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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2494/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CARBONE Parte_1 ANTONELLA
contro
: Cont
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
Oggetto: Altre ipotesi
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/02/2025, ha convenuto Parte_1
Cont in giudizio il , chiedendo di:
“- accertare e dichiarare la validità del periodo di servizio pre – ruolo svolto dalla sig.ra nel periodo intercorrente tra il CP_2
1/3/2013 - 31/8/2013 (6 mesi) e la validità ai fini della ricostruzione di carriera ai primi 4 mesi di retrodatazione del ruolo
(1/9 - 31/12/2013).
- conseguentemente, riconoscere all'odierna ricorrente l'intero servizio pre – ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato e la conseguente corretta anzianità di servizio, nonché collocare la sig.ra nella posizione stipendiale maturata a Pt_1 seguito del predetto riconoscimento dell'intero servizio pre – ruolo prestato (15 – 20 anni) pagina 1 di 6 - per l'effetto, condannare gli odierni resistenti a corrispondere alla sig.ra , a titolo di differenze retributive maturate in Pt_1 conseguenza dell'errata ricostruzione di carriera, la somma lorda di
€ 2.484,86 ovvero quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Spese rifuse ai procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un'insegnante assunta in prova in data 1.9.2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado, alle dipendenze del
[...]
, confermata successivamente in ruolo il Controparte_3 successivo 1 settembre 2014.
La ricorrente ha rappresentato che non le sarebbe stato riconosciuto il periodo di 6 mesi di servizio all'Università (1/3/2013 -
31/8/2013) ed i primi 4 mesi di retrodatazione del ruolo (1/9/2013 -
31/12/2013). Cio' avrebbe determinato l'ottenimento di ogni fascia stipendiale con 10 mesi di ritardo.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al versamento delle differenze retributive maturate a far data dal mese di marzo 2024, per complessivi € 2.484,86.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_3
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il Ministero ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutte le pretese creditorie relative ad adeguamenti retributivi per lavoro a tempo determinato anteriori alla data del
14.3.2020.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 30.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*
pagina 2 di 6 Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Questo giudice, consapevolmente mutando il proprio orientamento, prende atto che sulla fattispecie in esame si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (sent. n°1726/2025), la quale ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, rigettando la domanda di condanna del al CP_3 pagamento di differenze retributive.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.”
Secondo la sentenza citata, in motivazione, “il meccanismo di progressione riprende a decorrere dalla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate”
e, quindi, ora al solo 2013.”.
Pertanto, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.”
pagina 3 di 6 Ne discende che “nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
Conseguentemente, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possano essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva, subordinata al reperimento di risorse, che finora ha riguardato solo le annualità 2011 e 2012, mentre l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi.
Tantomeno può essere accolta la richiesta dei procuratori della parte ricorrente di riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, poiché nel presente giudizio le domande proposte sono inscindibilmente connesse al riconoscimento dell'annualità ai fini economici e di progressione di carriera, nonché specificamente finalizzate ad ottenere il versamento delle relative differenze retributive, quantificate in euro 2484,86.
In proposito, come affermato da questo Tribunale (cfr. sent. Del
9.7.2025, est. Dott. Nicola Di Leo) “vi è carenza di interesse, ex art. 100 cpc, a un simile accertamento, poiché nelle conclusioni attoree non vi è alcuna richiesta (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
pagina 4 di 6 l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) per conseguire un bene utile della vita in ragione di una simile declaratoria.
Infatti, il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 cpc, avendo chiarito la Corte di cassazione che "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che
"poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass.
Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del
02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n.
17877 del 22/08/2007)”.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
pagina 5 di 6 Considerata la novità della questione proposta ed il recente intervento della Corte di cassazione in materia è possibile compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 30.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2494/2025 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. CARBONE Parte_1 ANTONELLA
contro
: Cont
, con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO
Oggetto: Altre ipotesi
Sulla base delle seguenti
MOTIVAZIONI
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 27/02/2025, ha convenuto Parte_1
Cont in giudizio il , chiedendo di:
“- accertare e dichiarare la validità del periodo di servizio pre – ruolo svolto dalla sig.ra nel periodo intercorrente tra il CP_2
1/3/2013 - 31/8/2013 (6 mesi) e la validità ai fini della ricostruzione di carriera ai primi 4 mesi di retrodatazione del ruolo
(1/9 - 31/12/2013).
- conseguentemente, riconoscere all'odierna ricorrente l'intero servizio pre – ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato e la conseguente corretta anzianità di servizio, nonché collocare la sig.ra nella posizione stipendiale maturata a Pt_1 seguito del predetto riconoscimento dell'intero servizio pre – ruolo prestato (15 – 20 anni) pagina 1 di 6 - per l'effetto, condannare gli odierni resistenti a corrispondere alla sig.ra , a titolo di differenze retributive maturate in Pt_1 conseguenza dell'errata ricostruzione di carriera, la somma lorda di
€ 2.484,86 ovvero quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Spese rifuse ai procuratori antistatari.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un'insegnante assunta in prova in data 1.9.2013 con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado, alle dipendenze del
[...]
, confermata successivamente in ruolo il Controparte_3 successivo 1 settembre 2014.
La ricorrente ha rappresentato che non le sarebbe stato riconosciuto il periodo di 6 mesi di servizio all'Università (1/3/2013 -
31/8/2013) ed i primi 4 mesi di retrodatazione del ruolo (1/9/2013 -
31/12/2013). Cio' avrebbe determinato l'ottenimento di ogni fascia stipendiale con 10 mesi di ritardo.
Tanto premesso, la parte ricorrente ha rivendicato il diritto al versamento delle differenze retributive maturate a far data dal mese di marzo 2024, per complessivi € 2.484,86.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_3
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il Ministero ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale per tutte le pretese creditorie relative ad adeguamenti retributivi per lavoro a tempo determinato anteriori alla data del
14.3.2020.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 30.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
*
pagina 2 di 6 Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Questo giudice, consapevolmente mutando il proprio orientamento, prende atto che sulla fattispecie in esame si è di recente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (sent. n°1726/2025), la quale ha dichiarato il diritto al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, rigettando la domanda di condanna del al CP_3 pagamento di differenze retributive.
In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.”
Secondo la sentenza citata, in motivazione, “il meccanismo di progressione riprende a decorrere dalla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate”
e, quindi, ora al solo 2013.”.
Pertanto, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico.”
pagina 3 di 6 Ne discende che “nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
Conseguentemente, gli effetti economici dell'anzianità del 2013 possano essere recuperati solo tramite contrattazione collettiva, subordinata al reperimento di risorse, che finora ha riguardato solo le annualità 2011 e 2012, mentre l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi.
Tantomeno può essere accolta la richiesta dei procuratori della parte ricorrente di riconoscimento dell'anno 2013 ai soli fini giuridici, poiché nel presente giudizio le domande proposte sono inscindibilmente connesse al riconoscimento dell'annualità ai fini economici e di progressione di carriera, nonché specificamente finalizzate ad ottenere il versamento delle relative differenze retributive, quantificate in euro 2484,86.
In proposito, come affermato da questo Tribunale (cfr. sent. Del
9.7.2025, est. Dott. Nicola Di Leo) “vi è carenza di interesse, ex art. 100 cpc, a un simile accertamento, poiché nelle conclusioni attoree non vi è alcuna richiesta (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti,
pagina 4 di 6 l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) per conseguire un bene utile della vita in ragione di una simile declaratoria.
Infatti, il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 cpc, avendo chiarito la Corte di cassazione che "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza" e che
"poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr., ad es., Cass.
Sentenza n. 27187 del 20/12/2006; Cass. Sentenza n. 17971 del
02/08/2010; Cass. Sentenza n. 5074 del 05/03/2007; Cass. Sentenza n.
17877 del 22/08/2007)”.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
pagina 5 di 6 Considerata la novità della questione proposta ed il recente intervento della Corte di cassazione in materia è possibile compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Milano, 30.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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