TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 4669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4669 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5433 del Registro degli affari contenziosi civili per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 17.02.2025 da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Nola, Parte_1 C.F._1 via Monsignor Amilcare Boccio n. 30, presso lo Studio dell'avv. Stefania Castaldi, la quale lo rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente in contraddittorio con
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Venezia
In punto: Mutamento di sesso
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Accogliere il presente atto introduttivo, accertando l'intervenuta oggettiva transizione di genere ai fini del riconoscimento del genere di appartenenza, disponga la rettificazione di attribuzione di sesso ex art.
1 legge 164/1982 nei confronti di nato il [...] in [...], residente in [...] int. 4, C.F: da maschile a femminile, attribuendo all'istante il C.F._1 nome di " ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di Venezia di apporre la rettificazione del Parte_1 relativo registro e di effettuare tutte le necessarie modifiche”.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha riferito che, sin da piccolo, Parte_1 ha sempre affermato l'esistenza al proprio interno di tratti temperamentali tipici del genere sessuale femminile, ovverosia ad una condizione di profondo disagio connesso alla discordanza tra le caratteristiche anatomiche del sesso maschile ed il proprio vissuto soggettivo di appartenenza al genere sessuale femminile.
Il pregnante desiderio di appartenenza al genere sessuale femminile ha comportato per l'istante una condizione di profondo disagio derivante dalla discordanza tra l'apparenza del proprio corpo ed il proprio vissuto di appartenenza all'altro sesso, a cospetto dei propri dati anagrafici e il doversi presentare in società.
Il ricorrente, nel ravvisare un desiderio invincibile di ottenere il riconoscimento anche giuridico dell'appartenenza all'altro sesso, decideva quindi di sottoporsi ad intervento di riassegnazione di genere 12 anni or sono in Ecuador, nello specifico asportazione dei testicoli e pene e ricostruzione della vulva e della vagina con tratto discendente colon.
Lo stesso si era sottoposto, altresì, ad interventi di chirurgia plastica di liposuzione e di mastoplastica addittiva, come da certificato medico versato in atti del 12/02/2025.
L'essersi sottoposto ad un intervento chirurgico di riassegnazione di genere comprovava, all'evidenza, una irreversibilità della scelta, ovvero nella consolidata acquisizione del carattere femminile da un lato e dell'adeguamento fisico con trattamento chirurgico dall'altra, avendo già assunto, peraltro, da tempo, terapia ormonale di assunzione di estrogeni.
La suddetta rivendicazione era stata sostenuta da sempre da una pressante esigenza quale quella della liberazione da una situazione opprimente che sfociava in un continuo stato di imbarazzo e di disagio nella comunità che nelle relazioni sociali.
Ad oggi il descritto disagio continuava ravvisarsi allorquando, ogni qual volta si presenta in società,
è costretto a doversi annunziare con un nome maschile “ certamente non rapportato Parte_1 alla sua figura, ovvero la fisicità di una donna, sia per i tratti somatici assunti, per l'abbigliamento tipicamente femminile indossato che sfocia molto spesso in episodi che generano occasioni di ambiguità e di curiosità da parte delle altre persone.
Latente era il desiderio di modificazione dei propri dati anagrafici successivo all'intervento di riattribuzione dei propri caratteri sessuali ovvero che si ravvisa nella scelta del proprio nome in quello femminile di , tenuto conto che l'istante ha già raggiunto nel suo percorso un Parte_1 equilibrio psico - fisico dovuto sia alle cure mediche- chirurgiche che psicoterapeutiche, tenuto
2 conto che vive, ed è socialmente riconosciuta, come donna e con il nome di già nel Parte_1 contesto sociale e lavorativo da moltissimo tempo.
Ha, quindi, richiamato la sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale, in forza della quale l'Organo Giudiziario dovrà accertare l'intervenuta oggettiva transizione di identità di genere, quale condizione necessaria per il Tribunale al fine dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso e di rettifica dei dati anagrafici, richiedendo al Comune di residenza la variazione della scheda anagrafica del cittadino italiano nato all'Estero, rendendo così possibile l'aggiornamento della carta d'identità italiana con il nome e il genere anagrafico, così permettendo al cittadino italiano nato all'estero regolarmente residente e soggiornante in Italia di avere un documento italiano corrispondete alla propria identità di genere.
Alla luce di quanto sopra, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Il P. M. è intervenuto in giudizio ma non ha preso conclusioni.
***
Il Giudice delegato, all'udienza fissata, ha proceduto all'audizione del ricorrente e, all'esito, ha rimesso la causa in decisione ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione già versata in atti.
***
La domanda attorea è fondata e merita integrale accoglimento.
All'udienza del 01.07.2025 la parte ricorrente è stata sentita dal giudice delegato, confermando la propria storia e gli interventi chirurgici cui si è già sottoposto anni fa, ribadendo che l'odierno ricorso è nato dalla necessità di evitare stupore ed imbarazzi allorquando deve presentarsi con nome maschile.
Alla stessa udienza si è dato atto che la parte ricorrente si presenta nell'aspetto, nell'atteggiamento e nell'abbigliamento come persona di sesso femminile e che nulla lascia suppore che si tratti di persona di sesso maschile.
La certificazione medica in atti comprova poi che il ricorrente si è effettivamente sottoposto a
“ricostruzione plastica vulva, ricostruzione vagina con tratto sigma colon discendente, asportati testicoli, non residui organi genitali maschili, asportata prostata, non e pene, ricostruzione vagina ottimale …”, “ mastoplastica 3 anni fa …”.
***
In diritto merita ricordare che l'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) prevede che “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
3 La disposizione in esame costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU).
Come rilevato già dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o i fattori dominanti [...] La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
Tale portata generale e fortemente innovativa dell'intervento legislativo in esame emerge anche dalla formulazione letterale dell'art. 1, il quale stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle “intervenute modificazioni dei caratteri sessuali”.
Viene, quindi, lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalità attraverso le quali realizzarle.
L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comporta-mentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere.
Invero, recenti pronunce della Corte di cassazione e della Corte Costituzionale hanno chiarito che l'intervento chirurgico volto alla modificazione dei caratteri sessuali primari dell'individuo non è da ritenersi prodromico, e dunque necessario, rispetto alla modificazione degli atti anagrafici.
In particolare, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138/2015, ha confermato che, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della
CEDU, dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nonché del successivo articolo 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari.
4 Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo.
Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona.
Ancora più recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 ha ribadito che “il ricorso alla modificazione dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza tra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
Perciò, ai fini della rettificazione dell'attribuzione del sesso, l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali è reso necessario dal solo fine di assicurare alla persona stabile equilibrio psicofisico, stante l'atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali determinanti il sesso anatomico, in contrasto con l'identità sessuale espressa dalla persona.
Ciò premesso in linea generale, nel caso di specie, l'odierno ricorrente non solo si è già sottoposto all'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali già anni fa, ma anche in udienza ha dimostrato modi femminili già evidentemente affermati e vissuti sul piano sociale.
Vanno pertanto accolte sia la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni atto dello stato civile sia quella di variazione del prenome.
Ed invero, pur in assenza di una apposita previsione normativa nel corpus della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nella individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che all'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione.
Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da considerazioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'unico atto di stato civile elementi che possano dar luogo ad un'equivoca
5 e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente maschile (in questo caso in un soggetto di sesso femminile. Parte_1
La rettificazione dell'atto di stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria allo spirito della legge del 1982.
Un argomento letterale a conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione, nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legata alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, che tutti i nuovi dati debbano essere disposti dal
Giudice che procede.
In definitiva, deve disporsi che ad venga attribuito non solo il nuovo sesso, ma Parte_1 anche il nuovo prenome, indicato in “ , con le conseguenti variazioni. Parte_1
Secondo la previsione di cui all'art. 31 D.Lvo n. 150/11 l'ordine di rettificazione va dato all'ufficiale di stato civile Comune di Marcon, ove è stato trascritto l'atto di nascita del ricorrente.
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, in difetto di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
- attribuisce a , nato il [...] in [...], il sesso femminile ed il Parte_1 nome di;
Parte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcon (VE) di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento / la correzione / la sostituzione dell'atto di nascita, trascritto al N. 26 parte II serie B - anno 2008 - Comune di MARCON (VE) nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto e inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di
“ sia rettificato, letto e inteso il prenome di “ ed il nome sia perciò Parte_1 Parte_1 rettificato, letto e inteso in “ ”; Parte_1
- dispone che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome
“ ed il nome completo sia pertanto “ ”; Parte_1 Parte_1
- per l'effetto, dispone che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza, Prefettura,
Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, procedano con l'annotazione della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo
6 onde consentire rettificazione/adeguamento /correzione/sostituzione di tutti i Parte_1 documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- nulla per le spese legali.
Così deciso in data 17 luglio 2025 nella Camera di consiglio della seconda sezione del Tribunale di
Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Tania Vettore
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
7