Art. 24.
Per i progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici erariali nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato spetta alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dare parere o apporre il visto di approvazione nei casi previsti nei precedenti articoli 19 e 23.
Negli altri casi e' sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme della presente legge.
Per i progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici erariali nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato spetta alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dare parere o apporre il visto di approvazione nei casi previsti nei precedenti articoli 19 e 23.
Negli altri casi e' sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme della presente legge.