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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/12/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1311 / 2025
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Divorzio -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott. OL BERNARDINI Presidente Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel Dott.ssa Carla MAGLIONI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N. 1311/25 per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. C, professione architetto, rappresentata e difesa dall'AVV. FEDERICA BARONE BOMBAGLI (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce, C.F._2 ed in foglio separato, al ricorso introduttivo del presente giudizio RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 professione militare paracadutista, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Comparsa di Costituzione e risposta e contestualmente ad essa depositata in via telematica a mezzo pct, dall'AVV. MICHELE MANCINI (C.F.:
, presso il cui studio in Bagnoregio (VT), Piazza Cavalieri di C.F._4
Vittorio Veneto n. 2, elegge domicilio per tutti gli atti e le comunicazioni del presente procedimento, RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 7.7.2025 ) OGGETTO: divorzio CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate per l'udienza cartolare del 11.12.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 adiva il Tribunale di Siena Parte_1 per sentir pronunciare il divorzio da con il quale si era unita Controparte_1 in matrimonio in data 9/06/2012 in Chiusdino e dal quale sono nati in data 10/08/2013 la figlia , e in data 21/10/2015 il figlio Persona_1 Persona_2
; che Tribunale di Siena omologava la separazione consensuale dei coniugi
[...] con Decreto in data 6/07/2022.
Esponeva le proprie ragioni e illustrava la propria condizione lavorativa e reddituale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso Si costituiva che contestava la narrazione della ricorrente Controparte_1
,forniva la propria versione delle cause della fine dell'unione coniugale e formulava le conclusioni di cui alla comparsa .
Nelle more della causa le parti convenivano di rassegnare conclusioni congiunte e chiedevano differimento della prima udienza tenutasi in presenza delle parti il 20.11.2025 All'udienza cartolare del 11.12.2025 le parti formulavano conclusioni congiunte . Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio. Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla stregua delle emergenze degli atti di causa considerato il tempo trascorso dall'omologa della separazione e che dal comportamento processuale delle parti è risultata evidenziata l'impossibilità di ricostituire l'affectio maritalis e considerato pure che le conclusioni concordate ( come riportate in dispositivo) non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico né all'interesse della prole minorenne Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 7.7.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso così decide: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 9/06/2012 in Chiusdino trascritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune (Anno 2012 – Numero 5 -Parte II
– Serie A), alle seguenti condizioni:
1. AFFIDAMENTO, RESPONSABILITÀ GENITORIALE E COLLOCAMENTO 1.1. I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori ai sensi dell'art. 337-bis e ss. c.c., con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
1.2. Le decisioni di maggiore importanza per la vita dei minori (quali - a mero titolo esempli-ficativo ma non esaustivo – quelle relative all'istruzione, all'indirizzo scolastico, educativo e religioso, alla salute, alle scelte sportive rilevanti, all'eventuale permanenza all'estero, ecc.) sa-ranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto dell'art. 337-ter c.c., mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale i figli si trovano nel singolo periodo, con obbligo di reciproca informazione.
1.3. I figli minori restano collocati prevalentemente presso la madre, che continuerà ad abitare con loro nella casa familiare sita in Murlo (SI), Via del
Pagina 2 Lagaccio n. 1, la quale rimane assegnata alla sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
2. TEMPI DI FREQUENTAZIONE CON IL PADRE 2.1. I figli minori soggiorneranno con il padre nei giorni di martedì e mercoledì di ogni setti-mana, e vi pernotteranno occasionalmente e previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze dei figli e/o dei genitori. Le modalità di presa in consegna e riconsegna verranno organizzate tenendo conto degli orari scolastici e delle attività extrascolastiche dei minori, potendosi utilizzare, ove necessario, la fermata dello scuolabus e i punti di ritrovo usuali, anche presso le rispettive abitazioni dei genitori.
2.2. Resta ferma, in un'ottica di piena bigenitorialità, la frequentazione nei fine settimana, che avverrà, salvo diverso accordo tra i genitori, a fine settimana alternati, dall'uscita dalla scuola del venerdì fino alle 21 della domenica, con possibilità di dormire presso il padre anche la domenica notte previo consenso della madre.
2.3. Con riguardo ai periodi festivi e di vacanza scolastica, le parti convengono: Vacanze natalizie: alternanza annuale tra i genitori dei periodi
– dal 24 al 30 dicembre, e
– dal 31 dicembre al 6 gennaio, con inizio per l'anno scolastico 2025/2026 nel senso che i figli trascorreranno il periodo 24–30 dicembre con la madre e il periodo 31 dicembre–6 gennaio con il padre, con inversione negli anni successivi.
⎯ Vacanze pasquali: permanenza dei minori ad anni alterni con ciascun genitore, così da consentire ad entrambi di programmare brevi periodi di vacanza fuori dal luogo di residenza.
⎯ Vacanze estive: ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di massimo quindici giorni anche continuativi, da individuarsi con congruo anticipo e nel rispetto degli impegni già programmati (campi estivi, attività sportive, ecc.).
2.4. In caso di temporanei impedimenti lavorativi del Sig. (turni CP_1 prolungati, mis-sioni operative in Italia o all'estero, corsi residenziali, ecc.), le parti convengono che i periodi di frequentazione ordinaria non goduti saranno recuperati nel cosiddetto periodo di “scarico” successivo alla missione o al servizio, in giorni anche infrasettimanali e con pernottamento, ferma restando la stabilità delle abitudini scolastiche dei minori e dell'organizzazione familiare di questi ultimi con il genitore collocatario.
2.5. È confermata la possibilità di frequentazione con i nonni paterni: i figli potranno trascorrere con loro alcune giornate o fine settimana, specialmente nei periodi in cui il padre sia impegnato in missioni, previo consenso della madre e nel rispetto delle esigenze dei minori;
le spese di trasporto e organizzazione saranno, di regola, a carico della linea parentale ospitante, salvo diverso accordo tra le parti.
3. CONTRIBUTO ORDINARIO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI 3.1. A far data dalla sentenza di divorzio, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, la somma Pt_1 complessiva di euro 506,00 (cinquecentosei/00) mensili – da aggiornarsi di anno in anno, in base alla pubblica-zione delle rivalutazioni ISTAT - per entrambi i figli, da versarsi mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla madre.
Pagina 3 3.2. Detto importo assorbe e sostituisce l'assegno di euro 470,00 già previsto in sede di separazione, costituendo l'aggiornamento concordato alla luce della situazione attuale e del maggiore tempo di frequentazione paterna.
3.3. Il sig. corrisponderà inoltre in favore della sig.ra una quota CP_1 Pt_1 pari a 2/3 (due terzi) dell'assegno familiare (Assegno Unico Universale) eventualmente percepito per i figli, da riversare unitamente all'assegno mensile di mantenimento, con le medesime cadenze.
3.4. Resta fermo che il padre continuerà a sostenere direttamente la rata del mutuo per la casa familiare di Murlo, Via del Lagaccio n. 1, e le connesse spese di gestione del mutuo che gli competono, elemento di cui le parti tengono conto nel valutare la complessiva equità del pre-sente assetto economico.
4. SPESE STRAORDINARIE 4.1. Le spese straordinarie per i figli (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, formative, sportive, ludico-ricreative di particolare rilievo, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le Linee guida del
“Protocollo Famiglia” sottoscritto di concerto tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena ed il Presidente del Tribunale di Siena, che le parti dichiarano di conoscere e accettare per l'intera regolamentazione dei loro rapporti.
4.2. Salvo comprovata urgenza, le spese straordinarie saranno preventivamente concordate tra i genitori (anche a mezzo mail o messaggistica scritta); in caso di disaccordo, ciascuno potrà adire il Giudice competente.
4.3. Ai fini della rendicontazione e del rimborso, la parte che anticipa la spesa invierà all'altro genitore, con cadenza mensile o bimestrale, la documentazione giustificativa;
il rimborso della quota del 50% avverrà entro il mese successivo rispetto al mese di competenza delle relative spese
4.4. Per spese di importo superiore ad euro 300,00, le parti potranno concordare una rateizzaazione del rimborso. Per spese singole superiori ad euro 500,00, è prevista la possibilità di un concorso anticipato di entrambi i genitori, con versamento almeno tre giorni prima dell'esborso, salve comprovate ragioni di urgenza.
5. MISSIONI DI SERVIZIO DEL PADRE E INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO 5.1. In caso di missioni per ragioni di servizio del Sig. , le parti CP_1 convengono quanto segue: a) per le missioni all'estero, il sig. corrisponderà alla madre una somma CP_1 aggiuntiva pari a euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni mese di assenza;
b) per le missioni in Italia, il sig. corrisponderà alla madre una somma CP_1 aggiuntiva pari a euro 120,00 (centoventi/00) per ogni mese di assenza.
5.2. Qualora la durata della missione – sia in Italia che all'estero – sia inferiore al mese, le suddette somme saranno proporzionalmente ridotte in ragione degli effettivi giorni di as-senza, rapportando l'importo mensile a 30 giorni.
5.3. Le parti convengono che le somme di cui al presente articolo assorbono ogni pretesa con-nessa alle missioni future del sig. e costituiscono l'unico titolo CP_1 per eventuali integra-zioni dell'assegno di mantenimento in relazione a tali periodi.
6. RAPPORTI PATRIMONIALI PREGRESSI, RESTITUZIONI E CHIUSURA DI OGNI PENDENZA 6.1. Le parti danno atto di aver integralmente definito tra loro tutti i rapporti
Pagina 4 patrimoniali intercorsi sino alla data odierna, ivi compresi: a) eventuali conguagli relativi a conti correnti cointestati, b) eventuali pretese di rimborso per spese straordinarie pregresse, c) ogni questione relativa ai prelievi effettuati sul conto corrente cointestato, d) ogni e qualsivoglia reciproca pretesa e/o richiesta di restituzione somme a qualsivoglia titolo e/o ragione, non solo tra i coniugi ma anche tra uno di loro ed i parenti e/o familiari (di qualsiasi grado) dell'altro coniuge, e) ogni questione afferente la restituzione di beni mobili, arredi, suppellettili, quadri e oggetti personali di ciascuno, che le parti dichiarano di aver già regolato o di voler considerare.
6.2. Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, ragione o causa, per fatti e rapporti anteriori alla pronuncia di divorzio, rinunciando espressamente a ogni domanda, eccezione, istanza o azione già proposta o proponibile in relazione a tali rapporti, ivi comprese quelle contenute negli atti di causa non espressamente recepite nelle presenti condizioni.
7. SPESE DI LITE
7.1. Considerata la natura della controversia e l'intervenuto accordo, le parti chiedono che il Tribunale voglia disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra loro, ritenendo equo che ciascuno sopporti le competenze e le spese del proprio difensore.
8.fuori e oltre le suddette condizioni, nessuna ulteriore pendenza permane tra le parti e che esse non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o causa connessi al presente giudizio di divorzio e ai rapporti personali e patrimoniali pregressi.
2.Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Chiusdino di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 12.12.2025 Il Presidente
OL ER La giudice est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
.
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SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica Divorzio -
Cessazione
effetti civili
Il Tribunale Civile di SIENA nella persona dei magistrati
Dott. OL BERNARDINI Presidente Dott.ssa Marianna SERRAO Giudice rel Dott.ssa Carla MAGLIONI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile N. 1311/25 per gli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 residente in [...] lett. C, professione architetto, rappresentata e difesa dall'AVV. FEDERICA BARONE BOMBAGLI (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce, C.F._2 ed in foglio separato, al ricorso introduttivo del presente giudizio RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, residente in [...], C.F._3 professione militare paracadutista, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla Comparsa di Costituzione e risposta e contestualmente ad essa depositata in via telematica a mezzo pct, dall'AVV. MICHELE MANCINI (C.F.:
, presso il cui studio in Bagnoregio (VT), Piazza Cavalieri di C.F._4
Vittorio Veneto n. 2, elegge domicilio per tutti gli atti e le comunicazioni del presente procedimento, RESISTENTE con l'intervento del P.M. in sede ( atti trasmessi in data 7.7.2025 ) OGGETTO: divorzio CONCLUSIONI: come da conclusioni congiunte rassegnate per l'udienza cartolare del 11.12.2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 1.7.2025 adiva il Tribunale di Siena Parte_1 per sentir pronunciare il divorzio da con il quale si era unita Controparte_1 in matrimonio in data 9/06/2012 in Chiusdino e dal quale sono nati in data 10/08/2013 la figlia , e in data 21/10/2015 il figlio Persona_1 Persona_2
; che Tribunale di Siena omologava la separazione consensuale dei coniugi
[...] con Decreto in data 6/07/2022.
Esponeva le proprie ragioni e illustrava la propria condizione lavorativa e reddituale chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso Si costituiva che contestava la narrazione della ricorrente Controparte_1
,forniva la propria versione delle cause della fine dell'unione coniugale e formulava le conclusioni di cui alla comparsa .
Nelle more della causa le parti convenivano di rassegnare conclusioni congiunte e chiedevano differimento della prima udienza tenutasi in presenza delle parti il 20.11.2025 All'udienza cartolare del 11.12.2025 le parti formulavano conclusioni congiunte . Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio. Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alla stregua delle emergenze degli atti di causa considerato il tempo trascorso dall'omologa della separazione e che dal comportamento processuale delle parti è risultata evidenziata l'impossibilità di ricostituire l'affectio maritalis e considerato pure che le conclusioni concordate ( come riportate in dispositivo) non presentano profili di contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico né all'interesse della prole minorenne Il P.m. ha ricevuto gli atti in data 7.7.2025 e non ha formulato conclusioni scritte
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI SIENA
Come sopra composto, definitivamente pronunciando sul ricorso così decide: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e in data 9/06/2012 in Chiusdino trascritto nei
[...] Controparte_1
Registri dello Stato Civile di detto Comune (Anno 2012 – Numero 5 -Parte II
– Serie A), alle seguenti condizioni:
1. AFFIDAMENTO, RESPONSABILITÀ GENITORIALE E COLLOCAMENTO 1.1. I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori ai sensi dell'art. 337-bis e ss. c.c., con esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
1.2. Le decisioni di maggiore importanza per la vita dei minori (quali - a mero titolo esempli-ficativo ma non esaustivo – quelle relative all'istruzione, all'indirizzo scolastico, educativo e religioso, alla salute, alle scelte sportive rilevanti, all'eventuale permanenza all'estero, ecc.) sa-ranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto dell'art. 337-ter c.c., mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno assunte dal genitore presso il quale i figli si trovano nel singolo periodo, con obbligo di reciproca informazione.
1.3. I figli minori restano collocati prevalentemente presso la madre, che continuerà ad abitare con loro nella casa familiare sita in Murlo (SI), Via del
Pagina 2 Lagaccio n. 1, la quale rimane assegnata alla sig.ra quale genitore Pt_1 collocatario, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c.
2. TEMPI DI FREQUENTAZIONE CON IL PADRE 2.1. I figli minori soggiorneranno con il padre nei giorni di martedì e mercoledì di ogni setti-mana, e vi pernotteranno occasionalmente e previo accordo con la madre, nel rispetto delle esigenze dei figli e/o dei genitori. Le modalità di presa in consegna e riconsegna verranno organizzate tenendo conto degli orari scolastici e delle attività extrascolastiche dei minori, potendosi utilizzare, ove necessario, la fermata dello scuolabus e i punti di ritrovo usuali, anche presso le rispettive abitazioni dei genitori.
2.2. Resta ferma, in un'ottica di piena bigenitorialità, la frequentazione nei fine settimana, che avverrà, salvo diverso accordo tra i genitori, a fine settimana alternati, dall'uscita dalla scuola del venerdì fino alle 21 della domenica, con possibilità di dormire presso il padre anche la domenica notte previo consenso della madre.
2.3. Con riguardo ai periodi festivi e di vacanza scolastica, le parti convengono: Vacanze natalizie: alternanza annuale tra i genitori dei periodi
– dal 24 al 30 dicembre, e
– dal 31 dicembre al 6 gennaio, con inizio per l'anno scolastico 2025/2026 nel senso che i figli trascorreranno il periodo 24–30 dicembre con la madre e il periodo 31 dicembre–6 gennaio con il padre, con inversione negli anni successivi.
⎯ Vacanze pasquali: permanenza dei minori ad anni alterni con ciascun genitore, così da consentire ad entrambi di programmare brevi periodi di vacanza fuori dal luogo di residenza.
⎯ Vacanze estive: ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo di massimo quindici giorni anche continuativi, da individuarsi con congruo anticipo e nel rispetto degli impegni già programmati (campi estivi, attività sportive, ecc.).
2.4. In caso di temporanei impedimenti lavorativi del Sig. (turni CP_1 prolungati, mis-sioni operative in Italia o all'estero, corsi residenziali, ecc.), le parti convengono che i periodi di frequentazione ordinaria non goduti saranno recuperati nel cosiddetto periodo di “scarico” successivo alla missione o al servizio, in giorni anche infrasettimanali e con pernottamento, ferma restando la stabilità delle abitudini scolastiche dei minori e dell'organizzazione familiare di questi ultimi con il genitore collocatario.
2.5. È confermata la possibilità di frequentazione con i nonni paterni: i figli potranno trascorrere con loro alcune giornate o fine settimana, specialmente nei periodi in cui il padre sia impegnato in missioni, previo consenso della madre e nel rispetto delle esigenze dei minori;
le spese di trasporto e organizzazione saranno, di regola, a carico della linea parentale ospitante, salvo diverso accordo tra le parti.
3. CONTRIBUTO ORDINARIO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI 3.1. A far data dalla sentenza di divorzio, il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1
a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, la somma Pt_1 complessiva di euro 506,00 (cinquecentosei/00) mensili – da aggiornarsi di anno in anno, in base alla pubblica-zione delle rivalutazioni ISTAT - per entrambi i figli, da versarsi mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla madre.
Pagina 3 3.2. Detto importo assorbe e sostituisce l'assegno di euro 470,00 già previsto in sede di separazione, costituendo l'aggiornamento concordato alla luce della situazione attuale e del maggiore tempo di frequentazione paterna.
3.3. Il sig. corrisponderà inoltre in favore della sig.ra una quota CP_1 Pt_1 pari a 2/3 (due terzi) dell'assegno familiare (Assegno Unico Universale) eventualmente percepito per i figli, da riversare unitamente all'assegno mensile di mantenimento, con le medesime cadenze.
3.4. Resta fermo che il padre continuerà a sostenere direttamente la rata del mutuo per la casa familiare di Murlo, Via del Lagaccio n. 1, e le connesse spese di gestione del mutuo che gli competono, elemento di cui le parti tengono conto nel valutare la complessiva equità del pre-sente assetto economico.
4. SPESE STRAORDINARIE 4.1. Le spese straordinarie per i figli (sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, formative, sportive, ludico-ricreative di particolare rilievo, ecc.) saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le Linee guida del
“Protocollo Famiglia” sottoscritto di concerto tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Siena ed il Presidente del Tribunale di Siena, che le parti dichiarano di conoscere e accettare per l'intera regolamentazione dei loro rapporti.
4.2. Salvo comprovata urgenza, le spese straordinarie saranno preventivamente concordate tra i genitori (anche a mezzo mail o messaggistica scritta); in caso di disaccordo, ciascuno potrà adire il Giudice competente.
4.3. Ai fini della rendicontazione e del rimborso, la parte che anticipa la spesa invierà all'altro genitore, con cadenza mensile o bimestrale, la documentazione giustificativa;
il rimborso della quota del 50% avverrà entro il mese successivo rispetto al mese di competenza delle relative spese
4.4. Per spese di importo superiore ad euro 300,00, le parti potranno concordare una rateizzaazione del rimborso. Per spese singole superiori ad euro 500,00, è prevista la possibilità di un concorso anticipato di entrambi i genitori, con versamento almeno tre giorni prima dell'esborso, salve comprovate ragioni di urgenza.
5. MISSIONI DI SERVIZIO DEL PADRE E INTEGRAZIONE DELL'ASSEGNO 5.1. In caso di missioni per ragioni di servizio del Sig. , le parti CP_1 convengono quanto segue: a) per le missioni all'estero, il sig. corrisponderà alla madre una somma CP_1 aggiuntiva pari a euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni mese di assenza;
b) per le missioni in Italia, il sig. corrisponderà alla madre una somma CP_1 aggiuntiva pari a euro 120,00 (centoventi/00) per ogni mese di assenza.
5.2. Qualora la durata della missione – sia in Italia che all'estero – sia inferiore al mese, le suddette somme saranno proporzionalmente ridotte in ragione degli effettivi giorni di as-senza, rapportando l'importo mensile a 30 giorni.
5.3. Le parti convengono che le somme di cui al presente articolo assorbono ogni pretesa con-nessa alle missioni future del sig. e costituiscono l'unico titolo CP_1 per eventuali integra-zioni dell'assegno di mantenimento in relazione a tali periodi.
6. RAPPORTI PATRIMONIALI PREGRESSI, RESTITUZIONI E CHIUSURA DI OGNI PENDENZA 6.1. Le parti danno atto di aver integralmente definito tra loro tutti i rapporti
Pagina 4 patrimoniali intercorsi sino alla data odierna, ivi compresi: a) eventuali conguagli relativi a conti correnti cointestati, b) eventuali pretese di rimborso per spese straordinarie pregresse, c) ogni questione relativa ai prelievi effettuati sul conto corrente cointestato, d) ogni e qualsivoglia reciproca pretesa e/o richiesta di restituzione somme a qualsivoglia titolo e/o ragione, non solo tra i coniugi ma anche tra uno di loro ed i parenti e/o familiari (di qualsiasi grado) dell'altro coniuge, e) ogni questione afferente la restituzione di beni mobili, arredi, suppellettili, quadri e oggetti personali di ciascuno, che le parti dichiarano di aver già regolato o di voler considerare.
6.2. Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, a qualsiasi titolo, ragione o causa, per fatti e rapporti anteriori alla pronuncia di divorzio, rinunciando espressamente a ogni domanda, eccezione, istanza o azione già proposta o proponibile in relazione a tali rapporti, ivi comprese quelle contenute negli atti di causa non espressamente recepite nelle presenti condizioni.
7. SPESE DI LITE
7.1. Considerata la natura della controversia e l'intervenuto accordo, le parti chiedono che il Tribunale voglia disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra loro, ritenendo equo che ciascuno sopporti le competenze e le spese del proprio difensore.
8.fuori e oltre le suddette condizioni, nessuna ulteriore pendenza permane tra le parti e che esse non hanno null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o causa connessi al presente giudizio di divorzio e ai rapporti personali e patrimoniali pregressi.
2.Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Chiusdino di provvedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza Così deciso in Siena , Camera di Consiglio 12.12.2025 Il Presidente
OL ER La giudice est. Marianna Serrao
Dispone, ai sensi dell'art. 52 comma 5 dlvo 196/2003 che , in caso di riproduzione per la diffusione della presente sentenza , le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi
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