Art. 7.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo iscritto al capitolo n. 354 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali, il fondo iscritto al capitolo n. 354 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949.