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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9590 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nel procedimento n. 39642/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Antonella Florita
E
CP_1
Avv. Pio Mario Trocano
NONCHE'
AVV. PAOLA CHIOVELLI N.Q. DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE , difeso in proprio ex Persona_1
art. 86 c.p.c.
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Esaminati gli atti;
vista la rituale notifica del ricorso al come già indicato dal G.D., e, dunque, la regolarità del CP_1
contraddittorio e dell'attività espletata sia istruttoria che di ausilio del Giudice;
premesso che con provvedimento del 12.12.2023 veniva accolta la domanda di ordine di protezione avanzata dalla ei riguardi del suo ex compagno, dal quale era nato il figlio in data 30.12.2011, Pt_1 Per_1
dandosi anche atto che le parti avevano già ottenuto un provvedimento che disciplinava le condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore e che in questa sede veniva richiesta la loro parziale modifica: “Il Giudice, letto il ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. di decadenza della responsabilità genitoriale e di modifica delle condizioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore delle parti, con contestuale istanza ex art. 473-bis.69 c.p.c.; rilevato che, in particolare, la ricorrente deduceva, tra l'altro, quanto segue: che dalla breve relazione con il resistente Parte_1
era nato il figlio in data 30.12.2011; che il aceva uso di sostanze stupefacenti ed abuso di alcool ed CP_1 Per_1 CP_1 era gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché privo di una stabile dimora e lavoro;
che perpetrava nei riguardi del figlio condotte per lo stesso pregiudizievoli, come ad esempio portarlo in motorino privo di casco ed in stato di ubriachezza, raccontargli di episodi in cui lo stesso aveva assunto condotte Pt_ violente, interrogarlo sulla vita della tararlo per i capelli facendolo passare sotto i tornelli della metropolitana per non pagare il biglietto, sferrargli pugni sulle gambe e sul torace per farlo smettere di piangere quando, ad esempio, il minore si lamentava di sue condotte al cinema, sia in quanto apertamente richiamato ad un comportamento più consono dagli altri presenti nella sala e sia per la scelta del film, provocare i tifosi in autobus mentre si recavano al derby Roma-Lazio e così ingenerando forte timore nel Pt_ bambino di eventuali reazioni, ingiuriare la davanti al figlio, portare il figlio in abitazioni spesso diverse ed inadeguate;
che nei riguardi del già sottoposto agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento ex art 572 c.p. a carico del era CP_1 CP_1 stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento al figlio alla sua abitazione d ai luoghi dallo stesso frequentati, con divieto di qualsiasi contatto con lo stesso anche per via telematica o telefonica o di incontro occasionale (cfr. ordinanza del G.I.P. del 18.5.2023, in atti, confermata dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 21.6.2023, pure in atti); Pt_ rilevato che la chiedeva “1) Disporre nei confronti del Signor l'ordine di allontanamento con divieto di CP_1 avvicinamento alla persona, all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e dalla madre, con Persona_1 divieto di stabilire qualsivoglia contatto con il minore, anche per via telefonica e telematica, ed anche in caso di incontro occasionale;
2) Pronunziare comunque la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Signor
[...]
CP_1
3) disporre l'affido super esclusivo del minore lla madre, confermando la Persona_1 collocazione presso la stessa, come da sempre in essere;
4) stabilire che il padre potrà vedere il figlio solo quando il minore esprimerà il Per_1 desiderio di incontrarlo, rigorosamente in spazio neutro e in forma protetta e secondo modalità da stabilirsi con operatori scelti dal Tribunale nel rispetto dei tempi che saranno indicati dal minore stesso;
5) porre a carico del padre e a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'assegno di €
300,00 (già così deciso nei precedenti provvedimenti) da corrispondere entro il 5 di ogni mese Pt_ tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
6) porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore, con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014;”; premesso che tra le parti era già intervenuto: il Tribunale di Civitavecchia (cfr. decreto del 7.3.2017, in atti), che aveva statuito circa l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con diritto di visita per il padre come ivi meglio indicato e con un assegno di mantenimento per il minore a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie pure ivi meglio indicate;
il Tribunale di Roma in sede di modifica congiunta parziale delle dette condizioni (cfr. decreto del 15.5.2018, in atti), che prevedeva una diversa regolamentazione del diritto di visita, senza pernotti;
il Tribunale per i Minorenni, presso il quale il
26.10.2020 il P.M. aveva depositato il ricorso per la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale del padre del minore, in vista delle aggressioni alla odierna ricorrente nonché degli adempimenti ai suoi doveri morali e materiali verso il figlio;
rilevato che emerge, poi, dalla documentazione depositata dal Tribunale per i Minorenni, che in data 1.12.2022 il P.M. depositava nuovo ricorso a tutela del figlio minore per la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e ss. c.c. (cfr. ricorso, in atti), procedimento poi definito con decreto datato 20.7.2023, in atti, con il quale si disponeva che il diritto di visita padre-figlio (che non era esercitato in modo regolare viste le difficoltà del minore a stare presso il padre nei tempi e modi stabiliti), venisse disciplinato dai Servizi Sociali in modo da ripristinare le condizioni sul punto vigenti;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 24.10.2023, in atti, che dava atto: del decreto che definiva il primo procedimento presso il
Tribunale per i Minorenni in data 4.1.2022, mandando ai Servizi Sociali ed al Servizio ASL Roma 1, di proseguire gli interventi attivati nell'interesse del nucleo familiare e di regolamentare la frequentazione padre-figlio secondo i tempi e le modalità funzionali al benessere del minore;
che il bambino aveva manifestato la volontà, nuovamente (cfr. anche verbali di audizione del bambino davanti al T.M. ed al GI.P., in atti), di non incontrare il padre;
che quest'ultimo si doleva di non averlo più potuto incontrare per le Pt_ condotte ostruzionistiche della rilevato che il presente sub-procedimento ha ad oggetto la sola domanda relativa all'ordine di protezione;
rilevato che il resistente non si costituiva, nonostante regolarità della notifica;
rilevato che, invece si costituiva il nominato curatore speciale del minore, il quale chiedeva “
1. continuare il monitoraggio intrapreso dai Servizi Sociali competenti territorialmente al fine di sostenere il minore e promuovere tutte le azioni possibili volte ad un suo rafforzamento;
2. prevedere un percorso psicoterapeutico individuale per il minore che trarrebbe da questi percorsi individuali sicuramente la possibilità di rafforzare le proprie risorse e la propria autostima nonché non disperdere le indubbie potenzialità;
3. pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Signor CP_1
4. in subordine disporre l'affido super esclusivo del minore lla madre confermando la collocazione presso la stessa;
Persona_1
5. disporre che il padre potrà vedere il figlio solo quando il minore esprimerà, eventualmente Per_1 all'esito del percorso terapeutico o durante lo stesso e secondo le indicazioni che verranno fornite dagli specialisti, il proprio consenso alla visita, sempre in spazio neutro e in forma protetta, con tempi e modi da concordare con gli operatori scelti dal Tribunale oltre che con la madre ed il minore;
6. prevedere ogni strumento utile alla tutela del minore acchè possa procedere con un sereno Per_1 sviluppo psico evolutivo.”; viste le dichiarazioni rese dalla teste , nonna materna del minore, di seguito trascritte: “Si è vero, mio TE la Testimone_1 domenica quando è andato dal padre era già agitato e non voleva andare, mentre io insistevo il padre ha citofonato e mio TE si
è precipitato fuori casa al cancello verso di lui così da non fare incontrare il padre a me ed a mio marito (c'era stata un aggressione nel 2020 da parte del mio marito e il bambino presente ne era stato molto turbato), mi sono affacciata e era CP_1 Per_1 contro il muro con il padre che gli stava dicendo delle cose, il bambino stava attaccato al muro con la braccia aperte ed il padre gli stava attaccato con il viso dicendo delle cose, poi l'ho sentito e mi ha detto che con il padre era andata malissimo, poi mia figlia mi ha detto che al ritorno il bambino aveva lamentato dolori alla gamba ed era agitatissimo, e poi il martedì ha voluto che lo andassimo a prendere a scuola dicendo che stava male con la pancia e gli faceva male la gamba e a casa mi ha detto che il padre sapeva tutto quello che aveva detto al Giudice dicendomi che non doveva raccontare quelle cose e che per quella volta lo avrebbe perdonato, ma se avesse ripetuto quelle cose lui poteva avere conseguenze lui e la madre perchè lo avrebbe portato via e non avrebbe rivisto la madre, poi mii ha detto che non voleva salire sul motorino perché era senza casco ma il padre lo ha costretto, e poi alla metro gli ha detto che dato che loro sono romani non dovevano pagare il biglietto e poi lo ha preso per il codino che aveva in quel periodo tirandolo, poi al cinema il pomeriggio il padre al telefono disturbava tutti e poi il padre ad un certo punto si è stufato
e voleva andare via e poi gli ha dato colpi al petto e alla gamba sgridandolo perchè lui si lamentava e dicendogli che doveva abituarsi a tutto, e anche al si era lamentato con gli inservienti che l'acqua costava troppo e che il cibo che vendevano era Per_2 veleno, e poi in autobus era pieno di tifosi laziali, c'era il derby, e lui ha iniziato ad inveire contro i laziali e il bambino aveva paura anche perché aveva visto il padre o inoltre il padre inveiva dicendo che a Roma non si poteva più dire niente Per_3 Per_4 esternando posizioni razziste e omofobe. Il bambino prima veniva consegnato e ripreso a Monte Mario ma era una continua aggressione nei confronti di mia figlia, a volte ero presente, un paio di volte, e il essendo io e mia figlia arrivate con CP_1 qualche minuto di ritardo sull'orario sull'orario dettoci all'ultimo ed in anticipo rispetto all'orario previsto, e ha insultato mia figlia con parolacce davanti al bambino, io poi mi sono messa in mezzo quando lui si avvicinava a lei, e poi mi ha minacciato dicendomi che mi avrebbe fatto piangere come per mia cugina (fu vittima di femminicidio nel 2013 e ci ho sofferto molto).”; ritenuto, ciò premesso, che sussistono i requisiti per l'accoglimento della domanda svolta nel presente sub-procedimento come sopra delineata, viste le condotte violente perpetrate dal padre nei riguardi del figlio minore tali da recare grave pregiudizio alla integrità fisica e morale dello stesso;
ritenuto di dover ordinare al a cessazione della condotta pregiudizievole, prescrivendo al medesimo il divieto di CP_1 avvicinamento al figlio, alla casa di abitazione, alla scuola ed ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e dalla ricorrente, per la durata di mesi sei, mantenendo dal bambino una distanza non inferiore a 500 metri, con immediato allontanamento in caso di incontro fortuito,
P.Q.M.
il Giudice, a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: ordina al a cessazione della condotta pregiudizievole nei confronti del figlio;
CP_1 prescrive il divieto di avvicinamento da parte del l figlio, alla casa di abitazione, alla scuola ed ai luoghi abitualmente CP_1 frequentati dal minore e dalla ricorrente, per la durata di mesi sei, mantenendo dal bambino una distanza non inferiore a 500 metri, con immediato allontanamento in caso di incontro fortuito.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali ed alla Questura di Roma per quanto di competenza ai fini dell'attuazione del presente provvedimento.”; rilevato che con successivo provvedimento del 27.12.2023 emesso ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. veniva disposto quanto segue: “…. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2023; esaminati gli atti;
vista la rituale notifica al resistente non costituito;
premesso che è già stato disposto da parte di questo Giudice, con provvedimento del 12.12.2023, il divieto di avvicinamento del l figlio, alla casa di abitazione, alla scuola ed ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e dalla ricorrente, per la durata CP_1 di mesi sei, mantenendo dal bambino una distanza non inferiore a 500 metri, con immediato allontanamento in caso di incontro fortuito (cfr. anche ordinanza del G.I.P. del 18.5.2023, in atti); premesso, ancora, che è vigente il decreto del 15.5.2018 emesso da questo Tribunale, in atti, con il quale era stato disposto (anche a conferma di un precedente decreto del 7.3.2017 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, pure in atti) l'affidamento esclusivo del minore alla madre, determinati gli incontri padre-figlio (senza pernotti) ed un assegno di mantenimento per il minore da parte del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come meglio indicate nel citato provvedimento, e che, successivamente, il Tribunale per i Minorenni determinava il diritto di visita padre-figlio (che non era esercitato in modo regolare viste le difficoltà del minore a stare presso il padre nei tempi e modi stabiliti), ad opera dei Servizi
Sociali in modo da ripristinare le condizioni sul punto vigenti (cfr. decreto del 20.7.2023, in atti); ritenuto di dover disporre un C.T.U. sulla capacità genitoriale delle parti, in particolare evidenziandosi la domanda di decadenza Pt_ della responsabilità genitoriale del ichiesta dalla con nomina del dott. quale C.T.U.; CP_1 Persona_5 ritenute superflue le prove orali richieste;
ritenuto, in via provvisoria, vista la misura cautelare emessa dal G.I.P. e quella ex art. 473bis.69 c.p.c. emessa in questa sede nei riguardi del di dover sospendere il diritto di visita padre-figlio, inalterate le altre condizioni vigenti, CP_1
P.Q.M.
Pt_ rigetta le prove orali richieste dalla in via provvisoria dispone la sospensione del diritto di visita padre-figlio; dispone C.T.U. in ordine a quanto indicato in parte motiva, con nomina quale C.T.U. del dott. …”; Persona_5 vista la successiva costituzione del 3.5.2024 del il quale deduceva il precedente ottimo rapporto CP_1
con il figlio fino al marzo 2023 e le condotte ostative della dei suoi genitori, ammettendo di avere Pt_1 avuto problemi in passato di tossicodipendenza, ormai superati, e negando le condotte violente addebitategli, e chiedeva nel merito, e dopo la C.T.U., disporsi l'affidamento condiviso del figlio e la determinazione del diritto di visita paterno;
rilevato che successivamente il hiedeva incontri protetti padre-figlio; CP_1
rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la hiedeva “1) prescrivere il divieto di Pt_1
avvicinamento da parte del sig. l figlio, alla casa di CP_1
abitazione, alla scuola ed ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e dalla ricorrente, per la durata di un anno, con obbligo di mantenere dal minore una distanza non inferiore a 500 metri, con immediato allontanamento in caso di incontro fortuito;
2) pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Signor CP_1
3) disporre comunque l'affido super esclusivo del minore lla madre, Persona_1
confermando la collocazione presso la stessa, come da sempre in essere;
4) stabilire che il padre potrà vedere il figlio solo quando il minore esprimerà il desiderio Per_1
di incontrarlo, rigorosamente in spazio neutro e in forma protetta e secondo modalità da stabilirsi con operatori scelti dal Tribunale nel rispetto dei tempi che saranno indicati dal minore stesso;
5) porre a carico del padre e a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'assegno di €
300,00 (già così deciso nei precedenti provvedimenti) da corrispondere entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra oltre rivalutazione annuale secondo gli Pt_1
indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
6) porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore.”; rilevato che con ordinanza del 18.7.2024 veniva, tra l'altro, disposta la presa in carico del minore da parte del tra gli interventi suggeriti dal C.T.U., oltre ai percorsi per le parti ed al monitoraggio da Parte_3
parte dei Servizi Sociali;
vista la consulenza depositata, che così concludeva: quanto alla coppia genitoriale ed ai suoi rapporti con il figlio, “La sig.ra embra possedere adeguate competenze anche se rischia di trovarsi in Pt_1
difficoltà nel risignificare gli stati d'animo di La madre resta comunque un Per_1
punto di riferimento valido per il minore. A lei lo stesso si rivolge trovando Per_1 un'opportuna soluzione alle proprie necessità.
Quello che deve maturare da parte della madre è un atteggiamento in maggior misura strutturante e definito, capace di farle assumere una posizione chiara, coerente e risoluta che sia di sostegno a In ogni caso tali tratti, sebbene da sviluppare, non Per_1
determinano pregiudizio, per un genitore che si occupa con adeguatezza e in via esclusiva del figlio fin dalla sua nascita.
Il sig. ostra difficoltà nel cogliere i bisogni di del quale non ne CP_1 Per_1 contiene gli stati affettivi, tendendo piuttosto ad attivare un clima che si trasforma per il minore in un sentimento di costante preoccupazione. Indubbiamente vive il Per_1
rapporto con lui con uno stato d'animo ambivalente, poiché se da una parte se ne dice spaventato - e quindi per questo di non volerlo incontrare - dall'altra spera che alcuni suoi atteggiamenti cambino con il tempo. La cosa importante, e che preoccupa, è al contrario come il padre non tenga conto di questa vicinanza e quindi delle richieste di rassicurazione del figlio. Gli elementi emersi a carico del padre non costituiscono pertanto degli elementi semplicemente riferibili alle fisiologiche criticità che si incontrano in alcune separazioni, anche se altamente conflittuali.
Se quindi il sig. on comprende il peso negativo che possono assumere le sue CP_1
condotte, qualunque esse siano, si pone nella posizione di chi interferisce in maniera disfunzionale rispetto a un sano sviluppo del figlio, pregiudicandone la sicurezza e gli equilibri emotivo-affettivi, attuali e futuri. In questo il sig. mostra un profondo difetto nella CP_1
funzione genitoriale.Quando proietta all'esterno ogni responsabilità non si rende conto di risultare almeno poco contenitivo o consolante nei confronti di ”; quanto all'affidamento, “All'esito degli Per_1 accertamenti svolti lo scrivente suggerisce un affido super esclusivo alla madre, e che possa essere autorizzata ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ambito medico-sanitario, scolastico e ricreativo.”; quanto alla conferma, allo stato, della sospensione del diritto di visita paterno, durante il colloquio con lo scrivente lamenta e ribadisce, in modo coerente con Per_1
quanto già riferito in sede di audizione e al colloquio con la Curatrice Speciale, le sue preoccupazioni collegate agli atteggiamenti assunti dal padre nei suoi confronti.
Ne teme i comportamenti, allarmato dalle sue reazioni. Considerando le caratteristiche personologiche del ragazzo, e la sua età, si ritiene di dover suggerire la conferma di quanto disposto da questo Tribunale in merito alla sospensione delle frequentazioni padre-figlio, accogliendo quindi il volere di e in ragione delle misure cautelari Per_1
vigenti.”, viste anche le dichiarazioni rese dal minore circa la sua volontà di non vederlo (“Sulle motivazioni che lo portano a non voler vedere il padre, ritiene che sia solito comportarsi male e che a suo avviso sarebbe necessario che cambiasse: “Io non sono pronto a perdonarlo e certo se fosse una persona migliore ocomunque cambiasse io sarei felice di rincontrarlo”. dice di aver smesso Per_1
totalmente di vedere il padre dal momento che l'ultima volta che si sono visti è stato violento nei suoi confronti e ha assunto comportamenti inappropriati mentre erano insieme. Ad esempio ha insultato alcune persone, e si è rifiutato di pagare i biglietti della metro.”, aggiungendo il ragazzo di avere visto il padre essere violento con lui e la madre in più occasioni, in stato di ebbrezza alcolica, privo di cure nei suoi riguardi sia per il modo pericoloso con cui guidava il motorino mentre lui era dietro come passeggero, sia per averlo portato in posti poco piacevoli e sconosciuti anche perché cambiava spesso casa, sia per avere litigato spesso per strada con varie persone per vari motivi mentre erano insieme, dunque mostrando di non farlo sentire al sicuro); vista la deposizione della nonna materna del minore, sopra riportata, la quale era testimone oculare di condotte violente del padre verso il figlio, peralto pure recenti;
rilevato che il padre, inoltre, mostrava di non riuscire a tenere in debita considerazione le difficoltà espresse dal ragazzo circa i loro rapporti e gli esiti negativi che l'eventuale frequentazione gli provocherebbe, come anche segnalato dai Servizi Sociali nella relazione del 17.4.2025, in atti, dove specificavano che il minore era stato preso in carico dal che viveva con evidente angoscia i Parte_3
ricordi dei trascorsi
, con conseguente affidamento del minore per ogni tipo di questione alla madre, unico genitore munito della responsabilità genitoriale, disponendo il divieto di incontri padre-figlio;
ritenuto che
una successiva valutazione legati alla figura paterna, che ora lo stesso si sentiva rasserenato dall'assenza di frequentazioni con il padre, che, invece, il on mostrava di tenere conto di ciò, CP_1 insistendo per voler vedere il figlio, minimizzando i fatti pregressi e, comunque, le fortissime preoccupazioni del minore ed il suo stato emotivo;
rilevato che a ciò deve aggiungersi che il non corrisponde da anni le somme dovute per il CP_1
mantenimento del figlio, come dedotto dalla non contestato o diversamente documentato;
Pt_1
ritenuto di dover determinare, tutto ciò premesso, la decadenza della responsabilità genitoriale del ul figlio minore eventualmente essere svolta al fine di intraprendere incontri protetti CP_1 Per_6
padre-figlio solo al compimento dei percorsi suggeriti dal C.T.U. al sia individuali che di sostegno CP_1 alla genitorialità, il cui completamento ed esito positivo sarà sottoposto alla verifica da parte dei Servizi
Sociali, i quali dovranno anche valutare preliminarmente la sostenibilità di detti incontri da parte del figlio;
ritenuto, poi, di mandare ai detti Servizi per il monitoraggio del nuceo familare per anni due, informando il
P.M. in casi di condotte pregiudizievoli per il figlio da parte dei genitori;
ritenuto, ancora, che non sussistano gli estremi di cui all'art. 473bis.70 c.p.c. per la richiesta proroga dell'ordine di protezione;
ritenuto di porre le spese di lite sostenute dalla dal curatore speciale a carico del in vista Pt_1 CP_1 della soccombenza del resistente, da liquidarsi in favore dell'erario quelle del curatore speciale, ammesso al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Il Collegio così provvede, ogni altra istanza rigettata: dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio con conseguente CP_1 Per_1
affidamento del minore per ogni tipo di questione alla madre, unico genitore munito della responsabilità genitoriale, con divieto di incontri padre-figlio; manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
condanna il lla rifusione delle spese di lite sostenute dalla dal curatore speciale, liquidate CP_1 Pt_1
rispettivamente in euro 2.538,00 e 1.168,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, liquidate quelle del curatore speciale in favore dell'erario.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Roma 25.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nel procedimento n. 39642/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Antonella Florita
E
CP_1
Avv. Pio Mario Trocano
NONCHE'
AVV. PAOLA CHIOVELLI N.Q. DI CURATORE SPECIALE DEL MINORE , difeso in proprio ex Persona_1
art. 86 c.p.c.
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Esaminati gli atti;
vista la rituale notifica del ricorso al come già indicato dal G.D., e, dunque, la regolarità del CP_1
contraddittorio e dell'attività espletata sia istruttoria che di ausilio del Giudice;
premesso che con provvedimento del 12.12.2023 veniva accolta la domanda di ordine di protezione avanzata dalla ei riguardi del suo ex compagno, dal quale era nato il figlio in data 30.12.2011, Pt_1 Per_1
dandosi anche atto che le parti avevano già ottenuto un provvedimento che disciplinava le condizioni di affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento del minore e che in questa sede veniva richiesta la loro parziale modifica: “Il Giudice, letto il ricorso ex artt. 473-bis.47 c.p.c. di decadenza della responsabilità genitoriale e di modifica delle condizioni relative all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore delle parti, con contestuale istanza ex art. 473-bis.69 c.p.c.; rilevato che, in particolare, la ricorrente deduceva, tra l'altro, quanto segue: che dalla breve relazione con il resistente Parte_1
era nato il figlio in data 30.12.2011; che il aceva uso di sostanze stupefacenti ed abuso di alcool ed CP_1 Per_1 CP_1 era gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché privo di una stabile dimora e lavoro;
che perpetrava nei riguardi del figlio condotte per lo stesso pregiudizievoli, come ad esempio portarlo in motorino privo di casco ed in stato di ubriachezza, raccontargli di episodi in cui lo stesso aveva assunto condotte Pt_ violente, interrogarlo sulla vita della tararlo per i capelli facendolo passare sotto i tornelli della metropolitana per non pagare il biglietto, sferrargli pugni sulle gambe e sul torace per farlo smettere di piangere quando, ad esempio, il minore si lamentava di sue condotte al cinema, sia in quanto apertamente richiamato ad un comportamento più consono dagli altri presenti nella sala e sia per la scelta del film, provocare i tifosi in autobus mentre si recavano al derby Roma-Lazio e così ingenerando forte timore nel Pt_ bambino di eventuali reazioni, ingiuriare la davanti al figlio, portare il figlio in abitazioni spesso diverse ed inadeguate;
che nei riguardi del già sottoposto agli arresti domiciliari, nell'ambito di un procedimento ex art 572 c.p. a carico del era CP_1 CP_1 stata emessa nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento al figlio alla sua abitazione d ai luoghi dallo stesso frequentati, con divieto di qualsiasi contatto con lo stesso anche per via telematica o telefonica o di incontro occasionale (cfr. ordinanza del G.I.P. del 18.5.2023, in atti, confermata dal Tribunale del Riesame con ordinanza del 21.6.2023, pure in atti); Pt_ rilevato che la chiedeva “1) Disporre nei confronti del Signor l'ordine di allontanamento con divieto di CP_1 avvicinamento alla persona, all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e dalla madre, con Persona_1 divieto di stabilire qualsivoglia contatto con il minore, anche per via telefonica e telematica, ed anche in caso di incontro occasionale;
2) Pronunziare comunque la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Signor
[...]
CP_1
3) disporre l'affido super esclusivo del minore lla madre, confermando la Persona_1 collocazione presso la stessa, come da sempre in essere;
4) stabilire che il padre potrà vedere il figlio solo quando il minore esprimerà il Per_1 desiderio di incontrarlo, rigorosamente in spazio neutro e in forma protetta e secondo modalità da stabilirsi con operatori scelti dal Tribunale nel rispetto dei tempi che saranno indicati dal minore stesso;
5) porre a carico del padre e a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'assegno di €
300,00 (già così deciso nei precedenti provvedimenti) da corrispondere entro il 5 di ogni mese Pt_ tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
6) porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore, con le specificazioni di cui al Protocollo
d'intesa con il Foro sottoscritto il 17 dicembre 2014;”; premesso che tra le parti era già intervenuto: il Tribunale di Civitavecchia (cfr. decreto del 7.3.2017, in atti), che aveva statuito circa l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con diritto di visita per il padre come ivi meglio indicato e con un assegno di mantenimento per il minore a carico del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie pure ivi meglio indicate;
il Tribunale di Roma in sede di modifica congiunta parziale delle dette condizioni (cfr. decreto del 15.5.2018, in atti), che prevedeva una diversa regolamentazione del diritto di visita, senza pernotti;
il Tribunale per i Minorenni, presso il quale il
26.10.2020 il P.M. aveva depositato il ricorso per la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale del padre del minore, in vista delle aggressioni alla odierna ricorrente nonché degli adempimenti ai suoi doveri morali e materiali verso il figlio;
rilevato che emerge, poi, dalla documentazione depositata dal Tribunale per i Minorenni, che in data 1.12.2022 il P.M. depositava nuovo ricorso a tutela del figlio minore per la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e ss. c.c. (cfr. ricorso, in atti), procedimento poi definito con decreto datato 20.7.2023, in atti, con il quale si disponeva che il diritto di visita padre-figlio (che non era esercitato in modo regolare viste le difficoltà del minore a stare presso il padre nei tempi e modi stabiliti), venisse disciplinato dai Servizi Sociali in modo da ripristinare le condizioni sul punto vigenti;
vista la relazione dei Servizi Sociali del 24.10.2023, in atti, che dava atto: del decreto che definiva il primo procedimento presso il
Tribunale per i Minorenni in data 4.1.2022, mandando ai Servizi Sociali ed al Servizio ASL Roma 1, di proseguire gli interventi attivati nell'interesse del nucleo familiare e di regolamentare la frequentazione padre-figlio secondo i tempi e le modalità funzionali al benessere del minore;
che il bambino aveva manifestato la volontà, nuovamente (cfr. anche verbali di audizione del bambino davanti al T.M. ed al GI.P., in atti), di non incontrare il padre;
che quest'ultimo si doleva di non averlo più potuto incontrare per le Pt_ condotte ostruzionistiche della rilevato che il presente sub-procedimento ha ad oggetto la sola domanda relativa all'ordine di protezione;
rilevato che il resistente non si costituiva, nonostante regolarità della notifica;
rilevato che, invece si costituiva il nominato curatore speciale del minore, il quale chiedeva “
1. continuare il monitoraggio intrapreso dai Servizi Sociali competenti territorialmente al fine di sostenere il minore e promuovere tutte le azioni possibili volte ad un suo rafforzamento;
2. prevedere un percorso psicoterapeutico individuale per il minore che trarrebbe da questi percorsi individuali sicuramente la possibilità di rafforzare le proprie risorse e la propria autostima nonché non disperdere le indubbie potenzialità;
3. pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Signor CP_1
4. in subordine disporre l'affido super esclusivo del minore lla madre confermando la collocazione presso la stessa;
Persona_1
5. disporre che il padre potrà vedere il figlio solo quando il minore esprimerà, eventualmente Per_1 all'esito del percorso terapeutico o durante lo stesso e secondo le indicazioni che verranno fornite dagli specialisti, il proprio consenso alla visita, sempre in spazio neutro e in forma protetta, con tempi e modi da concordare con gli operatori scelti dal Tribunale oltre che con la madre ed il minore;
6. prevedere ogni strumento utile alla tutela del minore acchè possa procedere con un sereno Per_1 sviluppo psico evolutivo.”; viste le dichiarazioni rese dalla teste , nonna materna del minore, di seguito trascritte: “Si è vero, mio TE la Testimone_1 domenica quando è andato dal padre era già agitato e non voleva andare, mentre io insistevo il padre ha citofonato e mio TE si
è precipitato fuori casa al cancello verso di lui così da non fare incontrare il padre a me ed a mio marito (c'era stata un aggressione nel 2020 da parte del mio marito e il bambino presente ne era stato molto turbato), mi sono affacciata e era CP_1 Per_1 contro il muro con il padre che gli stava dicendo delle cose, il bambino stava attaccato al muro con la braccia aperte ed il padre gli stava attaccato con il viso dicendo delle cose, poi l'ho sentito e mi ha detto che con il padre era andata malissimo, poi mia figlia mi ha detto che al ritorno il bambino aveva lamentato dolori alla gamba ed era agitatissimo, e poi il martedì ha voluto che lo andassimo a prendere a scuola dicendo che stava male con la pancia e gli faceva male la gamba e a casa mi ha detto che il padre sapeva tutto quello che aveva detto al Giudice dicendomi che non doveva raccontare quelle cose e che per quella volta lo avrebbe perdonato, ma se avesse ripetuto quelle cose lui poteva avere conseguenze lui e la madre perchè lo avrebbe portato via e non avrebbe rivisto la madre, poi mii ha detto che non voleva salire sul motorino perché era senza casco ma il padre lo ha costretto, e poi alla metro gli ha detto che dato che loro sono romani non dovevano pagare il biglietto e poi lo ha preso per il codino che aveva in quel periodo tirandolo, poi al cinema il pomeriggio il padre al telefono disturbava tutti e poi il padre ad un certo punto si è stufato
e voleva andare via e poi gli ha dato colpi al petto e alla gamba sgridandolo perchè lui si lamentava e dicendogli che doveva abituarsi a tutto, e anche al si era lamentato con gli inservienti che l'acqua costava troppo e che il cibo che vendevano era Per_2 veleno, e poi in autobus era pieno di tifosi laziali, c'era il derby, e lui ha iniziato ad inveire contro i laziali e il bambino aveva paura anche perché aveva visto il padre o inoltre il padre inveiva dicendo che a Roma non si poteva più dire niente Per_3 Per_4 esternando posizioni razziste e omofobe. Il bambino prima veniva consegnato e ripreso a Monte Mario ma era una continua aggressione nei confronti di mia figlia, a volte ero presente, un paio di volte, e il essendo io e mia figlia arrivate con CP_1 qualche minuto di ritardo sull'orario sull'orario dettoci all'ultimo ed in anticipo rispetto all'orario previsto, e ha insultato mia figlia con parolacce davanti al bambino, io poi mi sono messa in mezzo quando lui si avvicinava a lei, e poi mi ha minacciato dicendomi che mi avrebbe fatto piangere come per mia cugina (fu vittima di femminicidio nel 2013 e ci ho sofferto molto).”; ritenuto, ciò premesso, che sussistono i requisiti per l'accoglimento della domanda svolta nel presente sub-procedimento come sopra delineata, viste le condotte violente perpetrate dal padre nei riguardi del figlio minore tali da recare grave pregiudizio alla integrità fisica e morale dello stesso;
ritenuto di dover ordinare al a cessazione della condotta pregiudizievole, prescrivendo al medesimo il divieto di CP_1 avvicinamento al figlio, alla casa di abitazione, alla scuola ed ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e dalla ricorrente, per la durata di mesi sei, mantenendo dal bambino una distanza non inferiore a 500 metri, con immediato allontanamento in caso di incontro fortuito,
P.Q.M.
il Giudice, a definizione del sub-procedimento n. 1, così provvede: ordina al a cessazione della condotta pregiudizievole nei confronti del figlio;
CP_1 prescrive il divieto di avvicinamento da parte del l figlio, alla casa di abitazione, alla scuola ed ai luoghi abitualmente CP_1 frequentati dal minore e dalla ricorrente, per la durata di mesi sei, mantenendo dal bambino una distanza non inferiore a 500 metri, con immediato allontanamento in caso di incontro fortuito.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali ed alla Questura di Roma per quanto di competenza ai fini dell'attuazione del presente provvedimento.”; rilevato che con successivo provvedimento del 27.12.2023 emesso ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c. veniva disposto quanto segue: “…. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2023; esaminati gli atti;
vista la rituale notifica al resistente non costituito;
premesso che è già stato disposto da parte di questo Giudice, con provvedimento del 12.12.2023, il divieto di avvicinamento del l figlio, alla casa di abitazione, alla scuola ed ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e dalla ricorrente, per la durata CP_1 di mesi sei, mantenendo dal bambino una distanza non inferiore a 500 metri, con immediato allontanamento in caso di incontro fortuito (cfr. anche ordinanza del G.I.P. del 18.5.2023, in atti); premesso, ancora, che è vigente il decreto del 15.5.2018 emesso da questo Tribunale, in atti, con il quale era stato disposto (anche a conferma di un precedente decreto del 7.3.2017 emesso dal Tribunale di Civitavecchia, pure in atti) l'affidamento esclusivo del minore alla madre, determinati gli incontri padre-figlio (senza pernotti) ed un assegno di mantenimento per il minore da parte del padre pari ad euro 300,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come meglio indicate nel citato provvedimento, e che, successivamente, il Tribunale per i Minorenni determinava il diritto di visita padre-figlio (che non era esercitato in modo regolare viste le difficoltà del minore a stare presso il padre nei tempi e modi stabiliti), ad opera dei Servizi
Sociali in modo da ripristinare le condizioni sul punto vigenti (cfr. decreto del 20.7.2023, in atti); ritenuto di dover disporre un C.T.U. sulla capacità genitoriale delle parti, in particolare evidenziandosi la domanda di decadenza Pt_ della responsabilità genitoriale del ichiesta dalla con nomina del dott. quale C.T.U.; CP_1 Persona_5 ritenute superflue le prove orali richieste;
ritenuto, in via provvisoria, vista la misura cautelare emessa dal G.I.P. e quella ex art. 473bis.69 c.p.c. emessa in questa sede nei riguardi del di dover sospendere il diritto di visita padre-figlio, inalterate le altre condizioni vigenti, CP_1
P.Q.M.
Pt_ rigetta le prove orali richieste dalla in via provvisoria dispone la sospensione del diritto di visita padre-figlio; dispone C.T.U. in ordine a quanto indicato in parte motiva, con nomina quale C.T.U. del dott. …”; Persona_5 vista la successiva costituzione del 3.5.2024 del il quale deduceva il precedente ottimo rapporto CP_1
con il figlio fino al marzo 2023 e le condotte ostative della dei suoi genitori, ammettendo di avere Pt_1 avuto problemi in passato di tossicodipendenza, ormai superati, e negando le condotte violente addebitategli, e chiedeva nel merito, e dopo la C.T.U., disporsi l'affidamento condiviso del figlio e la determinazione del diritto di visita paterno;
rilevato che successivamente il hiedeva incontri protetti padre-figlio; CP_1
rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni la hiedeva “1) prescrivere il divieto di Pt_1
avvicinamento da parte del sig. l figlio, alla casa di CP_1
abitazione, alla scuola ed ai luoghi abitualmente frequentati dal minore e dalla ricorrente, per la durata di un anno, con obbligo di mantenere dal minore una distanza non inferiore a 500 metri, con immediato allontanamento in caso di incontro fortuito;
2) pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Signor CP_1
3) disporre comunque l'affido super esclusivo del minore lla madre, Persona_1
confermando la collocazione presso la stessa, come da sempre in essere;
4) stabilire che il padre potrà vedere il figlio solo quando il minore esprimerà il desiderio Per_1
di incontrarlo, rigorosamente in spazio neutro e in forma protetta e secondo modalità da stabilirsi con operatori scelti dal Tribunale nel rispetto dei tempi che saranno indicati dal minore stesso;
5) porre a carico del padre e a titolo di contributo al mantenimento del minore, l'assegno di €
300,00 (già così deciso nei precedenti provvedimenti) da corrispondere entro il 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c/c intestato alla sig.ra oltre rivalutazione annuale secondo gli Pt_1
indici ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso;
6) porre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti al minore.”; rilevato che con ordinanza del 18.7.2024 veniva, tra l'altro, disposta la presa in carico del minore da parte del tra gli interventi suggeriti dal C.T.U., oltre ai percorsi per le parti ed al monitoraggio da Parte_3
parte dei Servizi Sociali;
vista la consulenza depositata, che così concludeva: quanto alla coppia genitoriale ed ai suoi rapporti con il figlio, “La sig.ra embra possedere adeguate competenze anche se rischia di trovarsi in Pt_1
difficoltà nel risignificare gli stati d'animo di La madre resta comunque un Per_1
punto di riferimento valido per il minore. A lei lo stesso si rivolge trovando Per_1 un'opportuna soluzione alle proprie necessità.
Quello che deve maturare da parte della madre è un atteggiamento in maggior misura strutturante e definito, capace di farle assumere una posizione chiara, coerente e risoluta che sia di sostegno a In ogni caso tali tratti, sebbene da sviluppare, non Per_1
determinano pregiudizio, per un genitore che si occupa con adeguatezza e in via esclusiva del figlio fin dalla sua nascita.
Il sig. ostra difficoltà nel cogliere i bisogni di del quale non ne CP_1 Per_1 contiene gli stati affettivi, tendendo piuttosto ad attivare un clima che si trasforma per il minore in un sentimento di costante preoccupazione. Indubbiamente vive il Per_1
rapporto con lui con uno stato d'animo ambivalente, poiché se da una parte se ne dice spaventato - e quindi per questo di non volerlo incontrare - dall'altra spera che alcuni suoi atteggiamenti cambino con il tempo. La cosa importante, e che preoccupa, è al contrario come il padre non tenga conto di questa vicinanza e quindi delle richieste di rassicurazione del figlio. Gli elementi emersi a carico del padre non costituiscono pertanto degli elementi semplicemente riferibili alle fisiologiche criticità che si incontrano in alcune separazioni, anche se altamente conflittuali.
Se quindi il sig. on comprende il peso negativo che possono assumere le sue CP_1
condotte, qualunque esse siano, si pone nella posizione di chi interferisce in maniera disfunzionale rispetto a un sano sviluppo del figlio, pregiudicandone la sicurezza e gli equilibri emotivo-affettivi, attuali e futuri. In questo il sig. mostra un profondo difetto nella CP_1
funzione genitoriale.Quando proietta all'esterno ogni responsabilità non si rende conto di risultare almeno poco contenitivo o consolante nei confronti di ”; quanto all'affidamento, “All'esito degli Per_1 accertamenti svolti lo scrivente suggerisce un affido super esclusivo alla madre, e che possa essere autorizzata ad assumere in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ambito medico-sanitario, scolastico e ricreativo.”; quanto alla conferma, allo stato, della sospensione del diritto di visita paterno, durante il colloquio con lo scrivente lamenta e ribadisce, in modo coerente con Per_1
quanto già riferito in sede di audizione e al colloquio con la Curatrice Speciale, le sue preoccupazioni collegate agli atteggiamenti assunti dal padre nei suoi confronti.
Ne teme i comportamenti, allarmato dalle sue reazioni. Considerando le caratteristiche personologiche del ragazzo, e la sua età, si ritiene di dover suggerire la conferma di quanto disposto da questo Tribunale in merito alla sospensione delle frequentazioni padre-figlio, accogliendo quindi il volere di e in ragione delle misure cautelari Per_1
vigenti.”, viste anche le dichiarazioni rese dal minore circa la sua volontà di non vederlo (“Sulle motivazioni che lo portano a non voler vedere il padre, ritiene che sia solito comportarsi male e che a suo avviso sarebbe necessario che cambiasse: “Io non sono pronto a perdonarlo e certo se fosse una persona migliore ocomunque cambiasse io sarei felice di rincontrarlo”. dice di aver smesso Per_1
totalmente di vedere il padre dal momento che l'ultima volta che si sono visti è stato violento nei suoi confronti e ha assunto comportamenti inappropriati mentre erano insieme. Ad esempio ha insultato alcune persone, e si è rifiutato di pagare i biglietti della metro.”, aggiungendo il ragazzo di avere visto il padre essere violento con lui e la madre in più occasioni, in stato di ebbrezza alcolica, privo di cure nei suoi riguardi sia per il modo pericoloso con cui guidava il motorino mentre lui era dietro come passeggero, sia per averlo portato in posti poco piacevoli e sconosciuti anche perché cambiava spesso casa, sia per avere litigato spesso per strada con varie persone per vari motivi mentre erano insieme, dunque mostrando di non farlo sentire al sicuro); vista la deposizione della nonna materna del minore, sopra riportata, la quale era testimone oculare di condotte violente del padre verso il figlio, peralto pure recenti;
rilevato che il padre, inoltre, mostrava di non riuscire a tenere in debita considerazione le difficoltà espresse dal ragazzo circa i loro rapporti e gli esiti negativi che l'eventuale frequentazione gli provocherebbe, come anche segnalato dai Servizi Sociali nella relazione del 17.4.2025, in atti, dove specificavano che il minore era stato preso in carico dal che viveva con evidente angoscia i Parte_3
ricordi dei trascorsi
, con conseguente affidamento del minore per ogni tipo di questione alla madre, unico genitore munito della responsabilità genitoriale, disponendo il divieto di incontri padre-figlio;
ritenuto che
una successiva valutazione legati alla figura paterna, che ora lo stesso si sentiva rasserenato dall'assenza di frequentazioni con il padre, che, invece, il on mostrava di tenere conto di ciò, CP_1 insistendo per voler vedere il figlio, minimizzando i fatti pregressi e, comunque, le fortissime preoccupazioni del minore ed il suo stato emotivo;
rilevato che a ciò deve aggiungersi che il non corrisponde da anni le somme dovute per il CP_1
mantenimento del figlio, come dedotto dalla non contestato o diversamente documentato;
Pt_1
ritenuto di dover determinare, tutto ciò premesso, la decadenza della responsabilità genitoriale del ul figlio minore eventualmente essere svolta al fine di intraprendere incontri protetti CP_1 Per_6
padre-figlio solo al compimento dei percorsi suggeriti dal C.T.U. al sia individuali che di sostegno CP_1 alla genitorialità, il cui completamento ed esito positivo sarà sottoposto alla verifica da parte dei Servizi
Sociali, i quali dovranno anche valutare preliminarmente la sostenibilità di detti incontri da parte del figlio;
ritenuto, poi, di mandare ai detti Servizi per il monitoraggio del nuceo familare per anni due, informando il
P.M. in casi di condotte pregiudizievoli per il figlio da parte dei genitori;
ritenuto, ancora, che non sussistano gli estremi di cui all'art. 473bis.70 c.p.c. per la richiesta proroga dell'ordine di protezione;
ritenuto di porre le spese di lite sostenute dalla dal curatore speciale a carico del in vista Pt_1 CP_1 della soccombenza del resistente, da liquidarsi in favore dell'erario quelle del curatore speciale, ammesso al gratuito patrocinio,
P.Q.M.
Il Collegio così provvede, ogni altra istanza rigettata: dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale sul figlio con conseguente CP_1 Per_1
affidamento del minore per ogni tipo di questione alla madre, unico genitore munito della responsabilità genitoriale, con divieto di incontri padre-figlio; manda ai Servizi Sociali per quanto indicato in parte motiva;
condanna il lla rifusione delle spese di lite sostenute dalla dal curatore speciale, liquidate CP_1 Pt_1
rispettivamente in euro 2.538,00 e 1.168,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, liquidate quelle del curatore speciale in favore dell'erario.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali
Roma 25.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi