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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/07/2024, n. 19067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19067 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 31518/2018 R.G. -con riunito n. 36338/2018 R.G.- proposto da: TEMA COSTRUZIONI SOC. COOP. in liquidazione, p.i. 02116950540, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Margherita Gatti e dall’avv. Francesco Gatti, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Alessandra Flaùti in via Giuseppe Avezzana ricorrente contro PIZZINGRILLI RENATO, c.f. [...], in proprio e quale erede di LA GI, PIZZINGRILLI LAURA, c.f. [...], PIZZINGRILLI SIMONA, c.f. [...], entrambe quali eredi di LA GI, rappresentati e difesi dall’avv. Francesco D. UG, elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avv. Giovanni Beatrice in via Nomentana n.91 controricorrenti OGGETTO: responsabilità del venditore e dell’appaltatore RG. 31518/2018 con riunito R.G. 36338/2018 P.U. 25-6-2024 Civile Sent. Sez. 2 Num. 19067 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: CAVALLINO LINALISA Data pubblicazione: 11/07/2024 2 nonché contro BAZZURRI S.R.L., p.i. 01974460543, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Cancellotti, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Giorgio Vecchione, nel suo studio in via G.B. Vico n.22 controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A., p.i. 01865640369, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Momaroni, elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. Claudia Salustri nel suo studio in viale F. Ermini n.68 controricorrente e ricorrente incidentale avverso la sentenza n.495/2018 della Corte d’Appello di Perugia, depositata il 28-6-2018, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25-6- 2024 dal consigliere Linalisa Cavallino, udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale con assorbimento degli altri, del terzo motivo di ricorso incidentale di UR s.r.l., il rigetto degli altri motivi e del primo motivo di ricorso incidentale di NAgroup Industrie Ceramiche s.pa., con assorbimento del secondo, uditi l’avv. Paolo Momaroni per la controricorrente ricorrente incidentale NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. e l’avv. Francesco IC UG per i controricorrenti ZI. FATTI DI CAUSA 1.AT ZI e LA UG hanno convenuto avanti il Tribunale di Perugia UR s.p.a. e Tema Costruzioni soc. coop., chiedendo di accertare l’inadempimento della prima in qualità di venditrice e della seconda in qualità di appaltatrice in ordine alla 3 fornitura e posa in opera di piastrelle in ceramica negli appartamenti da loro acquistati;
hanno lamentato che le mattonelle poste in opera erano risultate differenti, essendo alcune di finitura opaca e altre di finitura satinata, per cui hanno chiesto la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni. Su istanza di UR s.p.a. è stata anche autorizzata la chiamata in causa di NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a., che aveva fornito le mattonelle a UR s.p.a. Con sentenza n. 546/2016 pubblicata il 23-2-2016 il Tribunale di Perugia ha condannato UR s.r.l., già s.p.a., a pagare agli attori Euro 42.233,33 con rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno;
ha accolto la domanda proposta da UR s.r.l. nei confronti della società NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. e per l’effetto ha condannato la terza chiamata a pagare a UR s.r.l. tutte le somme che questa fosse tenuta a pagare agli attori;
ha rigettato la domanda proposta dagli attori nei confronti di Tema Costruzioni soc. coop. 2.Avverso la sentenza NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. ha proposto appello principale, ha proposto appello incidentale UR s.r.l., mentre RA e ON ZI in qualità di eredi di LA GI, unitamente a AT ZI, in proprio e in qualità di erede di LA GI, hanno proposto appello incidentale condizionato. La Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 495/2018 depositata il 28-6-2018, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la responsabilità di UR s.r.l. e di Tema Costruzioni soc. coop. nei confronti dei consorti ZI e per l’effetto le ha condannate in solido a pagare a loro favore, a titolo di risarcimento del danno, Euro 42.233,33, con accessori;
ha altresì condannato NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. a rifondere a UR s.r.l. nei limiti della metà tutte le somme che la stessa era tenuta a corrispondere a favore dei consorti ZI. 4 La sentenza ha dichiarato che si verteva in fattispecie di vendita a catena, nell’ambito della quale la società NAgroup era la produttrice delle piastrelle in contestazione, UR s.r.l. rivenditrice, acquirenti i consorti ZI, i quali avevano agito con l’azione contrattuale nei confronti della loro venditrice e della posatrice delle piastrelle, mentre non avevano svolto alcuna domanda nei confronti della produttrice. Ha considerato che UR s.r.l. aveva sempre ammesso di avere venduto piastrelle di tipo differente e in particolare piastrelle di due tipi, l’una di superficie liscia denominate Moonlight -in concreto ordinate- e l’altra di superficie grezza denominate Moonlight Mat;
quindi ha dichiarato che era pacifica la responsabilità della venditrice nei confronti degli acquirenti, essendo evidente l’inadempimento, dichiarando che il danno doveva essere risarcito anche con riguardo all’avvenuta posa delle piastrelle. Per quanto riguardava il rapporto tra UR e NAgroup, ha dichiarato che non vi erano dubbi che la violazione degli obblighi contrattuali di NAgroup nei confronti di UR era stata anche la causa dell’inadempimento di quest’ultima nei confronti degli acquirenti;
ha dichiarato che, seppure UR aveva svolto il suo controllo sulle bolle di accompagnamento della merce e aveva accertato la corrispondenza di quanto ordinato con quanto consegnato, era anche vero che, risultando la tipologia della merce stampigliata sulle scatole, UR avrebbe dovuto eseguire un controllo anche sulle scatole e non aveva offerto alcun elemento probatorio dal quale dedurre l’impossibilità di tale accertamento. In ordine al rapporto tra UR e ZI, ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione svolta ex art. 1227 cod. civ. per sostenere un concorso di colpa degli acquirenti, perché l’eccezione non era stata tempestivamente sollevata;
ha aggiunto che non era stata fornita dalla UR la prova che i ZI avrebbero potuto evitare 5 i danni, non essendo gli stessi tecnici ed essendosi affidati a persone competenti per eseguire i lavori. In ordine alla posizione di Tema Costruzioni incaricata della posa delle piastrelle, la sentenza ha dichiarato di non condividere la sentenza di primo grado anche se basata sulle osservazioni svolte dal consulente d’ufficio, in quanto i ZI avevano messo in guardia i posatori del pavimento su una disomogeneità dello stesso, ricevendo risposta negativa e rassicurazione che le scatole contenenti le piastrelle erano tutte uguali;
ha aggiunto che non ci poteva essere dubbio sulla negligenza di Tema Costruzioni la quale, nonostante le osservazioni dei ZI, ometteva qualsiasi controllo e procedeva alla posa, anche insistendo che la non omogeneità era dovuta a una patina di materiale ceroso sulle piastrelle che sarebbe venuta meno con il lavaggio;
quindi la disomogeneità era ben visibile anche durante il montaggio, sconfessando quanto affermato dal c.t.u. che aveva rimesso solo al momento della pulitura la possibilità di rendersi conto delle differenze. Ha dichiarato che, usando la dovuta attenzione, i posatori non potevano non rendersi conto che stavano posando piastrelle diverse, non solo perché nelle scatole erano chiaramente indicate due diverse denominazioni, che avrebbero dovuto essere conosciute da coloro che operavano nel settore, ma anche perché si trattava di piastrelle lisce e grezze, per cui era ben percepibile la differenza al tatto e alla vista;
ha aggiunto che, d’altro canto, risultava che i ZI avevano notato la disomogeneità delle piastrelle e l’avevano evidenziata ai tecnici di Tema, che neppure a fronte di tale affermazione avevano eseguito controllo e ciò dimostrava, a differenza di quanto rilevato dal c.t.u., che la disomogeneità era visibile durante i lavori. Quindi ha dichiarato che doveva essere riconosciuta la responsabilità anche di Tema Costruzioni per i danni subiti dagli acquirenti, in quanto era evidente il suo concorso di colpa con UR;
questa aveva fornito due tipi diversi di materiale 6 e i tecnici di Tema, nel movimentare le scatole dovendole aprire a una a una, non si erano accorti delle differenti diciture indicanti il cotto liscio e quello grezzo, non si erano accorti neppure al tatto che alcune piastrelle erano lisce e altre grezze e non avevano posto una maggiore attenzione neppure quando era stata loro fatta notare la disomogeneità dai ZI. 3.Tema Costruzioni soc. coop. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di cinque motivi. UR s.r.l. ha resistito con controricorso nel quale ha proposto anche ricorso incidentale affidato a tre motivi. A sua volta NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso principale, nel quale ha proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi (erroneamente iscritto con autonomo R.G. 36338/2018); ha altresì resistito con separato controricorso al ricorso con ricorso incidentale di UR s.r.l. AT ZI, RA ZI e ON ZI hanno resistito con controricorso al ricorso principale e al ricorso incidentale e con ulteriore controricorso al ricorso incidentale della società NAgroup. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 24-10-2023 e in data 25-7-2023 il difensore della società ricorrente ha depositato copia della sentenza dichiarativa del fallimento di Tema Costruzioni soc. coop. e ha chiesto la dichiarazione di interruzione del processo;
nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero, la ricorrente, la controricorrente ricorrente incidentale società NA e i controricorrenti ZI hanno depositato memoria;
all’esito dell’udienza del 24-10-2023, con ordinanza interlocutoria n. 32530/2023 la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione del travisamento della prova, posta dai motivi di ricorso 7 principale e rimessa alla decisione delle Sezioni unite con ordinanze interlocutorie n. 8895/2023, n. 11111/2023 e n. 15593/23. Di seguito la causa è stata avviata alla trattazione per la pubblica udienza del 25-6-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e la ricorrente ha depositato memoria, nella quale si è limitata a insistere per l’accoglimento delle conclusioni già proposte. Alla pubblica udienza del 25-6-2024 alla causa è stata riunita la causa n. 36338/2018. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE di Tema Costruzioni soc. coop. 1.Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 per assoluta mancanza di motivazione della sentenza” la società ricorrente sostiene che la Corte d’appello abbia riformato la sentenza di primo grado dichiarando Tema Costruzioni responsabile in solido con UR sulla base di una motivazione, se non assente, apparente. Evidenzia che la sentenza ha dichiarato che i ZI avevano notato le disomogeneità delle piastrelle e l’avevano fatta notare ai tecnici di Tema e che tale affermazione non trova supporto in alcun elemento probatorio acquisito agli atti;
quindi sostiene che la sentenza, partendo da premesse assertive, finisca per fondare sulle stesse la restante, incoerente e quindi apparente motivazione con la quale Tema Costruzioni è stata dichiarata responsabile dei danni. 2.Con il secondo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2730, 2733 c.c., 228 e 229 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente evidenzia che la sentenza non ha indicato da dove abbia tratto la prova sulla quale ha fondato il suo convincimento;
aggiunge che, dalle asserzioni svolte, sembrerebbe che la sentenza avesse recepito il contenuto degli scritti difensivi di primo grado degli attori ZI, richiamati nell’atto di appello di NAgroup;
8 sostiene che, in tal caso, è stato attribuito valore confessorio alla dichiarazione contenuta in scritto difensivo, senza specificare se lo scritto avesse la firma del presunto confidente e senza fornire motivazione sulla sussistenza dell’animus confitendi. 3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione degli artt. 1663, comma 2 e 1667 c.c. in relazione all’art. 360 n.5 per contraddittorietà tra le informazioni probatorie assunte in sede di interrogatorio formale e prove testimoniali e quelle poste a fondamento della decisione nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; evidenzia che, nonostante la sentenza affermi che i ZI avevano notato e fatto notare ai posatori la disomogeneità, gli stessi avevano risposto all’interrogatorio formale nel senso che le differenze di tonalità si erano rilevate solo dopo la completa posa dei pavimenti e nel senso che solo dopo la posa i compratori si erano lamentati nei confronti di UR e NA, ma non nei confronti di Tema;
aggiunge che nello stesso senso era stata la dichiarazione della teste ON ZI e quindi l’informazione probatoria riportata in sentenza era inconciliabile con quella assunta in causa. Rileva che la sentenza ha anche dichiarato che i tecnici di Tema avevano rassicurato i Pinzingrilli che le scatole delle piastrelle erano tutte uguali e neppure a fronte delle loro osservazioni avevano provveduto a fare un controllo;
evidenzia che anche su questo punto la sentenza è in contrasto con le dichiarazioni dei testimoni EA ON e LI ON, i quali lavoravano nel cantiere e avevano dichiarato che i ZI non avevano detto niente. Quindi rileva che l’interrogatorio formale e le testimonianze, contenenti informazioni probatorie su fatto decisivo, sono state travisate, con conseguente crollo dell’intera struttura argomentativa della sentenza. 4.Con il quarto motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1663 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente, 9 posto che la differenza tra le tipologie di piastrelle non era riscontrabile in sede di posa secondo le risultanze dell’interrogatorio formale e delle testimonianze e che comunque non si trattava di materiale inadatto all’opera da eseguire, sostiene che la società appaltatrice non era responsabile dei danni. 5.Con il quinto motivo, “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore di UR s.r.l., in quanto non aveva svolto in quel grado alcuna domanda nei confronti di UR, né UR aveva proposto domanda nei suoi confronti. RICORSO INCIDENTALE DI BAZZURRI S.R.L. 6.Con il primo motivo del suo ricorso incidentale UR s.r.l. deduce “violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1470 c.c., 1476 c.c., 1494 c.c., 2055 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la Corte di Appello condannato in solido la UR s.r.l. con la Tema Costruzioni soc. coop. al risarcimento del danno in favore dei ZI”. Evidenzia di non avere mai ammesso alcuna responsabilità, in quanto ha sempre affermato di avere agito con assoluta diligenza, avendo eseguito ordine corretto di mattonelle “Moon Light Silk” e di avere controllato la bolla, dalla quale risultavano solo mattonelle di quel tipo;
evidenzia di avere prodotto la bolla e la fotografia dei pallet, così come venivano consegnati da NAgroup, e quindi lamenta che la sentenza abbia ritenuto la responsabilità di UR pacifica, avendo essa, al contrario, ampiamente dimostrato di avere adempiuto agli obblighi contrattuali del rivenditore, in quanto la differenza tra i due tipi di finitura delle mattonelle poteva essere vista solo al momento dell’apertura delle scatole, dopo avere disimballato il pallet. 10 7.Con il secondo motivo la ricorrente incidentale UR s.r.l. deduce “violazione degli artt. 1470 c.c., 1476 c.c., 1494 c.c. in materia di vendite a catena in relazione all’art. 360 co.1 n. 3, per aver la Corte di merito riconosciuto un evidente concorso di colpa tra la UR s.r.l. e la NAgroup s.p.a. e conseguentemente aver riconosciuto la manleva della UR s.r.l. solo nella misura di ½ e compensato tra UR e NA le spese di primo grado”. Lamenta che a UR s.r.l. sia stato imputato di non avere effettuato un ulteriore controllo sulla merce e per questo di avere tenuto un comportamento negativo incidente nel verificarsi dell’evento; rileva che la merce consegnata da NA a UR e da questa consegnata ai ZI era stata la medesima, con lo stesso imballaggio e in nessun modo manomessa e quindi sostiene che nella causazione del danno debba escludersi ogni responsabilità di UR. 8.Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce “violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 e 4 per aver la Corte di merito ritenuto inammissibile l’eccezione proposta dalla UR in ordine al concorso di colpa degli acquirenti nella determinazione del danno”; dichiara che UR aveva proposto la questione ex art. 1227 co.1 cod. civ., rilevabile d’ufficio, e lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che si trattasse dell’eccezione ex art. 1227 co.2 cod. civ.; evidenzia di avere affermato che i ZI dovevano essere ritenuti responsabili in concorso con Tema Costruzioni, da loro incaricata per la posa delle mattonelle, per averla lasciata terminare l’opera nonostante si fossero accorti delle differenze delle mattonelle e per avere anche proceduto ad arredare l’immobile. RICORSO INCIDENTALE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. 9.Con il primo motivo la ricorrente incidentale società NAgroup deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. 11 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. relativamente all’eccezione presentata dalla difesa di NAgroup” e lamenta che la sentenza impugnata non abbia detto alcunché con riguardo all’eccezione proposta ex art. 1227 co.1 cod. civ. da NAgroup in relazione alla condotta degli acquirenti;
evidenzia che già in comparsa di risposta aveva dichiarato che gli attori ZI nel loro atto di citazione avevano ammesso che, appena iniziata la posa, avevano fatto notare ai posatori il difetto del pavimento;
rileva che nel corso del giudizio aveva ribadito tali argomenti, per cui il concorso di colpa dei consorti ZI era stato un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 10.Con il secondo motivo la ricorrente incidentale NAgroup deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. relativamente all’eccezione presentata dalla UR” e sostiene che gli argomenti svolti con il suo primo motivo di ricorso valgano anche a contestare l’assunto della sentenza impugnata in ordine alla tardività dell’eccezione ex art. 1227 cod. civ. proposta da UR s.r.l.; evidenzia che UR aveva proposto l’eccezione di cui all’art. 1227 co.1 cod. civ., che era rilevabile anche d’ufficio e in appello. 11. Preliminarmente si dà atto che non ricorrono le condizioni per dichiarare l’interruzione del processo in ragione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società Tema Costruzioni, come chiesto dal suo difensore: il sopravvenuto fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (Cass. Sez. 1 13-3-2024 n. 6642 Rv. 670477-01, Cass. Sez. 2 6-11-2023 n. 30785 Rv. 669228- 01, Cass. Sez. 1 12-2-2021 n. 3630 Rv. 660567-01). 12.Preliminarmente deve essere altresì rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti ZI per 12 il fatto che la ricorrente società Tema Costruzioni, seppure abbia dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, non ha depositato la relata di notifica. Gli stessi controricorrenti riconoscono di avere loro stessi depositato la relata di notifica della sentenza (loro doc. A.3), dalla quale risulta che il ricorso è stato tempestivamente proposto;
quindi, ricorrono i presupposti per applicare il principio secondo il quale è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369 co.2 n. 2 cod. proc. civ. qualora la relata di notifica della sentenza impugnata, non depositata dal ricorrente che pure abbia dichiarato che la sentenza era stata notificata, risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente (Cass. Sez. U. 6-7-2022 n. 21349 Rv. 665188-02). 13.Procedendo all’esame dei motivi di ricorso principale della società Tema Costruzioni, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso, in quanto i vizi della motivazione della sentenza impugnata non sono tali da determinarne nullità. E’ acquisito il principio secondo il quale l’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. comporta la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
l’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U 7-4- 2014 n. 8053 Rv. 629830-01). Nella fattispecie risulta che la sentenza ha considerato il comportamento dei consorti ZI dal quale ha 13 tratto gli elementi per affermare la responsabilità di Tema Costruzioni, riferito al fatto che gli stessi durante i lavori di posa avevano notato le differenze tra le piastrelle e le avevano segnalate ai posatori di Tema Costruzioni, come descritto da NAgroup s.p.a. nel suo atto di appello (cfr. pag. 3 in fondo della sentenza impugnata). Ne consegue che la motivazione, laddove valorizza tale condotta dei consorti ZI, non può dirsi meramente apparente, perché dallo stesso testo della sentenza risulta la fonte dell’informazione utilizzata dal giudicante per la decisione, per cui in questo modo è reso percepibile il fondamento della decisione. 14.Le osservazioni esposte, seppure comportano il rigetto del primo motivo di ricorso, impongono di ritenere fondato il terzo motivo di ricorso principale proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., perché a ragione la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia posto a fondamento della decisione informazioni probatorie travisate. In primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalle controparti, in quanto il motivo è formulato in modo specifico, individuando puntualmente i passaggi della sentenza che si assumono in contraddizione con le dichiarazioni dei testimoni e con le dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale, pure richiamate in modo puntuale per eseguire il dovuto confronto. Inoltre, il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. è nella fattispecie ammissibile, in quanto non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 348-ter co. 4 cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, avendo la sentenza d’appello riformato la sentenza di primo grado proprio sul punto della responsabilità della società Tema Costruzioni ed essendo il motivo di ricorso finalizzato a censurare tale decisione. Si deve fare applicazione del principio posto da Cass. Sez. U. 5-3- 2024 n. 5792 Rv. 670391-01, secondo il quale, ove il fatto probatorio 14 abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio deve essere fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. se si tratta di fatto sostanziale. Quindi, si considera che, come lamenta la ricorrente principale, la sentenza dà per acquisiti una serie di fatti e specificamente che (pag.9) “i ZI avevano messo in guardia coloro che posavano il pavimento di una disomogeneità dello stesso ricevendo una risposta negativa dai tecnici della Tema Costruzioni soc. coop, i quali, anzi, rassicuravano i predetti che le scatole contenenti le piastrelle erano tutte uguali”, che (pag.9) “i tecnici insistevano nel fatto che la non omogeneità era dovuta ad una patina di materiale ceroso esistente sulle piastrelle che sarebbe venuto meno con il successivo lavaggio”, che (pag.10) “i ZI avevano notato la disomogeneità cromatica delle piastrelle e l’avevano evidenziata agli stessi tecnici della Tema Costruzioni soc. coop. che neppure a fronte di tale osservazione avevano proceduto ad effettuare un controllo”. Si tratta di fatti decisivi ai fini della decisione in ordine alla responsabilità della società Tema Costruzioni, in quanto sulla base di questi fatti la Corte d’appello si è discostata dalle conclusioni del giudice di primo grado che, recependo le conclusioni del consulente d’ufficio, aveva ritenuto che Tema Costruzioni, incaricata della posa del pavimento, non potesse rendersi conto delle differenze nelle piastrelle nella fase della posa in opera e che soltanto dopo l’esecuzione della pulitura dei pavimenti fossero emerse le differenze tra le piastrelle. Però la sentenza impugnata ha eseguito le predette affermazioni -non integrate né spiegate in nessun altro punto della motivazione- omettendo completamente di indicare da quali elementi di causa abbia acquisito le relative informazioni sulla condotta degli acquirenti ZI e dei tecnici di Tema Costruzioni, 15 omettendo qualsiasi riferimento, anche minimo, alle risultanze delle prove orali assunte in causa, senza esprimere in alcun punto neppure il concetto che i fatti descritti fossero stati acquisiti in causa perché non contestati o ammessi. Seppure si debba ritenere, in base al contenuto della sentenza come sopra già esposto, che la Corte possa avere tratto le informazioni esposte dal contenuto degli scritti difensivi dei consorti ZI come riportato da NAgroup, si esclude che si rimanga nell’ambito della valutazione delle risultanze istruttorie rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità; ciò in quanto a pag. 3, in fondo e all’inizio di pag. 4 della sentenza vi è il riferimento al contenuto degli scritti difensivi dei consorti ZI svolto dall’appellante NAgroup, ma eseguito con esclusivo riguardo alla questione della tardività della denuncia dei vizi e comunque senza alcun riferimento alle dichiarazioni dei testimoni, alle dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale dai consorti ZI e ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio. Invece, le dichiarazioni dei testimoni e quelle rese nell’interrogatorio libero sono specificamente richiamate dalla ricorrente principale al fine di dimostrarne l’avvenuto travisamento, in quanto effettivamente né dalle dichiarazioni dei testimoni né dalle dichiarazioni rese in risposta all’interrogatorio formale possono essere tratte le informazioni utilizzate dalla Corte d’appello ai fini della decisione. Si verte in ipotesi di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, perché la Corte d’appello ha fondato la responsabilità di Tema Costruzioni incaricata della posa del pavimento sul fatto che le difformità delle piastrelle le fossero state fatte notare dai committenti e fossero visibili nel corso della posa;
quindi, se la Corte d’appello avesse considerato -secondo la tesi della ricorrente- che dalle testimonianze risultava che i consorti ZI non avevano contestato alcunché ai posatori e le differenze di tonalità delle piastrelle erano emerse solo dopo la pulizia dei 16 pavimenti, nonché avesse considerato che i consorti ZI nel rendere l’interrogatorio formale non avevano riconosciuto di avere contestato le difformità ai posatori, avrebbe dovuto esaminare tali diversi fatti al fine di valutare la responsabilità della società incaricata della posa del pavimento. Non può neppure ritenersi che quei fatti che la sentenza ha dato erroneamente per acquisiti in causa non fossero rilevanti al fine dell’accertamento della responsabilità di Tema Costruzioni. Infatti, è vero che la sentenza ha individuato (pag. 10 all’inizio) la responsabilità di Tema anche nel fatto che nelle scatole erano indicate le differenti denominazioni delle piastrelle e la differenza di tipologia era percepibile alla vista delle piastrelle;
però, non si tratta di elemento che la sentenza abbia individuato e ritenuto sufficiente a fondare la responsabilità di Tema, così da degradare a elementi irrilevanti e superflui quelli precedentemente esaminati. La sentenza, dopo avere considerato che le scatole delle piastrelle contenevano le diverse denominazioni, ulteriormente ha svolto affermazioni riferite al fatto che la disomogeneità era visibile e percepibile durante il montaggio, a differenza di quanto ritenuto dal consulente d’ufficio, perché i consorti ZI l’avevano notata ed evidenziata dai tecnici di Tema;
in questo modo la sentenza nuovamente ha dimostrato di avere fondato la decisione su una ricostruzione fattuale eseguita omettendo o travisando il contenuto delle testimonianze e dell’interrogatorio formale. 15.L’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale impone la cassazione della sentenza impugnata, in quanto è necessario che la Corte d’appello in sede di rinvio proceda a nuovo accertamento dei fatti relativi alla responsabilità di Tema Costruzioni epurato dai travisamenti che sussistono nella sentenza impugnata. 17 16.A questo punto devono essere esaminati il terzo motivo di ricorso della società UR e i due motivi di ricorso della società NAgroup unitariamente, in quanto aventi a oggetto l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione riferita alla condotta degli acquirenti ZI, qualificata dalla sentenza come proposta ex art. 1227 co.2 c.c. In primo luogo, si deve escludere che la notazione, in sé corretta, pure contenuta nella sentenza e riferita al fatto che i consorti ZI non erano tecnici e si erano affidati a persone competenti per l’esecuzione dei lavori, sia indice del fatto che la sentenza abbia esaminato e rigettato nel merito l’eccezione. Ciò in quanto, nell’eseguire questa notazione (pag. 9 in alto) la sentenza ha fatto riferimento solo al dato che la società UR non avesse dato la prova che i ZI avrebbero potuto evitare i danni con l’ordinaria diligenza, senza considerare che l’eccezione era stata proposta anche da NAgroup e perciò senza fare riferimento alla prova eventualmente fornita da tale società sul punto. Quindi si deve dichiarare, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi, che erroneamente la sentenza ha dichiarato che la deduzione relativa al concorso di colpa degli acquirenti integrasse eccezione ex art. 1227 co.2 cod. civ.. E’ acquisito il principio secondo il quale, in tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento configura l’ipotesi di cui all’art. 1227 co.1 cod. civ. e va distinta da quella di cui all’art. 1227 co.2 cod. civ., riguardante il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione;
l’ipotesi di cui al primo comma -a differenza di quella di cui al secondo comma- non integra un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d’ufficio dal giudice, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali 18 sia ricavabile sul piano causale la colpa concorrente dello stesso creditore (Cass. Sez. 3 6-7-2006 n. 15382 Rv. 593565-01, Cass. Sez. 3 25-5-2010 n. 12714 Rv. 613017, Cass. Sez. 6-3 15-2-2023 n. 4770 Rv. 666764-01). Ne consegue che il giudice del rinvio, procedendo all’accertamento di fatto richiesto dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale, provvederà anche a esaminare la questione posta ex art. 1227 co.1 cod. civ. 17.L’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale comporta che gli altri motivi di ricorso principale siano assorbiti. Il secondo motivo è assorbito in quanto il giudice del rinvio, procedendo all’accertamento dei fatti sulle base delle risultanze probatorie, verificherà anche se sussistano dichiarazioni di valore confessorio. Il quarto motivo di ricorso è assorbito, in quanto la valutazione della responsabilità della società appaltatrice richiede l’accertamento dei fatti che è demandato al giudice del rinvio. Ugualmente è assorbito il quinto motivo, relativo solo al riparto delle spese del secondo grado di giudizio, che il giudice del rinvio dovrà eseguire all’esito e sulla base della nuova decisione. 17.1.L’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale comporta che siano assorbiti anche i primi due motivi di ricorso incidentale di UR s.r.l. Il primo motivo è assorbito in quanto, censurando la condanna in solido di UR e Tema nei confronti dei consorti ZI, necessariamente richiede anche l’accertamento della condotta e della responsabilità di Tema Costruzioni oggetto del motivo di ricorso principale accolto. Analogamente è assorbito il secondo motivo, che censura la statuizione sul riparto di responsabilità nel rapporto tra UR e la società NAgroup;
la decisione anche su tale questione richiede l’accertamento della condotta di tutti i soggetti coinvolti nella 19 fornitura, seppure siano distinti i rapporti di vendita a catena e di appalto come accertati dal giudice di merito con pronuncia non censurata. 18.In conclusione, per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi esposti e attendendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale;
accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale di UR s.r.l. e il ricorso incidentale di NAgroup s.p.a. per quanto in motivazione;
rigetta il primo motivo di ricorso principale, assorbiti il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso principale, il primo e secondo motivo di ricorso incidentale di UR s.r.l.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione
hanno lamentato che le mattonelle poste in opera erano risultate differenti, essendo alcune di finitura opaca e altre di finitura satinata, per cui hanno chiesto la condanna in solido delle convenute al risarcimento dei danni. Su istanza di UR s.p.a. è stata anche autorizzata la chiamata in causa di NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a., che aveva fornito le mattonelle a UR s.p.a. Con sentenza n. 546/2016 pubblicata il 23-2-2016 il Tribunale di Perugia ha condannato UR s.r.l., già s.p.a., a pagare agli attori Euro 42.233,33 con rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno;
ha accolto la domanda proposta da UR s.r.l. nei confronti della società NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. e per l’effetto ha condannato la terza chiamata a pagare a UR s.r.l. tutte le somme che questa fosse tenuta a pagare agli attori;
ha rigettato la domanda proposta dagli attori nei confronti di Tema Costruzioni soc. coop. 2.Avverso la sentenza NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. ha proposto appello principale, ha proposto appello incidentale UR s.r.l., mentre RA e ON ZI in qualità di eredi di LA GI, unitamente a AT ZI, in proprio e in qualità di erede di LA GI, hanno proposto appello incidentale condizionato. La Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 495/2018 depositata il 28-6-2018, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato la responsabilità di UR s.r.l. e di Tema Costruzioni soc. coop. nei confronti dei consorti ZI e per l’effetto le ha condannate in solido a pagare a loro favore, a titolo di risarcimento del danno, Euro 42.233,33, con accessori;
ha altresì condannato NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. a rifondere a UR s.r.l. nei limiti della metà tutte le somme che la stessa era tenuta a corrispondere a favore dei consorti ZI. 4 La sentenza ha dichiarato che si verteva in fattispecie di vendita a catena, nell’ambito della quale la società NAgroup era la produttrice delle piastrelle in contestazione, UR s.r.l. rivenditrice, acquirenti i consorti ZI, i quali avevano agito con l’azione contrattuale nei confronti della loro venditrice e della posatrice delle piastrelle, mentre non avevano svolto alcuna domanda nei confronti della produttrice. Ha considerato che UR s.r.l. aveva sempre ammesso di avere venduto piastrelle di tipo differente e in particolare piastrelle di due tipi, l’una di superficie liscia denominate Moonlight -in concreto ordinate- e l’altra di superficie grezza denominate Moonlight Mat;
quindi ha dichiarato che era pacifica la responsabilità della venditrice nei confronti degli acquirenti, essendo evidente l’inadempimento, dichiarando che il danno doveva essere risarcito anche con riguardo all’avvenuta posa delle piastrelle. Per quanto riguardava il rapporto tra UR e NAgroup, ha dichiarato che non vi erano dubbi che la violazione degli obblighi contrattuali di NAgroup nei confronti di UR era stata anche la causa dell’inadempimento di quest’ultima nei confronti degli acquirenti;
ha dichiarato che, seppure UR aveva svolto il suo controllo sulle bolle di accompagnamento della merce e aveva accertato la corrispondenza di quanto ordinato con quanto consegnato, era anche vero che, risultando la tipologia della merce stampigliata sulle scatole, UR avrebbe dovuto eseguire un controllo anche sulle scatole e non aveva offerto alcun elemento probatorio dal quale dedurre l’impossibilità di tale accertamento. In ordine al rapporto tra UR e ZI, ha dichiarato l’inammissibilità dell’eccezione svolta ex art. 1227 cod. civ. per sostenere un concorso di colpa degli acquirenti, perché l’eccezione non era stata tempestivamente sollevata;
ha aggiunto che non era stata fornita dalla UR la prova che i ZI avrebbero potuto evitare 5 i danni, non essendo gli stessi tecnici ed essendosi affidati a persone competenti per eseguire i lavori. In ordine alla posizione di Tema Costruzioni incaricata della posa delle piastrelle, la sentenza ha dichiarato di non condividere la sentenza di primo grado anche se basata sulle osservazioni svolte dal consulente d’ufficio, in quanto i ZI avevano messo in guardia i posatori del pavimento su una disomogeneità dello stesso, ricevendo risposta negativa e rassicurazione che le scatole contenenti le piastrelle erano tutte uguali;
ha aggiunto che non ci poteva essere dubbio sulla negligenza di Tema Costruzioni la quale, nonostante le osservazioni dei ZI, ometteva qualsiasi controllo e procedeva alla posa, anche insistendo che la non omogeneità era dovuta a una patina di materiale ceroso sulle piastrelle che sarebbe venuta meno con il lavaggio;
quindi la disomogeneità era ben visibile anche durante il montaggio, sconfessando quanto affermato dal c.t.u. che aveva rimesso solo al momento della pulitura la possibilità di rendersi conto delle differenze. Ha dichiarato che, usando la dovuta attenzione, i posatori non potevano non rendersi conto che stavano posando piastrelle diverse, non solo perché nelle scatole erano chiaramente indicate due diverse denominazioni, che avrebbero dovuto essere conosciute da coloro che operavano nel settore, ma anche perché si trattava di piastrelle lisce e grezze, per cui era ben percepibile la differenza al tatto e alla vista;
ha aggiunto che, d’altro canto, risultava che i ZI avevano notato la disomogeneità delle piastrelle e l’avevano evidenziata ai tecnici di Tema, che neppure a fronte di tale affermazione avevano eseguito controllo e ciò dimostrava, a differenza di quanto rilevato dal c.t.u., che la disomogeneità era visibile durante i lavori. Quindi ha dichiarato che doveva essere riconosciuta la responsabilità anche di Tema Costruzioni per i danni subiti dagli acquirenti, in quanto era evidente il suo concorso di colpa con UR;
questa aveva fornito due tipi diversi di materiale 6 e i tecnici di Tema, nel movimentare le scatole dovendole aprire a una a una, non si erano accorti delle differenti diciture indicanti il cotto liscio e quello grezzo, non si erano accorti neppure al tatto che alcune piastrelle erano lisce e altre grezze e non avevano posto una maggiore attenzione neppure quando era stata loro fatta notare la disomogeneità dai ZI. 3.Tema Costruzioni soc. coop. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di cinque motivi. UR s.r.l. ha resistito con controricorso nel quale ha proposto anche ricorso incidentale affidato a tre motivi. A sua volta NAgroup Industrie Ceramiche s.p.a. ha resistito con controricorso al ricorso principale, nel quale ha proposto anche ricorso incidentale affidato a due motivi (erroneamente iscritto con autonomo R.G. 36338/2018); ha altresì resistito con separato controricorso al ricorso con ricorso incidentale di UR s.r.l. AT ZI, RA ZI e ON ZI hanno resistito con controricorso al ricorso principale e al ricorso incidentale e con ulteriore controricorso al ricorso incidentale della società NAgroup. Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienza del 24-10-2023 e in data 25-7-2023 il difensore della società ricorrente ha depositato copia della sentenza dichiarativa del fallimento di Tema Costruzioni soc. coop. e ha chiesto la dichiarazione di interruzione del processo;
nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero, la ricorrente, la controricorrente ricorrente incidentale società NA e i controricorrenti ZI hanno depositato memoria;
all’esito dell’udienza del 24-10-2023, con ordinanza interlocutoria n. 32530/2023 la Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione del travisamento della prova, posta dai motivi di ricorso 7 principale e rimessa alla decisione delle Sezioni unite con ordinanze interlocutorie n. 8895/2023, n. 11111/2023 e n. 15593/23. Di seguito la causa è stata avviata alla trattazione per la pubblica udienza del 25-6-2024 e nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni e la ricorrente ha depositato memoria, nella quale si è limitata a insistere per l’accoglimento delle conclusioni già proposte. Alla pubblica udienza del 25-6-2024 alla causa è stata riunita la causa n. 36338/2018. RAGIONI DELLA DECISIONE RICORSO PRINCIPALE di Tema Costruzioni soc. coop. 1.Con il primo motivo, intitolato “violazione e falsa applicazione dell’art.132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 per assoluta mancanza di motivazione della sentenza” la società ricorrente sostiene che la Corte d’appello abbia riformato la sentenza di primo grado dichiarando Tema Costruzioni responsabile in solido con UR sulla base di una motivazione, se non assente, apparente. Evidenzia che la sentenza ha dichiarato che i ZI avevano notato le disomogeneità delle piastrelle e l’avevano fatta notare ai tecnici di Tema e che tale affermazione non trova supporto in alcun elemento probatorio acquisito agli atti;
quindi sostiene che la sentenza, partendo da premesse assertive, finisca per fondare sulle stesse la restante, incoerente e quindi apparente motivazione con la quale Tema Costruzioni è stata dichiarata responsabile dei danni. 2.Con il secondo motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2730, 2733 c.c., 228 e 229 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente evidenzia che la sentenza non ha indicato da dove abbia tratto la prova sulla quale ha fondato il suo convincimento;
aggiunge che, dalle asserzioni svolte, sembrerebbe che la sentenza avesse recepito il contenuto degli scritti difensivi di primo grado degli attori ZI, richiamati nell’atto di appello di NAgroup;
8 sostiene che, in tal caso, è stato attribuito valore confessorio alla dichiarazione contenuta in scritto difensivo, senza specificare se lo scritto avesse la firma del presunto confidente e senza fornire motivazione sulla sussistenza dell’animus confitendi. 3.Con il terzo motivo la ricorrente deduce “violazione degli artt. 1663, comma 2 e 1667 c.c. in relazione all’art. 360 n.5 per contraddittorietà tra le informazioni probatorie assunte in sede di interrogatorio formale e prove testimoniali e quelle poste a fondamento della decisione nonché per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; evidenzia che, nonostante la sentenza affermi che i ZI avevano notato e fatto notare ai posatori la disomogeneità, gli stessi avevano risposto all’interrogatorio formale nel senso che le differenze di tonalità si erano rilevate solo dopo la completa posa dei pavimenti e nel senso che solo dopo la posa i compratori si erano lamentati nei confronti di UR e NA, ma non nei confronti di Tema;
aggiunge che nello stesso senso era stata la dichiarazione della teste ON ZI e quindi l’informazione probatoria riportata in sentenza era inconciliabile con quella assunta in causa. Rileva che la sentenza ha anche dichiarato che i tecnici di Tema avevano rassicurato i Pinzingrilli che le scatole delle piastrelle erano tutte uguali e neppure a fronte delle loro osservazioni avevano provveduto a fare un controllo;
evidenzia che anche su questo punto la sentenza è in contrasto con le dichiarazioni dei testimoni EA ON e LI ON, i quali lavoravano nel cantiere e avevano dichiarato che i ZI non avevano detto niente. Quindi rileva che l’interrogatorio formale e le testimonianze, contenenti informazioni probatorie su fatto decisivo, sono state travisate, con conseguente crollo dell’intera struttura argomentativa della sentenza. 4.Con il quarto motivo, “violazione e falsa applicazione degli artt. 1667 e 1663 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente, 9 posto che la differenza tra le tipologie di piastrelle non era riscontrabile in sede di posa secondo le risultanze dell’interrogatorio formale e delle testimonianze e che comunque non si trattava di materiale inadatto all’opera da eseguire, sostiene che la società appaltatrice non era responsabile dei danni. 5.Con il quinto motivo, “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.”, la ricorrente lamenta di essere stata condannata al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio a favore di UR s.r.l., in quanto non aveva svolto in quel grado alcuna domanda nei confronti di UR, né UR aveva proposto domanda nei suoi confronti. RICORSO INCIDENTALE DI BAZZURRI S.R.L. 6.Con il primo motivo del suo ricorso incidentale UR s.r.l. deduce “violazione degli artt. 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1470 c.c., 1476 c.c., 1494 c.c., 2055 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per aver la Corte di Appello condannato in solido la UR s.r.l. con la Tema Costruzioni soc. coop. al risarcimento del danno in favore dei ZI”. Evidenzia di non avere mai ammesso alcuna responsabilità, in quanto ha sempre affermato di avere agito con assoluta diligenza, avendo eseguito ordine corretto di mattonelle “Moon Light Silk” e di avere controllato la bolla, dalla quale risultavano solo mattonelle di quel tipo;
evidenzia di avere prodotto la bolla e la fotografia dei pallet, così come venivano consegnati da NAgroup, e quindi lamenta che la sentenza abbia ritenuto la responsabilità di UR pacifica, avendo essa, al contrario, ampiamente dimostrato di avere adempiuto agli obblighi contrattuali del rivenditore, in quanto la differenza tra i due tipi di finitura delle mattonelle poteva essere vista solo al momento dell’apertura delle scatole, dopo avere disimballato il pallet. 10 7.Con il secondo motivo la ricorrente incidentale UR s.r.l. deduce “violazione degli artt. 1470 c.c., 1476 c.c., 1494 c.c. in materia di vendite a catena in relazione all’art. 360 co.1 n. 3, per aver la Corte di merito riconosciuto un evidente concorso di colpa tra la UR s.r.l. e la NAgroup s.p.a. e conseguentemente aver riconosciuto la manleva della UR s.r.l. solo nella misura di ½ e compensato tra UR e NA le spese di primo grado”. Lamenta che a UR s.r.l. sia stato imputato di non avere effettuato un ulteriore controllo sulla merce e per questo di avere tenuto un comportamento negativo incidente nel verificarsi dell’evento; rileva che la merce consegnata da NA a UR e da questa consegnata ai ZI era stata la medesima, con lo stesso imballaggio e in nessun modo manomessa e quindi sostiene che nella causazione del danno debba escludersi ogni responsabilità di UR. 8.Con il terzo motivo la ricorrente incidentale deduce “violazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 co.1 n. 3 e 4 per aver la Corte di merito ritenuto inammissibile l’eccezione proposta dalla UR in ordine al concorso di colpa degli acquirenti nella determinazione del danno”; dichiara che UR aveva proposto la questione ex art. 1227 co.1 cod. civ., rilevabile d’ufficio, e lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto che si trattasse dell’eccezione ex art. 1227 co.2 cod. civ.; evidenzia di avere affermato che i ZI dovevano essere ritenuti responsabili in concorso con Tema Costruzioni, da loro incaricata per la posa delle mattonelle, per averla lasciata terminare l’opera nonostante si fossero accorti delle differenze delle mattonelle e per avere anche proceduto ad arredare l’immobile. RICORSO INCIDENTALE DI PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A. 9.Con il primo motivo la ricorrente incidentale società NAgroup deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. 11 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. relativamente all’eccezione presentata dalla difesa di NAgroup” e lamenta che la sentenza impugnata non abbia detto alcunché con riguardo all’eccezione proposta ex art. 1227 co.1 cod. civ. da NAgroup in relazione alla condotta degli acquirenti;
evidenzia che già in comparsa di risposta aveva dichiarato che gli attori ZI nel loro atto di citazione avevano ammesso che, appena iniziata la posa, avevano fatto notare ai posatori il difetto del pavimento;
rileva che nel corso del giudizio aveva ribadito tali argomenti, per cui il concorso di colpa dei consorti ZI era stato un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. 10.Con il secondo motivo la ricorrente incidentale NAgroup deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 c.c. in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. relativamente all’eccezione presentata dalla UR” e sostiene che gli argomenti svolti con il suo primo motivo di ricorso valgano anche a contestare l’assunto della sentenza impugnata in ordine alla tardività dell’eccezione ex art. 1227 cod. civ. proposta da UR s.r.l.; evidenzia che UR aveva proposto l’eccezione di cui all’art. 1227 co.1 cod. civ., che era rilevabile anche d’ufficio e in appello. 11. Preliminarmente si dà atto che non ricorrono le condizioni per dichiarare l’interruzione del processo in ragione dell’intervenuta dichiarazione di fallimento della società Tema Costruzioni, come chiesto dal suo difensore: il sopravvenuto fallimento di una delle parti che si verifichi nel corso del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ., trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio (Cass. Sez. 1 13-3-2024 n. 6642 Rv. 670477-01, Cass. Sez. 2 6-11-2023 n. 30785 Rv. 669228- 01, Cass. Sez. 1 12-2-2021 n. 3630 Rv. 660567-01). 12.Preliminarmente deve essere altresì rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti ZI per 12 il fatto che la ricorrente società Tema Costruzioni, seppure abbia dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata era stata notificata, non ha depositato la relata di notifica. Gli stessi controricorrenti riconoscono di avere loro stessi depositato la relata di notifica della sentenza (loro doc. A.3), dalla quale risulta che il ricorso è stato tempestivamente proposto;
quindi, ricorrono i presupposti per applicare il principio secondo il quale è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369 co.2 n. 2 cod. proc. civ. qualora la relata di notifica della sentenza impugnata, non depositata dal ricorrente che pure abbia dichiarato che la sentenza era stata notificata, risulti comunque nella disponibilità del giudice per essere stata prodotta dal controricorrente (Cass. Sez. U. 6-7-2022 n. 21349 Rv. 665188-02). 13.Procedendo all’esame dei motivi di ricorso principale della società Tema Costruzioni, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso, in quanto i vizi della motivazione della sentenza impugnata non sono tali da determinarne nullità. E’ acquisito il principio secondo il quale l’attuale formulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. comporta la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, per cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
l’anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U 7-4- 2014 n. 8053 Rv. 629830-01). Nella fattispecie risulta che la sentenza ha considerato il comportamento dei consorti ZI dal quale ha 13 tratto gli elementi per affermare la responsabilità di Tema Costruzioni, riferito al fatto che gli stessi durante i lavori di posa avevano notato le differenze tra le piastrelle e le avevano segnalate ai posatori di Tema Costruzioni, come descritto da NAgroup s.p.a. nel suo atto di appello (cfr. pag. 3 in fondo della sentenza impugnata). Ne consegue che la motivazione, laddove valorizza tale condotta dei consorti ZI, non può dirsi meramente apparente, perché dallo stesso testo della sentenza risulta la fonte dell’informazione utilizzata dal giudicante per la decisione, per cui in questo modo è reso percepibile il fondamento della decisione. 14.Le osservazioni esposte, seppure comportano il rigetto del primo motivo di ricorso, impongono di ritenere fondato il terzo motivo di ricorso principale proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ., perché a ragione la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia posto a fondamento della decisione informazioni probatorie travisate. In primo luogo deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalle controparti, in quanto il motivo è formulato in modo specifico, individuando puntualmente i passaggi della sentenza che si assumono in contraddizione con le dichiarazioni dei testimoni e con le dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale, pure richiamate in modo puntuale per eseguire il dovuto confronto. Inoltre, il motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. è nella fattispecie ammissibile, in quanto non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 348-ter co. 4 cod. proc. civ. da applicare ratione temporis, avendo la sentenza d’appello riformato la sentenza di primo grado proprio sul punto della responsabilità della società Tema Costruzioni ed essendo il motivo di ricorso finalizzato a censurare tale decisione. Si deve fare applicazione del principio posto da Cass. Sez. U. 5-3- 2024 n. 5792 Rv. 670391-01, secondo il quale, ove il fatto probatorio 14 abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio deve essere fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.5 cod. proc. civ. se si tratta di fatto sostanziale. Quindi, si considera che, come lamenta la ricorrente principale, la sentenza dà per acquisiti una serie di fatti e specificamente che (pag.9) “i ZI avevano messo in guardia coloro che posavano il pavimento di una disomogeneità dello stesso ricevendo una risposta negativa dai tecnici della Tema Costruzioni soc. coop, i quali, anzi, rassicuravano i predetti che le scatole contenenti le piastrelle erano tutte uguali”, che (pag.9) “i tecnici insistevano nel fatto che la non omogeneità era dovuta ad una patina di materiale ceroso esistente sulle piastrelle che sarebbe venuto meno con il successivo lavaggio”, che (pag.10) “i ZI avevano notato la disomogeneità cromatica delle piastrelle e l’avevano evidenziata agli stessi tecnici della Tema Costruzioni soc. coop. che neppure a fronte di tale osservazione avevano proceduto ad effettuare un controllo”. Si tratta di fatti decisivi ai fini della decisione in ordine alla responsabilità della società Tema Costruzioni, in quanto sulla base di questi fatti la Corte d’appello si è discostata dalle conclusioni del giudice di primo grado che, recependo le conclusioni del consulente d’ufficio, aveva ritenuto che Tema Costruzioni, incaricata della posa del pavimento, non potesse rendersi conto delle differenze nelle piastrelle nella fase della posa in opera e che soltanto dopo l’esecuzione della pulitura dei pavimenti fossero emerse le differenze tra le piastrelle. Però la sentenza impugnata ha eseguito le predette affermazioni -non integrate né spiegate in nessun altro punto della motivazione- omettendo completamente di indicare da quali elementi di causa abbia acquisito le relative informazioni sulla condotta degli acquirenti ZI e dei tecnici di Tema Costruzioni, 15 omettendo qualsiasi riferimento, anche minimo, alle risultanze delle prove orali assunte in causa, senza esprimere in alcun punto neppure il concetto che i fatti descritti fossero stati acquisiti in causa perché non contestati o ammessi. Seppure si debba ritenere, in base al contenuto della sentenza come sopra già esposto, che la Corte possa avere tratto le informazioni esposte dal contenuto degli scritti difensivi dei consorti ZI come riportato da NAgroup, si esclude che si rimanga nell’ambito della valutazione delle risultanze istruttorie rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità; ciò in quanto a pag. 3, in fondo e all’inizio di pag. 4 della sentenza vi è il riferimento al contenuto degli scritti difensivi dei consorti ZI svolto dall’appellante NAgroup, ma eseguito con esclusivo riguardo alla questione della tardività della denuncia dei vizi e comunque senza alcun riferimento alle dichiarazioni dei testimoni, alle dichiarazioni rese nell’interrogatorio formale dai consorti ZI e ai risultati della consulenza tecnica d’ufficio. Invece, le dichiarazioni dei testimoni e quelle rese nell’interrogatorio libero sono specificamente richiamate dalla ricorrente principale al fine di dimostrarne l’avvenuto travisamento, in quanto effettivamente né dalle dichiarazioni dei testimoni né dalle dichiarazioni rese in risposta all’interrogatorio formale possono essere tratte le informazioni utilizzate dalla Corte d’appello ai fini della decisione. Si verte in ipotesi di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, perché la Corte d’appello ha fondato la responsabilità di Tema Costruzioni incaricata della posa del pavimento sul fatto che le difformità delle piastrelle le fossero state fatte notare dai committenti e fossero visibili nel corso della posa;
quindi, se la Corte d’appello avesse considerato -secondo la tesi della ricorrente- che dalle testimonianze risultava che i consorti ZI non avevano contestato alcunché ai posatori e le differenze di tonalità delle piastrelle erano emerse solo dopo la pulizia dei 16 pavimenti, nonché avesse considerato che i consorti ZI nel rendere l’interrogatorio formale non avevano riconosciuto di avere contestato le difformità ai posatori, avrebbe dovuto esaminare tali diversi fatti al fine di valutare la responsabilità della società incaricata della posa del pavimento. Non può neppure ritenersi che quei fatti che la sentenza ha dato erroneamente per acquisiti in causa non fossero rilevanti al fine dell’accertamento della responsabilità di Tema Costruzioni. Infatti, è vero che la sentenza ha individuato (pag. 10 all’inizio) la responsabilità di Tema anche nel fatto che nelle scatole erano indicate le differenti denominazioni delle piastrelle e la differenza di tipologia era percepibile alla vista delle piastrelle;
però, non si tratta di elemento che la sentenza abbia individuato e ritenuto sufficiente a fondare la responsabilità di Tema, così da degradare a elementi irrilevanti e superflui quelli precedentemente esaminati. La sentenza, dopo avere considerato che le scatole delle piastrelle contenevano le diverse denominazioni, ulteriormente ha svolto affermazioni riferite al fatto che la disomogeneità era visibile e percepibile durante il montaggio, a differenza di quanto ritenuto dal consulente d’ufficio, perché i consorti ZI l’avevano notata ed evidenziata dai tecnici di Tema;
in questo modo la sentenza nuovamente ha dimostrato di avere fondato la decisione su una ricostruzione fattuale eseguita omettendo o travisando il contenuto delle testimonianze e dell’interrogatorio formale. 15.L’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale impone la cassazione della sentenza impugnata, in quanto è necessario che la Corte d’appello in sede di rinvio proceda a nuovo accertamento dei fatti relativi alla responsabilità di Tema Costruzioni epurato dai travisamenti che sussistono nella sentenza impugnata. 17 16.A questo punto devono essere esaminati il terzo motivo di ricorso della società UR e i due motivi di ricorso della società NAgroup unitariamente, in quanto aventi a oggetto l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’eccezione riferita alla condotta degli acquirenti ZI, qualificata dalla sentenza come proposta ex art. 1227 co.2 c.c. In primo luogo, si deve escludere che la notazione, in sé corretta, pure contenuta nella sentenza e riferita al fatto che i consorti ZI non erano tecnici e si erano affidati a persone competenti per l’esecuzione dei lavori, sia indice del fatto che la sentenza abbia esaminato e rigettato nel merito l’eccezione. Ciò in quanto, nell’eseguire questa notazione (pag. 9 in alto) la sentenza ha fatto riferimento solo al dato che la società UR non avesse dato la prova che i ZI avrebbero potuto evitare i danni con l’ordinaria diligenza, senza considerare che l’eccezione era stata proposta anche da NAgroup e perciò senza fare riferimento alla prova eventualmente fornita da tale società sul punto. Quindi si deve dichiarare, in accoglimento per quanto di ragione dei motivi, che erroneamente la sentenza ha dichiarato che la deduzione relativa al concorso di colpa degli acquirenti integrasse eccezione ex art. 1227 co.2 cod. civ.. E’ acquisito il principio secondo il quale, in tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento configura l’ipotesi di cui all’art. 1227 co.1 cod. civ. e va distinta da quella di cui all’art. 1227 co.2 cod. civ., riguardante il contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione;
l’ipotesi di cui al primo comma -a differenza di quella di cui al secondo comma- non integra un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d’ufficio dal giudice, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali 18 sia ricavabile sul piano causale la colpa concorrente dello stesso creditore (Cass. Sez. 3 6-7-2006 n. 15382 Rv. 593565-01, Cass. Sez. 3 25-5-2010 n. 12714 Rv. 613017, Cass. Sez. 6-3 15-2-2023 n. 4770 Rv. 666764-01). Ne consegue che il giudice del rinvio, procedendo all’accertamento di fatto richiesto dall’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale, provvederà anche a esaminare la questione posta ex art. 1227 co.1 cod. civ. 17.L’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale comporta che gli altri motivi di ricorso principale siano assorbiti. Il secondo motivo è assorbito in quanto il giudice del rinvio, procedendo all’accertamento dei fatti sulle base delle risultanze probatorie, verificherà anche se sussistano dichiarazioni di valore confessorio. Il quarto motivo di ricorso è assorbito, in quanto la valutazione della responsabilità della società appaltatrice richiede l’accertamento dei fatti che è demandato al giudice del rinvio. Ugualmente è assorbito il quinto motivo, relativo solo al riparto delle spese del secondo grado di giudizio, che il giudice del rinvio dovrà eseguire all’esito e sulla base della nuova decisione. 17.1.L’accoglimento del terzo motivo di ricorso principale comporta che siano assorbiti anche i primi due motivi di ricorso incidentale di UR s.r.l. Il primo motivo è assorbito in quanto, censurando la condanna in solido di UR e Tema nei confronti dei consorti ZI, necessariamente richiede anche l’accertamento della condotta e della responsabilità di Tema Costruzioni oggetto del motivo di ricorso principale accolto. Analogamente è assorbito il secondo motivo, che censura la statuizione sul riparto di responsabilità nel rapporto tra UR e la società NAgroup;
la decisione anche su tale questione richiede l’accertamento della condotta di tutti i soggetti coinvolti nella 19 fornitura, seppure siano distinti i rapporti di vendita a catena e di appalto come accertati dal giudice di merito con pronuncia non censurata. 18.In conclusione, per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che deciderà facendo applicazione dei principi esposti e attendendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso principale;
accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale di UR s.r.l. e il ricorso incidentale di NAgroup s.p.a. per quanto in motivazione;
rigetta il primo motivo di ricorso principale, assorbiti il secondo, quarto e quinto motivo di ricorso principale, il primo e secondo motivo di ricorso incidentale di UR s.r.l.; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione