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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/05/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1644/2017 R. Gen. Aff. Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1644/2017 R.G. del Tribunale di Lagonegro avente ad oggetto: risarcimento da danni (art. 2051 c.c.)
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente alla contrada Rosa, rappresentata e difesa in forza di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Serena Ricciardone presso il cui studio, in Lagonegro
(Pz), al viale Colombo n. 15, è elettivamente domiciliato
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-temporee, rappresentata e difesa, in esecuzione di Determina
DirigenIAle n. 112 del 19.01.2018, dall'avv. Antonio Rosario Trocino giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Stigliano (MT) alla via Fontana n. 50
CONVENUTA
NONCHE'
(P.I. , con sede in Milano, alla via Controparte_2 P.IVA_2
Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore dott. , Controparte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di chiamata in causa del terzo, dall'avv. Mariangela Rao ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Walter Viceconte in Matera al vico XX Settembre n. 25
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE' (P.I. ), con sede in Nucetto (Cn) alla via Nazionale n. CP_4 P.IVA_3
107, in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa, CP_5
in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione dagli avv.ti Carlo Boursier
Niutta e Carlo Boursier Niutta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Gaetana Petraglia in Vallo della Lucania (Sa) alla strada Garibaldi n. 25/d
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 17.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Lagonegro per l'udienza del 26.03.2018, la CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. Dichiarare il personale
[...]
alle dipendenze della , addetto alla cura e alla manutenzione del Controparte_1
predetto tratto stradale, unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto: B. Condannare la , in persona del legale pro- Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni fisici patiti dalla sig.ra in occasione Parte_1
del sinistro per cui è causa, nella somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio attraverso C.T.U. medico legale di cui se ne invoca la nomina sin da questo momento, e sul tutto andranno considerati sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che gli interessi, come per legge, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
C. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre
IVA e CNAP come per legge e rimborso forfettario delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore in quanto antistatario”.
L'attrice assumeva che in data 22.04.2016, intorno alle 21.00 circa, mentre transitava a piedi lungo la Sp n. 144, cat. B, giunta in agro di Lauria, località della Rosa, altezza civico n. 438, inciampava in una profonda buca presente sulla sede stradale, non segnalata e non visibile, e nulla poteva fare per evitarla, rovinando a terra;
che in conseguenza di ciò, subiva danni fisici tanto da ricorrere alle cure dei sanitari presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lagonegro (Pz), ove le veniva diagnosticato
“frattura intrarticolare del radio distale”; che in data 23.04.2016 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica presso il P.O. di Lagonegro (Pz), ove le diagnosticavano
“frattura iuxta ed intrarticolare di radio sx” con prognosi di trenta giorni di riposo e cure s.c.; che il 13.05.2016 si sottoponeva a nuova visita specialistica presso il medesimo nosocomio e sottoposta a trattamento chirurgico di riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con fissazione interna e applicazione di stecca;
che seguivano ulteriori viste specialistiche e il 13.06.2016 si sottoponeva alla rimozione del gesso e fili di kirschner;
che eseguiva svariati cicli di fisiochinesiterapia presso la Pegaso di
Lauria; che in data 29.07.2016 eseguiva visita specialistica presso la casa di cura di Modena con il dott. e seguivano ulteriori cicli di fisiochinesiterapia Pt_2 Per_1
presso la Pegaso di Lauria;
che il 25.10.2016 eseguiva visita specialistica presso AOR
San Carlo di OT con il dott. che in conseguenza del sinistro sosteneva Per_2
spese per un importo di euro 820,00; che le lesioni personali subite all'integrità psico- fisica limitavano la capacità di relazionarsi liberamente con gli altri e cagionavano oltre al danno biologico e patrimoniale anche un danno morale da accertarsi a mezzo di C.T.U.; che non vi era alcuna responsabilità dell'attrice in quanto nulla poteva fare per evitare il sinistro;
che invece la responsabilità era da attribuire in via esclusiva al personale alle dipendenze della Provincia di addetto alla cura e alla CP_1
manutenzione del tratto stradale;
che, nonostante lettera inviata a mezzo raccomandata a/r, la Provincia di OT non corrispondeva nulla a a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni fisici patiti a seguito dell'incidente.
Con comparsa di costituzione con chiamata di terzo in causa depositata il 5.03.2018, si costituiva la , la quale in via preliminare e pregiudiIAle chiedeva CP_1 CP_1
di chiamare in causa la in quanto nel tratto di strada, luogo Controparte_2 dell'incidente, eseguiva lavori di scavo “per la posa di cavi in fibra ottica CP_2 azzeramento divario digitale su strade comunali”, giusta autorizzazione n. 10023 del
19.06.2015 del con l'obbligo di apporre opportuna segnaletica Controparte_6
lungo il tratto stradale;
nel merito contestava la domanda e deduceva che si trattava di centro abitato e la zona era illuminata e gli scavi della erano visibili;
che la CP_2
responsabilità del sinistro era da ascrivere alla condotta imprudente e imperita della anche in considerazione del fatto che l'incidente avveniva nelle vicinanze Pt_1 dell'abitazione dell'attrice la quale, molto probabilmente, conosceva lo stato dei luoghi e l'esecuzione dei lavori da parte della che quanto meno, Controparte_2
in caso di accertamento del nesso di causalità, sussisteva il concorso di colpa dell'attrice; infine, disconosceva la documentazione sanitaria prodotta in copia non conforme all'originale opponendosi alla CTU, ai fini del quantum, in quanto poteva essere ammessa solo a seguito dell'assolvimento dell'onere della prova dell'attrice.
Su tali premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1-in via pregiudiIAle: autorizzare la chiamata in causa del terzo, , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano – 20123 – Via
Gaetano Negri, 1, e, per l'effetto, differire la prima Udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 106 e 269 Cpc, al fine di consentire alla Provincia di la citazione CP_1
di , in persona del legale rappresentante p.t. nel rispetto dei Controparte_2 termini di cui all'art. 163 bis Cpc, poiché pretende di essere garantita e manlevata da
;
2- ritenere e dichiarare , in persona del legale Controparte_2 Controparte_2
rappresentante p.t. unico responsabile del sinistro per cui è causa per non avere adottato le misure idonee a scongiurare pericoli per gli utenti della strada e per non avere apposto idonea segnaletica indicante la presenza di scavi e buche;
3 – ritenere
e dichiarare, in ogni caso, che l'Ente deducente non è legittimato passivamente e, per lo effetto, rigettare la domanda;
4- ritenere e dichiarare, in ogni caso, che la domanda è inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, per lo effetto, rigettarla;
5- in subordine, ritenere e dichiarare che ha concorso nella causazione Parte_1 del sinistro;
6- con condanna, in ogni caso, dell'attrice e di , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido, delle spese e competenze di lite, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
Difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa, depositata il
28.09.2018 si costituiva la la quale, in via preliminare, chiedeva Controparte_2 di chiamare in causa la avendo appaltato a quest'ultima i lavori per la CP_4
realizzazione di nuove infrastrutture per la banda ultralarga nella Regione Basilicata, inclusa la località Rosa del Comune di Lauria (Pz), ivi comprese le opere di scavo con obbligo della di provvedere al ripristino della pavimentazione stradale;
CP_4
che quindi alcuna responsabilità poteva ascriversi alla committente Controparte_2 essendo estranea ai fatti di causa;
nel merito deduceva l'infondatezza della
[...] domanda sia per l'an e sia per il quantum; che l'atto di citazione era carente nella descrizione dei fatti e nella relazione causale;
che l'incidente era da ascrivere alla condotta disattenta e imprudente dell'attrice anche in considerazione delle circostanze in cui esso era accaduto e cioè le condizioni di visibilità era buone perché avveniva nella prima serata di primavera, la strada era illuminata dai lampioni pubblici e si verificava in prossimità dell'abitazione dell'attrice, sita in c/da Rosa di Lauria;
inoltre, l'attrice non precisava il punto dove si trovava la buca e nulla deduceva in ordine alle circostanze che non rendevano visibile e irregolare il manto stradale;
infine, contestava sia il danno patrimoniale relative alle spese in quanto non vi era prova della loro riconducibilità all'evento, sia il danno non patrimoniale rimesso alla c.t.u.; infine, contestava la chiamata in causa della in quanto la Controparte_2
di OT ometteva di provare sia che la buca era rimasta sulla strada a CP_1 seguito dell'ultimazione dei lavori per la collocazione della fibra ottica, sia che i lavori erano stati realizzati dalla ed eseguiti nel periodo in cui si Controparte_2
sarebbe verificato il sinistro, il comportamento colpevole della e Controparte_2 il nesso causale tra il predetto comportamento e l'incidente oggetto del presente giudizio;
che, invece, i lavori venivano eseguiti dalla con inizio il CP_4
20.07.2015 e fine il 28.08.2015, mentre l'incidente avveniva il 22.04.2016 e cioè
l'anno successivo.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., differire la data della prima udienza allo scopo di consentire all'esponente, nel rispetto dei termini, la chiamata in causa della società
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro- CP_4 P.IVA_3
tempore, con sede legale in 12070 – Nucetto (CN), Via Nazionale n. 107; in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte dalla signora nei confronti della Provincia di OT e per essa nei Parte_1
confronti della terza chiamata, e, per l'effetto - respingere e/o ritenere assorbite le domande svolte nei confronti della terza chiamata in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare infondata e carente di prova la domanda di garanIA svolta dalla Provincia di nei confronti della terza chiamata;
in via CP_1
subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondate le domande attoree: - dichiarare infondata o comunque rigettare la domanda di garanIA avanzata nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa e CP_2 CP_2
per quelli che saranno meglio dedotti e precisati nei concedendi termini;
- condannare la società a: A) mallevare e tenere indenne CP_4 Controparte_2
da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche parIAle,
[...]
di qualsivoglia domanda proposta avverso medesima e/o Controparte_2
condannare in via diretta la società a risarcire i danni lamentati CP_4 dall'attrice; B) risarcire a ogni e qualsivoglia somma che la Controparte_2 stessa sarà costretta a pagare a chicchessia in forza dell'emananda sentenza. in via di ulteriore subordine: - accertare e dichiarare il concorso delle altre parti processuali nel determinismo dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dalla Controparte_2 secondo la gravità dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne
[...]
sono derivate;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, incluso rimborso forfettario del 15%”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.03.2019, si costituiva CP_4 la quale deduceva l'estraneità ai fatti di causa in quanto, al momento del
[...]
sinistro, i lavori per la banda larga risultavano ultimati e il tratto stradale era tornato nella disponibilità della Provincia di che infatti, in data 29.03.2016, veniva CP_1
rilasciato dal direttore dei lavori arch. certificato di regolare Per_3 Parte_3 esecuzione dei lavori con il quale gli enti interessati prendevano atto dell'ultimazione dei lavori e della regolare esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali e nulla veniva contestato in relazione al rilascio del cantiere, tanto meno successivamente la o la Regione segnalavano lamentele;
che unico CP_1 responsabile dell'evento dannoso era la , proprietario e custode Controparte_1 del tratto di strada;
che, a ogni modo, la domanda dell'attrice era del tutto infondata perché carente di prova in ordine alla caduta, al luogo esatto e priva di relazione di intervento della PoliIA Locale;
che non può escludersi la responsabilità esclusiva dell'attrice, o quanto meno la concorrente responsabilità, nella causazione del sinistro avvenuta, tra l'altro, nelle vicinanze della sua abitazione.
Tanto premesso chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea nei confronti di
per i motivi esposti in narrativa;
-in via subordinata, accertare e CP_4 dichiarare l'infondatezza della domanda attorea nei confronti della CP_1
e per essa nei confronti della società terza chiamata e, per l'effetto:
[...]
1)respingere e/o ritenere assorbite le domande svolte nei confronti della terza chiamata in quanto infondate in fatto e diritto. Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9.04.2019 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria n. 1 ex art.183 comma VI c.p.c., depositata il 9.05.2019, Controparte_2 precisava le conclusioni nel seguente modo: “in via principale, nel merito:
[...]
accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte dalla signora Pt_1
nei confronti della Provincia di OT e per essa nei confronti della terza
[...] chiamata, e, per l'effetto - respingere e/o ritenere assorbite le domande svolte nei confronti della terza chiamata in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare infondata e carente di prova la domanda di garanIA svolta dalla
Provincia di nei confronti della terza chiamata;
in via subordinata: nella CP_1
denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondate le domande attoree: - dichiarare infondata o comunque rigettare la domanda di garanIA avanzata nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa e per quelli che saranno Controparte_2
meglio dedotti e precisati nei concedendi termini - condannare la società CP_4
a: A) mallevare e tenere indenne da qualsiasi
[...] Controparte_2 conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche parIAle, di qualsivoglia domanda proposta avverso medesima e/o condannare in via Controparte_2 diretta la società a risarcire i danni lamentati dall'attrice; B) risarcire a CP_4
ogni e qualsivoglia somma che la stessa sarà costretta a pagare Controparte_2
a chicchessia in forza dell'emananda sentenza. in via di ulteriore subordine: - accertare e dichiarare il concorso delle altre parti processuali nel determinismo dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dalla secondo la Controparte_2 gravità dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, incluso rimborso forfettario del 15%”.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale e c.t.u. medico legale.
All'udienza del 17.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionale e di giorni venti per il deposito di memorie di repliche.
2. La fattispecie giuridica in esame deve essere sussunta in quella regolata ex art. 2051
c.c..
Va osservato che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità ormai da tempo, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, la responsabilità della p.a. va esattamente inquadrata nella norma di cui all'art. 2051 c.c., essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 7763/2007; Cass. n. 2308/2007). Più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o
l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.” (Cass. n. 15761/2016; in senso conforme Cass. n. n. 8995/2013).
In ordine all'esatto inquadramento dell'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma in questione un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto il profilo del comportamento colposo del responsabile non è in alcun modo - nemmeno in via presuntiva - richiesto dalla struttura normativa, essendo il solo limite previsto nell'articolo in esame l'esistenza del caso fortuito, nozione questa che non inerisce all'assenza di colpa ma si identifica in quell'elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulta idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
Il riconoscimento della natura oggettiva alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non esime naturalmente il danneggiato dal provare tutti gli altri elementi dell'illecito aquiliano, operando la norma in questione come fattispecie speciale solo in punto di elemento soggettivo ma non derogando altresì agli altri elementi strutturali della fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. e tutto ciò, ovviamente, sempre che sussista il rapporto di custodia tra danneggiante e cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima.
In particolare, dal punto di vista probatorio, la Suprema Corte ha affermato che il danneggiato “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode
…” (Cass. n. 11082/2016). Inoltre “nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale)” il danneggiato deve dimostrare, altresì, “che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11023/2018).
Dal canto suo, il danneggiante, convenuto in giudizio, per liberarsi dalla responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito e quindi l'esistenza di un fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cass. n.
13005/2016; Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Il caso fortuito è rappresentato da un fattore causale esterno, che genera un evento del tutto imprevedibile rispetto all'“id quod plerumque accidit” ed è quindi idoneo a spezzare il nesso di causalità presupposto dall'art. 2051 c.c., per il quale è prevista una presunzione di responsabilità in capo al custode.
Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta della vittima che tuttavia assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. Ord. n. 456/2021), ovverossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 10 o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sent. 4035/2021).
3. Orbene, passando a esaminare la domanda attrice proposta nei confronti della deve ritenersi che sussista pacificamente il rapporto di custodia Controparte_1 tra il luogo ove è avvenuto il sinistro oggetto di causa e la Controparte_1
trattandosi di strada provinciale (SP n. 144 CAT. B della Rosa).
Risulta, inoltre, sufficientemente provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso occorso a . Parte_1
Parte attrice, invero, ha provato che nelle circostanze di spazio e di tempo indicate nell'atto di citazione inciampava in una buca a ridosso di un chiusino, non segnalata e non visibile presente sulla SP n. 144, alla contrada Rosa in agro di Lauria (Pz).
Ciò ha trovato riscontro nelle puntuali dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. All'udienza Testimone_2
del 28.09.2020 è stato sentito , terzo estraneo rispetto alle parti, il Testimone_1 quale ha dichiarato: “sul capo 1 e 2 Si ricordo che io stavo tornando da casa di mio figlio a piedi, verso le 21 di sera, non ricordo con precisione, e stavo facendo una passeggiata. In tale occasione ho visto la sig.ra al bivio fra una stradina che va Pt_1
verso la casa della e la SP 144, che dopo aver parcheggiato la macchina Pt_1
scendeva da questa e dopo un paio di metri cadeva a terra. Io ero circa a 6-7 metri dal lato opposto della strada. La andava verso e io andavo nella Pt_1 Pt_4
stessa direzione ma sul lato opposto. La sig.ra è caduta a causa di un chiusino sito sul suo lato della strada. Quando è caduta io mi sono avvicinato a lei e ho notato che
c'erano delle crepature a lato del chiusino. Specifico che c'erano delle incavature attorno al chiusino. Specifico che è caduta sbattendo con il braccio sinistro per terra;
Sulla strada c'era illuminazione ci sono dei pali distanti circa 100 mt e dove era caduta la signora era esattamente a metà tra i due pali;
sul capo n. 6) La signora è caduta a circa un km da casa sua. Tanto so perché conosco la abitando nella Pt_1
stessa zona e ci incontriamo spesso;
sul capo n. 7) Quando è caduta mi sono avvicinato e la si lamentava per il braccio e il ginocchio sinistro. Abbiamo Pt_1
chiamato il marito e dopo che è arrivato sono andati al pronto soccorso di
Lagonegro”; inoltre, ha precisato: “Quella sera c'erano buone condizioni di visibilità, non pioveva e non c'era nebbia. Era comunque sera e per quanto possibile ho visto la signora cadere. Ripeto ero ad una distanza di 6-7 metri”.
All'udienza del 18.05.2021 è stata escussa la quale ha dichiarato: Testimone_3
“sul capo 1) Ricordo che il 22.04.2016 di sera tra le 20 e le 21 se non ricordo male stavo aspettando sulla strada provinciale mia IA , l'ho vista arrivare Persona_4
con la sua macchina e prima di immettersi sulla provinciale è scesa per venirmi incontro. A questo punto l'ho vista inciampare e cadere. Preciso che io ero ad una distanza di 20-30mt da mia IA quando è caduta. Posso dire che le condizioni di visibilità erano buone perché non c'era nebbia e il tempo era buono. Era ancora abbastanza giorno;
sul capo 2) quando sono arrivata sul luogo dove è caduta ho visto che mia IA era caduta su un tombino in pessime condizioni che aveva dei buchi laterali e c'era dislivello rispetto alla sede stradale. Riconosco le foto allegata alla produzione di parte attrice e riconosco il tombino nel quale mia IA è caduta ma non so indicare il punto preciso dello stesso in cui è inciampata. Il tratto di strada in questione è illuminato. Ci sono i lampioni anche se il punto preciso ove mia IA è caduta si trova in uno spazio a metà strada tra due lampioni;
sul capo 6) Il luogo ove mia IA è caduta si trovava più o meno ad un km di distanza dalla sua abitazione.
Preciso che io e mia IA avevamo appuntamento per scambiarci delle cose;
sul capo
7) e 8) preciso che mai IA è caduta sul lato sinistro e lamentava dolore al polso e al ginocchio sinistro. Abbiamo quindi chiamato mio zio che l'ha Persona_5
portata al Pronto Soccorso;
Io in seguito sono andata a trovare mia IA e ho visto che non poteva dedicarsi all'uncinetto la sua passione. Ricordo che ad un matrimonio nell'estate del 2016 mi chiese di allacciarle una collana perché non ci riusciva;
Non ricordo fino a quando mia IA ha avvertito dolore”.
Entrambi i testi, poi, hanno riconosciuto le fotografie raffiguranti nel dettaglio il tombino prodotte dall'attrice (all. n. 3 fasc. parte attrice). In particolare, il teste
[...]
ha riconosciuto la fotografia n. 5, firmata a lato, e ha indicato con segno di Tes_1
penna la frattura del chiusino a causa del quale la è caduta specificando altresì Pt_1
che la signora è caduta in avanti rispetto a tale tombino.
In definitiva il fatto storico e, in particolare, la caduta di a causa della Parte_1
buca posta vicina al tombino sulla strada in località Rosa del Comune di Lauria e le condizioni in cui versava il tratto di strada in questione al momento del sinistro, non certamente buone, sono state confermate dalle dichiarazioni di entrambi i testi
[...]
e , testimoni oculari che hanno assistito in via Testimone_1 Testimone_2 diretta all'incidente per cui è causa.
Del resto, conferma del sinistro si ha anche in forza della produzione documentale offerta da parte attrice, e in particolare del referto e del verbale del Pronto Soccorso
(all. n. 4 prod. attrice) emessi dal Presidio Ospedale il giorno stesso del CP_7
sinistro oggetto di causa.
Tanto precisato, il Tribunale osserva che la OT non ha fornito la CP_1
prova del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. E, invero, il teste , sentito all'udienza del 18.05.2021, nulla ha Testimone_4 riferito sui fatti di causa e ha precisato che “Non siamo stati come PoliIA locale interessati da questi fatti di cui nulla so”, limitandosi a riconoscere la firma apposta sull'autorizzazione del prot. n. 10023 del 19.06.2015 in relazione ai Controparte_6
lavori eseguiti nel tratto di strada (all. n. 5 prod. parte convenuta).
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della CP_1
per i fatti di causa.
[...]
Non può essere accolta la ricostruzione della secondo cui la responsabilità CP_1
per il sinistro sarebbe da individuare in capo alla sul presupposto Controparte_2
che, nella zona indicata come luogo del sinistro, la suddetta società era stata autorizzata in data 19.06.2015 dal Comune di Lauria ad eseguire lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica.
Dalla documentazione in atti si evince innanzitutto che per i suddetti lavori, la cui esecuzione è pacifica, è stata rilasciata in data 29.03.2016, e quindi prima del sinistro per cui è causa (22.04.2016), il Certificato di regolare esecuzione (all. n. 3 prod.
nel quale è riportato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. Inoltre il CP_4
teste arch. direttore dei lavori, sentito sui capitoli di prova Testimone_5 della memoria istruttoria del 6.06.2019 della ha dichiarato: “sul Controparte_2
capo 1) ho rilasciato a tutti gli enti coinvolti ( di Lauria e CP_6 CP_1
) il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall' per le
[...] CP_4
operazioni di infrastruttura della fibra ottica;
sul capo 2) Si se non ricordo male il cantiere veniva chiuso a marzo 2016. Di tanto sono a conoscenza in quanto mi sono occupato come direttore dei lavori dei lavori in questione;
sul capo 3) Non sono a conoscenza di eventuali contestazioni della di OT. Per quanto mi CP_1
riguarda a me non sono arrivate segnalazioni di alcun genere. Non so dire se siano arrivate ad . CP_4
Le contestazioni della nella comparsa conclusionale del CP_1 CP_1
7.04.2025 (pag. 6) e reiterate nella memoria di replica del 28.04.2025 (pag. 11), in ordine all'incapacità a testimoniare dell'arch. sono tardive e Testimone_6
quindi inammissibili non essendo stata eccepita la nullità della testimoniale in sede di escussione del teste e poi all'udienza di precisazione delle conclusioni come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 5643 del
10.04.2012). Deve quindi ritenersi provato sia in forza delle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori sia del certificato di regolare esecuzione, che i lavori cui fa riferimento la
Provincia di erano già stati ultimati alla data del sinistro, erano stati certificati CP_1 come eseguita a regola d'arte e nessuna contestazione era stata sollevata né dal committente né dagli enti proprietari della strada.
Ad ogni modo ciò che appare dirimente è che non vi è motivo di ritenere che i lavori di scavo per la posa in opera di cavi in fibra ottica eseguiti dalla e CP_2 CP_2
dalla stessa appaltati alla possano aver avuto qualche incidenza rispetto CP_4 al sinistro per cui è causa. Non essendovi prova che il tratto stradale fosse all'epoca del sinistro in custodia a soggetti diversi dall'ente proprietario, dalle stesse fotografie prodotte da parte attrice e riconosciute dai testi si evince che l'attrice è caduta in un tratto lesionato della strada a lato di un chiusino che versava in evidenti condizioni di degrado e carente manutenzione. Non vi sono elementi nemmeno in via astratta per poter ipotizzare che tale danneggiamento della strada possa essere riconducibile ai lavori per la posa per la posa dei cavi in fibra ottica.
Ne discende, dunque, che alcuna responsabilità può ascriversi alla Controparte_2
nella causazione del sinistro per cui è causa.
[...]
La domanda nei confronti della va quindi rigettata. Controparte_2
Il rigetto della domanda nei confronti della comporta Controparte_2
l'assorbimento della domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti della terza chiamata Controparte_4
4. Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene che sussistano fondati elementi che indicano un concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c..
Dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice nonché dalle dichiarazioni dei testi si evince che la buca causa del sinistro si trovava al centro della strada e in prossimità di un tombino. Tale buca costituiva certamente una situazione di pericolo per i passanti che devono poter confidare nel centro urbano di una città nella regolare conformazione della sede stradale adibita al loro passaggio;
tuttavia dal momento che,
l'incidente è avvenuto in una zona illuminata dai lampioni, in buone condizioni di visibilità e di tempo, in prossimità dell'abitazione dell'attrice (cfr dichiarazioni del teste , escussa all'udienza del 19.05.2021), in una zona quindi alla Testimone_3 stessa ben conosciuta, deve ritenersi che l'attrice avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione su dove stesse per poggiare i piedi. Può, quindi, essere affermata la concorrente responsabilità dell'attrice e della proprietaria CP_1 CP_1 della suddetta strada e, come tale, custode della stessa, responsabilità che per ciascuno di essi, in assenza di ulteriori elementi per una più precisa graduazione delle rispettive colpe, si presume eguale.
5. Per quanto riguarda i danni riportati dall'attrice in occasione del sinistro va evidenIAto che ella si è recata immediatamente presso il pronto soccorso di
Lagonegro e tanto risulta dal referto del nosocomio del 22.04.2016 dal quale si evince che in seguito al sinistro riportava un “Frattura intrarticolare del radio Parte_1 distale”. Parte attrice, inoltre, ha prodotto altra copiosa documentazione sanitaria comprovante il danno fisico subito.
Tutto ciò posto, all'attrice spetta il ristoro dei danni patiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui
è pervenuto, all'esito dell'indagine, il nominato consulente tecnico dott.
[...]
nella relazione peritale depositata in data 16.07.2024 e integrata il Per_6
24.11.2024.
Il CTU dopo aver analizzato la documentazione sanitaria prodotta da Parte_1
(all.ti nn. 4- 10 prod. fasc. attore), nonché a seguito della visita peritale ha dichiarato che “Sussiste rispondenza tra tutti gli elementi sopraelencati. Della gravità del traumatismo subito fanno fede tutti i dati raccolti con la necessità di trattamento chirurgico incruento, di lunghe cure specialistiche e la persistenza dopo lungo lasso di tempo della sintomatologia dolorosa e funzionale obiettivata all'esame clinico. Esiste nesso di causalità per le concordanze tra modalità dell'incidente e lesioni riportate” e quindi ha confermato la diagnosi e nello specifico ha dichiarato che è Parte_1 affetta da “ESITI ANATOMO-FUNZIONALI E ALGICI DI FRATTURA
SCOMPOSTA DELL'EPIFISI DISTALE DEL RADIO A SINISTRA”; in particolare, il c.t.u. ha accertato che in occasione dell'infortunio stradale con caduta a terra
“riportava grave trauma all'avambraccio sinistro con frattura dell'epifisi distale del radio” (cfr. pag. 4 rel. per.).
Da tale evento traumatico, all'esito anche delle osservazioni pervenute dal ctp dott.
e delle note critiche della difesa di parte attrice del 3.04.2024, in base Persona_7 al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è scaturita una malattia che ha determinato: “Il periodo d'inabilità temporanea parIAle al tasso medio del 75 % è stato di 53 giorni. Il periodo
d'inabilità temporanea parIAle al tasso medio del 50 % è stato di 58 giorni. Il periodo d'inabilità temporanea parIAle al tasso medio del 25 % è stato di 30 giorni..
Inoltre, gli esiti della lesione traumatica hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto, complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del medesimo consulente tecnico di parte, alla luce dell'età, del sesso, alla conformazione somatica e agli altri eventuali aspetti dello status del danneggiato, ha ritenuto di fissare al 4 % (pag. 7 relazione peritale).
La Provincia di non ha fatto pervenire alcuna osservazione alla relazione CP_1
peritale benché, con ordinanza del 9.10.2024, a seguita delle contestazioni dalla stessa sollevata, le fosse stato assegnato apposito termine.
Per quantificare le voci di danno sopra indicate, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. facendo ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella versione aggiornata. Con queste tabelle, così come nella versione precedente, è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
“standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attrice (anni Parte_1
62) e di una percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro pari al 4%, il danno biologico subito dall'istante, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, può essere liquidato nell'importo complessivo di euro
4.600,00 già rivalutato all'attualità. Parte istante non ha fornito elemento per ricostruire nemmeno in via presuntiva la sussistenza di ulteriori pregiudizi.
Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle del Tribunale di Milano, che prevedono una forbice che va da un minimo di euro 115,00 e un valore massimo ottenuto aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, non si ritengono sussistenti per un margine di aumento personalizzato stante l'assenza di comprovate peculiarità. Ne consegue che tale danno è quantificato, quanto al danno da inabilità temporanea parIAle al 75% di cinquantatré giorni, in euro 4.571,25, quanto al danno da inabilità temporanea parIAle al 50% di cinquantotto giorni, in euro 3.335,00 e, infine, quanto al danno biologico da inabilità temporanea parIAle al 25% di trenta giorni, in euro 862,500 per un totale di euro 8.768,75 a titolo di danno biologico temporaneo. Il CTU ha valutato come congrue le spese sanitarie per l'importo di euro 784,28.
Il danno non patrimoniale patito da ammonta pertanto a complessivi Parte_1
euro 14.153,03
La Provincia di OT deve essere quindi condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 7.076,51 (=euro 14.153,03/2) a titolo Parte_1
di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni il convenuto dovrà corrispondere all'istante, gli interessi al tasso legale iniIAlmente calcolati sull'importo di euro 5.809,94 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al
22.04.2016, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 22.04.2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Restano assorbite le ulteriori domande e questioni.
5. Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e la e tra questa e la CP_1 [...]
seguono la soccombenza e in parte il principio di causalità e sono liquidate CP_2
d'ufficio in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato, tenuto conto del valore della domanda, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
Le spese della CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della in base al principio della Controparte_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva la domanda di parte attrice nei confronti della e - per Controparte_1
l'effetto – accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP_1
per il sinistro per cui è causa - condanna la in
[...] Controparte_1
persona del Presidente l.r.p.t. al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 7.076,51, oltre interessi al tasso legale iniIAlmente calcolati sull'importo di euro 5.809,94 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
22.04.2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• rigetta la domanda nei confronti della Controparte_2 • dichiara assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della
CP_4
• condanna la , in persona del Presidente e l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi euro 5.633,53 di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 556,53 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
• condanna la , in persona del Presidente e l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla che Controparte_2
liquida in complessivi euro 5.633,53 di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %,
IVA e CPA come per legge;
• condanna la , in persona del Presidente e l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla che liquida CP_4
in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico della le spese di CTU Controparte_1
come liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Lagonegro il 26.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
In composizione monocratica ed in persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1644/2017 R.G. del Tribunale di Lagonegro avente ad oggetto: risarcimento da danni (art. 2051 c.c.)
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente alla contrada Rosa, rappresentata e difesa in forza di mandato a margine dell'atto di citazione dall'avv. Serena Ricciardone presso il cui studio, in Lagonegro
(Pz), al viale Colombo n. 15, è elettivamente domiciliato
ATTRICE
E
(P.I. ), in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-temporee, rappresentata e difesa, in esecuzione di Determina
DirigenIAle n. 112 del 19.01.2018, dall'avv. Antonio Rosario Trocino giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Stigliano (MT) alla via Fontana n. 50
CONVENUTA
NONCHE'
(P.I. , con sede in Milano, alla via Controparte_2 P.IVA_2
Gaetano Negri n. 1, in persona del procuratore dott. , Controparte_3 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di chiamata in causa del terzo, dall'avv. Mariangela Rao ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Walter Viceconte in Matera al vico XX Settembre n. 25
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
NONCHE' (P.I. ), con sede in Nucetto (Cn) alla via Nazionale n. CP_4 P.IVA_3
107, in persona del procuratore speciale dott.ssa rappresentata e difesa, CP_5
in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione dagli avv.ti Carlo Boursier
Niutta e Carlo Boursier Niutta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Gaetana Petraglia in Vallo della Lucania (Sa) alla strada Garibaldi n. 25/d
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Conclusioni: come da atti e verbale di udienza del 17.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi al Tribunale di Lagonegro per l'udienza del 26.03.2018, la CP_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A. Dichiarare il personale
[...]
alle dipendenze della , addetto alla cura e alla manutenzione del Controparte_1
predetto tratto stradale, unico ed esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa e, per l'effetto: B. Condannare la , in persona del legale pro- Controparte_1
tempore, al risarcimento dei danni fisici patiti dalla sig.ra in occasione Parte_1
del sinistro per cui è causa, nella somma che sarà accertata e quantificata nel corso del giudizio attraverso C.T.U. medico legale di cui se ne invoca la nomina sin da questo momento, e sul tutto andranno considerati sia la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT che gli interessi, come per legge, dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo;
C. Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre
IVA e CNAP come per legge e rimborso forfettario delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto difensore in quanto antistatario”.
L'attrice assumeva che in data 22.04.2016, intorno alle 21.00 circa, mentre transitava a piedi lungo la Sp n. 144, cat. B, giunta in agro di Lauria, località della Rosa, altezza civico n. 438, inciampava in una profonda buca presente sulla sede stradale, non segnalata e non visibile, e nulla poteva fare per evitarla, rovinando a terra;
che in conseguenza di ciò, subiva danni fisici tanto da ricorrere alle cure dei sanitari presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lagonegro (Pz), ove le veniva diagnosticato
“frattura intrarticolare del radio distale”; che in data 23.04.2016 si sottoponeva a visita specialistica ortopedica presso il P.O. di Lagonegro (Pz), ove le diagnosticavano
“frattura iuxta ed intrarticolare di radio sx” con prognosi di trenta giorni di riposo e cure s.c.; che il 13.05.2016 si sottoponeva a nuova visita specialistica presso il medesimo nosocomio e sottoposta a trattamento chirurgico di riduzione incruenta di frattura di radio e ulna, con fissazione interna e applicazione di stecca;
che seguivano ulteriori viste specialistiche e il 13.06.2016 si sottoponeva alla rimozione del gesso e fili di kirschner;
che eseguiva svariati cicli di fisiochinesiterapia presso la Pegaso di
Lauria; che in data 29.07.2016 eseguiva visita specialistica presso la casa di cura di Modena con il dott. e seguivano ulteriori cicli di fisiochinesiterapia Pt_2 Per_1
presso la Pegaso di Lauria;
che il 25.10.2016 eseguiva visita specialistica presso AOR
San Carlo di OT con il dott. che in conseguenza del sinistro sosteneva Per_2
spese per un importo di euro 820,00; che le lesioni personali subite all'integrità psico- fisica limitavano la capacità di relazionarsi liberamente con gli altri e cagionavano oltre al danno biologico e patrimoniale anche un danno morale da accertarsi a mezzo di C.T.U.; che non vi era alcuna responsabilità dell'attrice in quanto nulla poteva fare per evitare il sinistro;
che invece la responsabilità era da attribuire in via esclusiva al personale alle dipendenze della Provincia di addetto alla cura e alla CP_1
manutenzione del tratto stradale;
che, nonostante lettera inviata a mezzo raccomandata a/r, la Provincia di OT non corrispondeva nulla a a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni fisici patiti a seguito dell'incidente.
Con comparsa di costituzione con chiamata di terzo in causa depositata il 5.03.2018, si costituiva la , la quale in via preliminare e pregiudiIAle chiedeva CP_1 CP_1
di chiamare in causa la in quanto nel tratto di strada, luogo Controparte_2 dell'incidente, eseguiva lavori di scavo “per la posa di cavi in fibra ottica CP_2 azzeramento divario digitale su strade comunali”, giusta autorizzazione n. 10023 del
19.06.2015 del con l'obbligo di apporre opportuna segnaletica Controparte_6
lungo il tratto stradale;
nel merito contestava la domanda e deduceva che si trattava di centro abitato e la zona era illuminata e gli scavi della erano visibili;
che la CP_2
responsabilità del sinistro era da ascrivere alla condotta imprudente e imperita della anche in considerazione del fatto che l'incidente avveniva nelle vicinanze Pt_1 dell'abitazione dell'attrice la quale, molto probabilmente, conosceva lo stato dei luoghi e l'esecuzione dei lavori da parte della che quanto meno, Controparte_2
in caso di accertamento del nesso di causalità, sussisteva il concorso di colpa dell'attrice; infine, disconosceva la documentazione sanitaria prodotta in copia non conforme all'originale opponendosi alla CTU, ai fini del quantum, in quanto poteva essere ammessa solo a seguito dell'assolvimento dell'onere della prova dell'attrice.
Su tali premesse chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1-in via pregiudiIAle: autorizzare la chiamata in causa del terzo, , in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano – 20123 – Via
Gaetano Negri, 1, e, per l'effetto, differire la prima Udienza di comparizione, ai sensi degli artt. 106 e 269 Cpc, al fine di consentire alla Provincia di la citazione CP_1
di , in persona del legale rappresentante p.t. nel rispetto dei Controparte_2 termini di cui all'art. 163 bis Cpc, poiché pretende di essere garantita e manlevata da
;
2- ritenere e dichiarare , in persona del legale Controparte_2 Controparte_2
rappresentante p.t. unico responsabile del sinistro per cui è causa per non avere adottato le misure idonee a scongiurare pericoli per gli utenti della strada e per non avere apposto idonea segnaletica indicante la presenza di scavi e buche;
3 – ritenere
e dichiarare, in ogni caso, che l'Ente deducente non è legittimato passivamente e, per lo effetto, rigettare la domanda;
4- ritenere e dichiarare, in ogni caso, che la domanda è inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e, per lo effetto, rigettarla;
5- in subordine, ritenere e dichiarare che ha concorso nella causazione Parte_1 del sinistro;
6- con condanna, in ogni caso, dell'attrice e di , in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido, delle spese e competenze di lite, nonché accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
Difensore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo in causa, depositata il
28.09.2018 si costituiva la la quale, in via preliminare, chiedeva Controparte_2 di chiamare in causa la avendo appaltato a quest'ultima i lavori per la CP_4
realizzazione di nuove infrastrutture per la banda ultralarga nella Regione Basilicata, inclusa la località Rosa del Comune di Lauria (Pz), ivi comprese le opere di scavo con obbligo della di provvedere al ripristino della pavimentazione stradale;
CP_4
che quindi alcuna responsabilità poteva ascriversi alla committente Controparte_2 essendo estranea ai fatti di causa;
nel merito deduceva l'infondatezza della
[...] domanda sia per l'an e sia per il quantum; che l'atto di citazione era carente nella descrizione dei fatti e nella relazione causale;
che l'incidente era da ascrivere alla condotta disattenta e imprudente dell'attrice anche in considerazione delle circostanze in cui esso era accaduto e cioè le condizioni di visibilità era buone perché avveniva nella prima serata di primavera, la strada era illuminata dai lampioni pubblici e si verificava in prossimità dell'abitazione dell'attrice, sita in c/da Rosa di Lauria;
inoltre, l'attrice non precisava il punto dove si trovava la buca e nulla deduceva in ordine alle circostanze che non rendevano visibile e irregolare il manto stradale;
infine, contestava sia il danno patrimoniale relative alle spese in quanto non vi era prova della loro riconducibilità all'evento, sia il danno non patrimoniale rimesso alla c.t.u.; infine, contestava la chiamata in causa della in quanto la Controparte_2
di OT ometteva di provare sia che la buca era rimasta sulla strada a CP_1 seguito dell'ultimazione dei lavori per la collocazione della fibra ottica, sia che i lavori erano stati realizzati dalla ed eseguiti nel periodo in cui si Controparte_2
sarebbe verificato il sinistro, il comportamento colpevole della e Controparte_2 il nesso causale tra il predetto comportamento e l'incidente oggetto del presente giudizio;
che, invece, i lavori venivano eseguiti dalla con inizio il CP_4
20.07.2015 e fine il 28.08.2015, mentre l'incidente avveniva il 22.04.2016 e cioè
l'anno successivo.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare: ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., differire la data della prima udienza allo scopo di consentire all'esponente, nel rispetto dei termini, la chiamata in causa della società
(c.f. e p.i. ), in persona del legale rappresentante pro- CP_4 P.IVA_3
tempore, con sede legale in 12070 – Nucetto (CN), Via Nazionale n. 107; in via principale, nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte dalla signora nei confronti della Provincia di OT e per essa nei Parte_1
confronti della terza chiamata, e, per l'effetto - respingere e/o ritenere assorbite le domande svolte nei confronti della terza chiamata in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare infondata e carente di prova la domanda di garanIA svolta dalla Provincia di nei confronti della terza chiamata;
in via CP_1
subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondate le domande attoree: - dichiarare infondata o comunque rigettare la domanda di garanIA avanzata nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa e CP_2 CP_2
per quelli che saranno meglio dedotti e precisati nei concedendi termini;
- condannare la società a: A) mallevare e tenere indenne CP_4 Controparte_2
da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche parIAle,
[...]
di qualsivoglia domanda proposta avverso medesima e/o Controparte_2
condannare in via diretta la società a risarcire i danni lamentati CP_4 dall'attrice; B) risarcire a ogni e qualsivoglia somma che la Controparte_2 stessa sarà costretta a pagare a chicchessia in forza dell'emananda sentenza. in via di ulteriore subordine: - accertare e dichiarare il concorso delle altre parti processuali nel determinismo dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dalla Controparte_2 secondo la gravità dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne
[...]
sono derivate;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A.
e C.P.A. come per legge, incluso rimborso forfettario del 15%”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 15.03.2019, si costituiva CP_4 la quale deduceva l'estraneità ai fatti di causa in quanto, al momento del
[...]
sinistro, i lavori per la banda larga risultavano ultimati e il tratto stradale era tornato nella disponibilità della Provincia di che infatti, in data 29.03.2016, veniva CP_1
rilasciato dal direttore dei lavori arch. certificato di regolare Per_3 Parte_3 esecuzione dei lavori con il quale gli enti interessati prendevano atto dell'ultimazione dei lavori e della regolare esecuzione in conformità alle prescrizioni contrattuali e nulla veniva contestato in relazione al rilascio del cantiere, tanto meno successivamente la o la Regione segnalavano lamentele;
che unico CP_1 responsabile dell'evento dannoso era la , proprietario e custode Controparte_1 del tratto di strada;
che, a ogni modo, la domanda dell'attrice era del tutto infondata perché carente di prova in ordine alla caduta, al luogo esatto e priva di relazione di intervento della PoliIA Locale;
che non può escludersi la responsabilità esclusiva dell'attrice, o quanto meno la concorrente responsabilità, nella causazione del sinistro avvenuta, tra l'altro, nelle vicinanze della sua abitazione.
Tanto premesso chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea nei confronti di
per i motivi esposti in narrativa;
-in via subordinata, accertare e CP_4 dichiarare l'infondatezza della domanda attorea nei confronti della CP_1
e per essa nei confronti della società terza chiamata e, per l'effetto:
[...]
1)respingere e/o ritenere assorbite le domande svolte nei confronti della terza chiamata in quanto infondate in fatto e diritto. Condannare, in ogni caso, parte attrice al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 9.04.2019 venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
Con memoria n. 1 ex art.183 comma VI c.p.c., depositata il 9.05.2019, Controparte_2 precisava le conclusioni nel seguente modo: “in via principale, nel merito:
[...]
accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande svolte dalla signora Pt_1
nei confronti della Provincia di OT e per essa nei confronti della terza
[...] chiamata, e, per l'effetto - respingere e/o ritenere assorbite le domande svolte nei confronti della terza chiamata in quanto infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare infondata e carente di prova la domanda di garanIA svolta dalla
Provincia di nei confronti della terza chiamata;
in via subordinata: nella CP_1
denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondate le domande attoree: - dichiarare infondata o comunque rigettare la domanda di garanIA avanzata nei confronti di per i motivi tutti di cui in narrativa e per quelli che saranno Controparte_2
meglio dedotti e precisati nei concedendi termini - condannare la società CP_4
a: A) mallevare e tenere indenne da qualsiasi
[...] Controparte_2 conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche parIAle, di qualsivoglia domanda proposta avverso medesima e/o condannare in via Controparte_2 diretta la società a risarcire i danni lamentati dall'attrice; B) risarcire a CP_4
ogni e qualsivoglia somma che la stessa sarà costretta a pagare Controparte_2
a chicchessia in forza dell'emananda sentenza. in via di ulteriore subordine: - accertare e dichiarare il concorso delle altre parti processuali nel determinismo dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dalla secondo la Controparte_2 gravità dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, incluso rimborso forfettario del 15%”.
La causa veniva istruita con produzione documentale, prova testimoniale e c.t.u. medico legale.
All'udienza del 17.02.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata per la decisione con termini ridotti ex art. 190 c.p.c. di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionale e di giorni venti per il deposito di memorie di repliche.
2. La fattispecie giuridica in esame deve essere sussunta in quella regolata ex art. 2051
c.c..
Va osservato che, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità ormai da tempo, in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, la responsabilità della p.a. va esattamente inquadrata nella norma di cui all'art. 2051 c.c., essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass. n. 7763/2007; Cass. n. 2308/2007). Più di recente la Suprema Corte ha ribadito che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dal fatto che l'una o
l'altra dipendano da scelte discrezionali della P.A.” (Cass. n. 15761/2016; in senso conforme Cass. n. n. 8995/2013).
In ordine all'esatto inquadramento dell'ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma in questione un'ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto il profilo del comportamento colposo del responsabile non è in alcun modo - nemmeno in via presuntiva - richiesto dalla struttura normativa, essendo il solo limite previsto nell'articolo in esame l'esistenza del caso fortuito, nozione questa che non inerisce all'assenza di colpa ma si identifica in quell'elemento estraneo alla sfera soggettiva del custode che, interrompendo il nesso di causalità, risulta idoneo ad assurgere a causa esclusiva del danno.
Il riconoscimento della natura oggettiva alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. non esime naturalmente il danneggiato dal provare tutti gli altri elementi dell'illecito aquiliano, operando la norma in questione come fattispecie speciale solo in punto di elemento soggettivo ma non derogando altresì agli altri elementi strutturali della fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. e tutto ciò, ovviamente, sempre che sussista il rapporto di custodia tra danneggiante e cosa, consistente in una relazione di fatto tra soggetto e cosa stessa, tale da consentire il potere di controllo, di eliminazione delle situazioni di pericolo che siano insorte e di esclusione dei terzi dal contatto con la cosa medesima.
In particolare, dal punto di vista probatorio, la Suprema Corte ha affermato che il danneggiato “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode
…” (Cass. n. 11082/2016). Inoltre “nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale)” il danneggiato deve dimostrare, altresì, “che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (Cass. n. 11023/2018).
Dal canto suo, il danneggiante, convenuto in giudizio, per liberarsi dalla responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito e quindi l'esistenza di un fattore che attiene, non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (Cass. n.
13005/2016; Cass. n. 11227/2008; Cass. n. 1106/2011).
Il caso fortuito è rappresentato da un fattore causale esterno, che genera un evento del tutto imprevedibile rispetto all'“id quod plerumque accidit” ed è quindi idoneo a spezzare il nesso di causalità presupposto dall'art. 2051 c.c., per il quale è prevista una presunzione di responsabilità in capo al custode.
Il caso fortuito può essere integrato anche dalla condotta della vittima che tuttavia assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cass. Ord. n. 456/2021), ovverossia sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co. c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co. c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte.
In conclusione, deve dunque affermarsi che, ove sia dedotta la responsabilità del custode per la caduta di un pedone in corrispondenza della sconnessione o buca di un marciapiede, l'accertamento della responsabilità deve essere condotto ai sensi dell'art. 2051 c.c. e non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 10 o 2° co. c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. Sent. 4035/2021).
3. Orbene, passando a esaminare la domanda attrice proposta nei confronti della deve ritenersi che sussista pacificamente il rapporto di custodia Controparte_1 tra il luogo ove è avvenuto il sinistro oggetto di causa e la Controparte_1
trattandosi di strada provinciale (SP n. 144 CAT. B della Rosa).
Risulta, inoltre, sufficientemente provato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso occorso a . Parte_1
Parte attrice, invero, ha provato che nelle circostanze di spazio e di tempo indicate nell'atto di citazione inciampava in una buca a ridosso di un chiusino, non segnalata e non visibile presente sulla SP n. 144, alla contrada Rosa in agro di Lauria (Pz).
Ciò ha trovato riscontro nelle puntuali dichiarazioni rese dai testi Testimone_1
e , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. All'udienza Testimone_2
del 28.09.2020 è stato sentito , terzo estraneo rispetto alle parti, il Testimone_1 quale ha dichiarato: “sul capo 1 e 2 Si ricordo che io stavo tornando da casa di mio figlio a piedi, verso le 21 di sera, non ricordo con precisione, e stavo facendo una passeggiata. In tale occasione ho visto la sig.ra al bivio fra una stradina che va Pt_1
verso la casa della e la SP 144, che dopo aver parcheggiato la macchina Pt_1
scendeva da questa e dopo un paio di metri cadeva a terra. Io ero circa a 6-7 metri dal lato opposto della strada. La andava verso e io andavo nella Pt_1 Pt_4
stessa direzione ma sul lato opposto. La sig.ra è caduta a causa di un chiusino sito sul suo lato della strada. Quando è caduta io mi sono avvicinato a lei e ho notato che
c'erano delle crepature a lato del chiusino. Specifico che c'erano delle incavature attorno al chiusino. Specifico che è caduta sbattendo con il braccio sinistro per terra;
Sulla strada c'era illuminazione ci sono dei pali distanti circa 100 mt e dove era caduta la signora era esattamente a metà tra i due pali;
sul capo n. 6) La signora è caduta a circa un km da casa sua. Tanto so perché conosco la abitando nella Pt_1
stessa zona e ci incontriamo spesso;
sul capo n. 7) Quando è caduta mi sono avvicinato e la si lamentava per il braccio e il ginocchio sinistro. Abbiamo Pt_1
chiamato il marito e dopo che è arrivato sono andati al pronto soccorso di
Lagonegro”; inoltre, ha precisato: “Quella sera c'erano buone condizioni di visibilità, non pioveva e non c'era nebbia. Era comunque sera e per quanto possibile ho visto la signora cadere. Ripeto ero ad una distanza di 6-7 metri”.
All'udienza del 18.05.2021 è stata escussa la quale ha dichiarato: Testimone_3
“sul capo 1) Ricordo che il 22.04.2016 di sera tra le 20 e le 21 se non ricordo male stavo aspettando sulla strada provinciale mia IA , l'ho vista arrivare Persona_4
con la sua macchina e prima di immettersi sulla provinciale è scesa per venirmi incontro. A questo punto l'ho vista inciampare e cadere. Preciso che io ero ad una distanza di 20-30mt da mia IA quando è caduta. Posso dire che le condizioni di visibilità erano buone perché non c'era nebbia e il tempo era buono. Era ancora abbastanza giorno;
sul capo 2) quando sono arrivata sul luogo dove è caduta ho visto che mia IA era caduta su un tombino in pessime condizioni che aveva dei buchi laterali e c'era dislivello rispetto alla sede stradale. Riconosco le foto allegata alla produzione di parte attrice e riconosco il tombino nel quale mia IA è caduta ma non so indicare il punto preciso dello stesso in cui è inciampata. Il tratto di strada in questione è illuminato. Ci sono i lampioni anche se il punto preciso ove mia IA è caduta si trova in uno spazio a metà strada tra due lampioni;
sul capo 6) Il luogo ove mia IA è caduta si trovava più o meno ad un km di distanza dalla sua abitazione.
Preciso che io e mia IA avevamo appuntamento per scambiarci delle cose;
sul capo
7) e 8) preciso che mai IA è caduta sul lato sinistro e lamentava dolore al polso e al ginocchio sinistro. Abbiamo quindi chiamato mio zio che l'ha Persona_5
portata al Pronto Soccorso;
Io in seguito sono andata a trovare mia IA e ho visto che non poteva dedicarsi all'uncinetto la sua passione. Ricordo che ad un matrimonio nell'estate del 2016 mi chiese di allacciarle una collana perché non ci riusciva;
Non ricordo fino a quando mia IA ha avvertito dolore”.
Entrambi i testi, poi, hanno riconosciuto le fotografie raffiguranti nel dettaglio il tombino prodotte dall'attrice (all. n. 3 fasc. parte attrice). In particolare, il teste
[...]
ha riconosciuto la fotografia n. 5, firmata a lato, e ha indicato con segno di Tes_1
penna la frattura del chiusino a causa del quale la è caduta specificando altresì Pt_1
che la signora è caduta in avanti rispetto a tale tombino.
In definitiva il fatto storico e, in particolare, la caduta di a causa della Parte_1
buca posta vicina al tombino sulla strada in località Rosa del Comune di Lauria e le condizioni in cui versava il tratto di strada in questione al momento del sinistro, non certamente buone, sono state confermate dalle dichiarazioni di entrambi i testi
[...]
e , testimoni oculari che hanno assistito in via Testimone_1 Testimone_2 diretta all'incidente per cui è causa.
Del resto, conferma del sinistro si ha anche in forza della produzione documentale offerta da parte attrice, e in particolare del referto e del verbale del Pronto Soccorso
(all. n. 4 prod. attrice) emessi dal Presidio Ospedale il giorno stesso del CP_7
sinistro oggetto di causa.
Tanto precisato, il Tribunale osserva che la OT non ha fornito la CP_1
prova del caso fortuito idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno. E, invero, il teste , sentito all'udienza del 18.05.2021, nulla ha Testimone_4 riferito sui fatti di causa e ha precisato che “Non siamo stati come PoliIA locale interessati da questi fatti di cui nulla so”, limitandosi a riconoscere la firma apposta sull'autorizzazione del prot. n. 10023 del 19.06.2015 in relazione ai Controparte_6
lavori eseguiti nel tratto di strada (all. n. 5 prod. parte convenuta).
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. della CP_1
per i fatti di causa.
[...]
Non può essere accolta la ricostruzione della secondo cui la responsabilità CP_1
per il sinistro sarebbe da individuare in capo alla sul presupposto Controparte_2
che, nella zona indicata come luogo del sinistro, la suddetta società era stata autorizzata in data 19.06.2015 dal Comune di Lauria ad eseguire lavori di scavo per la posa di cavi in fibra ottica.
Dalla documentazione in atti si evince innanzitutto che per i suddetti lavori, la cui esecuzione è pacifica, è stata rilasciata in data 29.03.2016, e quindi prima del sinistro per cui è causa (22.04.2016), il Certificato di regolare esecuzione (all. n. 3 prod.
nel quale è riportato che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte. Inoltre il CP_4
teste arch. direttore dei lavori, sentito sui capitoli di prova Testimone_5 della memoria istruttoria del 6.06.2019 della ha dichiarato: “sul Controparte_2
capo 1) ho rilasciato a tutti gli enti coinvolti ( di Lauria e CP_6 CP_1
) il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall' per le
[...] CP_4
operazioni di infrastruttura della fibra ottica;
sul capo 2) Si se non ricordo male il cantiere veniva chiuso a marzo 2016. Di tanto sono a conoscenza in quanto mi sono occupato come direttore dei lavori dei lavori in questione;
sul capo 3) Non sono a conoscenza di eventuali contestazioni della di OT. Per quanto mi CP_1
riguarda a me non sono arrivate segnalazioni di alcun genere. Non so dire se siano arrivate ad . CP_4
Le contestazioni della nella comparsa conclusionale del CP_1 CP_1
7.04.2025 (pag. 6) e reiterate nella memoria di replica del 28.04.2025 (pag. 11), in ordine all'incapacità a testimoniare dell'arch. sono tardive e Testimone_6
quindi inammissibili non essendo stata eccepita la nullità della testimoniale in sede di escussione del teste e poi all'udienza di precisazione delle conclusioni come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 5643 del
10.04.2012). Deve quindi ritenersi provato sia in forza delle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori sia del certificato di regolare esecuzione, che i lavori cui fa riferimento la
Provincia di erano già stati ultimati alla data del sinistro, erano stati certificati CP_1 come eseguita a regola d'arte e nessuna contestazione era stata sollevata né dal committente né dagli enti proprietari della strada.
Ad ogni modo ciò che appare dirimente è che non vi è motivo di ritenere che i lavori di scavo per la posa in opera di cavi in fibra ottica eseguiti dalla e CP_2 CP_2
dalla stessa appaltati alla possano aver avuto qualche incidenza rispetto CP_4 al sinistro per cui è causa. Non essendovi prova che il tratto stradale fosse all'epoca del sinistro in custodia a soggetti diversi dall'ente proprietario, dalle stesse fotografie prodotte da parte attrice e riconosciute dai testi si evince che l'attrice è caduta in un tratto lesionato della strada a lato di un chiusino che versava in evidenti condizioni di degrado e carente manutenzione. Non vi sono elementi nemmeno in via astratta per poter ipotizzare che tale danneggiamento della strada possa essere riconducibile ai lavori per la posa per la posa dei cavi in fibra ottica.
Ne discende, dunque, che alcuna responsabilità può ascriversi alla Controparte_2
nella causazione del sinistro per cui è causa.
[...]
La domanda nei confronti della va quindi rigettata. Controparte_2
Il rigetto della domanda nei confronti della comporta Controparte_2
l'assorbimento della domanda di manleva da quest'ultima proposta nei confronti della terza chiamata Controparte_4
4. Tutto ciò premesso il Tribunale ritiene che sussistano fondati elementi che indicano un concorso colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c..
Dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice nonché dalle dichiarazioni dei testi si evince che la buca causa del sinistro si trovava al centro della strada e in prossimità di un tombino. Tale buca costituiva certamente una situazione di pericolo per i passanti che devono poter confidare nel centro urbano di una città nella regolare conformazione della sede stradale adibita al loro passaggio;
tuttavia dal momento che,
l'incidente è avvenuto in una zona illuminata dai lampioni, in buone condizioni di visibilità e di tempo, in prossimità dell'abitazione dell'attrice (cfr dichiarazioni del teste , escussa all'udienza del 19.05.2021), in una zona quindi alla Testimone_3 stessa ben conosciuta, deve ritenersi che l'attrice avrebbe dovuto prestare una maggiore attenzione su dove stesse per poggiare i piedi. Può, quindi, essere affermata la concorrente responsabilità dell'attrice e della proprietaria CP_1 CP_1 della suddetta strada e, come tale, custode della stessa, responsabilità che per ciascuno di essi, in assenza di ulteriori elementi per una più precisa graduazione delle rispettive colpe, si presume eguale.
5. Per quanto riguarda i danni riportati dall'attrice in occasione del sinistro va evidenIAto che ella si è recata immediatamente presso il pronto soccorso di
Lagonegro e tanto risulta dal referto del nosocomio del 22.04.2016 dal quale si evince che in seguito al sinistro riportava un “Frattura intrarticolare del radio Parte_1 distale”. Parte attrice, inoltre, ha prodotto altra copiosa documentazione sanitaria comprovante il danno fisico subito.
Tutto ciò posto, all'attrice spetta il ristoro dei danni patiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto vanno integralmente accolte e condivise le conclusioni cui
è pervenuto, all'esito dell'indagine, il nominato consulente tecnico dott.
[...]
nella relazione peritale depositata in data 16.07.2024 e integrata il Per_6
24.11.2024.
Il CTU dopo aver analizzato la documentazione sanitaria prodotta da Parte_1
(all.ti nn. 4- 10 prod. fasc. attore), nonché a seguito della visita peritale ha dichiarato che “Sussiste rispondenza tra tutti gli elementi sopraelencati. Della gravità del traumatismo subito fanno fede tutti i dati raccolti con la necessità di trattamento chirurgico incruento, di lunghe cure specialistiche e la persistenza dopo lungo lasso di tempo della sintomatologia dolorosa e funzionale obiettivata all'esame clinico. Esiste nesso di causalità per le concordanze tra modalità dell'incidente e lesioni riportate” e quindi ha confermato la diagnosi e nello specifico ha dichiarato che è Parte_1 affetta da “ESITI ANATOMO-FUNZIONALI E ALGICI DI FRATTURA
SCOMPOSTA DELL'EPIFISI DISTALE DEL RADIO A SINISTRA”; in particolare, il c.t.u. ha accertato che in occasione dell'infortunio stradale con caduta a terra
“riportava grave trauma all'avambraccio sinistro con frattura dell'epifisi distale del radio” (cfr. pag. 4 rel. per.).
Da tale evento traumatico, all'esito anche delle osservazioni pervenute dal ctp dott.
e delle note critiche della difesa di parte attrice del 3.04.2024, in base Persona_7 al giudizio del consulente tecnico d'ufficio, questo giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite, è scaturita una malattia che ha determinato: “Il periodo d'inabilità temporanea parIAle al tasso medio del 75 % è stato di 53 giorni. Il periodo
d'inabilità temporanea parIAle al tasso medio del 50 % è stato di 58 giorni. Il periodo d'inabilità temporanea parIAle al tasso medio del 25 % è stato di 30 giorni..
Inoltre, gli esiti della lesione traumatica hanno ridotto in modo permanente la complessiva integrità psicofisica del soggetto, complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del medesimo consulente tecnico di parte, alla luce dell'età, del sesso, alla conformazione somatica e agli altri eventuali aspetti dello status del danneggiato, ha ritenuto di fissare al 4 % (pag. 7 relazione peritale).
La Provincia di non ha fatto pervenire alcuna osservazione alla relazione CP_1
peritale benché, con ordinanza del 9.10.2024, a seguita delle contestazioni dalla stessa sollevata, le fosse stato assegnato apposito termine.
Per quantificare le voci di danno sopra indicate, occorre procedere ad una liquidazione in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. facendo ricorso alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella versione aggiornata. Con queste tabelle, così come nella versione precedente, è stata proposta una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale” sia nei suoi risvolti anatomo- funzionali e relazionali medi ovvero peculiari e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di c.d. danno biologico
“standard”, di c.d. personalizzazione - per particolari condizioni soggettive - del danno biologico e di c.d. danno morale.
Tenuto, quindi, conto dell'età al momento del sinistro dell'attrice (anni Parte_1
62) e di una percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili al sinistro pari al 4%, il danno biologico subito dall'istante, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, può essere liquidato nell'importo complessivo di euro
4.600,00 già rivalutato all'attualità. Parte istante non ha fornito elemento per ricostruire nemmeno in via presuntiva la sussistenza di ulteriori pregiudizi.
Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea. Orbene, avendo riguardo alle citate tabelle del Tribunale di Milano, che prevedono una forbice che va da un minimo di euro 115,00 e un valore massimo ottenuto aumentando il valore standard fino al 50%, in presenza di allegate e provate peculiari circostanze personalizzanti del caso concreto, non si ritengono sussistenti per un margine di aumento personalizzato stante l'assenza di comprovate peculiarità. Ne consegue che tale danno è quantificato, quanto al danno da inabilità temporanea parIAle al 75% di cinquantatré giorni, in euro 4.571,25, quanto al danno da inabilità temporanea parIAle al 50% di cinquantotto giorni, in euro 3.335,00 e, infine, quanto al danno biologico da inabilità temporanea parIAle al 25% di trenta giorni, in euro 862,500 per un totale di euro 8.768,75 a titolo di danno biologico temporaneo. Il CTU ha valutato come congrue le spese sanitarie per l'importo di euro 784,28.
Il danno non patrimoniale patito da ammonta pertanto a complessivi Parte_1
euro 14.153,03
La Provincia di OT deve essere quindi condannata al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 7.076,51 (=euro 14.153,03/2) a titolo Parte_1
di risarcimento danni per il sinistro per cui è causa.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori già attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Corte, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (cfr. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risarcitoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Sulla base di tali considerazioni il convenuto dovrà corrispondere all'istante, gli interessi al tasso legale iniIAlmente calcolati sull'importo di euro 5.809,94 (importo corrispondente a quello risultante dalla "devalutazione", in base agli indici ISTAT, al
22.04.2016, quale momento del sinistro, di quelli testé liquidati all'attualità) e, quindi, anno per anno, a partire dal 22.04.2017 e fino al momento della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate, così come indicato in dispositivo.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulle singole somme sopra liquidate all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Restano assorbite le ulteriori domande e questioni.
5. Le spese di lite nei rapporti tra parte attrice e la e tra questa e la CP_1 [...]
seguono la soccombenza e in parte il principio di causalità e sono liquidate CP_2
d'ufficio in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato, tenuto conto del valore della domanda, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.
Le spese della CTU, così come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico della in base al principio della Controparte_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva la domanda di parte attrice nei confronti della e - per Controparte_1
l'effetto – accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. della CP_1
per il sinistro per cui è causa - condanna la in
[...] Controparte_1
persona del Presidente l.r.p.t. al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 7.076,51, oltre interessi al tasso legale iniIAlmente calcolati sull'importo di euro 5.809,94 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
22.04.2017 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
• rigetta la domanda nei confronti della Controparte_2 • dichiara assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti della
CP_4
• condanna la , in persona del Presidente e l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute da parte attrice, che liquida in complessivi euro 5.633,53 di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 556,53 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
• condanna la , in persona del Presidente e l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla che Controparte_2
liquida in complessivi euro 5.633,53 di cui euro 5.077,00 per compensi ed euro 518,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %,
IVA e CPA come per legge;
• condanna la , in persona del Presidente e l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla che liquida CP_4
in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente a carico della le spese di CTU Controparte_1
come liquidate con separato decreto.
Così deciso, in Lagonegro il 26.05.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale