TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/03/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 5921/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5921/2021
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anastasia Giglio
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giordano Controparte_1
APPELLATO
NONCHÈ in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 12.12.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che l ha impugnato la sentenza n. 473/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da CP_1
nei suoi confronti oltre che nei confronti della veniva annullata la cartella di
[...] Controparte_3
pagamento n. 07120060106326530000, riportata su estratto di ruolo acquisito dall'istante presso il concessionario per la riscossione dei tributi.
Si costituiva in giudizio che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le Controparte_1
ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva invece in giudizio la di cui Controparte_2
veniva, pertanto, dichiarata la contumacia (si cfr. verbale di udienza del 25.01.2022).
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.12.2024 la causa – fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 02.4.2021,
a fronte dell'atto di appello notificato il 28.9.2021 ed iscritto a ruolo in data 29.9.2021; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello è fondato e va accolto.
Ed infatti, l'opposizione proposta in primo grado da deve essere dichiarata Controparte_1
inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2 Parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo l'omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento della cartella in esso riportata.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata, poi, oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha affermato - quanto all'ambito applicativo della normativa innanzi trascritta - che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extra-tributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e dell'art. 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, precisando che la su citata norma «è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili», ha chiarito che «Quel che s'impugna è quindi l'atto
3 impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che «con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione».
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione»; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V, Ord., 25.10.2022, n. 31561).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha negato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della materia in esame e che la novella «asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di
4 tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso», sottolineando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
oppure mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato:
- che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte istante in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
- che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, ovvero alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
- che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in primo grado in riferimento alla domanda proposta dinanzi al giudice di pace.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da CP_1
deve essere dichiarata inammissibile.
[...]
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
5 La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio
(sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo;
Controparte_1
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 07.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di
Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 5921/2021
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Anastasia Giglio
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Giordano Controparte_1
APPELLATO
NONCHÈ in persona del Prefetto pro tempore Controparte_2
APPELLATA contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 12.12.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che l ha impugnato la sentenza n. 473/2021 del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia, con la quale, in accoglimento della domanda proposta da CP_1
nei suoi confronti oltre che nei confronti della veniva annullata la cartella di
[...] Controparte_3
pagamento n. 07120060106326530000, riportata su estratto di ruolo acquisito dall'istante presso il concessionario per la riscossione dei tributi.
Si costituiva in giudizio che resisteva all'appello, chiedendone il rigetto, per tutte le Controparte_1
ragioni esplicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si fa qui rinvio.
Nonostante la ritualità della notifica, non si costituiva invece in giudizio la di cui Controparte_2
veniva, pertanto, dichiarata la contumacia (si cfr. verbale di udienza del 25.01.2022).
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 12.12.2024 la causa – fissata con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. – veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In primis, deve essere dichiarata l'ammissibilità e tempestività dell'appello, proposto nel rispetto del termine di rito, ex art. 327 c.p.c., considerato l'avvenuto deposito della sentenza gravata in data 02.4.2021,
a fronte dell'atto di appello notificato il 28.9.2021 ed iscritto a ruolo in data 29.9.2021; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche alla impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello è fondato e va accolto.
Ed infatti, l'opposizione proposta in primo grado da deve essere dichiarata Controparte_1
inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2 Parte opponente in primo grado ha dedotto di aver avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento opposta a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo l'omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata;
ha, pertanto, agito in giudizio avverso tale estratto di ruolo onde ottenere l'annullamento della cartella in esso riportata.
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21.12.2021, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, che recita: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata, poi, oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent.
n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha affermato - quanto all'ambito applicativo della normativa innanzi trascritta - che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extra-tributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell'art. 27 della l. n. 689/81 e dell'art. 206 del d.lgs. n. 285/92.
Nella richiamata pronuncia la Suprema Corte, precisando che la su citata norma «è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili», ha chiarito che «Quel che s'impugna è quindi l'atto
3 impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)».
Quanto all'ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno statuito che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata».
A tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. ed all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione, affermando che «con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del
Legislatore fino al momento della decisione».
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, affermato che «La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione»; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art. 3 bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche Cass. civ. Sez. V, Ord., 25.10.2022, n. 31561).
Più nello specifico, la Corte di Cassazione ha negato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nella disciplina della materia in esame e che la novella «asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di
4 tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso», sottolineando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l'ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati) e, dall'altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all'esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all'esecuzione forzata;
oppure mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora si intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell'atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato:
- che l'art. 12, co. 4 bis, del D.P.R. n. 602/1973 (introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215) si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte istante in primo grado, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
- che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte appellata non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, ovvero alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
- che, pertanto, difetta, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte opponente in primo grado in riferimento alla domanda proposta dinanzi al giudice di pace.
Da quanto sopra esposto deriva che l'appello deve essere accolto e l'opposizione proposta da CP_1
deve essere dichiarata inammissibile.
[...]
Ogni altra questione, pur posta dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla su esposta motivazione.
5 La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio
(sussistendo, in precedenza, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in totale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, dichiara Parte_1
inammissibile l'opposizione proposta da avverso l'estratto di ruolo;
Controparte_1
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso il 07.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
6