Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/02/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2343/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2343/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), nata in [...], l'[...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Marinella Colombo
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato ad [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Lorenzo Bianchi
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 13.11.2024.
Conclusioni del ricorrente: “1. dichiarare, anche con sentenza parziale ex art 473 bis, n. 22, comma
4 c.p.c., la separazione personale dei coniugi con addebito alla parte resistente, giusta le ragioni riportate in narrativa, autorizzandoli a vivere separati;
2. data la disparità reddituale, disporre a
1
e a carico del OR l'importo mensile di euro 1.000,00, o della diversa maggiore o CP_1 minore somma che sia ritenuta equa e di giustizia, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT];
4. Stabilire che la casa coniugale sita in Castelletto Monferrato loc. Valverde fabb A1 25 (così censito NCEU foglio 31, particella 171 sub 2 e 9 e relative pertinenze comuni) immobili già di integrale proprietà della ricorrente sia alla stessa esclusivamente assegnato, disponendo che il OR se ne CP_1
allontani entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso, asportando tutti propri beni personali;
5. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge. Con ogni riserva istruttoria a prova contraria in ordine ai capitoli di prova avversari che dovessero essere ammessi”.
Conclusioni del resistente: “in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale alla NO , per l'assenza di figli minori o Parte_1
economicamente non autosufficienti;
in via principale: - rigettare la domanda di addebito della separazione al OR , non sussistendone i presupposti di fatto e di diritto;
- rigettare la CP_1
domanda di assegno di mantenimento in favore della NO , avendo la stessa peraltro Parte_1
dichiarato in sede di udienza di percepire redditi sufficienti al proprio sostentamento;
in via riconvenzionale: - pronunciare l'addebito della separazione in capo alla NO , per Parte_1
tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, che si hanno qui per integralmente richiamate e confermate;
- in via subordinata: pronunciare la separazione con addebito reciproco ad entrambi i coniugi;
in via istruttoria: - ammettersi prova per interrogatorio e testi sulle circostanze di cui in narrativa, con riserva di meglio formularle in capitoli di prova e/o quesiti, da intendersi preceduti da “vero che” ed epurati da ogni valutazione e giudizio. Con riserva di indicare testi. Ogni ulteriore istanza e produzione riservata. Vinte le spese”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 31.10.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
4.2.2006, ad Asti, ha contratto matrimonio col SI. ; che, dall'unione dei Controparte_1 coniugi, non sono nati figli;
che “la famiglia ha vissuto nell'immobile di proprietà della ricorrente in Castelletto Monferrato (AL), Località Valverde”; che “la convivenza è divenuta intollerabile giacché il OR ha intrapreso relazione extraconiugale con tal CP_1
, con la quale non mancava di permanere nell'immobile coniugale”; che “in data 4 Per_1 giugno 2024, mentre il si intratteneva nell'immobile comune con l'amante, la CP_1
NO rientrava a casa dopo una cena con le amiche veniva aggredita dal Parte_1
2 marito alla presenza delle SInore e necessitandosi Persona_2 Controparte_2
da esame obbiettivo, trauma cranico, ec[c]himosi su gomito destro, escoriazione radice collo, tumefazione occipitale, forte stato d'ansia, dolore emicosto sinistro, con una conseguente diagnosi di “policontusioni” con prognosi di giorni di giorni 5”; che, per questi fatti, ha sporto denuncia/querela; che “la scoperta della condotta fedifraga del e CP_1
l'aggressione subita, eventi entrambi fonte di enorme patimento per la NO , Parte_1
hanno dunque irrimediabilmente leso il vincolo coniugale, tanto che di sua iniziativa il si determinava a lasciare la casa coniugale per intraprendere la nuova relazione, CP_1 privando la moglie di qualsiasi sostegno psicologico, emotivo ed economico” e che, successivamente, il marito ha “unilateralmente deciso di fare ritorno nell'immobile di proprietà della moglie”. Alla luce di quanto precede, la SI.ra ha Parte_1 domandato la separazione, con addebito al marito, la declaratoria dell'obbligo del marito a corrisponderle mensilmente, quale contributo al suo mantenimento, la somma di Euro
1.000,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT e l'assegnazione della casa coniugale, disponendo, ai sensi dell'art. 473-bis15 c.p.c., l'allontanamento del marito dalla casa coniugale.
2. Con decreto in data 5.11.2024, il Giudice Delegato, “rilevato che la ricorrente ha domandato, in via “d'urgenza in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui agli art. 473-bis. 15, 40, 69 e ss c.p.c., inaudita altera parte, posto che la condotta del è di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale CP_1 della ricorrente ed alla sua libertà, disporre l'allontanamento dello stesso dalla casa familiare di proprietà esclusiva della ricorrente, prescrivendo a carico del il CP_1
divieto di avvicinamento altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla
SInora , determinandone la durata e le modalità di attuazione, fissando apposita Parte_1 udienza per la loro conferma”, “ritenuto che le allegazioni della ricorrente, a mente delle quali subirebbe gravi violenze anche fisiche da parte del resistente, il quale è recentemente rientrato presso la casa coniugale, appaiono, almeno in questa primissima fase del processo, confortate dalla documentazione depositata e, soprattutto, dalla documentazione sanitaria relativa all'accesso in Pronto Soccorso in data 5.6.2024, ove si legge “veniva spintonata prima a terra e poi contro il muro trauma cranico presa per il collo aggressione del marito
[…] presenta ec[c]himosi su gomito dx petto mani, escoriazione radice collo, tumefazione occipitale sx””, “rilevato che la ricorrente ha omesso di elencare specificamente i luoghi abitualmente frequentati, talché, allo stato, non è possibile emettere l'ordine di allontanamento da tali luoghi indeterminati, posto che - a sua volta - la misura sarebbe
3 indeterminata” e “rilevato che la ricorrente ha omesso tout court la documentazione ex art. 473-bis12 c.p.c., all'atto del deposito del ricorso”, ha disposto, “in via provvisoria e urgente, ai sensi degli artt. 473-bis15 e 473-bis69 ss. c.p.c., per la durata di un anno, l'allontanamento del resistente, SI. , nato ad [...], il [...], dalla casa familiare sita in Controparte_1
“Castelletto Monferrato (AL) Località Val Verde Fabb. A1””, ha chiesto alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Alessandria informazioni ai sensi dell'art. 473-bis42 c.p.c. circa l'esistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegate, definiti o pendenti e la trasmissione dei relativi atti non coperti da segreto e ha sollevato “d'ufficio la questione dell'eventuale inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale per impossibilità giuridica derivante dall'assenza di figli minori o economicamente non autosufficienti, nel cui interesse è previsto l'istituto dell'assegnazione”, fissando le udienze, innanzi a sé, del 19.11.2024, per “la conferma/modifica/revoca dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare” e del 5.2.2025, per la prima comparizione.
3. Con memoria in data 15.11.2024, il SI. ha rappresentato: che, in data Controparte_1
4.6.2024, “la NO , purtroppo, da subito diveniva aggressiva e autolesionista, Parte_1
contorcendosi sul pavimento, urlando e sbattendo violentemente la testa a terra, al punto da rendere necessari gli sforzi di tutti i presenti per contenerla”; che “arginata la crisi, le tre donne decidevano di cenare e pernottare fuori, per dar modo alla NO di Parte_1 calmarsi, il tutto senza alcuna violenza da parte del OR ”; che “il resistente, per CP_1
converso, decideva di rimanere a casa, anche temendo possibili azioni della moglie (la quale, durante la crisi, minacciava di “darsi fuoco insieme a tutta la casa”)”; che “veniva raggiunto dalla NO , dipendente e oggi compagna del OR ”; che “al Controparte_3 CP_1
rientro inatteso della moglie e della sola NO , il OR e la Per_2 CP_1
NO si trovavano nel seminterrato, da sempre adibito a locale lavorativo del CP_3 resistente”; che “la NO rientrava a casa in stato di visibile alterazione da Parte_1 sostanze alcoliche (condizione peraltro aggravata dal fatto che, all'epoca, la ricorrente assumeva Lexotan) e, trovato il marito con la NO immediatamente lo CP_3 aggrediva, spingendolo e aggrappandosi al suo collo”; che “successivamente, la ricorrente strappava collane e bracciali al marito e iniziava a morderlo alle gambe”; che “per tentare di allentare la presa, il OR spingeva la moglie dalla fronte (spingeva, non CP_1 colpiva!) per allontanarla da sé”; che “il resistente subiva altresì un forte calcio allo sterno, rivelatosi successivamente uno spostamento della costola”; che “nessuna aggressione, dunque, vi è stata da parte del OR , il quale si è limitato a difendersi dalle CP_1 percosse della moglie”; che “si producono in questa sede fotografie delle lesioni subite dal
4 resistente, ricevuta della seduta osteopatica per il trattamento della costola collusa e referto dello stato psicologico del OR a seguito della colluttazione”; che “ad oggi il CP_1 seminterrato contiene l'archivio discografico della etichetta fondata nel Controparte_4
1986”; che “il suddetto archivio, di ingente valore economico, è formato da migliaia di dischi in vinile, CD, fanzine d'epoca, nastri e bobine (comprendente svariati esemplari rarissimi o in copia unica, che hanno un'importanza enorme sia sul piano culturale-musicale, sia come sorgente di informazione per riviste e libri specializzati e fonte “master” per ristampe)”; che
“a distruggere il vincolo matrimoniale era la scoperta, da parte del OR , di CP_1 un'indagine per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (indagine circa la quale si avrà modo di documentare nel prosieguo della causa)”; che “pare che la ricorrente utilizzasse un immobile sito in
Alessandria per un traffico di prostituzione di proprie connazionali, naturalmente all'insaputa del marito, il quale, tuttavia, si è trovato coinvolto nel procedimento” e che “a fine febbraio 2024, come da verbale che si produce, la ricorrente e la NO Per_2 venivano fermate dalla Guardia di Finanza all'aeroporto di Malpensa, dirette in Thailandia, ed entrambe risultavano avere con sé oltre 10.000,00 euro in contanti”. Alla luce di quanto precede, il SI. ha domandato la revoca dell'ordine di allontanamento dalla Controparte_1 casa coniugale o, in subordine, la concessione della facoltà di “accedere al seminterrato, adibito ad archivio della propria attività lavorativa ed avente un'entrata separata”.
4. In data 8.11.2024, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ha depositato copiosa documentazione, comprensiva della denuncia/querela della SI.ra
[...]
, le sommarie informazioni testimoniali rese dalla SI.ra le Parte_1 Parte_1 sommarie informazioni testimoniali rese dalla SI.ra (“[…] quel giorno Controparte_2
verso le ore 18.00 come da accordi mi sono recata a casa della mia amica in quanto dovevo presenziare alla confessione sulla relazione extraconiugale di suo marito […] la discussione si animava verbalmente tanto che io consigliavo a di prendersi un attimo di tempo Pt_1 ed uscire di casa […] uscivamo quindi a cena […] decideva di tornare a casa intenzionata a chiarire la cosa con […] dopo circa venti minuti quando ero già in autostrada venivo CP_1
chiamata al telefono da supplicandomi di tornare indietro perché la situazione Per_2
era fuori controllo in quanto stava picchiando Quindi tornavo indietro e una CP_1 Pt_1
volta entrata in casa vedevo a terra con la camicia strappata e malmessa, e Pt_1 CP_1 completamente fuori controllo […]. Non sono a conoscenza di altri fatti del genere e sicuramente non sono successi perché altrimenti visto il rapporto di amicizia che ho con me li avrebbe sicuramente raccontati […]”), le sommarie informazioni testimoniali Pt_1
5 rese dalla SI.ra (“[…] quel giorno alle ore 18.00 circa mi trovavo a Persona_2
casa sua in quanto suo marito gli doveva confessare di una sua relazione Controparte_1 extraconiugale. La discussione sin da subito diventava animata tant'è che […] consigliavamo alla nostra amica di prendersi un attimo di tempo ed uscire di cassa […]. si era Pt_1 tranquillizzata, decideva di tornare a casa per chiarire la cosa con […] sin da subito CP_1
sembrava sorpreso del fatto che fossimo tornati a casa urlando che lui voleva CP_1
rimanere solo. A quel punto si avvicinava a per cercare di clamarlo e Pt_1 CP_1
intraprendere un dialogo tranquillo, ma lui con violenza la spingeva facendola cadere sul divano e successivamente a terra. Successivamente gli si avvicinava con fare CP_1
minaccioso e in difesa da terra la lo morsicava ad una gamba, provocando la Pt_1
reazione di suo marito che le sferrava un pugno al volto e tenendola bloccata a terra le metteva le mani al collo per strangolarla […] si girava ma veniva spinta nuovamente da facendola cadere dai gradini della cucina […] cercavo in tutti i modi di contenere CP_1
l'ira di […]”) e la memoria in data 4.11.2024, nell'interesse del SI. CP_1 [...]
CP_1
5. Nel verbale dell'udienza del 19.11.2024, si legge: “[…] l'Avv. Marinella Colombo rappresenta di aver depositato oggi una memoria difensiva, contenente anche trascrizioni di un file audio, di una conversazione intercorsa tra le parti, nel mese di settembre del 2024.
L'Avv. Lorenzo Bianchi si oppone, trattandosi di memoria non autorizzata. Il Giudice dispone lo stralcio della memoria depositata in data 19.11.2024. L'Avv. Lorenzo Bianchi chiede, in via principale, la revoca del provvedimento di allontanamento del marito dalla casa coniugale e, in via subordinata, la modifica di tale provvedimento, nella parte in cui non consente al proprio cliente di accedere al seminterrato, ove ha la sede legale e l'archivio della sua attività, evidenziando che tale seminterrato ha un ingresso autonomo rispetto all'abitazione e con possibilità, per la moglie, di bloccare la porta che consente il transito dal seminterrato all'abitazione. L'Avv. Marinella Colombo rappresenta che si tratta di un locale seminterrato con un ingresso autonomo, ma con un accesso all'abitazione, tramite una porta.
Il Giudice formula la seguente proposta: “conferma del decreto in data 5.11.2024, prevedendo, però, la possibilità per il SI. di accedere esclusivamente al Controparte_1
seminterrato, per le sole ragioni di lavoro, con obbligo, a sua cura e carico, prima di effettuare il primo accesso, di chiudere la porta di accesso all'abitazione, tramite una placca fissa in metallo, senza possibilità di apertura alcuna”. Il SI. aderisce alla Controparte_1 proposta transattiva del Giudice. Alle ore 14:28, l'Avv. Marinella Colombo e la SI.ra escono dall'aula di udienza per conferire. Alle ore 14:32, l'udienza è Parte_1
6 riaperta. L'Avv. Marinella Colombo, con la SI.ra , chiede la conferma Parte_1
del provvedimento, senza alcuna concessione al SI. . Alle ore 14:36, entra Controparte_1 in aula di udienza la SI.ra la quale, prestato l'impegno di rito, così Controparte_2 dichiara: “sono e mi chiamo, nata in [...], il [...]. Sono stata Controparte_2 nella loro casa, la porta tra l'abitazione e il seminterrato è sempre chiusa a chiave. So, perché me l'hanno detto i coniugi, che nel seminterrato c'è l'ufficio del marito, coi cd, ecc.
Penso che al seminterrato si possa accedere anche da fuori, senza dover necessariamente dover passare da dentro l'abitazione. Non so bene però”. La SI.ra tenta Parte_1 di interloquire col testimone, talché, alle ore 14:41, il Giudice la allontana dall'aula di udienza. La SI.ra dichiara (tramite la traduzione da parte della SI.ra Parte_1
senza opposizione da parte dell'Avv. Lorenzo Bianchi): “vivo a Castelletto Controparte_2
Monferrato, lov. Valverde, n. 25/1. La casa è mia. Non pago mutuo. Non lavoro, ho fatto massaggi. Faccio massaggi in proprio. Negli ultimi tre anni, ho fatto sempre solo questo.
Negli ultimi tre anni, ho ricavato circa Euro 2.000,00/3.000,00 mensili netti. Non pago tasse.
Ho iniziato nel 2005, sempre circa con questi redditi. Ho interrotto solo quando c'è stato il
COVID. Svolgo questa attività in una casa con delle altre amiche, si trova ad Alessandria, via
Galileo Galilei”. Il Giudice richiede all'Avv. Marinella Colombo se sia necessario interrompere l'interrogatorio, trattandosi apparentemente di dichiarazioni autoincriminanti.
L'Avv. Marinella Colombo consente che si proceda, rappresentando che la Procura conosce questi fatti. La SI.ra prosegue: “non ho altri redditi oltre a quelli da Parte_1
lavoro. Non ho investimenti, titoli o altro. Coi risparmi, ho comprato la casa. Sul conto, ho circa Euro 600,00 / 700,00. Mio nipote mi ha prestato soldi per vivere. La mia attività è cessata nel 2024, perché l'autorità penale ha sequestrato la casa dove lavoravo”. Il SI.
dichiara: “dopo l'allontanamento dalla casa, vivo nel magazzino in Controparte_1
Alessandria, via Pavia, n. 71. Il magazzino è in affitto, pago Euro 1.200,00, oltre IVA, mensili. Non sono proprietario di case o terreni. Faccio il discografico, al momento ancora come ditta individuale a mio nome. Negli ultimi tre anni, ho ricavato circa Euro 2.800,00 mensili netti, gli anni prima era più basso. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro, ho tre dipendenti. Non ho investimenti, titoli o altro. Ho due conti, uno con circa Euro 18.000,00 e l'altro con circa Euro 30.000,00. Nel seminterrato, c'è il mio archivio, bobine, master, ecc.
Ci sono gli originali di musica giapponese, che io poi riproduco su scala industriale. Ci sono delle rarità, anche in copia unica, con scaffali in umidità controllata. Al seminterrato, si può accedere da una porta garage e poi c'è una porta che lo collega al resto della casa. È una porta interna, hanno tutte la stessa chiave” […]”.
7 6. Con ordinanza in data 19.11.2024, il Giudice Delegato, rilevato che “il marito, invero, non ha negato lo scontro fisico con la moglie, pur sostenendo di aver agito per difendersi dalla violenza a sua volta agita - contro di lui - dalla moglie”, che “tale versione dei fatti, benché al vaglio anche dell'autorità penale, appare, allo stato attuale degli atti, come sopra sintetizzati, assai meno credibile di quella offerta dalla moglie”, che “per quanto di competenza del giudice civile, però, deve essere concesso al marito di accedere al seminterrato, ove si svolge
- almeno in parte - la sua attività lavorativa”, che “il seminterrato, pacificamente accessibile senza necessità di accedere alla casa coniugale, è collegato all'abitazione solo attraverso una porta, talché, una volta eliminata quest'unica possibilità di accesso all'abitazione, non si vede ragione per impedire al marito di accedere a tale locale, ove appunto la moglie non vive” e che “solo ad abundantiam, l'accesso a tale locale autonomo neppure sembrerebbe poter essere astrattamente inibito al marito in questa sede, dal momento che difficilmente potrebbe essere qualificato come casa coniugale, trattandosi, invero, di un locale autonomo adibito non già alla vita dei coniugi, ma solo al lavoro del marito”, ha confermato, in via provvisoria e urgente, ai sensi degli artt. 473-bis15 e 473-bis69 ss. c.p.c., per la durata di un anno, l'allontanamento del resistente, SI. dalla casa familiare sita in Controparte_1
“Castelletto Monferrato (AL) Località Val Verde Fabb. A1”, come disposta inaudita altera parte con decreto in data 5.11.2024, prevedendo, però, la possibilità per il marito, SI.
[...]
di accedere esclusivamente al seminterrato, per le sole ragioni di lavoro, a CP_1
condizione che, prima di effettuare il primo accesso, il marito, SI. Controparte_1
provveda - a sua cura e spese - a chiudere la porta di collegamento tra il seminterrato e l'abitazione, tramite una placca fissa in metallo, senza possibilità di apertura alcuna.
7. Con memoria difensiva in data 2.1.2025, il SI. ha rappresentato: che “in Controparte_1 data 25.11.2024 il OR ha disposto l'intervento di un fabbro, che ha chiuso la CP_1 porta comunicante tra il seminterrato e l'abitazione”; che “nel verbale di intervento dei
Carabinieri si legge che la ricorrente “presa dalla rabbia, iniziava a litigare con il e arrivavano alle mani e confessava di aver dato un morso allo stesso all'altezza CP_1 dell'anca della gamba destra, di averlo graffiato in viso e di aver ricevuto qualche spinta senza conseguenze… Il confermava di essere stato morso e graffiato dalla donna CP_1
e di averla spinta solamente per evitare conseguenze sgradevoli… Si dà atto che l'abitazione si presentava in perfetto ordine e vi era solamente del terriccio sul pavimento del soggiorno, presumibilmente caduto da un vaso durante la lite. I due coniugi non intendevano sporgere nessuna denuncia querela per quanto accaduto””; che “come ripetutamente dichiarato tanto dalla ricorrente, quanto dalle altre persone informate, nessun altro episodio di violenza si era
8 mai verificato all'interno della coppia”; che “la relazione del OR con la CP_1
NO […] non è stata affatto la causa della crisi coniugale, bensì una Controparte_3 mera conseguenza”; che “parte ricorrente omette di dare atto del proprio contributo alla crisi coniugale”; che “in primo luogo, nel mese di marzo 2024 (dunque ben prima dell'inizio della relazione con la NO , il OR veniva interrotto nella sua attività CP_3 CP_1 lavorativa dall'arrivo della Guardia di Finanza, giunta in loco per una perquisizione della casa coniugale e dei locali della;
che “per la prima volta, in tale occasione, CP_4 il OR scopriva l'esistenza di un procedimento penale per favoreggiamento CP_1 dell'immigrazione clandestina e per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione”; che
“secondo quanto successivamente emerso, pare che la ricorrente fosse coinvolta in attività di escort insieme a proprie connazionali, del tutto all'insaputa del marito”; che “sede dell'attività sarebbe stata un immobile sito in Alessandria, via Galileo Galilei, attualmente sottoposto a sequestro”; che “al di là delle eventuali conseguenze penali, che verranno valutate presso le sedi competenti, si reputa evidente come un'attività quale quella sopra descritta, portata avanti all'insaputa del marito, costituisca una gravissima violazione dei doveri matrimoniali, tanto di fedeltà (letteralmente e latamente intesa), quanto di assistenza morale”; che “le ragazze, infatti, hanno dichiarato di aver sempre intrattenuto rapporti con le ES sole ORe (detta E”) e (detta “L)”; che “in particolare, “ Parte_1 Per_2
ha detto a noi che non ha detto a quello che succede in via Galilei, ma ha detto che in CP_1 quella casa si praticano solo massaggi””; che “ancora “ l'ho visto durante una cena, CP_1
ES sono stato anche una volta a casa sua e di ma in quella circostanza lui non c'era, era in viaggio in Giappone. non è mai venuto nella casa di via Galilei 7, non so dire se sia CP_1 mai venuto all'esterno dell'abitazione. Poi PI è gelosa e non vuole che il marito entri in via ES Galilei. Non si riferire se sappia di quello che succede, ha riferito che ha detto al CP_1
ES marito che ha aperto un negozio di massaggi””; che “ancora: “Al compleanno di ho ES visto e ho conosciuto il marito di al ristorante. L'ho visto in una sola occasione, non mi ricordo nemmeno il nome””; che le somme ricavate dall'attività illecita della moglie “in violazione di ogni dovere di collaborazione e assistenza morale e materiale, sono sempre state trattenute in via esclusiva dalla ricorrente, che ometteva di metterle a disposizione della famiglia”; che “prova ne sia, come già esposto in sede di memoria difensiva, il ritrovamento di 10.000,00 euro in contanti all'aeroporto di Malpensa, in occasione di una trasferta all'estero della NO ”; che “parte ricorrente omette di dare atto di aver violato Parte_1 non soltanto la fiducia del marito, ma anche quella dei suoceri”; che “la NO , Parte_1
infatti, vanta oggi la proprietà esclusiva della casa coniugale, pur non avendo contribuito in
9 alcun modo al relativo acquisto”; che “l'intestazione era infatti frutto di un mero accordo fiduciario (stipulato con i suoceri per proteggere l'abitazione da eventuali creditori del OR ), con tacito accordo di ritrasferimento della proprietà dei genitori del CP_1 OR , dietro semplice richiesta”; che “oggi, non soltanto la ricorrente nega CP_1
l'esistenza del vincolo fiduciario, ma insiste per porre in vendita l'abitazione e trattenere per sé l'intero ricavato”; che “si dà atto della pendenza di separato procedimento presso il
Tribunale di Alessandria, diretto al trasferimento della proprietà in capo agli attori”; che la questione dell'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa è già stata sollevata d'ufficio; che, sul punto, “ci si limita a domandare che, in caso di mancata rinuncia alla domanda, di quanto sopra venga tenuto conto in sede di condanna alle spese di lite”; che “la ricorrente ha dichiarato in udienza di aver goduto, a decorrere dal 2005, di redditi netti non dichiarati per circa 2.000/3.000 euro al mese, tramite attività di massaggi in proprio”; che
“ad oggi, la NO risulta spesso assente dalla propria abitazione, per non Parte_1 meglio precisati impegni personali” e che “quelle sopra descritte non paiono né le dichiarazioni, né lo stile di vita di una persona in condizione di indigenza”.
8. Tra i documenti depositati dal resistente, appaiono particolarmente rilevanti: - le sommarie informazioni rese dalla SI.ra in data 18.3.2024 (“[…] sono venuta con Parte_2
la consapevolezza di fare sia il mio lavoro di massaggiatrice sia di prostituirmi, era sottinteso ES quello già dai primi contatti con NI e Sono arrivata in Italia all'aeroporto di Milano ES e sono venuta ad Alessandria in macchina, mi è venuta a prendere […]. LE prende
ES ordini da che è il capo […]. Il compenso per le prestazioi è variabile, dipende dal cliente cosa vuole. La base di partenza è di 50 euro. La cosa fissa è che la metà del guadagno sarà corrisposto a PI, che è il capo […]. Preciso che conosco […] il nome di Persona_3
[…]. Mensilmente il mio guadagno è di circa 6.000 €, di cui 3.000 € per me e 3.000
[...]
ES
€ per PI […]. Mi è stato proposto da di sposarmi in Italia con un italiano affinché potessi avere i documenti e rimanere più a lungo […]. Ovviamente, tale matrimonio con un italiano mi sarebbe costato dei soldi, da 15.000 a 30.000 €. Non so riferire quanto di queste ES cifre potesse andare a e quanto all'uomo […]. Conosco una sola persona che si è sposata ES ES fittiziamente tramite […]. ha detto a noi che non ha detto a quello che succede CP_1
in via Galilei, ma ha detto che in quella casa si praticano solo massaggio […]”); le sommarie informazioni rese dalla SI.ra in data 18.3.2024 (“[…] in via Galilei 7 Parte_3
faccio sia massaggi sia mi prostituisco […]. Il compenso per le prestazioni è variabile, dipende dal cliente cosa vuole. La base di partenza è di 50 euro […]. La metà dei nostri
ES guadagni non se li tiene LE, ma li dà a che è il capo. Preciso che conosco […] il nome
10 ES di ( […]. Mensilmente il mio guadagno è di circa 10.000 €, di cui Parte_1
5.000 € per me e 5.000 € per PI […]. Mi è stato proposto dal LE di sposarmi in Italia con un italiano affinché potessi avere i documenti e rimanere più a lungo. Ovviamente tale matrimonio con u italiano mi sarebbe costato dei soldi. Precisamente 15.000 € […]. CP_1
non è mai venuto nella casa di via Galilei 7 […] PI è gelosa e non vuole che il marito entri in via Galilei. Non so riferire se sappia di quello che succede, PI ha riferito che ha CP_1
detto al marito che ha aperto un negozio di massaggi […]”); le sommarie informazioni rese della SI.ra in data 18.3.2024 (“[…] ho deciso di rimanere e iniziare anche EStimone_2
io a prostituirmi. Appena sono arrivata in Italia, sono andata direttamente a vivere in via
Galilei. Oltre a me, in quella casa vivevano anche e […]. In media un Pt_2 Pt_3
ES cliente paga 50 o 60 euro […]. So che la metà saranno per me e la metà se li terrà che è il capo […]. Mediamente posso dire di aver guadagnato dai 4 ai 5.000 euro al mese, di cui ES ES ovviamente la metà per e la metà per me […]. Al compleanno di ho visto e ho ES conosciuto il marito di al ristorante. L'ho visto in una sola occasione, non mi ricordo nemmeno il nome […]”); il verbale dell'intervento dei Carabinieri in data 5.6.2024; le sommarie informazioni rese dalla ricorrente in data 5.9.2024 e le sommarie informazioni rese dalla SI.ra . Controparte_2
9. Scambiate alcune memorie ex art. 473-bis17 c.p.c., all'udienza del 5.2.2025, “entrambi i difensori [hanno] chie[sto] che [fosse] emessa l'ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c. o, in alternativa, direttamente […] la pronuncia della sentenza, qualora il Giudice ritenesse di non ammettere alcun ulteriore atto istruttorio, rinunciando, in tale ipotesi, sin d'ora a qualsiasi termine a difesa, inclusi i termini ex art. 473-bis28 c.p.c.”.
10. Orbene, le ulteriori istanze istruttorie sono effettivamente inammissibili, in quanto irrilevanti
(anche alla luce delle prove già assunte nell'ambito dei processi penali), generiche e valutative. Deve, pertanto, essere emessa direttamente la sentenza di separazione, come richiesto - in via alternativa - dalle parti, le quali hanno validamente rinunciato ai successivi termini a difesa.
11. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con
11 riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
12. La separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.), abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (c.d.
“addebito reciproco”). Le condotte contrarie ai doveri coniugali, dunque, devono avere svolto un'efficacia causale nel fallimento del matrimonio (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass.
10.12.1995, n. 13021). Il superamento della separazione per colpa in favore della separazione per intollerabilità della convivenza induce ad assegnare carattere eccezionale alla dichiarazione di addebito, sì che può pronunziarsi soltanto di fronte a inadempimenti colposi dei doveri coniugali di particolare gravità e sempre che abbiano determinato la dissoluzione della comunità familiare. Nel caso di specie, deve essere accolta la domanda di addebito della separazione alla condotta del marito, il quale - come è provato - ha intrattenuto una relazione extraconiugale e, nel momento indicato dai testimoni come fissato per la “confessione” di tale relazione extraconiugale alla moglie, ha aggredito fisicamente quest'ultima, provocandole lesioni. Tale condotta, decisamente grave, non può non aver avuto, come allegato dalla moglie, efficacia quantomeno concausale rispetto alla disgregazione del vincolo matrimoniale, fino a quel periodo descritto come apparentemente solido. Parimenti, la separazione deve essere addebitata anche alla moglie, posto che, pressappoco nel medesimo periodo, il marito ha anche scoperto l'attività illecita della moglie;
attività rispetto alla quale, dalle prove assunte nel processo penale, il marito sembrerebbe essere effettivamente rimasto inconsapevole, fino all'avvio delle indagini. La scoperta, da parte del marito, di tale attività illecita della moglie, peraltro particolarmente odiosa, per la sua natura e per le sue modalità attuative, non può non aver avuto, come allegato dal marito, efficacia quantomeno concausale rispetto alla disgregazione del vincolo matrimoniale, fino a quel periodo descritto come apparentemente solido.
13. In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass.
12 9.8.2012, n. 14348 e Cass. 15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano 20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Nel caso di specie, come già evidenziato d'ufficio, la domanda di assegnazione della casa coniugale è inammissibile per impossibilità giuridica, in assenza di figli, nel cui interesse poter disporre l'assegnazione.
14. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'esigenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013
n. 17199). Nel caso di specie, l'accoglimento della domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento della moglie è impossibile, in considerazione dell'addebito della separazione alla moglie. Ad abundantiam, quand'anche la separazione non fosse stata addebitata alla moglie, non sarebbe, comunque, dovuto alcun contributo al suo mantenimento a carico del marito. La moglie, infatti, è risultata dedita ad attività illecite di natura e struttura tali da rendere impossibile l'accertamento dei suoi effettivi redditi, del resto mai dichiarati, come ha ammesso la stessa SI.ra . Le affermazioni della moglie (“negli Parte_1
ultimi tre anni, ho ricavato circa Euro 2.000,00/3.000,00 mensili netti. Non pago tasse. Ho iniziato nel 2005, sempre circa con questi redditi”), se fossero veritiere, la porrebbero su un
13 piano di sostanziale parità reddituale rispetto al marito, con conseguente non debenza dell'assegno. Ma sono in atti elementi ben più che sufficienti per ritenere che tali affermazioni siano false e che la moglie percepisca, dalle sue attività illecite (che sembrerebbero proseguire), redditi ben più elevati di quelli ammessi e, comunque, totalmente non accertabili, data la scelta della moglie di operare nell'illegalità.
15. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, in considerazione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri e , i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Asti, il 4.2.2006;
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie, SI.ra
[...]
, nei confronti del marito, SI. ; Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dal marito, SI.
[...]
nei confronti della moglie, SI.ra ; CP_1 Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in “Castelletto
Monferrato (AL) Località Val Verde Fabb. A1”;
- rigetta la domanda della moglie, SI.ra per il riconoscimento di un Parte_1
contributo al proprio mantenimento a carico del marito, SI. ; Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 12 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
14