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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1039/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. INGENITO ANDREA, OGGETTO: Parte_1
Responsabilità ex artt. elettivamente domiciliato in VIA CRETA N. 31 BRESCIA presso il suo studio
APPELLANTE 2049 - 2051 - 2052 c.c.
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. VENDITTI STEFANO e Controparte_1
dall'avv. LUNINI EMANUELA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 9
25122 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza n. 753/2023 del Tribunale di Brescia prima sezione in data 03/804/2023 pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Dell'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere interamente le
conclusioni rassegnate dall'attore avanti al Tribunale di Brescia e per l'effetto,
previo accertamento e declaratoria della responsabilità della nella CP_2
determinazione dell'evento de quo, condannare già socio unico, Controparte_1
legale rappresentante e liquidatore della società nei limiti dell'utile CP_2
risultante in base al bilancio finale di liquidazione della predetta società, al
pagamento in favore di della somma di € 14.870,50 o di quella Parte_1
maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, con
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'infortunio al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Dell'appellato: respingere con la forma più ampia l'impugnazione avversaria per i
motivi tutti riportati nella comparsa di costituzione in quanto infondata in fatto e in
diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella
parte in cui statuisce la compensazione integrale delle spese legali e per l'effetto
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso forfettario IVA e CPA di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.04.2019, , conveniva in Parte_1
giudizio per essere risarcito, ex art. 2051 e/o ex art.2043 c.c, dei CP_2
danni a lui occorsi in occasione della caduta di un albero avvenuta il 10.08.2017 in
Roncadelle (BS), quantificati in € 14.870,50, o nella diversa somma di giustizia.
pagina 2 di 9 Deduceva che:
mentre alla guida della propria auto Chevrolet Aveo percorreva la strada provinciale
11 in Comune di Roncadelle (BS) Via Mandolossa, all'altezza del chilometro
227+480, un albero d'alto fusto, posto su di un terreno di proprietà della società
, si era abbattuto su di essa causandone il danneggiamento con successiva CP_2
demolizione.
Successivamente all'instaurazione del giudizio, in data 3.12.2019, la società
convenuta (che era rimasta contumace) veniva cancellata dal registro delle imprese ed il procedimento veniva riassunto nei confronti del liquidatore e socio unico
. Controparte_1
Si costituiva il convenuto che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva nella veste di liquidatore, dato che soltanto l'ex socio è successore della società estinta ed il bilancio finale di liquidazione di era stato chiuso in CP_2
negativo, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per l'assenza di responsabilità
per l'accaduto, richiamando il caso fortuito.
La causa era istruita con l'escussione di testi e l'espletamento di CTU medico legale.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, poneva le spese di ctu a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Riteneva il giudice che:
sussisteva la legittimazione processuale di , quale ex socio di CP_1 CP_2
ciononostante l'attore non aveva provato l'avvenuta distribuzione di un attivo e la pagina 3 di 9 riscossione di una quota di esso da parte dell'ex socio convenuto, trascurando le risultanze del bilancio finale di liquidazione della società, da cui risultava l'assenza di un attivo sociale da distribuire;
di nessuna utilità era poi l'affermazione che la società in precedenza (al 31.7.2017)
fosse proprietaria di immobili, forse confluiti (secondo una prospettazione meramente eventuale) tutti o in parte in altra società, dato che ciò non risultava nel bilancio finale di liquidazione;
il comportamento processuale del convenuto, volutamente rimasto contumace nella prima fase del processo, avendo causato l'allungamento del giudizio, costituiva ragione grave ed eccezionale per compensare integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte Parte_1
in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello ed in via di appello incidentale per la riforma della sentenza in punto alle spese di lite.
All'udienza collegiale del 19/03/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta contraddittorietà della sentenza ove il giudice, pur ritenendo sussistente la legittimazione passiva di quale ex socio CP_1
della società convenuta respingeva la domanda attorea, senza esaminarla CP_2
nel merito, in quanto ritenuta assorbita per “assenza di un attivo sociale da distribuire”.
pagina 4 di 9 Richiama la sentenza della Suprema Corte (SU 6070/2013) secondo la quale l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, si riflette sul requisito dell'interesse ad agire, ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Sostiene anche che erroneamente il giudice considerava che l'esame dell'interesse ad agire andasse valutato con riferimento all'azione esercitata (“non potendo
identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe
soddisfare la pretesa dell'attore”-pag 5 sentenza), mentre l'interesse, a suo avviso,
consisterebbe comunque nell'accertamento del diritto risarcitorio, quale presupposto per l'esperimento di altre azioni.
Con il secondo e terzo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 2697
c.c. e 183 c.p.c. ed errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisone sul bilancio finale di liquidazione della che era stato depositato tardivamente da , Parte_2 CP_1
costituitosi solo dopo la riassunzione del giudizio interrotto, ad istruttoria già
ultimata.
Il giudice avrebbe, a suo avviso, omesso di leggere tale bilancio finale di liquidazione, del 15.10.2019, in parallelo con il bilancio di esercizio al 31.12.2018 da lui depositato come all.52 insieme all'atto di riassunzione (nel quale risultavano
“immobilizzazioni finanziarie” per euro 651.181).
Avrebbe inoltre considerato irrilevante che, al 31.07.2017, la società fosse proprietaria di immobilizzazioni materiali (immobili) per € 1.376.639,00 (vd all.52)
pagina 5 di 9 cespiti (o parte di essi) che parevano essere confluiti nella società Luzzago 1975 Srl
di cui aveva quote di partecipazione.
L'appellante ribadisce quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c e/o ex art. 2043 c.c della parte appellata in relazione a tutti i danni a lui occorsi come quantificati in atti.
***
I motivi che per loro connessione possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati.
La legittimazione passiva di , quale ex socio della società Controparte_1 CP_2
non è in contestazione ed è stata tra l'altro riconosciuta anche in sentenza.
L'astratta legittimazione processuale del socio della società cancellata non comporta di per sé la sussistenza dell'interesse ad agire che deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo al richiedente.
Infatti "il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cass. 27151/2009).
La Suprema Corte (22014/2020) ha enunciato il principio che: “Nel processo
tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua
conseguente estinzione priva la societa' stessa della capacita' di stare in giudizio e
comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa;
legittimazione che ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità,
disciplinato dall'art. dell'art. 2495, comma 2, c.c di talché affermare la
pagina 6 di 9 legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società
estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle
obbligazioni sociali”.
La Cassazione (n.36407/2022) ha anche avuto modo di chiarire i limiti di tale responsabilità: “in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal
registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto
dell'art. 2495 c.c., comma 2, implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si
trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione
dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di
liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato
dal creditore nei confronti del socio”.
Di ciò era ben consapevole l'appellante che, nell'atto in riassunzione nei confronti di
, insisteva per la condanna del medesimo al risarcimento “…nei limiti CP_1
dell'utile risultante in base al bilancio finale di liquidazione” di CP_2
Non può al riguardo che concordarsi con quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado circa il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante proprio in ordine all'avvenuta distribuzione di un attivo, sulla scorta delle risultanze del bilancio finale di liquidazione di , e la riscossione di una CP_2
quota di esso da parte dell'ex socio convenuto.
L'appellante lamenta che il bilancio finale sia stato prodotto tardivamente in giudizio da , con la sua costituzione seguita alla riassunzione del giudizio. CP_1
pagina 7 di 9 Ciò nonostante non può non considerarsi che era onere di stante la Parte_1
domanda proposta, provare l'esistenza di un attivo risultante dal bilancio finale del
15.10.2019, mentre questi si limitava a depositare (tra l'altro anch'esso tardivamente con l'atto di riassunzione ad istruttoria conclusa) il solo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, suggerendo che parte dei beni “pareva” essere confluita in altra società, prospettando quindi tale circostanza solo in maniera eventuale.
Delle due l'una: o entrambe le produzioni sono da considerarsi ammissibili o al contrario tardive, ma in ogni caso l'onere probatorio gravante sull'appellante non risulta assolto.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Va altresì rigettato l'appello incidentale proposto da in ordine alla CP_1
compensazione delle spese di lite del primo grado.
È indubbio che la scelta del medesimo, già socio ed amministratore unico di CP_2
[...
al momento della notifica (18.04.2019) dell'atto di citazione, di rimanere contumace e la sua costituzione, ad istruttoria già terminata, solo a seguito dell'atto di riassunzione del 24/01/2022, ha causato un allungamento della tempistica del giudizio.
Non può non considerarsi infatti che lo scioglimento della società era già stato deliberato in data 19/09/2019, la società era stata cancellata dal registro delle imprese;
una tempestiva rappresentazione di tale circostanza, sulla base del dovere di lealtà e probità sancito dall'art 88 c.c, (Cass. 13427/2003) avrebbe evitato un notevole aggravio delle spese sostenute per l'istruttoria ed una più celere definizione pagina 8 di 9 della causa.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale consente la compensazione per l'intero delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 753/2023 del Tribunale di
Brescia prima sezione in data 03/804/2023 così dispone:
rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
compensa per l'intero le spese del grado tra le parti;
dichiara l'appellante principale che l'appellante incidentale tenuti al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 9 di 9
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Lucia Cannella Presidente
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
Dott. Mariangela Bonati Consigliere aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.1039/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 19/03/2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. INGENITO ANDREA, OGGETTO: Parte_1
Responsabilità ex artt. elettivamente domiciliato in VIA CRETA N. 31 BRESCIA presso il suo studio
APPELLANTE 2049 - 2051 - 2052 c.c.
c o n t r o
, rappresentato e difeso dall'avv. VENDITTI STEFANO e Controparte_1
dall'avv. LUNINI EMANUELA, elettivamente domiciliato in VIA SOLFERINO, 9
25122 BRESCIA presso il loro studio
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
In punto: appello a sentenza n. 753/2023 del Tribunale di Brescia prima sezione in data 03/804/2023 pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Dell'appellante: in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere interamente le
conclusioni rassegnate dall'attore avanti al Tribunale di Brescia e per l'effetto,
previo accertamento e declaratoria della responsabilità della nella CP_2
determinazione dell'evento de quo, condannare già socio unico, Controparte_1
legale rappresentante e liquidatore della società nei limiti dell'utile CP_2
risultante in base al bilancio finale di liquidazione della predetta società, al
pagamento in favore di della somma di € 14.870,50 o di quella Parte_1
maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche in via equitativa, con
interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'infortunio al saldo.
Con vittoria di spese e competenze di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Dell'appellato: respingere con la forma più ampia l'impugnazione avversaria per i
motivi tutti riportati nella comparsa di costituzione in quanto infondata in fatto e in
diritto;
in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella
parte in cui statuisce la compensazione integrale delle spese legali e per l'effetto
condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso forfettario IVA e CPA di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.04.2019, , conveniva in Parte_1
giudizio per essere risarcito, ex art. 2051 e/o ex art.2043 c.c, dei CP_2
danni a lui occorsi in occasione della caduta di un albero avvenuta il 10.08.2017 in
Roncadelle (BS), quantificati in € 14.870,50, o nella diversa somma di giustizia.
pagina 2 di 9 Deduceva che:
mentre alla guida della propria auto Chevrolet Aveo percorreva la strada provinciale
11 in Comune di Roncadelle (BS) Via Mandolossa, all'altezza del chilometro
227+480, un albero d'alto fusto, posto su di un terreno di proprietà della società
, si era abbattuto su di essa causandone il danneggiamento con successiva CP_2
demolizione.
Successivamente all'instaurazione del giudizio, in data 3.12.2019, la società
convenuta (che era rimasta contumace) veniva cancellata dal registro delle imprese ed il procedimento veniva riassunto nei confronti del liquidatore e socio unico
. Controparte_1
Si costituiva il convenuto che eccepiva preliminarmente il difetto di legittimazione passiva nella veste di liquidatore, dato che soltanto l'ex socio è successore della società estinta ed il bilancio finale di liquidazione di era stato chiuso in CP_2
negativo, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per l'assenza di responsabilità
per l'accaduto, richiamando il caso fortuito.
La causa era istruita con l'escussione di testi e l'espletamento di CTU medico legale.
Con la sentenza gravata il tribunale rigettava le domande attoree, compensava integralmente tra le parti le spese di lite, poneva le spese di ctu a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.
Riteneva il giudice che:
sussisteva la legittimazione processuale di , quale ex socio di CP_1 CP_2
ciononostante l'attore non aveva provato l'avvenuta distribuzione di un attivo e la pagina 3 di 9 riscossione di una quota di esso da parte dell'ex socio convenuto, trascurando le risultanze del bilancio finale di liquidazione della società, da cui risultava l'assenza di un attivo sociale da distribuire;
di nessuna utilità era poi l'affermazione che la società in precedenza (al 31.7.2017)
fosse proprietaria di immobili, forse confluiti (secondo una prospettazione meramente eventuale) tutti o in parte in altra società, dato che ciò non risultava nel bilancio finale di liquidazione;
il comportamento processuale del convenuto, volutamente rimasto contumace nella prima fase del processo, avendo causato l'allungamento del giudizio, costituiva ragione grave ed eccezionale per compensare integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello reiterando le domande già svolte Parte_1
in primo grado.
Si costituiva l'appellato che insisteva per il rigetto dell'appello ed in via di appello incidentale per la riforma della sentenza in punto alle spese di lite.
All'udienza collegiale del 19/03/2025 la causa era rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta contraddittorietà della sentenza ove il giudice, pur ritenendo sussistente la legittimazione passiva di quale ex socio CP_1
della società convenuta respingeva la domanda attorea, senza esaminarla CP_2
nel merito, in quanto ritenuta assorbita per “assenza di un attivo sociale da distribuire”.
pagina 4 di 9 Richiama la sentenza della Suprema Corte (SU 6070/2013) secondo la quale l'inutilità per il creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del socio, si riflette sul requisito dell'interesse ad agire, ma non sulla legittimazione passiva del socio medesimo.
Sostiene anche che erroneamente il giudice considerava che l'esame dell'interesse ad agire andasse valutato con riferimento all'azione esercitata (“non potendo
identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe
soddisfare la pretesa dell'attore”-pag 5 sentenza), mentre l'interesse, a suo avviso,
consisterebbe comunque nell'accertamento del diritto risarcitorio, quale presupposto per l'esperimento di altre azioni.
Con il secondo e terzo motivo censura la sentenza per violazione degli artt. 2697
c.c. e 183 c.p.c. ed errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Rileva che il Tribunale ha fondato la propria decisone sul bilancio finale di liquidazione della che era stato depositato tardivamente da , Parte_2 CP_1
costituitosi solo dopo la riassunzione del giudizio interrotto, ad istruttoria già
ultimata.
Il giudice avrebbe, a suo avviso, omesso di leggere tale bilancio finale di liquidazione, del 15.10.2019, in parallelo con il bilancio di esercizio al 31.12.2018 da lui depositato come all.52 insieme all'atto di riassunzione (nel quale risultavano
“immobilizzazioni finanziarie” per euro 651.181).
Avrebbe inoltre considerato irrilevante che, al 31.07.2017, la società fosse proprietaria di immobilizzazioni materiali (immobili) per € 1.376.639,00 (vd all.52)
pagina 5 di 9 cespiti (o parte di essi) che parevano essere confluiti nella società Luzzago 1975 Srl
di cui aveva quote di partecipazione.
L'appellante ribadisce quindi la responsabilità ex art. 2051 c.c e/o ex art. 2043 c.c della parte appellata in relazione a tutti i danni a lui occorsi come quantificati in atti.
***
I motivi che per loro connessione possono essere trattati congiuntamente vanno rigettati.
La legittimazione passiva di , quale ex socio della società Controparte_1 CP_2
non è in contestazione ed è stata tra l'altro riconosciuta anche in sentenza.
L'astratta legittimazione processuale del socio della società cancellata non comporta di per sé la sussistenza dell'interesse ad agire che deve essere concreto ed attuale e non può mai risolversi nella mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se ad essa non corrisponde un'utilità effettiva in capo al richiedente.
Infatti "il processo non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche" (Cass. 27151/2009).
La Suprema Corte (22014/2020) ha enunciato il principio che: “Nel processo
tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua
conseguente estinzione priva la societa' stessa della capacita' di stare in giudizio e
comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa;
legittimazione che ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità,
disciplinato dall'art. dell'art. 2495, comma 2, c.c di talché affermare la
pagina 6 di 9 legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società
estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle
obbligazioni sociali”.
La Cassazione (n.36407/2022) ha anche avuto modo di chiarire i limiti di tale responsabilità: “in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal
registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto
dell'art. 2495 c.c., comma 2, implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si
trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della
liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione
dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di
liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato
dal creditore nei confronti del socio”.
Di ciò era ben consapevole l'appellante che, nell'atto in riassunzione nei confronti di
, insisteva per la condanna del medesimo al risarcimento “…nei limiti CP_1
dell'utile risultante in base al bilancio finale di liquidazione” di CP_2
Non può al riguardo che concordarsi con quanto correttamente ritenuto dal giudice di primo grado circa il mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante proprio in ordine all'avvenuta distribuzione di un attivo, sulla scorta delle risultanze del bilancio finale di liquidazione di , e la riscossione di una CP_2
quota di esso da parte dell'ex socio convenuto.
L'appellante lamenta che il bilancio finale sia stato prodotto tardivamente in giudizio da , con la sua costituzione seguita alla riassunzione del giudizio. CP_1
pagina 7 di 9 Ciò nonostante non può non considerarsi che era onere di stante la Parte_1
domanda proposta, provare l'esistenza di un attivo risultante dal bilancio finale del
15.10.2019, mentre questi si limitava a depositare (tra l'altro anch'esso tardivamente con l'atto di riassunzione ad istruttoria conclusa) il solo bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018, suggerendo che parte dei beni “pareva” essere confluita in altra società, prospettando quindi tale circostanza solo in maniera eventuale.
Delle due l'una: o entrambe le produzioni sono da considerarsi ammissibili o al contrario tardive, ma in ogni caso l'onere probatorio gravante sull'appellante non risulta assolto.
Alla luce di quanto sopra l'appello va rigettato.
Va altresì rigettato l'appello incidentale proposto da in ordine alla CP_1
compensazione delle spese di lite del primo grado.
È indubbio che la scelta del medesimo, già socio ed amministratore unico di CP_2
[...
al momento della notifica (18.04.2019) dell'atto di citazione, di rimanere contumace e la sua costituzione, ad istruttoria già terminata, solo a seguito dell'atto di riassunzione del 24/01/2022, ha causato un allungamento della tempistica del giudizio.
Non può non considerarsi infatti che lo scioglimento della società era già stato deliberato in data 19/09/2019, la società era stata cancellata dal registro delle imprese;
una tempestiva rappresentazione di tale circostanza, sulla base del dovere di lealtà e probità sancito dall'art 88 c.c, (Cass. 13427/2003) avrebbe evitato un notevole aggravio delle spese sostenute per l'istruttoria ed una più celere definizione pagina 8 di 9 della causa.
Il rigetto dell'appello principale e di quello incidentale consente la compensazione per l'intero delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 753/2023 del Tribunale di
Brescia prima sezione in data 03/804/2023 così dispone:
rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale;
compensa per l'intero le spese del grado tra le parti;
dichiara l'appellante principale che l'appellante incidentale tenuti al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
Mariangela Bonati IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 9 di 9