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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/03/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente
2) dott.ssa Wanda Romanò - Giudice
3) dott. Pietro Caré - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5867/2024 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, rimessa al Collegio all'udienza del 4.3.2025, avente per oggetto la regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati al di fuori del matrimonio;
tra
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Sergio Gidaro, presso il cui studio ha eletto domicilio, ricorrente e nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Maria Costa, presso il cui studio ha eletto domicilio, resistente nonchè P.M. in sede interventore ex lege
Conclusioni: per le parti costituite come da verbale d'udienza del 4.3.2025; visto del PM.
Fatto e diritto
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 20.11.2024, Parte_1 ha chiesto di regolamentare l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori e Per_1
, rispettivamente di anni 11 e 5, nati dalla relazione more uxorio Persona_2 intrattenuta con . Controparte_1
In particolare, la ricorrente ha esposto:
- di aver intrattenuto con il resistente una convivenza more uxorio a decorrere dall'anno 2014 e sino al 3 settembre 2024, con abitazione familiare in Catanzaro, via Melito Porto Salvo n. 102;
- che il resistente aveva scaltramente venduto a terzi l'abitazione familiare con atto pubblico in data 26.06.2024, onde sottrarre tale bene alla futura regolamentazione dei loro rapporti all'esito dell'intenzione, già segretamente maturata, di interrompere la convivenza;
- che dalla cessazione della convivenza il non aveva contribuito al CP_1 mantenimento ordinario dei piccoli , trattenendo per sé anche l'assegno Per_1 Per_2 unico ed universale di circa € 400,00 mensili erogato dall'INPS per i figli a carico;
1 - che, oltre al reddito da lavoro, il resistente poteva contare sui vantaggi economici derivanti dalla quota di partecipazione societaria detenuta nella società di famiglia
Parte_2 ed ha chiesto:
- di affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé;
- di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole minore versando un assegno mensile di € 500 per ciascun figlio ed un contributo di € 500 alle spese di locazione di una nuova casa familiare e sostenendo il 100% delle spese straordinarie necessarie per i figli. Costituitosi in giudizio, il resistente non si è opposto alla domanda ma ha contestato la ricostruzione in fatto operata dalla ricorrente e dichiarato la propria disponibilità a contribuire al mantenimento dei figli mediante corresponsione di un assegno mensile di € 200,00 per ciascuno di essi, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie ed al versamento del 50% dell'assegno unico spettante alla ricorrente. Il resistente ha omesso di esibire la documentazione bancaria e finanziaria richiestagli. 2. All'udienza del 4.3.2025, fissata per la comparizione delle parti, il giudice delegato ha avanzato alle parti una proposta conciliativa, cui le stesse hanno prestato adesione. In particolare, sono state condivise le seguenti condizioni di affidamento e mantenimento dei minori e : Per_1 Persona_2
a) i minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto per il padre di vedere liberamente i figli e tenerli con sé, a fine settimana alternati, prelevandoli il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnandoveli il lunedì mattina (nei periodi non scolastici, dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 10:00 del lunedì, con prelievo ed accompagnamento presso l'abitazione materna): a tal fine, ad inizio di ogni mese, il padre comunicherà alla madre eventuali impedimenti a prendere con sé i figli nei fine settimana di spettanza (e, ove vi sia disponibilità della controparte, concorderà la sostituzione del fine settimana); inoltre, il padre trascorrerà con i figli i pomeriggi del lunedì, martedì e giovedì, nella settimana immediatamente successiva al fine settimana da questi trascorso con la madre, ed il pomeriggio del mercoledì nella settimana successiva a quella in cui egli abbia trascorso il fine settimana con i figli, prendendoli dall'uscita di scuola e riaccompagnandoli a casa entro le 21:30 (in caso di imprevisti, il padre comunicherà almeno 24 ore prima alla madre l'impossibilità di tenere con sé i figli); durante le festività i minori trascorreranno, alternativamente con l'uno o l'altro genitore la vigilia di Natale, il giorno di Natale, il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno, il 5 gennaio e l'Epifania, il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, il 25 aprile e l'1° maggio, il pranzo e la cena del giorno dei loro compleanni;
nel periodo estivo i minori trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi a luglio e sette giorni consecutivi ad agosto da concordarsi entro il 15 giugno (con la precisazione che detti periodi, se ricadenti nei giorni o fine settimana di spettanza di ciascun genitore li assorbiranno senza possibilità di compensazione); rimane sempre salvo ogni diverso e miglior accordo tra i genitori;
b) corrisponderà a entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Parte_1 titolo di mantenimento dei figli, un assegno di € 300,00 per ciascuno di essi, oltre adeguamento annuale Istat in misura del 100%, un contributo all'alloggio dei minori di € 350,00 (da ridursi ad € 150,00 a partire dal momento in cui la troverà Parte_1 un'occupazione lavorativa ovvero, al più tardi, trascorsi due anni dal deposito della presente decisione) e parteciperà al riparto delle spese straordinarie necessarie per i figli (come disciplinate dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
2 Catanzaro e da quello dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro) in misura del 60% (da ridursi al 50% a partire dal momento in cui la ricorrente troverà un'occupazione lavorativa ovvero, al più tardi, trascorsi due anni dal deposito della presente decisione). Inoltre, il si adopererà per consentire alla di poter incassare CP_1 Parte_1 direttamente la propria quota parte dell'assegno unico per i figli. Stante il raggiungimento di un accordo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. 3. Ritenuto che la suesposta intesta non contrasti con il superiore interesse dei minori e con l'ordine pubblico, il Tribunale procede a rendere esecutivo l'accordo fra le parti e dichiara, alla luce delle modalità di definizione del giudizio, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella controversia civile indicata in epigrafe, così provvede: dispone che l'affidamento ed il mantenimento dei minori e Per_1 Persona_2 sia regolato alla stregua delle condizioni riportate in motivazione al punto 2, lettere a) e b); spese compensate. Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente dott. Pietro Caré dott.ssa Francesca Garofalo
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