavi in mano per il corrispettivo a corpo di 370.000,00 euro, con la comune intenzione di fruire, per una parte significativa dei lavori, delle agevolazioni fiscali di cui al c.d. bonus 110 (doc. 3 attore). Risulta, poi, dimostrato per tabulas (docc. 5 e
6 attore) anche che il committente, che riveste la qualifica di consumatore, tra il luglio del 2021 ed il settembre del 2021, abbia pagato a titolo di acconto all'appaltatrice la somma di 110.000,00 euro, pari, cioè, complessivamente a circa un terzo del valore dell'opera appaltata, in deroga all'art. 1665 cod. civ.
1.2.2.- Né durante le trattative, né nei mesi successivi alla stipula del contratto d'appalto risulta che l'appaltatrice abbia: - mosso osservazioni al progetto dell'opera (rispetto al quale il Comune aveva già rilasciato il relativo titolo edilizio); - riscontrato l'esistenza di ostacoli di carattere idrogeologico;
- evidenziato difficoltà nel realizzare una parte dei lavori appaltati. Il progetto, pertanto, risulta essere stato esaminato dalla società appaltatrice (operatore professionale del settore), senza alcun rilievo rispetto alla sua concreta fattibilità.
1.3.- Ebbene, a distanza di circa dieci mesi dalla conclusione del contratto (e, segnatamente, al 31.5.22), nonostante i reiterati solleciti del committente come risulta dalla messaggistica vocale prodotta in atti, risultano essere state eseguite dall'imprenditore EO CH cui
l'appaltatrice aveva affidato in subappalto una parte dei lavori, soltanto una parte minima delle opere appaltate e, segnatamente, i soli lavori di demolizione del fabbricato esistente e, cioè, opere meramente propedeutiche all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto (doc. 19, attore).
1.4.- Si tratta, segnatamente, di lavori per l'importo di euro 18.500,00 e, quindi, pari al 5% circa complessivo dell'appalto. Tali lavori sono stati iniziati dal subappaltatore, peraltro, soltanto l'11.5.22 e, quindi, a distanza di oltre pagina 3 di 11 nove mesi dalla stipula del contratto (che, si ripete, era avvenuta nel luglio dell'anno prima ed è stata accompagnata dal versamento di un acconto di
110.000,00 euro).
1.5.1.- Tale significativo ritardo nell'incedere delle lavorazioni non è stato giustificato dall'appaltatrice. In particolare, la debitrice dell'obbligazione di facere non ha allegato (vedi art. 1218 cod. civ.), quel fatto esterno alla propria sfera organizzativa che le avrebbe impedito di eseguire i lavori per uno iato temporale così rimarchevolmente lungo, procrastinando di fatto l'inizio effettivo delle lavorazioni per almeno dieci mesi dalla stipula del contratto e dal ricevimento di un'ingente anticipazione finanziaria da parte del committente.
1.5.2.- Tale anticipazione, invero, consentiva all'appaltatrice di pagare il subappaltatore, una parte significativa del materiale edile e le maestranze e, quindi, quantomeno di cominciare l'inizio della costruzione della casetta in legno, atteso che non sono stati dedotti e provati ostacoli di carattere amministrativo o, comunque, indipendenti dalla sfera di organizzazione della forza lavoro e del capitale da parte dell'appaltatrice, tali da giustificare una stasi pressocché assoluta del cantiere di circa dieci mesi.
1.6.- Invece, l'appaltatrice ha incassato i soldi anticipati dal committente e per lunghi mesi è rimasta sostanzialmente inerte, limitandosi a subappaltare a terzi le lavorazioni preliminari e propedeutiche all'esecuzione del nocciolo duro delle lavorazioni appaltate.
1.7.- In tale contesto è, quindi, evidente come non è affatto credibile la deduzione difensiva dell'appaltatrice che, alla data della domanda giudiziale
(maggio 2024), la mancata esecuzione dei lavori sarebbe dovuta al fatto che, in data 15.7.22 (dunque un anno dopo la stipula del contratto), il direttore dei lavori avrebbe comunicato all'appaltatrice che l'opera avrebbe dovuto essere eseguita in cemento armato piuttosto che in legno.
1.8.- A quella data, infatti, l'appaltatrice risultava già gravemente inadempiente all'esecuzione delle proprie obbligazioni, atteso che a distanza di un anno, senza giustificato motivo, aveva ingiustificatamente eseguito soltanto una parte minima delle opere appaltate, pur avendo ricevuto un acconto cospicuo da parte del committente e, per le ragioni che si diranno infra, non aveva neppure ancora provveduto all'acquisto dei materiali ed alla stesura di un cronoprogramma delle lavorazioni affidatele.
pagina 4 di 11 1.9.- L'appaltatrice, d'altra parte, ove realmente la causa del suo inadempimento fossero le variazioni al progetto ordinate dal committente attraverso il direttore dei lavori, avrebbe subito dovuto tempestivamente contestare la legittimità della variante, invocando, se del caso, il presupposto di cui all'art. 1661, comma 2°, cod. civ. (disposizione che disciplina le varianti ordinate dal committente), ed offrire la prosecuzione dei lavori secondo il progetto originario oppure, ove ne sussistano i presupposti, esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 1662, comma 2°, cod. civ. (disposizione che disciplina le varianti che, invece, sono necessarie all'esecuzione del progetto).
1.10.- Orbene, questa situazione palesa che la richiesta di variante progettuale non è la reale causa della sostanziale mancata attuazione del programma negoziale, perché, anche se non vi fosse stata, al luglio del 2022 l'appaltatrice si trovava in una situazione di sostanziale incapacità ad adempiere, atteso che,
a distanza di un anno dalla stipula del contratto, non provvedeva al pagamento del subappaltatore e non aveva ancora iniziato le opere di costruzione in legno del fabbricato, ma solo quelle propedeutiche tramite il ricorso al subappalto: trascorso un anno, quindi, il programma negoziale era ancora vieppiù inattuato.
1.11.- Da quanto premesso, questo giudice trae, pertanto, il convincimento che il ritardo nell'adempimento abbia assunto dimensioni tali da comportare un sostanziale rifiuto dell'appaltatrice a voler adempiere oppure da manifestare una situazione di incapacità strutturale della debitrice ad adempiere. Tale situazione, pertanto, non può che comportare l'accoglimento della domanda di risoluzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.; le quali disposizioni, come è noto, trovano applicazione anche al contratto d'appalto, nelle ipotesi in cui l'opera non sia stata consegnata dall'appaltatrice al committente oppure non sia stata terminata.
1.12.- In ogni caso, anche cioè a voler prescindere dall'assorbente considerazione di cui al punto precedente, il ritardo nell'adempimento è, comunque, tale da giustificare la domanda di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza, in considerazione del fatto che “una protratta tolleranza del ritardo della controparte costituisce solo uno degli elementi da valutare ai fini dell'accertamento della gravità dell'inadempimento, potendo se del caso concorrere ad attenuarne l'intensità, ma non potendo di per sé
pagina 5 di 11 escludere la ricorrenza dell'inadempimento ove protrattosi oltre la tolleranza del creditore” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14409).
1.13.- Ebbene, nel caso di specie, è solare come, sia il ritardo accumulato dall'appaltatrice rispetto allo stato delle lavorazioni che era ragionevole attendersi alla luce della natura dell'appalto e dell'anticipazione finanziaria del committente, sia la modesta entità delle opere realizzate, siano sintomatiche di un ritardo non tollerabile per il creditore dell'obbligazione, ovverosia di entità tale da frustrare il suo interesse all'attuazione del programma negoziale da parte dell'appaltatrice.
1.14.- Infatti, sebbene nel contratto de quo non fosse stato convenuto un termine finale per la consegna dell'opera finita, occorre, però, anche considerare che “la mancata previsione di un termine entro il quale la prestazione debba essere consensualmente eseguita, non sempre impone alla parte adempiente l'obbligo … di far ricorso al giudice a norma e per gli effetti di cui all'art. 1183 cod. civ.. In relazione agli usi, alla natura del rapporto negoziale ed all'interesse delle parti, infatti, può essere sufficiente che sia decorso un congruo spazio di tempo dalla conclusione del contratto, per cui possa ritenersi in concreto superato ogni limite di normale tolleranza (Cass.
19414/ 2010). In sostanza, la mancata espressa indicazione del termine non deve portare ad affermare necessariamente che un termine non c'è affatto, o ricavare da tale mancata indicazione addirittura la conclusione che non c'è una obbligazione. La mancata espressa indicazione di un termine ad adempiere può essere supplita dal giudice, oltre ovviamente che quando ne è espressamente richiesto (articolo 1183 c.c.), anche quando il rispetto del termine è presupposto per giudicare di un'azione di risoluzione o di esatto adempimento, non potendo darsi vincoli obbligatori perpetui” (cfr. Cass. 8.7.2020, n. 14232).
1.15.- Ora non vi è chi non veda come una situazione di fermo cantiere ingiustificatamente protratta per circa dieci mesi1 esponga il committente ai rischi delle sopravvenienze (quali, in primis, quelli disciplinati dall'art. 1664, comma primo, cod. civ.) e, in quanto tale, frustri il suo interesse all'attuazione del programma negoziale, secondo l'assetto d'interessi originario. 1 Pari, quindi, quasi al massimo del periodo consentito dall'art. 15, comma 1, d.p.r. 380/2001 per evitare la decadenza del permesso di costruire nei rapporti tra committente e Pubblica Amministrazione. pagina 6 di 11 2.1.- Quale corollario dell'accoglimento della domanda di risoluzione di un contratto che, come è quello d'appalto di un'opera, non è sussumibile nella categoria, né dei contratti ad esecuzione continuata, né dei contratti ad esecuzione periodica, consegue il venir meno, con effetti retroattivi, del vincolo negoziale (cfr. art. 1458, comma 1°, cod. civ.). Ne deriva, quindi, l'obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto in esecuzione del contratto caducato con effetti ex tunc.
2.2.- Deve essere, allora, accolta anche la domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo proposta ex art. 2033 cod. civ. dal committente, in quanto l'appaltatrice non ha più titolo per trattenere le somme incassate in acconto rispetto ad un contratto che, essendo stato risolto, non rappresenta più la causa giustificatrice di questo pagamento.
2.3.- Ai fini della determinazione della somma dovuta, a tale titolo, dall'appaltatrice al committente occorre, però, anche considerare che "in tema di risoluzione del contratto di appalto, trova applicazione la regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., circa l'efficacia retroattiva della relativa statuizione, sicché, pronunciata la risoluzione, i crediti e i debiti derivanti da quel contratto si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti, per ciascuno dei quali si verifica, a prescindere dall'imputabilità dell'inadempimento, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum" (da ultimo v. Cass. 22065/2022 e Cass. 4225/2022; cfr. anche
Cass. 6181/2011, per cui la risoluzione del contratto di appalto per colpa dell'appaltatore non osta a che questi "abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato")" (in senso conforme, Cass.
21/06/2013, n. 15705; Cass. 20/02/2015, n. 3455; Cass. 30/06/2015, n.
13405; Cass. 30/10/2018, n. 27640) … con specifico riferimento al criterio di liquidazione delle opere realizzate prima della risoluzione del rapporto negoziale, è orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 22065/2022, in connessione con Cass. nn. 15705/2013, 3455/2015) che, nell'operatività del congegno restitutorio dell'art. 1458, c.c., il controvalore delle prestazioni già eseguite da riconoscere all'appaltatore sia rappresentato dal "prezzo" delle opere realizzate, quale equivalente pecuniario della dovuta restitutio in integrum” (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17710).
pagina 7 di 11 2.4.1.- Tanto premesso, occorre considerare che l'appaltatrice, tramite l'attività svolta dal subappaltatore EO CH ha realizzato opere, sino alla data del 31.5.22, per 18.503,74 euro e che tali opere risultano dal consuntivo dimesso dallo stesso committente sub doc. 19) e, dunque, devono ritenersi pacifiche.
2.4.2.- Per quel che riguarda, invece, le opere eseguite da EO CH di cui al diverso consuntivo sub doc. 20), alla luce delle emergenze processuali, non è possibile affermare che le stesse siano state eseguite da quest'ultimo su incarico della convenuta Innovaty House s.r.l., atteso che l'imprenditore ne ha chiesto il pagamento direttamente all'odierno attore, negando così l'esistenza, per queste opere, di un rapporto di subappalto con Innovaty House s.r.l. ed affermando, per contro, un rapporto diretto con il committente.
2.4.3.- Il valore di tali opere non può essere, quindi, conteggiato nel valore delle opere realizzate in cantiere direttamente o indirettamente (per tramite, cioè, del subappaltatore) da Innovaty House s.r.l. e, quindi, non può essere portato in detrazione da quanto la convenuta deve restituire all'attore per effetto delle obbligazioni restitutorie scaturenti dalla risoluzione del contratto d'appalto. Se, di fatti, l'appaltatrice disconosce che una determinata parte delle opere sia stata eseguita in regime di subappalto (sostenendo, al contrario, che il committente abbia incaricato direttamente un terzo imprenditore), non può, poi, giovarsi di tale attività al fine di determinare il valore delle opere da essa realizzate in cantiere e di cui il committente deve indennizzarla.
2.4.4.- Neppure può tenersi conto del valore dei materiali che la convenuta avrebbe acquistato per il cantiere de quo. Invero, in disparte dalla circostanza che non è stata offerta alcuna prova documentale del loro effettivo acquisto2
(ma è stato articolato solo un generico e, dunque, inammissibile capitolo di prova orale), gli è che, comunque, detto materiale ben potrebbe essere impiegato dalla convenuta in altri cantieri, essendo afferente alla realizzazione di un bene immobile con caratteristiche ordinarie. Esso non rappresenta, pertanto, per la convenuta una perdita patrimoniale e, atteso lo stato di 2 Tramite la produzione in giudizio di fatture e documenti di trasporto o estratti delle scritture commerciali che un imprenditore commerciale deve obbligatoriamente tenere per legge a pena, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, quantomeno del delitto di cui all'art. 323 c.c.i.i. pagina 8 di 11 abbandono del cantiere e l'assenza di questo materiale in situ, neppure una fonte di lucro per il committente.
2.5.- Ciò posto occorre, quindi, tenere conto, nei limiti suesposti, della difesa proposta in via subordinata dall'appaltatrice e cioè del valore delle opere realizzate in esecuzione del contratto d'appalto risolto, le quali sono pari ai lavori realizzati dal subappaltatore che, da un lato, rimangono opere utilmente acquisite, in forza del principio dell'accessione, al patrimonio del committente e, dall'altro lato, rappresentano una posta passiva (un debito) per l'appaltatrice, la quale dovrà corrispondere il dovuto al subappaltatore.
2.6.- La domanda proposta dall'attore deve essere, quindi, accolta nei limiti della minor somma di euro 91.496,26 pari alla differenza tra il maggior importo dell'acconto versato (euro 110.000,00) e il minor valore delle opere realizzata dal subappaltatore EO CH e per le quali detto imprenditore risulta avere pacificamente ricevuto incarico da Innovaty House s.r.l. Dette spese sono dovute nella misura in cui esse risultano quantificate e documentate in atti sulla base di una produzione documentale proveniente dal medesimo attore e, dunque, per la somma di euro 18.503,74 (doc. 19 attore: consuntivo redatto da EO CH e intestato al legale rappresentante di Innovaty House).
2.7.- L'importo dovuto ex art. 2033 cod. civ. dal committente in considerazione dell'evidente mala fede del percettore del pagamento indebito deve essere maggiorato degli interessi legali: - ex art. 1284, comma primo, cod. civ. dalla data del 25.1.23 (data della richiesta dell'attore di decorrenza degli interessi come da conclusioni rassegnate in atti) alla data della domanda;
- dalla data della domanda giudiziale al saldo, al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, cod. civ.
3.1.- Le spese legali seguono la soccombenza e devono essere, pertanto, poste a carico della convenuta. Esse si liquidano in euro 11.268,00, somma pari ai valori medi delle tabelle, ad eccezione del valore minimo applicato alla sola fase di trattazione ed istruttoria, in considerazione del fatto che la fase istruttoria è mancata e vi è solo stata attività di trattazione con lo scambio delle memorie ex art. 171-ter cod. proc. civ. L'importo di cui sopra deve essere maggiorato del contributo forfettario al 15%, di CPA e di IVA.
pagina 9 di 11 3.2.- La convenuta deve, inoltre, rifondere all'attore la somma di 545,00 euro a titolo di contributo unificato.
4.1.- Sussistono, inoltre, i presupposti per procedere alla condanna di cui all'art. 96, comma terzo, cod. civ.
4.2.1.- Mentre, di fatti, l'attore ha rinunciato alla domanda risarcitoria pur di arrivare alla celere definizione del processo (ed evitare il dispendio di ulteriore tempo e risorse economiche per l'attività istruttoria) ed ha preso posizione sulla proposta conciliativa del giudice ex art. 185-bis c.p.c., la convenuta, all'udienza rinviata da questo giudice a seguito della formulazione della proposta conciliativa, ingiustificatamente non ha preso alcuna posizione sulla stessa, ma ha reiterato la richiesta di ammissione di mezzi istruttori di prova orale che presentano un manifesto carattere generico o valutativo (come, ad esempio, il cap. 7) che demanda al teste valutazioni prive di alcun supporto documentale o il cap. 15) privo di coordinate temporali e modali di riferimento).
4.2.2.- Si tratta di un silenzio che, sul piano processuale desta sconcerto, perché palesa la volontà, nonostante la complessiva situazione, di non prendere minimamente in considerazione alcuna ipotesi conciliativa.
Successivamente, all'udienza di discussione della causa, la convenuta ha formulato una proposta conciliativa di importo del tutto incongruo e senza accompagnare la stessa, per corroborarne la sua serietà dopo il lungo lasso di tempo intercorso dalla percezione dell'acconto e dalla manifestazione del proprio inadempimento, da un'offerta quantomeno parziale di una somma di denaro banco iudicis. E', quindi, chiaro come la convenuta abbia di fatto sfruttato l'incedere del processo per guadagnare tempo, senza alcuna reale ed effettiva volontà di restituire, neppure in parte, all'attore le ingenti somme di denaro che questi aveva anticipato per un contratto d'appalto rimasto, per quel che concerne l'attività dovuta dall'appaltatrice, sostanzialmente del tutto ineseguito a distanza di circa un anno dalla sua conclusione.
4.2.3.- In questo contesto, tanto le inammissibili istanze istruttorie articolate, quanto l'iniziale rifiuto di prendere posizione sulla proposta conciliativa formulata dal g.i. (seguito, in limine litis, da un'offerta conciliativa di importo incongruo e, comunque, poco credibile), sono sintomatici della volontà di pagina 10 di 11 sfruttare il processo per mascherare la propria incapacità ad adempiere e, dunque, per abusare delle scarse risorse del sistema giustizia.
4.3.- In considerazione della condotta gravemente dilatoria della convenuta e della necessità che la condanna al pagamento della pena privata di cui all'art. 96, comma terzo, cod. civ. abbia realmente effetto deterrente, si determina la misura dell'importo nella metà di quanto liquidato a titolo di spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il contratto d'appalto stipulato tra le parti risolto per inadempimento di non scarsa importanza ex artt. 1453 e 1455 cod. civ.;
2) condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di euro
91.496,26 oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data del 25.1.23 alla data della notifica dell'atto di citazione, nonché interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto, cod. civ., dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
3) condanna la convenuta alla refusione all'attore delle spese legali che si liquidano in euro 11.268,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge, più 545 euro di spese vive;
4) condanna la convenuta al pagamento all'attore della pena privata di cui all'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per la misura di euro 5.634,00.
Così deciso. Verona, 15/04/2025
Il Giudice
Attilio Burti
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