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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 20/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
22.2.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Fraccaro
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 32
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Furlan pec e dall'avv. Nicola Mladovan pec Email_2
Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità per ferie non godute e dell'indennità di trasferimento di cui alla narrativa del presente atto nella misura che sarà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria;
- per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Ospedaletto di Istrana (TV), via Castellana n. 90, a pagare gli
importi che saranno quantificati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo;
- accertare l'illegittimità della proroga del contratto di assunzione dd. 1° marzo 2022, comunicata con lettera dd. 27 febbraio 2023, e per l'effetto trasformare tale contratto a
termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato condannando in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ospedaletto di Istrana
(TV), via Castellana n. 90 a riammettere in servizio la ricorrente ed a corrispondere alla stessa l'indennità di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2015 da quantificarsi secondo
giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 14
TPF e Cnpa.” pagina 2 di 32
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
“Previo accertamento e declaratoria della legittimità del termine apposto alla proroga
d.d.27.02.2023 per i motivi tutti di cui in atti;
previo accertamento e declaratoria della infondatezza di ogni pretesa del ricorrente;
previo accertamento e declaratoria, in particolare, dell'assenza di allegazioni e/o di
prove in punto differenze retributive;
rigettata ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
nel merito:
quanto alla domanda di impugnazione del termine apposto alla proroga d.d.
27.02.2023:
rigettarsi le domande tutte della ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
inammissibili o improcedibili rigettandosi comunque ed in ogni caso integralmente il
ricorso di nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
in via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità del termine apposto alla proroga d.d.
27.02.2023, limitarsi la condanna all'indennità ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015 nella misura
minima di 2,5 mensilità o quella diversa misura ritenuta di giustizia.
Quanto alla domanda di differenze salariali: accertata e dichiarata la assenza di idonee allegazioni e/o l'assenza di prova e
comunque per motivi tutti di cui sopra;
rigettarsi il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
in subordine,
limitarsi la condanna a quanto risulterà di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali” pagina 3 di 32
MOTIVAZIONE
§1)
le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ che in data 1.3.2022 è stata assunta dalla società convenuta in virtù Controparte_1
di un contratto di lavoro subordinato (doc. 1 fasc. ric.) a tempo determinato (termine finale al 28.2.2023) e parziale (al 56,82% rispetto al minimo di 183 giorni di impiego a tempo pieno stabilito dall'art. 44 CCNL per piloti di elicottero),
- con inquadramento nel grado di pilota di 2° CCNL cit.,
- con mansioni di “pilotaggio e attività connesse alla gestione completa del velivolo, alla regolare tenuta della documentazione connessa al volo e di tenuta e aggiornamento di manuali di volo”,
- con “sede di lavoro” in “ZE RA (TV)… ferma la possibilità di lavorare in luoghi diversi dalla sede di lavoro sopra indicata in regime di trasferta”,
- con orario di lavoro fissato in “n. 2 (due)giorni la settimana, di norma il mercoledì e il venerdì), salve prestazioni di servizio straordinario su richiesta del datore di lavoro”,
- con “trattamento economico lordo annuo: composto da stipendio contrattuale, indennità di volo ordinaria e indennità di volo integrativa per un totale di €
29.896,82, da ridurre per la percentuale” del 56,82% (per un importo, quindi, di €
16.987,37), “oltre ad un elemento di retribuzione variabile utile a raggiungere un compenso netto mensile di circa € 1.500,00”;
pagina 4 di 32 ✓ che all'indomani della sottoscrizione contrattuale veniva assegnata alla base operativa di Trento, dove ha svolto le funzioni di copilota di elicottero con impiego “corporate”
ovvero servizio di trasporto passeggeri (manager e dirigenti) al servizio delle aziende del gruppo Progest s.p.a. (cui la società datrice apparteneva), Controparte_1
✓ che, quindi, era tenuta a raggiungere Trento con la propria autovettura, partendo dalla sua abitazione ubicata in Isola Vicentina (VI) e facendovi rientro a fine giornata,
nonché, se i giorni di lavoro erano consecutivi, trascorrendo la notte in una struttura ricettiva nella zona di Trento, il tutto a proprie spese;
✓ che solo saltuariamente ha svolto la propria prestazione presso la base di Treviso;
✓ che mensilmente inviava alla società datrice i fogli presenza (doc. 18 fasc. ric.), che mai le erano stati contestati,
✓ che nell'anno 2022 ha svolto prestazioni in 38,3495 giorni ulteriori a quelli pattuiti nel contratto di lavoro,
✓ che nell'anno 2022 ha volato per un tempo complessivo pari a 245 h 12 m e nel 2023
per un tempo complessivo pari a 81 h 59 m, di talché, operati i previsti riproporzionamenti per cui le ore minime di volo in un anno ammontano rispettivamente a 94 h 42 m e 56 h 49 m 12 s, ella ha volato per un tempo ulteriore pari a 150 h 30 nel 2022 e 25 h 09 m 48 s nel 2023;
✓ che, con lettera del 27.2.2023 (doc. 4 fasc. ric.), la società datrice le ha comunicato la proroga del termine finale apposto al contratto di lavoro dal 28.2.2023 al 30.6.2023, adducendo la seguente causale: “Come già accennato per le vie brevi, la dismissione dell'elicottero sul quale lei presta servizio era stata originariamente programmata per la fine del mese di febbraio 2023; operativamente la dismissione dalla flotta aziendale comporta la definitiva alienazione del mezzo, esclusa la sostituzione con altro elicottero;
per motivi di mercato specifico degli elicotteri essa verrà posticipata alla fine del mese di giugno 2023; tale pagina 5 di 32 situazione, non prevedibile al momento dell'assunzione, rappresenta per la scrivente un'esigenza di carattere temporaneo che giustifica la proroga del contratto di lavoro a termine”;
✓ che, con mail del 3.4.2023 (doc. 5 fasc. ric.), ha trasmesso alla società datrice il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2022 ai fini della corresponsione delle differenze tra gli emolumenti dovuti secondo la contrattazione collettiva e le somme già corrisposte,
inoltrando in seguito solleciti stante il mancato riscontro;
✓ che il rapporto di lavoro è cessato alla scadenza del termine del 30.6.2023;
✓ che, con mail dell'1.7.2023 (doc. 13 fasc.ric.), ha trasmesso alla società datrice il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2023 ai fini della corresponsione delle differenze tra gli emolumenti dovuti secondo la contrattazione collettiva e le somme già corrisposte;
✓ che, a mezzo del proprio legale, con lettera del 28.8.2023 (doc. 14 fasc. ric.), ha impugnato il contratto di lavoro a tempo determinato, eccependo l'illegittimità delle proroga del termine finale, stante l'assenza di ragioni giustificatrici prescritte dall'art. 21 in relazione all'art. 19 d.lgs. 15.6.2015, n. 81 –
propone:
1)
domanda volta ad accertare il diritto a ricevere:
1) le differenze tra la retribuzione maturata, in virtù del lavoro svolto e secondo le previsioni della contrattazione collettiva (in particolare l'allegato 1 e l'art. 1 allegato 2
al CCNL cit.) e la retribuzione già percepita (oltre a differenze per gratifica natalizia e a trattamento di fine rapporto),
pagina 6 di 32 2) l'indennità per servizio straordinario ex art. 26 CCNL cit. in ragione dei 38,3495
giorni lavorati nel 2022 oltre quelli pattuiti in contratto,
3) l'indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL cit. in ragione delle 150 ore e 30
minuti di volo svolte nel 2022 e delle 25 ore e 9 minuti svolte nel 2023 oltre al minimo previsto dallo stesso art. 19 CCNL cit.;
4) l'indennità ex art. 32 CCNL cit. in ragione del trasferimento dalle sede di lavoro indicata in ZE RA (VI) nel contratto stipulato dalle parti a Trento e considerando che nel corso dello svolgimento del rapporto, a proprie spese, ha raggiunto Trento partendo dalla propria abitazione, situata in Isola Vicentina, e facendovi rientro a fine giornata, nonché, se i giorni di lavoro erano consecutivi, ha trascorso in una struttura ricettiva nella zona di Trento;
5) l'indennità sostitutiva delle ferie godute nel mese di aprile 2023, ma comunicate solo a metà mese e delle ferie godute nei mesi di maggio e giugno 2023, ma non comunicate preventivamente;
con condanna della società convenuta alla corresponsione delle relative somme,
maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;
2) domanda volta ad accertare l'illegittimità, stante l'assenza di ragioni giustificatrici prescritte dall'art. 21 in relazione all'art. 19 d.lgs. 81/2015, della proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti, con conseguente sua trasformazione in un contratto a tempo indeterminato e con condanna della società convenuta alla corresponsione dell'indennità
ex art. 28 d.lgs. 81/2015, da quantificarsi secondo giustizia.
pagina 7 di 32 §2)
le difese svolte dalla società convenuta Controparte_1
La società convenuta così replica alle domande proposte dalla Controparte_1
ricorrente:
a 1) eccepisce il difetto nel ricorso di “qualsivoglia allegazione in ordine all'orario svolto dal ricorrente”;
contesta che la ricorrente sia stata collocata illegittimamente in ferie ed eccepisce la mancata indicazione dei giorni che ella asserisce essere stata illegittimamente collocata in ferie;
infine eccepisce la mancata indicazione del numero delle giornate in cui la ricorrente si sarebbe fatta carico delle spese di trasporto per recarsi presso la base operativa di Trento;
a 2)
sostiene che:
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti la ricorrente ha
“pilotato, in via pressoché esclusiva, l'elicottero -G modello A109E marca e CP_2
“solo eccezionalmente” gli elicotteri I-RRSS e CO;
nel corso del 2022 la società datrice ha assunto la decisione di cedere a terzi l'elicottero I-
GEST entro la fine del mese di febbraio 2023, ma in seguito è sorta l'esigenza di protrarre le trattative, con previsione della loro definizione al giugno 2023; si è così reso necessario, nel periodo marzo - giugno 2023, “effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero [-G] in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista fino alla cessione prevista per il giugno 2023”, “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e, “al fine di assecondare le trattative… avere la disponibilità di effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte pagina 8 di 32 acquirente”; quindi, in detto periodo, “si è trattato non già di far compiere all'elicottero una generica attività di noleggio ai fini di trasporto e/o trasporto passeggeri, secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta, piuttosto di gestire la fase di dismissione dell'elicottero che è attività straordinaria, irripetibile e completamente al di fuori dell'oggetto tipico dell'attività aziendale”.
§3)
le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda afferente alle pretese di natura retributiva e
indennitaria
La ricorrente propone domanda volta ad accertare il diritto a Parte_1
ricevere cinque emolumenti di natura retributiva e uno di natura indennitaria, ciascuno dei quali merita un'analisi distinta.
1) le differenze tra la retribuzione maturata, in virtù del lavoro svolto e secondo le
previsioni della contrattazione collettiva (in particolare l'allegato 1 e l'art. 1
allegato 2 al CCNL cit.) e la retribuzione già percepita (oltre a differenze per
gratifica natalizia e a trattamento di fine rapporto)
La ricorrente sostiene che la retribuzione in concreto già percepita è inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva cui era assoggettato il rapporto di lavoro.
La società convenuta non ha contestato l'assunto, essendosi limitata ad eccepire il difetto nel ricorso di “qualsivoglia allegazione in ordine all'orario svolto dal ricorrente”,
aspetto del tutto estraneo a questa parte della domanda, che afferisce alla retribuzione ordinaria concernente le prestazioni eseguite secondo l'orario pattuito nel contratto individuale di lavoro stipulato dalle parti (doc. 1 fasc. ric.).
pagina 9 di 32 Anche da ciò prescindendo, occorre in primo luogo evidenziare che la ricorrente allega e documenta di aver pattuito con la società convenuta di assoggettare il rapporto di lavoro alla “parte generale”, a “quella economica”, agli “articoli del CCNL espressamente richiamati nel presente contratto individuale” e all'“allegato 2 “Impiego Corporate””
del CCNL per piloti di elicottero.
Questa circostanza è del tutto trascurata dalla società convenuta allorquando nelle note finali autorizzate (pag. 5-6) sostiene che l'occasionale effettuazione, da parte della ricorrente, di voli in favore di soggetti estranei al gruppo societario Progest, riferita dal teste nella sua deposizione, escluda l'assoggettamento del rapporto di lavoro Tes_1
intercorso tra le parti in quanto l'art. 47 CCNL riconduce “l' “Impiego corporate” all' utilizzo “solo ed esclusivamente per uso proprio interno”.
Infatti la circostanza che le parti abbiano espressamente pattuito nel contratto individuale l'applicazione dell' “allegato 2 “Impiego Corporate” del contratto collettivo nazionale
(CCNL) per piloti di elicottero” integra (dando per vero quanto riferito dal teste la Tes_1
fattispecie prevista dall'art. 2077 co. 2, ultima parte cod. civ. (“Le clausole difformi dei
contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di
diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”), applicabile anche ai contratti collettivi di diritto privato (ex multis Cass. 2.5.1969, n. 1445; Cass. 26.8.1966, n. 2274) secondo cui una clausola del contratto individuale, che sia difforme rispetto al contratto collettivo, non viene sostituita di diritto qualora contenga speciale condizione più favorevole al prestatore di lavoro.
L'allegato 1 al CCNL cit. contiene la “tabella minimi contrattuali”, che riassume le previsioni contenute negli articoli 16 (“stipendi minimi contrattuali”), 17 (“indennità di
pagina 10 di 32 contingenza”, 18 (“indennità di volo”), 19 (“indennità integrativa di volo”), tutti rientranti nella “parte economica”; il punto 1. (“Giorni di servizio-retribuzione”) dell'allegato 2 (“Impiego Corporate”) al
CCNL cit., che, come appena evidenziato, viene espressamente richiamato nel contratto individuale, dispone: “La retribuzione contrattuale sarà aumentata del 40% rispetto alla retribuzione totale della tabella allegata al contratto, riferita ai 183 giorni di servizio”.
Quindi deve essere dichiarato:
➢ il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta la retribuzione prevista,
per il pilota di 2° grado dal CCNL cit., nella tabella contenuta nell'allegato 1 al CCNL cit. (riassuntiva degli importi scaturenti dall'applicazione degli artt. 16, 17, 18 e 19
CCNL cit.), incrementata secondo la previsione ex punto 1. dell'allegato 2 al CCNL
cit. e parametrata alla percentuale del 56,82% corrispondente alla misura del tempo parziale pattuito rispetto ai 183 giorni di impiego minimo stabiliti dall'art. 44 co. 3
CCNL cit.;
➢ il conseguente diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta le eventuali differenze tra la retribuzione prevista dal CCNL cit. nei termini appena precisati e la retribuzione in concreto già percepita;
la somma eventualmente risultante dovrà essere maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3
cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n.
724 (Corte cost. 2.11.2000, n. 459;).
Ai fini della liquidazione dell'eventuale credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 2 cod.proc.civ..
pagina 11 di 32 2) l'indennità per servizio straordinario ex art. 26 CCNL cit. in ragione dei 38,3495
giorni lavorati nel 2022 oltre quelli pattuiti in contratto
La ricorrente sostiene di aver, nel 2022, lavorato 38,3495 giorni in più rispetto a quelli pattuiti e, quindi, di aver diritto a percepire l'indennità per servizio straordinario prevista dall'art. 26 CCNL cit..
Orbene, nel contratto individuale di lavoro le parti hanno pattuito:
“Giorni di impiego: n. 2 (due) giorni la settimana, di norma il mercoledì e il venerdì, salvo prestazioni di servizio straordinario su richiesta del datore di lavoro”.
Appare così evidente come le parti abbiano convenuto che i giorni lavorati oltre a quelli pattuiti sarebbero stati considerati “prestazioni di servizio straordinario”.
L'art. 26 CCNL cit. (anch'esso rientrante nella “parte economica”) dispone:
“Al Pilota impiegato in servizio straordinario… verrà corrisposta una indennità
giornaliera pari alla retribuzione giornaliera calcolata dividendo la retribuzione lorda complessiva annuale per 183 e aumentata del 50 %”.;
questa previsione deve essere integrata dalla clausola convenuta dalle parti nel contratto individuale secondo cui “i giorni di impiego concordati”, che “risultano pari al 56,82%
(cinquantaseieottantaduepercento) dei 183 (centoottantatre) giorni annui di impiego stabiliti dall'art. 44 del CCNL come normale corrispettivo della retribuzione…
comportano la proporzionale riduzione del valore di ogni istituto contrattuale rispetto alla retribuzione annua prevista per 183 giorni di impiego”.
La società convenuta nulla ha dedotto in merito alla disciplina del lavoro straordinario quale emerge dalla disciplina individuale e collettiva.
Infatti ha soltanto a eccepito il difetto nel ricorso di “qualsivoglia allegazione in ordine all'orario svolto dal ricorrente”.
Tuttavia, così opinando, parte convenuta ha del tutto trascurato che la ricorrente: pagina 12 di 32 ✓ ha prodotto sub doc. 18 i fogli presenza relativi all'intero rapporto di lavoro;
✓ ha chiesto “ove ritenuto necessario in base al comportamento processuale di controparte, di ordinare a l'esibizione dei quaderni tecnici di bordo Controparte_1
relativi agli elicotteri pilotati da (CO, -G, I-RRSS) per il Parte_1
periodo 01.03.2022-30.06.2023”.
Inoltre occorre considerare che parte convenuta ha omesso di contestare l'allegazione,
svolta dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo (pag. 5), secondo cui ella, durante lo svolgimento del rapporto tra le parti, ha mensilmente inviato alla datrice quei fogli presenza, senza che quest'ultima abbia mai sollevato censure od osservazioni.
Questa condotta costantemente tenuta dalla società datrice rappresenta un grave e preciso indizio della corrispondenza alla realtà dei dati contenuti in quei fogli presenza. In
proposito già nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 6.6.2024 – di accoglimento della predetta istanza, formulata dalla ricorrente, di emissione di ordine alla convenuta di esibire i quaderni tecnici di bordo relativi agli elicotteri pilotati dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro – si è osservato che l' “accertamento delle modalità temporali di esecuzione delle prestazioni… può considerarsi già raggiunto alla luce dei fogli presenza che risulta documentalmente essere stati inviati nel corso o in epoca prossima alla cessazione del rapporto dalla ricorrente alla società datrice, senza che quest'ultima abbia sollevato contestazioni in proposito”.
Inoltre la società convenuta nulla ha replicato quando la ricorrente le ha trasmesso, con
mail del 3.4.2023 (doc. 5 fasc. ric.), il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2022 e, con mail dell'1.7.2023 (doc. 13 fasc.ric.), il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2023 ai fini della pagina 13 di 32 corresponsione delle differenze tra gli emolumenti dovuti secondo la contrattazione collettiva e le somme già corrisposte.
In proposito merita di essere richiamata a ulteriore riscontro la deposizione di
[...]
il quale ha dichiarato: Tes_2
“Sono stato collega di lavoro della ricorrente;
io però ho cessato il rapporto di lavoro con la convenuta qualche mese prima…Sono al corrente che la mia collega ha Pt_1
inviato alla società convenuta il conteggio delle ore di volo una volta per il 2022, una seconda volta per il 2023. Preciso che nell'azienda era in vigore la prassi per CP_1
cui ogni pilota di elicottero teneva il conteggio delle ore di volo che effettuava. Una volta all'anno ogni pilota inviava il conteggio relativo all'intero anno alla società convenuta.
Anch'io nel corso dell'intero svolgimento del mio rapporto di lavoro ho inviato
annualmente alla convenuta il conteggio delle ore di volo. Di conseguenza la società
convenuta mi ha corrisposto il compenso per lavoro straordinario e il conguaglio relativo all'indennità integrativa di volo, senza sollevare contestazione”.
Infine parte convenuta, in parziale ottemperanza dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 6.6.2024, ha depositato, in data 15.7.2024, fogli excel
assertamente costituenti elaborazioni dei quaderni tecnici di bordo oggetto del predetto ordine di esibizione.
La ricorrente non ha contestato queste elaborazioni, ritenendole così conformi alle risultanze dei quaderni di bordo, fatta eccezione per quelle relative alle giornate
15.6.2022, 12.10.2022 e 11.11.2022 per l'elicottero -G e quelle relative alle giornate 6.9.2022, 21.7.2022 e 26.5.2022 per l'elicottero CO.
In data 27.9.2024 la società convenuta ha prodotto i quaderni di bordo relative a queste giornate in ottemperanza a un ulteriore ordine di esibizione emesso all'udienza del
5.9.2024. pagina 14 di 32 Alla luce delle considerazioni che precedono appare manifesta l'inconferenza, rispetto alla vicenda in esame, del noto orientamento giurisprudenziale secondo cui le produzioni documentali non possono surrogare le allegazioni.
Infatti la ricorrente ha richiamato i fogli presenza (che ha prodotto sub doc. 18) e i quaderni tecnici di bordo relativi agli elicotteri da lei pilotati (di cui ha chiesto – e ottenuto, come da ordinanze pronunciate alle udienze del 6.6.2024 e del 5.9.2024) – venisse ordinata alla società convenuta l'esibizione) al fine di indicare per relationem il contenuto e le modalità di esecuzione delle prestazioni svolte, con il risultato che dal combinato disposto delle allegazioni svolte e delle emergenze documentali emergono in modo evidente i fatti costitutivi dei diritti azionati in punto “indennità per servizio straordinario ex art. 26 CCNL cit” (nonché, come si vedrà, in punto “indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL cit.”).
Quindi deve essere dichiarato il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla società
convenuta il compenso per lavoro straordinario commisurato secondo il parametro previsto dall'art. 26 CCNL cit. e sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate dalla ricorrente oltre a quello di due giorni alla settimana pattuito nel contratto individuale, che risulta dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data
15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del
5.9.2024; la somma eventualmente risultante dovrà essere anch'essa maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ..
Anche ai fini della liquidazione di questo credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 2 cod.proc.civ..
pagina 15 di 32 3) l'indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL cit. in ragione delle 150 ore e 30
minuti di volo svolte nel 2022 e delle 25 ore e 9 minuti svolte nel 2023 oltre al minimo
previsto dallo stesso art. 19 CCNL cit.
La ricorrente sostiene che nell'anno 2022 ha volato per un tempo complessivo pari a 245
h 12 m e nel 2023 per un tempo complessivo pari a 81 h 59 m, di talché – operati i previsti riproporzionamenti per cui le ore minime di volo in un anno ex art. 19 CCNL cit.
ammontano rispettivamente a 94 h 42 m e 56 h 49 m 12 s – ella ha volato per un tempo superiore pari a 150 h 30 nel 2022 e 25 h 09 m 48 s nel 2023 e, quindi, di aver diritto a percepire l'indennità integrativa di volo prevista dall'art. 19 CCNL cit..
L'art. 19 CCNL cit. (anch'esso rientrante nella “parte economica”) dispone:
“
1. Per ogni ora di volo effettuata dal Pilota, con esclusione delle ore di addestramento
per il pilota, verranno riconosciuti gli importi lordi orari di cui alla tabella al comma 6
per un minimo di 200 ore di volo in un anno.
2. Nel mese di dicembre in concomitanza con la corresponsione della 13^ mensilità la
Compagnia corrisponderà l'indennità pari a 100 ore.
3. Con le competenze del mese di marzo, sempre a titolo di indennità integrativa di volo, la Compagnia corrisponderà l'indennità pari ad altre 100 ore, più eventuali conguagli
dovuti nel caso in cui il abbia svolto dal 1 gennaio al 31 dicembre del precedente CP_3
anno un'attività di volo superiore alle 200 ore.
4. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'indennità
integrativa di volo verrà corrisposta con eventuale riproporzionamento a ratei sul valore
totale di 200 ore, anche per la determinazione degli eventuali conguagli per le ore
effettivamente svolte dal pilota nel periodo di riferimento, considerando come mese intero, la frazione di mese superiore ai 15 giorni”.
pagina 16 di 32 La società convenuta nulla ha dedotto in merito alla disciplina dell'indennità integrativa di volo quale emerge dalla disciplina collettiva.
Infatti ha soltanto eccepito il difetto nel ricorso di “qualsivoglia allegazione in ordine all'orario svolto dal ricorrente”.
Tuttavia, così opinando, parte convenuta ha del tutto trascurato che la ricorrente:
✓ ha prodotto sub doc. 18 i fogli presenza relativi all'intero rapporto di lavoro;
✓ ha chiesto “ove ritenuto necessario in base al comportamento processuale di controparte, di ordinare a l'esibizione dei quaderni tecnici di bordo Controparte_1
relativi agli elicotteri pilotati da (CO, -G, I-RRSS) per il Parte_1
periodo 01.03.2022-30.06.2023”.
Inoltre occorre considerare che parte convenuta ha omesso di contestare l'allegazione,
svolta dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo (pag. 5), secondo cui ella, durante lo svolgimento del rapporto tra le parti, ha mensilmente inviato alla datrice quei fogli presenza, senza che quest'ultima abbia mai sollevato censure od osservazioni.
Questa condotta costantemente tenuta dalla società datrice rappresenta un grave e preciso indizio della corrispondenza alla realtà dei dati contenuti in quei fogli presenza. In proposito già nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 6.6.2024 – di accoglimento della predetta istanza, formulata dalla ricorrente, di emissione di ordine alla convenuta di esibire i quaderni tecnici di bordo relativi agli elicotteri pilotati dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro – si è osservato che l' “accertamento delle modalità temporali di esecuzione delle prestazioni… può considerarsi già raggiunto alla luce dei fogli presenza che risulta documentalmente essere stati inviati nel corso o in epoca prossima alla cessazione del rapporto dalla ricorrente alla società datrice, senza che quest'ultima abbia sollevato contestazioni in proposito”.
pagina 17 di 32 Inoltre la società convenuta nulla ha replicato quando la ricorrente le ha trasmesso, con
mail del 3.4.2023 (doc. 5 fasc. ric.), il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2022 e, con mail dell'1.7.2023 (doc. 13 fasc.ric.), il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2023 ai fini della corresponsione delle differenze tra gli emolumenti dovuti secondo la contrattazione collettiva e le somme già corrisposte.
Ulteriore riscontro proviene dalla già richiamata deposizione di Testimone_2
Infine parte convenuta, in parziale ottemperanza dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 6.6.2024, ha depositato, in data 15.7.2024, fogli excel
assertamente costituenti elaborazioni dei quaderni tecnici di bordo oggetto del predetto ordine di esibizione.
La ricorrente non ha contestato queste elaborazioni, ritenendole così conformi alle risultanze dei quaderni di bordo, fatta eccezione per quelle relative alle giornate
15.6.2022, 12.10.2022 e 11.11.2022 per l'elicottero -G e quelle relative alle giornate 6.9.2022, 21.7.2022 e 26.5.2022 per l'elicottero CO.
In data 27.9.2024 la società convenuta ha prodotto i quaderni di bordo relative a queste giornate in ottemperanza a un ulteriore ordine di esibizione emesso all'udienza del
5.9.2024.
Quindi deve essere dichiarato il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta l'indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL cit., commisurata secondo il parametro previsto dal comma 6 dello stesso articolo e sulla base dei numeri delle ore di volo prestate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023 oltre al numero minimo per ciascun anno risultanti dai riproporzionamenti secondo le previsioni di cui comma 4 dello stesso articolo, che emergono dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data pagina 18 di 32 15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del
5.9.2024;
la somma eventualmente risultante dovrà essere anch'essa maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ..
Anche ai fini della liquidazione di questo credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 2 cod.proc.civ..
4) l'indennità ex art. 32 CCNL cit. in ragione del trasferimento dalle sede di lavoro
indicata in ZE RA (VI) nel contratto stipulato dalle parti a Trento
La ricorrente allega che all'indomani della sottoscrizione del contratto di lavoro veniva trasferita da ZE RA (VI), che, come emerge per tabulas (doc. 1 fasc. ric.), è la sede di lavoro indicata nel contratto, a Trento, trovandosi così, durante l'intero svolgimento del rapporto, nella necessità di raggiungere Trento con la propria autovettura, partendo dalla sua abitazione ubicata in Isola Vicentina e facendovi rientro a fine giornata, nonché,
se i giorni di lavoro erano consecutivi, trascorrendo la notte in una struttura ricettiva nella zona di Trento, il tutto a proprie spese.
Sostiene di aver diritto a percepire una somma a titolo di indennità di trasferimento ex art. 32 CCNL cit. di cui chiede la liquidazione in misura equitativa, stante la mancanza di un accordo sindacale in merito.
La società non contesta l'avvenuto trasferimento della ricorrente da EN RA a
Trento, ma si limita ad eccepire il carattere generico della relativa domanda, atteso che
“la ricorrente non indica le giornate, ma neppure il numero delle giornate in cui si sarebbe asseritamente fatto carico delle spese di trasporto per recarsi presso la base operativa di Trento”.
Orbene, l'art. 32 co. 1 CCNL cit. dispone: pagina 19 di 32 “La sede di lavoro nei termini individuati nell' art. 29 potrà essere variata, a titolo non
temporaneo, nel corso del rapporto lavorativo, a seconde delle esigenze della Compagnia
ed i trasferimenti avverranno solo a seguito di un accordo con il pilota, con pagamento di un'apposita indennità da concordare a livello aziendale”.
Stante il difetto di tale accordo aziendale, appare giustificata, in applicazione analogica del disposto ex art. 2099 co. 2 cod.civ., la determinazione giudiziale dell'indennità, che viene stabilita in € 1.000,00 (come già indicato nella proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 5.9.2024), in ragione dei verosimili disagi subiti dalla ricorrente a seguito del trasferimento da ZE RA a Trento, senza che sia necessario considerare,
trattandosi di un trasferimento e non di una trasferta, l'esatto numero di giorni in cui la ricorrente si è recata a Trento per svolgere ivi la propria prestazione quotidiana.
Peraltro il teste anch'egli pilota di elicottero, ha confermato che la Testimone_2
ricorrente “raggiungeva Trento servendosi della propria autovettura privata provenendo dalla sua abitazione privata che dista da Trento all'incirca 85 Km, dovendo quindi
percorrere complessivamente 170 km.. Accadeva di frequente che la ricorrente lavorasse
in giorni consecutivi. Mi è noto che in questi casi reperiva un alloggio a proprie spese”.
Quindi deve essere dichiarato il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta la somma di € 1.000,00 a titolo di indennità di trasferimento ex art. 32 co. 1
CCNL cit..
5) l'indennità sostitutiva delle ferie godute nel mese di aprile 2023, ma comunicate solo
a metà mese e delle ferie godute nei mesi di maggio e giugno 2023, ma non
comunicate preventivamente;
La ricorrente allega che “ con riguardo ai mesi di marzo e maggio, non ha Controparte_1
mai comunicato alla lavoratrice la collocazione in ferie, mentre, con riguardo ad aprile, pagina 20 di 32 tale comunicazione è avvenuta solo a metà del mese, con attribuzione di ben 7 giorni di ferie quando le giornate lavorative successive alla comunicazione stessa erano solo 5”; ritiene, quindi, di aver diritto a ricevere l'indennità sostitutiva di quelle ferie, sebbene siano state godute.
La società convenuta contesta che la ricorrente sia stata collocata illegittimamente in ferie ed eccepisce la mancata indicazione dei giorni che ella asserisce essere stata illegittimamente collocata in ferie.
Orbene, in relazione al mese di marzo 2023, emerge per tabulas (doc. 6 fasc. ric.) che la ricorrente, una volta ricevuto il prospetto paga relativo a quel mese, ha contestato, con
mail del 14.4.2023, ore 11:09, che risultavano decurtati dal monte ferie due giornate, ma ella non aveva ricevuto in proposito alcuna comunicazione di collocazione in ferie.
Parte convenuta nulla ha dedotto in contrario (in particolare allegando e provando l'avvenuta comunicazione della collocazione in ferie della ricorrente in due giorni del mese di marzo 2023).
In relazione al mese di aprile 2023, emerge per tabulas (doc. 8 fasc. ric.) che la ricorrente,
una volta ricevuto il prospetto paga relativo a quel mese, ha contestato, con mail del
15.5.2023, ore 23:30, che risultavano decurtati dal monte ferie sette giornate, ma ella aveva ricevuto in data 13.4.2023 (come comprovato dalla mail sub doc. 11 CP_1
fasc. ric.) la comunicazione di collocazione in ferie nella residua parte del mese di aprile
2023, di talché, in considerazione del suo orario di lavoro pari a due giorni alla settimana,
il numero delle ferie da lei godute era pari a cinque e non a sette giornate.
L'assunto merita di essere condiviso atteso che a decorrere dal giorno 14 residuavano due settimane e tre giorni del mese di aprile 2023 e, quindi, è corretto il computo di cinque giorni di ferie effettuato dalla ricorrente.
pagina 21 di 32 In relazione al mese di maggio 2023, emerge per tabulas (doc. 10 fasc. ric.) che la ricorrente, una volta ricevuto il prospetto paga relativo a quel mese, ha contestato, con
mail del 20.6.2023, ore 22:39, che risultava decurtata dal monte ferie una giornata, ma ella non aveva ricevuto in proposito alcuna comunicazione di collocazione in ferie.
Parte convenuta nulla ha dedotto in contrario (in particolare allegando e provando l'avvenuta comunicazione della collocazione in ferie della ricorrente in un giorno del mese di maggio 2023).
In definitiva deve essere dichiarato il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta la somma corrispondente all'indennità sostitutiva di cinque giorni di ferie non goduti, ulteriori a quelli indicati nel prospetto paga afferente al mese di giugno 2023 (doc.
17 fasc. ric.); la somma risultante dovrà essere anch'essa maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3
cod.proc.civ..
Anche ai fini della liquidazione di questo credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 2 cod.proc.civ..
2. in ordine alla domanda afferente all'asserita illegittimità della proroga del
termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
La ricorrente propone domanda volta ad accertare l'illegittimità, Parte_1
stante l'assenza di ragioni giustificatrici prescritte dall'art. 21 co. 01, secondo periodo in relazione all'art. 19 co. 1, lett. a) d.lgs. 81/2015, della proroga, dal 28 febbraio al 30
giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti (di cui alla comunicazione del 27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric.), con conseguente sua trasformazione in un contratto a tempo indeterminato e con condanna pagina 22 di 32 della società convenuta alla corresponsione dell'indennità ex art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015,
da quantificarsi secondo giustizia.
A sostegno afferma che “l'esigenza individuata dalla convenuta (dismissione dell'elicottero dalla flotta aziendale) rientra… a pieno titolo nella propria ordinaria attività d'impresa”, mentre l'art. 19 co. 1 , lett. a) d.lgs. 81/2015, richiamato dal successivo art. 21 co. 01, secondo periodo, considera le “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività”.
Dal canto suo la società convenuta deduce che:
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti la ricorrente ha
“pilotato, in via pressoché esclusiva, l'elicottero -G modello A109E marca e CP_2
“solo eccezionalmente” gli elicotteri I-RRSS e CO;
nel corso del 2022 la società datrice ha assunto la decisione di cedere a terzi l'elicottero I-
GEST entro la fine del mese di febbraio 2023, ma in seguito è sorta l'esigenza di protrarre le trattative, con previsione della loro definizione al giugno 2023; si è così reso necessario, nel periodo marzo - giugno 2023, “effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero [-G] in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista fino alla cessione prevista per il giugno 2023… --- ), “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e, “al fine di assecondare le trattative… avere la disponibilità di effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte acquirente”; quindi, in detto periodo, “si è trattato non già di far compiere all'elicottero una generica attività di noleggio ai fini di trasporto e/o trasporto passeggeri, secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta, piuttosto di gestire la fase di dismissione dell'elicottero che è attività straordinaria, irripetibile e completamente al di fuori dell'oggetto tipico dell'attività aziendale”.
pagina 23 di 32 Orbene, l'allegazione di parte convenuta secondo cui durante lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti la ricorrente avrebbe “pilotato, in via pressoché esclusiva,
l'elicottero -G modello A109E marca e “solo eccezionalmente” gli CP_2
elicotteri I-RRSS e CO, è palesemente smentita per tabulas.
Infatti emerge dai fogli excel depositati in data 15.7.2024 dalla società convenuta stessa e costituenti elaborazioni dei quaderni tecnici di bordo oggetto dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 6.6.2024, nonché dai quaderni di bordo relativi alle giornate 15.6.2022, 12.10.2022 e 11.11.2022 per l'elicottero -G e alle giornate
6.9.2022, 21.7.2022 e 26.5.2022 per l'elicottero CO, oggetto dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 5.9.2024 a seguito delle contestazioni sollevate dalla ricorrente circa la correttezza delle elaborazioni riguardanti i quaderni di bordo di quelle giornate, che la ricorrente ha pilotato:
i) nel periodo marzo-settembre 2022 l'elicottero CO in 59 giornate, l'elicottero I-
GEST in 15 giornate e l'elicottero I-RRSS in 4 giornate;
ii) nel periodo ottobre 2022 - febbraio 2023 l'elicottero -G in 41 giornate e l'elicottero I-RRSS in 3 giornate;
iii) nel periodo marzo-giugno 2023 l'elicottero -G in 11 giornate e l'elicottero I-
RRSS in 6 giornate.
Quindi, in riferimento al periodo dal marzo al settembre 2022, non corrisponde a verità che la ricorrente abbia “pilotato, in via pressoché esclusiva, l'elicottero -G modello A109E marca e “solo eccezionalmente” gli elicotteri I-RRSS e CO;
infatti in CP_2
quel periodo ha pilotato in netta prevalenza l'elicottero CO (in 59 giornate rispetto a
15).
pagina 24 di 32 E' vero, invece, che nel periodo successivo ha pilotato soprattutto l'elicottero -G (in
52 giornate rispetto a 9 quanto all'elicottero I-RRSS e nessuna quanto all'elicottero I-
GICO, che non risulta sia stato più utilizzato in azienda a partire dall'ottobre 2022).
Quindi – nonostante il difetto di verità nell'allegazione di parte convenuta secondo cui durante l'intero rapporto la ricorrente avrebbe “pilotato, in via pressoché esclusiva, l'elicottero
-G” – il rilievo non è influente rispetto alla situazione della ricorrente la decisione, che la società convenuta ha adottato nel corso del 2022 di cedere a terzi l'elicottero I-
GEST.
Occorre, quindi, verificare l'ammissibilità e la fondatezza di altra allegazione di parte convenuta secondo cui la proroga dal 28.2. al 30.6.2023 del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti avrebbe soddisfatto l'esigenza produttiva costituita non già dal “far compiere all'elicottero una generica attività di noleggio ai fini di trasporto e/o trasporto passeggeri, secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta”, ma dall' “effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista per il giugno
2023”, dall' “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e, “al fine di assecondare le trattative per la cessione dell'elicottero I-
GEST”, dall' “effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte acquirente”.
La questione è decisiva al fine di stabilire se sia legittima la proroga, dal 28 febbraio al 30
giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti.
Infatti, all'epoca di detta proroga, che la società datrice ha comunicato con lettera del
27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric., l'art. 21 co. 01, secondo periodo d.lgs. 81/2015 prevedeva:
“Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,
pagina 25 di 32 solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”; quest'ultima norma disponeva:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non
superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di
sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili,
dell'attività ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51”.
Quindi, esclusa la conferenza alla vicenda in esame delle ipotesi sub a) seconda parte, b)
e b-bis), occorre accertare se la proroga dal 28.2. al 30.6.2023 del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti abbia soddisfatto “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività”.
Orbene, in primo luogo – conformemente all'assunto di parte convenuta secondo cui “in caso di impugnazione giudiziale da parte del lavoratore di un contratto causale (nel caso di specie, proroga) il giudice sarà chiamato a verificare: (i) l'avvenuta indicazione nell'atto di proroga di una delle “condizioni” ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015” (pag. 5 della memoria di costituzione – occorre considerare che la società datrice ha così giustificato la proroga nella comunicazione alla lavoratrice in data 27.2.2023 (doc. 4 fasc. ric.):
“Come già accennato per le vie brevi, la dismissione dell'elicottero sul quale lei presta servizio era stata originariamente programmata per la fine del mese di febbraio 2023; operativamente la dismissione dalla flotta aziendale comporta la definitiva alienazione del mezzo, esclusa la sostituzione con altro elicottero;
per motivi di mercato specifico degli elicotteri essa verrà posticipata alla fine del mese di giugno 2023; tale situazione, non prevedibile al momento pagina 26 di 32 dell'assunzione, rappresenta per la scrivente un'esigenza di carattere temporaneo che giustifica la proroga del contratto di lavoro a termine”.
E' agevole rilevare che la società datrice ha indicato nell'atto di proroga un'esigenza avente il solo carattere della temporaneità, tanto da affermare che la situazione ivi addotta
– costituita dall'utilizzo delle prestazioni lavorative di soltanto Parte_1
fino al 30 giugno 2023 – “rappresenta per la scrivente un'esigenza di carattere temporaneo che giustifica la proroga del contratto di lavoro a termine”.
Di contro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 co. 01, secondo periodo in relazione all'art. 19 co. 1, lett. a), seconda parte d.lgs. 81/2015, affinché un'esigenza sia idonea a giustificare la proroga del contratto a termine successivamente ai primi dodici mesi, è necessario non solo che sia “temporanea” (ed “oggettiva”), ma anche “estranea all'ordinaria attività”.
Le circostanze allegate dalla società convenuta – secondo cui la proroga dal 28.2. al
30.6.2023 del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti avrebbe soddisfatto l'esigenza produttiva costituita non già dal “far compiere all'elicottero una generica attività di noleggio ai fini di trasporto e/o trasporto passeggeri, secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta”, ma dall'
“effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista per il giugno 2023”, dall' “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e, “al fine di assecondare le trattative per la cessione dell'elicottero -G”, dall' “effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte acquirente” – sebbene, quanto meno astrattamente (su cui infra), idonee a integrare “esigenze estranee all'ordinaria attività”, risultano del tutto nuove rispetto a quelle indicate nell'atto di proroga e, quindi, non sono utilizzabili nel presente giudizio al fine di comprovare la legittimità della proroga stessa. pagina 27 di 32 In verità sussistono anche seri dubbi in ordine all'effettiva fondatezza di quelle allegazioni di parte convenuta in primo luogo alla luce delle risultanze emergenti dal doc.
11 fasc. ric., costituito dalla mail del 13.4.2023, ore 18:30, con la quale un'addetta di parte datrice così scriveva alla ricorrente e al collega “Francesco mi ha comunicato Tes_2
che non ha necessità di volare fino alla fine del mese, pertanto potrete restare a casa fino
a tal data”.
Dal tenore della missiva si evince agevolmente che a quell'epoca la ricorrente veniva impiegata (utilizzando le locuzioni di parte convenuta) “secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta”, e non già (o comunque non solo) per “effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista per il giugno 2023”, per “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e “al fine di assecondare le trattative per la cessione dell'elicottero -G”, dall' “effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte acquirente”.
Inoltre occorre considerare che, come emerge dai fogli excel depositati in data 15.7.2024
dalla società convenuta stessa e costituenti elaborazioni dei quaderni tecnici di bordo oggetto dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 6.6.2024, la ricorrente, nel periodo marzo-giugno 2023, ha pilotato non solo l'elicottero -G in
11 giornate, ma anche l'elicottero I-RRSS in 6 giornate, velivolo rispetto al quale parte convenuta non ha allegato alcuna esigenza “estranea all'ordinaria attività”.
In definitiva deve ritenersi compiutamente accertato che la proroga, dal 28 febbraio al 30
giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti, di cui alla comunicazione del 27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric., è stata disposta in assenza di una delle condizioni ex art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015, in particolare di condizioni estranee all'ordinaria attività. pagina 28 di 32 Deve, quindi, essere dichiarata, ai sensi dell'art. 21 co. 01, terzo periodo d.lgs. 81/2015, la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dalle parti in data 1.3.2022, in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre, in applicazione del disposto ex art. 28 co. 2, primo periodo d.lgs. 81/2015 (“Nei
casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo
indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore
del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”), la società convenuta va condannata al corrispondere, in favore della ricorrente, un'indennità risarcitoria che, alla luce dell'esiguo numero dei dipendenti occupati presso la convenuta , della ridotta anzianità di servizio della ricorrente e della diversità di condizione economica delle parti appare equo determinare in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui liquidazione esige anch'essa avvalersi di c.t.u..
3. in ordine alle spese del giudizio
La decisione in ordine alle spese di giudizio viene differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la retribuzione prevista, per il pilota di 2° grado, Controparte_1
pagina 29 di 32 dal CCNL per piloti di elicottero nella tabella contenuta nell'allegato 1 al CCNL cit.
(riassuntiva degli importi scaturenti dall'applicazione degli artt. 16, 17, 18 e 19
CCNL cit.), incrementata secondo la previsione ex punto 1. dell'allegato 2 al CCNL
cit. e parametrata alla percentuale del 56,82% corrispondente alla misura del tempo parziale pattuito rispetto ai 183 giorni di impiego minimo stabiliti dall'art. 44 co. 3
CCNL cit..
2. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta le eventuali differenze tra la retribuzione Controparte_1
prevista dal CCNL cit. nei termini precisati sub
1. e la retribuzione in concreto già
percepita, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
3. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta il compenso per lavoro straordinario Controparte_1
commisurato secondo il parametro previsto dall'art. 26 CCNL cit. e sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate dalla ricorrente oltre a quello di due giorni alla settimana pattuito nel contratto individuale, che risulta dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data 15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 5.9.2024, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini
a quibus fino al saldo. pagina 30 di 32 4. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta l'indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL Controparte_1
cit., commisurata secondo il parametro previsto dal comma 6 dello stesso articolo e sulla base dei numeri delle ore di volo prestate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023
oltre al numero minimo per ciascun anno risultante dai riproporzionamenti secondo le previsioni di cui comma 4 dello stesso articolo, che emergono dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data 15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 5.9.2024, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
5. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la somma di € 1.000,00 a titolo di indennità di Controparte_1
trasferimento ex art. 32 co. 1 CCNL cit..
6. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la somma corrispondente all'indennità Controparte_1
sostitutiva di cinque giorni di ferie non goduti, ulteriori a quelli indicati nel prospetto paga afferente al mese di giugno 2023, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
pagina 31 di 32 7. Accerta che la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti, di cui alla comunicazione del 27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric., è stata disposta in assenza di una delle condizioni ex art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015, in particolare di condizioni estranee all'ordinaria attività.
8. Dichiara, ai sensi dell'art. 21 co. 01, terzo periodo d.lgs. 81/2015, la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dalle parti in data
1.3.2022, in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9. Condanna la società convenuta a corrispondere in favore della ricorrente un'indennità
risarcitoria ex art. 28 co. 2, primo periodo d.lgs. 81/2015 pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 20 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 32 di 32
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
22.2.2024
d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Fraccaro
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 32
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Furlan pec e dall'avv. Nicola Mladovan pec Email_2
Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive, dell'indennità per ferie non godute e dell'indennità di trasferimento di cui alla narrativa del presente atto nella misura che sarà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria;
- per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Ospedaletto di Istrana (TV), via Castellana n. 90, a pagare gli
importi che saranno quantificati, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dal
dovuto al saldo;
- accertare l'illegittimità della proroga del contratto di assunzione dd. 1° marzo 2022, comunicata con lettera dd. 27 febbraio 2023, e per l'effetto trasformare tale contratto a
termine in contratto di lavoro a tempo indeterminato condannando in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Ospedaletto di Istrana
(TV), via Castellana n. 90 a riammettere in servizio la ricorrente ed a corrispondere alla stessa l'indennità di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 81/2015 da quantificarsi secondo
giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre rimborso forfettario ex art. 14
TPF e Cnpa.” pagina 2 di 32
CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
“Previo accertamento e declaratoria della legittimità del termine apposto alla proroga
d.d.27.02.2023 per i motivi tutti di cui in atti;
previo accertamento e declaratoria della infondatezza di ogni pretesa del ricorrente;
previo accertamento e declaratoria, in particolare, dell'assenza di allegazioni e/o di
prove in punto differenze retributive;
rigettata ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione:
nel merito:
quanto alla domanda di impugnazione del termine apposto alla proroga d.d.
27.02.2023:
rigettarsi le domande tutte della ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto,
inammissibili o improcedibili rigettandosi comunque ed in ogni caso integralmente il
ricorso di nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
in via subordinata, in caso di ritenuta illegittimità del termine apposto alla proroga d.d.
27.02.2023, limitarsi la condanna all'indennità ex art. 28 d.lgs. n. 81/2015 nella misura
minima di 2,5 mensilità o quella diversa misura ritenuta di giustizia.
Quanto alla domanda di differenze salariali: accertata e dichiarata la assenza di idonee allegazioni e/o l'assenza di prova e
comunque per motivi tutti di cui sopra;
rigettarsi il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto;
in subordine,
limitarsi la condanna a quanto risulterà di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di spese, anche generali, e competenze professionali” pagina 3 di 32
MOTIVAZIONE
§1)
le domande proposte dalla ricorrente
La ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ che in data 1.3.2022 è stata assunta dalla società convenuta in virtù Controparte_1
di un contratto di lavoro subordinato (doc. 1 fasc. ric.) a tempo determinato (termine finale al 28.2.2023) e parziale (al 56,82% rispetto al minimo di 183 giorni di impiego a tempo pieno stabilito dall'art. 44 CCNL per piloti di elicottero),
- con inquadramento nel grado di pilota di 2° CCNL cit.,
- con mansioni di “pilotaggio e attività connesse alla gestione completa del velivolo, alla regolare tenuta della documentazione connessa al volo e di tenuta e aggiornamento di manuali di volo”,
- con “sede di lavoro” in “ZE RA (TV)… ferma la possibilità di lavorare in luoghi diversi dalla sede di lavoro sopra indicata in regime di trasferta”,
- con orario di lavoro fissato in “n. 2 (due)giorni la settimana, di norma il mercoledì e il venerdì), salve prestazioni di servizio straordinario su richiesta del datore di lavoro”,
- con “trattamento economico lordo annuo: composto da stipendio contrattuale, indennità di volo ordinaria e indennità di volo integrativa per un totale di €
29.896,82, da ridurre per la percentuale” del 56,82% (per un importo, quindi, di €
16.987,37), “oltre ad un elemento di retribuzione variabile utile a raggiungere un compenso netto mensile di circa € 1.500,00”;
pagina 4 di 32 ✓ che all'indomani della sottoscrizione contrattuale veniva assegnata alla base operativa di Trento, dove ha svolto le funzioni di copilota di elicottero con impiego “corporate”
ovvero servizio di trasporto passeggeri (manager e dirigenti) al servizio delle aziende del gruppo Progest s.p.a. (cui la società datrice apparteneva), Controparte_1
✓ che, quindi, era tenuta a raggiungere Trento con la propria autovettura, partendo dalla sua abitazione ubicata in Isola Vicentina (VI) e facendovi rientro a fine giornata,
nonché, se i giorni di lavoro erano consecutivi, trascorrendo la notte in una struttura ricettiva nella zona di Trento, il tutto a proprie spese;
✓ che solo saltuariamente ha svolto la propria prestazione presso la base di Treviso;
✓ che mensilmente inviava alla società datrice i fogli presenza (doc. 18 fasc. ric.), che mai le erano stati contestati,
✓ che nell'anno 2022 ha svolto prestazioni in 38,3495 giorni ulteriori a quelli pattuiti nel contratto di lavoro,
✓ che nell'anno 2022 ha volato per un tempo complessivo pari a 245 h 12 m e nel 2023
per un tempo complessivo pari a 81 h 59 m, di talché, operati i previsti riproporzionamenti per cui le ore minime di volo in un anno ammontano rispettivamente a 94 h 42 m e 56 h 49 m 12 s, ella ha volato per un tempo ulteriore pari a 150 h 30 nel 2022 e 25 h 09 m 48 s nel 2023;
✓ che, con lettera del 27.2.2023 (doc. 4 fasc. ric.), la società datrice le ha comunicato la proroga del termine finale apposto al contratto di lavoro dal 28.2.2023 al 30.6.2023, adducendo la seguente causale: “Come già accennato per le vie brevi, la dismissione dell'elicottero sul quale lei presta servizio era stata originariamente programmata per la fine del mese di febbraio 2023; operativamente la dismissione dalla flotta aziendale comporta la definitiva alienazione del mezzo, esclusa la sostituzione con altro elicottero;
per motivi di mercato specifico degli elicotteri essa verrà posticipata alla fine del mese di giugno 2023; tale pagina 5 di 32 situazione, non prevedibile al momento dell'assunzione, rappresenta per la scrivente un'esigenza di carattere temporaneo che giustifica la proroga del contratto di lavoro a termine”;
✓ che, con mail del 3.4.2023 (doc. 5 fasc. ric.), ha trasmesso alla società datrice il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2022 ai fini della corresponsione delle differenze tra gli emolumenti dovuti secondo la contrattazione collettiva e le somme già corrisposte,
inoltrando in seguito solleciti stante il mancato riscontro;
✓ che il rapporto di lavoro è cessato alla scadenza del termine del 30.6.2023;
✓ che, con mail dell'1.7.2023 (doc. 13 fasc.ric.), ha trasmesso alla società datrice il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2023 ai fini della corresponsione delle differenze tra gli emolumenti dovuti secondo la contrattazione collettiva e le somme già corrisposte;
✓ che, a mezzo del proprio legale, con lettera del 28.8.2023 (doc. 14 fasc. ric.), ha impugnato il contratto di lavoro a tempo determinato, eccependo l'illegittimità delle proroga del termine finale, stante l'assenza di ragioni giustificatrici prescritte dall'art. 21 in relazione all'art. 19 d.lgs. 15.6.2015, n. 81 –
propone:
1)
domanda volta ad accertare il diritto a ricevere:
1) le differenze tra la retribuzione maturata, in virtù del lavoro svolto e secondo le previsioni della contrattazione collettiva (in particolare l'allegato 1 e l'art. 1 allegato 2
al CCNL cit.) e la retribuzione già percepita (oltre a differenze per gratifica natalizia e a trattamento di fine rapporto),
pagina 6 di 32 2) l'indennità per servizio straordinario ex art. 26 CCNL cit. in ragione dei 38,3495
giorni lavorati nel 2022 oltre quelli pattuiti in contratto,
3) l'indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL cit. in ragione delle 150 ore e 30
minuti di volo svolte nel 2022 e delle 25 ore e 9 minuti svolte nel 2023 oltre al minimo previsto dallo stesso art. 19 CCNL cit.;
4) l'indennità ex art. 32 CCNL cit. in ragione del trasferimento dalle sede di lavoro indicata in ZE RA (VI) nel contratto stipulato dalle parti a Trento e considerando che nel corso dello svolgimento del rapporto, a proprie spese, ha raggiunto Trento partendo dalla propria abitazione, situata in Isola Vicentina, e facendovi rientro a fine giornata, nonché, se i giorni di lavoro erano consecutivi, ha trascorso in una struttura ricettiva nella zona di Trento;
5) l'indennità sostitutiva delle ferie godute nel mese di aprile 2023, ma comunicate solo a metà mese e delle ferie godute nei mesi di maggio e giugno 2023, ma non comunicate preventivamente;
con condanna della società convenuta alla corresponsione delle relative somme,
maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria;
2) domanda volta ad accertare l'illegittimità, stante l'assenza di ragioni giustificatrici prescritte dall'art. 21 in relazione all'art. 19 d.lgs. 81/2015, della proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti, con conseguente sua trasformazione in un contratto a tempo indeterminato e con condanna della società convenuta alla corresponsione dell'indennità
ex art. 28 d.lgs. 81/2015, da quantificarsi secondo giustizia.
pagina 7 di 32 §2)
le difese svolte dalla società convenuta Controparte_1
La società convenuta così replica alle domande proposte dalla Controparte_1
ricorrente:
a 1) eccepisce il difetto nel ricorso di “qualsivoglia allegazione in ordine all'orario svolto dal ricorrente”;
contesta che la ricorrente sia stata collocata illegittimamente in ferie ed eccepisce la mancata indicazione dei giorni che ella asserisce essere stata illegittimamente collocata in ferie;
infine eccepisce la mancata indicazione del numero delle giornate in cui la ricorrente si sarebbe fatta carico delle spese di trasporto per recarsi presso la base operativa di Trento;
a 2)
sostiene che:
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti la ricorrente ha
“pilotato, in via pressoché esclusiva, l'elicottero -G modello A109E marca e CP_2
“solo eccezionalmente” gli elicotteri I-RRSS e CO;
nel corso del 2022 la società datrice ha assunto la decisione di cedere a terzi l'elicottero I-
GEST entro la fine del mese di febbraio 2023, ma in seguito è sorta l'esigenza di protrarre le trattative, con previsione della loro definizione al giugno 2023; si è così reso necessario, nel periodo marzo - giugno 2023, “effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero [-G] in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista fino alla cessione prevista per il giugno 2023”, “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e, “al fine di assecondare le trattative… avere la disponibilità di effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte pagina 8 di 32 acquirente”; quindi, in detto periodo, “si è trattato non già di far compiere all'elicottero una generica attività di noleggio ai fini di trasporto e/o trasporto passeggeri, secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta, piuttosto di gestire la fase di dismissione dell'elicottero che è attività straordinaria, irripetibile e completamente al di fuori dell'oggetto tipico dell'attività aziendale”.
§3)
le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda afferente alle pretese di natura retributiva e
indennitaria
La ricorrente propone domanda volta ad accertare il diritto a Parte_1
ricevere cinque emolumenti di natura retributiva e uno di natura indennitaria, ciascuno dei quali merita un'analisi distinta.
1) le differenze tra la retribuzione maturata, in virtù del lavoro svolto e secondo le
previsioni della contrattazione collettiva (in particolare l'allegato 1 e l'art. 1
allegato 2 al CCNL cit.) e la retribuzione già percepita (oltre a differenze per
gratifica natalizia e a trattamento di fine rapporto)
La ricorrente sostiene che la retribuzione in concreto già percepita è inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva cui era assoggettato il rapporto di lavoro.
La società convenuta non ha contestato l'assunto, essendosi limitata ad eccepire il difetto nel ricorso di “qualsivoglia allegazione in ordine all'orario svolto dal ricorrente”,
aspetto del tutto estraneo a questa parte della domanda, che afferisce alla retribuzione ordinaria concernente le prestazioni eseguite secondo l'orario pattuito nel contratto individuale di lavoro stipulato dalle parti (doc. 1 fasc. ric.).
pagina 9 di 32 Anche da ciò prescindendo, occorre in primo luogo evidenziare che la ricorrente allega e documenta di aver pattuito con la società convenuta di assoggettare il rapporto di lavoro alla “parte generale”, a “quella economica”, agli “articoli del CCNL espressamente richiamati nel presente contratto individuale” e all'“allegato 2 “Impiego Corporate””
del CCNL per piloti di elicottero.
Questa circostanza è del tutto trascurata dalla società convenuta allorquando nelle note finali autorizzate (pag. 5-6) sostiene che l'occasionale effettuazione, da parte della ricorrente, di voli in favore di soggetti estranei al gruppo societario Progest, riferita dal teste nella sua deposizione, escluda l'assoggettamento del rapporto di lavoro Tes_1
intercorso tra le parti in quanto l'art. 47 CCNL riconduce “l' “Impiego corporate” all' utilizzo “solo ed esclusivamente per uso proprio interno”.
Infatti la circostanza che le parti abbiano espressamente pattuito nel contratto individuale l'applicazione dell' “allegato 2 “Impiego Corporate” del contratto collettivo nazionale
(CCNL) per piloti di elicottero” integra (dando per vero quanto riferito dal teste la Tes_1
fattispecie prevista dall'art. 2077 co. 2, ultima parte cod. civ. (“Le clausole difformi dei
contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di
diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro”), applicabile anche ai contratti collettivi di diritto privato (ex multis Cass. 2.5.1969, n. 1445; Cass. 26.8.1966, n. 2274) secondo cui una clausola del contratto individuale, che sia difforme rispetto al contratto collettivo, non viene sostituita di diritto qualora contenga speciale condizione più favorevole al prestatore di lavoro.
L'allegato 1 al CCNL cit. contiene la “tabella minimi contrattuali”, che riassume le previsioni contenute negli articoli 16 (“stipendi minimi contrattuali”), 17 (“indennità di
pagina 10 di 32 contingenza”, 18 (“indennità di volo”), 19 (“indennità integrativa di volo”), tutti rientranti nella “parte economica”; il punto 1. (“Giorni di servizio-retribuzione”) dell'allegato 2 (“Impiego Corporate”) al
CCNL cit., che, come appena evidenziato, viene espressamente richiamato nel contratto individuale, dispone: “La retribuzione contrattuale sarà aumentata del 40% rispetto alla retribuzione totale della tabella allegata al contratto, riferita ai 183 giorni di servizio”.
Quindi deve essere dichiarato:
➢ il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta la retribuzione prevista,
per il pilota di 2° grado dal CCNL cit., nella tabella contenuta nell'allegato 1 al CCNL cit. (riassuntiva degli importi scaturenti dall'applicazione degli artt. 16, 17, 18 e 19
CCNL cit.), incrementata secondo la previsione ex punto 1. dell'allegato 2 al CCNL
cit. e parametrata alla percentuale del 56,82% corrispondente alla misura del tempo parziale pattuito rispetto ai 183 giorni di impiego minimo stabiliti dall'art. 44 co. 3
CCNL cit.;
➢ il conseguente diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta le eventuali differenze tra la retribuzione prevista dal CCNL cit. nei termini appena precisati e la retribuzione in concreto già percepita;
la somma eventualmente risultante dovrà essere maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3
cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U. 29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n.
724 (Corte cost. 2.11.2000, n. 459;).
Ai fini della liquidazione dell'eventuale credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 2 cod.proc.civ..
pagina 11 di 32 2) l'indennità per servizio straordinario ex art. 26 CCNL cit. in ragione dei 38,3495
giorni lavorati nel 2022 oltre quelli pattuiti in contratto
La ricorrente sostiene di aver, nel 2022, lavorato 38,3495 giorni in più rispetto a quelli pattuiti e, quindi, di aver diritto a percepire l'indennità per servizio straordinario prevista dall'art. 26 CCNL cit..
Orbene, nel contratto individuale di lavoro le parti hanno pattuito:
“Giorni di impiego: n. 2 (due) giorni la settimana, di norma il mercoledì e il venerdì, salvo prestazioni di servizio straordinario su richiesta del datore di lavoro”.
Appare così evidente come le parti abbiano convenuto che i giorni lavorati oltre a quelli pattuiti sarebbero stati considerati “prestazioni di servizio straordinario”.
L'art. 26 CCNL cit. (anch'esso rientrante nella “parte economica”) dispone:
“Al Pilota impiegato in servizio straordinario… verrà corrisposta una indennità
giornaliera pari alla retribuzione giornaliera calcolata dividendo la retribuzione lorda complessiva annuale per 183 e aumentata del 50 %”.;
questa previsione deve essere integrata dalla clausola convenuta dalle parti nel contratto individuale secondo cui “i giorni di impiego concordati”, che “risultano pari al 56,82%
(cinquantaseieottantaduepercento) dei 183 (centoottantatre) giorni annui di impiego stabiliti dall'art. 44 del CCNL come normale corrispettivo della retribuzione…
comportano la proporzionale riduzione del valore di ogni istituto contrattuale rispetto alla retribuzione annua prevista per 183 giorni di impiego”.
La società convenuta nulla ha dedotto in merito alla disciplina del lavoro straordinario quale emerge dalla disciplina individuale e collettiva.
Infatti ha soltanto a eccepito il difetto nel ricorso di “qualsivoglia allegazione in ordine all'orario svolto dal ricorrente”.
Tuttavia, così opinando, parte convenuta ha del tutto trascurato che la ricorrente: pagina 12 di 32 ✓ ha prodotto sub doc. 18 i fogli presenza relativi all'intero rapporto di lavoro;
✓ ha chiesto “ove ritenuto necessario in base al comportamento processuale di controparte, di ordinare a l'esibizione dei quaderni tecnici di bordo Controparte_1
relativi agli elicotteri pilotati da (CO, -G, I-RRSS) per il Parte_1
periodo 01.03.2022-30.06.2023”.
Inoltre occorre considerare che parte convenuta ha omesso di contestare l'allegazione,
svolta dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo (pag. 5), secondo cui ella, durante lo svolgimento del rapporto tra le parti, ha mensilmente inviato alla datrice quei fogli presenza, senza che quest'ultima abbia mai sollevato censure od osservazioni.
Questa condotta costantemente tenuta dalla società datrice rappresenta un grave e preciso indizio della corrispondenza alla realtà dei dati contenuti in quei fogli presenza. In
proposito già nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 6.6.2024 – di accoglimento della predetta istanza, formulata dalla ricorrente, di emissione di ordine alla convenuta di esibire i quaderni tecnici di bordo relativi agli elicotteri pilotati dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro – si è osservato che l' “accertamento delle modalità temporali di esecuzione delle prestazioni… può considerarsi già raggiunto alla luce dei fogli presenza che risulta documentalmente essere stati inviati nel corso o in epoca prossima alla cessazione del rapporto dalla ricorrente alla società datrice, senza che quest'ultima abbia sollevato contestazioni in proposito”.
Inoltre la società convenuta nulla ha replicato quando la ricorrente le ha trasmesso, con
mail del 3.4.2023 (doc. 5 fasc. ric.), il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2022 e, con mail dell'1.7.2023 (doc. 13 fasc.ric.), il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2023 ai fini della pagina 13 di 32 corresponsione delle differenze tra gli emolumenti dovuti secondo la contrattazione collettiva e le somme già corrisposte.
In proposito merita di essere richiamata a ulteriore riscontro la deposizione di
[...]
il quale ha dichiarato: Tes_2
“Sono stato collega di lavoro della ricorrente;
io però ho cessato il rapporto di lavoro con la convenuta qualche mese prima…Sono al corrente che la mia collega ha Pt_1
inviato alla società convenuta il conteggio delle ore di volo una volta per il 2022, una seconda volta per il 2023. Preciso che nell'azienda era in vigore la prassi per CP_1
cui ogni pilota di elicottero teneva il conteggio delle ore di volo che effettuava. Una volta all'anno ogni pilota inviava il conteggio relativo all'intero anno alla società convenuta.
Anch'io nel corso dell'intero svolgimento del mio rapporto di lavoro ho inviato
annualmente alla convenuta il conteggio delle ore di volo. Di conseguenza la società
convenuta mi ha corrisposto il compenso per lavoro straordinario e il conguaglio relativo all'indennità integrativa di volo, senza sollevare contestazione”.
Infine parte convenuta, in parziale ottemperanza dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 6.6.2024, ha depositato, in data 15.7.2024, fogli excel
assertamente costituenti elaborazioni dei quaderni tecnici di bordo oggetto del predetto ordine di esibizione.
La ricorrente non ha contestato queste elaborazioni, ritenendole così conformi alle risultanze dei quaderni di bordo, fatta eccezione per quelle relative alle giornate
15.6.2022, 12.10.2022 e 11.11.2022 per l'elicottero -G e quelle relative alle giornate 6.9.2022, 21.7.2022 e 26.5.2022 per l'elicottero CO.
In data 27.9.2024 la società convenuta ha prodotto i quaderni di bordo relative a queste giornate in ottemperanza a un ulteriore ordine di esibizione emesso all'udienza del
5.9.2024. pagina 14 di 32 Alla luce delle considerazioni che precedono appare manifesta l'inconferenza, rispetto alla vicenda in esame, del noto orientamento giurisprudenziale secondo cui le produzioni documentali non possono surrogare le allegazioni.
Infatti la ricorrente ha richiamato i fogli presenza (che ha prodotto sub doc. 18) e i quaderni tecnici di bordo relativi agli elicotteri da lei pilotati (di cui ha chiesto – e ottenuto, come da ordinanze pronunciate alle udienze del 6.6.2024 e del 5.9.2024) – venisse ordinata alla società convenuta l'esibizione) al fine di indicare per relationem il contenuto e le modalità di esecuzione delle prestazioni svolte, con il risultato che dal combinato disposto delle allegazioni svolte e delle emergenze documentali emergono in modo evidente i fatti costitutivi dei diritti azionati in punto “indennità per servizio straordinario ex art. 26 CCNL cit” (nonché, come si vedrà, in punto “indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL cit.”).
Quindi deve essere dichiarato il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla società
convenuta il compenso per lavoro straordinario commisurato secondo il parametro previsto dall'art. 26 CCNL cit. e sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate dalla ricorrente oltre a quello di due giorni alla settimana pattuito nel contratto individuale, che risulta dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data
15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del
5.9.2024; la somma eventualmente risultante dovrà essere anch'essa maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ..
Anche ai fini della liquidazione di questo credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 2 cod.proc.civ..
pagina 15 di 32 3) l'indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL cit. in ragione delle 150 ore e 30
minuti di volo svolte nel 2022 e delle 25 ore e 9 minuti svolte nel 2023 oltre al minimo
previsto dallo stesso art. 19 CCNL cit.
La ricorrente sostiene che nell'anno 2022 ha volato per un tempo complessivo pari a 245
h 12 m e nel 2023 per un tempo complessivo pari a 81 h 59 m, di talché – operati i previsti riproporzionamenti per cui le ore minime di volo in un anno ex art. 19 CCNL cit.
ammontano rispettivamente a 94 h 42 m e 56 h 49 m 12 s – ella ha volato per un tempo superiore pari a 150 h 30 nel 2022 e 25 h 09 m 48 s nel 2023 e, quindi, di aver diritto a percepire l'indennità integrativa di volo prevista dall'art. 19 CCNL cit..
L'art. 19 CCNL cit. (anch'esso rientrante nella “parte economica”) dispone:
“
1. Per ogni ora di volo effettuata dal Pilota, con esclusione delle ore di addestramento
per il pilota, verranno riconosciuti gli importi lordi orari di cui alla tabella al comma 6
per un minimo di 200 ore di volo in un anno.
2. Nel mese di dicembre in concomitanza con la corresponsione della 13^ mensilità la
Compagnia corrisponderà l'indennità pari a 100 ore.
3. Con le competenze del mese di marzo, sempre a titolo di indennità integrativa di volo, la Compagnia corrisponderà l'indennità pari ad altre 100 ore, più eventuali conguagli
dovuti nel caso in cui il abbia svolto dal 1 gennaio al 31 dicembre del precedente CP_3
anno un'attività di volo superiore alle 200 ore.
4. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno l'indennità
integrativa di volo verrà corrisposta con eventuale riproporzionamento a ratei sul valore
totale di 200 ore, anche per la determinazione degli eventuali conguagli per le ore
effettivamente svolte dal pilota nel periodo di riferimento, considerando come mese intero, la frazione di mese superiore ai 15 giorni”.
pagina 16 di 32 La società convenuta nulla ha dedotto in merito alla disciplina dell'indennità integrativa di volo quale emerge dalla disciplina collettiva.
Infatti ha soltanto eccepito il difetto nel ricorso di “qualsivoglia allegazione in ordine all'orario svolto dal ricorrente”.
Tuttavia, così opinando, parte convenuta ha del tutto trascurato che la ricorrente:
✓ ha prodotto sub doc. 18 i fogli presenza relativi all'intero rapporto di lavoro;
✓ ha chiesto “ove ritenuto necessario in base al comportamento processuale di controparte, di ordinare a l'esibizione dei quaderni tecnici di bordo Controparte_1
relativi agli elicotteri pilotati da (CO, -G, I-RRSS) per il Parte_1
periodo 01.03.2022-30.06.2023”.
Inoltre occorre considerare che parte convenuta ha omesso di contestare l'allegazione,
svolta dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo (pag. 5), secondo cui ella, durante lo svolgimento del rapporto tra le parti, ha mensilmente inviato alla datrice quei fogli presenza, senza che quest'ultima abbia mai sollevato censure od osservazioni.
Questa condotta costantemente tenuta dalla società datrice rappresenta un grave e preciso indizio della corrispondenza alla realtà dei dati contenuti in quei fogli presenza. In proposito già nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 6.6.2024 – di accoglimento della predetta istanza, formulata dalla ricorrente, di emissione di ordine alla convenuta di esibire i quaderni tecnici di bordo relativi agli elicotteri pilotati dalla ricorrente nel corso del rapporto di lavoro – si è osservato che l' “accertamento delle modalità temporali di esecuzione delle prestazioni… può considerarsi già raggiunto alla luce dei fogli presenza che risulta documentalmente essere stati inviati nel corso o in epoca prossima alla cessazione del rapporto dalla ricorrente alla società datrice, senza che quest'ultima abbia sollevato contestazioni in proposito”.
pagina 17 di 32 Inoltre la società convenuta nulla ha replicato quando la ricorrente le ha trasmesso, con
mail del 3.4.2023 (doc. 5 fasc. ric.), il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2022 e, con mail dell'1.7.2023 (doc. 13 fasc.ric.), il conteggio delle ore di volo effettivamente svolte e delle giornate di servizio ulteriori al numero minimo prestate nel 2023 ai fini della corresponsione delle differenze tra gli emolumenti dovuti secondo la contrattazione collettiva e le somme già corrisposte.
Ulteriore riscontro proviene dalla già richiamata deposizione di Testimone_2
Infine parte convenuta, in parziale ottemperanza dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 6.6.2024, ha depositato, in data 15.7.2024, fogli excel
assertamente costituenti elaborazioni dei quaderni tecnici di bordo oggetto del predetto ordine di esibizione.
La ricorrente non ha contestato queste elaborazioni, ritenendole così conformi alle risultanze dei quaderni di bordo, fatta eccezione per quelle relative alle giornate
15.6.2022, 12.10.2022 e 11.11.2022 per l'elicottero -G e quelle relative alle giornate 6.9.2022, 21.7.2022 e 26.5.2022 per l'elicottero CO.
In data 27.9.2024 la società convenuta ha prodotto i quaderni di bordo relative a queste giornate in ottemperanza a un ulteriore ordine di esibizione emesso all'udienza del
5.9.2024.
Quindi deve essere dichiarato il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta l'indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL cit., commisurata secondo il parametro previsto dal comma 6 dello stesso articolo e sulla base dei numeri delle ore di volo prestate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023 oltre al numero minimo per ciascun anno risultanti dai riproporzionamenti secondo le previsioni di cui comma 4 dello stesso articolo, che emergono dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data pagina 18 di 32 15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del
5.9.2024;
la somma eventualmente risultante dovrà essere anch'essa maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ..
Anche ai fini della liquidazione di questo credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 2 cod.proc.civ..
4) l'indennità ex art. 32 CCNL cit. in ragione del trasferimento dalle sede di lavoro
indicata in ZE RA (VI) nel contratto stipulato dalle parti a Trento
La ricorrente allega che all'indomani della sottoscrizione del contratto di lavoro veniva trasferita da ZE RA (VI), che, come emerge per tabulas (doc. 1 fasc. ric.), è la sede di lavoro indicata nel contratto, a Trento, trovandosi così, durante l'intero svolgimento del rapporto, nella necessità di raggiungere Trento con la propria autovettura, partendo dalla sua abitazione ubicata in Isola Vicentina e facendovi rientro a fine giornata, nonché,
se i giorni di lavoro erano consecutivi, trascorrendo la notte in una struttura ricettiva nella zona di Trento, il tutto a proprie spese.
Sostiene di aver diritto a percepire una somma a titolo di indennità di trasferimento ex art. 32 CCNL cit. di cui chiede la liquidazione in misura equitativa, stante la mancanza di un accordo sindacale in merito.
La società non contesta l'avvenuto trasferimento della ricorrente da EN RA a
Trento, ma si limita ad eccepire il carattere generico della relativa domanda, atteso che
“la ricorrente non indica le giornate, ma neppure il numero delle giornate in cui si sarebbe asseritamente fatto carico delle spese di trasporto per recarsi presso la base operativa di Trento”.
Orbene, l'art. 32 co. 1 CCNL cit. dispone: pagina 19 di 32 “La sede di lavoro nei termini individuati nell' art. 29 potrà essere variata, a titolo non
temporaneo, nel corso del rapporto lavorativo, a seconde delle esigenze della Compagnia
ed i trasferimenti avverranno solo a seguito di un accordo con il pilota, con pagamento di un'apposita indennità da concordare a livello aziendale”.
Stante il difetto di tale accordo aziendale, appare giustificata, in applicazione analogica del disposto ex art. 2099 co. 2 cod.civ., la determinazione giudiziale dell'indennità, che viene stabilita in € 1.000,00 (come già indicato nella proposta transattiva formulata dal giudice all'udienza del 5.9.2024), in ragione dei verosimili disagi subiti dalla ricorrente a seguito del trasferimento da ZE RA a Trento, senza che sia necessario considerare,
trattandosi di un trasferimento e non di una trasferta, l'esatto numero di giorni in cui la ricorrente si è recata a Trento per svolgere ivi la propria prestazione quotidiana.
Peraltro il teste anch'egli pilota di elicottero, ha confermato che la Testimone_2
ricorrente “raggiungeva Trento servendosi della propria autovettura privata provenendo dalla sua abitazione privata che dista da Trento all'incirca 85 Km, dovendo quindi
percorrere complessivamente 170 km.. Accadeva di frequente che la ricorrente lavorasse
in giorni consecutivi. Mi è noto che in questi casi reperiva un alloggio a proprie spese”.
Quindi deve essere dichiarato il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta la somma di € 1.000,00 a titolo di indennità di trasferimento ex art. 32 co. 1
CCNL cit..
5) l'indennità sostitutiva delle ferie godute nel mese di aprile 2023, ma comunicate solo
a metà mese e delle ferie godute nei mesi di maggio e giugno 2023, ma non
comunicate preventivamente;
La ricorrente allega che “ con riguardo ai mesi di marzo e maggio, non ha Controparte_1
mai comunicato alla lavoratrice la collocazione in ferie, mentre, con riguardo ad aprile, pagina 20 di 32 tale comunicazione è avvenuta solo a metà del mese, con attribuzione di ben 7 giorni di ferie quando le giornate lavorative successive alla comunicazione stessa erano solo 5”; ritiene, quindi, di aver diritto a ricevere l'indennità sostitutiva di quelle ferie, sebbene siano state godute.
La società convenuta contesta che la ricorrente sia stata collocata illegittimamente in ferie ed eccepisce la mancata indicazione dei giorni che ella asserisce essere stata illegittimamente collocata in ferie.
Orbene, in relazione al mese di marzo 2023, emerge per tabulas (doc. 6 fasc. ric.) che la ricorrente, una volta ricevuto il prospetto paga relativo a quel mese, ha contestato, con
mail del 14.4.2023, ore 11:09, che risultavano decurtati dal monte ferie due giornate, ma ella non aveva ricevuto in proposito alcuna comunicazione di collocazione in ferie.
Parte convenuta nulla ha dedotto in contrario (in particolare allegando e provando l'avvenuta comunicazione della collocazione in ferie della ricorrente in due giorni del mese di marzo 2023).
In relazione al mese di aprile 2023, emerge per tabulas (doc. 8 fasc. ric.) che la ricorrente,
una volta ricevuto il prospetto paga relativo a quel mese, ha contestato, con mail del
15.5.2023, ore 23:30, che risultavano decurtati dal monte ferie sette giornate, ma ella aveva ricevuto in data 13.4.2023 (come comprovato dalla mail sub doc. 11 CP_1
fasc. ric.) la comunicazione di collocazione in ferie nella residua parte del mese di aprile
2023, di talché, in considerazione del suo orario di lavoro pari a due giorni alla settimana,
il numero delle ferie da lei godute era pari a cinque e non a sette giornate.
L'assunto merita di essere condiviso atteso che a decorrere dal giorno 14 residuavano due settimane e tre giorni del mese di aprile 2023 e, quindi, è corretto il computo di cinque giorni di ferie effettuato dalla ricorrente.
pagina 21 di 32 In relazione al mese di maggio 2023, emerge per tabulas (doc. 10 fasc. ric.) che la ricorrente, una volta ricevuto il prospetto paga relativo a quel mese, ha contestato, con
mail del 20.6.2023, ore 22:39, che risultava decurtata dal monte ferie una giornata, ma ella non aveva ricevuto in proposito alcuna comunicazione di collocazione in ferie.
Parte convenuta nulla ha dedotto in contrario (in particolare allegando e provando l'avvenuta comunicazione della collocazione in ferie della ricorrente in un giorno del mese di maggio 2023).
In definitiva deve essere dichiarato il diritto, in capo alla ricorrente, di percepire dalla convenuta la somma corrispondente all'indennità sostitutiva di cinque giorni di ferie non goduti, ulteriori a quelli indicati nel prospetto paga afferente al mese di giugno 2023 (doc.
17 fasc. ric.); la somma risultante dovrà essere anch'essa maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3
cod.proc.civ..
Anche ai fini della liquidazione di questo credito si impone l'ausilio di c.t.u., che sarà
nominato con ordinanza ex art. 279 co. 2 cod.proc.civ..
2. in ordine alla domanda afferente all'asserita illegittimità della proroga del
termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
La ricorrente propone domanda volta ad accertare l'illegittimità, Parte_1
stante l'assenza di ragioni giustificatrici prescritte dall'art. 21 co. 01, secondo periodo in relazione all'art. 19 co. 1, lett. a) d.lgs. 81/2015, della proroga, dal 28 febbraio al 30
giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti (di cui alla comunicazione del 27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric.), con conseguente sua trasformazione in un contratto a tempo indeterminato e con condanna pagina 22 di 32 della società convenuta alla corresponsione dell'indennità ex art. 28 co. 2 d.lgs. 81/2015,
da quantificarsi secondo giustizia.
A sostegno afferma che “l'esigenza individuata dalla convenuta (dismissione dell'elicottero dalla flotta aziendale) rientra… a pieno titolo nella propria ordinaria attività d'impresa”, mentre l'art. 19 co. 1 , lett. a) d.lgs. 81/2015, richiamato dal successivo art. 21 co. 01, secondo periodo, considera le “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività”.
Dal canto suo la società convenuta deduce che:
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti la ricorrente ha
“pilotato, in via pressoché esclusiva, l'elicottero -G modello A109E marca e CP_2
“solo eccezionalmente” gli elicotteri I-RRSS e CO;
nel corso del 2022 la società datrice ha assunto la decisione di cedere a terzi l'elicottero I-
GEST entro la fine del mese di febbraio 2023, ma in seguito è sorta l'esigenza di protrarre le trattative, con previsione della loro definizione al giugno 2023; si è così reso necessario, nel periodo marzo - giugno 2023, “effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero [-G] in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista fino alla cessione prevista per il giugno 2023… --- ), “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e, “al fine di assecondare le trattative… avere la disponibilità di effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte acquirente”; quindi, in detto periodo, “si è trattato non già di far compiere all'elicottero una generica attività di noleggio ai fini di trasporto e/o trasporto passeggeri, secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta, piuttosto di gestire la fase di dismissione dell'elicottero che è attività straordinaria, irripetibile e completamente al di fuori dell'oggetto tipico dell'attività aziendale”.
pagina 23 di 32 Orbene, l'allegazione di parte convenuta secondo cui durante lo svolgimento del rapporto di lavoro intercorso tra le parti la ricorrente avrebbe “pilotato, in via pressoché esclusiva,
l'elicottero -G modello A109E marca e “solo eccezionalmente” gli CP_2
elicotteri I-RRSS e CO, è palesemente smentita per tabulas.
Infatti emerge dai fogli excel depositati in data 15.7.2024 dalla società convenuta stessa e costituenti elaborazioni dei quaderni tecnici di bordo oggetto dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 6.6.2024, nonché dai quaderni di bordo relativi alle giornate 15.6.2022, 12.10.2022 e 11.11.2022 per l'elicottero -G e alle giornate
6.9.2022, 21.7.2022 e 26.5.2022 per l'elicottero CO, oggetto dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 5.9.2024 a seguito delle contestazioni sollevate dalla ricorrente circa la correttezza delle elaborazioni riguardanti i quaderni di bordo di quelle giornate, che la ricorrente ha pilotato:
i) nel periodo marzo-settembre 2022 l'elicottero CO in 59 giornate, l'elicottero I-
GEST in 15 giornate e l'elicottero I-RRSS in 4 giornate;
ii) nel periodo ottobre 2022 - febbraio 2023 l'elicottero -G in 41 giornate e l'elicottero I-RRSS in 3 giornate;
iii) nel periodo marzo-giugno 2023 l'elicottero -G in 11 giornate e l'elicottero I-
RRSS in 6 giornate.
Quindi, in riferimento al periodo dal marzo al settembre 2022, non corrisponde a verità che la ricorrente abbia “pilotato, in via pressoché esclusiva, l'elicottero -G modello A109E marca e “solo eccezionalmente” gli elicotteri I-RRSS e CO;
infatti in CP_2
quel periodo ha pilotato in netta prevalenza l'elicottero CO (in 59 giornate rispetto a
15).
pagina 24 di 32 E' vero, invece, che nel periodo successivo ha pilotato soprattutto l'elicottero -G (in
52 giornate rispetto a 9 quanto all'elicottero I-RRSS e nessuna quanto all'elicottero I-
GICO, che non risulta sia stato più utilizzato in azienda a partire dall'ottobre 2022).
Quindi – nonostante il difetto di verità nell'allegazione di parte convenuta secondo cui durante l'intero rapporto la ricorrente avrebbe “pilotato, in via pressoché esclusiva, l'elicottero
-G” – il rilievo non è influente rispetto alla situazione della ricorrente la decisione, che la società convenuta ha adottato nel corso del 2022 di cedere a terzi l'elicottero I-
GEST.
Occorre, quindi, verificare l'ammissibilità e la fondatezza di altra allegazione di parte convenuta secondo cui la proroga dal 28.2. al 30.6.2023 del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti avrebbe soddisfatto l'esigenza produttiva costituita non già dal “far compiere all'elicottero una generica attività di noleggio ai fini di trasporto e/o trasporto passeggeri, secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta”, ma dall' “effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista per il giugno
2023”, dall' “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e, “al fine di assecondare le trattative per la cessione dell'elicottero I-
GEST”, dall' “effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte acquirente”.
La questione è decisiva al fine di stabilire se sia legittima la proroga, dal 28 febbraio al 30
giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti.
Infatti, all'epoca di detta proroga, che la società datrice ha comunicato con lettera del
27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric., l'art. 21 co. 01, secondo periodo d.lgs. 81/2015 prevedeva:
“Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,
pagina 25 di 32 solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”; quest'ultima norma disponeva:
“Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non
superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di
sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili,
dell'attività ordinaria;
b-bis) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51”.
Quindi, esclusa la conferenza alla vicenda in esame delle ipotesi sub a) seconda parte, b)
e b-bis), occorre accertare se la proroga dal 28.2. al 30.6.2023 del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti abbia soddisfatto “esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività”.
Orbene, in primo luogo – conformemente all'assunto di parte convenuta secondo cui “in caso di impugnazione giudiziale da parte del lavoratore di un contratto causale (nel caso di specie, proroga) il giudice sarà chiamato a verificare: (i) l'avvenuta indicazione nell'atto di proroga di una delle “condizioni” ex art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015” (pag. 5 della memoria di costituzione – occorre considerare che la società datrice ha così giustificato la proroga nella comunicazione alla lavoratrice in data 27.2.2023 (doc. 4 fasc. ric.):
“Come già accennato per le vie brevi, la dismissione dell'elicottero sul quale lei presta servizio era stata originariamente programmata per la fine del mese di febbraio 2023; operativamente la dismissione dalla flotta aziendale comporta la definitiva alienazione del mezzo, esclusa la sostituzione con altro elicottero;
per motivi di mercato specifico degli elicotteri essa verrà posticipata alla fine del mese di giugno 2023; tale situazione, non prevedibile al momento pagina 26 di 32 dell'assunzione, rappresenta per la scrivente un'esigenza di carattere temporaneo che giustifica la proroga del contratto di lavoro a termine”.
E' agevole rilevare che la società datrice ha indicato nell'atto di proroga un'esigenza avente il solo carattere della temporaneità, tanto da affermare che la situazione ivi addotta
– costituita dall'utilizzo delle prestazioni lavorative di soltanto Parte_1
fino al 30 giugno 2023 – “rappresenta per la scrivente un'esigenza di carattere temporaneo che giustifica la proroga del contratto di lavoro a termine”.
Di contro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 co. 01, secondo periodo in relazione all'art. 19 co. 1, lett. a), seconda parte d.lgs. 81/2015, affinché un'esigenza sia idonea a giustificare la proroga del contratto a termine successivamente ai primi dodici mesi, è necessario non solo che sia “temporanea” (ed “oggettiva”), ma anche “estranea all'ordinaria attività”.
Le circostanze allegate dalla società convenuta – secondo cui la proroga dal 28.2. al
30.6.2023 del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti avrebbe soddisfatto l'esigenza produttiva costituita non già dal “far compiere all'elicottero una generica attività di noleggio ai fini di trasporto e/o trasporto passeggeri, secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta”, ma dall'
“effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista per il giugno 2023”, dall' “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e, “al fine di assecondare le trattative per la cessione dell'elicottero -G”, dall' “effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte acquirente” – sebbene, quanto meno astrattamente (su cui infra), idonee a integrare “esigenze estranee all'ordinaria attività”, risultano del tutto nuove rispetto a quelle indicate nell'atto di proroga e, quindi, non sono utilizzabili nel presente giudizio al fine di comprovare la legittimità della proroga stessa. pagina 27 di 32 In verità sussistono anche seri dubbi in ordine all'effettiva fondatezza di quelle allegazioni di parte convenuta in primo luogo alla luce delle risultanze emergenti dal doc.
11 fasc. ric., costituito dalla mail del 13.4.2023, ore 18:30, con la quale un'addetta di parte datrice così scriveva alla ricorrente e al collega “Francesco mi ha comunicato Tes_2
che non ha necessità di volare fino alla fine del mese, pertanto potrete restare a casa fino
a tal data”.
Dal tenore della missiva si evince agevolmente che a quell'epoca la ricorrente veniva impiegata (utilizzando le locuzioni di parte convenuta) “secondo la finalità propria del contratto di lavoro e/o dell'oggetto sociale della convenuta”, e non già (o comunque non solo) per “effettuare qualche volo” “al solo fine di mantenere l'elicottero in piena funzionalità ed efficienza fino alla cessione prevista per il giugno 2023”, per “effettuare qualche volo ancillare alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del velivolo” e “al fine di assecondare le trattative per la cessione dell'elicottero -G”, dall' “effettuare qualche volo dimostrativo a richiesta di parte acquirente”.
Inoltre occorre considerare che, come emerge dai fogli excel depositati in data 15.7.2024
dalla società convenuta stessa e costituenti elaborazioni dei quaderni tecnici di bordo oggetto dell'ordine di esibizione impartito dal giudice all'udienza del 6.6.2024, la ricorrente, nel periodo marzo-giugno 2023, ha pilotato non solo l'elicottero -G in
11 giornate, ma anche l'elicottero I-RRSS in 6 giornate, velivolo rispetto al quale parte convenuta non ha allegato alcuna esigenza “estranea all'ordinaria attività”.
In definitiva deve ritenersi compiutamente accertato che la proroga, dal 28 febbraio al 30
giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti, di cui alla comunicazione del 27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric., è stata disposta in assenza di una delle condizioni ex art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015, in particolare di condizioni estranee all'ordinaria attività. pagina 28 di 32 Deve, quindi, essere dichiarata, ai sensi dell'art. 21 co. 01, terzo periodo d.lgs. 81/2015, la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dalle parti in data 1.3.2022, in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre, in applicazione del disposto ex art. 28 co. 2, primo periodo d.lgs. 81/2015 (“Nei
casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo
indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore
del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966”), la società convenuta va condannata al corrispondere, in favore della ricorrente, un'indennità risarcitoria che, alla luce dell'esiguo numero dei dipendenti occupati presso la convenuta , della ridotta anzianità di servizio della ricorrente e della diversità di condizione economica delle parti appare equo determinare in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui liquidazione esige anch'essa avvalersi di c.t.u..
3. in ordine alle spese del giudizio
La decisione in ordine alle spese di giudizio viene differita alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON
definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la retribuzione prevista, per il pilota di 2° grado, Controparte_1
pagina 29 di 32 dal CCNL per piloti di elicottero nella tabella contenuta nell'allegato 1 al CCNL cit.
(riassuntiva degli importi scaturenti dall'applicazione degli artt. 16, 17, 18 e 19
CCNL cit.), incrementata secondo la previsione ex punto 1. dell'allegato 2 al CCNL
cit. e parametrata alla percentuale del 56,82% corrispondente alla misura del tempo parziale pattuito rispetto ai 183 giorni di impiego minimo stabiliti dall'art. 44 co. 3
CCNL cit..
2. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta le eventuali differenze tra la retribuzione Controparte_1
prevista dal CCNL cit. nei termini precisati sub
1. e la retribuzione in concreto già
percepita, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
3. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta il compenso per lavoro straordinario Controparte_1
commisurato secondo il parametro previsto dall'art. 26 CCNL cit. e sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate dalla ricorrente oltre a quello di due giorni alla settimana pattuito nel contratto individuale, che risulta dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data 15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 5.9.2024, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini
a quibus fino al saldo. pagina 30 di 32 4. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta l'indennità integrativa di volo ex art. 19 CCNL Controparte_1
cit., commisurata secondo il parametro previsto dal comma 6 dello stesso articolo e sulla base dei numeri delle ore di volo prestate dalla ricorrente nel 2022 e nel 2023
oltre al numero minimo per ciascun anno risultante dai riproporzionamenti secondo le previsioni di cui comma 4 dello stesso articolo, che emergono dalla documentazione prodotta dalla società convenuta in data 15.7.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 6.6.2024 e in data 27.9.2024 in ottemperanza all'ordine di esibizione impartito all'udienza del 5.9.2024, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
5. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la somma di € 1.000,00 a titolo di indennità di Controparte_1
trasferimento ex art. 32 co. 1 CCNL cit..
6. Accerta in capo alla ricorrente il diritto di percepire dalla Parte_1
società convenuta la somma corrispondente all'indennità Controparte_1
sostitutiva di cinque giorni di ferie non goduti, ulteriori a quelli indicati nel prospetto paga afferente al mese di giugno 2023, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
pagina 31 di 32 7. Accerta che la proroga, dal 28 febbraio al 30 giugno 2023, del termine finale apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle parti, di cui alla comunicazione del 27.2.2023 sub doc. 4 fasc. ric., è stata disposta in assenza di una delle condizioni ex art. 19 co. 1 d.lgs. 81/2015, in particolare di condizioni estranee all'ordinaria attività.
8. Dichiara, ai sensi dell'art. 21 co. 01, terzo periodo d.lgs. 81/2015, la trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato dalle parti in data
1.3.2022, in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
9. Condanna la società convenuta a corrispondere in favore della ricorrente un'indennità
risarcitoria ex art. 28 co. 2, primo periodo d.lgs. 81/2015 pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
10. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
11. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 20 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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