TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 20/02/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il Tribunale di Oristano in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Consuelo
Mighela, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., ha emesso la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 205/2023 promossa da:
(cod. fisc. ), nato a Cabras (OR) in [...] 7 Parte_1 CodiceFiscale_1
novembre 1955, (cod. fisc. ), nata a [...] in Parte_2 CodiceFiscale_2
data 25 giugno 1956, in proprio e quali soci illimitatamente responsabili della
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Cabras Controparte_1
(OR), alla via Carducci, angolo via Lombardia, P. iva/Codice Fiscale n. , tutti P.IVA_1
rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Valerio Martis ed Ezio
Ullasci, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Oristano, viale
Armando Diaz n. 59/b,
- ricorrente -
contro
c.f. Controparte_2
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, in virtù di procura P.IVA_2
generale alle liti conferita in data 23.01.2023, Rep. n. 37590,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
La causa viene decisa mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza,
1 deduzione ed eccezione: dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 marzo 2023, ritualmente notificato nei termini di legge,
i ricorrenti sopra indicati hanno proposto opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione:
a) ordinanze ingiunzione n. OI – 001030461 e n. OI-001485813, notificate rispettivamente in data 18 febbraio 2023 e 1° marzo 2023, con cui l' – sede di Oristano aveva ingiunto CP_2
alla società e al legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento al mese di novembre 2016 sulla base degli atti di accertamento n. 9500.09/05/2018.0039503 del 24 maggio 2018 e n. CP_2
.9500.09/05/2018.0039502 del 4 dicembre 2018; CP_2
b) ordinanze ingiunzione n. OI – 001228556 e n. OI-001225082, notificate rispettivamente in data 28 febbraio 2023 e 1° marzo 2023, con cui l' – sede di Oristano aveva ingiunto CP_2
sempre alla società e alla socia illimitatamente responsabile signora Controparte_1
pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a Parte_3
titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento ai mesi di gennaio, aprile, ottobre e novembre del 2017 in forza degli atti di accertamento n. 9500.08/08/2018.0065837 del CP_2
23 agosto 2018 e n. .9500.08/08/2018.0065839 del 23 agosto 2018; CP_2
c) ordinanze ingiunzione n. OI – 001228558 e n. OI- 001225074, notificate rispettivamente in data 28 febbraio 2023 e 1° marzo 2023, con cui l' – sede di Oristano aveva ingiunto CP_2
alla società e al legale rappresentante pro tempore Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 10.000,00, oltre ad euro 6,60 di spese, a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, per le violazioni accertate in riferimento mesi di gennaio, aprile, ottobre e novembre del 2017, sulla base degli atti di accertamento n. 9500.08/08/2018.0065835 del 23 agosto 2018 e CP_2
2 accertamento n. .9500.08/08/2018.0065836 del 23 agosto 2018. CP_2
Premesso che le ingiunzioni di cui al punto c) erano identiche, per i periodi oggetto di accertamento e gli importi contestati, con le medesime ingiunzioni e accertamenti prodotti al precedente punto b), i ricorrenti hanno lamentato l'illegittimità delle sanzioni irrogate dall' convenuto, in quanto le sanzioni applicate alla società CP_2 Controparte_1
e ai suoi soci in solido erano palesemente inique e sproporzionate rispetto agli importi contestati in quanto, a fronte di una omissione complessivamente contestata di euro 1.674,00, era stata irrogata una sanzione pari a euro 20.000,00.
I ricorrenti hanno richiamato a tal fine la sentenza della Corte di Giustizia UE 8.3.2022, C.
205-20, domandando altresì la sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi proprio in ordine a tale profilo.
In secondo luogo, hanno contestato la regolarità delle notifiche degli accertamenti posti a fondamento delle sanzioni amministrative irrogate, essendo onere dell' di dar prova del CP_2
pieno rispetto delle tempistiche inderogabili previste dalla Legge n. 689/1981.
Infine, ha eccepito l'insussistenza dell'omissione contributiva contestata dall' , CP_2
evidenziando come gli importi contestati con gli accertamenti, costitutivi di specifiche cartelle esattoriali, fossero stati pienamente corrisposti dalla società (le cartelle Controparte_1
n. 375-2017-00000753-49 e 375-2017-00004931-42 erano state oggetto di rottamazione ter e regolarmente pagate, mentre la cartella n. 375-2018-00000491-49 era stata inserita nella rateazione n. 86607 del 6.04.2021, di cui erano state regolarmente corrisposte n. 14 rate).
La parte opponente ha pertanto concluso domandando in via principale nel merito l'annullamento dei provvedimenti opposti, previa sospensione della loro efficacia esecutiva;
in via subordinata, accertata la manifesta sproporzione e iniquità delle sanzioni irrogate, ha chiesto la rideterminazione delle stesse.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria difensiva depositata il 5 dicembre 2023, CP_2 domandando, nel merito, il rigetto del ricorso e sostenendo la correttezza dell'operato dell' , che aveva proceduto a irrogare la sanzione amministrativa prevista dalla normativa CP_2
in vigore ratione temporis per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Nella specie, l' aveva provveduto a notificare gli atti di accertamento per omissioni CP_2
inerenti agli anni 2016 e 2017; ciò nonostante, la controparte non aveva provveduto al versamento delle ritenute entro il termine perentorio di tre mesi dalla notifica dell'atto di
3 accertamento, né al pagamento della sanzione in misura ridotta.
In difetto di regolarizzazione nei termini di legge, l' aveva quindi provveduto a CP_2
emettere le ordinanze ingiunzione qui opposte.
Quanto al richiamo ai termini di cui alla legge n. 689/1981, il termine previsto dall'art. 14 non era applicabile alla disciplina sanzionatoria in esame, introdotta da una norma speciale, espressamente dettata per la fattispecie specifica e che, dunque, era destinata a prevalere sulla disposizione di carattere generale invocata dalla controparte. In ogni caso, tale termine non aveva natura perentoria e avrebbe dovuto iniziare a decorrere solamente dal momento in cui l' aveva completato l'iter accertativo, che si articolava in diversi passaggi di verifica CP_2
necessari, eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso Uniemens del mese di novembre dell'anno solare di riferimento (che perveniva all' entro il 31 dicembre dell'anno in CP_2 esame), per cui solo da tale data gli organismi centrali dell'ente potevano avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale erano formate le liste di lavorazione degli illeciti, poi trasmesse alle strutture territoriali dell' per CP_2
l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni.
Con riferimento alle censure inerenti al quantum della sanzione, l' aveva applicato il CP_2
disposto normativo vigente ratione temporis.
Ad ogni modo, in seguito all'entrata in vigore del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, alla luce dello ius superveniens, l' aveva intenzione di procedere alla rideterminazione dell'importo della CP_2 sanzione irrogata, salvo errore, nella misura di € 376,00 per l'anno 2016 ed € 2.976,00 relativamente al 2017 (in virtù dell'importo delle ritenute omesse e della reiterazione dell'illecito); sicché il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, in caso di pagamento della predetta somma entro 30 giorni, oltre alle spese del procedimento amministrativo quantificate in €. 6,60.
Alla luce di siffatta emananda rideterminazione, la parte resistente ha chiesto un rinvio per consentire all' la produzione del relativo provvedimento. CP_2
3. Dopo una serie di rinvii concessi per consentire all' il deposito dei provvedimenti CP_2
di rettifica delle sanzioni e agli opponenti di deliberare in ordine agli stessi, con ordinanza del
28 ottobre 2024 è stato disposto un differimento al 13 dicembre 2024, al fine di consentire all'ente previdenziale di verificare l'avvenuto pagamento della sanzione rideterminata dall' , stante il deposito dei modelli F24 da parte del ricorrente avvenuta in data 24 ottobre CP_2
4 2024, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
- ter c.p.c., con espresso invito affinché le parti valutassero di definire la presente controversia attraverso il pagamento da parte del ricorrente della sanzione nell'importo rideterminato dall' , con spese di lite compensate. Con ordinanza del 9 gennaio 2025 è stato disposto un CP_2
ulteriore differimento al 14 febbraio 2025, essendo stata prodotta unicamente la ricevuta del versamento della somma di Euro 2.976,00, non invece dell'importo di Euro 376,00 (importo rettificato in relazione alle omissioni cui si riferiscono le ordinanze ingiunzione n. OI –
001030461 e n. OI-001485813), con termine fino a quella data per il deposito ex art. 127 ter c.p.c. delle note scritte d'udienza.
§§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto emerge per tabulas dalla ricevuta di versamento tramite Mod. F24 depositata il 24 ottobre 2024 e dalla ricevuta depositata il 12 febbraio 2025,
è stato effettuato da il pagamento dell'importo delle sanzioni come CP_1
rideterminate dall' in Euro 2.976,00 ed Euro 376,00, sulla base del D.L. 4 maggio 2023, CP_2
n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, che, all'art. 23, ha disposto una modifica dell'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638, nel senso che le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono state sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso…”.
In proposito, si osservi che l'intervenuto pagamento in corso di causa della sanzione amministrativa, nell'importo rettificato dall' dopo il deposito del ricorso, implica rinuncia CP_2
ai motivi di opposizione, diversi da quelli inerenti alla quantificazione della sanzione, che avrebbero condotto all'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Va, pertanto, dichiarata la cessata materia del contendere, stante la sostanziale rinuncia da parte degli opponenti alla domanda di annullamento, a fronte della quale anche l' CP_2
resistente non ha più alcun interesse a che il Tribunale prenda posizione sulla medesima domanda.
D'altronde, entrambe le parti, aderendo alla proposta del Tribunale di cui all'ordinanza del
28 ottobre 2024, hanno concluso espressamente affinché il Tribunale pronunci una sentenza di cessazione della materia del contendere (v. note dep. il 12 e 14 febbraio 2025 dalle rispettive parti).
5. Passando alla regolamentazione delle spese, deve esserne disposta la compensazione
5 integrale tra le parti, secondo quando dalle stesse concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, il 20 febbraio 2025
Il Giudice
Consuelo Mighela
6