CA
Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/09/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Rel.
Manuela Cortelloni Consigliere
Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1958/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Parte_1 P.IVA_1
Fontana n. 14, Milano presso lo studio dell'Avv. Valerio Romano che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Controparte_2 pag. 1 ( ), C.F._1 Controparte_3
( ), ) C.F._2 Controparte_4 C.F._3
elettivamente domiciliati in Via Roberto Bracco, 15/A Napoli presso lo studio dell'Avv. Paolo Trapanese che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art. 354 cpc per violazione del contraddittorio e del giusto processo, disponendo, quindi, la rimessione della causa al Tribunale di
Milano, fissando all'uopo termine per la relativa riassunzione;
– all'esito della riassunzione, ovvero nella denegata ipotesi di superamento, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale ovvero parziale della sentenza n. 466/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione 6° Civile,
Giudice Dott.ssa Laura Massari, nell'ambito del giudizio N. R.G. n. 33028/2021, depositata in cancelleria in data 2.5.2024, mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, rigettare le richieste e le conclusioni tutte avanzate nel giudizio di primo grado dall'appellata società; -conseguentemente, condannare la società appellata alla restituzione di tutto quanto versato dalla appellante società
in esecuzione della sentenza gravata, il tutto per complessivi euro Parte_1
58.793,59, oltre interessi legali dalla data di effettivo pagamento (13.5.2024) al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via gradata, accertata e dichiarata la soccombenza dei signori in prime CP_2
cure, ovvero la soccombenza reciproca delle parti, disporre quanto meno l'integrale pag. 2 (o parziale) compensazione delle spese di lite, del primo e/o di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Rigettare i motivi di appello formulati dalla per Pt_2
infondatezza degli stessi sulla base delle ragioni dedotte in comparsa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, 1 e
3 comma, c.p.c. - condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Trapanese che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in CP_1 Parte_3 proprio ed in qualità di l.r. della stessa, nonché e , in proprio Controparte_3 Controparte_4
e quali soci della predetta società, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità della banca ex art. 1218 c.c. per Parte_1 avere quest'ultima consentito che soggetti terzi non autorizzati effettuassero delle operazioni di prelievo nel conto corrente intestato alla società presso la filiale di Napoli della CP_1 Parte_1
[...]
Chiedevano, dunque, la condanna della banca alla restituzione della somma complessiva di euro
32.800,00, oltre interessi dalla data della domanda e rivalutazione monetaria.
A tal fine, gli attori deducevano che:
-in data 22 aprile 2016 la , società operante nel settore della produzione pasticcera con CP_1 gestione dei relativi punti vendita, apriva il c/c bancario n. 825525 presso l'Agenzia di Napoli, filale n. 490 della , sita in via S. Brigida n.69/70, a pochi passi dalla sede legale e dal Parte_1 principale punto vendita della società stessa;
-come evincibile dal contratto di apertura del c/c, su detto conto erano autorizzati ad operare, anche disgiuntamente, esclusivamente , amministratore della società, e i di lui figli, Controparte_2
e , soci della società; CP_3 Controparte_4
pag.
3 -all'inizio del mese di marzo 2020 l'amministratore della società si avvedeva che Controparte_2 nel periodo compreso fra il 31 ottobre 2019 ed il 3 marzo 2020 erano state effettuate plurime disposizioni di prelievo in contanti allo sportello, per un totale complessivo di euro 32.800,00;
-a seguito di tale scoperta, , assieme ai propri figli, apprendeva dal Direttore della Controparte_2 filiale che le operazioni contestate erano state effettuate allo stesso sportello di cassa, il n. 7, e che gli ordini di prelievo, non autorizzati, riportavano le firme apocrife di e;
CP_3 Controparte_4
-a seguito di successivi accertamenti si scopriva che i prelievi erano stati effettuati da tale Per_1 il quale, a dir di parte attrice, veniva convocato presso la filiale di e riconosceva
[...] Parte_1 di avere falsificato le firme e di avere prelevato le somme di denaro sottratte;
-in data 06.03.2020 gli attori presentavano, pertanto, una denuncia dei fatti accaduti presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Stella;
-tali prelievi erano potuti avvenire, in tesi attorea, unicamente grazie alla connivenza della banca e del funzionario impiegato allo sportello n. 7, del cui illegittimo comportamento la banca era certamente responsabile;
-a causa della condotta della banca, la società si vedeva costretta ad instaurare il presente giudizio al fine di recuperare la somma di denaro predetta;
-le operazioni di prelievo contestate erano da considerarsi inefficaci ai sensi dell'art. 1711 c.c. trattandosi di operazioni di pagamento effettuate su ordine di soggetti non autorizzati;
-la banca era dunque responsabile ex art. 1218 c.c. per aver acconsentito a soggetti terzi di operare sul conto corrente intestato alla società attrice senza autorizzazione, omettendo di verificare l'identità del soggetto che effettuava le operazioni contestate ed omettendo di confrontare le firme apposte sulle disposizioni di prelievo e sulle distinte di erogazione con quelle presenti nello specimen del contratto di apertura di conto corrente;
-l'inadempimento contrattuale dell'istituto di credito aveva provocato nei confronti della società anche ulteriori danni di natura non patrimoniale.
Costituendosi in giudizio la formulava, in via preliminare, istanza di sospensione Parte_1 del giudizio ex art. 295 c.p.c., nonché richiesta di differimento della prima udienza, ai fini della chiamata in giudizio del dipendente della società attorea, Persona_1
pag. 4 Sempre in via preliminare, la banca eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per non aver compiutamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Argomentava, in particolare, che, una volta constatato l'accaduto, veniva convocato Persona_1 presso lo sportello della banca sito in Via S. Brigida di Napoli e, riconoscendo di aver effettuato le operazioni contestate, affermava di averlo fatto su richiesta dei soci della;
in tale occasione CP_1
i soci negavano di aver richiesto al di prelevare il denaro. Esponeva, poi, la banca convenuta Per_1 che il dipendente della banca non aveva controllato le firme apposte, poiché si fidava del sig. Per_1 in quanto dipendente della stessa e solito presentarsi presso lo sportello portando
[...] CP_1 spesso banconote da cambiare per dare il resto ai clienti della pasticceria;
inoltre, proseguiva la convenuta, una volta uscito dalla banca lo si vedeva entrare nel negozio di pasticceria per poi rientrare subito dopo in banca, così lasciando credere che avesse velocemente raccolto la firma dei soci.
Rappresentava, inoltre, che l'attrice aveva concorso nella causazione dell'evento poiché la società correntista non soltanto riceveva i periodici estratti conto, ma beneficiava pure della possibilità di monitorare in tempo reale l'andamento del rapporto grazie al servizio di Home Banking.
Testualmente argomentava: “È evidente che laddove l'istante fosse intervenuta per tempo, sarebbe stato interrotto il disegno criminoso e ridotti, se non eliminati, i danni lamentati in questa sede. Ciò in quanto il , come visto, era solito depositare le somme distratte sul suo conto alcuni giorni Per_1 dopo i prelievi, per il tramite del dispositivo ATM” (vd. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento al quantum risarcitorio, la banca convenuta eccepiva, ai fini della riduzione dello stesso, che l'indagine penale avviata dalla medesima società aveva consentito di sequestrare CP_1 il saldo del c/c intestato al , pari a circa 2.600,00; inoltre, trattandosi di dipendente, questi Per_1 aveva sicuramente maturato emolumenti a titolo di stipendio, straordinari, indennità varie e TFR, i quali dovevano essere scomputati dalla somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4664/2024 R.G., pubblicata in data 30 aprile 2024, ha parzialmente accolto le domande attoree, condannando al pagamento, in favore Parte_1 della società della somma di euro 32.800,00, oltre interessi al tasso ex art. CP_1 Parte_3
1284 co. 4, dal 15.07.2021 al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate, quest'ultime, in 6.713,00 per compensi oltre accessori.
In primis il giudice ha disatteso le eccezioni preliminari sollevate dalla banca convenuta.
pag. 5 Nel merito, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità della banca sulla base dei seguenti rilievi: la banca, in sede di comparsa, non ha contestato che le firme apposte sui moduli per il prelievo siano state falsificate dal , dipendente della società attrice;
in effetti, confrontando le firme presenti Per_1 nello specimen in possesso della banca e quelle apposte sui moduli per il prelievo, la falsità di queste ultime appare ictu oculi; l'evidente falsità delle firme porta a ritenere che il abbia agito in Per_1 totale autonomia senza alcuna delega, traendo in inganno la banca;
difatti, stando a quanto riportato nella comparsa, il cassiere della banca ha riferito che il , dopo aver richiesto i moduli, era Per_1 solito uscire dalla filiale ed entrare nel negozio di pasticceria per poi rientrare subito dopo in banca, con i documenti debitamente compilati e firmati;
l'omesso controllo da parte della banca sull'autenticità della firma fonda la responsabilità contrattuale della stessa;
la responsabilità della banca è peraltro esclusiva, non essendo ravvisabile un concorso di colpa degli attori posto che se, da un lato, sussiste indubbiamente l'obbligazione della banca nascente dal contratto di conto corrente di custodire il denaro, dall'altro lato, non vi è, invece, un'obbligazione in senso stretto del correntista di controllare l'andamento del proprio conto corrente.
In ordine al quantum, il giudice di primo grado ha ritenuto come la somma di 32.800 fosse interamente dovuta, posto che dagli atti non emerge che la società si sia costituita parte civile nel CP_1 procedimento penale ancora in corso, né che abbia ricevuto dall'autore del reato alcun risarcimento;
inoltre, ha osservato il Tribunale, l'esistenza dei presunti crediti elencati da parte convenuta (somma sequestrata sul conto corrente del , stipendi, arretrati, Tfr etc…) è risultata del tutto Per_1 indimostrata.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in quanto sfornita di prova.
Avverso tale decisione ha interposto appello la chiedendo alla Corte, in via Parte_1 preliminare, di voler dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art. 345 cpc, per violazione del contraddittorio e del giusto processo.
In via subordinata l'appellante ha comunque chiesto la condanna della società appellata alla restituzione di quanto versato dalla società in esecuzione della sentenza gravata. Parte_1
Si sono costituiti, nel presente grado di appello, la in persona del l.r. Controparte_5 [...]
, nonché i soci e i quali hanno chiesto di voler CP_2 Controparte_3 Controparte_4 rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Gli appellati hanno altresì avanzato domanda di condanna nei confronti di parte appellante ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. pag. 6 All'udienza del 10 settembre 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Presidente Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di appello l'appellante impugna il capo della sentenza di I grado con cui il
Tribunale, richiamandosi al contenuto dell'ordinanza emessa nel corso del giudizio di I grado, ha rigettato la richiesta – formulata dalla banca ex art. 269 c.p.c. - di estensione del contraddittorio nei confronti del , ossia colui che materialmente avrebbe commesso l'illecito in oggetto. Per_1
Argomenta, pertanto, che la sentenza impugnata è da considerarsi nulla ex art. 354 cpc per violazione del contraddittorio, con necessità di rimettere la causa al primo giudice.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la norma invocata (art. 269 c.p.c.) non comporta affatto l'obbligo per il giudice istruttore di autorizzare comunque la chiamata in causa di un terzo, sempre che non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario (ai sensi dell'art. 102 c.p.c., trattatasi di ipotesi non ricorrente nel caso di specie).
Difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4309/2010
(richiamata altresì dal giudice di primo grado nell'ordinanza del 30 novembre 2021), “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ. è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva
o in regresso il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo" (orientamento in seguito confermato da Cass. n. 2570/2012).
Orbene, il Tribunale ha correttamente escluso che fosse configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
infatti, la posizione del dipendente della pasticceria infedele,
[...]
(con correlata richiesta della di rivalersi nei di lui confronti), va qualificata in termini Per_1 Pt_2 di garanzia impropria. pag. 7 Difatti, alla stregua della prospettazione della domanda degli attori la banca convenuta è stata indicata come responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., in virtù del contratto di conto corrente che lega le parti in causa, senza alcun riferimento al titolo – di natura differente, ossia extracontrattuale – che potesse coinvolgere la responsabilità dell'autore dell'illecito.
Soltanto la , con propria comparsa di costituzione in I grado, ha implicitamente Parte_1 invocato la responsabilità dell'autore dell'illecito ai fini della spiegata domanda di manleva, senza che verso quest'ultimo parte attrice abbia mai formulato alcuna domanda.
Deve, pertanto, escludersi che la decisione debba essere pronunziata anche nei confronti di
[...]
. Per_1
Pertanto, la Corte non può che condividere quanto statuito dal giudice di primo grado nell'ordinanza del 30 novembre 2021, ove ha rigettato l'istanza della banca convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di chiamare in causa , dipendente della nonché autore Persona_1 Controparte_5 dell'illecito, ritenendo come non vi fossero ragioni di estensione del contraddittorio, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario né alcun rapporto di garanzia propria, e che esigenze di economia processuale e di rispetto del principio di ragionevole durata del processo dovessero prevalere sull'interesse di mero fatto della parte richiedente.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver escluso la corresponsabilità della società appellata nella causazione dell'illecito.
A tal proposito, l'appellante rappresenta che il concorso del danneggiato nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sussiste quando la condotta del danneggiato sia stata colposa.
Rinviando a talune pronunce di merito e di legittimità l'appellante fa propria la tesi per cui la CP_1 avrebbe concorso nella causazione del sinistro poiché, pur ricevendo i periodici estratti conto e consultando liberamente il conto tramite il servizio Home Banking, si astenne dal contestare le operazioni effettuate nel proprio conto corrente. Rappresenta, difatti, che “ritenere irrilevante un'omissione di controllo durata 4 mesi (da ottobre 2019 a febbraio/marzo 2020) e riferita a “ben
50 operazioni”' eseguite dal , pare contrario ai principi ispiratori del diritto in tema di Per_1 diligenza ed esecuzione in buona degli oneri contrattuali” (vd. pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Rappresenta, inoltre, che la società avrebbe dovuto accorgersi delle movimentazioni in conto corrente anche in virtù del fatto che l'alterazione del saldo dei prelievi illeciti era stato anche riportato nel bilancio societario al 31.12.2019, alle voci “disponibilità liquide” e “depositi bancari e postali”.
pag. 8 Inoltre, argomenta parte appellante, la società è rimasta inerte nonostante l'anomalo comportamento del il quale, secondo quanto dichiarato dall'amministratore della società innanzi alla Per_1
Stazione dei Carabinieri Napoli Stella, già da qualche mese prima della scoperta dell'accaduto, aveva iniziato a tenere un tenore di vita eccessivo.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che in tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo “è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento” (Cass. n. 29352/2018).
Ebbene, la Corte osserva che l'invio degli estratti conto trimestrali rientra in un'esigenza di trasparenza dell'operato dell'istituto di credito e non può comportare la nascita, in capo al cliente, di un onere di accortezza o addirittura di controllo, in funzione della prevenzione di illecite appropriazioni di denaro. Infatti, il cliente può a priori prefigurarsi il rischio, quale conseguenza della scelta di non controllare gli estratti- conto, che si producano gli effetti negativi di cui all'art. 1832
c.c., ma, di certo, non è lecito1 che egli debba pure rappresentarsi che dal suo comportamento possa derivare una corresponsabilità nell'appropriazione del denaro da parte di un terzo, appropriazione per giunta derivante da una grave negligenza addebitabile al banchiere, per aver omesso il controllo dell'identità della persona legittimata a porre in essere le operazioni in conto corrente.
Tale constatazione premessa, avente di per sé carattere assorbente, va detto inoltre che, come correttamente rilevato dal Tribunale, è la medesima difesa della banca ad evidenziare che il conto corrente era alimentato solo con gli accrediti POS2 delle vendite della pasticceria e, come unico prelievo, vi era quello mensile automatico del canone locativo e che, pertanto, non vi era motivo per i correntisti di controllare con peculiare attenzione l'andamento del conto corrente;
tantomeno i correntisti potevano prefigurarsi l'infedeltà del loro dipendente, circostanza, questa, del tutto anomala ed imprevedibile. La condotta degli appellati è del tutto immune da colpa.
Difatti, oltre a non aver rappresentato alcuna violazione di precetti legali o di patti contrattuali, risulta altresì rispettosa delle regole di comune prudenza per le ragioni appena illustrate.
Inoltre, è documentato per tabulas che le operazioni fraudolente sono state diluite in un periodo di quattro mesi, compreso fra il 31 ottobre 2019 ed il 3 marzo 2020 (vd. doc. 3, fasc. I grado, parte attrice) e che gli importi oggetto di prelievo sono consistiti in somme di denaro quantitativamente contenute (da € 150 fino ad un massimo di € 1.500,00 circa), certamente non esorbitanti rispetto alla giacenza media del conto corrente di cui si discute.
Come sottolineato da parte appellata, verosimilmente gli estratti conto dell'ultimo trimestre del 2019
(ottobre – novembre – dicembre 2019) sono stati trasmessi alla società correntista soltanto nel mese di gennaio 2020; di talché i correntisti non avendo, in precedenza, motivo di preoccuparsi in modo particolare dell'andamento e delle movimentazioni del loro conto corrente per le ragioni già illustrate, potevano prender contezza degli illeciti prelievi soltanto a partire da siffatto momento.
Ebbene, vi è evidenza del fatto che i correntisti si sono poi prontamente attivati: presentando la denuncia ad inizio marzo 2020 (vd. doc. 4, fasc. I grado parte attrice), poco dopo essersi resi conto dell'accaduto, ed inviando apposita pec in data 23.04.2020 (vd. doc. 5, fasc. I grado) alla Parte_1
al fine di ottenere dei chiarimenti sul fatto.
[...]
In conclusione, appare del tutto condivisibile e corretta la decisione del Tribunale di Milano di escludere un'ipotesi di concorso colposo del creditore nella causazione del danno.
Attraverso il terzo motivo d'appello parte appellante impugna la parte della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della riduzione del quantum risarcitorio, la mancata costituzione di parte civile della società nel giudizio penale, condannando, in siffatta maniera, alla rifusione dell'integralità del danno economico sofferto. Argomenta, sotto tale profilo, che la società
ben avrebbe potuto costituirsi parte civile nel giudizio penale così da incamerare le somme CP_1 sequestrate dalla Polizia Giudiziaria e recuperare il profitto del reato.
Inoltre, impugna la sentenza per aver riconosciuto gli interessi ex art. 1284, IV comma, argomentando che tale disposizione troverebbe applicazione soltanto per i crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti ex lege, quale il credito derivante dalla ripetizione di un indebito oggettivo, argomentando, testualmente: “Visto che, come detto, ne1 caso in esame si tratta, a ben vedere, di una presunta nullità dei prelievi, non si vede come si possa riconoscere un onere che, invece, discende dall'inadempimento dell'accordo negoziale.” (pag. 15 dell'atto di citazione in appello).
pag. 10 Il motivo è infondato.
Difatti, quanto alla prima contestazione, relativa al presunto concorso di colpa della società danneggiata per non essersi costituita parte civile nel procedimento penale, va detto che la stessa è del tutto infondata poiché i due procedimenti – civile e penale – sono del tutto autonomi. Difatti, il presente giudizio civile è stato avviato al differente fine di accertare la responsabilità civile della banca per aver consentito ad un terzo, in assenza di delega, di operare sul conto corrente di un cliente.
Nel procedimento penale, di contro, si discute unicamente della condotta appropriativa del dipendente infedele, nei confronti del quale la parte lesa ha ritenuto di non avanzare alcuna pretesa risarcitoria in quella sede.
Inoltre, per quel che concerne la censura in punto di interessi di cui all'art. 1284, IV comma c.c. si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca appellante, è stato di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, “la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.” (Cass., ordinanza n. 61/2023).
Alla luce di tale insegnamento si ritiene, pertanto, che gli interessi di cui all'art. 1284 IV comma c.c. vadano applicati anche all'obbligazione di natura risarcitoria avente fonte contrattuale, quale è
l'obbligazione ad esame.
In definitiva, il motivo va rigettato.
Tramite l'ultimo motivo d'appello la banca appellante impugna il capo della sentenza relativo alle spese di lite rappresentando che, a fronte del rigetto della domanda attorea relativa al risarcimento del danno morale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto quantomeno compensare parzialmente le spese di lite, “per evidente reciproca soccombenza (anche virtuale).”
Il motivo è infondato.
Difatti, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico pag. 11 in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass. civ. n. 10685/2019).
Orbene, nella fattispecie ad esame, parte attrice è risultata del tutto vittoriosa in I grado ed il mancato accoglimento della domanda – di natura accessoria – di risarcimento dei danni morali non determina un'ipotesi di soccombenza reciproca e non configura, in ogni caso, alcuno dei casi giustificativi della compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c.
Si consideri, inoltre, che l'attrice aveva omesso di quantificare il danno morale, chiedendo di volerlo quantificare in via equitativa, e che correttamente le spese di lite sono state liquidate dal giudice di primo grado sulla base del valore della causa, pari ad € 32.800,00, ossia conteggiando il solo danno di natura patrimoniale, unica grandezza oggetto di attribuzione in favore di parte attrice.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione di parte appellata dell'art. 96 comma
3 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. 152/2016 ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi l'ipotesi, non ricorrente nella specie, di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva (Cass. Civ. Sezioni Unite 9912/2018; 21570/2012).
Conclusivamente l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore dato dal decisum (cfr. Cass. 14 dicembre 2023, n. 35073, est. Travaglino) e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 4664/2024 pubblicata in data 2 maggio 2024 così Controparte_5 dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
pag. 12 b) condanna a rifondere in favore di , Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
e le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_2 Controparte_3
6.946,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge, di cui dispone la distrazione a favore dell'Avv. Trapanese, che se ne è dichiarato antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025.
Il Presidente est.
Alessandra Arceri
pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anzi, secondo una recente pronuncia della Cassazione sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo in capo alla banca di controllo delle movimentazioni del conto corrente, per altro verso la banca “è tenuta, in relazione all'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 cod. civ. e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente delle operazioni che, nel caso di specie, per rilevante frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione – mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti – si rivelavano estranee all'attività e agli interessi del partito stesso” (Cass. ord. N. 31052/2024). 2 Vd. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in I grado. pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Alessandra Arceri Presidente Rel.
Manuela Cortelloni Consigliere
Cristina Ravera Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1958/2024 R.G. promossa in grado d'appello
da
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Via Parte_1 P.IVA_1
Fontana n. 14, Milano presso lo studio dell'Avv. Valerio Romano che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2 Controparte_2 pag. 1 ( ), C.F._1 Controparte_3
( ), ) C.F._2 Controparte_4 C.F._3
elettivamente domiciliati in Via Roberto Bracco, 15/A Napoli presso lo studio dell'Avv. Paolo Trapanese che li rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATI
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “In via pregiudiziale e preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art. 354 cpc per violazione del contraddittorio e del giusto processo, disponendo, quindi, la rimessione della causa al Tribunale di
Milano, fissando all'uopo termine per la relativa riassunzione;
– all'esito della riassunzione, ovvero nella denegata ipotesi di superamento, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale ovvero parziale della sentenza n. 466/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione 6° Civile,
Giudice Dott.ssa Laura Massari, nell'ambito del giudizio N. R.G. n. 33028/2021, depositata in cancelleria in data 2.5.2024, mai notificata ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, rigettare le richieste e le conclusioni tutte avanzate nel giudizio di primo grado dall'appellata società; -conseguentemente, condannare la società appellata alla restituzione di tutto quanto versato dalla appellante società
in esecuzione della sentenza gravata, il tutto per complessivi euro Parte_1
58.793,59, oltre interessi legali dalla data di effettivo pagamento (13.5.2024) al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
- in via gradata, accertata e dichiarata la soccombenza dei signori in prime CP_2
cure, ovvero la soccombenza reciproca delle parti, disporre quanto meno l'integrale pag. 2 (o parziale) compensazione delle spese di lite, del primo e/o di entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata: “Rigettare i motivi di appello formulati dalla per Pt_2
infondatezza degli stessi sulla base delle ragioni dedotte in comparsa e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, 1 e
3 comma, c.p.c. - condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio oltre spese vive, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Trapanese che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , in CP_1 Parte_3 proprio ed in qualità di l.r. della stessa, nonché e , in proprio Controparte_3 Controparte_4
e quali soci della predetta società, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano, la al fine di far accertare e dichiarare la responsabilità della banca ex art. 1218 c.c. per Parte_1 avere quest'ultima consentito che soggetti terzi non autorizzati effettuassero delle operazioni di prelievo nel conto corrente intestato alla società presso la filiale di Napoli della CP_1 Parte_1
[...]
Chiedevano, dunque, la condanna della banca alla restituzione della somma complessiva di euro
32.800,00, oltre interessi dalla data della domanda e rivalutazione monetaria.
A tal fine, gli attori deducevano che:
-in data 22 aprile 2016 la , società operante nel settore della produzione pasticcera con CP_1 gestione dei relativi punti vendita, apriva il c/c bancario n. 825525 presso l'Agenzia di Napoli, filale n. 490 della , sita in via S. Brigida n.69/70, a pochi passi dalla sede legale e dal Parte_1 principale punto vendita della società stessa;
-come evincibile dal contratto di apertura del c/c, su detto conto erano autorizzati ad operare, anche disgiuntamente, esclusivamente , amministratore della società, e i di lui figli, Controparte_2
e , soci della società; CP_3 Controparte_4
pag.
3 -all'inizio del mese di marzo 2020 l'amministratore della società si avvedeva che Controparte_2 nel periodo compreso fra il 31 ottobre 2019 ed il 3 marzo 2020 erano state effettuate plurime disposizioni di prelievo in contanti allo sportello, per un totale complessivo di euro 32.800,00;
-a seguito di tale scoperta, , assieme ai propri figli, apprendeva dal Direttore della Controparte_2 filiale che le operazioni contestate erano state effettuate allo stesso sportello di cassa, il n. 7, e che gli ordini di prelievo, non autorizzati, riportavano le firme apocrife di e;
CP_3 Controparte_4
-a seguito di successivi accertamenti si scopriva che i prelievi erano stati effettuati da tale Per_1 il quale, a dir di parte attrice, veniva convocato presso la filiale di e riconosceva
[...] Parte_1 di avere falsificato le firme e di avere prelevato le somme di denaro sottratte;
-in data 06.03.2020 gli attori presentavano, pertanto, una denuncia dei fatti accaduti presso la Stazione dei Carabinieri di Napoli Stella;
-tali prelievi erano potuti avvenire, in tesi attorea, unicamente grazie alla connivenza della banca e del funzionario impiegato allo sportello n. 7, del cui illegittimo comportamento la banca era certamente responsabile;
-a causa della condotta della banca, la società si vedeva costretta ad instaurare il presente giudizio al fine di recuperare la somma di denaro predetta;
-le operazioni di prelievo contestate erano da considerarsi inefficaci ai sensi dell'art. 1711 c.c. trattandosi di operazioni di pagamento effettuate su ordine di soggetti non autorizzati;
-la banca era dunque responsabile ex art. 1218 c.c. per aver acconsentito a soggetti terzi di operare sul conto corrente intestato alla società attrice senza autorizzazione, omettendo di verificare l'identità del soggetto che effettuava le operazioni contestate ed omettendo di confrontare le firme apposte sulle disposizioni di prelievo e sulle distinte di erogazione con quelle presenti nello specimen del contratto di apertura di conto corrente;
-l'inadempimento contrattuale dell'istituto di credito aveva provocato nei confronti della società anche ulteriori danni di natura non patrimoniale.
Costituendosi in giudizio la formulava, in via preliminare, istanza di sospensione Parte_1 del giudizio ex art. 295 c.p.c., nonché richiesta di differimento della prima udienza, ai fini della chiamata in giudizio del dipendente della società attorea, Persona_1
pag. 4 Sempre in via preliminare, la banca eccepiva l'improcedibilità della domanda attorea per non aver compiutamente esperito il procedimento di mediazione obbligatoria;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande attoree, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Argomentava, in particolare, che, una volta constatato l'accaduto, veniva convocato Persona_1 presso lo sportello della banca sito in Via S. Brigida di Napoli e, riconoscendo di aver effettuato le operazioni contestate, affermava di averlo fatto su richiesta dei soci della;
in tale occasione CP_1
i soci negavano di aver richiesto al di prelevare il denaro. Esponeva, poi, la banca convenuta Per_1 che il dipendente della banca non aveva controllato le firme apposte, poiché si fidava del sig. Per_1 in quanto dipendente della stessa e solito presentarsi presso lo sportello portando
[...] CP_1 spesso banconote da cambiare per dare il resto ai clienti della pasticceria;
inoltre, proseguiva la convenuta, una volta uscito dalla banca lo si vedeva entrare nel negozio di pasticceria per poi rientrare subito dopo in banca, così lasciando credere che avesse velocemente raccolto la firma dei soci.
Rappresentava, inoltre, che l'attrice aveva concorso nella causazione dell'evento poiché la società correntista non soltanto riceveva i periodici estratti conto, ma beneficiava pure della possibilità di monitorare in tempo reale l'andamento del rapporto grazie al servizio di Home Banking.
Testualmente argomentava: “È evidente che laddove l'istante fosse intervenuta per tempo, sarebbe stato interrotto il disegno criminoso e ridotti, se non eliminati, i danni lamentati in questa sede. Ciò in quanto il , come visto, era solito depositare le somme distratte sul suo conto alcuni giorni Per_1 dopo i prelievi, per il tramite del dispositivo ATM” (vd. pag. 8 della comparsa di costituzione e risposta).
Con riferimento al quantum risarcitorio, la banca convenuta eccepiva, ai fini della riduzione dello stesso, che l'indagine penale avviata dalla medesima società aveva consentito di sequestrare CP_1 il saldo del c/c intestato al , pari a circa 2.600,00; inoltre, trattandosi di dipendente, questi Per_1 aveva sicuramente maturato emolumenti a titolo di stipendio, straordinari, indennità varie e TFR, i quali dovevano essere scomputati dalla somma eventualmente dovuta a titolo di risarcimento.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4664/2024 R.G., pubblicata in data 30 aprile 2024, ha parzialmente accolto le domande attoree, condannando al pagamento, in favore Parte_1 della società della somma di euro 32.800,00, oltre interessi al tasso ex art. CP_1 Parte_3
1284 co. 4, dal 15.07.2021 al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate, quest'ultime, in 6.713,00 per compensi oltre accessori.
In primis il giudice ha disatteso le eccezioni preliminari sollevate dalla banca convenuta.
pag. 5 Nel merito, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità della banca sulla base dei seguenti rilievi: la banca, in sede di comparsa, non ha contestato che le firme apposte sui moduli per il prelievo siano state falsificate dal , dipendente della società attrice;
in effetti, confrontando le firme presenti Per_1 nello specimen in possesso della banca e quelle apposte sui moduli per il prelievo, la falsità di queste ultime appare ictu oculi; l'evidente falsità delle firme porta a ritenere che il abbia agito in Per_1 totale autonomia senza alcuna delega, traendo in inganno la banca;
difatti, stando a quanto riportato nella comparsa, il cassiere della banca ha riferito che il , dopo aver richiesto i moduli, era Per_1 solito uscire dalla filiale ed entrare nel negozio di pasticceria per poi rientrare subito dopo in banca, con i documenti debitamente compilati e firmati;
l'omesso controllo da parte della banca sull'autenticità della firma fonda la responsabilità contrattuale della stessa;
la responsabilità della banca è peraltro esclusiva, non essendo ravvisabile un concorso di colpa degli attori posto che se, da un lato, sussiste indubbiamente l'obbligazione della banca nascente dal contratto di conto corrente di custodire il denaro, dall'altro lato, non vi è, invece, un'obbligazione in senso stretto del correntista di controllare l'andamento del proprio conto corrente.
In ordine al quantum, il giudice di primo grado ha ritenuto come la somma di 32.800 fosse interamente dovuta, posto che dagli atti non emerge che la società si sia costituita parte civile nel CP_1 procedimento penale ancora in corso, né che abbia ricevuto dall'autore del reato alcun risarcimento;
inoltre, ha osservato il Tribunale, l'esistenza dei presunti crediti elencati da parte convenuta (somma sequestrata sul conto corrente del , stipendi, arretrati, Tfr etc…) è risultata del tutto Per_1 indimostrata.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. in quanto sfornita di prova.
Avverso tale decisione ha interposto appello la chiedendo alla Corte, in via Parte_1 preliminare, di voler dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art. 345 cpc, per violazione del contraddittorio e del giusto processo.
In via subordinata l'appellante ha comunque chiesto la condanna della società appellata alla restituzione di quanto versato dalla società in esecuzione della sentenza gravata. Parte_1
Si sono costituiti, nel presente grado di appello, la in persona del l.r. Controparte_5 [...]
, nonché i soci e i quali hanno chiesto di voler CP_2 Controparte_3 Controparte_4 rigettare l'appello ex adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Gli appellati hanno altresì avanzato domanda di condanna nei confronti di parte appellante ex art. 96, comma 1 e 3 c.p.c. pag. 6 All'udienza del 10 settembre 2025, depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali nei termini previamente assegnati, il Presidente Istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, ed in pari data la causa è stata discussa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo di appello l'appellante impugna il capo della sentenza di I grado con cui il
Tribunale, richiamandosi al contenuto dell'ordinanza emessa nel corso del giudizio di I grado, ha rigettato la richiesta – formulata dalla banca ex art. 269 c.p.c. - di estensione del contraddittorio nei confronti del , ossia colui che materialmente avrebbe commesso l'illecito in oggetto. Per_1
Argomenta, pertanto, che la sentenza impugnata è da considerarsi nulla ex art. 354 cpc per violazione del contraddittorio, con necessità di rimettere la causa al primo giudice.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che la norma invocata (art. 269 c.p.c.) non comporta affatto l'obbligo per il giudice istruttore di autorizzare comunque la chiamata in causa di un terzo, sempre che non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario (ai sensi dell'art. 102 c.p.c., trattatasi di ipotesi non ricorrente nel caso di specie).
Difatti, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 4309/2010
(richiamata altresì dal giudice di primo grado nell'ordinanza del 30 novembre 2021), “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ. è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva
o in regresso il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo" (orientamento in seguito confermato da Cass. n. 2570/2012).
Orbene, il Tribunale ha correttamente escluso che fosse configurabile, nel caso di specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario;
infatti, la posizione del dipendente della pasticceria infedele,
[...]
(con correlata richiesta della di rivalersi nei di lui confronti), va qualificata in termini Per_1 Pt_2 di garanzia impropria. pag. 7 Difatti, alla stregua della prospettazione della domanda degli attori la banca convenuta è stata indicata come responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c., in virtù del contratto di conto corrente che lega le parti in causa, senza alcun riferimento al titolo – di natura differente, ossia extracontrattuale – che potesse coinvolgere la responsabilità dell'autore dell'illecito.
Soltanto la , con propria comparsa di costituzione in I grado, ha implicitamente Parte_1 invocato la responsabilità dell'autore dell'illecito ai fini della spiegata domanda di manleva, senza che verso quest'ultimo parte attrice abbia mai formulato alcuna domanda.
Deve, pertanto, escludersi che la decisione debba essere pronunziata anche nei confronti di
[...]
. Per_1
Pertanto, la Corte non può che condividere quanto statuito dal giudice di primo grado nell'ordinanza del 30 novembre 2021, ove ha rigettato l'istanza della banca convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. al fine di chiamare in causa , dipendente della nonché autore Persona_1 Controparte_5 dell'illecito, ritenendo come non vi fossero ragioni di estensione del contraddittorio, non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario né alcun rapporto di garanzia propria, e che esigenze di economia processuale e di rispetto del principio di ragionevole durata del processo dovessero prevalere sull'interesse di mero fatto della parte richiedente.
Con il secondo motivo d'appello l'appellante impugna la sentenza di primo grado per aver escluso la corresponsabilità della società appellata nella causazione dell'illecito.
A tal proposito, l'appellante rappresenta che il concorso del danneggiato nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c., sussiste quando la condotta del danneggiato sia stata colposa.
Rinviando a talune pronunce di merito e di legittimità l'appellante fa propria la tesi per cui la CP_1 avrebbe concorso nella causazione del sinistro poiché, pur ricevendo i periodici estratti conto e consultando liberamente il conto tramite il servizio Home Banking, si astenne dal contestare le operazioni effettuate nel proprio conto corrente. Rappresenta, difatti, che “ritenere irrilevante un'omissione di controllo durata 4 mesi (da ottobre 2019 a febbraio/marzo 2020) e riferita a “ben
50 operazioni”' eseguite dal , pare contrario ai principi ispiratori del diritto in tema di Per_1 diligenza ed esecuzione in buona degli oneri contrattuali” (vd. pag. 9 dell'atto di citazione in appello).
Rappresenta, inoltre, che la società avrebbe dovuto accorgersi delle movimentazioni in conto corrente anche in virtù del fatto che l'alterazione del saldo dei prelievi illeciti era stato anche riportato nel bilancio societario al 31.12.2019, alle voci “disponibilità liquide” e “depositi bancari e postali”.
pag. 8 Inoltre, argomenta parte appellante, la società è rimasta inerte nonostante l'anomalo comportamento del il quale, secondo quanto dichiarato dall'amministratore della società innanzi alla Per_1
Stazione dei Carabinieri Napoli Stella, già da qualche mese prima della scoperta dell'accaduto, aveva iniziato a tenere un tenore di vita eccessivo.
Il motivo è infondato.
Giova premettere che in tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo “è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all'esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento” (Cass. n. 29352/2018).
Ebbene, la Corte osserva che l'invio degli estratti conto trimestrali rientra in un'esigenza di trasparenza dell'operato dell'istituto di credito e non può comportare la nascita, in capo al cliente, di un onere di accortezza o addirittura di controllo, in funzione della prevenzione di illecite appropriazioni di denaro. Infatti, il cliente può a priori prefigurarsi il rischio, quale conseguenza della scelta di non controllare gli estratti- conto, che si producano gli effetti negativi di cui all'art. 1832
c.c., ma, di certo, non è lecito1 che egli debba pure rappresentarsi che dal suo comportamento possa derivare una corresponsabilità nell'appropriazione del denaro da parte di un terzo, appropriazione per giunta derivante da una grave negligenza addebitabile al banchiere, per aver omesso il controllo dell'identità della persona legittimata a porre in essere le operazioni in conto corrente.
Tale constatazione premessa, avente di per sé carattere assorbente, va detto inoltre che, come correttamente rilevato dal Tribunale, è la medesima difesa della banca ad evidenziare che il conto corrente era alimentato solo con gli accrediti POS2 delle vendite della pasticceria e, come unico prelievo, vi era quello mensile automatico del canone locativo e che, pertanto, non vi era motivo per i correntisti di controllare con peculiare attenzione l'andamento del conto corrente;
tantomeno i correntisti potevano prefigurarsi l'infedeltà del loro dipendente, circostanza, questa, del tutto anomala ed imprevedibile. La condotta degli appellati è del tutto immune da colpa.
Difatti, oltre a non aver rappresentato alcuna violazione di precetti legali o di patti contrattuali, risulta altresì rispettosa delle regole di comune prudenza per le ragioni appena illustrate.
Inoltre, è documentato per tabulas che le operazioni fraudolente sono state diluite in un periodo di quattro mesi, compreso fra il 31 ottobre 2019 ed il 3 marzo 2020 (vd. doc. 3, fasc. I grado, parte attrice) e che gli importi oggetto di prelievo sono consistiti in somme di denaro quantitativamente contenute (da € 150 fino ad un massimo di € 1.500,00 circa), certamente non esorbitanti rispetto alla giacenza media del conto corrente di cui si discute.
Come sottolineato da parte appellata, verosimilmente gli estratti conto dell'ultimo trimestre del 2019
(ottobre – novembre – dicembre 2019) sono stati trasmessi alla società correntista soltanto nel mese di gennaio 2020; di talché i correntisti non avendo, in precedenza, motivo di preoccuparsi in modo particolare dell'andamento e delle movimentazioni del loro conto corrente per le ragioni già illustrate, potevano prender contezza degli illeciti prelievi soltanto a partire da siffatto momento.
Ebbene, vi è evidenza del fatto che i correntisti si sono poi prontamente attivati: presentando la denuncia ad inizio marzo 2020 (vd. doc. 4, fasc. I grado parte attrice), poco dopo essersi resi conto dell'accaduto, ed inviando apposita pec in data 23.04.2020 (vd. doc. 5, fasc. I grado) alla Parte_1
al fine di ottenere dei chiarimenti sul fatto.
[...]
In conclusione, appare del tutto condivisibile e corretta la decisione del Tribunale di Milano di escludere un'ipotesi di concorso colposo del creditore nella causazione del danno.
Attraverso il terzo motivo d'appello parte appellante impugna la parte della sentenza in cui il
Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini della riduzione del quantum risarcitorio, la mancata costituzione di parte civile della società nel giudizio penale, condannando, in siffatta maniera, alla rifusione dell'integralità del danno economico sofferto. Argomenta, sotto tale profilo, che la società
ben avrebbe potuto costituirsi parte civile nel giudizio penale così da incamerare le somme CP_1 sequestrate dalla Polizia Giudiziaria e recuperare il profitto del reato.
Inoltre, impugna la sentenza per aver riconosciuto gli interessi ex art. 1284, IV comma, argomentando che tale disposizione troverebbe applicazione soltanto per i crediti di natura contrattuale, e non anche per quelli sorti ex lege, quale il credito derivante dalla ripetizione di un indebito oggettivo, argomentando, testualmente: “Visto che, come detto, ne1 caso in esame si tratta, a ben vedere, di una presunta nullità dei prelievi, non si vede come si possa riconoscere un onere che, invece, discende dall'inadempimento dell'accordo negoziale.” (pag. 15 dell'atto di citazione in appello).
pag. 10 Il motivo è infondato.
Difatti, quanto alla prima contestazione, relativa al presunto concorso di colpa della società danneggiata per non essersi costituita parte civile nel procedimento penale, va detto che la stessa è del tutto infondata poiché i due procedimenti – civile e penale – sono del tutto autonomi. Difatti, il presente giudizio civile è stato avviato al differente fine di accertare la responsabilità civile della banca per aver consentito ad un terzo, in assenza di delega, di operare sul conto corrente di un cliente.
Nel procedimento penale, di contro, si discute unicamente della condotta appropriativa del dipendente infedele, nei confronti del quale la parte lesa ha ritenuto di non avanzare alcuna pretesa risarcitoria in quella sede.
Inoltre, per quel che concerne la censura in punto di interessi di cui all'art. 1284, IV comma c.c. si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca appellante, è stato di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, “la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individua un tasso legale degli interessi applicabile, in linea generale, a tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento.
La disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. è quindi applicabile, stante il suo carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio, alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti o atti idonei a produrle.” (Cass., ordinanza n. 61/2023).
Alla luce di tale insegnamento si ritiene, pertanto, che gli interessi di cui all'art. 1284 IV comma c.c. vadano applicati anche all'obbligazione di natura risarcitoria avente fonte contrattuale, quale è
l'obbligazione ad esame.
In definitiva, il motivo va rigettato.
Tramite l'ultimo motivo d'appello la banca appellante impugna il capo della sentenza relativo alle spese di lite rappresentando che, a fronte del rigetto della domanda attorea relativa al risarcimento del danno morale, il giudice di primo grado avrebbe dovuto quantomeno compensare parzialmente le spese di lite, “per evidente reciproca soccombenza (anche virtuale).”
Il motivo è infondato.
Difatti, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico pag. 11 in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass. civ. n. 10685/2019).
Orbene, nella fattispecie ad esame, parte attrice è risultata del tutto vittoriosa in I grado ed il mancato accoglimento della domanda – di natura accessoria – di risarcimento dei danni morali non determina un'ipotesi di soccombenza reciproca e non configura, in ogni caso, alcuno dei casi giustificativi della compensazione delle spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c.
Si consideri, inoltre, che l'attrice aveva omesso di quantificare il danno morale, chiedendo di volerlo quantificare in via equitativa, e che correttamente le spese di lite sono state liquidate dal giudice di primo grado sulla base del valore della causa, pari ad € 32.800,00, ossia conteggiando il solo danno di natura patrimoniale, unica grandezza oggetto di attribuzione in favore di parte attrice.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione di parte appellata dell'art. 96 comma
3 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. 152/2016 ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1 della succitata disposizione, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi l'ipotesi, non ricorrente nella specie, di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva (Cass. Civ. Sezioni Unite 9912/2018; 21570/2012).
Conclusivamente l'appello non merita accoglimento, ed ogni altra questione resta assorbita.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado, liquidate come in dispositivo sulla scorta del valore dato dal decisum (cfr. Cass. 14 dicembre 2023, n. 35073, est. Travaglino) e dell'attività defensionale compiuta, applicando i parametri medi, nonché l'accertamento dei requisiti e presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 4664/2024 pubblicata in data 2 maggio 2024 così Controparte_5 dispone:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Parte_1
pag. 12 b) condanna a rifondere in favore di , Parte_1 Controparte_5 Controparte_4
e le spese del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_2 Controparte_3
6.946,00 per compensi oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre accessori nella misura di legge, di cui dispone la distrazione a favore dell'Avv. Trapanese, che se ne è dichiarato antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Milano, il 10 settembre 2025.
Il Presidente est.
Alessandra Arceri
pag. 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anzi, secondo una recente pronuncia della Cassazione sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo in capo alla banca di controllo delle movimentazioni del conto corrente, per altro verso la banca “è tenuta, in relazione all'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 cod. civ. e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente delle operazioni che, nel caso di specie, per rilevante frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione – mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti – si rivelavano estranee all'attività e agli interessi del partito stesso” (Cass. ord. N. 31052/2024). 2 Vd. pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta in I grado. pag. 9