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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/02/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1795/2018 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018 e promossa
DA
la ditta individuale (P.IVA.: ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 dell'omonima ditta individuale, sig. (C.F.: ), con sede Parte_1 CodiceFiscale_1
legale in Teramo, C.so SA OR n. 8, elett.te dom.ta in Teramo, alla Via Guido Montauti n. 5/H, presso e nello studio degli avv.ti Fausto Appicciafuoco (C.F.: ) e CodiceFiscale_2 Pt_2
(C.F.: , che la rappresentano e difendono
[...] CodiceFiscale_3
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, con sede legale in Teramo alla via G. Carducci, n. 33 rappresentato e difeso, giusta procura
[...] alle liti rilasciata su foglio separato del 30.08.2018, in virtù di Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21.08.2018 dall'avvocato Giancarlo Mariniello (C.F. ), del Foro di Napoli, C.F._4
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Gaetano Filangieri n. 48,
CONVENUTO
E
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_3
–tempore (C. F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._5 CP_5
), rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Di Bonaventura, (C.F. C.F._6
) e domiciliato presso il suo studio in via F. Savini n. 29; C.F._7
ER CH
E
, in persona del legale r.p.t. elettivamente domiciliata in Roseto degli Controparte_6 Abruzzi, alla via Metauro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Valerio Di Sabatino, che la rappresenta e difende;
ER CH
E
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
a) nel merito, accertare e dichiarare, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. e per le premesse di cui in narrativa, la responsabilità del in ordine alla produzione dell'allagamento in premessa e, Controparte_1 per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla ditta
nella misura e mediante pagamento della complessiva somma di € 43.296,50, oltre Parte_1
IVA ove dovuta, quantificata prudenzialmente con riferimento al danno per la forzosa sospensione dell'attività commerciale e con espressa richiesta di liquidazione in via equitativa, o di quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge dal dì del fatto”;
Per il convenuto : Controparte_1
“2) nel merito, rigettare ogni avversa domanda poiché non provata ed infondata in fatto e diritto;
3) in via gradata, limitatamente ai danni subiti al piano terra ed al piano sottostante 1S dell'immobile oggetto di causa, così come verranno accertati e quantificati, nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto,
[...]
condannarlo a tenere indenne il da qualsivoglia onere fosse posto a carico del Controparte_1
medesimo a titolo di risarcimento dei danni richiesti da parte attrice;
4) sempre in via gradata, nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Giudicante accerti la responsabilità dell'Ente convenuto, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art.1227 c.c.
Per il terzo chiamato : Controparte_3
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
1) nel merito, preliminarmente respingere ogni domanda proposta nei propri confronti dal
[...]
, in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
CP_1
2) in via gradata, dichiarare la infondatezza della pretesa risarcitoria della parte attrice principale, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
3) in via ulteriormente gradata che sia adeguatamente valutata e dichiarata la responsabilità diretta del nella causazione del sinistro, e venga riconosciuta la preponderante Controparte_1
responsabilità dello stesso, con conseguente condanna diretta del al risarcimento del danno CP_1
che risulterà eventualmente dovuto;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi che sia riconosciuto qualsivoglia profilo di fondatezza delle avverse richieste, adeguatamente ridotte le stesse nei limiti del dovuto secondo giustizia, dichiarare
i ldiritto del ad essere tenuto indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli del presente CP_3
giudizio, dichiarando contestualmente che alle stesse, nessuna esclusa, deve fare fronte direttamente la compagnia Controparte_7
5) con il favore di ogni onere di lite”; per la terza chiamata AG : Controparte_8
“ Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, rigettare la domanda proposta in ogni sua parte, poiché infondata in fatto ed in diritto, alla stregua delle argomentazioni in atti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dall'attrice, dichiarare la Società garantita tenuta nella minima misura concorsuale che verrà effettivamente accertata in corso di causa, anche in relazione ai danni effettivamente ed eziologicamente riconducibili al sinistro, comunque nei limiti della garanzia ed eventuali franchigie di cui alle condizioni di polizza, quanto alla Società garante”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare dell'omonima ditta, ha Parte_1
evocato in giudizio il chiedendone la condanna al pagamento di euro 43.296,50 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti a seguito di copiosi fenomeni infiltrativi, verificatisi nel gennaio del 2017 presso l'immobile in cui lo stesso attore esercita attività commerciale di vendita al dettaglio di capi d'abbigliamento, in Teramo, presso il Corso SA OR, all'interno del Cineteatro comunale, all'altezza di Piazza Cellini.
Nello specifico, ha dedotto: Pt_1
- che l'area su cui insiste il negozio in esame è di pertinenza del Comune di Teramo;
- che, nel gennaio 2017, a seguito di copiose precipitazioni nevose, largamente previste ed anticipate nei giorni antecedenti al fenomeno avverso, lo store veniva interessato da un ingente allagamento, sia per quanto concerne il primo piano (in cui è collocato l'atelier) che in relazione a quello sottostante (ove sono ubicati i magazzini) che cagionava numerosi pregiudizi patrimoniali, poi constatati nei giorni successivi;
- che l'infiltrazione delle acque rinveniva la propria causa nell'ammaloramento del tetto sovrastante l'edificio (Cinema – Teatro Comunale), nell'ostruzione delle caditorie di raccolta dell'acqua piovana, rimaste ostruite per giorni, e nell'incauta apertura di un pozzetto collocato in Corso SA OR, il quale non era stato debitamente richiuso e che ha contribuito alla diffusione di acqua e neve dal cavedio del piano interrato;
- che la responsabilità per i pregiudizi patiti sarebbe da imputare integralmente al CP_1
custode sia della via su cui è ubicato l'immobile sia del tetto del Cineteatro comunale,
[...]
la quale sarebbe da ascrivere al genus delle responsabilità oggettive, ex art. 2051 c.c., avendo l'Ente omesso di apprestare la dovuta vigilanza e manutenzione;
- che, peraltro, la verificazione di un evento atmosferico abbondantemente previsto e segnalato dalle autorità nei giorni precedenti non possa assurgere a caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilità del custode.
Parte attrice, quindi, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 6.267,50 quale danno alla merce ammalorata e, di conseguenza, invenduta, euro 17.029,00 per il pregiudizio derivato all'impianto d'allarme ed elettrico, alle suppellettili ed ai led, ed euro 20.000,00 a titolo di mancato guadagno per la forzosa sospensione dell'attività commerciale.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito che la responsabilità per la Controparte_1
verificazione dei pregiudizi lamentati sarebbe imputabile al cui erano stati appaltati i CP_3
lavori di rifacimento del marciapiede del Corso SA OR, svolti in maniera inadeguata;
che la prova di tale condotta negligente sarebbe rinvenibile dagli esiti di una perizia, svolta in un autonomo procedimento tecnico, n. 291/2018, tra lo stesso e parte attrice, in cui CP_1
l'ausiliare concludeva che i danni sarebbero stati da ricondurre alla “mancanza di efficace impermealizzazione nei punti di contatto tra la nuova pavimentazione e la facciata principale dell'immobile”.
L'Ente convenuto ha poi dedotto che l'evento metereologico verificatosi nel gennaio del 2017, per intensità ed eccezionalità, sarebbe da qualificare quale caso fortuito, in quanto fattore esterno e non imputabile idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Ha, inoltre, contestato il quantum dei danni allegati, considerati eccessivi ed indimostrati nel loro ammontare.
Ha chiesto, quindi, di essere autorizzato a chiamare in causa il affichè Controparte_3
lo stesso lo tenesse indenne, tramite manleva, di quanto lo stesso fosse condannato a risarcire alla ditta attrice.
Si è costituito in giudizio il il quale ha dedotto: a) che il procedimento tecnico, CP_3
menzionato dal e dal quale sarebbe possibile evincere la responsabilità dell'appaltatore, CP_1 sarebbe inopponibile al terzo chiamato in quanto lo stesso sarebbe rimasto ad esso estraneo;
b) che, in ogni caso, il perito, in quella sede, avrebbe individuato numerose matrici del pregiudizio patito, non riconducibili all'orbita del (in primis le infiltrazioni derivanti dal tetto CP_3
nonché gli accumuli di neve che hanno occluso via Rozzi e via Albi, non interessate dal contratto d'appalto tra il ed il ); c) che, ad ogni buon conto, la causa delle infiltrazioni CP_1 CP_3 sarebbe da ricondurre alla presenza, sul fronte dell'immobile dello store, di varie griglie per il passaggio dell'aria, dalle quali sarebbe penetrata l'acqua e la neve nel gennaio 2017, a fronte della copiosità dei fenomeni metereologici avversi;
d) che la perizia svolta nel procedimento menzionato sarebbe, in ogni caso, poco attendibile, non avendo dato un fattivo e concreto riscontro tecnico delle reali cause che hanno determinato l'infiltrazione, integralmente riconducibili al proprietario delle strade interessate;
e) che, ad ogni buon conto, il CP_1
quantum dei danni patiti non sarebbe stato adeguatamente provato da parte attrice.
Il , pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, ha chiesto di essere CP_3
autorizzato alla chiamata in causa della AG Assicurativa, al fine di essere dalla stessa, eventualmente, manlevato.
Autorizzata l'ulteriore chiamata, si è costituita in giudizio la quale, aderendo alle Controparte_6 eccezioni dell'assicurato, ha dedotto la natura fortuita delle precipitazioni verificate nei giorni attenzionati.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, parte attrice ha evidenziato come la perizia versata in atti facesse riferimento non ad un procedimento di ATP ma che la stessa fosse stata svolta in un giudizio, instaurato dall'odierno attore, di accertamento di danno temuto,
a sua volta concernente fenomeni infiltrativi verificati nel novembre del 2017 e che aveva visto, pertanto, lo svolgimento di un procedimento cautelare nei confronti del odierno CP_1
convenuto.
La causa, istruita documentalmente, è pervenuta sul ruolo dell'odierno Giudicante in data
19.2.2024 ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in data 12.11.2024.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
A ben guardare, parte attrice ha esercitato azione inquadrabile nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. e, in subordine, domanda volta ad accertare la responsabilità extracontrattuale del convenuto secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2043 c.c. CP_1
Al riguardo va anzitutto rilevato come la Corte di Cassazione, con l'avvallo della Corte
Costituzionale (cfr. Corte Cost. 156/1999), ha progressivamente superato l'orientamento giurisprudenziale che negava la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 cc nei confronti degli enti pubblici sul presupposto per cui non sarebbe verosimile onerare la pubblica amministrazione di un costante controllo e vigilanza di tutte le strade di propria pertinenza a fronte della notevole estensione del manto stradale.
Superando tale impostazione, la Suprema Corte ha riconosciuto l'operatività dell'art. 2051 cc anche rispetto agli enti pubblici, affermando che la demanialità o patrimonialità del bene, nonché la sua notevole estensione, non possono escluderne di per sé l'applicabilità, la quale può essere negata solo quando venga accertata in concreto l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di custodia sul bene (cfr. Cass. 3651/2006; Cass. 15042/2008).
Nel caso di specie, non essendo neppure contestato l'effettivo potere di custodia del CP_1 convenuto rispetto all'area nella quale l'attore ha dedotto essersi verificato l'evento avverso, la norma applicabile è senz'altro quella in oggettola quale, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte a cui si ritiene di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del custode, con l'effetto di determinare una diversa distribuzione dell'onere della prova
(rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art. 2043 Cc) a favore del danneggiato e a carico di chi abbia una relazione qualificata con la res.
La natura oggettiva della responsabilità menzionata, tuttavia, non elide in alcun modo l'onere di parte attrice di dimostrare il danno evento, il danno conseguenza ed il nesso causale tra le omissioni del custode e l'evento avverso. Infatti, l'agevolazione probatoria che deriva dalla concreta applicazione della fattispecie in esame ha, come corollario, che non sia sufficiente – ai fini della prova liberatoria – dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di aver utilizzato la diligenza necessaria in relazione al caso di specie (secondo le ordinarie regole civilistiche) ma che debba essere fornito un quid pluris, ossia la prova di un fatto terzo ed estraneo al controllo del soggetto che abbia il potere sulla res e che lo stesso abbia avuto un'incidenza causale esclusiva dell'evento lesivo.
Conseguentemente, spetta al danneggiato dimostrare il danno ed il nesso di causa tra la cosa e l'evento lesivo, mentre grava sul custode (per liberarsi dalla sua responsabilità) l'onere di provare il caso fortuito.
Ebbene, parte attrice ha dato prova della sussistenza del rapporto di custodia (per vero incontestato
CP_ ex art. 115 c.p.c.) tra l' convenuto e l'area in cui è collocato lo store, dell'evento verificatosi, ossia delle precipitazioni che hanno interessato la zona e della non corretta manutenzione dei beni di pertinenza pubblica, allegando, altresì, il nesso causale tra tali fenomeni e le lamentate infiltrazioni che hanno provocato i pregiudizi di cui si chiede ristoro.
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che il danno-evento, comprovato dalla documentazione fotografica prodotta, sarebbe derivato dalla penetrazione dell'acqua proveniente dal tetto del sovrastante Cinema - Teatro Comunale (circostanza senz'altro dimostrata dalla documentazione fotografica e dagli esiti della CTU espletata in sede di giudizio cautelare ed allegata dallo stesso
Ente convenuto), dal deficitario funzionamento delle caditoie di raccolta delle acque delle vie
Rozzi ed Albi, adiacenti al Corso SA OR, nonché dall'incauta presenza di un pozzetto lasciato aperto sul Corso SA OR.
La prova della relazione causale tra il danno-evento e la condotta negligente dell' Controparte_10
è altresì avallata dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nel procedimento di accertamento del danno temuto, intercorso nel 2018 ed iscritto al ruolo n. 291/2018.
Giova preliminarmente ribadire la piena utilizzabilità di detta consulenza nell'odierno giudizio.
Essa, infatti, costituisce prova atipica, di natura documentale, pienamente idonea a fondare il convincimento del Giudicante, in quanto: “in tema di procedimento civile è consentito al giudice porre a fondamento della sua decisione anche prove acquisite in altro giudizio svoltosi tra le stesse parti o tra soggetti diversi, stante il principio del libero convincimento desumibile dall'art. 116 c.p.c., come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito” (
Tribunale Massa, 03/05/2016, n. 444 ) e “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative alla ammissione e alla assunzione della prove”
(Cassazione civile, sez. I, 25/05/2016, n. 10825 ).
D'altro canto, la piena utilizzabilità di tale consulenza è avvalorata dalla circostanza per cui, in quella sede, come emerge limpidamente dal quesito sottoposto dal Giudice, il perito ha ponderato quale fosse lo stato dei luoghi (a breve distanza dalla verificazione delle precipitazioni lamentate) oltre alla natura ed alle cause di tali incombenti.
Non coglie, quindi, in alcun modo nel segno l'eccezione dell'attore, a dire del quale tale accertamento fosse riferibile ad ulteriori e diverse precipitazioni, avvenute nel corso dei mesi successivi dello stesso anno solare, e ciò in quanto, in primo luogo, di tale assunto non è dato rinvenire riscontro nel quesito peritale (nel quale si chiede l'accertamento complessivo dello stato di fatto e la riconducibilità dei fenomeni infiltrativi alle negligenze dell'amministrazione) e poi perché sarebbe inimmaginabile ipotizzare che il consulente potesse considerare, nel vagliare i danni ed il potenziale pericolo di verificazione di ulteriori pregiudizi, esclusivamente gli eventi avversi verificati nel novembre del 2017 e non anche quelli antecedenti, risalenti a gennaio, essendo logico che lo stato di fatto analizzato dal CTU nel 2018, altro non fosse che quello derivante dallo stratificarsi degli alluvioni succedutisi nel corso di quell'anno solare.
Peraltro, l'utilizzabilità di tale prova documentale è avvalorata dalla sostanziale inutilità di un rinnovo della CTU, dopo ben sette anni dalla verificazione delle lamentate precipitazioni, con verosimile impossibilità di trarre dalla stessa alcun utile elemento istruttorio.
Nell'ambito della perizia espletata in sede di giudizio cautelare, peraltro, il perito ha constatato come i pregiudizi riscontrati – derivanti effettivamente dalle forti precipitazioni – e scaturiti l'allagamento del locale commerciale nei piani terra e seminterrato, fossero da ricondurre a più fattori: la mancanza di contatto tra la pavimentazione e la facciata principale dell'immobile, la presenza, su via Albi, di un marciapiede divelto con rottura della pavimentazione , il malfunzionamento della rete fognaria lungo via Rozzi (dentro la quale è convogliata l'acqua piovana raccolta lungo le caditoie), l'assenza di un corretto isolamento della nuova pavimentazione del Corso SA OR.
Nello specifico, il perito ha dedotto che: “ dai sopralluoghi effettuati si deduce come tali danni siano dovuti probabilmente al non corretto funzionamento della rete fognaria esterna, la quale si è resa inadeguata a seguito dei lavori di realizzazione della nuova pavimentazione di C.so SA
OR (…) inoltre si riscontra un non idoneo isolamento ed impermeabilizzazione tra la facciata
e la pavimentazione di C.so SA OR”.
Pertanto, a fronte della prova del rapporto di custodia, dell'evento e del nesso causale, è onere della PA liberarsi della responsabilità, a tal fine non è sufficiente provare di aver agito con la diligenza ordinaria richiesta nella manutenzione dei beni di propria pertinenza, ma è indispensabile dare prova della verificazione di circostanze imprevedibili ed inevitabili riconducibili al cd. caso fortuito, ossia un evento esterno, anche attribuibile alla condotta del danneggiato, che abbia determinato in via esclusiva il pregiudizio elidendo qualsiasi rapporto causale tra l'operato del custode e la verificazione dell'evento.
Ebbene, a questo proposito, il ha dedotto, da una parte, la natura soverchiante Controparte_1
ed eccezionale del fattore meteorologico, idoneo ad escludere il nesso causale tra le negligenze manutentive e la verificazione del danno e, dall'altra, la riconducibilità eziologica dei lamentati danni all'inidonea esecuzione dei lavori da parte del terzo chiamato. CP_3
Quanto al primo profilo, la giurisprudenza più recente ha sostenuto, quindi, che nell'accertamento e qualificazione dell'evento alluvionale in termini di “caso fortuito” il giudice deve prendere in considerazioni tutti gli elementi del caso concreto ed effettuare una valutazione di prevedibilità che sarà tanto più rigorosa in ragione delle cognizioni, declinate in termini di attualità”, di cui l'Amministratore della cosa pubblica dispone (cfr. Cass. civ, n. 5877/2016).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare il tema in più occasioni, con un'evoluzione che si ritiene strettamente connessa all'avanzamento delle cognizioni tecnico- scientifiche nel campo della previsione dei fenomeni metereologici.
Nelle pronunce più recenti, la Suprema Corte ha evidenziato che “possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entità, con la conseguenza che l'evento imprevedibile costituisce caso fortuito e non determina responsabilità (Cass. civ, 22 maggio 1998,
n. 5133) mentre, con l'evolversi delle cognizioni scientifiche, anche le precipitazioni di eccezionale gravità possono ma non necessariamente rappresentano di per sé sole il “caso fortuito” richiamato dall'art. 2051 c.c.. Essa ha ritenuto, dunque, che il soggetto deputato alla custodia “avrebbe dovuto dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane;
il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia”
(Cass. civ., 9 marzo 2010, n. 5658 e, più recentemente in senso analogo Cass. civ. 24.03.2016 n.
5877).
Ebbene, dall'esame della stessa CTU che ha dato contezza dello stato dei luoghi, è possibile concludere che le piogge e le nevicate non avrebbero cagionato i pregiudizi patiti qualora l'Ente avesse adottato un sistema che impedisse il ristagno dell'acqua tra la pavimentazione del Corso e via Rozzi, proponendo, al fine di risolvere la problematica, l'inserimento di una griglia su via
Rozzi, in adiacenza alla pavimentazione del corso.
Ebbene, ne deriva che gli eventi atmosferici non siano idonei ad atteggiarsi in termini di circostanza fortuita e soverchiante, da sola sufficiente a determinare la verificazione dei pregiudizi.
Si deve aggiungere inoltre che, a riprova di ciò, come pacificamente dedotto dalle parti in causa, le infiltrazioni si sono verificate ulteriormente a fronte di altre alluvioni avvenute nel corso del
2017, circostanza che ha condotto, pertanto, alla proposizione del ricorso cautelare in cui è stata espletata la CTU in oggetto e nella quale il perito ha evidenziato la necessità di svolgere lavori per il corretto deflusso dell'acqua, andandosi incontro al rischio, in caso contrario, della verificazione di nuovi fenomeni infiltrativi con l'aggravarsi dei danni patiti. In secondo luogo, il convenuto ha evidenziato che la responsabilità per la verificazione CP_1 dei pregiudizi sarebbe da ricondurre integralmente all'inidoneo operato del , Controparte_3
quale appaltatore dei lavori di rifacimento del marciapiede presente sul Corso SA OR.
In ordine a tale profilo occorre effettuare una serie di precisazioni.
Il convenuto ha evocato in giudizio il stabile, ivi chiedendo di essere CP_1 CP_3
manlevato dallo stesso per quanto, eventualmente, esso convenuto fosse condannato a risarcire, identificando il medesimo quale unico soggetto cui i pregiudizi sarebbero stati imputabili.
È poi da sottolineare come – a fronte dell'autorizzazione della chiamata del – parte CP_3
attrice non abbia inteso estendere la domanda articolata nell'atto introduttivo nei confronti di detto soggetto insistendo, nei termini di cui alla prima memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c., nella richiesta di condanna della parte convenuta.
Né, tantomeno, tale estensione può ritenersi “implicitamente” verificata a fronte delle articolazioni difensive mosse dallo stesso attore.
Ed infatti, da un lato, l'individuazione dei soggetti nei cui confronti è esercitata la domanda deve essere delineata in maniera chiara ed inequivoca, oltre ai profili di responsabilità ad essi rispettivamente imputabili e, dall'altra, parte attrice, pur prendendo posizione sulle deduzioni difensive articolate dal terzo chiamato, ha insistito nella sussistenza di condanna del solo CP_1
convenuto ex art. 2051 c.c., sottolineando, in più occasioni, come il contegno difensivo tenuto dall'Ente, delineato quale tentativo di divincolarsi dagli obblighi gestori su di esso gravanti, fosse inidoneo ad esonerarlo dalla posizione di garanzia.
Ferma restando, quindi, la mancata estensione degli effetti della domanda attorea nei confronti del stabile, occorre qualificare e delineare il contenuto della chiamata del terzo da parte CP_3 dell'Ente.
Invero, qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda si estenderebbe automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (Cass. 3641/2013; Cass. 2094/2013; Cass.
5057/2010). Il Giudice può quindi direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione
(Cass. 17954/2008). In questo caso, si ha dunque un ampliamento della controversia originaria: oggettivo, in quanto la nuova obbligazione dedotta dal convenuto si inserisce nel tema della controversa, e soggettivo poiché il terzo chiamato diventa un'altra parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto (Cass. 6883/2008).
Inoltre, i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, in quanto legati da un nesso di litisconsorzio necessario che non può essere scisso neppure in sede di impugnazione (Cass.
11946/2003).
Nel caso invece di chiamata in garanzia (propria o impropria) la domanda dell'attore non si estende automaticamente al terzo intervenuto, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti in un unico processo (Cass. 6623/2016). Pertanto, se l'attore vuole proporre l'azione anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti espressa e autonoma domanda, che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dalla legge (Cass. 27525/2009; Trib.
Milano 24 giugno 2011, n. 8526).
Ebbene per discernere le ipotesi di chiamata del terzo responsabile dalla chiamata in garanzia, secondo l'orientamento maggioritario cui si ritiene di aderire, è necessario vagliare due aspetti dirimenti: il titolo di responsabilità invocato nel chiamare in causa il terzo e la concreta volontà della parte che ha effettuato la chiamata.
A tale proposito, infatti, deve ritenersi che il convenuto abbia esercitato domanda in manleva quando la pretesa azionata si fondi su titolo del tutto diverso da quello sulla scorta del quale parte attrice ha evocato esso convenuto e quando, sulla scorta delle difese concretamente esercitate da quest'ultimo, si evinca la volontà di chiamare in manleva il terzo (ad esempio ove non venga chiesto l'accertamento della carenza di legittimazione passiva, ovvero allorquando espressamente il convenuto chieda di essere garantito per quanto dovesse essere chiamato a rispondere).
Nel caso di specie, a ben vedere, il non ha articolato, nei confronti del , una CP_1 CP_3 chiamata volta a qualificare quest'ultimo quale unico responsabile, con conseguente assenza di qualsivoglia forma di legittimazione in capo al ma ha effettuato esplicita domanda di CP_1
manleva in garanzia (garanzia da ritenersi, chiaramente, impropria).
Tale dato è inequivoco ove si ponderi che: a) la chiamata poggia su un titolo diverso ed eterogeneo rispetto alla causa petendi introdotta da parte attrice in citazione (il è evocato quale CP_1
responsabile ex art. 2051 c.c. in quanto custode, mentre, rispetto al , il convenuto ha CP_3
invocato, seppur implicitamente, una responsabilità di natura contrattuale, da rinvenirsi nell'erronea esecuzione dei lavori relativi alla pavimentazione del marciapiede di C.so san
OR); b) lo stesso convenuto ha espressamente qualificato l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'appaltatore come richiesta di manleva, chiedendo che il tenesse indenne CP_3
il convenuto da ciò che fosse eventualmente chiamato a risarcire.
In simili ipotesi, lo si ripete, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato deve formulare nei suoi confronti una espressa e autonoma domanda che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia (Cass. 27525/2003; Trib. Milano 8526/2011), cosa che, nella specie, è del tutto mancata.
Assodato ciò, occorre, quindi, analizzare il contenuto della domanda di garanzia articolata dal convenuto, precisando, sin d'ora, che non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.
Ebbene, l' ha dedotto che, sulla base della perizia versata in atti, riconducibile al Controparte_10
procedimento cautelare sopra menzionato, il perito avrebbe individuato, quale unico responsabile delle dedotte infiltrazioni, il . Controparte_3
Tale circostanza, oltre a non rispondere al vero, però, non sarebbe in alcun modo idonea ad esonerare l'Amministrazione dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ebbene, con la pronuncia n. 27612/2019, la Suprema Corte ha evidenziato come, in caso di danni subiti dal terzo nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera dell'appaltatore ed i danni derivanti, di per sé, dalla cosa oggetto di appalto.
Per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, invece, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore) (cfr. Cass. n. 23442/18).
D'altro canto, come più volte ribadito: “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass. n. 7553/21). CP_ L'obbligo di custodia dell' quindi, non viene meno per il semplice fatto che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto, dovendo, secondo le regole delineate dalla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., dimostrare che il danno sia stato cagionato da un inadempimento imputabile in via esclusiva all'appaltatore e che il medesimo esorbitava dalla sfera di controllo del committente stesso, il quale non avrebbe potuto evitare il danno. Tali conclusioni si delineano quali corollari del principio per cui l'affidamento dei lavori dà luogo all'autonomia dell'appaltatore nell'eseguire le opere ma non nella gestione e custodia del bene pubblico su cui l'attività viene posta in essere.
Non si può pertanto consentire al custode di non incorrere in responsabilità da cose in custodia semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite
(se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), perché, altrimenti, verrebbe del tutto eluso il criterio di riparto probatorio delineato dallo stesso art. 2051 c.c.
Ne deriva, quindi, l'applicazione al caso di specie del suddetto principio: “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore. Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva "contrattualizzazione" della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata.
L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori” (cfr.
Cass. n. 7553/21).
Ebbene nel caso di specie, il si è limitato ad invocare la responsabilità esclusiva CP_1
dell'appaltatore, e pertanto era gravato dell'onere di fornire la prova del caso fortuito, come appena visto non coincidente con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali assunti, ma con una condotta del tutto imprevedibile ed inevitabile.
Ad ogni buon conto, a sostegno della domanda di garanzia, il convenuto si è limitato ad allegare il contratto ed a dedurre come, sulla scorta della perizia espletata nel procedimento di danno temuto, emergerebbe inconfutabilmente la responsabilità esclusiva dell'appaltatore, e ciò in quanto, in quella sede, il perito aveva riscontrato il deficit di impermeabilizzazione della pavimentazione del Corso SA OR. Appare evidente come, anche ai fini del vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'invocato inadempimento (consistito nella scorretta esecuzione dei lavori) le allegazioni del convenuto sono parse decisamente scarne, essendosi quest'ultimo limitato ad allegare il contratto e richiamare la dedotta perizia, senza nulla argomentare circa: i) le prestazioni che, in concreto, gravavano sull'appaltatore, ivi inclusa la precisa individuazione delle aree interessate dai lavori e dell'oggetto specifico delle opere appaltate (se lo stesse concernessero solo la pavimentazione ovvero anche il manto stradale), circostanze che non emergono nel negozio allegato il quale si limita a rinviare alla documentazione di gara;
ii) la specifica delimitazione delle aree su cui doveva essere esercitata l'attività dell'appaltatore, soprattutto a fronte dell'eccezione articolata dal terzo chiamato, a dire del quale via Rozzi, sulla quale confluiva l'acqua ristagnata, non era stata interessata dai lavori dell'appaltatrice; iii) gli specifici inadempimenti imputabili alla ditta esecutrice, il cui onere di allegazione grava sulla parte che invoca la non corretta esecuzione delle opere (SS.UU 13533/2001).
Peraltro, la stessa convenuta non ha ritenuto nemmeno di articolare capitoli di prova circa i rapporti con l'appaltatore e l'oggetto specifico del contratto, ovvero in ordine alle modalità di svolgimento dell'appalto, all'attività di controllo svolta mediante un direttore dei lavori ecc.
Infine, occorre precisare, a chiosa delle deduzioni sviluppate, che – ferma restando l'impossibilità di escludere integralmente la responsabilità del convenuto, non essendo stata fornita CP_1
prova del caso fortuito – lo stesso convenuto non ha ritenuto di articolare, anche in subordine alla domanda di manleva, domanda in regresso ex art. 2055 c.c., che avrebbe consentito all'odierno giudicante di ponderare, quantomeno, un concorso di responsabilità e colpe nella causazione del danno patito con conseguente ripartizione delle relative responsabilità.
*
In ordine, infine, ai danni patiti, occorre precisare come fosse precipuo onere di parte attrice fornire prova dei medesimi, dal momento che la diversa distribuzione degli standard probatori ex art. 2051 c.c. non esclude che la prova (anche del quantum) dei pregiudizi incomba sulla parte danneggiata.
Da questo punto di vista il Tribunale ritiene che tale prova sia raggiunta esclusivamente in ordine all'impianto di allarme, elettrico, di condizionamento ed alle suppellettili, per un totale, allegato, pari ad euro 17.029,00.
A tali fini, infatti, parte attrice ha allegato un preventivo (contenente l'analitica indicazione delle voci di costo) e le fatture aventi ad oggetto i singoli importi legati al ripristino dei sistemi di sicurezza, con indicazione della data degli accadimenti (18.1.2017), agli interventi sull'impianto elettrico ecc., oltre che le foto concernenti lo stato dei luoghi nelle fasi immediatamente successive alla verificazione dell'evento avverso.
Ebbene, tali deduzioni, in ordine al quantum dei pregiudizi patiti ed ai costi effettivamente sostenuti, non sono state analiticamente contestate dalle controparti, le quali si sono limitate a dedurre la natura eccessiva di tali oneri, senza, tuttavia, dedurre argomentazioni specifiche in ordine all'esorbitanza di dette somme.
Si ritiene, peraltro, di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il preventivo, non costituendo una prova nel processo civile, ma avendo, semmai, valore di argomento di prova, valutabile ex art. 116 c.p.c., ove avallato dalla presenza di fatture e di documentazione fotografica, può assumere valore probatorio (in ordine al quantum dei danni patiti) ove sufficientemente analitico e non contestato adeguatamente in ordine all'esorbitanza delle somme indicate rispetto ai prezzi di mercato, ovvero rispetto alle lavorazione concretamente necessarie per riparare i danni cagionati.
A questo proposito, infatti, non è di per sé sufficiente l'allegazione della perizia di parte, la quale, pur avendo, astrattamente, lo stesso valore probatorio del preventivo, si è limitata all'indicazione dei costi riconducibili alle opere da espletare;
viceversa, come già specificato, il convenuto avrebbe dovuto prendere concisa posizione in ordine all'esorbitanza dei pregiudizi documentati.
Non sono state invece adeguatamente provate le altre voci di danno, dal momento che parte attrice si è limitata ad allegare le fatture della merce acquisita ed, a suo dire, andata distrutta, ma non ha fornito alcuna prova della dispersione e della concreta inservibilità di tale materiale ( producendo, ad esempio, foto dei beni concretamente danneggiati o dispersi), tantomeno è stata fornita prova del danno (emergente e del lucro cessante) connesso alla forzosa interruzione dell'attività, dal momento che, in ordine al pagamento degli stipendi dei dipendenti, trattandosi di costo che parte attrice avrebbe sostenuto in ogni caso, esso non concreta una voce di pregiudizio, mentre in ordine al dedotto mancato guadagno, lo stesso attore avrebbe dovuto allegare e provare il cd. danno differenziale tra quanto (mediamente) percepito in quel periodo da e quanto non introitato Pt_1
a causa della chiusura forzata dell'attività commerciale.
Il pertanto, deve essere condannato al pagamento di euro 17.029,00. CP_1
Trattandosi di un credito risarcitorio esso costituisce debito di valore e tale somma deve essere implementata dalle voci a titolo di interessi compensativi (al tasso legale) e rivalutazione monetaria.
*
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono essere così articolate: l'Ente soccombente dovrà corrispondere integralmente le spese sostenute dalla parte attrice vittoriosa, dalla terza chiamata, e dalla AG assicurativa, evocata in causa dal Controparte_3 proprio a seguito della condotta processuale del CP_3 CP_1
Peraltro, le difese articolate da volte a contestare la sussistenza di un inadempimento CP_6
imputabile al e non limitate, quindi, al rapporto interno tra la stessa ed il proprio assicurato, CP_3
conducono a ritenere che anche quest'ultima debba qualificarsi quale parte vittoriosa dell'odierno giudizio.
Le spese da quantificare secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento sulla scorta del D.M.
55/2014, esclusa la fase relativa all'istruttoria, in concreto solo documentale, per cui si ritiene opportuno applicare i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla Parte_3
, in persona dell'omonimo titolare, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
così dispone:
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna il al Controparte_1 pagamento di € 17.029,00 per il risarcimento dei danni relativi alla proprietà individuale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi;
2) condanna il a corrispondere a parte attrice , a titolo di spese di lite, euro Controparte_1
4.237,00 a titolo di compensi professionali ed euro 545,00 a titolo di spese vive, oltre IVA, CPA ed a corrispondere euro 4.237,00 a titolo di compensi professionali a favore del terzo chiamato
, oltre IVA, CPA ed accessori di legge nonché euro 4.237,00 a favore Controparte_3
di oltre IVA, CPA ed accessori di legge. Controparte_6
Così deciso in Teramo, 6.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela
D'Adamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1795/2018 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2018 e promossa
DA
la ditta individuale (P.IVA.: ), in persona del titolare Parte_1 P.IVA_1 dell'omonima ditta individuale, sig. (C.F.: ), con sede Parte_1 CodiceFiscale_1
legale in Teramo, C.so SA OR n. 8, elett.te dom.ta in Teramo, alla Via Guido Montauti n. 5/H, presso e nello studio degli avv.ti Fausto Appicciafuoco (C.F.: ) e CodiceFiscale_2 Pt_2
(C.F.: , che la rappresentano e difendono
[...] CodiceFiscale_3
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, dott. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
, con sede legale in Teramo alla via G. Carducci, n. 33 rappresentato e difeso, giusta procura
[...] alle liti rilasciata su foglio separato del 30.08.2018, in virtù di Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 21.08.2018 dall'avvocato Giancarlo Mariniello (C.F. ), del Foro di Napoli, C.F._4
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Gaetano Filangieri n. 48,
CONVENUTO
E
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_3 P.IVA_3
–tempore (C. F. ) e (C.F. Controparte_4 C.F._5 CP_5
), rappresentato e difeso dall'avv. Mirco Di Bonaventura, (C.F. C.F._6
) e domiciliato presso il suo studio in via F. Savini n. 29; C.F._7
ER CH
E
, in persona del legale r.p.t. elettivamente domiciliata in Roseto degli Controparte_6 Abruzzi, alla via Metauro n. 2, presso lo studio dell'Avv. Valerio Di Sabatino, che la rappresenta e difende;
ER CH
E
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 – 2051 – 2052 c.c.
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvedere:
a) nel merito, accertare e dichiarare, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. e per le premesse di cui in narrativa, la responsabilità del in ordine alla produzione dell'allagamento in premessa e, Controparte_1 per l'effetto, condannarlo, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dalla ditta
nella misura e mediante pagamento della complessiva somma di € 43.296,50, oltre Parte_1
IVA ove dovuta, quantificata prudenzialmente con riferimento al danno per la forzosa sospensione dell'attività commerciale e con espressa richiesta di liquidazione in via equitativa, o di quella maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre al maggior danno da svalutazione monetaria ed agli interessi legali come per legge dal dì del fatto”;
Per il convenuto : Controparte_1
“2) nel merito, rigettare ogni avversa domanda poiché non provata ed infondata in fatto e diritto;
3) in via gradata, limitatamente ai danni subiti al piano terra ed al piano sottostante 1S dell'immobile oggetto di causa, così come verranno accertati e quantificati, nella denegata ipotesi in cui venga accolta la domanda di parte attrice, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_3
, in persona del legale rappresentante p.t., per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto,
[...]
condannarlo a tenere indenne il da qualsivoglia onere fosse posto a carico del Controparte_1
medesimo a titolo di risarcimento dei danni richiesti da parte attrice;
4) sempre in via gradata, nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Giudicante accerti la responsabilità dell'Ente convenuto, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art.1227 c.c.
Per il terzo chiamato : Controparte_3
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis:
1) nel merito, preliminarmente respingere ogni domanda proposta nei propri confronti dal
[...]
, in quanto infondata in fatto e diritto, per le ragioni tutte esposte in atti;
CP_1
2) in via gradata, dichiarare la infondatezza della pretesa risarcitoria della parte attrice principale, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
3) in via ulteriormente gradata che sia adeguatamente valutata e dichiarata la responsabilità diretta del nella causazione del sinistro, e venga riconosciuta la preponderante Controparte_1
responsabilità dello stesso, con conseguente condanna diretta del al risarcimento del danno CP_1
che risulterà eventualmente dovuto;
4) in ogni caso, nella denegata ipotesi che sia riconosciuto qualsivoglia profilo di fondatezza delle avverse richieste, adeguatamente ridotte le stesse nei limiti del dovuto secondo giustizia, dichiarare
i ldiritto del ad essere tenuto indenne da tutte le conseguenze pregiudizievoli del presente CP_3
giudizio, dichiarando contestualmente che alle stesse, nessuna esclusa, deve fare fronte direttamente la compagnia Controparte_7
5) con il favore di ogni onere di lite”; per la terza chiamata AG : Controparte_8
“ Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, rigettare la domanda proposta in ogni sua parte, poiché infondata in fatto ed in diritto, alla stregua delle argomentazioni in atti. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dall'attrice, dichiarare la Società garantita tenuta nella minima misura concorsuale che verrà effettivamente accertata in corso di causa, anche in relazione ai danni effettivamente ed eziologicamente riconducibili al sinistro, comunque nei limiti della garanzia ed eventuali franchigie di cui alle condizioni di polizza, quanto alla Società garante”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale titolare dell'omonima ditta, ha Parte_1
evocato in giudizio il chiedendone la condanna al pagamento di euro 43.296,50 Controparte_1
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti a seguito di copiosi fenomeni infiltrativi, verificatisi nel gennaio del 2017 presso l'immobile in cui lo stesso attore esercita attività commerciale di vendita al dettaglio di capi d'abbigliamento, in Teramo, presso il Corso SA OR, all'interno del Cineteatro comunale, all'altezza di Piazza Cellini.
Nello specifico, ha dedotto: Pt_1
- che l'area su cui insiste il negozio in esame è di pertinenza del Comune di Teramo;
- che, nel gennaio 2017, a seguito di copiose precipitazioni nevose, largamente previste ed anticipate nei giorni antecedenti al fenomeno avverso, lo store veniva interessato da un ingente allagamento, sia per quanto concerne il primo piano (in cui è collocato l'atelier) che in relazione a quello sottostante (ove sono ubicati i magazzini) che cagionava numerosi pregiudizi patrimoniali, poi constatati nei giorni successivi;
- che l'infiltrazione delle acque rinveniva la propria causa nell'ammaloramento del tetto sovrastante l'edificio (Cinema – Teatro Comunale), nell'ostruzione delle caditorie di raccolta dell'acqua piovana, rimaste ostruite per giorni, e nell'incauta apertura di un pozzetto collocato in Corso SA OR, il quale non era stato debitamente richiuso e che ha contribuito alla diffusione di acqua e neve dal cavedio del piano interrato;
- che la responsabilità per i pregiudizi patiti sarebbe da imputare integralmente al CP_1
custode sia della via su cui è ubicato l'immobile sia del tetto del Cineteatro comunale,
[...]
la quale sarebbe da ascrivere al genus delle responsabilità oggettive, ex art. 2051 c.c., avendo l'Ente omesso di apprestare la dovuta vigilanza e manutenzione;
- che, peraltro, la verificazione di un evento atmosferico abbondantemente previsto e segnalato dalle autorità nei giorni precedenti non possa assurgere a caso fortuito idoneo ad elidere la responsabilità del custode.
Parte attrice, quindi, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 6.267,50 quale danno alla merce ammalorata e, di conseguenza, invenduta, euro 17.029,00 per il pregiudizio derivato all'impianto d'allarme ed elettrico, alle suppellettili ed ai led, ed euro 20.000,00 a titolo di mancato guadagno per la forzosa sospensione dell'attività commerciale.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito che la responsabilità per la Controparte_1
verificazione dei pregiudizi lamentati sarebbe imputabile al cui erano stati appaltati i CP_3
lavori di rifacimento del marciapiede del Corso SA OR, svolti in maniera inadeguata;
che la prova di tale condotta negligente sarebbe rinvenibile dagli esiti di una perizia, svolta in un autonomo procedimento tecnico, n. 291/2018, tra lo stesso e parte attrice, in cui CP_1
l'ausiliare concludeva che i danni sarebbero stati da ricondurre alla “mancanza di efficace impermealizzazione nei punti di contatto tra la nuova pavimentazione e la facciata principale dell'immobile”.
L'Ente convenuto ha poi dedotto che l'evento metereologico verificatosi nel gennaio del 2017, per intensità ed eccezionalità, sarebbe da qualificare quale caso fortuito, in quanto fattore esterno e non imputabile idoneo ad escludere la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
Ha, inoltre, contestato il quantum dei danni allegati, considerati eccessivi ed indimostrati nel loro ammontare.
Ha chiesto, quindi, di essere autorizzato a chiamare in causa il affichè Controparte_3
lo stesso lo tenesse indenne, tramite manleva, di quanto lo stesso fosse condannato a risarcire alla ditta attrice.
Si è costituito in giudizio il il quale ha dedotto: a) che il procedimento tecnico, CP_3
menzionato dal e dal quale sarebbe possibile evincere la responsabilità dell'appaltatore, CP_1 sarebbe inopponibile al terzo chiamato in quanto lo stesso sarebbe rimasto ad esso estraneo;
b) che, in ogni caso, il perito, in quella sede, avrebbe individuato numerose matrici del pregiudizio patito, non riconducibili all'orbita del (in primis le infiltrazioni derivanti dal tetto CP_3
nonché gli accumuli di neve che hanno occluso via Rozzi e via Albi, non interessate dal contratto d'appalto tra il ed il ); c) che, ad ogni buon conto, la causa delle infiltrazioni CP_1 CP_3 sarebbe da ricondurre alla presenza, sul fronte dell'immobile dello store, di varie griglie per il passaggio dell'aria, dalle quali sarebbe penetrata l'acqua e la neve nel gennaio 2017, a fronte della copiosità dei fenomeni metereologici avversi;
d) che la perizia svolta nel procedimento menzionato sarebbe, in ogni caso, poco attendibile, non avendo dato un fattivo e concreto riscontro tecnico delle reali cause che hanno determinato l'infiltrazione, integralmente riconducibili al proprietario delle strade interessate;
e) che, ad ogni buon conto, il CP_1
quantum dei danni patiti non sarebbe stato adeguatamente provato da parte attrice.
Il , pertanto, ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, ha chiesto di essere CP_3
autorizzato alla chiamata in causa della AG Assicurativa, al fine di essere dalla stessa, eventualmente, manlevato.
Autorizzata l'ulteriore chiamata, si è costituita in giudizio la quale, aderendo alle Controparte_6 eccezioni dell'assicurato, ha dedotto la natura fortuita delle precipitazioni verificate nei giorni attenzionati.
Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., vigente ratione temporis, parte attrice ha evidenziato come la perizia versata in atti facesse riferimento non ad un procedimento di ATP ma che la stessa fosse stata svolta in un giudizio, instaurato dall'odierno attore, di accertamento di danno temuto,
a sua volta concernente fenomeni infiltrativi verificati nel novembre del 2017 e che aveva visto, pertanto, lo svolgimento di un procedimento cautelare nei confronti del odierno CP_1
convenuto.
La causa, istruita documentalmente, è pervenuta sul ruolo dell'odierno Giudicante in data
19.2.2024 ed è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, in data 12.11.2024.
*
La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
A ben guardare, parte attrice ha esercitato azione inquadrabile nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c. e, in subordine, domanda volta ad accertare la responsabilità extracontrattuale del convenuto secondo gli ordinari criteri di cui all'art. 2043 c.c. CP_1
Al riguardo va anzitutto rilevato come la Corte di Cassazione, con l'avvallo della Corte
Costituzionale (cfr. Corte Cost. 156/1999), ha progressivamente superato l'orientamento giurisprudenziale che negava la configurabilità di una responsabilità ex art. 2051 cc nei confronti degli enti pubblici sul presupposto per cui non sarebbe verosimile onerare la pubblica amministrazione di un costante controllo e vigilanza di tutte le strade di propria pertinenza a fronte della notevole estensione del manto stradale.
Superando tale impostazione, la Suprema Corte ha riconosciuto l'operatività dell'art. 2051 cc anche rispetto agli enti pubblici, affermando che la demanialità o patrimonialità del bene, nonché la sua notevole estensione, non possono escluderne di per sé l'applicabilità, la quale può essere negata solo quando venga accertata in concreto l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di custodia sul bene (cfr. Cass. 3651/2006; Cass. 15042/2008).
Nel caso di specie, non essendo neppure contestato l'effettivo potere di custodia del CP_1 convenuto rispetto all'area nella quale l'attore ha dedotto essersi verificato l'evento avverso, la norma applicabile è senz'altro quella in oggettola quale, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte a cui si ritiene di aderire, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del custode, con l'effetto di determinare una diversa distribuzione dell'onere della prova
(rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art. 2043 Cc) a favore del danneggiato e a carico di chi abbia una relazione qualificata con la res.
La natura oggettiva della responsabilità menzionata, tuttavia, non elide in alcun modo l'onere di parte attrice di dimostrare il danno evento, il danno conseguenza ed il nesso causale tra le omissioni del custode e l'evento avverso. Infatti, l'agevolazione probatoria che deriva dalla concreta applicazione della fattispecie in esame ha, come corollario, che non sia sufficiente – ai fini della prova liberatoria – dimostrare di aver adeguatamente vigilato e di aver utilizzato la diligenza necessaria in relazione al caso di specie (secondo le ordinarie regole civilistiche) ma che debba essere fornito un quid pluris, ossia la prova di un fatto terzo ed estraneo al controllo del soggetto che abbia il potere sulla res e che lo stesso abbia avuto un'incidenza causale esclusiva dell'evento lesivo.
Conseguentemente, spetta al danneggiato dimostrare il danno ed il nesso di causa tra la cosa e l'evento lesivo, mentre grava sul custode (per liberarsi dalla sua responsabilità) l'onere di provare il caso fortuito.
Ebbene, parte attrice ha dato prova della sussistenza del rapporto di custodia (per vero incontestato
CP_ ex art. 115 c.p.c.) tra l' convenuto e l'area in cui è collocato lo store, dell'evento verificatosi, ossia delle precipitazioni che hanno interessato la zona e della non corretta manutenzione dei beni di pertinenza pubblica, allegando, altresì, il nesso causale tra tali fenomeni e le lamentate infiltrazioni che hanno provocato i pregiudizi di cui si chiede ristoro.
Nello specifico, parte attrice ha dedotto che il danno-evento, comprovato dalla documentazione fotografica prodotta, sarebbe derivato dalla penetrazione dell'acqua proveniente dal tetto del sovrastante Cinema - Teatro Comunale (circostanza senz'altro dimostrata dalla documentazione fotografica e dagli esiti della CTU espletata in sede di giudizio cautelare ed allegata dallo stesso
Ente convenuto), dal deficitario funzionamento delle caditoie di raccolta delle acque delle vie
Rozzi ed Albi, adiacenti al Corso SA OR, nonché dall'incauta presenza di un pozzetto lasciato aperto sul Corso SA OR.
La prova della relazione causale tra il danno-evento e la condotta negligente dell' Controparte_10
è altresì avallata dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nel procedimento di accertamento del danno temuto, intercorso nel 2018 ed iscritto al ruolo n. 291/2018.
Giova preliminarmente ribadire la piena utilizzabilità di detta consulenza nell'odierno giudizio.
Essa, infatti, costituisce prova atipica, di natura documentale, pienamente idonea a fondare il convincimento del Giudicante, in quanto: “in tema di procedimento civile è consentito al giudice porre a fondamento della sua decisione anche prove acquisite in altro giudizio svoltosi tra le stesse parti o tra soggetti diversi, stante il principio del libero convincimento desumibile dall'art. 116 c.p.c., come nel caso delle consulenze tecniche, atteso che se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo, le parti di quest'ultimo possono farne oggetto di valutazione critica e, dunque, svolgere considerazioni tali da spingere il giudice a tenerne conto nella decisione sulla valenza probatoria del materiale acquisito” (
Tribunale Massa, 03/05/2016, n. 444 ) e “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative alla ammissione e alla assunzione della prove”
(Cassazione civile, sez. I, 25/05/2016, n. 10825 ).
D'altro canto, la piena utilizzabilità di tale consulenza è avvalorata dalla circostanza per cui, in quella sede, come emerge limpidamente dal quesito sottoposto dal Giudice, il perito ha ponderato quale fosse lo stato dei luoghi (a breve distanza dalla verificazione delle precipitazioni lamentate) oltre alla natura ed alle cause di tali incombenti.
Non coglie, quindi, in alcun modo nel segno l'eccezione dell'attore, a dire del quale tale accertamento fosse riferibile ad ulteriori e diverse precipitazioni, avvenute nel corso dei mesi successivi dello stesso anno solare, e ciò in quanto, in primo luogo, di tale assunto non è dato rinvenire riscontro nel quesito peritale (nel quale si chiede l'accertamento complessivo dello stato di fatto e la riconducibilità dei fenomeni infiltrativi alle negligenze dell'amministrazione) e poi perché sarebbe inimmaginabile ipotizzare che il consulente potesse considerare, nel vagliare i danni ed il potenziale pericolo di verificazione di ulteriori pregiudizi, esclusivamente gli eventi avversi verificati nel novembre del 2017 e non anche quelli antecedenti, risalenti a gennaio, essendo logico che lo stato di fatto analizzato dal CTU nel 2018, altro non fosse che quello derivante dallo stratificarsi degli alluvioni succedutisi nel corso di quell'anno solare.
Peraltro, l'utilizzabilità di tale prova documentale è avvalorata dalla sostanziale inutilità di un rinnovo della CTU, dopo ben sette anni dalla verificazione delle lamentate precipitazioni, con verosimile impossibilità di trarre dalla stessa alcun utile elemento istruttorio.
Nell'ambito della perizia espletata in sede di giudizio cautelare, peraltro, il perito ha constatato come i pregiudizi riscontrati – derivanti effettivamente dalle forti precipitazioni – e scaturiti l'allagamento del locale commerciale nei piani terra e seminterrato, fossero da ricondurre a più fattori: la mancanza di contatto tra la pavimentazione e la facciata principale dell'immobile, la presenza, su via Albi, di un marciapiede divelto con rottura della pavimentazione , il malfunzionamento della rete fognaria lungo via Rozzi (dentro la quale è convogliata l'acqua piovana raccolta lungo le caditoie), l'assenza di un corretto isolamento della nuova pavimentazione del Corso SA OR.
Nello specifico, il perito ha dedotto che: “ dai sopralluoghi effettuati si deduce come tali danni siano dovuti probabilmente al non corretto funzionamento della rete fognaria esterna, la quale si è resa inadeguata a seguito dei lavori di realizzazione della nuova pavimentazione di C.so SA
OR (…) inoltre si riscontra un non idoneo isolamento ed impermeabilizzazione tra la facciata
e la pavimentazione di C.so SA OR”.
Pertanto, a fronte della prova del rapporto di custodia, dell'evento e del nesso causale, è onere della PA liberarsi della responsabilità, a tal fine non è sufficiente provare di aver agito con la diligenza ordinaria richiesta nella manutenzione dei beni di propria pertinenza, ma è indispensabile dare prova della verificazione di circostanze imprevedibili ed inevitabili riconducibili al cd. caso fortuito, ossia un evento esterno, anche attribuibile alla condotta del danneggiato, che abbia determinato in via esclusiva il pregiudizio elidendo qualsiasi rapporto causale tra l'operato del custode e la verificazione dell'evento.
Ebbene, a questo proposito, il ha dedotto, da una parte, la natura soverchiante Controparte_1
ed eccezionale del fattore meteorologico, idoneo ad escludere il nesso causale tra le negligenze manutentive e la verificazione del danno e, dall'altra, la riconducibilità eziologica dei lamentati danni all'inidonea esecuzione dei lavori da parte del terzo chiamato. CP_3
Quanto al primo profilo, la giurisprudenza più recente ha sostenuto, quindi, che nell'accertamento e qualificazione dell'evento alluvionale in termini di “caso fortuito” il giudice deve prendere in considerazioni tutti gli elementi del caso concreto ed effettuare una valutazione di prevedibilità che sarà tanto più rigorosa in ragione delle cognizioni, declinate in termini di attualità”, di cui l'Amministratore della cosa pubblica dispone (cfr. Cass. civ, n. 5877/2016).
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare il tema in più occasioni, con un'evoluzione che si ritiene strettamente connessa all'avanzamento delle cognizioni tecnico- scientifiche nel campo della previsione dei fenomeni metereologici.
Nelle pronunce più recenti, la Suprema Corte ha evidenziato che “possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entità, con la conseguenza che l'evento imprevedibile costituisce caso fortuito e non determina responsabilità (Cass. civ, 22 maggio 1998,
n. 5133) mentre, con l'evolversi delle cognizioni scientifiche, anche le precipitazioni di eccezionale gravità possono ma non necessariamente rappresentano di per sé sole il “caso fortuito” richiamato dall'art. 2051 c.c.. Essa ha ritenuto, dunque, che il soggetto deputato alla custodia “avrebbe dovuto dimostrare che le piogge in questione erano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane;
il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge in questione erano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia”
(Cass. civ., 9 marzo 2010, n. 5658 e, più recentemente in senso analogo Cass. civ. 24.03.2016 n.
5877).
Ebbene, dall'esame della stessa CTU che ha dato contezza dello stato dei luoghi, è possibile concludere che le piogge e le nevicate non avrebbero cagionato i pregiudizi patiti qualora l'Ente avesse adottato un sistema che impedisse il ristagno dell'acqua tra la pavimentazione del Corso e via Rozzi, proponendo, al fine di risolvere la problematica, l'inserimento di una griglia su via
Rozzi, in adiacenza alla pavimentazione del corso.
Ebbene, ne deriva che gli eventi atmosferici non siano idonei ad atteggiarsi in termini di circostanza fortuita e soverchiante, da sola sufficiente a determinare la verificazione dei pregiudizi.
Si deve aggiungere inoltre che, a riprova di ciò, come pacificamente dedotto dalle parti in causa, le infiltrazioni si sono verificate ulteriormente a fronte di altre alluvioni avvenute nel corso del
2017, circostanza che ha condotto, pertanto, alla proposizione del ricorso cautelare in cui è stata espletata la CTU in oggetto e nella quale il perito ha evidenziato la necessità di svolgere lavori per il corretto deflusso dell'acqua, andandosi incontro al rischio, in caso contrario, della verificazione di nuovi fenomeni infiltrativi con l'aggravarsi dei danni patiti. In secondo luogo, il convenuto ha evidenziato che la responsabilità per la verificazione CP_1 dei pregiudizi sarebbe da ricondurre integralmente all'inidoneo operato del , Controparte_3
quale appaltatore dei lavori di rifacimento del marciapiede presente sul Corso SA OR.
In ordine a tale profilo occorre effettuare una serie di precisazioni.
Il convenuto ha evocato in giudizio il stabile, ivi chiedendo di essere CP_1 CP_3
manlevato dallo stesso per quanto, eventualmente, esso convenuto fosse condannato a risarcire, identificando il medesimo quale unico soggetto cui i pregiudizi sarebbero stati imputabili.
È poi da sottolineare come – a fronte dell'autorizzazione della chiamata del – parte CP_3
attrice non abbia inteso estendere la domanda articolata nell'atto introduttivo nei confronti di detto soggetto insistendo, nei termini di cui alla prima memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c., nella richiesta di condanna della parte convenuta.
Né, tantomeno, tale estensione può ritenersi “implicitamente” verificata a fronte delle articolazioni difensive mosse dallo stesso attore.
Ed infatti, da un lato, l'individuazione dei soggetti nei cui confronti è esercitata la domanda deve essere delineata in maniera chiara ed inequivoca, oltre ai profili di responsabilità ad essi rispettivamente imputabili e, dall'altra, parte attrice, pur prendendo posizione sulle deduzioni difensive articolate dal terzo chiamato, ha insistito nella sussistenza di condanna del solo CP_1
convenuto ex art. 2051 c.c., sottolineando, in più occasioni, come il contegno difensivo tenuto dall'Ente, delineato quale tentativo di divincolarsi dagli obblighi gestori su di esso gravanti, fosse inidoneo ad esonerarlo dalla posizione di garanzia.
Ferma restando, quindi, la mancata estensione degli effetti della domanda attorea nei confronti del stabile, occorre qualificare e delineare il contenuto della chiamata del terzo da parte CP_3 dell'Ente.
Invero, qualora il convenuto abbia chiamato in causa il terzo perché questi risponda al suo posto nella qualità di soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda si estenderebbe automaticamente al terzo intervenuto senza necessità di un'esplicita istanza in tal senso da parte dell'attore (Cass. 3641/2013; Cass. 2094/2013; Cass.
5057/2010). Il Giudice può quindi direttamente emettere nei confronti del terzo una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta senza incorrere nel vizio di ultrapetizione
(Cass. 17954/2008). In questo caso, si ha dunque un ampliamento della controversia originaria: oggettivo, in quanto la nuova obbligazione dedotta dal convenuto si inserisce nel tema della controversa, e soggettivo poiché il terzo chiamato diventa un'altra parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto (Cass. 6883/2008).
Inoltre, i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, in quanto legati da un nesso di litisconsorzio necessario che non può essere scisso neppure in sede di impugnazione (Cass.
11946/2003).
Nel caso invece di chiamata in garanzia (propria o impropria) la domanda dell'attore non si estende automaticamente al terzo intervenuto, data l'autonomia sostanziale dei due rapporti anche se confluiti in un unico processo (Cass. 6623/2016). Pertanto, se l'attore vuole proporre l'azione anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti espressa e autonoma domanda, che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dalla legge (Cass. 27525/2009; Trib.
Milano 24 giugno 2011, n. 8526).
Ebbene per discernere le ipotesi di chiamata del terzo responsabile dalla chiamata in garanzia, secondo l'orientamento maggioritario cui si ritiene di aderire, è necessario vagliare due aspetti dirimenti: il titolo di responsabilità invocato nel chiamare in causa il terzo e la concreta volontà della parte che ha effettuato la chiamata.
A tale proposito, infatti, deve ritenersi che il convenuto abbia esercitato domanda in manleva quando la pretesa azionata si fondi su titolo del tutto diverso da quello sulla scorta del quale parte attrice ha evocato esso convenuto e quando, sulla scorta delle difese concretamente esercitate da quest'ultimo, si evinca la volontà di chiamare in manleva il terzo (ad esempio ove non venga chiesto l'accertamento della carenza di legittimazione passiva, ovvero allorquando espressamente il convenuto chieda di essere garantito per quanto dovesse essere chiamato a rispondere).
Nel caso di specie, a ben vedere, il non ha articolato, nei confronti del , una CP_1 CP_3 chiamata volta a qualificare quest'ultimo quale unico responsabile, con conseguente assenza di qualsivoglia forma di legittimazione in capo al ma ha effettuato esplicita domanda di CP_1
manleva in garanzia (garanzia da ritenersi, chiaramente, impropria).
Tale dato è inequivoco ove si ponderi che: a) la chiamata poggia su un titolo diverso ed eterogeneo rispetto alla causa petendi introdotta da parte attrice in citazione (il è evocato quale CP_1
responsabile ex art. 2051 c.c. in quanto custode, mentre, rispetto al , il convenuto ha CP_3
invocato, seppur implicitamente, una responsabilità di natura contrattuale, da rinvenirsi nell'erronea esecuzione dei lavori relativi alla pavimentazione del marciapiede di C.so san
OR); b) lo stesso convenuto ha espressamente qualificato l'estensione del contraddittorio nei confronti dell'appaltatore come richiesta di manleva, chiedendo che il tenesse indenne CP_3
il convenuto da ciò che fosse eventualmente chiamato a risarcire.
In simili ipotesi, lo si ripete, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato deve formulare nei suoi confronti una espressa e autonoma domanda che potrà trovare fondamento anche in fatti diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia (Cass. 27525/2003; Trib. Milano 8526/2011), cosa che, nella specie, è del tutto mancata.
Assodato ciò, occorre, quindi, analizzare il contenuto della domanda di garanzia articolata dal convenuto, precisando, sin d'ora, che non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.
Ebbene, l' ha dedotto che, sulla base della perizia versata in atti, riconducibile al Controparte_10
procedimento cautelare sopra menzionato, il perito avrebbe individuato, quale unico responsabile delle dedotte infiltrazioni, il . Controparte_3
Tale circostanza, oltre a non rispondere al vero, però, non sarebbe in alcun modo idonea ad esonerare l'Amministrazione dalla responsabilità ex art. 2051 c.c.
Ebbene, con la pronuncia n. 27612/2019, la Suprema Corte ha evidenziato come, in caso di danni subiti dal terzo nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera dell'appaltatore ed i danni derivanti, di per sé, dalla cosa oggetto di appalto.
Per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo;
per i secondi, invece, risponde anche il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in quest'ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l'appaltatore) (cfr. Cass. n. 23442/18).
D'altro canto, come più volte ribadito: “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo (esercitato - se del caso - per il tramite di un direttore dei lavori)” (cfr. Cass. n. 7553/21). CP_ L'obbligo di custodia dell' quindi, non viene meno per il semplice fatto che tra le parti sia intercorso un contratto di appalto, dovendo, secondo le regole delineate dalla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., dimostrare che il danno sia stato cagionato da un inadempimento imputabile in via esclusiva all'appaltatore e che il medesimo esorbitava dalla sfera di controllo del committente stesso, il quale non avrebbe potuto evitare il danno. Tali conclusioni si delineano quali corollari del principio per cui l'affidamento dei lavori dà luogo all'autonomia dell'appaltatore nell'eseguire le opere ma non nella gestione e custodia del bene pubblico su cui l'attività viene posta in essere.
Non si può pertanto consentire al custode di non incorrere in responsabilità da cose in custodia semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite
(se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), perché, altrimenti, verrebbe del tutto eluso il criterio di riparto probatorio delineato dallo stesso art. 2051 c.c.
Ne deriva, quindi, l'applicazione al caso di specie del suddetto principio: “nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere, effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell'immobile all'appaltatore ai fini dell'esecuzione delle opere stesse, bensì trova limite esclusivamente nel caso fortuito;
il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell'appaltatore. Il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un'abusiva "contrattualizzazione" della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l'inadempimento dell'appaltatore degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall'art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva ivi configurata.
L'imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non deve essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire ad una condotta dell'appaltatore non percepibile in toto dal committente che - adempiendo così rettamente il suo obbligo custodiale - abbia seguito l'esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori” (cfr.
Cass. n. 7553/21).
Ebbene nel caso di specie, il si è limitato ad invocare la responsabilità esclusiva CP_1
dell'appaltatore, e pertanto era gravato dell'onere di fornire la prova del caso fortuito, come appena visto non coincidente con l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali assunti, ma con una condotta del tutto imprevedibile ed inevitabile.
Ad ogni buon conto, a sostegno della domanda di garanzia, il convenuto si è limitato ad allegare il contratto ed a dedurre come, sulla scorta della perizia espletata nel procedimento di danno temuto, emergerebbe inconfutabilmente la responsabilità esclusiva dell'appaltatore, e ciò in quanto, in quella sede, il perito aveva riscontrato il deficit di impermeabilizzazione della pavimentazione del Corso SA OR. Appare evidente come, anche ai fini del vaglio in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'invocato inadempimento (consistito nella scorretta esecuzione dei lavori) le allegazioni del convenuto sono parse decisamente scarne, essendosi quest'ultimo limitato ad allegare il contratto e richiamare la dedotta perizia, senza nulla argomentare circa: i) le prestazioni che, in concreto, gravavano sull'appaltatore, ivi inclusa la precisa individuazione delle aree interessate dai lavori e dell'oggetto specifico delle opere appaltate (se lo stesse concernessero solo la pavimentazione ovvero anche il manto stradale), circostanze che non emergono nel negozio allegato il quale si limita a rinviare alla documentazione di gara;
ii) la specifica delimitazione delle aree su cui doveva essere esercitata l'attività dell'appaltatore, soprattutto a fronte dell'eccezione articolata dal terzo chiamato, a dire del quale via Rozzi, sulla quale confluiva l'acqua ristagnata, non era stata interessata dai lavori dell'appaltatrice; iii) gli specifici inadempimenti imputabili alla ditta esecutrice, il cui onere di allegazione grava sulla parte che invoca la non corretta esecuzione delle opere (SS.UU 13533/2001).
Peraltro, la stessa convenuta non ha ritenuto nemmeno di articolare capitoli di prova circa i rapporti con l'appaltatore e l'oggetto specifico del contratto, ovvero in ordine alle modalità di svolgimento dell'appalto, all'attività di controllo svolta mediante un direttore dei lavori ecc.
Infine, occorre precisare, a chiosa delle deduzioni sviluppate, che – ferma restando l'impossibilità di escludere integralmente la responsabilità del convenuto, non essendo stata fornita CP_1
prova del caso fortuito – lo stesso convenuto non ha ritenuto di articolare, anche in subordine alla domanda di manleva, domanda in regresso ex art. 2055 c.c., che avrebbe consentito all'odierno giudicante di ponderare, quantomeno, un concorso di responsabilità e colpe nella causazione del danno patito con conseguente ripartizione delle relative responsabilità.
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In ordine, infine, ai danni patiti, occorre precisare come fosse precipuo onere di parte attrice fornire prova dei medesimi, dal momento che la diversa distribuzione degli standard probatori ex art. 2051 c.c. non esclude che la prova (anche del quantum) dei pregiudizi incomba sulla parte danneggiata.
Da questo punto di vista il Tribunale ritiene che tale prova sia raggiunta esclusivamente in ordine all'impianto di allarme, elettrico, di condizionamento ed alle suppellettili, per un totale, allegato, pari ad euro 17.029,00.
A tali fini, infatti, parte attrice ha allegato un preventivo (contenente l'analitica indicazione delle voci di costo) e le fatture aventi ad oggetto i singoli importi legati al ripristino dei sistemi di sicurezza, con indicazione della data degli accadimenti (18.1.2017), agli interventi sull'impianto elettrico ecc., oltre che le foto concernenti lo stato dei luoghi nelle fasi immediatamente successive alla verificazione dell'evento avverso.
Ebbene, tali deduzioni, in ordine al quantum dei pregiudizi patiti ed ai costi effettivamente sostenuti, non sono state analiticamente contestate dalle controparti, le quali si sono limitate a dedurre la natura eccessiva di tali oneri, senza, tuttavia, dedurre argomentazioni specifiche in ordine all'esorbitanza di dette somme.
Si ritiene, peraltro, di aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui il preventivo, non costituendo una prova nel processo civile, ma avendo, semmai, valore di argomento di prova, valutabile ex art. 116 c.p.c., ove avallato dalla presenza di fatture e di documentazione fotografica, può assumere valore probatorio (in ordine al quantum dei danni patiti) ove sufficientemente analitico e non contestato adeguatamente in ordine all'esorbitanza delle somme indicate rispetto ai prezzi di mercato, ovvero rispetto alle lavorazione concretamente necessarie per riparare i danni cagionati.
A questo proposito, infatti, non è di per sé sufficiente l'allegazione della perizia di parte, la quale, pur avendo, astrattamente, lo stesso valore probatorio del preventivo, si è limitata all'indicazione dei costi riconducibili alle opere da espletare;
viceversa, come già specificato, il convenuto avrebbe dovuto prendere concisa posizione in ordine all'esorbitanza dei pregiudizi documentati.
Non sono state invece adeguatamente provate le altre voci di danno, dal momento che parte attrice si è limitata ad allegare le fatture della merce acquisita ed, a suo dire, andata distrutta, ma non ha fornito alcuna prova della dispersione e della concreta inservibilità di tale materiale ( producendo, ad esempio, foto dei beni concretamente danneggiati o dispersi), tantomeno è stata fornita prova del danno (emergente e del lucro cessante) connesso alla forzosa interruzione dell'attività, dal momento che, in ordine al pagamento degli stipendi dei dipendenti, trattandosi di costo che parte attrice avrebbe sostenuto in ogni caso, esso non concreta una voce di pregiudizio, mentre in ordine al dedotto mancato guadagno, lo stesso attore avrebbe dovuto allegare e provare il cd. danno differenziale tra quanto (mediamente) percepito in quel periodo da e quanto non introitato Pt_1
a causa della chiusura forzata dell'attività commerciale.
Il pertanto, deve essere condannato al pagamento di euro 17.029,00. CP_1
Trattandosi di un credito risarcitorio esso costituisce debito di valore e tale somma deve essere implementata dalle voci a titolo di interessi compensativi (al tasso legale) e rivalutazione monetaria.
*
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e devono essere così articolate: l'Ente soccombente dovrà corrispondere integralmente le spese sostenute dalla parte attrice vittoriosa, dalla terza chiamata, e dalla AG assicurativa, evocata in causa dal Controparte_3 proprio a seguito della condotta processuale del CP_3 CP_1
Peraltro, le difese articolate da volte a contestare la sussistenza di un inadempimento CP_6
imputabile al e non limitate, quindi, al rapporto interno tra la stessa ed il proprio assicurato, CP_3
conducono a ritenere che anche quest'ultima debba qualificarsi quale parte vittoriosa dell'odierno giudizio.
Le spese da quantificare secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento sulla scorta del D.M.
55/2014, esclusa la fase relativa all'istruttoria, in concreto solo documentale, per cui si ritiene opportuno applicare i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla Parte_3
, in persona dell'omonimo titolare, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
[...]
così dispone:
1) Accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna il al Controparte_1 pagamento di € 17.029,00 per il risarcimento dei danni relativi alla proprietà individuale, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi compensativi;
2) condanna il a corrispondere a parte attrice , a titolo di spese di lite, euro Controparte_1
4.237,00 a titolo di compensi professionali ed euro 545,00 a titolo di spese vive, oltre IVA, CPA ed a corrispondere euro 4.237,00 a titolo di compensi professionali a favore del terzo chiamato
, oltre IVA, CPA ed accessori di legge nonché euro 4.237,00 a favore Controparte_3
di oltre IVA, CPA ed accessori di legge. Controparte_6
Così deciso in Teramo, 6.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Daniela D'Adamo
(atto sottoscritto digitalmente)