TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 25/11/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2125/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2025, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in IA (VB), Corso Cobianchi n. 15, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Beniamino
RI (C.F. ; Pec: del Foro di IA, CodiceFiscale_2 Email_1 con studio in IA, Corso Europa n. 26, presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Cristina
Gulisano CF: – pec: e dall'Avv. Maria C.F._4 Email_2
CO IN (C.F. ; Pec: del C.F._5 Email_3
Foro di IA, con Studio in IA (VB), Piazza Ranzoni n. 57, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti C O N D I Z I O N I
“1. I sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_1
2. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario Per_2 presso i medesimi genitori che vedranno e terranno con sé la figlia con la seguente alternanza: 4 giorni presso la madre e 3 giorni preso il padre una settimana e l'altra settimana viceversa, ossia 3 giorni presso la madre e 4 giorni presso il padre, cercando di riservare un weekend libero, a settimane alterne, per ciascun genitore;
3. Per quanto riguarda il periodo estivo, la figlia starà con la madre ed il padre una settimana consecutivamente previo accordo da comunicarsi tempestivamente;
durante il periodo natalizio e pasquale la figlia starà ad anni alterni con ciascun genitore: il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro; mentre per il periodo pasquale, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. I Ricorrenti potranno concordare ulteriori periodi di permanenza dei figli presso un genitore, in aggiunta al periodo già concordato come sopra.
4. Il padre verserà alla madre, entro il 10 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00 annualmente indicizzabile a cominciare dal mese di agosto 2025; Per_2 inoltre, il padre si accollerà, a partire dal mese di settembre 2025, al 100% le spese ordinarie e straordinarie per la figlia, comprese quelle mediche, come da prontuario del Tribunale di IA.
Se la madre dovesse anticiparle, il padre le rimborserà entro 5 giorni, a fronte di produzione del relativo documento di spesa.
5. I ricorrenti pattuiscono che la madre riceva dall' il 100% dell'assegno unico per la minore CP_1 ed il sig. si impegna e firmare la documentazione necessaria perché ciò avvenga. Pt_2
6. Le presenti pattuizioni economiche avranno efficacia sino a che la situazione reddituale del sig.
non migliorerà rispetto al salario attuale di circa € 2.300,00 mensili e potranno allora Pt_2 essere riviste.
7. Con riguardo al periodo trascorso da ottobre 2024 a luglio 2025, il sig. si impegna a Pt_2 rimborsare alla sig.ra la somma di € 500,00, forfettariamente quantificata, a titolo di spese Pt_1
e mantenimento arretrato per la minore che verrà pagata in n.10 rate pari a € 50,00 ciascuna, da aggiungersi all'assegno di mantenimento mensile a cominciare dal mese di ottobre 2025.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 09/10/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 18/10/2020 in IA L'udienza di comparizione parti veniva sostituita, ai sensi dell'art 127ter cpc, dal deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Si dà atto che le pattuizioni economiche avranno efficacia sino a che la situazione reddituale di
[...]
non migliorerà rispetto al salario attuale di circa € 2.300,00 mensili e potranno allora Parte_2 essere riviste. Si dà, inoltre, atto che con riguardo al periodo trascorso da ottobre 2024 a luglio 2025,
si impegna a rimborsare a la somma di € 500,00, forfettariamente Parte_2 Parte_1 quantificata, a titolo di spese e mantenimento arretrato per la minore che verrà pagata in n.10 rate pari a € 50,00 ciascuna, da aggiungersi all'assegno di mantenimento mensile a cominciare dal mese di ottobre 2025.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in IA il 18/10/2020;
affida la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso i Per_2 medesimi genitori che vedranno e terranno con sé la figlia con la seguente alternanza: 4 giorni presso la madre e 3 giorni preso il padre una settimana e l'altra settimana viceversa, ossia 3 giorni presso la madre e 4 giorni presso il padre, cercando di riservare un weekend libero, a settimane alterne, per ciascun genitore;
Per quanto riguarda il periodo estivo, la figlia starà con la madre ed il padre una settimana consecutivamente previo accordo da comunicarsi tempestivamente;
durante il periodo natalizio e pasquale la figlia starà ad anni alterni con ciascun genitore: il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro; mentre per il periodo pasquale, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. I Ricorrenti potranno concordare ulteriori periodi di permanenza dei figli presso un genitore, in aggiunta al periodo già concordato come sopra;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 10 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00 annualmente indicizzabile a cominciare dal Per_2 mese di agosto 2025;
pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al 100% alle spese ordinarie e straordinarie per la figlia, comprese quelle mediche, come da protocollo del Tribunale di IA. Se la madre dovesse anticiparle, il padre le rimborserà entro 5 giorni, a fronte di produzione del relativo documento di spesa;
l'assegno unico per la minore sarà percepito dalla madre
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in IA il 24/11/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 09/10/2025, da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in IA (VB), Corso Cobianchi n. 15, rappresentata, difesa ed assistita dall'Avv. Beniamino
RI (C.F. ; Pec: del Foro di IA, CodiceFiscale_2 Email_1 con studio in IA, Corso Europa n. 26, presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 residente in [...], rappresentato, difeso ed assistito dall'Avv. Cristina
Gulisano CF: – pec: e dall'Avv. Maria C.F._4 Email_2
CO IN (C.F. ; Pec: del C.F._5 Email_3
Foro di IA, con Studio in IA (VB), Piazza Ranzoni n. 57, presso cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti C O N D I Z I O N I
“1. I sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Per_1
2. La figlia viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento paritario Per_2 presso i medesimi genitori che vedranno e terranno con sé la figlia con la seguente alternanza: 4 giorni presso la madre e 3 giorni preso il padre una settimana e l'altra settimana viceversa, ossia 3 giorni presso la madre e 4 giorni presso il padre, cercando di riservare un weekend libero, a settimane alterne, per ciascun genitore;
3. Per quanto riguarda il periodo estivo, la figlia starà con la madre ed il padre una settimana consecutivamente previo accordo da comunicarsi tempestivamente;
durante il periodo natalizio e pasquale la figlia starà ad anni alterni con ciascun genitore: il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro; mentre per il periodo pasquale, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. I Ricorrenti potranno concordare ulteriori periodi di permanenza dei figli presso un genitore, in aggiunta al periodo già concordato come sopra.
4. Il padre verserà alla madre, entro il 10 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00 annualmente indicizzabile a cominciare dal mese di agosto 2025; Per_2 inoltre, il padre si accollerà, a partire dal mese di settembre 2025, al 100% le spese ordinarie e straordinarie per la figlia, comprese quelle mediche, come da prontuario del Tribunale di IA.
Se la madre dovesse anticiparle, il padre le rimborserà entro 5 giorni, a fronte di produzione del relativo documento di spesa.
5. I ricorrenti pattuiscono che la madre riceva dall' il 100% dell'assegno unico per la minore CP_1 ed il sig. si impegna e firmare la documentazione necessaria perché ciò avvenga. Pt_2
6. Le presenti pattuizioni economiche avranno efficacia sino a che la situazione reddituale del sig.
non migliorerà rispetto al salario attuale di circa € 2.300,00 mensili e potranno allora Pt_2 essere riviste.
7. Con riguardo al periodo trascorso da ottobre 2024 a luglio 2025, il sig. si impegna a Pt_2 rimborsare alla sig.ra la somma di € 500,00, forfettariamente quantificata, a titolo di spese Pt_1
e mantenimento arretrato per la minore che verrà pagata in n.10 rate pari a € 50,00 ciascuna, da aggiungersi all'assegno di mantenimento mensile a cominciare dal mese di ottobre 2025.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 09/10/2025, e chiedevano con Parte_1 Parte_2 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in data 18/10/2020 in IA L'udienza di comparizione parti veniva sostituita, ai sensi dell'art 127ter cpc, dal deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Si dà atto che le pattuizioni economiche avranno efficacia sino a che la situazione reddituale di
[...]
non migliorerà rispetto al salario attuale di circa € 2.300,00 mensili e potranno allora Parte_2 essere riviste. Si dà, inoltre, atto che con riguardo al periodo trascorso da ottobre 2024 a luglio 2025,
si impegna a rimborsare a la somma di € 500,00, forfettariamente Parte_2 Parte_1 quantificata, a titolo di spese e mantenimento arretrato per la minore che verrà pagata in n.10 rate pari a € 50,00 ciascuna, da aggiungersi all'assegno di mantenimento mensile a cominciare dal mese di ottobre 2025.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
PQM
il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in IA il 18/10/2020;
affida la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento paritario presso i Per_2 medesimi genitori che vedranno e terranno con sé la figlia con la seguente alternanza: 4 giorni presso la madre e 3 giorni preso il padre una settimana e l'altra settimana viceversa, ossia 3 giorni presso la madre e 4 giorni presso il padre, cercando di riservare un weekend libero, a settimane alterne, per ciascun genitore;
Per quanto riguarda il periodo estivo, la figlia starà con la madre ed il padre una settimana consecutivamente previo accordo da comunicarsi tempestivamente;
durante il periodo natalizio e pasquale la figlia starà ad anni alterni con ciascun genitore: il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro; mentre per il periodo pasquale, il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro ad anni alterni. I Ricorrenti potranno concordare ulteriori periodi di permanenza dei figli presso un genitore, in aggiunta al periodo già concordato come sopra;
pone a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 10 di ogni mese, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 250,00 annualmente indicizzabile a cominciare dal Per_2 mese di agosto 2025;
pone a carico del padre l'obbligo di provvedere al 100% alle spese ordinarie e straordinarie per la figlia, comprese quelle mediche, come da protocollo del Tribunale di IA. Se la madre dovesse anticiparle, il padre le rimborserà entro 5 giorni, a fronte di produzione del relativo documento di spesa;
l'assegno unico per la minore sarà percepito dalla madre
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in IA il 24/11/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco