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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7287/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente - titolare di pensione VO dal febbraio 2004 - lamenta la mancata valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi nei quali lo stesso ha lavorato come artigiano negli anni 1994 (per
26 settimane), 1995 (per 12 settimane) e 1999 (per 4 settimane) e chiede di dichiarare il proprio diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione in godimento, a suo dire erroneamente CP_ calcolata dall' in quanto non comprensiva dei suddetti periodi contributivi per un totale di
42 settimane e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento dei ratei differenziali, pari a CP_2
€ 20,70 al mese nel 2020 e a € 22,21 al mese nel 2023, nei limiti della decadenza triennale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 20 L. 613/1966, norma in base alla quale: “I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta: a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità; b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.”
1 Tale norma opera in applicazione del principio introdotto dall'art. 9 co. 1 L. 463/1959, in base al quale il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni (ossia dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti), ha struttura unitaria, così configurando come unico il rapporto assicurativo-previdenziale. Ne consegue il diritto del ricorrente al cumulo dei suddetti contributi settimanali da lavoro autonomo (artigiano) dalla data di decorrenza della pensione. Al riguardo, non sembra necessaria un'apposita domanda, in quanto l'art. 20 innanzi citato prevede al primo comma: “I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano…”, senza alcun riferimento alla necessità di apposita domanda finalizzata a beneficiare del cumulo. La necessità di apposita domanda non si ricava nemmeno dal secondo comma, in base al quale la pensione viene liquidata “b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia”.
Tali circostanze non sono smentite da deduzioni o prove contrarie, data anche la contumacia dell;
l'Istituto è quindi decaduto dalla prova di eventuali fatti estintivi del diritto azionato. CP_1
Dai conteggi di parte ricorrente risulta che, per effetto del cumulo delle 42 settimane da lavoro autonomo relative agli anni 1994, 1995 e 1999, la differenza a credito sul rateo pensionistico è pari a € 16,52 alla decorrenza (pari a € 20,70 al mese nel 2020 e a € 22,21 al mese nel 2023).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dei ratei differenziali maturati dal luglio 2020 (nei limiti della decadenza triennale), oltre interessi o rivalutazione come per legge e spese di lite liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione VO computando le
42 settimane da lavoro autonomo relative agli anni 1994, 1995 e 1999 ai sensi dell'art. 20
L. 613/66 e condanna l' al pagamento dei ratei differenziali maturati nella misura di CP_1
€ 20,70 al mese nel 2020 e € 22,21 al mese nel 2023, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 31/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 27/03/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7287/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PUTIGNANO LUCA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
CP_1
Convenuto contumace
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente - titolare di pensione VO dal febbraio 2004 - lamenta la mancata valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi nei quali lo stesso ha lavorato come artigiano negli anni 1994 (per
26 settimane), 1995 (per 12 settimane) e 1999 (per 4 settimane) e chiede di dichiarare il proprio diritto al ricalcolo e alla riliquidazione della pensione in godimento, a suo dire erroneamente CP_ calcolata dall' in quanto non comprensiva dei suddetti periodi contributivi per un totale di
42 settimane e, per l'effetto, di condannare l' al pagamento dei ratei differenziali, pari a CP_2
€ 20,70 al mese nel 2020 e a € 22,21 al mese nel 2023, nei limiti della decadenza triennale.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 20 L. 613/1966, norma in base alla quale: “I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all'obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In favore dell'assicurato o dei suoi superstiti si liquida la pensione prevista dalle norme che disciplinano
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti quando tutti i requisiti di legge risultino perfezionati, nell'assicurazione stessa, indipendentemente dai contributi accreditati nella Gestione predetta: a) alla data della domanda, per la pensione di invalidità; b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia;
c) alla data del decesso, per il trattamento di pensione ai superstiti.”
1 Tale norma opera in applicazione del principio introdotto dall'art. 9 co. 1 L. 463/1959, in base al quale il sistema dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni (ossia dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti), ha struttura unitaria, così configurando come unico il rapporto assicurativo-previdenziale. Ne consegue il diritto del ricorrente al cumulo dei suddetti contributi settimanali da lavoro autonomo (artigiano) dalla data di decorrenza della pensione. Al riguardo, non sembra necessaria un'apposita domanda, in quanto l'art. 20 innanzi citato prevede al primo comma: “I periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla presente legge si cumulano…”, senza alcun riferimento alla necessità di apposita domanda finalizzata a beneficiare del cumulo. La necessità di apposita domanda non si ricava nemmeno dal secondo comma, in base al quale la pensione viene liquidata “b) al compimento dell'età prevista dalle norme che disciplinano l'assicurazione generale obbligatoria o, comunque, prima del perfezionamento del diritto ai sensi della presente legge, per la pensione di vecchiaia”.
Tali circostanze non sono smentite da deduzioni o prove contrarie, data anche la contumacia dell;
l'Istituto è quindi decaduto dalla prova di eventuali fatti estintivi del diritto azionato. CP_1
Dai conteggi di parte ricorrente risulta che, per effetto del cumulo delle 42 settimane da lavoro autonomo relative agli anni 1994, 1995 e 1999, la differenza a credito sul rateo pensionistico è pari a € 16,52 alla decorrenza (pari a € 20,70 al mese nel 2020 e a € 22,21 al mese nel 2023).
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dei ratei differenziali maturati dal luglio 2020 (nei limiti della decadenza triennale), oltre interessi o rivalutazione come per legge e spese di lite liquidate come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29/06/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione VO computando le
42 settimane da lavoro autonomo relative agli anni 1994, 1995 e 1999 ai sensi dell'art. 20
L. 613/66 e condanna l' al pagamento dei ratei differenziali maturati nella misura di CP_1
€ 20,70 al mese nel 2020 e € 22,21 al mese nel 2023, oltre interessi o rivalutazione.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 900,00 per compensi CP_1 oltre rimborso spese forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 31/03/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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