TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1761/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1761/2023 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARDELLINI RAFFAELE giusta procura in atti;
appellante contro
( ) e ( ) Controparte_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. IACHINI IVO giusta procura in atti;
appellati
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva impugnazione avverso CP_1
la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 174/2022 depositata in data 30.05.2023 spiegando che, nel giudizio di primo grado, gli attori e avevano chiesto di accertare Controparte_2 CP_3
il proprio diritto al rimborso di due buoni fruttiferi postali, serie 18Z e, dunque, delle somme riportate nei suddetti buoni oltre interessi di legge maturati alla loro scadenza, nonché gli ulteriori interessi legali dalla scadenza sino al soddisfo. Chiedevano al Giudice di Pace, in particolare, di accertare la non opponibilità del decorso della prescrizione stante l'impossibilità di conoscere la scadenza dei citati titoli e stante la mancata consegna, al momento della sottoscrizione, del Foglio Informativo, con conseguente rimborso delle somme portate dai citati buoni.
Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda degli attori, con la sentenza oggi impugnata, condannava
“ in persona del suo legale rappresentante p.t. a rimborsare a e Controparte_4 Controparte_2
le somme riportate nei buoni fruttiferi in loro possesso, oltre interessi legali dalla CP_3
scadenza al saldo. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
pagina 1 di 8 complessivi euro 1.390,00 di cui euro 1.265,00 per diritti ed onorario e il resto per spese, oltre oneri di legge.”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello, ritenendola ingiusta ed errata, affidando CP_1
l'impugnazione a due distinti motivi. Con il primo motivo di appello lamentava l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, delle risultanze istruttorie mentre con il secondo motivo di appello, lamentava il contrasto della sentenza con la disciplina di settore di cui al DM 19.12.2000 - artt 6 e 8.
Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere il presente appello e per
l'effetto riformare la sentenza n. 174/2023 resa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno depositata il
30/05/2023 nel giudizio RG. 3734/2022 non notificata e per l'effetto rigettare la domanda dei sigg.ri
e con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alla Controparte_2 CP_5
restituzione della somma erogata da in esecuzione della sentenza impugnata come sopra CP_1
indicata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”.
Si costituivano nel presente giudizio di appello e eccependo, Controparte_2 CP_5
innanzitutto, l'inammissibilità dell'appello proposto per difetto della specificità dei motivi ex art. 342
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza di entrambi i motivi di appello per avere il giudice di pace correttamente valutato le risultanze istruttorie ed applicato la disciplina vigente, così come interpretata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Concludeva, dunque, chiedendo “di respingere l'appello promosso da perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Controparte_4 sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 4 aprile 2025 – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e, in quella sede, deciso con la presente sentenza ex art. 350 bis c.p.c. e 281 sexies c.p.c.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dalle parti appellanti, di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. in considerazione della strumentalità della stessa.
Sono evidenti, infatti, anche a seguito di una sommaria lettura dell'atto di appello, sia lo specifico capo della decisione impugnato sia “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, sia “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Va innanzitutto precisato che, se è vero che la chiarezza e sinteticità dell'atto di appello non possano mai portare ad una indebita compressione dell'esercizio del diritto di difesa delle parti è anche vero che le regole poste dalle norme processual civilistiche in tema di redazione dell'atto di appello, non potrebbero in alcun modo essere intese in maniera a tal punto formalistica da impedire il raggiungimento dello scopo del processo (ovvero, quello di giungere ad una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia). Si è detto, infatti, (già prima della riforma del 2022)
pagina 2 di 8 che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. civ. n.
40560/2021).
Nel caso che ci occupa, le doglianze avverso il percorso giuridico argomentativo del giudice di prime cure, si ritiene sufficientemente chiaro tanto che la stessa parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, argomentando puntualmente, su ciascun motivo di appello, e confermando così di aver ben chiari i motivi dell'impugnazione e le parti della pronuncia censurate.
Ciò chiarito, come anticipato, con il primo motivo di appello lamentavano l'errata CP_1
valutazione, da parte del giudice di prime cure, della testimonianza della dipendente di , CP_1
ritenuta in sentenza generica in quanto riferita non al caso specifico ma alla prassi dell'ufficio, valutazione che aveva indotto il giudice di pace a ritenere assente la prova dell'effettiva consegna del foglio informativo. Affermava , invece, l'assoluta pregnanza delle dichiarazioni della CP_1
teste con la conseguenza che il giudice di pace non avrebbe potuto ritenere sussistente la Tes_1
mancata consegna del foglio informativo. Con il secondo motivo di appello, invece, CP_1
censurava la decisione di prime cure nella parte in cui, senza tener conto del fatto che per pacifica giurisprudenza di legittimità i Buoni Postali Fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non è contenuta solo in un contratto tra ed il titolare, ma anche CP_1
nelle norme di cui al DPR 156/73, al DPR 256/89 e nei relativi Decreti Ministeriali e senza tener conto della disciplina di settore di cui al DM 19.12.2000- artt 6 e 8 rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, nonostante la disciplina di settore prevedesse chiaramente la scadenza in 18 mesi e la prescrizione in dieci anni dalla data di scadenza.
Entrambi i motivi di appello, stante la stretta connessione tra di essi, andranno congiuntamente esaminati per essere rigettati, in quanto infondati.
Come noto, l'art. 2 co. 2 d.lgs. 284/99 ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, tra l'altro, che l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono pagina 3 di 8 indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1); per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1); i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4); l'intermediario espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1) e che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8 co. 1).
Ciò posto, è pacifico che – come pure sostenuto dall'appellante – in omaggio alla maggioritaria e condivisibile giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) i buoni fruttiferi postali sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. con la conseguenza che sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi – avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Proprio tale inquadramento giuridico, giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato (cfr. Corte Cost. 303/1988) intercorrente tra l'investitore e l'intermediario nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Ciò significa che, per un verso, il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto (cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) e, per altro verso, che in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
Se ciò è vero, non può tuttavia negarsi che l'investitore debba comunque essere messo in condizione di esercitare diligentemente il citato onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto così come peraltro previsto dalla legge che impone in capo a sia obblighi CP_1
pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000) sia obblighi di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono (art. 3 co.1.), obblighi finalizzati a rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.). Obblighi questi chiaramente indirizzati ad annullare - o pagina 4 di 8 quanto meno attenuare - l'asimmetria informativa fisiologica esistente tra investitore e intermediario tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale.
Ed infatti, proprio per tale motivo, la legislazione di settore sopra richiamata, onera la parte “forte” del rapporto all'adempimento di obblighi informativi che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le condizioni dell'investimento (v. punto “3” D.M. citato): consegna che, nel caso di specie, non è stato provato che vi sia stata. Tale prova, infatti, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non potrebbe ritenersi assolta dalla testimonianza della teste Tes_1
che, pur affermando che solitamente gli investitori erano compiutamente informati e che i
[...]
consegnati, non ricordava il caso di specie, omettendo di fornire elementi utili al fine della Parte_1
concreta valutazione della fattispecie oggi all'attenzione dell'intestato Tribunale in sede di appello. Ne discende che può certamente dirsi che non ha assolto al proprio onere probatorio – onere CP_1
certamente sulla stessa gravante – di dimostrare di aver consegnato il foglio informativo così come previsto dalla disciplina di riferimento.
Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il DM ha espressamente previsto che detti avviso (previsti all'art. 6 DM 19.12.2000) rinviino a “fogli informativi che saranno consegnati ai sottoscrittori”.
Ciò posto, occorrerà ora valutare se, sulla base di quanto riportato sul titolo e sulla base della relativa disciplina di riferimento, gli investitori erano in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza della prescrizione che, nel caso di specie, è pacificamente di 10 anni.
In particolare, si legge stampigliato sui due buoni che ci occupano, che gli stessi appartengono alla serie "18Z" che lo stesso è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica pubblicato in
GU n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta.
Sulla base di ciò occorre verificare se, come sostenuto dalla parte appellante, fosse possibile per l'investitore, ottenere aliunde le informazioni che non risulta siano state fornite in sede di conclusione del contratto. Sostiene, in particolare, l'appellante che la sentenza impugnata si è posta in contrasto con le previsioni di cui al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica del 19 dicembre 2000 ove, a suo dire, l'investitore avrebbe potuto ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo diritto.
L'affermazione dell'appellante, tuttavia, è smentita dalla stessa lettura del DM citato posto che se è vero che all'art. 8 dello stesso si legge che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si
pagina 5 di 8 prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale ed interessi” è anche vero che la data di scadenza dei citati buoni oltre a non essere prevista, come visto, sul titolo, non risulta prevista né dal citato DM 19 dicembre 2000 né risulta chiaro da quale fonte normativa tale informazione avrebbe dovuto essere attinta da parte dell'investitore.
Alla luce di ciò, dunque, considerato che il termine di prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere e considerato che gli odierni appellati non sono stati messi nelle condizioni di conoscere il dies a quo di decorso del termine di prescrizione, è evidente che la stessa non possa, oggi, ritenersi consumata, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
D'altro canto, tenuto conto della centralità dell'informazione relativa alla scadenza del titolo, è evidente come la stessa, pur non contenuta nel titolo, non poteva non essere esplicita con chiarezza ed univocità al momento della conclusione del contratto, prova che – come detto - non è stata in alcun modo fornita dall'appellante. Cont Anche l'AGCOM, espressasi sul punto, ha osservato – tenuto conto della natura dei e del bacino di utenza degli stessi – che, trattandosi di investimenti a bassissimo rischio e considerato che “la prescrizione del buono è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore”, ne discende che “le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti pre contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito”.
Come efficacemente rilevato dalle corti di merito, poi, i predetti rilievi non potrebbero nemmeno essere superati dalla circostanza per cui, all'epoca, non vi era alcuna norma che imponesse la sottoscrizione
“per ricevuta” dei fogli informativi consegnati ai clienti. Infatti, “gli obblighi di trasparenza – che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo, art. 21 TUF, 117 TUB e 3 DM 19/12/2000) – costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (art. 1337, 1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Carta Fondamentale” (così, da ultimo, Corte di Appello di Napoli n.
3719/2024).
Sotto questo profilo, come ribadito costantemente dalla Suprema Corte “i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti”, sostanziandosi la buona fede nell'esecuzione del pagina 6 di 8 contratto “in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere” (Cass. n. 7358 del 07/03/2022)
Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali.
D'altro canto, come efficacemente da ultimo ritenuto, “la funzione stessa dei buoni postali […] non tollererebbe un'interpretazione diversa la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze del mancato adempimento di un preciso onere informativo a carico dell'Ente emittente (a tutela del risparmiatore), quale la consegna del Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche […] finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente), le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate”, fino ad annullarle del tutto, precludendo all'ignaro risparmiatore di ottenere soddisfazione dal proprio diritto (Tribunale di Ivrea, sentenza n. 467/2025 del 27 marzo 2025).
In conclusione, palesandosi i motivi di appello infondati, la sentenza del giudice di pace oggi impugnata andrà integralmente confermata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dalla difesa della parte appellata.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1761 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
pagina 7 di 8 Ascoli Piceno, 15 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1761/2023 promossa da:
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARDELLINI RAFFAELE giusta procura in atti;
appellante contro
( ) e ( ) Controparte_2 C.F._1 CP_3 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. IACHINI IVO giusta procura in atti;
appellati
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, proponeva impugnazione avverso CP_1
la sentenza del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 174/2022 depositata in data 30.05.2023 spiegando che, nel giudizio di primo grado, gli attori e avevano chiesto di accertare Controparte_2 CP_3
il proprio diritto al rimborso di due buoni fruttiferi postali, serie 18Z e, dunque, delle somme riportate nei suddetti buoni oltre interessi di legge maturati alla loro scadenza, nonché gli ulteriori interessi legali dalla scadenza sino al soddisfo. Chiedevano al Giudice di Pace, in particolare, di accertare la non opponibilità del decorso della prescrizione stante l'impossibilità di conoscere la scadenza dei citati titoli e stante la mancata consegna, al momento della sottoscrizione, del Foglio Informativo, con conseguente rimborso delle somme portate dai citati buoni.
Il Giudice di Pace, accogliendo la domanda degli attori, con la sentenza oggi impugnata, condannava
“ in persona del suo legale rappresentante p.t. a rimborsare a e Controparte_4 Controparte_2
le somme riportate nei buoni fruttiferi in loro possesso, oltre interessi legali dalla CP_3
scadenza al saldo. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in
pagina 1 di 8 complessivi euro 1.390,00 di cui euro 1.265,00 per diritti ed onorario e il resto per spese, oltre oneri di legge.”.
Avverso la citata sentenza proponeva appello, ritenendola ingiusta ed errata, affidando CP_1
l'impugnazione a due distinti motivi. Con il primo motivo di appello lamentava l'erronea valutazione, da parte del Giudice di Pace, delle risultanze istruttorie mentre con il secondo motivo di appello, lamentava il contrasto della sentenza con la disciplina di settore di cui al DM 19.12.2000 - artt 6 e 8.
Concludeva, dunque, chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accogliere il presente appello e per
l'effetto riformare la sentenza n. 174/2023 resa dal Giudice di Pace di Ascoli Piceno depositata il
30/05/2023 nel giudizio RG. 3734/2022 non notificata e per l'effetto rigettare la domanda dei sigg.ri
e con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alla Controparte_2 CP_5
restituzione della somma erogata da in esecuzione della sentenza impugnata come sopra CP_1
indicata. Con vittoria di spese di entrambi i gradi”.
Si costituivano nel presente giudizio di appello e eccependo, Controparte_2 CP_5
innanzitutto, l'inammissibilità dell'appello proposto per difetto della specificità dei motivi ex art. 342
c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza di entrambi i motivi di appello per avere il giudice di pace correttamente valutato le risultanze istruttorie ed applicato la disciplina vigente, così come interpretata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Concludeva, dunque, chiedendo “di respingere l'appello promosso da perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la Controparte_4 sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 4 aprile 2025 – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - e, in quella sede, deciso con la presente sentenza ex art. 350 bis c.p.c. e 281 sexies c.p.c.
Va innanzitutto rigettata l'eccezione, sollevata dalle parti appellanti, di inammissibilità dell'appello per difetto della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. in considerazione della strumentalità della stessa.
Sono evidenti, infatti, anche a seguito di una sommaria lettura dell'atto di appello, sia lo specifico capo della decisione impugnato sia “le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado”, sia “le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Va innanzitutto precisato che, se è vero che la chiarezza e sinteticità dell'atto di appello non possano mai portare ad una indebita compressione dell'esercizio del diritto di difesa delle parti è anche vero che le regole poste dalle norme processual civilistiche in tema di redazione dell'atto di appello, non potrebbero in alcun modo essere intese in maniera a tal punto formalistica da impedire il raggiungimento dello scopo del processo (ovvero, quello di giungere ad una sentenza che riconosca o neghi il bene della vita oggetto di controversia). Si è detto, infatti, (già prima della riforma del 2022)
pagina 2 di 8 che “ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cass. civ. n.
40560/2021).
Nel caso che ci occupa, le doglianze avverso il percorso giuridico argomentativo del giudice di prime cure, si ritiene sufficientemente chiaro tanto che la stessa parte appellata ha avuto modo di difendersi compiutamente, argomentando puntualmente, su ciascun motivo di appello, e confermando così di aver ben chiari i motivi dell'impugnazione e le parti della pronuncia censurate.
Ciò chiarito, come anticipato, con il primo motivo di appello lamentavano l'errata CP_1
valutazione, da parte del giudice di prime cure, della testimonianza della dipendente di , CP_1
ritenuta in sentenza generica in quanto riferita non al caso specifico ma alla prassi dell'ufficio, valutazione che aveva indotto il giudice di pace a ritenere assente la prova dell'effettiva consegna del foglio informativo. Affermava , invece, l'assoluta pregnanza delle dichiarazioni della CP_1
teste con la conseguenza che il giudice di pace non avrebbe potuto ritenere sussistente la Tes_1
mancata consegna del foglio informativo. Con il secondo motivo di appello, invece, CP_1
censurava la decisione di prime cure nella parte in cui, senza tener conto del fatto che per pacifica giurisprudenza di legittimità i Buoni Postali Fruttiferi sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., la cui disciplina non è contenuta solo in un contratto tra ed il titolare, ma anche CP_1
nelle norme di cui al DPR 156/73, al DPR 256/89 e nei relativi Decreti Ministeriali e senza tener conto della disciplina di settore di cui al DM 19.12.2000- artt 6 e 8 rigettava l'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso, nonostante la disciplina di settore prevedesse chiaramente la scadenza in 18 mesi e la prescrizione in dieci anni dalla data di scadenza.
Entrambi i motivi di appello, stante la stretta connessione tra di essi, andranno congiuntamente esaminati per essere rigettati, in quanto infondati.
Come noto, l'art. 2 co. 2 d.lgs. 284/99 ha incaricato il Ministro del Tesoro, da un lato, di stabilire con appositi decreti le caratteristiche e le altre condizioni dei buoni fruttiferi postali e, dall'altro, di emanare norme in materia di pubblicità, trasparenza e comunicazioni periodiche ai risparmiatori. In adempimento della delega, il D.M. del 19/12/2000 adottato dal Ministro del Tesoro ha fissato le condizioni generali di emissione dei buoni postali disponendo, tra l'altro, che l'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per “serie” con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 284/99, ove sono pagina 3 di 8 indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario (art. 2 co.1); per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento (art. 3 co.1); i buoni fruttiferi postali sono liquidati, in linea capitale e interessi, alla scadenza prevista nel decreto di emissione della relativa serie (art.4); l'intermediario espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (art. 6 co.1) e che i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi (art. 8 co. 1).
Ciò posto, è pacifico che – come pure sostenuto dall'appellante – in omaggio alla maggioritaria e condivisibile giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) i buoni fruttiferi postali sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. con la conseguenza che sono sottratti all'applicazione dei principi di autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi – avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. Proprio tale inquadramento giuridico, giustifica l'eterointegrazione ab externo del rapporto contrattuale di diritto privato (cfr. Corte Cost. 303/1988) intercorrente tra l'investitore e l'intermediario nonché la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia.
Ciò significa che, per un verso, il rapporto negoziale soggiace al potere di variazione in pejus dei tassi di interessi in corso di rapporto (cfr., sul punto, Cass. Civ. Sez. Un. 13979/2009) e, per altro verso, che in capo al legittimo possessore dei titoli sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto, benché non espressamente indicati nel buono.
Se ciò è vero, non può tuttavia negarsi che l'investitore debba comunque essere messo in condizione di esercitare diligentemente il citato onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto così come peraltro previsto dalla legge che impone in capo a sia obblighi CP_1
pubblicitari (ex art. 6 co. 1 del D.M. 19/12/2000) sia obblighi di trasparenza, operanti in sede di conclusione del contratto di collocamento del buono (art. 3 co.1.), obblighi finalizzati a rendere l'investitore edotto sull'intera operazione, tutelando, in questo modo, il suo interesse al risparmio costituzionalmente protetto (art. 47 Cost.). Obblighi questi chiaramente indirizzati ad annullare - o pagina 4 di 8 quanto meno attenuare - l'asimmetria informativa fisiologica esistente tra investitore e intermediario tale da porre il primo in una posizione di debolezza contrattuale.
Ed infatti, proprio per tale motivo, la legislazione di settore sopra richiamata, onera la parte “forte” del rapporto all'adempimento di obblighi informativi che si sostanziano nella consegna di documenti da cui la parte debole può evincere le condizioni dell'investimento (v. punto “3” D.M. citato): consegna che, nel caso di specie, non è stato provato che vi sia stata. Tale prova, infatti, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, non potrebbe ritenersi assolta dalla testimonianza della teste Tes_1
che, pur affermando che solitamente gli investitori erano compiutamente informati e che i
[...]
consegnati, non ricordava il caso di specie, omettendo di fornire elementi utili al fine della Parte_1
concreta valutazione della fattispecie oggi all'attenzione dell'intestato Tribunale in sede di appello. Ne discende che può certamente dirsi che non ha assolto al proprio onere probatorio – onere CP_1
certamente sulla stessa gravante – di dimostrare di aver consegnato il foglio informativo così come previsto dalla disciplina di riferimento.
Né può ritenersi che la sola affissione presso gli uffici postali di avvisi sulle condizioni praticate sia equipollente alla consegna di fogli informativi dettagliati, tant'è che il DM ha espressamente previsto che detti avviso (previsti all'art. 6 DM 19.12.2000) rinviino a “fogli informativi che saranno consegnati ai sottoscrittori”.
Ciò posto, occorrerà ora valutare se, sulla base di quanto riportato sul titolo e sulla base della relativa disciplina di riferimento, gli investitori erano in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza della prescrizione che, nel caso di specie, è pacificamente di 10 anni.
In particolare, si legge stampigliato sui due buoni che ci occupano, che gli stessi appartengono alla serie "18Z" che lo stesso è emesso alle condizioni generali previste nella parte prima del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica pubblicato in
GU n. 300 del 27 dicembre 2000 e alle specifiche condizioni di emissione previste per la serie sottoscritta.
Sulla base di ciò occorre verificare se, come sostenuto dalla parte appellante, fosse possibile per l'investitore, ottenere aliunde le informazioni che non risulta siano state fornite in sede di conclusione del contratto. Sostiene, in particolare, l'appellante che la sentenza impugnata si è posta in contrasto con le previsioni di cui al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica del 19 dicembre 2000 ove, a suo dire, l'investitore avrebbe potuto ottenere tutte le informazioni utili all'esercizio del suo diritto.
L'affermazione dell'appellante, tuttavia, è smentita dalla stessa lettura del DM citato posto che se è vero che all'art. 8 dello stesso si legge che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si
pagina 5 di 8 prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale ed interessi” è anche vero che la data di scadenza dei citati buoni oltre a non essere prevista, come visto, sul titolo, non risulta prevista né dal citato DM 19 dicembre 2000 né risulta chiaro da quale fonte normativa tale informazione avrebbe dovuto essere attinta da parte dell'investitore.
Alla luce di ciò, dunque, considerato che il termine di prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere e considerato che gli odierni appellati non sono stati messi nelle condizioni di conoscere il dies a quo di decorso del termine di prescrizione, è evidente che la stessa non possa, oggi, ritenersi consumata, come correttamente ritenuto dal Giudice di prime cure.
D'altro canto, tenuto conto della centralità dell'informazione relativa alla scadenza del titolo, è evidente come la stessa, pur non contenuta nel titolo, non poteva non essere esplicita con chiarezza ed univocità al momento della conclusione del contratto, prova che – come detto - non è stata in alcun modo fornita dall'appellante. Cont Anche l'AGCOM, espressasi sul punto, ha osservato – tenuto conto della natura dei e del bacino di utenza degli stessi – che, trattandosi di investimenti a bassissimo rischio e considerato che “la prescrizione del buono è di fatto l'unica causa potenziale di perdita di quanto investito dal consumatore”, ne discende che “le informazioni sui termini di scadenza e di prescrizione e sulle relative conseguenze giuridiche appaiono riportate nei documenti pre contrattuali sopra esaminati in modo incompleto, con un linguaggio poco chiaro e ambiguo, e senza dare adeguato risalto al fatto che se il titolo non è rimborsato entro la scadenza del termine di prescrizione non è più rimborsabile, con conseguente perdita anche del capitale investito”.
Come efficacemente rilevato dalle corti di merito, poi, i predetti rilievi non potrebbero nemmeno essere superati dalla circostanza per cui, all'epoca, non vi era alcuna norma che imponesse la sottoscrizione
“per ricevuta” dei fogli informativi consegnati ai clienti. Infatti, “gli obblighi di trasparenza – che il legislatore disciplina espressamente quando si tratta di rapporti negoziali asimmetrici (cfr. a titolo esemplificativo, art. 21 TUF, 117 TUB e 3 DM 19/12/2000) – costituiscono declinazione dei principi di buona fede e correttezza, operanti in tutta la vicenda negoziale (art. 1337, 1366, 1375 c.c.), il cui fondamento è direttamente rinvenibile nel più generale dovere di solidarietà sociale costituzionalmente imposto ex art. 2 della Carta Fondamentale” (così, da ultimo, Corte di Appello di Napoli n.
3719/2024).
Sotto questo profilo, come ribadito costantemente dalla Suprema Corte “i princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione e nell'interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ., rilevano sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti”, sostanziandosi la buona fede nell'esecuzione del pagina 6 di 8 contratto “in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere” (Cass. n. 7358 del 07/03/2022)
Tale funzione di protezione è vieppiù intensa quando il rapporto contrattuale si instaura tra un investitore e un soggetto pubblico che, nonostante la forma privatistica, svolge una funzione di pubblica utilità sostanziantesi nella raccolta del risparmio, tramite collocamento dei buoni postali.
D'altro canto, come efficacemente da ultimo ritenuto, “la funzione stessa dei buoni postali […] non tollererebbe un'interpretazione diversa la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze del mancato adempimento di un preciso onere informativo a carico dell'Ente emittente (a tutela del risparmiatore), quale la consegna del Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche […] finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente), le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate”, fino ad annullarle del tutto, precludendo all'ignaro risparmiatore di ottenere soddisfazione dal proprio diritto (Tribunale di Ivrea, sentenza n. 467/2025 del 27 marzo 2025).
In conclusione, palesandosi i motivi di appello infondati, la sentenza del giudice di pace oggi impugnata andrà integralmente confermata.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo in relazione al valore del procedimento, al numero e complessità delle questioni trattate ed all'attività effettivamente svolta dalla difesa della parte appellata.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1761 del 2023, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 1100,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
pagina 7 di 8 Ascoli Piceno, 15 aprile 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 8 di 8