Articolo 24 della Legge 18 ottobre 1942, n. 1460
Articolo 23Articolo 25
Versione
8 gennaio 1943
Art. 24.

Per i progetti dei lavori compilati dagli uffici tecnici erariali nell'interesse delle varie Amministrazioni dello Stato spetta alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali dare parere o apporre il visto di approvazione nei casi previsti nei precedenti articoli 19 e 23.

Negli altri casi e' sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici secondo le norme della presente legge.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1943