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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 01/07/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 880/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 880/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
TE
PARTE RESISTENTE
Oggi 1 luglio 2025 alle ore 9.58 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. D'ANGELO ALDO, oggi sostituito dall'avv. BALLATI Parte_1
FRANCESCO;
Per , con la dott.ssa. . TE Controparte_2
L'avv. Ballati contesta tutto quanto dedotto ed eccepito nella memoria del , rilevando in CP_1 particolare l'infondatezza dell'eccezione relativa alla non debenza dell'annualità 2018/2019 atteso che, come da doc. 2 in atti, il ricorrente ha svolto la propria funzione ininterrottamente sino al 30 giugno 2019, ancorché con diversi contratti. Nel resto si riporta al ricorso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni. La dott.ssa insiste per l'eccezione formulata quanto all'a.s. 2018/2019, in quanto supplenza CP_2 breve e saltuaria;
inoltre gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 sono coperti da prescrizione quinquennale. Nel resto si riporta alla memoria. L'avv. Ballati contesta quanto eccepito in punto di prescrizione dal . CP_1
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.20 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
ALDO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della TE P.IVA_1 dott.ssa. e del dott. , elettivamente domiciliato come in Controparte_2 Persona_1 atti presso i difensori
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: TE
“
1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n.1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui (quindi complessivi €.3.500,00), tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 2. per l'effetto, condannare il TE
, in persona del Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come
[...] previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
3. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per i medesimi anni scolastici suindicati, condannarsi il al pagamento della TE somma di €.3.500,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Condannare in ogni caso il resistente al pagamento delle spese e CP_1 dei compensi di giudizio, oltre spese generali del 15%, cassa avvocati ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratti di lavoro a TE tempo determinato, con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025. Ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravato dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatogli a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Previa rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, il TE
(unitamente alle sue articolazioni territoriali) si è costituito tempestivamente chiedendo il rigetto
[...]
integrale del ricorso per carenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto azionato. In particolare, ha dedotto:
- in via preliminare, quanto alle annualità 2018/2019 e 2019/2020, l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa azionata, nonché, quanto alla sola annualità 2018/2019, l'eccezione di saltuarietà di tale supplenza con scadenza al 14.06.2019;
- quanto a tutte le annualità, la circostanza che la Carta Docente non rientrerebbe nelle condizioni di impiego da assicurarsi in maniera paritaria a docenti di ruolo e a termine data la diversità di stato giuridico che renderebbe non omogenee i rispettivi status;
- la circostanza che solo in capo ai docenti di ruolo sussisterebbe l'obbligo di formazione permanente per compensare la cui gravosità è stato previsto il bonus Carta Docente;
- l'inderogabilità della normativa che ha limitato la platea di destinatari del beneficio in oggetto ai soli docenti di ruolo, non potendosi invocare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 in quanto priva di efficacia erga omnes;
- la derogabilità, in presenza di obiettive ragioni, del principio di non discriminazione;
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che ha chiarito che
“la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della CP_1
fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'attribuzione del bonus economico per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 essendovi in atti la prova che il docente abbia assunto incarichi alle dipendenze del resistente in forza di contratti a termine con scadenza al CP_1
30 giugno (cfr. docc. 1, 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater ricorso). Proprio in forza degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito al docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto anche della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dal ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
La domanda, viceversa, non può trovare accoglimento con riguardo alle annualità 2018/2019 e
2019/2020 per effetto della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal . CP_1
Si osserva, infatti, che, come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità con la sent. 29961/2023 cit., per quanto concerne la quantificazione del tempo necessario a prescrivere il diritto alla Carta docente di cui si discute, deve essere valorizzato il fatto che l'importo oggetto di causa viene pagato con cadenza annuale ed è soggetto, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Quanto al dies a quo del termine, la Cassazione ha definitivamente chiarito che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”, in aderenza con quanto disposto dall'art. 2935 c.c. e senza che, a questo proposito, possa spiegare alcun valore, sul decorso della prescrizione, il termine ultimo per usufruire del diritto previsto dalle norme regolamentari, al 31 agosto dell'anno successivo alla maturazione.
Ebbene, il giorno a partire dal quale poteva esser fatto valere il diritto dal docente si colloca, negli anni scolastici in questione, in coincidenza con il primo giorno di stipula del contratto di lavoro (che nel caso del ricorrente è il 16.9.2018 quanto all'a.s. 2018/2019 e il 26.9.2019 quanto all'a.s.
2019/2020.; cfr. docc. 2 e 3 ricorso). Poiché agli atti non risulta allegato alcun atto di diffida nei confronti del convenuto, antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente CP_1 giudizio avvenuta in data 5.2.2025, in data 16.9.2023 (per l'a.s. 2018/2019) e in data 26.9.2024 (per l'a.s. 2019/2020) risulta decorso il quinquennio e, dunque, maturato il termine per l'estinzione per prescrizione del diritto azionato per le annualità in esame.
Ciò rende superfluo l'esame dell'eccezione di saltuarietà sollevata dal convenuto con CP_1 riferimento all'anno scolastico 2018/2019.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le sole annualità 2020/21, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr.
Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L,
29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta CP_1 corrente dell'importo corrispondente, essendo il ricorrente ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, poiché in servizio presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione
“Martini” di Montecatini Terme (PT) sino al 30 giugno 2025 e dunque iscritto alle GPS per il biennio in corso, non essendovi alcuna eccezione in senso contrario da parte del resistente (cfr. doc. 1 CP_1
ricorso e Stato Matricolare allegato alla memoria difensiva).
Sulle spese di lite
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese si intendono compensate nella misura di 1/3, mentre sono poste a carico del convenuto per la restante parte di 2/3. CP_1
Esse – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario –sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'effetto, condanna il all'attribuzione allo stesso della Carta TE
Elettronica dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
rigetta nel resto il ricorso;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si TE liquidano in complessivi € 687,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 880/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
TE
PARTE RESISTENTE
Oggi 1 luglio 2025 alle ore 9.58 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per , l'avv. D'ANGELO ALDO, oggi sostituito dall'avv. BALLATI Parte_1
FRANCESCO;
Per , con la dott.ssa. . TE Controparte_2
L'avv. Ballati contesta tutto quanto dedotto ed eccepito nella memoria del , rilevando in CP_1 particolare l'infondatezza dell'eccezione relativa alla non debenza dell'annualità 2018/2019 atteso che, come da doc. 2 in atti, il ricorrente ha svolto la propria funzione ininterrottamente sino al 30 giugno 2019, ancorché con diversi contratti. Nel resto si riporta al ricorso insistendo per l'accoglimento delle conclusioni. La dott.ssa insiste per l'eccezione formulata quanto all'a.s. 2018/2019, in quanto supplenza CP_2 breve e saltuaria;
inoltre gli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 sono coperti da prescrizione quinquennale. Nel resto si riporta alla memoria. L'avv. Ballati contesta quanto eccepito in punto di prescrizione dal . CP_1
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.20 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 880/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO Parte_1 C.F._1
ALDO, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della TE P.IVA_1 dott.ssa. e del dott. , elettivamente domiciliato come in Controparte_2 Persona_1 atti presso i difensori
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: TE
“
1. previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva n.1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €.500,00 annui (quindi complessivi €.3.500,00), tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25; 2. per l'effetto, condannare il TE
, in persona del Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come
[...] previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
3. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di €.500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per i medesimi anni scolastici suindicati, condannarsi il al pagamento della TE somma di €.3.500,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del cod. civ., oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4. Condannare in ogni caso il resistente al pagamento delle spese e CP_1 dei compensi di giudizio, oltre spese generali del 15%, cassa avvocati ed iva come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. In particolare, il ricorrente ha dedotto di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del come docente in virtù della stipula di contratti di lavoro a TE tempo determinato, con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche, per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025. Ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi di precariato, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravato dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatogli a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Previa rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo, il TE
(unitamente alle sue articolazioni territoriali) si è costituito tempestivamente chiedendo il rigetto
[...]
integrale del ricorso per carenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto azionato. In particolare, ha dedotto:
- in via preliminare, quanto alle annualità 2018/2019 e 2019/2020, l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa azionata, nonché, quanto alla sola annualità 2018/2019, l'eccezione di saltuarietà di tale supplenza con scadenza al 14.06.2019;
- quanto a tutte le annualità, la circostanza che la Carta Docente non rientrerebbe nelle condizioni di impiego da assicurarsi in maniera paritaria a docenti di ruolo e a termine data la diversità di stato giuridico che renderebbe non omogenee i rispettivi status;
- la circostanza che solo in capo ai docenti di ruolo sussisterebbe l'obbligo di formazione permanente per compensare la cui gravosità è stato previsto il bonus Carta Docente;
- l'inderogabilità della normativa che ha limitato la platea di destinatari del beneficio in oggetto ai soli docenti di ruolo, non potendosi invocare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 in quanto priva di efficacia erga omnes;
- la derogabilità, in presenza di obiettive ragioni, del principio di non discriminazione;
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
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Sul merito
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni di seguito indicati. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1
al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, da ultimo, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che ha chiarito che
“la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della CP_1
fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'attribuzione del bonus economico per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/25 essendovi in atti la prova che il docente abbia assunto incarichi alle dipendenze del resistente in forza di contratti a termine con scadenza al CP_1
30 giugno (cfr. docc. 1, 4, 4 bis, 4 ter e 4 quater ricorso). Proprio in forza degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito al docente risulti in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo, tenuto conto anche della analoga taratura temporale della prestazione didattica offerta dal ricorrente rispetto a quella assicurata dai docenti non precari. Col che non si rilevano ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
La domanda, viceversa, non può trovare accoglimento con riguardo alle annualità 2018/2019 e
2019/2020 per effetto della prescrizione quinquennale, tempestivamente eccepita dal . CP_1
Si osserva, infatti, che, come da ultimo affermato dalla Corte di legittimità con la sent. 29961/2023 cit., per quanto concerne la quantificazione del tempo necessario a prescrivere il diritto alla Carta docente di cui si discute, deve essere valorizzato il fatto che l'importo oggetto di causa viene pagato con cadenza annuale ed è soggetto, pertanto, al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., previsto per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Quanto al dies a quo del termine, la Cassazione ha definitivamente chiarito che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al
DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”, in aderenza con quanto disposto dall'art. 2935 c.c. e senza che, a questo proposito, possa spiegare alcun valore, sul decorso della prescrizione, il termine ultimo per usufruire del diritto previsto dalle norme regolamentari, al 31 agosto dell'anno successivo alla maturazione.
Ebbene, il giorno a partire dal quale poteva esser fatto valere il diritto dal docente si colloca, negli anni scolastici in questione, in coincidenza con il primo giorno di stipula del contratto di lavoro (che nel caso del ricorrente è il 16.9.2018 quanto all'a.s. 2018/2019 e il 26.9.2019 quanto all'a.s.
2019/2020.; cfr. docc. 2 e 3 ricorso). Poiché agli atti non risulta allegato alcun atto di diffida nei confronti del convenuto, antecedente alla notifica del ricorso introduttivo del presente CP_1 giudizio avvenuta in data 5.2.2025, in data 16.9.2023 (per l'a.s. 2018/2019) e in data 26.9.2024 (per l'a.s. 2019/2020) risulta decorso il quinquennio e, dunque, maturato il termine per l'estinzione per prescrizione del diritto azionato per le annualità in esame.
Ciò rende superfluo l'esame dell'eccezione di saltuarietà sollevata dal convenuto con CP_1 riferimento all'anno scolastico 2018/2019.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per le sole annualità 2020/21, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr.
Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.). Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L,
29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta CP_1 corrente dell'importo corrispondente, essendo il ricorrente ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, poiché in servizio presso l'Istituto Professionale per i servizi alberghieri e ristorazione
“Martini” di Montecatini Terme (PT) sino al 30 giugno 2025 e dunque iscritto alle GPS per il biennio in corso, non essendovi alcuna eccezione in senso contrario da parte del resistente (cfr. doc. 1 CP_1
ricorso e Stato Matricolare allegato alla memoria difensiva).
Sulle spese di lite
In considerazione dell'accoglimento solo parziale della domanda, le spese si intendono compensate nella misura di 1/3, mentre sono poste a carico del convenuto per la restante parte di 2/3. CP_1
Esse – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario –sono liquidate in dispositivo, già nella misura di 2/3, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia, decisa in prima udienza.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l'effetto, condanna il all'attribuzione allo stesso della Carta TE
Elettronica dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
rigetta nel resto il ricorso;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si TE liquidano in complessivi € 687,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 1 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.