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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3147/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv ALBA . e Avv. Stefania Romoli e con questi Pt_2 elett.te domiciliata in Avellino alla Via P.S. Mancini n.118
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. SILVIO GAROFALO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma n. 17
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe , alla quale è stata riconosciuta la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in forza del Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Avellino
RGLN. 1987/2023 a far data dall'espletamento delle operazioni peritali eseguite in data 17/11/2023, rivendica il diritto al pagamento della relativa prestazione anche per il mese di novembre
2023, pari ad € 711,96, oltre che della quota del rateo di CP_ tredicesima maturata dell'importo di €#59,33#. si è costituita.
1 2) Il ricorso va rigettato.
CP_ Il tribunale ritiene che abbia agito correttamente in base al principio per cui “In tema di prestazioni previdenziali per l'invalidità, qualora i requisiti cui è subordinato il diritto alla prestazione previdenziale non siano presenti al momento della presentazione della domanda e maturino in epoca successiva ad esso, il diritto alla prestazione (nel caso di specie, assegno di inabilità) inizia a decorrere non dal momento della accertata insorgenza dello stato invalidante, ma dal primo giorno del mese successivo (Cass.
2 - Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2005 n. 776).
4) Quella che nel foliario viene indicata come dichiarazione ai sensi dell'art. 152 dip att. Cpc è in realtà dichiarazione finalizzata alla esenzione dal pagamento del contributo unificato.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, che va condannata al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#251#
(duecentocinquantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3147/2024 vertente tra nei confronti di , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida nella somma di €#251#
(duecentocinquantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 13 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza del 13 novembre 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 3147/2024 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv ALBA . e Avv. Stefania Romoli e con questi Pt_2 elett.te domiciliata in Avellino alla Via P.S. Mancini n.118
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. SILVIO GAROFALO e con questi elett.te domiciliata in Avellino alla via Roma n. 17
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso in atti la parte in epigrafe , alla quale è stata riconosciuta la riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in forza del Decreto di Omologa emesso dal Tribunale di Avellino
RGLN. 1987/2023 a far data dall'espletamento delle operazioni peritali eseguite in data 17/11/2023, rivendica il diritto al pagamento della relativa prestazione anche per il mese di novembre
2023, pari ad € 711,96, oltre che della quota del rateo di CP_ tredicesima maturata dell'importo di €#59,33#. si è costituita.
1 2) Il ricorso va rigettato.
CP_ Il tribunale ritiene che abbia agito correttamente in base al principio per cui “In tema di prestazioni previdenziali per l'invalidità, qualora i requisiti cui è subordinato il diritto alla prestazione previdenziale non siano presenti al momento della presentazione della domanda e maturino in epoca successiva ad esso, il diritto alla prestazione (nel caso di specie, assegno di inabilità) inizia a decorrere non dal momento della accertata insorgenza dello stato invalidante, ma dal primo giorno del mese successivo (Cass.
2 - Cass. civ., sez. lav., 17 gennaio 2005 n. 776).
4) Quella che nel foliario viene indicata come dichiarazione ai sensi dell'art. 152 dip att. Cpc è in realtà dichiarazione finalizzata alla esenzione dal pagamento del contributo unificato.
La ricorrente va condannata al pagamento delle spese di lite, che va condannata al pagamento delle spese di lite che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#251#
(duecentocinquantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 3147/2024 vertente tra nei confronti di , ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Rigetta la domanda;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, che liquida nella somma di €#251#
(duecentocinquantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, udienza del 13 novembre 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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